Inadempimento e Responsabilità Contrattuale (PDF)

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Università degli Studi di Milano

Matilda Manoli

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diritto privato inadempimento responsabilità contrattuale diritto

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These notes cover the topic of contractual liability and non-fulfillment in Italian Civil Law, specifically focusing on the concepts of impossibility and difficulty of performance, as well as obligations of means and results. The material explains how different types of contracts impact the allocation of risk and the potential for liability arising from contractual breaches.

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lOMoARcPSD|50168973 L’Inadempimento e la responsabilità contrattuale, istituzioni di diritto privato 1 Istituzioni di diritto privato I (Università degli Studi di Milano) Scansiona per aprire su Studocu Stud...

lOMoARcPSD|50168973 L’Inadempimento e la responsabilità contrattuale, istituzioni di diritto privato 1 Istituzioni di diritto privato I (Università degli Studi di Milano) Scansiona per aprire su Studocu Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo. Scaricato da Matilda Manoli ([email protected]) lOMoARcPSD|50168973 L’INADEMPIMENTO E LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE A- L’INADEMPIMENTO L’inadempimento, inadempimento tardivo, incompleto o inesatto della prestazione dovuta procura normalmente danni al creditore. L’art. 1218 del codice afferma che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. -IMPOSSIBILITA’ E DIFFICOLTA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DOVUTA: viene richiesta l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per escludere la responsabilità contrattuale, il debitore resta quindi responsabile qualora l’impossibilitò sia sopravvenuta per una causa che gli sia imputabile. Il concetto di impossibilità menzionato nell’art 1218 si presenta non rigido, bensì variabile secondo la natura del rapporto regolato, si ha impossibilità in questi casi:  In caso di perimento della cosa da consegnare  Quando sia sopravvenuto un divieto di legge o della pubblica autorità  Quando l’esecuzione della prestazione richiederebbe mezzi o sforzi del tutto irragionevoli in relazione alla natura o all’oggetto del contratto  La prestazione viene ritenuta impossibile quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento  Nel caso in cui siano sopravvenuti ostacoli così gravi, che il loro superamento richiederebbe un’attività tale da mutare la natura della prestazione  -IMPOSSIBILITA’ OGGETTIVA E SOGGETTIVA; RESPONSABILITA’ OGGETTIVA E RESPONSABILITA’ PER COLPA Sul debitore grava una responsabilità oggettiva quando viene adottato un criterio rigoroso di responsabilità, che faccia carico al debitore di ogni evento, anche incolpevole, che attenga alla sua persona o rientri nella sua sfera di influenza e organizzazione aziendale, viene circoscritta così un’impossibilità liberatoria (impossibilità non imputabile al debitore) alle SOLE ipotesi in cui questa dipenda da cause estranee alla sua sfera. Sul debitore grava una responsabilità per colpa, quando viene adottato un criterio meno rigoroso il debitore è responsabile solo per dolo, negligenza, imprudenza o imperizia. Viene considerata liberatori ogni altra impossibilità incolpevole, anche se meramente soggettiva che riguarda la persona del debitore o la sua sfera di influenza e organizzazione aziendale. -IMPEGNI DI COMPORTAMENTO E RIPARTIZIONE DI RISCHI: nel contratto le parti possono distribuire tra loro i rischi delle difficoltà e degli imprevisti incolpevoli che possono turbare l’attuazione del programma contrattuale, questi due aspetti (impegno di operare e garanzia contro i rischi incolpevoli) possono presentarsi e combinarsi in diversa misura nei diversi tipi di contratto. 1)OBBLIGAZIONI DI MEZZI: sono contratti che impegnano a svolgere un’attività rivolta a un certo risultato, che però non è promesso, in essi gli atti da compiere e il modo in cui l’attività deve essere svolta si determinano in base al criterio della diligenza, con riguardo alla natura dell’attività esercitata. 