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lOMoARcPSD|19280627 Diritto Privato Diritto Privato (Università degli Studi della Tuscia) Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 DIRITTO PRIVATO CAPITOLO 1. L’ordinamento giuridico è formato...

lOMoARcPSD|19280627 Diritto Privato Diritto Privato (Università degli Studi della Tuscia) Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 DIRITTO PRIVATO CAPITOLO 1. L’ordinamento giuridico è formato da una serie di norme, mediante le quali viene regolato il comportamento di una collettività in una determinata sfera territoriale. Il sistema di regole, modelli e schemi attraverso la quale è organizzata la società prende il nome di ordinamento. Dunque possiamo stabilire che la finalità dell’ordinamento è quella di andare ad ordinare la realtà sociale. L’ordinamento di una collettività è organizzato attraverso una sistema di regole: ognuna di queste, prende il nome di norma. La norma è l’espressione della volontà di un organo che ha la funzione di andare ad elaborare le regole destinate a far parte dell’ordinamento giudiziario, e vengono consacrate in un documento normativo. Il sistema di norme che va a costituire l’ordinamento giuridico, prende il nome di diritto positivo di una società. STRUTTURA DELLA NORMA: una norma è un enunciato prescrittivo, che si articola nella formulazione di un’ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una conseguenza giuridica, che può consistere nell’acquisizione di un diritto, nell’insorgenza di una obbligazione, estinzione o modificazione di un diritto. La norma è strutturata come un periodo ipotetico:  Previsione di un accadimento -> fattispecie a) Fattispecie astratta: complesso di fatti non realmente accaduti, ma descritti in modo ipotetico da una norma -> risoluzione: operazione di interpretazione intellettuale del testo normativo, volta ad individuare di fatto l’applicazione di determinate regole. b) Fattispecie concreta: complesso di fatti realmente accaduti, rispetto ai quali occorre verificare se e quali effetti giuridici ne siano derivati -> accentramento del fatto storico, onde porre a confronto tale fatto con l’ipotesi astratta regolata dalla legge.  Affermazione di una conseguenza giuridica che deriva dal concreto verificarsi dell’evento prefigurato nell’enunciato normativo. CAPITOLO 2. Distinzione delle norme di diritto privato:  Derogabili: applicazione può essere evitata attraverso un accordo tra gli interessati.  Inderogabili: applicazione imposta dall’ordinamento giuridico prescindendo la volontà dei singoli.  Suppletive: trovano applicazione solo quando i soggetti èrivati, non hanno provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie. Le norme del diritto privato sono quasi sempre dispositive: le norme dispositive, sono norme dove il legislatore enuncia una regola conforme alla disciplina che in genere viene adottata dalle medesime parti, e dunque può essere considerata tipica. Per fonti delle norme giuridiche si vanno ad intendere fatti o atti che ispirano la produzione di una norma giuridica (fonti atto e fonti fatto). Per fonti di cognizione si intendono i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo. FONTI DEL DIRITTO:  Fonti costituzionali: costituzione fondamentale sulla produzione della norma giuridica. a) Principi supremi dell’ordinamento costituzionale (non modificabili da leggi di revisione costituzionale). b) Costituzione e consuetudini costituzionali c) Leggi di revisione costituzionale (art. 138 cost)  Fonti comunitarie: valore prevalente rispetto alle stesse leggi ordinarie statali. a) Regolamenti comunitari Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 b) Direttive c) Decisioni atti vincolanti a) Raccomandazioni b) Pareri atti non vincolanti  Fonti di rango primario e subprimario a) Leggi ordinarie dello stato:  Referendum  D.Lgs. e D.L.  Statuti regionali speciali  Fonti secondarie  Regolamenti governativi  Regolamenti delle autorità  Statuti degli enti locali  Statuti degli enti minori  Ordinanze  Usi normativi – consuetudine : diritto consuetudinario CAPITOLO 3. La pubblicazione, svolge una funzione essenziale per la conoscibilità del testo legale e della tutela della pubblicazione dipende il momento dell’efficacia della fonte, dopo l’eventuale periodo di vacatio. Si parla di pubblicità legale, poiché una volta che avviene questa pubblicazione, si ha una presunzione di conoscenza del testo da parte dei diversi soggetti che ne possono essere destinatari o che comunque vi siano interessati. La pubblicazione legale dei diversi atti statali è quella che avviene sulla Gazzetta Ufficiale, mentre il necessario inserimento degli atti normativi avviene nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica e costituisce una semplice ripubblicazione. La legge prevede anche opportune pubblicazioni aventi solo efficacia notiziale, in quanto frutto di una attività tecnica delle strutture ministeriali interessate, volta ad agevolare la comprensione dei testi pubblicati. Qualora si verifichi un contrasto delle fonti, questo viene risolto con l’abrogazione: capacità del nuovo attofonte, di sostituirsi o in parte, alla disciplina precedente. Si spiega con l’inesauribilità delle fonti di produzione previste dall’ordinamento, che possono dettare nel tempo contenuti diversi, senza trovare un limite nel fatto di essere già state in precedenza usate. L’art.15 delle disposizioni sulla legge in generale prevede tre tipi di abrogazione:  Abrogazione espressa: allorché la fonte successiva indichi puntualmente le disposizioni precedenti abrogate; una situazione di opportuna certezza degli effetti abrogativi.  Abrogazione tacita: si verifica quando la fonte successiva contiene disposizioni incompatibili con quelle precedenti.  Abrogazione implicita: consegue ad una complessiva disciplina di un intero settore, rendendola dunque radicalmente superata. CAPITOLO 4. Applicazione della legge: concreta realizzazione nella vita della collettività, di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello stato. L’applicazione delle norme del diritto privato non è imposto in modo autoritario, ma lascia all’iniziativa, alla prudenza ed al buon senso dei singoli. La maggior parte delle liti, non viene sempre portata in esame al giudice : rimangono insolute oppure vengono composte attraverso una di queste vie: Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627  Rinuncia da parte di uno dei due litiganti  Transazione  Compromesso L’interpretazione di un testo normativo non significa solamente conoscere quanto il testo esprimerebbe, ma bensì attribuire un senso, ossia decidere che cosa si ritiene effettivamente che il testo possa significare e conseguentemente, come vengono risolti i conflitti che insorgono tra le due parti. L’attività interpretativa assume un valore vincolante solamente quando è eseguita dai giudici (interpretazione giudiziale), questa svolge un ruolo autoritario nei confronti delle sole parti del giudizio, che sono le sole destinate al provvedimento del giudice. Una sentenza è anche idonea ad assumere un valore di precedente nei confronti di altri casi simili, in termini tecnici si definisce giurisprudenza, l’ordinamento applicativo espresso dalla costante o tendenzialmente stabile, prassi dei giudici. In relazione alle fonti atto, vanno distinte le disposizioni (elementi testuali) e le norme (regole giuridiche che si traggono dai testi attraverso l’interpretazione). Le disposizioni sull’interpretazione, sono contenute nell’art.12, ma non appaiono pienamente compatibili con l’attuale costituzione, dal momento che esse risultano finalizzate, in coerenza con le caratteristiche proprie del regime fascista, durante il periodo nel quale furono adottate, e dell’ancora precedente tradizione di diffidenza dell’autonomia giurisdizionale. Sono rimasti preliminari vari criteri di interpretazione:  Interpretazione del legislatore, ridotto ad essere un criterio, importante per comprendere il significato originale della disposizione ma non risolutivo.  Interpretazione logico-sistematico: mira ad individuare il contenuto di una singola disposizione dal significato cui essa assume nel settore normativo cui si riferisce. La stessa indicazione, nell’art.12.1 delle preleggi, dell’adozione per colmare alcune lacune interne all’ordinamento. L’individuazione di disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia legis). Quanto l’ulteriore ipotesi in cui se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato (analogia iuris). I casi di leggi di interpretazione autentica, ovvero leggi che definiscono l’esatto contenuto di deposizioni contenute in leggi procedimenti, con efficacia fino al momento della loro originaria approvazione, queste sono leggi tese a chiarire il significato originario delle disposizioni cui fanno riferimento. ATTIVITA’ GIURIDICA E TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITI CAPITOLO 6. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE  Soggetto attivo -> colui a cui l’ordinamento giuridico attribuisce il potere, è titolare del diritto soggettivo, la norma è un precetto (diritto oggettivo). Il diritto soggettivo è il potere di agire, per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale protetto dall’ordinamento giuridico.  Soggetto passivo -> colui al quale sta il dovere. colui a cui la legge attribuisce il diritto soggettivo, prende il nome di titolare del diritto medesimo. L’esercizio del diritto soggettivo, consiste nell’esplicazione dei poteri in cui il soggetto consta, e deve essere distinto dalla sua realizzazione, che consiste nella soddisfazione dell’interesse protetto, sebbene spesso i due fenomeni possono coincidere. La realizzazione dell’interesse può essere spontanea o coattiva, quest’ultima si verifica solo quando occorre far ricorso ai mezzi che l’ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo. CATEGORIE DEI DIRITTI SOGGETTIVI:  Diritti assoluti: garantiscono al titolare un potere che può far valere verso tutti.  Diritti relativi : garantiscono al titolare un potere che può far valere verso una o più persone disegnate. Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627  Diritti potestativi: potere di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto. L’osservanza di una disposizione interessa determinati individui, non più genericamente quali cittadini, ma specificatamente come portatori di interessi coinvolti nell’azione pubblica. Al privato viene riconosciuto uno specifico potere: controllo della regolarità dell’azione pubblicata e un potere di impugnativa degli atti eventualmente viziati. L’esercizio dei pubblici poteri, deve avvenire nel rispetto della legge e secondo i criteri di razionalità. Il rapporto giuridico, nasce quando il soggetto attivo acquisisce il diritto positivo: l’acquisizione può essere di due tipi:  Titolo derivato: diritto trasmesso da una persona all’altra.  Titolo originario: diritto soggettivo che sorge a favore di una persona senza essere trasmesso da nessuno. CAPITOLO 7. le situazioni giuridiche soggettive, fanno capo ai soggetti; l’idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive viene definita capacità giuridica, e questa compete a:  Persone fisiche  Enti  Altre strutture organizzate PERSONA FISICA: la capacità giuridica è l’idoneità a diventare titolare di diritti e doveri, e compete a tutti gli esseri umani, secondo quanto stabilito questa viene acquisita dal momento della nascita (art. 1.1 cc) e viene persa con la morte. Per l’accesso a questo rapporto non è sufficiente solo la nascita, ma si richiedono altri presupposti. Dette capacità si distinguono:  Assolute: precluso un rapporto x o di un atto.  Relative: precluso un rapporto x o di un atto, ma solo in determinate situazioni o con determinate persone. In questi casi si riavvisa una limitazione della capacità giuridica. Capacità di agire: questa presuppone la capacità giuridica, ma va sottolineato che quando difetta la capacità di agire quella giuridica permane. Questa, si acquista al compimento della maggiore età (18 anni, art. 2 comma 1 cc). A protezione dei soggetti privi di tutto o di una parte dell’autonomia, il codice prevede i seguenti istituti:  Minore età  Interdizione giudiziale  Inabilitazione  Emancipazione  Amministrazione di sostegno  Ecc.. Con la legge dell’8 marzo del 1975, è stato fissato che la maggiore età si raggiunge al compimento del 18° anno di età, e con essa si acquista la capacità di compiere gli atti per i quali non si è richiesta un’età diversa. Gli atti posti in essere da un minorenne, possono essere annullabili, a meno che il minore non abbia dichiarato di essere maggiorenne, ma addirittura abbia aggirato l’età (art. 1425 cc). La questione del patrimonio del minore ed il compimento di ogni atto relativo, competono ai genitori in via esclusiva, la legge richiede che i genitori, per compilare ogni atto eccedente l’ordinaria amministrazione questi si devono munire di una preventiva autorizzazione del giudice tutelare. Se entrambi i genitori sono morti, o per altra causa non possono esercitare la potestà del patrimonio del minore o la relativa rappresentanza Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 competono ad un tutore, nominato dal giudice tutelare, che pur offrendo meno garanzie deve essere comunque nominato. L’interdetto non può compiere alcun atto negoziale, se non quelli di stretta necessità di vita quotidiana. L’interdizione viene pronunciata con sentenza del tribunale, secondo i seguenti presupposti:  Infermità mentale  Infermità non transitoria  Incapacità di provvedimento ai propri bisogni a causa di infermità mentale  Necessità di assicurare protezione al soggetto Questa può essere pronunciata solo a carico della maggiore età. Questo procedimento può essere promosso :  Dal medesimo interdicendo  Coniuge  Persona stabilmente convivente  Parenti entro il quarto grado  Affini entro il secondo grado  Pubblico ministero DIRITTI DI PERSONALITA’: Art.2 cost: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Nell’ordinamento giuridico italiano, i diritti di libertà si trovano all’interno del testo costituzionale, definendosi come diritti inviolabili dell’uomo. Essi sono dotati di consistenza del tutto particolare, poiché sono espressione dello speciale statuto costituzionale, che riveste e caratterizza la loro esistenza all’interno del sistema dell’ordinamento. I diritti fondamentali trovano la loro base nel testo statuario, ma il loro sviluppo si deve considerare in seguito delle vicende politiche che sono avvenute. Si può affermare che ei diritti di libertà hanno le seguenti caratteristiche:  Necessarietà  Imprescrittibilità  Assolutezza  Non patrimonialità  Indisponibilità GLI ENTI : nell’ordinamento giuridico italiano, vi sono i soggetti giuridici e gli enti. ENTE GIURIDICO: ente dotato di soggettività giuridica Gli enti possono essere di due tipologie:  Pubblici: stato, provincie, regioni, comuni ma anche Inps, Inail ecc. Questi possono operare attraverso l’esercizio dei potere pubblici, ma si possono avvalere anche di strumenti privatistici.  Privati: fanno riferimento alle persone giuridiche private  Enti registrati (associazioni/fondazioni) e enti non registrati  Enti dotati di personalità giuridica ed enti privi di personalità giuridica  Enti a struttura associativa  Enti a struttura istituzionale Associazione: per controllare il fenomeno associativo, il codice predispone due modelli  Associazioni riconosciute (posizione giuridica favorevole ed hanno una perfetta autonomia patrimoniale). Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627  Associazione non riconosciuta (piena capacità giuridica, ma non hanno un’autonomia patrimoniale perfetta. Sono enti privi di personalità giuridica, la cui responsabilità è in sede civile). Fondazione -> organizzazione stabile, che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di un fine non di carattere economico. Questa trae vita da un atto di fondazione, non è un contratto ma un atto unilaterale: atto di fondazione. Questo atto può essere:  Inter vivos -> forma di atto pubblico di regola notarile e contiene la possibilità di revoca del titolare.  Contenuto di un testamento -> efficace solo al momento dell’apertura della successione e fino a quel momento contiene la possibilità di revoca da parte del testatore. La fondazione è gestita da un organo amministrativo e di regola non ha assemblea, ed è dotata di autonomia finanziaria perfetta. Comitato: questo persegue uno scopo altruistico, generalmente di pubblica utilità, esempio di comitato sono quello di soccorso o quello di beneficienza, ma anche quelli promotori di opere pubbliche (disciplinati negli art dal 39 a 42 del cc). I componenti di un comitato, annunciano lo scopo perseguito ed invitano ad effettuare offerte di denaro o di altri beni, questi vanno a costituire il fondo del comitato, e sono irrevocabilmente destinati allo scopo enunciato. Qualora i fondi fossero insufficienti al raggiungimento dello scopo, o raggiunto lo scopo si ha un residuo, l’autorità amministrativa definisce la devoluzione dei beni, qualora questa non fosse disciplinata al momento della costituzione. CAPITOLO 8. BENE: sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto Spesso il concetto di bene e quello di cosa sono confusi, ma in realtà questi sono due concetti distinti:  bene: fonte di utilità ed oggetto di appropriazione  cosa: parte di una materia In senso giuridico il bene, non è tanto la res come tale, quanto il diritto sulla res, poiché questo ha un valore in funzione della sua negoziabilità, tanto è vero che sulla medesima res possono concorrere più diritti. I beni possono essere di due tipologie:  materiali: le cose che possono essere oggetto di diritti reali si caratterizzano, oltre che per una valutazione di tipo economico anche per la loro corporeità, ma anche per la capacità di essere concepite con i sensi o con gli strumenti materiali.  Immateriali: molto più delicata è la causa della relativa ammissibilità e all’utilità praticata della categoria dei beni immateriali.  Immobili: il suolo, tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo o ancorato alla riva.  Mobili: tutti gli altri beni comprese le energie. Le vicende relative a talune categorie di beni – beni registrati – sono oggetto di iscrizione ai registri pubblici, che chiunque può consultare. Prodotti finanziari -> strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Per prodotti finanziari, si definiscono tutti quelli che necessitano di un investimento di tipo finanziario. CAPITOLO 9. Fatto giuridico -> tutti gli accadimenti rilevanti per il diritto, che producono effetti sia nel mondo naturale che in quello giuridico. Per fatto giuridico, infatti, si intende qualsiasi avvenimento a cui l’ordinamento ricollega conseguenze giuridiche.  Fatti materiali: quando si verifica un mutamento della situazione preesistente nel mondo esterno.  Fatti in senso ampio: omissioni o fatti psicologici.  Fatti giuridici in senso stretto/naturali: conseguenze senza intervento dell’uomo. Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 Atti giuridici: atti consapevoli e volontari rilevanti per il diritto, i quali possono essere di carattere lecito o illecito.  Lecito: atti conformi alle prescrizioni dell’ordinamento giuridico.  Illecito: atti compiuti in violazione dei doveri giuridici e che producono la lesione del diritto soggettivo altrui. Negozio giuridico: si tratta di manifestazioni di volontà, è un atto di autonomia privata. Classificazione dei negozi giuridici.  In relazione alla struttura soggettiva:  Unilaterale (negozio perfezionato con la dichiarazione di una sola parte)  Bilaterale/plurilaterale (se il negozio avviene tra più di una parte)  Atto collegiale (se le dichiarazione di volontà sono dirette a formare la volontà di una collettività organizzata di individui)  Atto complesso (se vi è un vizio di una sola parte, questa vizia la dichiarazione complessa)  In relazione alla funzione  Mortis causa / inter vivos  Patrimoniali / apatrimoniali i negozi si distinguono in:  Titolo gratuito: acquisizione da parte del soggetto di vantaggi senza sacrifici  Titolo oneroso: acquisizione di vantaggi, attraverso un correlativo sacrificio. Elementi del negozio giuridico: si distinguono elementi essenziali, senza i quali il negozio è nullo ed elementi accidentali, dove le parti sono libere di apporre o meno. fgh CAPITOLO 10. PRESCRIZIONE ESTINTIVA: produce l’estinzione del diritto soggettivo, il quale consiste nell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Per il fatto che un diritto soggettivo non viene esercitato, si forma nelle generalità delle persone che esso non esiste oppure sia stato abbandonato. Tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva (ne sono esclusi i diritti indisponibili, come quelli derivanti dagli status personali). La ragione dell’esclusione, è che questi diritti sono attribuiti al titolare nell’interesse generale, e costituiscono oltre che un potere anche un dovere. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato. Presuppone l’inerzia giustificata dal titolare del diritto, essa non opera allorché sopraggiunga una causa che giustifica l’inerzia stessa, così come se la medesima inerzia viene meno. Ricorrono due istituti:  Sospensione  Interruzione La prescrizione può essere:  Ordinaria: è applicata in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente, matura in 10 anni.  Breve: riferimento a diritti particolari. PRESCRIZIONE PRESUNTIVA: natura e fondamento diverso dalla prescrizione estintiva. Si fonda sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato, o che si sia istinto per effetto di qualche altra causa. La legge presume che sia verificata la diversa causa estintiva. Il debito non è che si estingue, ma si presume che sia estinto: il debitore è esonerato dall’onere di fornire in giudizio la prova dell’avvenuta estinzione del credito azionato. DECADENZA: preclusione nell’esercizio da parte di un titolare. Alla base vi è la fissazione di un termine perentorio, entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale l’esercizio del diritto è definitivamente precluso, sia che inerisca ad un diritto potestativo, ma anche che inerisca ad uno potestativo. Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 I DIRITTI REALI CAPITOLO 10. Definizione: categoria che raggruppa i diritti su cosa reale determinata Caratteristiche: immediatezza, assolutezza, inerenza. Si ritiene che i diritti reali costituiscono un numerus clausus, e contestualmente siano connotati dal carattere di tipicità. Va inoltre distinto lo iure in re propria (proprietà) e iura in re aliena (diritti reali che gravano su beni di proprietà altrui e che sono destinati a coesistere), questi ultimi alloro volta si distinguono in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia. Le obbligazioni reali, non vanno confuse con i diritti reali, poiché si caratterizzano per il fatto che la persona dell’obbligato viene individuata in base alla titolarità di un diritto reale su un determinato bene. Altro concetto che non va confuso è quello di onere reale, in forza del quale il creditore, per il pagamento di somme di denaro per altre cose generiche da prestarsi periodicamente in relazione ad un determinato bene immobile, può soddisfarsi sul bene stesso, chiunque ne diventi proprietario o acquisti diritti reali di godimento o di garanzia su di esso. La proprietà si ritiene che sia caratterizzata da:  Imprescrittibilità  Perpetuità  Elasticità ESPROPRIAZIONE e INDENNIZZO: art.42, comma 3 cost. La proprietà privata può essere nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per molti motivi di interesse generale. La posizione del privato può essere sacrificata solo nelle seguenti condizioni:  Interesse generale  Previsione legislativa che lo consente -> riserva di legge  Indennizzo, compensa il privato del sacrificio della collettività La corte costituzionale, tende a distinguere le disposizioni che fanno riferimento alle categorie dei beni e le disposizioni che fanno riferimento ai singoli cespiti. PROPRIETA’: art.832 cc La proprietà attribuisce al titolare:  Potere di godimento: potere di trarre dalle cose che la stessa è in grado di fornire, decidendo come utilizzarla in modo diretto o indiretto.  