Il Contratto di Lavoro Intermittente PDF
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These notes detail the Italian law on intermittent work contracts, including definitions, limits, types, and important communication and reporting requirements.
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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo#...
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto di lavoro intermittente Attività n°: #attività# 1 Il contratto di lavoro intermittente Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto di lavoro intermittente Attività n°: #attività# 1 Il contratto di lavoro intermittente: definizione Il d.lgs. N. 276/2003 agli artt. 33-40 aveva introdotto nel nostro ordinamento il lavoro intermittente per semplificare le procedure di assunzione e di gestione di rapporti di lavoro caratterizzati da rilevante discontinuità; Dopo alterne vicende, la disciplina normativa del lavoro intermittente è contenuta negli artt. 13-18, d.lgs. N. 81/2015; Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto di lavoro intermittente Attività n°: #attività# 1 Il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato La legge non rinvia, a differenza di quanto fa per la somministrazione a tempo determinato, alla normativa sul contratto a termine; In vigenza dei precedenti d.lgs. 368/2001 e d.lgs. 276/2003, la circolare 4/2005 del Ministero del lavoro aveva specificato che «con riferimento alla assunzione a tempo determinato va chiarito che non è applicabile la disciplina del decreto legislativo n. 368 del 2001, che infatti non è espressamente richiamata dal decreto legislativo n. 276 del 2003 come avviene invece, per esempio, con riferimento al contratto di inserimento al lavoro». Ci sono fondati motivi, quindi, per ritenere che nell’ambito del d.lgs. n. 81/2015 il contratto di lavoro intermittente anche a tempo determinato abbia regole proprie, diverse da quelle del mero contratto a termine. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto di lavoro intermittente Attività n°: #attività# 1 Il contratto di lavoro intermittente: limiti Il ricorso al contratto intermittente è consentito in due ipotesi specifiche: 1) In presenza delle esigenze individuate dai contratti collettivi, che potranno autorizzare alla chiamata in soli periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese e dell’anno. In mancanza di CCNL il legislatore rinvia l’individuazione dei casi a un decreto del Ministero del Lavoro; 2) Laddove il dipendente abbia meno di 24 anni, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, o più di 55 anni; In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto di lavoro intermittente Attività n°: #attività# 1 Il contratto di lavoro intermittente: limiti Si è discusso circa il carattere alternativo o cumulativo delle due ipotesi in cui è ammessa la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente; Secondo la Corte di Cassazione (ord. 28345/2020), posto che ai sensi dell’art. 13, comma 2, il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti che abbiano determinati requisiti di età, tali requisiti devono sussistere anche qualora ricorrano le specifiche esigenze individuate dalla contrattazione collettiva o dal decreto del Ministero del lavoro; Al contrario, secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di merito le due ipotesi sono da considerare alternative, tenuto conto dell’utilizzo, nel medesimo comma 2, del verbo «può», che implica soltanto una possibilità di limitare la stipula di contratti di lavoro intermittente in base all’età. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto di lavoro intermittente Attività n°: #attività# 1 Il contratto di lavoro intermittente: tipologie Attraverso questa forma contrattuale il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di una prestazione lavorativa in base alle sue esigenze; Il lavoratore non è tenuto a rispondere alla chiamata o ad accettare la richiesta, dato che in assenza di apposita clausola il contratto si intende stipulato senza obbligo di disponibilità, Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo; È possibile, tuttavia, che le parti abbiano pattuito uno specifico obbligo di disponibilità, con il quale il lavoratore si obbliga a garantire al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a versare un'indennità di disponibilità la cui misura viene determinata dai contratti collettivi nel rispetto del minimo fissato con decreto ministeriale, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto di lavoro intermittente Attività n°: #attività# 1 Il contratto di lavoro intermittente: indennità di disponibilità La misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è determinata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato); L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo ed è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennità di disponibilità. In caso contrario, il lavoratore perde il diritto all'indennità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto di lavoro intermittente Attività n°: #attività# 2 Il contratto di lavoro intermittente Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto di lavoro intermittente Attività n°: #attività# 2 Il contratto di lavoro intermittente: forma e trasparenza Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ad probationem e deve contenere i seguenti elementi: a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto; b) il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore; c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista; d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione; e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità; f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto; g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto di lavoro intermittente Attività n°: #attività# 2 Il contratto di lavoro intermittente: forma e trasparenza Oltre alle informazioni di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore in forma scritta all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività lavorativa o, in alternativa, entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa le informazioni di cui all’art. 1, comma 1, d.lgs. N. 152/1997 (v. lez. 33); In particolare, se il rapporto di lavoro, è caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, come nel lavoro intermittente, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: 1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; 2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto di lavoro intermittente Attività n°: #attività# 2 Il contratto di lavoro intermittente: forma e trasparenza Qualora con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro l'organizzazione del lavoro sia interamente o in gran parte imprevedibile, come nel lavoro intermittente, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di svolgere l'attività lavorativa, salvo che ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) il lavoro si svolga entro ore e giorni di riferimento predeterminati nell’informativa consegnata dal datore di lavoro; b) il lavoratore sia informato dal suo datore di lavoro sull'incarico o la prestazione da eseguire, con il ragionevole periodo di preavviso. Il lavoratore, in carenza di una o entrambe le condizioni ha il diritto di rifiutare di assumere un incarico di lavoro o di rendere la prestazione, senza subire alcun pregiudizio anche di natura disciplinare. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto di lavoro intermittente Attività n°: #attività# 2 Il contratto di lavoro intermittente: forma e trasparenza Qualora, il datore di lavoro revochi un incarico o una prestazione di lavoro precedentemente programmati, senza un ragionevole periodo di preavviso, è tenuto a riconoscere al lavoratore la retribuzione inizialmente prevista per la prestazione pattuita dal contratto collettivo, ove applicabile o, in mancanza, una somma a titolo di compensazione per la mancata esecuzione dell'attività lavorativa, la cui misura non può essere in ogni caso inferiore al 50 per cento del compenso inizialmente pattuito per la prestazione annullata; Il datore di lavoro che abbia stabilito, conformemente ai criteri individuati dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero delle ore minime retribuite garantite deve, altresì informare il lavoratore: a) del numero delle ore minime retribuite garantite su base settimanale, nella misura indicata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) delle maggiorazioni retributive, in misura percentuale rispetto alla retribuzione oraria base, spettanti per le ore lavorate in aggiunta alle ore minime retribuite garantite. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto di lavoro intermittente Attività n°: #attività# 2 Il contratto di lavoro intermittente: comunicazioni Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le RSA o la RSU sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all’ITL competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto di lavoro intermittente Attività n°: #attività# 2 Il contratto di lavoro intermittente: divieti È vietato il ricorso al lavoro intermittente: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in difetto il contratto si converte a tempo indeterminato. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto di lavoro intermittente Attività n°: #attività# 2 Il contratto di lavoro intermittente: parità di trattamento Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 58 Titolo: #titolo# Il contratto a tempo intermittente Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti