Diritto Privato Diritti Reali PDF
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This document provides an overview of general real rights and property. It discusses concepts like ownership, limitations, and types of real property rights. The text is based on Italian civil law, ideal for understanding property rights and related legal concepts.
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DA SLIDES CAPITOLO 13: I DIRITTI REALI IN GENERALE E LA PROPRIETA’ (fatto tutto) NOZIONE: "categoria che raggruppa i diritti su cosa materiale determinata (iura in rem)." Caratteristiche: -Assolutezza (possono essere fatti valere "erga omnes...
DA SLIDES CAPITOLO 13: I DIRITTI REALI IN GENERALE E LA PROPRIETA’ (fatto tutto) NOZIONE: "categoria che raggruppa i diritti su cosa materiale determinata (iura in rem)." Caratteristiche: -Assolutezza (possono essere fatti valere "erga omnes"). -Immediatezza del potere sulla cosa. -Tipicità cioè sono stabiliti dalla legge ("numerus clausus"). -Patrimonialità, il contenuto è prevalentemente economico. A) DIRITTI REALI SU COSA PROPRIA Proprietà - diritto pieno ed assoluto. Art. 832 c.c. - Contenuto del diritto "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico." Modi di acquisto (art, 922 c.c.) -occupazione (923 e seguenti). -invenzione (927 e seguenti) -accessione (934 e seguenti) -specificazione (940). -unione o commistione (939). -usucapione (1158 e seguenti). -per effetto di contratti (1376 e sequenti). -successione a causa di morte (456 e seguenti). -negli altri modi stabiliti dalla legge. (es. : espropriazione). B) DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI (si dividono in diritti reali di godimento e garanzia) 1) Di Godimento: diritti sulle cose che attribuiscono al titolare il godimento di proprietà di un bene. -Superficie Art. 952 c.c. "Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo". -Enfiteusi Art. 959 c.c. "L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali." Art. 960 c.c. "L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico." -Usufrutto Art. 981 c.c. "L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica." -Uso Art. 1021 c.c. "Chi ha il diritto d'uso di una cosa, può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto." -Abitazione Art. 1022 c.c. "Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia." -Servitù Art. 1027 c.c. "La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario." 2) Di Garanzia: -Pegno Art. 2784 c.c. "Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili." -Ipoteca Art. 2808 c.c. "L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.” A) I DIRITTI REALI I diritti reali sono una categoria che raggruppa i diritti su cosa materiale determinata (iura in rem). Hanno delle caratteristiche precise: -ASSOLUTEZZA, dovere di tutti i consociati di astenersi dall' interferire nel rapporto fra il titolare del diritto reale ed il bene che ne è oggetto, e la possibilità per il titolare di agire in giudizio contro chiunque contesti o pregiudichi il suo diritto (efficacia erga omnes). -PATRIMONIALI, perché hanno come oggetto i beni suscettibili da una valutazione economica -IMMEDIATI, perché il titolare esercita direttamente il potere sulla cosa, senza necessità della cooperazione di terzi. Si ritiene che i diritti reali costituiscano un numerus clausus e, contestualmente, siano connotati dal carattere della tipicità: si vuole così, da un lato, impedire che i privati possano moltiplicare limiti e vincoli destinati a comprimere i poteri del proprietario e, da altro lato, tutelare i terzi che, volendo acquisire diritti sulla cosa, devono essere posti in grado di conoscere con esattezza i vincoli che gravano su di essa. Si distingue fra: -ius in re propria → la proprietà; -iura in re aliena → diritti reali che gravano su beni di proprietà altrui e che sono destinati a coesistere, comprimendolo, con il diritto del proprietario. Questi si distinguono ulteriormente in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia. NB: OBBLIGAZIONI PROPTER REM (o obbligazioni reali), che non sono da confondere con i diritti reali. Sono delle vere e proprie propter rem che vengono imposte a un soggetto per il solo fatto di essere proprietario di un diritto reale di una cosa. Sono particolari perché dal punto di vista strutturale sono delle obbligazioni, ma sono strettamente connesse alla res. Da non confondere con l’obbligazione reale è l’ONERE REALE, in forza del quale il creditore, per il pagamento di somme di denaro o altre cose generiche da prestarsi periodicamente in relazione ad un determinato bene immobile, può soddisfarsi sul bene stesso chiunque ne diventi proprietario o acquisti diritti reali di godimento o di garanzia su di esso. L’unica ipotesi di onere reale prevista dal nostro ordinamento è data dai contributi consorziali (art. 864 cc). B) LA PROPRIETA’ _ Il più importante dei diritti reali di godimento è la proprietà, che è anche quello che assicura al titolare del diritto il più ampio spettro di facoltà sul bene. Secondo l’Art 832 cc, il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Potere di godimento: potere di trarre dalla cosa le utilità che la stessa è in grado di fornire, decidendo se, come e quando utilizzarla. In questo modo si realizza il valore d’uso della cosa, senza che sia intaccato in alcun modo il contenuto del diritto. Potere di