RSA Potere Disciplinare del Direttore PDF
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Dipartimento di Economia e Impresa
Giovanni Dal Poz
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This document provides a detailed analysis of the disciplinary power of directors in Italy, covering various aspects of employment law, including the contractual obligations of employees and the legal framework surrounding disciplinary actions.
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RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE CONSIDERAZIONI PRATICHE ALLA LUCE DELLE NORME VIGENTI relatore Avvocato Giovanni Dal Poz STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS www.studiolegaledalpoz.com Per...
RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE CONSIDERAZIONI PRATICHE ALLA LUCE DELLE NORME VIGENTI relatore Avvocato Giovanni Dal Poz STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS www.studiolegaledalpoz.com Per maggiori info scrivere a [email protected] oppure chiamare lo 0422/306792 www.copernicocs.it RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE LE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI DEL DIPENDENTE Nell'esecuzione della prestazione lavorativa, il lavoratore deve agire nel rispetto dei principi di diligenza, obbedienza e fedeltà (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.). Egli è tenuto ad usare la diligenza richiesta dalla natura dell'attività svolta, nell'interesse dell'impresa e nel rispetto delle disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di quest'ultimo dai quali il lavoratore dipende gerarchicamente. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE L'inosservanza dell'obbligo di diligenza e fedeltà e delle altre obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale di lavoro può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Alla base del rapporto di lavoro si pone una doppia obbligazione: da una parte quella di rendere la prestazione (in capo al lavoratore), dall'altra quella di pagare la retribuzione (in capo al datore di lavoro). All'interno di questo rapporto di reciproche obbligazioni, la legge pone il datore di lavoro in una posizione di preminenza rispetto al lavoratore il quale deve soggiacere alle disposizioni datoriali. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE L’art. 2094 c.c. definisce infatti il lavoratore come colui che opera "alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore", mentre l’art. 2104 c.c. prevede che il lavoratore debba "osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende". STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Questa posizione di preminenza viene, di fatto, esercitata dal datore di lavoro attraverso una serie di poteri che l'ordinamento espressamente gli riconosce. Ci si riferisce in particolare al: a. potere direttivo potere fondamentale che legittima il datore di lavoro a dettare regole comportamentali in azienda, in modo da rendere la prestazione lavorativa utile e funzionale alla organizzazione dell'impresa (si pensi, ad esempio, al potere di dare direttive, specifiche o generali, sulle modalità di svolgimento della prestazione o ai poteri, da esercitare entro i limiti fissati dalla legge, di cambiare le mansioni assegnate, di mutare gli orari di lavoro, di disporre trasferimenti, etc.); STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE b. potere di vigilanza e controllo, che consente al datore di lavoro di controllare l'esatta esecuzione della prestazione lavorativa di cui è creditore, controllando che il lavoratore adotti la diligenza necessaria e osservi le disposizioni che gli sono state impartite. Potere quindi fondamentale per il datore di lavoro ma che, potendo ledere beni fondamentali del prestatore di lavoro, quali dignità, decoro e riservatezza del dipendente, trova nello Statuto dei Lavoratori una sua disciplina volta a definirne i limiti; c. potere disciplinare, che tratteremo nel presente incontro, facendo sempre riferimento, ove possibile, alle posizioni assunte in giurisprudenza. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Caratteristiche generali del potere disciplinare Con l'espressione "potere disciplinare" ci si riferisce alla facoltà che la legge riconosce al datore di lavoro di adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti dei propri dipendenti, in caso di loro inosservanza al dovere generale di diligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa e di inosservanza dei doveri specifici previsti dall’organizzazione del lavoro. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Doveri che sono disciplinati dal codice civile agli artt. 2104 (obbligo di diligenza: "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartire dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende") e 2105 (obbligo di fedeltà: "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio"). STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Nel perimetro applicativo dell'art. 2105 c.c tuttavia, sono da ascrivere non solo i comportamenti espressamente vietati dalla citata disposizione, ma anche tutti quelli che, per la loro natura e per le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nella organizzazione dell'impresa o tali da creare situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o, comunque, idonei a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario stesso purché l’esercizio del potere disciplinare trovi coerenza nella obiettiva valutazione del comportamento posto in essere, pena l’illegittimità della sanzione disciplinare. Fissati