Potere di disposizione: potere di credere ad altri, in tutto o parzialmente, diritti sulla cosa. Da questi ne derivano i due connotati che vanno a caratterizzare la proprietà:  Pienezza: attribuzione al proprietario del diritto di fare sulla cosa tutto che vuole, anche distruggerla.  Esclusività: attribuzione al proprietario del diritto di vietare ogni ingerenza di terzi in ordine alle scelte che, in tema di godimento e di disposizioni del bene, il proprietario si riserva di effettuare con totale arbitrio e discrezionalità. Nella costituzione, la proprietà non viene più dichiarata inviolabile, e non è disciplinata tra i principi fondamentali, viene concepita nel titolo relativo ai rapporti di tipo economico. Per wuanto riguarda l’indennizzo, questo non deve essere necessariamente in un integrale risarcimento del pregiudizio economico offerto dall’espropriato, quindi non è richiesto che sia pari al valore di mercato (valore venale) del bene, ed inoltre ha escluso che questo sia stabilito in termini simbolici. Proprietà fondiaria: - Estensione in linea verticale: estensione all’infinito sia nel setto suolo che nello spazio aereo sovrastante. La proprietà fondiaria, dunque si estende a quella del sotto suolo secondo un criterio di normalità, e nel medesimo modo per quanto riguarda il sopra suolo. Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627  Estensione in linea orizzontale: il limite viene posto esclusivamente dai confini. Rapporti di vicinato : fanno riferimento alla contiguità delle proprietà immobiliari, le singole proprietà immobili sono necessariamente destinate a convivere fianco a fianco. L’eventuale riconoscimento, in capo a ciascuno dei titolari, di un potere di godere in modo pieno del proprio fondo darebbe inevitabilmente a lungo a conflitti tra i loro contrapposti interessi. In merito ai rapporti di vicinato il codice, detta una serie di regole in materia:  Atti emulativi (art. 883) -> non hanno lo scopo di nuocere nessuno o arrecare molestie.  Immissioni (art. 844) -> proprietario del fondo non può invece opporsi, almeno di regola, ad attività che si svolge sul fondo vicino.  Distanze (art. 873-878 e ss) -> minimo 3m.  Muri (art. 874)  Luci e vedute (art. 900ss)  Acque (art. 908ss) Modi di acquisto della proprietà:  Titolo derivato: successione, a causa di morte, espropriazione per pubblica autorità, vendita dei beni forzata, confisca ec..  Titolo originario: determinano la nascita di un diritto nuovo, la proprietà può essere acquisita per:  Occupazione: presa in possesso con l’intenzione di acquisire in via permanente e definitiva, di cose mobili che non sono di proprietà di alcuno o abbandonate.  Invenzione: cose mobili smarrite, devono essere restituite al proprietario, oppure nel caso in cui non se ne conosca l’identità, consegnate al sindaco; trascorso un anno, se la cosa è stata consegnata al sindaco e non si presenta al proprietario, la proprietà spetta a colui che l’ha trovato. Per quanto riguarda il tesoro, esso diviene immediatamente di proprietà del titolare del fondo in cui si trova.  Accessione: opera in caso di stabile incorporazione di beni di proprietari diversi: in tale ipotesi di regola il proprietario della cosa principale acquista la proprietà delle cose che vengono in essa incorporate.  Accessione di mobile ad immobile  Accessione di immobile ad immobile  Accessione di mobile a mobile  Specificazione Azioni a difesa della proprietà: azioni petitorie -> hanno natura reale, in quanto volte a far valere il diritto reale.  Azione di rivendicazione: è concessa a chi si afferma proprietario di un bene, ma non ha il possesso, al fine di ottenere, da un lato l’accertamento del suo diritto di proprietà sul bene medesimo, e dall’altro la condanna di chi lo possiede o detiene alla sua restituzione. Legittimazione: è chi sostiene di essere proprietario del bene senza trovarsi nel possesso della cosa, “legittimazione passiva” avendo il possesso o la detenzione della cosa (cd: facultas restituendi). “legittimazione attiva”, quando si è proprietario del bene senza possedere la cosa.  Prova: l’attore non ha l’onere di dimostrare il suo diritto di proprietà. CAPITOLO 14. SUPERFICIE: il principio di accessione, tutto ciò che è stabilmente incorporato sopra o sotto il suolo appartiene al suo medesimo (art. 934 cc). La superficie consiste alternativamente:  Diritto di costruire al di sopra del suolo altrui un’opera, di cui il superficiario, quando l’abbia realizzata, acquista a titolo originario la proprietà a titolo separato da quella del suolo.  Nella proprietà superficiaria di una costruzione già esistente, di cui un soggetto diverso dal proprietario diviene titolare, mentre la proprietà del suolo resta al suo concedente. Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 La superficie può essere perpetua oppure a termine, in quest’ultimo caso la scadenza della proprietà della costruzione passa, gratuitamente al proprietario del suolo. La superficie, può essere acquisita per contratto, testamento o usucapione. Per quanto riguarda i poteri del superficiario, egli ha la libera disponibilità di costruzione; ciò che riguarda il diritto di superficie a tempo determinato, la scadenza dal termine, facendo venir meno i diritti del superficiario, importa da un lato l’estensione dei diritti del medesimo superficiario, e dall’altro l’espansione alla costruzione dei diritti reali costituiti sul suolo. Il perimetro della costruzione, non estingue il diritto di superficie. ENFITEUSI: è un diritto reale di godimento sulla proprietà altrui. Il proprietario ha la capacità di godimento pieno sul fondo. Questa può essere perpetua o a tempo. Questa può essere acquisita per contratto, testamento o usucapione. USUFRUTTO: diritto di godere sulla cosa altrui con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica; ha una durata necessariamente temporanea.  Se costituito a favore di una persona fisica, questo è per tutta la durata della vita dell’usufruttuario.  Se è costituito a favore di una persona giuridica, oppure di un ente non personificato, la durata non deve essere superiore a 30 anni. Oggetto: qualunque specie di bene, con esclusione dei soli beni consumabili (beni corporali), questi non possono essere restituiti al proprietario al termine dell’usufrutto (ex cibi, bevande ecc). Ne possono essere oggetto anche i beni deteriorabili (ex vestiti, auto ecc), in questo caso l’usufruttuario, ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinati. Metodologie di acquisizione:  Legge in merito dell’uso dei beni dei genitori da parte del figlio minore.  Volontà dell’uomo (ex testamento)  Usucapione  Provvedimento del giudice In merito all’usufrutto volontario, è opportuno ricordare che gli atti che costituiscono l’usufrutto su beni immobili devono farsi per iscritto e sono soggetti a trascrizione. Obblighi e diritti dell’usufruttuario:  Potere di godimento del bene -> possesso sulla cosa.  Acquisto frutti naturali o civili sulla cosa.  Actio confessoria.  Potere di disposizione del diritto di usufrutto e del godimento del bene.  Cessione ad altri non certo il diritto di proprietà sul bene, ma il proprio diritto di usufrutto, la cessione non può danneggiare il nudo proprietario, prolungando la concessione del suo diritto.  L’usufruttuario può concedere in locazione la cosa che forma oggetto del suo diritto, e più in generale, concederla in godimento ai terzi. Dovere fondamentale è quello di restituire la cosa al termine del diritto di usufrutto (art. 1001 cc), dunque l’usufruttuario è tenuto a:  Scadenza del termine o la morte dell’usufruttuario  Non modificare la destinazione  Fare l’inventario e prestare garanzia a presidio dell’osservanza degli obblighi di conservare/restituire i beni oggetto dell’usufrutto. Estinzione dell’usufrutto:  Prescrizione estintiva ventennale  Perimento totale sulla cosa  Abuso che l’usufruttuario faccia sul suo diritto Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 SERVITU’: la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo (servente), per l’utilità di un altro fondo (dominante) appartenente ad un diverso proprietario. È essenziale che la relazione che intercorre tra questi due fondi, ove il fondo dominante sia in vantaggio rispetto alle limitazioni che subisce quello servente, e riguardo al fondo stesso e non i singoli proprietari. Non vi sono regole che vietano una servitù reciproca; la servitù consiste nella relazione che intercorre tra due fondi, non può nascere come un diritto reale se non quando l’edificio sia costruito. Prima della costruzione il rapporto ha una natura obbligatoria, ed è soggetto ad una prescrizione decennale. Principi generali:  La servitù può imporre al proprietario del fondo servente un dovere negativo, di non facere o di pati, non un dovere positivo.  La servitù presuppone che i fondi appartengono a proprietari diversi.  I fondi si devono trovare in una situazione topografica che l’uno possa arrecare utilità all’altro. La vicinitas non va intesa in senso assoluto, ma relativo al contenuto della servitù. Servitù coattive o legali: una legge attribuisce il diritto di ottenere la servitù, ma per costituirla concretamente occorre:  Un contratto -> servitù coattiva  Che ci si rivolga al giudice, che con una sentenza farà nascere la servitù, determinando altresì l’indennità che deve essere pagata al fondo servente. Servitù volontarie: può essere costruita anche per testamento, l’accentazione dell’autorità che importi l’acquisto di una servitù è soggetta a trascrizione (art. 2648 cc).  Servitù apparenti: sono destinate all’esercizio opere visibili e permanenti, obbiettivamente e strumentalmente destinate all’esercizio della servitù andando a costituire il mezzo necessario affinché la servitù sia esercitata e tali da rendere evidenti l’esistenza di un peso.  Servitù non apparente: quelle ove non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Esercizio: è regolato dal titolo, o se è mancante dalla legge. Si chiama modo di esercizio della servitù , l’elemento che determina il modo di esercizio della servitù. Vi è la regola secondo la quale, la servitù deve essere esercita soddisfacendo il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente, conseguenza di tale principio è il divieto al proprietario del fondo dominante di aggravare ed a quello del fondo servente di diminuire l’esercizio della servitù. CAPITOLO 15. COMUNIONE: la comunione si distingue dalla società, poiché i compartecipanti della comunione si limitano ad esercitare in comune, il codimento di un determinato bene(art. 2248 cc); i compartecipanti della società, invece, esercitano in comune un attività economica volta alla produzione e allo scambio di beni e di servizi. La distinzione diviene più labile, quando si fa riferimento ad una comunione che ha come oggetto un bene produttivo. La comunione può essere:  Volontaria: accordo tra i futuri co-proprietari.  Incidentale: non ci sta atto tra i futuri co-proprietari.  