2)OBBLIGAZIONI DI RISULTATO: sono contratti con i quali un contraente promette un certo risultato (es. il contratto di appalto o contratto di trasporto), implicano l’impegno del promittente di operare per il raggiungimento di un risultato, a questo impegno di operare si affianca una garanzia del risultato e correlativa assunzione di rischi 3)OBBLIGHI DI GARANZIA: contratti con i quali una parte s’impegna a tenere l’altra indenne da certi rischi (es. assicurazione e fideiussione), l’obbligo del promittente diventa operante dopo che un sinistro si sia verificato e consiste nel pagamento dell’indennizzo assicurato o della somma garantita. -RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE PER COLPA: AMBITO DI APPLICAZIONE In larghi settori della materia contrattuale la responsabilità è fondata sulla colpa: ciò vale per le obbligazioni che hanno per oggetto un fare, ad esempio gli obblighi del mandatario oppure del lavoratore subordinato/professionista, per le obbligazioni che hanno per oggetto un custodire che costituiscono l’oggetto principale del contratto di deposito ad esempio. Scaricato da Matilda Manoli ([email protected]) lOMoARcPSD|50168973 La colpa costituisce il criterio per giudicare sulla responsabilità per inadempimento delle obbligazioni di dare cose determinate. Anche la responsabilità per il ritardo della consegna di cose determinate va valutata in base al criterio della colpa. N.B: l’inadempimento si dice colpevole quando la mancata soddisfazione del creditore dipende dal fatto che il debitore abbia tenuto un comportamento diverso da quello che si sarebbe dovuto e potuto tenere nella concreta situazione  ipotesi di inadempimento cosciente e volontario (dolo) ipotesi di inadempimento dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia (colpa). La responsabilità contrattuale è intesa non solo come sanzione contro il debitore inadempiente, ma anche e soprattutto come garanzia per il creditore, talvolta essa svolge esclusivamente questa funzione. -LA RESPONSABILITA’ PER L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DI DARE COSE DETERMINATE SOLTANTO NEL GENERE fare bene Un’importante ipotesi di responsabilità oggettiva riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fornire una certa quantità di cose determinate solo nel genere di un possibile danno derivante dal ritardo, il venditore è responsabile anche se non gli si possa rimproverare alcuna negligenza. Fino al momento della consegna o dell’individuazione delle cose generiche il debitore ha la libertà di predisporre l’adempimento nel modo che gli sembra più opportuno, il creditore non ha alcuna possibilità di controllo e interferenza su tali decisioni. A questa libertà del debitore corrisponde la sopportazione dei rischi relativi. Il debitore non è liberato quando gli siano venuti a mancare i mezzi finanziari necessari per procurarsi le cose oggetto della sua obbligazione  la responsabilità è fondata sul rischio in correlazione con la sua piena libertà di organizzazione finanziaria delle proprie attività  il debitore non risponde dei rischi che non siano correlativi alla sua libertà di disposizione e organizzazione. -LA RESPONSABILITA’ PER L’INADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Il debitore di una somma di denaro che non paghi puntualmente, non può esonerarsi da responsabilità adducendo la sopravvenuta mancanza di mezzi finanziari il rischio delle conseguenze dannose di eventuali crisi di liquidità è posto a carico del debitore in correlazione con la sua piena libertà di organizzazione finanziaria delle proprie attività. L’impossibilità soggettiva derivante dalla sopravvenuta mancanza di mezzi finanziari per predisporre l’adempimento, non esonera mai da responsabilità, quand’anche sia incolpevole. La responsabilità per il ritardo nel pagamento potrà essere esclusa nelle ipotesi eccezionali dovute a cause oggettive Il debitore risponde dell’inadempimento o del ritardo, a meno che non provi che questo sia dovuto a un’impossibilità oggettiva della prestazione derivante da causa a lui non imputabile  una semplice impossibilità soggettiva non basta a liberarlo da responsabilità: entro questi limiti il debitore risponde senza colpa -LA RESPONSABILITA’ PER CUSTODIA IN ALCUNE ATTIVITA’ D’IMPRESA Nelle obbligazioni di custodire la responsabilità è normalmente fondata sulla colpa, ma nei casi dove la custodia è tipicamente prestata da un’impresa per un gran numero di clienti (si tratta della responsabilità del vettore per le cose portate, dell’albergatore per le cose portate dai clienti in albergo) in questi casi la responsabilità è indipendente dalla colpa. La responsabilità può venire esclusa:  Dalla prova del caso fortuito o della forza maggiore (eventi eccezionali ed estranei al rischio tipico dell’impresa esercitata dal debitore)  La legge pone a carico del debitore il rischio degli eventi anche incolpevoli che rientrino nella sua sfera di organizzazione economica o che costituiscano manifestazione di un rischio tipico della sua attività Questo discorso vale anche per la responsabilità della banca nel servizio di cassette di sicurezza, essa risponde salvo che provi il caso fortuito. Il vettore, la banca, i magazzini generali e l’albergatore sono Scaricato da Matilda Manoli ([email protected]) lOMoARcPSD|50168973 assicuratori dei loro clienti  