gli obblighi agli artt. 2104 e 2105 c.c., infatti, al successivo art. 2106 dello stesso codice civile si prevede che l'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti possa dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Illecito disciplinare L'illecito disciplinare deriva dalla violazione da parte del lavoratore di un obbligo contrattuale. La particolare natura del rapporto lavorativo fa sì che mentre l'inadempimento di un normale obbligo contrattuale consente la risoluzione del rapporto contrattuale stesso (salvo il risarcimento dell'eventuale danno), nel rapporto di lavoro la violazione di un obbligo contrattuale da parte del lavoratore legittima il datore di lavoro ad esercitare anche un potere privato di carattere potestativo, che lo legittima ad irrogare sanzioni di tipo privatistico che nei casi più gravi possono arrivare sino al licenziamento. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Il soggetto legittimato a contestare l'addebito al lavoratore può anche non identificarsi nel legale rappresentante dell'azienda, essendo sufficiente che l'attività in questione venga svolta dalla funzione aziendale cui il relativo potere risulti attribuito in base all'organizzazione interna. Ciò, peraltro, fermo restando che l'emanazione di un provvedimento disciplinare da parte di un organo privo del potere di rappresentanza non comporta la nullità del provvedimento stesso, ma la sua annullabilità, fermo il potere del datore di lavoro di ratificare l'atto, a norma dell’art. 1399 c.c.. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Limiti al potere disciplinare Anche il potere disciplinare, come gli altri sopra ricordati, ha le sue limitazioni, poste principalmente a tutela e nell'interesse del lavoratore. Alcune di tali limitazioni sono fissate dalla legge, altre dai contratti collettivi, altre ancora nascono da principi giurisprudenziali formatisi via, via nel corso degli anni. Sotto tale ultimo profilo, la Suprema Corte ha espressamente precisato che, pur a fronte di atteggiamenti ostili del lavoratore, il datore di lavoro, in ossequio al canone generale di continenza, espressivo dei doveri di correttezza propri di ogni relazione obbligatoria, tanto più se destinata ad incidere continuativamente sulle relazioni interpersonali, non è mai legittimato ad indursi a comportamenti vessatori. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Principio di proporzionalità - art. 2106 c.c.; art. 7, L. n. 300/1970 Un primo limite posto dalla legge al potere disciplinare è contenuto nell’art. 2106 c.c., norma con la quale il Legislatore ha fissato il principio di "proporzionalità". La sanzione comminata al lavoratore deve cioè essere proporzionata alla infrazione dallo stesso commessa. L’art. 2016 c.c., tuttavia, si limita a fissare solo genericamente un criterio di proporzionalità, rinviando per il resto alle norme corporative dell'epoca, successivamente abrogate. Oggi quel rinvio è, nella sostanza, alla contrattazione collettiva, che regolamenta (e limita) il potere disciplinare del datore di lavoro in quella parte comunemente definita "codice disciplinare". STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE All'interno del codice disciplinare vengono infatti individuati i criteri di proporzionalità, collegando a singole condotte illegittime specifiche sanzioni disciplinari anche se al riguardo va tenuto presente che secondo la giurisprudenza l'elencazione contenuta nel codice disciplinare non ha carattere di esaustività, riconoscendosi al datore di lavoro la facoltà di sanzionare qualunque condotta del proprio dipendente che sia contraria ai principi generali di correttezza e buona fede. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE In altri termini, il codice disciplinare non deve (e, obiettivamente, non potrebbe) contenere una analitica e specifica predeterminazione delle infrazioni e, in relazione alla loro gravità, delle corrispondenti sanzioni, secondo il rigore formale proprio del sistema sanzionatorio penale, essendo sufficiente per la sua validità che esso sia redatto in forma tale da rendere chiare le ipotesi di infrazioni, sia pure dandone una nozione schematica e non dettagliata e indicando le correlative previsioni sanzionatorie, anche se in maniera ampia e suscettibile di adattamento secondo le effettive e concrete inadempienze del caso. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Diritti del lavoratore Un esame del potere disciplinare non può prescindere da un esame dell’art. 7, L. n. 300/700 (ST. Lav.) norma che integra la regolamentazione contenuta nell’art. 2106 c.c. e nei singoli CCNL e che, come è stato osservato, è nata proprio per controbilanciare la posizione di debolezza contrattuale in cui si trova il lavoratore subordinato. E ciò non soltanto riconoscendo al lavoratore specifici diritti (obblighi inerenti il codice disciplinare, forma della contestazione, limiti al tipo di sanzione che può essere comminata, rispetto del principio del contraddittorio, limitazioni temporali sul valore della recidiva etc.), ma anche regolamentando sotto il profilo procedurale l'esercizio di un potere che sino al 1970 non poneva limiti al datore di lavoro il quale, invece, ha oggi l'obbligo di seguire una procedura per l'esercizio del proprio potere disciplinare e che, ove tale procedura non segua, rischia di vedersi annullare la sanzione irrogata. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE La contestazione dell’addebito Eccetto che per il caso del rimprovero verbale che, in quanto orale, non rileva ai fini della recidiva, il procedimento disciplinare ha dei passaggi precisi entro cui si snoda rispettando una certa ritualità. Il momento iniziale è costituito dalla contestazione dell’addebito, la quale, anche in mancanza di una precisa disposizione della contrattazione collettiva, deve essere fatta in forma scritta ad substantiam. Tale requisito non è surrogabile ed è previsto a tutela dei lavoratori, sia al fine di dare certezza ed immutabilità al contenuto della contestazione, sia al fine di fissare, inequivocabilmente, il dies a quo del termine dilatorio di cinque giorni per l’esplicazione della sanzione. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Secondo la previsione legislativa, la contestazione dell’addebito non va necessariamente eseguita personalmente dal datore di lavoro o da persona munita di rappresentanza, ma può essere fatta da chiunque sia abilitato ad esercitare il potere disciplinare, secondo quanto disposto dall’organizzazione aziendale. Sono eccezionali i casi in cui la contrattazione collettiva prevede che la contestazione debba essere mossa al Consiglio di fabbrica e sono inerenti a quei casi dove i motivi non abbiano carattere strettamente personale. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE La giurisprudenza dominante, visto il silenzio della legge, nonché degli accordi collettivi, ritiene che il datore di lavoro sia dotato di ampie discrezionalità rispetto alla scelta dei mezzi con cui può adempiere alla consegna dell’atto di contestazione. Perciò, il suddetto atto può essere consegnato al lavoratore tramite persona incaricata dal datore di lavoro e può essere assunto come teste ai fini di una conseguente prova dell’eventuale consegna. Nel caso in cui la contestazione avvenga mediante lettera, essa si reputa conosciuta quando è pervenuta all’indirizzo del destinatario, salvo che egli dimostri di essere stato impossibilitato a conoscerla senza sua colpa ex art. 1335 c.c. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Tale momento è fondamentale poiché segna il termine iniziale da cui comincia a decorrere il termine di difesa di cinque giorni che spetta al lavoratore. Il fatto che il datore di lavoro abbia l’onere di procurarsi la prova dell’avvenuto recapito della lettera al destinatario non rende rilevante la conoscenza da parte dell’imprenditore dell’assenza del lavoratore dal proprio domicilio, perché sul lavoratore grava l’onere di comunicare eventualmente il nuovo recapito. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE La contestazione dell’addebito deve descrivere innanzitutto gli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità al fine di eliminare ogni incertezza nel suo specifico oggetto; deve essere puntuale e precisa e contenere l’indicazione e chiara dei fatti attribuiti al lavoratore incolpato. Nonché delle particolari modalità della condotta e deve riguardare tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice. A pena di nullità della sanzione disciplinare, deve riguardare altresì la recidiva, ove questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata e non mero criterio di determinazione della sanzione. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Non rileva che, nella formulazione della contestazione, il riferimento ai precedenti disciplinari del lavoratore non sia stato accompagnato dall’uso dell’espressione poiché si può sempre tener conto delle infrazioni precedentemente addebitategli dal datore di lavoro anche quando sia scaduto il termine biennale previsto dall’u.c. art.7 Statuto. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Connessa ai principi esposti è la regola della immodificabilità della contestazione, sia in merito al fatto addebitato, sia in merito alla qualificazione giuridica, cui consegue l’irrilevanza di altri avvenimento anche concorrenti che non abbiano formato oggetto di preventiva contestazione. Quest’ultima può essere integrata successivamente purché siano rispettate le procedure legali e convenzionali e comunque prima che il lavoratore abbia svolto le proprie difese. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Resta il fatto che la processualizzazione del procedimento disciplinare non può essere completa. Infatti si arresta laddove entrano in gioco elementi irrilevanti per l’esatta ricostruzione della vicenda. Di conseguenza, la contestazione non deve essere fatta nelle forme proprie di un capo di imputazione, quindi non deve contenere la specifica menzione delle clausole contrattuali che prevede l’infrazione. Non deve neanche indicarsi obbligatoriamente la sanzione applicabile, fermo restando la possibilità per il datore di lavoro di compiere tale precisazione sempre che non si irroghi la sanzione unitamente alla contestazione dell’addebito. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Per evitare che l’esercizio di una posizione di supremazia si trasformi in un’arma ricattatoria, si richiede che la contestazione, oltre che precisa, debba essere anche tempestiva. Per la giurisprudenza, il principio dell’immediatezza si considera violato quando il ritardo dipende dall’attività istruttoria svolta dal datore di lavoro, poiché una volta acquisite notizie sufficienti alla contestazione il datore vi provvede senza perdere tempo. Viene così ad ammettersi la possibilità che il datore possa effettuare indagini preliminari allo scopo di una adeguata conoscenza dei fatti. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Non viene meno la legittimità delle indagini neanche se esse consistano nell’audizione del lavoratore, ovvero nel caso di spontanea confessione al datore, poiché la procedura ex art. 7 St. si dovrà attivare solo in un momento successivo rispetto all’esaurimento dell’attività istruttoria. I giudici di legittimità hanno quindi riconosciuto ampia discrezionalità al datore di lavoro durante questa fase, negando la possibilità di un intervento del sindacato. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE La difesa del lavoratore La contestazione scritta dell’addebito è funzionalmente preordinata a consentire al lavoratore una difesa diretta a evitare una irrogazione di una sanzione disciplinare. Infatti, per il dipendente è prevista un’ampia libertà di scelta, in quanto egli può anche adottare la strada del silenzio visto che la difesa non costituisce un obbligo ma una facoltà. Rinunciare alla difesa, precisa la giurisprudenza, non significa però acquiescenza alla sanzione, poiché nulla toglie che la sanzione possa essere successivamente impugnata. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE L’obbligo del rispetto delle regole di correttezza impone comunque al lavoratore di comunicare alla controparte le circostanze che potrebbero evitare l’applicazione del provvedimento. Se invece il lavoratore decide di attivarsi, può fornire giustificazioni scritte a cui può far seguire ulteriori deduzioni difensive nel termine dei cinque giorni. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Gli interpreti deducono dalla formula del legislatore che il lavoratore può presentare al datore richiesta di audizione consistente in un colloquio diretto fra le parti attraverso cui è possibile chiarire fatti, fornire mezzi di prova e chiedere che si proceda alle indagini. La dottrina ritiene che l’audizione debba aver luogo dopo l’atto di contestazione purché sia trascorso termine congruo utile a consentire al lavoratore l’esecuzione effettiva del proprio diritto di difesa. E’ anche previsto che se sopraggiungono impedimenti oggettivi l’audizione possa essere spostata e il colloquio possa svolgersi nella sede presso cui il lavoratore presta la sua attività. Il lavoratore può anche decidere di avvalersi di una forma orale qualificata mediante l’assistenza di un rappresentante sindacale. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Particolari problemi sorgono in ordine alla concreta individuazione del soggetto che può assistere il lavoratore poiché si esclude che l’art. 7 St. possa far riferimento ad un organo collegiale. Tuttavia, la giurisprudenza fornisce una interpretazione estensiva nel momento in cui si ammette che il rappresentante sindacale possa essere il consiglio di fabbrica. Al contrario, la dottrina adotta una soluzione restrittiva quando nega che l’assistenza possa essere affidata ad un organismo sindacale autonomo. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE L’irrogazione della sanzione Una volta esaurita la fase del contraddittorio l’organo competente può irrogare una delle sanzioni tipizzate dal legislatore e dalla contrattazione collettiva anche nel caso in cui sia stata avanzata una proposta difforme dalla commissione disciplinare. Ci sono anche in questa fase delle regole che il datore di lavoro deve rispettare come richiedere preventiva autorizzazione per l’adozione di sanzioni disciplinari a carico di sindacalisti interni. Molto spesso, inoltre, esigenze di certezza della contestazione, portano la contrattazione collettiva ad indurre l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare la sanzione per iscritto a pena di inefficacia. La stessa necessità di favorire il controllo sulla mancata valutazione della giustificazione fa da ratio a molte disposizioni che impongono al datore di lavoro di enunciare contestualmente i motivi della misura punitiva. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Onde evitare che il lavoratore possa subire il ricatto dell’imprenditore quindi per favorire la difesa sono previsti un termine dilatorio e un termine massimo per la comunicazione della sanzione. L’art. 7 St. preclude l’irrogazione di un provvedimento più grave del rimprovero verbale prima che siano decorsi i cinque giorni dal termine della contestazione. Dottrina e giurisprudenza ritengono che tale termine sia inderogabile anche nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia già presentano le proprie difese, dato che mediante il rispetto integrale del termine si consente di aggiungere supplementi di difesa. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Visto che la legge non è precisa, i contratti collettivi prevedono tempi più brevi per la comunicazione del provvedimento disciplinare, decorsi i quali le giustificazioni addotte dal lavoratore si intendono accolte e la sanzione dichiarata nulla. Anche se la dottrina non è convinta, la giurisprudenza ritiene che i termini – dilatori e massimi – e che se scadono in giorni festivi siano prorogabili al primo giorno non festivo, cosicché i giorno dovrebbero calcolarsi dalla data di ricezione della comunicazione sul presupposto che esso abbia natura recettizia. Per il secondo di tali atti, però la conclusione accolta non sembra molto persuasiva o quanto meno contrasta con numerose pronunce e con le considerazione che così il datore di lavoro si troverebbe a provvedere immediatamente con il rischio di una decisione affrettata. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Residenze sanitarie assistenziali – AIOP ( Associazione privata ospedalità privata ) C.C.N.L. 22/03/2012 Art. 38 (Provvedimenti disciplinari) I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione in conformità all’ art. 7 della legge n. 300/1970 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione: 1. richiamo verbale; 2. richiamo scritto; 3. multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione; 4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che: a. non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell’art. 39, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo; b. ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo; c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati; STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE d. non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto; e. ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Struttura; f. compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite; g. tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti; STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE h. violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l’impostazione e la fisionomia propria della Struttura e non attui metodologie educative, didattiche e riabilitative proposte dalle équipes direttive; i. compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all’economia, all’ordine e all’immagine della Struttura, fermi restando i diritti tutelati dalla legge n. 300/1970; j. ometta di comunicare all’Amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo dei dati di cui all’art. 6 del presente c.c.n.l., ovvero rilasci autocertificazioni non veritiere; k. ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo; l. ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale; STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE m. violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali, ove previsto; n. risulti assente alla visita domiciliare di controllo; o. non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi; p. violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto; q. si assenti in maniera ingiustificata nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; r. non osservi le misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall’Azienda, quando non ricorrano i casi previsti per il provvedimento di licenziamento. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: A. nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; B. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività ed alle ferie; C. recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di un anno dall’applicazione della prima sanzione; STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE D. assenze per simulata malattia; E. introduzione di persone estranee nell’azienda senza regolare permesso; F. abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno; G. alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia su queste, comunque, volontariamente annotazioni irregolari; H. per uso dell’impiego ai fini di interessi personali; I. per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, all’Amministrazione o a terzi; STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE J. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti; K. per svolgimento di attività continuativa privata, o comunque per conto terzi, con esclusione dei rapporti a tempo parziale; L. per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente; M. detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della struttura; N. molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all’interno della struttura; O. per atti di libidine commessi all’interno della struttura. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE E’ in facoltà dell’Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia. La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all’adozione del provvedimento di licenziamento per mancanze. In caso di licenziamento ai sensi del presente articolo si esclude la liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Testo unico sul Pubblico impiego (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) TITOLO IV - Rapporto di lavoro ( Codice Disciplinare del personale dipendente ) (Pubblicazione ai sensi dell’art.55 comma 2, D.Lgs. 165/2001) Il Sistema disciplinare del personale dipendente è costituito dagli art. 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55- quinques, 55-sexies, 55-septies, 55-octies, 55-novies del d.lgs. 165/2001 come modificati dal D.lgs. 150/2009 e l’art. 3 del CCNL 2008 per il personale non dirigente. Come indicato dal legislatore le disposizioni disciplinari contenute nel citato D.Lgs. costituiscono norme imperative, ai sensi degli art. 1339 e 1441 del codice civile, e pertanto integrano e modificano le fattispecie disciplinari previste dai CCNL e comportano l’inapplicabilità di quelle incompatibili con quanto disposto dalla norma di legge. STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Disposizioni generali del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 Sistema Disciplinare STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE GESTIONE DEL PERSONALE ESTERNO - LE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI – La prestazione lavorativa dei dipendenti delle ditte appaltatrici - L'INADEMPIMENTO DEL DIPENDENTE – Formalizzazione della contestazione alla società datrice - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATRICE0 – Obblighi dell'appaltatrice / risoluzione del contratto / risarcimento del danno STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS RSA POTERE DISCIPLINARE DEL DIRETTORE Grazie per l'attenzione Saremo lieti di fornire ogni necessario approfondimento ed assistenza legale a chiunque inviasse specifico quesito all'indirizzo mail [email protected] STUDIO LEGALE DAL POZ & PARTNERS