Forzosa: scaturisce l’esercizio di un diritto potestativo, da parte di uno dei futuri co-proprietari. Si è soliti distinguere:  Comunione ordinaria  Comunione speciale Per quanto riguarda i poteri di godimento, ciascuno dei due co-proprietari può servirsi della cosa comune, a condizione che:  Non ne alteri la destinazione.  Non impedisca agli altri di parimenti di utilizzarla in porzione al diritto di ciascuno. Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 Anche chi possiede una cosa minima può fruire del bene in tuta la sua estensione. Ciascuno dei co-titolari, ha il diritto di percepire i frutti della cosa in proporzione della rispettiva quota, pur dovendo partecipare in egual misura alle spese di gestione, al pagamento delle imposte. Ciascuno dei compartecipi, ha il diritto di concorrere all’amministrazione della cosa comune. Il codice prevede che le deliberazioni relative all’amministrazione della cosa comune, vengano adottate in base al principio di maggioranza, che si calcola con il riferimento al valore delle rispettive quote. Se non vengono deliberati gli interventi necessari alla conservazione della cosa comune, il singolo può addirittura provvedervi direttamente dopo aver interpellato gli altri, con diritto al rimborso delle spese comuni. Le spese deliberate con la maggioranza, gravano su ciascuno partecipe alla comunione in proporzione della rispettiva quota. CONDOMINIO: si ha quando in un medesimo stabile, coesistono più porzioni immobiliari e di proprietà esclusiva di singoli condomini o parti comuni strutturalmente e funzionalmente connesse al complesso delle prime. MULTIPROPRIETA’: indica un’operazione economica, volta ad assicura ad un proprietario un potere di godimento, che arieggia a quello che il codice riconosce come proprietario, su di una unità immobiliare, ma solo per un determinato e normalmente invariabile periodo di ogni anno, mentre analogo potere, per restanti periodi, compete agli altri multi proprietari. IL POSSESSO CAPITOLO 16. Definizione: situazione di fatto produttiva di effetti giuridici, che si ricollega con la detenzione materiale del bene e può essere collegata ad altri diritti o semplicemente alla situazione del momento. Proprietà: il proprietario ha la proprietà di godere della cosa, il che significa che egli può usarla per il soddisfacimento dei propri interessi. Assieme alla facoltà di godere sta la facoltà di disporre, la quale si esercita sia trasferendo ad altri la proprietà della cosa, sia concedendone ad altri il godimento. Il possesso, non è un diritto, ma una situazione di fatto produttiva di effetti giuridici. Il possesso, può essere:  Pieno: concorso di due elementi costitutivi, quello oggettivo consiste nell’avere disponibilità di fatto della cosa, l’altro soggettivo che consiste nella volontà del soggetto di comportarsi, con riferimento al bene, come proprietario, ad esclusione di qualsiasi altro.  Detenzione: caratterizzato dal concorso di due elementi costitutivi, uno oggettivo che consiste nell’avere la disponibilità di fatto della cosa, ed un altro soggettivo, che consiste nella volontà del soggetto di comportarsi, con riferimento al bene come proprietario.  Mediato: caratterizzato da un solo elemento soggettivo, mentre la disponibilità materiale del bene compete al detentore. Il possesso su un determinato bene, può essere esercitato congiuntamente da più soggetti ad un medesimo titolo: si parla dunque di compromesso, che si concretizza in un’attività corrispondente all’esercizio di diritti. In materia di possesso si presume la buona fede. L’acquisto del possesso può avvenire:  Modo originario: apprensione della cosa contro o senza la volontà di un eventuale precedente possessore ed il conseguente esercizio della cosa di poteri di fatto corrispondenti a quelli spettanti al titolare di un diritto reale.  Modo derivato: con la consegna materiale o simbolica da parte del precedente nuovo possessore. La perdita del possesso, si verifica per venir meno, di uno o di entrambi gli elementi del possesso: ovvero del corpus e/o dell’animus possidendi. Per la perdita del corpus, non è sufficiente una semplice dimenticanza momentanea del bene e tanto meno un’occasione di distacco fisico della cosa, occorrendo invece alla sua definitiva irreperibilità/irrecuperabilità del possessore. Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ IN FORZA DEL POSSESSO:  Regola del possesso vale a titolo : colui al quale sono alienati beni mobili, ne acquista la proprietà mediante il possesso, un bene a non dominio, ne diventa proprietario, purché ne concorrano i seguenti presupposti: se si acquista un bene da chi non ne è il proprietario, non ne diventa proprietario. Per quello che riguarda i beni mobili, il legislatore ha dettato la regola del possesso vale a titolo: chi acquista un bene a non dominio, ne diventa proprietario, purché concorrano i seguenti presupposti:  Acquisto che riguarda beni mobili suscettibili al possesso.  Acquirente possa vantare un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.  Acquirente, che oltre ad aver stipulato l’atto d’acquisto del bene mobile, ne abbia altresì acquistato il possesso.  Acquirente in buona fede nel momento in cui il bene gli viene consegnato.  Usucapione: può accadere che un bene abbia per anni un possessore non proprietario e un proprietario non possessore. Il proprietario perde il diritto di proprietà, il proprietario lo acquista. Il possesso deve essere goduto alla luce del sole, il tempo utile per l’usucapione inizia a decorrere solamente quando sia cessata la violenza o la clandestinità. Molto importante è la distinzione tra detenzione e possesso:  Detenzione: l’oggetto viene tenuto solamente in custodia, ci si comporta come se il possesso fosse altrui e ciò non da inizio a ciascun ciclo di usucapione.  Possesso: situazione di fatto produttiva di effetti giuridici, che si ricollega con la detenzione materiale del bene e può essere collegata ad altri diritti o semplicemente alla situazione del momento. Il possesso protratto per un certo lasso di tempo, fa acquisire al possessore la titolarità del diritto reale corrispondente alla situazione di fatto esercitata: l’usucapione costituisce una metodologia di acquisto a titolo originario della proprietà e del diritto dei minori. L’usucapione va distinto dalla prescrizione estintiva (art. 2934cc):  In entrambi è importante il fattore tempo e l’inerzia del diritto.  La prescrizione ha una portata generale, in quanto fa riferimento a tutti i diritti, salvo eccezioni. Per usucapione possono acquistarsi solo la proprietà ed i diritti reali di godimento che sono il diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e la servitù. I diritti usucapibili possono avere ad oggetto tutti i beni corporali, ad esclusione dei beni demaniali e dei beni del patrimonio indisponibile dello stato e degli altri enti pubblici territoriali. Affinché si verifichi l’usucapione, occorrono le seguenti condizioni:  Possesso in buona o mala fede del bene.  Continuità del possesso per un lasso di tempo x.  Nessuna interruzione del possesso.  Decorso di un lasso di tempo, che il codice ha fissato a 20 anni. La legge prevede, a queste relative ipotesi termini di usucapione più brevi:  10 anni per i beni immobili e 3 anni per i beni mobili registrati.  10 anni per le universalità di mobili.  10 anni per i beni mobili non registrati.  15 anni per i fondi rustici. Successione nel possesso/accessione al possesso: il possesso alla morte del possessore continua in capo al suo successore a titolo universale (erede), anche in mancanza di materiale di apprensione del bene da parte dell’erede e perfino se questi ignori l’esistenza dello stesso e con tutte le accezioni se il possessore era in malafede lo sarà anche l’erede. Diversa è l’accessione del possesso, applicabile solo a chi acquista il Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 possesso a titolo particolare, egli acquista il possesso nuovo, diverso da quello del suo dante causa. Il successore a titolo particolare, dunque può, sommare al periodo in cui egli stesso posseduto, anche il periodo nel quale hanno posseduto danti causa. DIRITTI DI CREDITO CAPITOLO 17. Obbligazione: rapporto ove il debitore, è tenuto a valutare una prestazione economica di un altro soggetto, ovvero il creditore. La posizione del debitore è una posizione attiva, mentre quella del creditore è una posizione passiva. Al debitore, fa capo una determinata obbligazione, mentre al debitore fa riferimento il diritto di credito, il quale può essere fatto valere solamente nei confronti del creditore. Il creditore, fa conseguire l’utilità cui ha diritto, ha bisogno di un indispensabile cooperazione del debitore. Il diritto del creditore, è dunque nei confronti del debitore. La nozione di diritto di credito, è tradizionalmente contrapposta da quella del diritto reale:  Diritto reale -> diritto sulla cosa.  Diritto di credito -> diritto nei confronti di un soggetto obbligato ad una detrminata prestazione. Giuridicità del vincolo del debitore: il debitore risponde all’inadempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 cc). In caso di inadempimento, il creditore può invocare misure coercitive sul patrimonio dell’obbligato:  Esecuzione forzata  Esecuzione forzata in forma specifica  Obbligo di facere fungibile  Obbligo di concludere un contratto  Obbligo di non facere  Negli altri casi, il creditore insoddisfatto può soltanto richiedere il risarcimento dei danni Obbligazione civile -> le normali obbligazioni disciplinate nel codice civile trova la fonte nell’art. 1173 Obbligazione naturale -> nasce per volontà del soggetto adempiente, di eseguire una prestazione in virtù di particolari doveri morali o sociali, in forza del quale un soggetto determinato sia tenuto ad eseguire un’attribuzione patrimoniale a favore di un altro soggetto parimenti determinato. Il debitore naturale, non è obbligato giuridicamente ad adempiere, ma è obbligato solo in forza di dovere morale e sociale, il creditore non può ottenerne la disposizione. Affinché sia esclusa la restituzione è necessario che:  Prestazione spontanea  Prestazione fatta da persona capace  Proporzionalità tra le prestazioni eseguite e i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare CAPITOLO 18.  