il rischio è a carico loro poiché sono in grado di assicurarsi contro di esso, il costo dell’assicurazione potrà essere distribuito presso la generalità di clienti attraverso un corrispondente aumento del prezzo delle prestazioni rese. -LA RESPONSABILITA’ PER IL FATTO DEGLI AUSILIARI: per adempiere a un’obbligazione il debitore si vale spesso della collaborazione altrui, si tratta di suoi dipendenti, lavoratori autonomi o terzi imprenditori, il debitore è responsabile dell’operato dei suoi ausiliari. Il debitore è responsabile in ogni caso, sia se ha scelto male, o non ha controllato a dovere il suo ausiliario sia se abbia scelto la migliore impresa o il migliore dei dipendenti, al debitore non gli è consentito di liberarsi provando di non essere personalmente in colpa la responsabilità infatti non è basata sulla colpa, bensì sull’idea che il debitore deve garantire per l’operato dei suoi ausiliari  tale garanzia è rafforzata dal fatto che il creditore non ha azione contro gli ausiliari del suo debitore perché questi non sono obbligati nei suoi confronti, la relatività dei diritti di credito implica che il creditore possa pretendere l’adempimento, o in mancanza di questo il risarcimento del danno solo dal suo debitore e non da altri. -ONERE DELLA PROVA: il diritto del creditore al risarcimento del danno presuppone: a) Che egli abbia subito un danno b) Che tale danno sia stato causato dall’inadempimento c) Che l’inadempimento sia dovuto a una causa della quale il debitore debba rispondere. Nel campo della responsabilità contrattuale questa regola generale incontra una parziale deroga: al creditore è sufficiente provare il danno causato dall’inadempimento, mentre spetta al debitore di provare che l’inadempimento sia dovuto a una causa della quale egli non debba rispondere.  ciò perché il creditore ha scarsa possibilità di accertare le vicende che hanno condotto all’inadempimento, poiché queste si sono verificate nella sfera di attività e organizzazione del debitore. B-LA MORA DEL DEBITORE La mora del debitore è il ritardo della prestazione, del quale il debitore debba rispondere, perché vi sia mora e dunque responsabilità del debitore, non sempre è sufficiente che questi abbia indugiato ad adempiere pur esseno il debito già esigibile un eventuale indugio del debitore non lo espone a responsabilità fino a quando il creditore non lo costituisca in mora richiedendogli l’adempimento per iscritto  fino a questo momento l’inazione del debitore è giustificata dalla tolleranza del creditore. La costituzione in mora è un atto formale e consiste in un’intimazione o richiesta fatta per iscritto, essa non è necessaria e la mora si verifica automaticamente: a) Quando il debito deriva da illecito extracontrattuale b) Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione c) Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, come è normalmente il caso quando si tratta di obbligazioni pecuniarie La mora del debitore determina i seguenti effetti: a) Dal momento della mora il debitore è responsabile dei danni derivanti dal ritardo, se l’obbligazione ha per oggetto una somma di denaro dal giorno della mora sono dovuti in ogni caso gli interessi moratori, salvo il risarcimento del maggior danno. b) Se l’impossibilità sopravviene durante la mora, il debitore resta sempre responsabile del mancato adempimento la legge presume che se il debitore avesse adempiuto tempestivamente, il creditore non avrebbe subito perdita  la perdita costituisce un danno derivante dal ritardo iniziale e va risarcita. Il debitore può liberarsi da questa responsabilità se prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. N.B: le disposizioni sulla mora non si applicano per le obbligazioni di non fare. C-LA COOPERAZIONE DEL CREDITORE ALL’ADEMPIMENTO E LA MORA DEL CREDITORE -LA COOPERAZIONE DEL CREDITORE ALL’INADEMPIMENTO Spesso l’attuazione del rapporto obbligatorio richiede spesso la cooperazione del creditore, l’adempimento di obbligazioni di dare non è possibile se il creditore non si presta a ricevere la consegna della cosa, Scaricato da Matilda Manoli ([email protected]) lOMoARcPSD|50168973 nell’appalto può essere convenuto che la materia necessaria per compiere l’opera debba venire fornita dal committente, se deve essere eseguita un ‘opera sul fondo del committente occorre che questi consenta l’accesso all’appaltatore e ai suoi dipendenti. La cooperazione è prestata dal creditore nel proprio interesse, il rifiuto di ricevere la prestazione può essere giustificato di fronte a un’offerta inesatta, o parziale, o fatta anzitempo, se il termine è stabilito nell’interesse del creditore fuori di questi casi, la mancata cooperazione determina la mora del creditore (mancata cooperazione dovuta a una sua negligenza, perché desidera pretestuosamente di fare apparire inadempiente in debitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto) -LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLA MANCATA COOPERAZIONE DEL CREDITORE: la cooperazione è prestata dal creditore nel suo interesse, essa non costituisce oggetto di un suo obbligo nei confronti del debitore, il creditore non è obbligato a cooperare salvo i casi nei quali il debitore non ha solo l’interesse di ottenere l’eventuale corrispettivo ma anche un interesse diretto, legalmente o contrattualmente riconosciuto, ad eseguire la prestazione dovuta o a vederne realizzato il suo risultato. La mancata cooperazione del creditore può costituire un comportamento contrario al principio di esecuzione del contratto secondo buona fede ed essere causa di danno al debitore. Quando l’adempimento è impedito o ritardato dal creditore, il debitore non risponde dei danni l’inadempimento non gli è imputabile MA resta però obbligato a eseguire la prestazione finché questa rimane possibile. Inoltre, se l’adempimento è rinviato, ciò implica maggiori spese per la prolungata custodia e conservazione della cosa dovuta e altri danni  spese e danni sono tutti a carico del creditore in mora  inoltre è necessario addossare al creditore, per il periodo del ritardo dovuto alla sua mancata cooperazione i rischi che altrimenti graverebbero sul debitore  si tratta di rischi connessi con l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore -LA COOPERAZIONE MANCATA PER CAUSE NON IMPUTABILI AL CREDITORE Quando il difetto di cooperazione è dovuto a circostanze non imputabili al creditore occorre stabilire quale delle due parti debba subirne le conseguenze, è opportuno distinguere secondo che tali eventi ostacolino l’attività del debitore o quella del creditore  chi persegue un interesse proprio, chi gestisce un proprio affare resta esposto al rischio di non poter attuare il risultato sperato a causa di eventi casuali e corre il rischio di dover compiere a causa di avvenimenti fortuiti, un’attività più gravosa , costosa o lunga di quella prevista  vengono ripartiti i rischi tra le parti, ponendo a carico di ciascuno gli eventi che presumibilmente è meglio in grado di controllare. Se il creditore compie degli atti necessari per l’attuazione del rapporto obbligatorio, che vadano al di là del mero ricevimento della prestazione, viene limitato l’ambito dell’attività dovuta dal debitore e la responsabilità e i rischi, cui è esposto il debitore subiscono una limitazione correlativa. -L’OFFERTA Si giustificano le conseguenze a carico del creditore quando si presuppone che il debitore sia in grado di compiere quanto è da lui dovuto, solo in tal caso l’offerta è effettiva e si può dire che il creditore si astiene dal fare uso di un bene economico che il debitore pone a sua disposizione. L’offerta deve essere fatta nella forma solenne prevista dalla legge, trattandosi di un debito che abbia per oggetto denaro, titoli di credito o altre cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale: occorre che le cose vengano esibite al domicilio del creditore, negli altri casi l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di ricevere la prestazione. Accanto all’offerta solenne la legge ammette la possibilità di un’offerta secondo gli usi. L’offerta solenne, reale o per intimazione deve essere fatta per mezzo di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ciò al fine di rendere certa la data dell’offerta, dalla quale decorrono gli effetti della mora del creditore. Il rigore formale è dovuto a esigenze di certezza probatoria. La prestazione può essere eseguita anche successivamente all’offerta stessa, ma in alcune ipotesi il debito non può perdurare successivamente all’offerta e perciò non si pongono i problemi specifici della mora del creditore -IL DEPOSITO E LA LIBERAZIONE DEL DEBITORE Scaricato da Matilda Manoli ([email protected]) lOMoARcPSD|50168973 La mora del creditore non sempre determina la liberazione del debitore, quando si tratta di obbligazioni di consegnare cose, il debitore può liberarsi: -per le cose mobili: le deposita -per le cose immobili: le sottopone a sequestro Le cose, dunque, resteranno a disposizione del creditore non appena questi vorrà riceverle, le spese del deposito e del sequestro saranno a carico del creditore. Per le obbligazioni di fare: il debitore resta obbligato, pur perdurando la mora del creditore, finchè: -il debito non si estingua per prescrizione -per impossibilità sopravvenuta -per essere la mora del creditore durata fino a quando il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione -il creditore non ha più interesse a conseguirla. Scaricato da Matilda Manoli ([email protected])

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