Lezione 66 (Il licenziamento nullo e ad nutum) PDF

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This document is a lecture on Italian Employment law, focusing on the concept of null and void dismissals. It covers various categories of dismissals and discusses the legal implications.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #tito...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #titolo# Il licenziamento nullo Attività n°: #attività# 1 Il licenziamento nullo e ad nutum Il licenziamento nullo Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #titolo# Il licenziamento nullo Attività n°: #attività# 1 Il licenziamento discriminatorio La fattispecie del licenziamento discriminatorio è individuata dall’art. 3, l. n. 108/1990, tramite richiamo agli artt. 4, l. n. 604/1966 e 15, l. n. 300/1970 Ai sensi dell’art. 4, l. n. 604/1966, è nullo il licenziamento determinato da: – ragioni di credo politico o fede religiosa, – dall'appartenenza a un sindacato, – dalla partecipazione ad attività sindacali – conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (D.lgs. n. 24/2023). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #titolo# Il licenziamento nullo Attività n°: #attività# 1 Il licenziamento discriminatorio La disposizione dell’art. 4, l. n. 604/1966, va poi integrata con quanto prevede l’art. 15, l. n. 300/1970, che sancisce, tra l’altro, la nullità di qualsiasi atto o patto diretto a licenziare un lavoratore: – A causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero; – Per fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età, di nazionalità o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali. L’art. 3, l. n. 108/1990, stabilisce che la nullità del licenziamento discriminatorio prescinde dalla motivazione concorrente addotta a sostegno del licenziamento, che non rileva neppure qualora sia legittima. Il regime sanzionatorio per il licenziamento discriminatorio si applica a tutte le imprese a prescindere dal numero dei dipendenti, ai dirigenti e ai lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #titolo# Il licenziamento nullo Attività n°: #attività# 1 Il licenziamento per motivo illecito Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1324 c.c., che estende le norme che regolano i contratti agli atti unilaterali come ad esempio i licenziamenti, e 1345 c.c., è nullo il licenziamento sorretto da motivo illecito determinante; Tipico esempio di licenziamento per motivo illecito è il licenziamento ritorsivo; La nullità del licenziamento si verifica soltanto quando il motivo illecito è unico e determinante, per cui, secondo la giurisprudenza, occorre che «l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso» (Cass. 6838/2023). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #titolo# Il licenziamento nullo Attività n°: #attività# 1 Il licenziamento in frode alla legge Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1324 c.c., che estende le norme che regolano i contratti agli atti unilaterali come ad esempio i licenziamenti, e 1344 c.c., è nullo il licenziamento diretto a eludere l’applicazione di una norma imperativa; Tipico esempio di licenziamento in frode alla legge è il licenziamento intimato prima di un trasferimento d’azienda cui fa seguito la riassunzione da parte del cessionario per eludere l’applicazione dell’art. 2112 c.c. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #titolo# Il licenziamento nullo Attività n°: #attività# 1 Il licenziamento per superamento del periodo di comporto Come visto, la conservazione del posto è garantita dai CCNL per un periodo, c.d. di comporto, variabile, talvolta a seconda dell’anzianità di servizio del lavoratore e con esclusione dei dipendenti in prova (lez. 51); Qualora il datore di lavoro licenzi il lavoratore per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, secondo la giurisprudenza il licenziamento è da ritenersi nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c. per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, Cod. Civ. (Cass., Sez. Un. 12568/2018). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #titolo# Il licenziamento nullo Attività n°: #attività# 1 Il licenziamento per causa di matrimonio Ai sensi dell’art. 35, d.lgs. n. 198/2006, il licenziamento della lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, è nullo in quanto intimato per causa di matrimonio. La nullità non si estende al licenziamento del lavoratore non essendo ravvisabili rispetto ad essi le medesime esigenze di protezione di genere, prime tra tutte quelle correlate alla maternità ed al puerperio (Cass. 31824/2018). Sono previste eccezioni in caso di colpa grave costituente giusta causa; cessazione dell’intera attività aziendale; esito negativo della prova; scadenza del termine. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #titolo# Il licenziamento nullo Attività n°: #attività# 1 Il licenziamento per maternità e paternità È stabilita espressamente la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo che va dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino e intimato al lavoratore durante il congedo di paternità e fino al compimento di un anno di età del bambino; Sono previste eccezioni in caso di colpa grave costituente giusta causa; cessazione dell’intera attività aziendale; esito negativo della prova; scadenza del termine; Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano; È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore. La nullità del licenziamento si applica anche ai lavoratori adottivi o affidatari fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare in caso di fruizione del congedo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #titolo# Il licenziamento ad nutum Attività n°: #attività# 2 Il licenziamento nullo e ad nutum Il licenziamento ad nutum Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #titolo# Il licenziamento ad nutum Attività n°: #attività# 2 Il licenziamento ad nutum Il licenziamento ad nutum è quella particolare tipologia di licenziamento per la quale non è previsto un obbligo di motivazione (ad nutum significa secondo la volontà); L’art. 10, l. n. 604/1966, esclude dall’ambito di applicazione della legge i dirigenti e i lavoratori assunti in prova fino al termine del periodo di prova; Analogamente l’art. 4, l. n. 108/1990, esclude dall’ambito di applicazione della l. n. 604/1966 e dell’art. 18, l. n. 300/1970 i lavoratori domestici e i lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della legge 54/1982. Anche gli apprendisti possono essere licenziati ai sensi dell’art. 2118 c.c., ossia senza obbligo di motivazione, ma solo al termine del periodo formativo con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #titolo# Il licenziamento ad nutum Attività n°: #attività# 2 Il licenziamento ad nutum: dirigenti L’esclusione dei dirigenti dalla disciplina generale per i licenziamenti è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che ne ha sancito la legittimità; la categoria dei dirigenti presenta, infatti, peculiari caratteristiche - desumibili anche dalla contrattazione collettiva - che sono oggetto di una disciplina particolare in ragione del vincolo fiduciario che lo lega al datore di lavoro e che renderebbe difficoltosa la prosecuzione del rapporto qualora questa fiducia venga nel frattempo a mancare (Corte cost. 121/1972); Ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 108/1990, ai dirigenti spetta unicamente la tutela contro i licenziamenti discriminatori. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #titolo# Il licenziamento ad nutum Attività n°: #attività# 2 Il licenziamento ad nutum: dirigenti Il licenziamento dei dirigenti, pur essendo ad nutum, deve essere comunicato in forma scritta secondo quanto dispone l’art. 2, l. n. 604/1966; La contrattazione collettiva prevede, tuttavia, una particolare forma di tutela per i dirigenti, introducendo la categoria della giustificatezza; Il licenziamento privo di giustificatezza, laddove il CCNL la prevede, comporta per il dirigente il riconoscimento di un’indennità supplementare. La giustificatezza non è, tuttavia, da confondere con l’obbligo di motivazione di cui all’art. 2, l. n. 604/1966. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #titolo# Il licenziamento ad nutum Attività n°: #attività# 2 Il licenziamento ad nutum: dirigenti Occorre, infatti, distinguere la giustificatezza dalla giusta causa o dal giustificato motivo: «La specialità della posizione assunta dal dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale impedisce una identificazione tra la nozione di "giustificatezza" del licenziamento ai fini dell'indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione collettiva al dirigente e quella di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento del lavoratore subordinato ex L. 15 luglio 1966, n. 604. Consegue che fatti o condotte non integrabili giusta causa o giustificato motivo con riguardo al rapporto di lavoro in generale possono giustificare il licenziamento del dirigente con conseguente disconoscimento dell'indennità supplementare di cui alla contrattazione collettiva» (Cass., 34549/2019). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #titolo# Il licenziamento ad nutum Attività n°: #attività# 2 Il licenziamento ad nutum Con riguardo ai lavoratori in prova, come visto (lez. 34), il licenziamento ad nutum può avvenire entro il termine del periodo di prova e, in ogni caso, secondo la Corte costituzionale (n. 189/1980) deve essere consentito al lavoratore un adeguato espletamento della prova; Tanto che non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova (Cass. 31159/2018). Sono soggetti al licenziamento ad nutum, come visto, anche i lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, per i quali è, tuttavia, garantita la tutela per i licenziamenti discriminatori. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 66 Titolo: #titolo# Il licenziamento ad nutum Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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