L’obbligazione a soggetto determinabile, è distinta dall’obbligazione ambulatoria, ove la trasferibilità del creditore senza onere di comunicazione al debitore comporta che quest’ultimo ignori a chi, alla scadenza dovrà effettuare la prestazione. Obbligazione solidale -> è un’ipotesi di obbligazione plurisoggettiva. Ciascun debitore è obbligato ad effettuare a favore dell’unico creditore l’intera prestazione (obbligazione solidale passiva), ciascun creditore ha diritto nei confronti dell’unico debitore all’intera prestazione (obbligazione solidale attiva). L’obbligazione parziaria può essere attiva, quando ciascun dei più debitori è tenuto ad eseguire una parte unitaria della prestazione e l’altra parte della medesima prestazione deve essere eseguita dagli altri condebitori; è passiva quando ciascuno dei creditori ha il diritto ad una parte soltanto dell’unitaria prestazione solo quando deve essere eseguita a favore di ciascuno degli altri creditori. Le obbligazioni Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 facoltative, invece, è solo una è la prestazione ma il debitore ha la facoltà di accordarsi di liberarsi prestandone una diversa. Obbligazione pecuniaria, è di gran lunga la più diffusa nella prassi è sicuramente quella pecuniaria. Non rientra nella categoria delle obbligazioni generiche, poiché hanno come oggetto il denaro, il quale non viene considerato per il suo valore intrinseco, ma per il valore di cui esso è simbolo. Una delle sue applicazioni riguarda l’applicazione del principio normalistico previsto dall’art.1277, secondo il quale le obbligazioni pecuniarie si eseguono in conformità del loro importo nominale. L’applicazione del principio normalistico può comportare un danno di credito che, a causa del fenomeno dell’inflazione, si troverebbe a ricevere una somma di valore reale inferiore rispetto al passato. In realtà a non tutte le obbligazioni pecuniarie, si applica il principio nominalistico, in quanto se ne distinguono due tipi, ed esattamente: obbligazioni di valore e obbligazioni di valuta. In definitiva i due tipi di obbligazione, si distinguono profondamente tra di loro, in quanto nelle obbligazioni di valore l’oggetto consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta l’oggetto alla prestazione è proprio il denaro, e per questo motivo che quest’ultimo motivo si applica rigidamente il principio normalistico. PRESTAZIONI: La prestazione cui il debitore è tenuto:  Essere suscettibile di valutazione economica  Rispondere ad un interesse del creditore  Trasferimento del diritto di un bene o nella consegna di un bene (dare)  Osservanza di una condotta omissiva (ob. Negativa) (facere) relazione del tipo di prestazione In relazione al contenuto, occorre distinguere all’interno delle obbligazioni di facere:  Obbligazione di mezzi -> il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività, senza garantire che per il creditore ne derivi il risultato sperato.  Obbligazioni di risultato -> il debitore è tenuto invece a realizzare proprio un determinato risultato quale esito della propria attività. ADEMPIMENTO DA PARTE DI UN TERZO: La prestazione è distinguibile in fungibile e infungibile; per l’esistenza di un obbligazione è necessario che la prestazione dovuta sia possibile, lecita o determinata/determinabile. La prestazione infungibile, è quando il creditore può rifiutare il pagamento da parte di un terzo. La prestazione fungibile, è quando il creditore non può rifiutare il pagamento da parte di un terzo. In ogni caso, il terzo, a meno che sia intervenuto per spirito di libertà, potrà esprimere contro il debitore, avvantaggiandosi del pagamento in sua vece, l’azione di arricchimento. SURROGAZIONE: da luogo ad una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, ma la surrogazione suppone che l’obbligazione sia adempiuta.  Surrogazione per volontà del creditore: si ha quando il creditore, ricevendo il pagamento da parte del terzo, dichiara espressamente e contestualmente di surrogatorio dei propri diritti.  Surrogazione per volontà del debitore : il quale prende a mutuo una somma di denaro da un terzo al fine di adempiere il proprio debito e surroga il mutante nei diritti spontanei al creditore.  Surrogazione legale: è la surrogazione che ha la sua fonte nella legge ed è prevista da alcune ipotesi tassative. Prestazione in luogo di adempimento, può legittimamente rifiutare una prestazione da quella dedotta in obbligazione, anche qualora si tratti di una prestazione avente valore eguale e superiore. L’art. 1197, disciplina la prestazione in luogo i adempimento “Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta”. In questo caso, l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione sia eseguita.  MODI DI ESTINSIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 Compensazione -> è un modo di estensione delle obbligazioni, postula l’autonomia dei rapporti reciproci di debito/credito; non è quindi configurabile allorché gli stessi traggano origine in un unico rapporto. Alcuni crediti non possono essere oggetto di compensazione, essi sono considerati nell’art. 1246. Il codice, prevede tre tipi di compensazione:  Legale: si verifica tra due debiti aventi per oggetto una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili della stessa specie.  Giudiziaria: si verifica tra due crediti aventi per oggetto una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili della stessa specie, che siano esigibili ma non entrambi liquidi purché il credito non liquido sia pronta a facile liquidazione.  Volontaria: si fonda su un accordo tra le parti, e può operare in assenza dei requisiti previsti dalle ipotesi precedenti (art. 1252). Novazione: i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario. Se la sostituzione, riguarda il debitore, la novazione si dice soggettivo; se viene modificato l’oggetto o il titolo, la novazione si dice oggettiva, la quale ha due caratteristiche:  Oggettivo: modificazione dell’oggetto o del titolo,  Soggettivo: consiste nella comune volontà di estinguere l’obbligazione precedente, che può risultare come ogni dichiarazione di volontà anche tacitamente. Remissione: rinuncia il creditore in modo gratuito al diritto di credito, questo è un tipo di negozio. Impossibilità sopravvenuta: l’impossibilità originaria, impedisce il sorgere di un rapporto obbligatorio, mentre l’impossibilità sopravvenuta estingue l’obbligazione liberando il debitore, che essa dipende da cause non imputabili. L’obbligazione, si estingue solamente quando l’impossibilità non può essere causalmente ricollegata al debitore; se invece, l’impossibilità della prestazione fosse da attribuire al debitore, non vi sarebbe l’estinzione dell’obbligazione e il creditore potrebbe far valere il suo diritto come risarcimento del danno. La prova dell’impossibilità è a carico del debitore che deve provare l’oggettività e l’assolutezza dell’impossibilità. Si distinguono quindi:  Impossibilità oggettiva: fa riferimento alla prestazione in sé tale che nessun debitore potrebbe eseguirla.  Impossibilità soggettiva: attiene alla persona del debitore che non è in grado, fisicamente o economicamente, di eseguirla mentre potrebbe essere eseguita da altri. Se il debitore, non avrà adempiuto l’obbligazione, non sarà responsabile per l’adempimento, e non potendo il creditore richiedere l’esecuzione della prestazione, si avrà comunque estinzione dell’obbligazione. Tornando alle caratteristiche dell’impossibilità l’art. 1256 cc, si occupa dell’impossibilità temporanea.  Impossibilità temporanea: è una situazione oggettiva, che impedisce temporaneamente al debitore di eseguire una prestazione, questa però produce l’estinzione dell’obbligazione se perdura fino a quando:  Il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguirla.  Il creditore non ha più interesse nell’adempimento.  Impossibilità parziale: la prestazione è divenuta impossibile solo in parte. Secondo l’art. 1258, questa non provoca l’estinzione dell’obbligazione se possibile eseguirla per la parte rimanente. Interessi: è una particolare obbligazione pecuniaria, avente carattere accessorio rispetto ad un’obbligazione pur essa a contenuto pecuniario. Gli interessi possono essere:  Legali: sono interessi dovuti in forza di una norma di legge ovvero salva diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi decorrono gli interessi sul prezzo, quest’ultimo non è esigibile.  Convenzionali: dovuti in forza di un accordo tra creditore e debitore, l’accordo può essere sia antecedente che successivo alla sorgente dell’obbligazione. La funzione di questi interessi è Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 corrispettiva, in quanto rappresentano il corrispettivo del debitore per il godimento di una somma di denaro; un’altra funzione è compensativa, ovvero le cosiddette obbligazioni di valore. CAPITOLO 19. MODIFICAZIONI NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO Le singole ipotesi del soggetto attivo del rapporto obbligatorio, può realizzarsi per inter vivos mediante le seguenti figure:  Cessione del credito: il creditore pattuisce con un terzo il trasferimento in capo a quest’ultimo del suo diritto vero il debitore; per indicare l’effetto di tale contratto, ovvero il trasferimento del credito in capo di un terzo. Avviene tramite un contratto per mezzo del quale il credito circola liberamente. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile dal cessionario se non prova che egli lo riconoscesse al tempo della cessione. Per le molteplici funzioni della cessione, il contratto è detto contratto a causa variabile. Effetti della cessione: il credito del cedente trasferito al cessionario, in forza del concetto di consenso traslativo, nel momento stesso del perfezionamento dell’accordo di cessione. Affinché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore occorre che a quest’ultimo la cessione venga notificata dal cedente o dal cessionario. Il debitore se ha pagato al cedente, non può essere tenuto dal cessionario ad un nuovo pagamento. Quanto agli effetti della cessione, benché venga ad essere modificato, il soggetto attivo del credito, l’obbligazione rimane per tutto il resto inalterata. Rapporti tra cedente e cessionario: se la cessione è a titolo oneroso, il cedente è garantire l’esistenza del credito, ma non risponde affatto se il debitore risulta insolvente. Il cedente può con apposito patto, garantire anche la solvenza del debitore. Quando la cessione è stata effettuata per estinguere un debito del cedente verso il cessionario si presume che la cessione avvenga pro solvendo, qualora risulti una diversa volontà delle parti, nel senso che il cessionario si accolla l’intero rischio della solvenza del debitore ceduto, si parla di cessione pro soluto. Se la cessione è a titolo gratuito il cedente garantisce solo se espressamente promesso e non garantendo comunque la realizzabilità del credito. Cessione dei crediti di impresa e factoring: il factoring è una figura negoziale di matrice anglosassone. Un imprenditore si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale, il quale dietro ad un corrispettivo consistente in una commissione, assume l’obbligo a sua volta a fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla riconnessione di tutti o di parte dei crediti che quest’ultimo vanta in relazione della propria attività, fino all’eventuale inadempimento dei debitori. La cessione dei crediti non rappresenti il fine ultimo dell’accordo, ma lo strumento attraverso cui è possibile l’erogazione dei servizi da parte del factor. La cessione può avvenire in modo differente:: - Pro soluto - Pro solvendi Le tipologie di factoring sono: - Full factoring - Mutuary factoring - International factoring  Delegazione attiva  Pagamento con surrogazione MODIFICAZIONE NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO La modificazione dei soggetti passivi nel rapporto obbligatorio, può realizzarsi a titolo particolare mediante le seguenti figure:  Delegazione passiva: si distingue in Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 - Delegazione a promettere -> negozio trilaterale fra debitore, creditore ed un terzo in forza del quale il debitore delega il terzo ad obbligarsi ad effettuare il pagamento a favore del creditore. - Delegazione a pagamento -> accordo tra il debitore ed un terzo, in forza del quale il debitore delega al terzo ad effettuare senz’altro una determinata prestazione a favore del creditore; la delegazione di pagamento ha dunque funzione immediatamente solutoria, dell’obbligazione non ha già di mera modificazione del soggetto passivo di essa.  Espromissione: consiste in un contratto fra il creditore ed un terzo in forza del quale quest’ultimo si impegna, nei confronti del primo a pagare il debito, dell’obbligato originario. L’elemento differenziale tra la delegazione e l’espromissione consiste nella spontaneità dell’iniziativa del terzo.  Accollo: contratto bilaterale tra il debitore ed un terzo, con il quale quest’ultimo assume a proprio carico l’onere di procurare il pagamento al creditore. L’accollo interviene tra il terzo ed il debitore originario; si distinguono due tipi di accollo: - Accollo interno semplice -> si ha quando le parti non intendono attribuire nessun diritto al creditore verso l’accollante. - Accollo esterno -> si ha quando l’accordo tra accollante ed accollato si presenta come un contratto a favore del creditore, nel senso che le parti hanno previsto ed accettato che il creditore possa avvantaggiarsi della convenzione, aderirvi con un suo atto unilaterale, e conseguentemente pretendere direttamente dall’accollante l’adempimento del suo credito. CAPITOLO 21. Il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta: se non lo fa incorre nell’inadempimento. Affinché si abbia l’inadempimento, è necessario che sia intercorso il periodo dell’inadempimento (ex il tempo di consegna dell’immobile non è stato rispettato dall’appaltatore), ma si può avere anche prima che sia maturato il tempo di questo (ex l’appaltatore non ha ancora impiantato il cantiere per l’inizio dei lavori). L’inadempimento può essere di due tipi:  Totale: quando la prestazione è mancata interamente.  Parziale: quando la prestazione effettuata differisce qualitativamente o quantitativamente con quella dovuta.  Assoluto: quando è escluso che possa essere effettuato in futuro.  Relativo: quando la prestazione non è stata ancora effettuata, ma potrebbe esserlo in futuro. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE: è la responsabilità derivante dall’inadempimento, dall’inesatto adempimento e dall’adempimento tardivo di una preesistente obbligazione, quale che ne sia la fonte e si distingue dalla responsabilità extracontrattuale che deriva dalla violazione del generico obbligo di non ledere alcuno senza che prima della violazione sia possibile l’individuazione di una obbligazione. L’inadempimento è imputabile al debitore, che ne risponde con l’obbligo di risarcimento dei danni che la mancata esecuzione della prestazione provoca al debitore. DANNO RISARCIBILE: il danno a cui il creditore può chiedere il risarcimento al debiore che non sia riuscito a fornire la prova della ricorrenza di una causa di giustificazione del suo inadempimento, varia a seconda che si tratti di:  Inadempimento assoluto: nel quale caso il danno risarcibile è costruibile dalle conseguenze negative della definitiva in attuazione della prestazione dovuta, che deve pur sempre adempiersi.  Inadempimento relativo: il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze negative del ritardo del fatto registrato nell’esecuzione della prestazione dovuta, che deve pur sempre adempiersi. Il risarcimento del danno, in entrambe le tipologie di inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno (-> lucro cessante). La recente giurisprudenza, mostra che non è solo risarcibile il danno patrimoniale, ma anche il danno non patrimoniale seppur limitatamente alle Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 ipotesi in cui l’inadempimento abbia determinato la lesione dei diritti inviolabili della persona. In ogni caso, è risarcibile solamente il danno che sia conseguenza immediata e diretta all’inadempimento (art. 1223 cc). Quando pretende il risarcimento il debitore ha l’onere di mostrare le singole voci di danno, per le quali pretende di essere risarcito, per sfuggirne il creditore può pattuire con il debitore, ex ante, ovvero una clausola dove le parti stabiliscono in modo forfettario quanto dovrà il debitore in caso di inadempienza, esonerando il debitore di fornire la prova di aver subito un danno di ammontare corrispondente. L’entità degli interessi può essere stabilita ex ante dalle medesime parti, mentre in diverse ipotesi delle medesime parti, mentre in diversa ipotesi il debitore deve gli stessi interessi di tasso legale, senza che il creditore sia tenuto ad offrire alcuna prova di aver subito qualunque genere di pregiudizio. In ogni caso, la liquidazione del danno deve essere diminuita se, a determinarlo, ha concorso il fatto colposo del creditore (art. 1227cc). MORA DEL DEBITORE: il ritardo o inadempimento relativo va distinto dalla mora del debitore (mora debendi), la quale si ha quando concorrono tre presupposti:  Ritardo nell’adempimento dell’obbligazione.  L’imputabilità di detto a ritardo del debitore.  Intimazione per scritto da parte del debitore al debitore di adempiere seppur in modo tardivo. La mora del debitore, può essere:  Ex re -> quando non è necessario l’atto di intimazione da parte del creditore, scatta in modo automatico al solo verificarsi del ritardo.  Ex persona -> quando il creditore richiede l’adempimento attraverso un atto di costituzione in mora (la costituzione in mora vale anche per interrompere la prescrizione). La mora debendi, può essere considerata solamente nelle obbligazioni positive (fare e dare).  EFFETTI DEL RITARDO E DELLA MORA DEBENDI Il debitore, non è responsabile del ritardo se gli è stato impossibile adempiere per causa che non era in grado di prevedere o prevenire. L’onere della responsabilità di tale responsabilità grava sul debitore. Il semplice ritardo non è improduttivo di conseguenze giuridiche, così a prescindere dalla mora il creditore può chiedere il risarcimento del danno, la risoluzione per l’inadempimento, il pagamento della penale ecc.. Gli effetti della mora debendi, invece sono: - Obbligo al pagamento degli interessi moratori sulle somme dovute (art.1224, comma 1 cc). - Passaggio del rischio (art. 1221 cc). MORA CREDENDI: dipende dal comportamento del creditore. Il primo degli effetti consiste nell’impedimento del ritardo nell’inadempimento sia addebitato al debitore, e che dunque scattino a carico di quest’ultimo le conseguenze pregiudizievoli che derivano dalla mora debendi. Il creditore è in mora, con a suo rischio per l’ipotesi che la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, ovvero il debitore è liberato dall’obbligo, ed il creditore se il credito deriva da un contratto a prestazioni corrispettive, non si può considerare a sua volta libero dall’obbligo di eseguire le controprestazioni, ma deve ugualmente quest’ultima. La mora cedendi non estingue di per se l’obbligazione, non la elimina o attenua la responsabilità del debitore, se questi una volta cessata la mora del creditore rende impossibile la prestazione per sua colpa, non provvedendo ad adempiere. DIRITTI REALI DI GARANZIA (PEGNO E IPOTECA) CAPITOLO 22.  Pegno : ha pe oggetto beni mobili non registrati, universalità di beni mobili e crediti (art.2784cc)  Ipoteca: ha per oggetto beni immobili, taluni diritti reali immobiliari, beni mobili registrati e rendite dello stato (art. 2810cc) PEGNO: è un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili di un debitore (art.2784cc). Il pegno attribuisce al creditore una prelazione, ha il diritto di soddisfarsi con proprietà, rispetto agli altri creditori, Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 sul ricavato della vendita coatta del bene costituito in pegno, e ciò perfino se nel frattempo la cosa sia stata trasferita in proprietà di terzi. Il pegno irregolare, avviene quando vengono messi in pegno denaro oppure cose fungibili del debitore (ex cauzione). Questo, deve essere costituito con un accordo contrattuale, poiché deve essere reso opponibile da terzi. Un diritto di pegno regolare, deve essere costituito mediante un apposito accordo contrattuale, poiché deve essere reso opponibile a terzi. È necessario:  Il contratto costitutivo del pegno deve essere scritto.  La relativa scrittura deve avere una data certa.  Nella scrittura devono essere specificati sia il credito garantito ed il suo ammontare, sia il bene costituito in pegno. Infine, per la costituzione del pegno occorre lo spossessamento del debitore, nel senso che la cosa oggetto del pegno deve essere consegnata al creditore, o ad un terzo di comune fiducia. Può essere anche mantenuta in custodia di entrambe le parti, ma con la condizione che il costituente sia nell’impossibilità di disporre senza la cooperazione del creditore. IPOTECA: diritto accordato con un creditore su un bene immobile registrato (art. 2810cc), ma il godimento di tale bene rimane al proprietario. In comune con il pegno, presenta i seguenti caratteri: specialità (cade solo su beni determinati) e indivisibilità (l’ipoteca grava per intero sui beni vincolati). Questo può far riferimento a:  Norma di legge -> ipoteca legale  Scadenza -> ipoteca giudiziale  Atto di volontà del debitore -> ipoteca volontaria È necessario che la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca sia autentica o accertata giudizialmente (art. 2835 cc), nulla vieta che il valore economico dell’ipoteca si costituisce mediante l’inscrizione nei pubblici registri immobiliari. La pubblicità dell’ipoteca ha carattere costitutivo, il diritto all’ipoteca si costituisce mediante l’iscrizione nei pubblici registri immobiliari, l’art.2852 cc, stabilisce che l’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, dove ognuna prende grado dal momento in cui riceve il numero dell’ordine che determina. La pubblicità ipotecaria, si attua mediante:  Inscrizione -> è l’atto con cui l’ipoteca prende vita.  Annotazione -> occorre a rendere pubblico il trasferimento dell’ipoteca a carico di una persona.  Rinnovazione -> serve ad evitare che si verifichi l’estinzione dell’iscrizione: deve eseguirsi precedentemente all’inscrizione ventennale, pena una nuova necessaria iscrizione e la perdita del grado.  Cancellazione -> estingue l’ipoteca e vi si ricorre, quando il credito è estinto. Può: - Essere consentita dal creditore - Ordinata dal giudice.  TERZO ACQUIRENTE DEL BENE IPOTECATO: il terzo è esposto all’espropriazione del bene soltanto per averlo acquistato gravato dall’ipoteca, per questo motivo la legge lo rende meritevole di considerazione, senza sacrificare i diritti del creditore. L’acquirente del bene ipotecato può evitare l’espropriazione esercitando a sua scelta una delle seguenti facoltà: - Pagare i crediti a garanzia dei quali è iscitta all’ipoteca. - Rilasciare i beni ipotecati in modo che l’espropriazione non avvenga contro di lui, ma contro l’amministratore dei beni stessi che sarà nominato dal tribunale. - Liberare l’immobile delle ipoteche mediante uno speciale procedimento di purogazione delle ipoteche. CAPITOLO 23. Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 Azione surrogatoria (art.2900) -> i creditori non hanno il diritto di sindacare sul mondo in cui i debitori amministrano il loro patrimonio, però qualora il debitore dovesse compiere atti che diminuiscono il suo patrimonio, arrecando con tale inerzia un pregiudizio a carico del patrimonio ed una più rischiosa, meno agevole e onerosa realizzazione dei diritti dei creditori, la legge consente a ciascuno di essi di surrogarsi al debitore inattivo per esercitare i diritti e le azioni che gli spettano. La surroga dei crediti deve avere contenuto patrimoniale: solo i diritti patrimoniali concorrono a formare la garanzia generica del creditore. Egli, non ha interesse ad esercitare i diritti di natura diversa ed anche se ne avesse un vantaggio non sarebbe comunque consentita l’azione surrogatoria, in quanto l’esercizio dei diritti personali, è rimesso esclusivamente a titolo dei medesimi. Azione revocatoria (art. 2901-04) -> la revocatoria è un mezzo legale della garanzia patrimoniale. È l'azione che permette al creditore di far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione che il debitore abbia compiuto in pregiudizio delle sue ragioni. Non si può impedire al debitore di compiere atti che modificano la consistenza del suo patrimonio, specie se rientrano nella sua normale attività, ma se il debitore dovesse compiere atti che modificano dal punto di vista qualitativo, la sua consistenza del suo patrimonio, fino a rendere incerta o quanto meno difficoltosa la realizzazione coattiva del diritto di credito, al ceditore è concessa l’azione revocatoria. Per l’esperimento di tale azione sono richiesti i seguenti requisiti (art. 2901):  Atto a disposizione con cui il debitore modifica la situazione patrimoniale, o trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene, o assumendo un nuovo obbligo verso terzi, o costituendo diritti a favore di altri suoi beni.  Pregiudizio per il creditore, consistente nel fatto che il patrimonio del debitore, come conseguenza dell’atto di disposizione, divenga insufficiente a soddisfare tutti i creditori.  La conoscenza del pregiudizio, che l’atto arreca alle ragioni del creditore. Sequestro conservatorio: è una misura preventiva e cautelare, che il creditore può chiedere al giudice quando ha fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Il sequestro è autorizzato nei seguenti casi:  Si hanno elementi che consentono di ritenere fondato il diritto di credito cui la parte si ritine titolare  Il rischio che nel lasso di tempo occorrente al creditore per far valere le proprie ragioni. Diritto di ritenzione: una delle ipotesi più notevoli di autotutela, consiste nella facoltà del credito di rifiutare la consegna di una cosa di proprietà del debitore, fin quando quest’ultimo non abbia adempiuto all’obbligazione connessa con la cosa. I caratteri essenziali sono: - Accessorietà - Indivisibilità - Possesso della res (=bene) - Esistenza del credito - Collegamento tra il credito ed il bene posseduto. Qualora il possessore fosse tenuto alla restituzione del bene di proprietà dell’altra parte a quest’ultima senza poter eccepire alcunché, verrebbe realizzato un ingiusto vantaggio a favore del proprietario. Il ritentore, non può soddisfarsi direttamente con la cosa, utilizzandola, vendendola, ovvero sottoponendola ad azione esecutiva: consiste unicamente in una non restituzione. IL CONTRATTO CAPITOLO 25. Il contratto è l’istituto centrale dell’intero sistema del diritto privato e la figura più importante è il negozio giuridico. Art. 1321: Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 Definizione: il contratto è un rapporto giuridico necessariamente bilaterale o plurilaterale, avente di volta in volta la funzione di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Essenza: l’accordo è l’essenza del rapporto, ovvero l’incontro della volontà di due soggetti volta a produrre un effetto giuridico. Funzione: il ruolo del contratto è quello di essere uno strumento attraverso il quale i privati definiscono l’effetto dei loro interessi di ordine patrimoniale. Per mezzo del contratto il privato, può comprare un bene, utile per soddisfare determinati bisogni, può offrire a terzi beni e servizi per un corrispettivo in denaro. Il contratto rappresenta dunque un fondamentale strumento del sistema economico. Autonomia privata: il contatto, nel contesto dei diritti dei privati, occupa un ruolo cardine, in quanto modo di espressione della libertà dei singoli nella gestione dei loro interessi materiali, per mezzo di atti che producono effetti nel loro patrimonio giuridico. È indispensabile tener presente che il contratto è tale in quanto produca effetti rilevanti per l’ordinamento giuridico, cosa che non avviene quando il contratto concretamente stipulato non presenti i presupposti di validità. Contratto come fenomeno giuridico: sul piano fenomenico il contratto è anzitutto un fatto, ma non materiale, e neppure semplice atto, bensì un negozio. Essendo un accordo, il contratto non può nascere che dalla volontà di due parti, le quali concordino nel volere la produzione di derminati effetti giuridici. Ogni accordo, non è sempre un contratto, la legge riserva la qualificazione di contratto ad un accordo che risponda a ben precise caratteristiche. Documento contrattuale: non va confuso il contratto con il documento contrattuale, poiché un contratto può essere concluso anche verbalmente, con il rapporto contrattuale che attiene agli effetti giuridici prodotti dal contratto. CENTRALITA’ SISTEMATICA DELLA DISCIPLINA LEGALE DEL CONTRATTO Contratto e negozio giuridico: il contratto è un negozio giuridico, al pari di molti altri; il cc non detta una disciplina giuridica specifica in merito al negozio, ma dedica numerose norme ai contratti in generale (art. 1321 e ss), le quali fungono da termine di riferimento generale per la disciplina dei negozi giuridici. In questa prospettiva è significativa, la norma 1324 cc: Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Autonomia contrattuale: riferimento articolo 1322. Questa disposizione opera su due livelli: Comma 1: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, ossia a determinare le clausole che determinano il loro rapporto, naturalmente mantenendosi nei limiti imposti dalla legge. Comma 2: Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Per tipo contrattuale, intendiamo una figura o un modello di contratto, avente determinate caratteristiche e volte a realizzare una certa operazione economica. Elementi del contratto: sono descritti all’interno dell’articolo 1325:  Accordo delle parti (incontro delle volontà delle parti).  Causa (funzione economico-sociale del contratto, così definita dalla relazione di accompagnamento del cc).  Oggetto (prestazione che deve essere eseguita dal debitore a favore del creditore, deve essere: possibile, lecita e determinata/determinante). Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627  Forma ( il modo in cui si manifesta la volontà. Nel nostro ordinamento vige il principio di libertà della forma, in alcuni casi può essere richiesta una forma determinata affinché il contratto sia valido). La mancanza di uno di questi elementi genera la nullità del contratto (art. 1418 cc). CAPITOLO 26. Il momento in cui si verifica la conclusione del contratto ha un’importanza pratica notevole: per stabilire se un contratto effettivamente esiste come tale, se le parti erano capaci di concludere il contratto per determinare la norma applicabile nel caso di modificazioni delle leggi, per stabilire il luogo in cui il contratto è concluso. Bisogna aver presenti le metodologie di conclusione del contratto:  Proposta ed accettazione: considerando il procedimento di formazione dei contratti, sono fondamentali i due atti: proposta -> atto con il quale il procedimento inizia. accettazione -> atto con cui il procedimento si conclude. Proposta ed accettazione costituiscono dichiarazioni di volontà unilaterali, entrambe si fondano in una volontà unica, ovvero la volontà contrattuale. Occorre affinché si verifichi che: - Accettazione che perviene al proponente nel termine da lui stabilito, o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o gli usi. - La dichiarazione di colui al quale la proposta era destinata sia conforme alla proposta. - Accettazione sia compiuta nella forma richiesta dalla proponente.  Momento del perfezionamento: si possono individuare, diversi criteri o principi secondo cui l’efficacia di una manifestazione di volontà: - Principio della dichiarazione - Principio della spedizione - Principio della ricezione - Principio della cognizione In materia contrattuale, il legislatore richiama il criterio della cognizione, ed è la soluzione logicamente più coerente: non può verificarsi una fusione delle volontà, un consenso se non la consapevolezza di tutte le parti circa l’intesa raggiunta. La legge stabilisce che il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza della formale accettazione della proposta, comunicandogli della controparte (art. 1326 cc: Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta). I contratti si possono concludere anche senza bisogno di una formale accettazione, dando direttamente esecuzione ad un ordine ricevuto dal proponente. In tal caso l’accordo si considera perfezionato nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. Occorre comunque che il proponente abbia specificatamente richiesto che il contratto venga eseguito senza una preventiva risposta, l’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte iniziata esecuzione. Art. 1333, stabilisce che la proposta tendente a concludere un contratto del quale derivino obbligazioni per il solo proponente è ex lege irrevocabile dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatari, ne fa eccezione la donazione. Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 Revoca della proposta e dell’accettazione: poiché il negozio non si formi e le parti non sono vincolate, la proposta e l’accettazione possono essere revocate e private di effetto mediante un atto uguale e contrario che si chiama revoca. Art. 1328, comma 1: La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto. La revoca della proposta è considerata come un atto non recettizio e pertanto essa impedisce la conclusione del contratto purché sia stata emessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell’accettazione prima di quel momento. Art. 1328, comma 2: L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione. Per la revoca dell’accettazione occorre, che la stessa pervenga all’indirizzo dell’accettante prima che vi sia pervenuta l’accettazione. La proposta e l’accettazione, perdono efficacia in modo automatico, se prima che il contratto sia stato perfezionato, il proponente muore o diviene incapace. Il proponente può anche precludersi della facoltà di revoca dichiarando che la proposta diventa è irrevocabile, la quale deve essere comunque accompagnata dall’indicazione della durata del periodo di irrevocabilità, non essendo accettabili impegni di carattere perpetuo. La proposta irrevocabile conserva il suo valore pur in caso di morte o sopravvenuta incapacità del proponente. CAPITOLO 27. PROBLEMA: il contratto in quanto negozio, è espressione del volere individuale. Se colui dal quale proviene la manifestazione della volontà, si trova in una situazione di incapacità di agire, o se il processo decisionale che ha portato alla manifestazione del consenso contrattuale ha subito interferenze, tali situazioni determinano l’invalidità dell’atto. La dichiarazione, può essere divergente dalla volontà reale del soggetto. Il codice, nel cercare un punto di equilibrio tra tutela del dichiarante e del destinatario della dichiarazione, ha eseguito la teoria dell’affidamento. Se la dichiarazione diverge dall’interno volere, o se questo non si è correttamente formato, deve essere protetto dall’affidamento dei terzi che hanno regolato la loro condotta considerando pienamente attendibile ed efficace quella dichiarazione. ERRORE: falsa conoscenza della realtà.  Errore-vizio: è un errore sul processo interno di formazione della volontà.  Errore-ostativo: è la divergenza tra volontà e dichiarazione oppure un’errata dichiarazione. La volontà del dichiarante correttamente formata, ma espressa o trasmessa in un modo che rispecchia l’effettiva volontà della parte (art.1433 cc). Condizioni del contratto viziato: il contratto deve essere essenziale e l’errore deve essere riconosciuto dall’altro contraente. Il dolo-inganno, non va confuso con il dolo-intenzionale (art. 2043 cc): “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ”. Il dolo non indica un particolare tipo di azione, un fatto che si verifica nel mondo esterno, ma costituisce soltanto un elemento soggettivo o psicologico. VIOLENZA: la violenza costituisce una causa di annullamento del contratto anche laddove sia esercitata da un terzo e sempre che sia tale da far temere una persona sensata di esporre sé ad un bene ingiusto o notevole. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando è esercitata su una persona o sui beni di terze persone, ove sia esercita dal coniuge del contraente, su un suo discendente o su un suo Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 ascendente essa viene considerata come se fosse subita direttamente dal contraente, ove sia esercita su altre persone sarà liberamente apprezzata dal giudice. La violenze determina l’annullabilità del contratto, è soltanto quella morale e psicologica, in quanto la violenza fisica impedisce la configurabilità stessa dell’accordo contrattuale e determina la conseguente nullità del contratto. La violenza deve aver inciso sul processo di formazione della volontà contrattuale.  Violenza fisica: consiste in una minaccia e provoca l’annullabilità del contratto.  Violenza psicologica: coazione fisica del dichiarante e provoca l’annullabilità del contratto. CAPITOLO 28. La forma del contratto è la modalità attraverso la quale viene manifestata la volontà. La legge annovera la forma tra i requisiti del contratto, soltanto in cui la legge annovera a pena di nullità (art.1325 cc). Si parla in proposito di volontà espressa, nel primo caso, a tacita nel secondo: la differenza sta nel primo caso ci sta un comportamento diretto a far conoscere la propria volontà, nel secondo caso la volontà si presume in base a comportamenti del soggetto incompatibili con una volontà diversa. In questa seconda ipotesi si presume una certa volontà in base ai comportamenti univoci del soggetto, incompatibili con una volontà diversa. La legge presuppone che un certo contratto debba essere perfezionato secondo una determinata forma: comporta l’irrilevanza giuridica della volontà contrattuale espressa con modalità diversa da quella espressa dalla legge, ossia la nullità del contratto. L’art. 1350, indica i casi in cui è richiesta una forma scritta del contratto a pena di nullità; ricordiamo che i negozi ricordanti i beni immobili richiedono la forma scritta a pena di nullità. Si parla di forma necessaria per la validità del negozio giuridico: è richiesta per la forma stessa del negozio, mentre la forma ab probationem è richiesta solo per provare la forma dell’esistenza del negozio, come nel caso di trasferimento dell’azienda. CAPITOLO 29. RAPPRESENTANZA: istituto in forza del quale ad un soggetto è attribuito il potere di sostituirsi ad un soggetto, relativamente al comportamento di un’attività giuridica per conto di quest’ultimo ed eventualmente con effetti direttamente imputabili alla sfera giuridica di costui. La rappresentanza, non va sostituita con l’attività di portavoce (messo), ovvero che è il soggetto indicato ad enunciare la volontà di terzi. Il rappresentante agisce secondo la propria volontà, il messo si limita a dichiarare la volontà di chi rappresenta.  Rappresentanza indiretta: denominata anche interposizione reale, va distinta dall’interposizione fittizia, fenomeno riconducibile all’ambito della simulazione, di cui costituisce una specie.  Rappresentanza diretta: il rappresentante agisce per conto ed anche il nome del rappresentato, quando invece la rappresentanza è indiretta, il rappresentante agisce per conto e non per nome. La rappresentanza, agisce nei limiti assai ristretti, nella donazione (art. 777-778). Fonti della rappresentanza: art.1387 cc  Legge -> da vita alla rappresentanza legale o necessaria, è un caso di rappresentanza diretta.  Interessato -> da vita alla rappresentanza volontaria, attraverso il conferimento di una procura. Negozio con cui è conferito ad un altro il potere di rappresentanza. È un negozio unilaterale a carattere recettizio, che va distinto tra rapporto interno che è il rapporto che intercorre tra rappresentanza e rappresentato. La procura è conferita nell’interesse del rappresentato, questo può modificare l’oggetto o i limiti che può anche togliere al rappresentante il potere che gli aveva conferito -> revoca della procura. CAPITOLO 30. Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 Contratto preliminare: è un particolare contratto, con le quali le parti si applicano in modo reciproco alla stipulazione di un futuro contratto, di cui devono già aver determinato il contenuto essenziale. Il preliminare per non essere invalido deve già precisare in modo sufficiente il contenuto del contratto definitivo e non deve richiedere nessuna ulteriore discussione per decidere in ordine agli elementi dell’accordo da sottoscrivere. Il contratto preliminare è trascrivibile, il preliminare trascritto non produce il trasferimento del diritto reale ma anticipa l’opponibilità ai terzi degli effetti del definitivo fin dalla data della trascrizione preliminare. Opzione: il patto opzionale, consiste nella convenzione in base alla quale le parti stabiliscono che una delle stesse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra l’abbia la possibilità di accettarla o meno. È possibile configurare una fattispecie per persona da nominare, è altresì possibile che venga pattuita un’opzione a favore del terzo. In tal caso il terzo è direttamente legittimato a far valere nei confronti del promittente la pretesa in ordine alla stipulazione del contratto per il quale l’opzione è stata concessa. Prelazione: essa viene intesa come obbligo di anteporre nella scelta del contraente un determinato soggetto.  Prelazione volontaria: non è opponibile a terzi ed ha mera efficacia obbligatoria.  Prelazione legale: assicura al prelazionario un diritto di preferenza opponibile a terzi e tutelabile in forma specifica. CAPITOLO 31. Art.1346: L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.  Per oggetto del contratto debbono intendersi le prestazioni dedotte in contratto come dovute dalle parti (art 1347-49).  Per oggetto del contratto si identifica il bene dovuto, che costituisca l’oggetto di una prestazione di dare o comunque sul quale ricadono gli effetti del contratto (cc. Oggetto mediato).  Viene identificato taluno come oggetto con il contenuto del contratto, sembra però preferibile riservare quest’ultima nozione al contenuto regolamentare del contratto. CAPITOLO 32. Elemento essenziale di ogni negozio giuridico, è la causa. Si tratta di un termine che viene adoperato con iù significati.  Causa dell’obbligazione, non è un negozio ma un rapporto giuridico, il riferimento alla causa sta ad indicare il titolo cui il debito deriva, ovvero la sua fonte.  Causa, con riferimento al fondamento di un’attribuzione patrimoniale, per determinare se lo spostamento di ricchezza è giustificato. L’art. 1325, annovera la causa tra i requisiti del contratto, senza andarla a definire, annovera soprattutto tra i requisiti quella di una causa lecita, indicando la necessità che siano leciti e meritevoli di protezione giuridica, non soltanto i singoli effetti perseguiti, ma soprattutto la loro combinazione nell’ambito del complessivo regolamento che le parti con il loro accordo hanno voluto dare. Una categoria, dei contratti atipici è rappresentata dai contratti misti, la cui causa è costituita dalla fusione di due o più contratti tipici.  Negozi astratti: ogni negozio deve avere una causa, poiché ogni negozio deve corrispondere ad uno scopo socialmente apprezzabile. In alcuni negozi gli effetti si producono astraendosi o prescindendosi dalla causa, la quale resta accantonata. Questi servono a facilitare la circolazione dei diritti.  Mancanza della causa: art. 1418, Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono la nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti espressi all’interno dell’articolo 1325. I requisiti del contratto sono:  l'accordo delle parti.  la causa. Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627  l'oggetto.  la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Si comprende che nei negozi tipici, la causa esiste sempre, quindi il difetto genetico della causa può mancare solamente nel caso concreto: avviene quando, per la situazione in cui si dovrebbe operare, il negozio non può esplicare la sua funzione. La mancanza della causa produce la nullità del negozio. Sia nel caso di inadempimento, che di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità sopravvenuta, il contratto non è nullo, ma la parte può agire per la risoluzione e così sciogliere il vincolo.  Illiceità della causa: Art.1343: La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Art.1418: Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. La causa è illecita quando contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, l’illiceità della causa produce la nullità del negozio. Il giudizio sulla causa implica una valutazione comlessiva dello scambio cui il contratto è preordinato, mentre quello sull’oggetto si risolve alle singole prestazioni. Così è illecito l’oggetto del contratto quando la prestazione va contro la legge oppure immorale; la causa è illecita quando è ritrovato l’oggetto di scambio in una condotta x. Motivi: il motivo che spinge in essere un negozio giuridico è lo scopo pratico, individuale, da lui perseguito che lo spinge al compimento dell’atto. Il motivo per cui ciascuna parte si determina a porre in essere un negozio giuridico, particolarmente un contratto, non viene comunicato alla controparte. I motivi individuali rimangono estranei al contenuto del contratto e sono dunque giuridicamente irrilevanti. Art.1345: Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe. Affinché un contratto sia colpito da nullità occorre:  Il motivo comune, sia illecito.  Il motivo illecito comune deve essere stato esclusivo e quindi determinante nel consenso. CAPITOLO 33. Secondo la dottrina, le regole di interpretazione si distinguono in due gruppi:  Regole di interpretazione soggettiva (dirette a ricercare il punto di vista dei soggetti del negozio).  Regole di interpretazione oggettiva (intervengono quando non riesca possibile, attribuire un senso al negozio, nonostante il ricorso alle norme di interpretazione soggettiva – art. 1367 e 1371 cc). Il punto di riferimento dell’attività dell’interprete deve essere naturalmente il testo della dichiarazione negoziale: non ci si deve limitare al senso letterale delle parole, ma occorre cercare la comune intenzione delle parti, il semplificato che entrambe attribuivano al rapporto. Qualora, nonostante queste regole, il senso rimane non chiaro si applica il principio della conservazione del negozio – art. 1367: Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Valgono anche i principi definiti dagli articoli: art. 1368: Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. art. 1369: Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto. art. 1370: Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro. Downloaded by Diana Crescentini ([email protected]) lOMoARcPSD|19280627 CAPITOLO 34. Art. 1372 cc: Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso per cause ammesse dalla legge. Le parti sono libere con un atto di comune volontà di sciogliere o modificare il contratto ( mutuo consenso delle due parti). Il recesso unilaterale, è ammissibile soltanto quando attribuito dalla legge o da un apposito patto tra le parti; esso deve essere esercitato prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto. Diverso dal recesso, è la disdetta di un contratto per il quale sia previsto un rinnovo automatico alla scadenza. La legislazione permette la recessione del contratto se la modalità di esclusione del contratto stesso siano state tali da impedire una valutazione adeguatamente ponderata. Effetti tra le parti -> integrazione: gli effetti del contratto, corrispondono in linea di principio al contenuto del loro accordo. La determinazione del significato di tale accordo dipende dall’interpretazione della volontà delle parti.  Qualificazione dell’atto: ossia la sussunzione sotto la fattispecie legale appropriata, in base al quale si determina la disciplina applicabile.  Integrazione dei suoi effetti: il contratto produce non soltanto gli effetti perseguiti dalle parti, ma anche quelli disposti dalla legge, dagli usi e dall’equità. L’integrazione de

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