disposizione: potere di cedere agli altri, in tutto o in parte, diritti reali sulla cosa, realizzando il valore di scambio della cosa. In modo Pieno: il proprietario può usare fare ciò che desidera con il bene, “Ius utendi et abutendi”. Questa pienezza ovviamente viene meno se ci sono diritti reali minori. Esclusività: il proprietario ha il diritto di vietare ogni ingerenza di terzi in prdine alle scelte che si riserva di fare, “ius excludendi omnes alios”. Il proprietario ha questo ampio novero di poteri, mentre la seconda parte dell’articolo ribalta completamente la prospettiva. La proprietà si ritiene tradizionalmente caratterizzata dalla: -imprescrittibilità: la proprietà non si può perdere per non uso, ma solo per l'usucapione. -Perpetuità: la proprietà non può avere un termine finale di durata. -elasticità: i poteri che da realmente competono al proprietario possono essere compressi in virtù della coesistenza sul bene di altrui diritti reali. Tali poteri sono però destinati a ri espandersi automaticamente non appena dovesse venir meno il diritto reale concorrente. Limiti del proprietario _ La costituzione con l’Art 42 C, dichiara che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, e determina i limiti, modi di acquisto e di godimento, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti. La costituzione prevede però che la posizione del privato possa essere sacrificata solo in presenza di: -Interesse generale -Previsione legislativa che lo consente (c.d. riserva di legge) -Indennizzo che compensi il privato del sacrificio che subisce nell’interesse della collettività. I limiti più importanti sono: _ Espropriazione: ne esistono due tipi. Quando si parla di espropriazione traslativa, si intende che si ha espropriazione solo nel caso di trasferimento della titolarità di un bene dal precedente proprietario ad un altro soggetto, pubblico o privato. Si parla invece di espropriazione larvata o limiti espropriativi quando si tratta delle limitazioni che svuotano il contenuto di diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene. Secondo l’Art 834 cc nessuno può però essere privato di beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata e occorre il pagamento di un giusto indennizzo. Obblighi: comportamenti imposti al soggetto. Un esempio è l’Art 843 cc, che sostiene che il proprietario deve permettere l’accesso al suo fondo, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Ugualmente, deve permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua o l’animale che vi si trovi accidentalmente. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando lui stesso la cosa o l’animale. Indennizzo: la Corte Costituzionale ha escluso che l’indennizzo debba necessariamente consistere in un integrale risarcimento, quindi non è richiesto che sia pari al valore venale ( o di mercato). D’altra parte, ha anche escluso che possa essere stabilito in termini simbolici o irrisori, perché deve rappresentare un serio risarcimento. Così sono stati stabiliti diversi indennizzi a seconda che 'espropriazione riguardi un: 1. AREA NON EDIFICABILE; se è coltivata, indennizzo = valore agricolo (tenendo conto colture effettivamente coltivate e del valore dei manufatti realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola). Se l'area non è coltivata, indennizzo valore agricolo medio (corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona e al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati). Se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, spetta indennizzo + indennità aggiuntiva (pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata). 2. AREA EDIFICABILE: indennizzo = valore venale. 3. COSTRUZIONE LEGITTIMAMENTE EDIFICATA : indennizzo = valore venale 4. VINCOLO SOSTANZIALMENTE ESPROPRIATIVO; indennizzo= misura del danno effettivamente prodotto, CESSIONE VOLONTARIA: Al fine di incentivare la cessione volontaria della proprietà del bene dall'espropriando al beneficiario dell'espropriazione senza necessità di addivenire ad un formale decreto di esproprio, la legge prevede che il corrispettivo della cessione sia, di regola, maggiore rispetto all'indennizzo (es. per la cessione volontaria di un area edificabile non è prevista la riduzione del 40%). OCCUPAZIONE ACQUISITIVA: in passato si è sovente verificato il caso in cui la P.A. abbia realizzato un'opera pubblica (es. case popolari) su un fondo privato occupato illegittimamente, senza un provvedimento espropriativo o d'occupazione d'urgenza, o nonostante la scadenza del termine previsto per quest'ultima. La giurisprudenza aveva ritenuto che, in conseguenza della radicale trasformazione dell'area con sua irreversibile destinazione a fini pubblici, la P.A. acquisisse ex lege la proprietà della stessa (c.d. acquisizione acquisitiva) con l'obbligo di risarcire il danno subito dal privato in conseguenza della perdita del proprio diritto domenicale. Oggi invece il D.P.R. del 2001 ha previsto che l'acquisto del fondo al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico si verifichi non già automaticamente, bensì in forza di un atto di acquisizione rimesso alla discrezionalità della P.A., che deve altresì determinare la misura del risarcimento del danno che compete al proprietario. COMPETENZA LEGISLATIVA: con la riforma del Titolo V della Costituzione, acceso è il dibattito se ed in che misura la materia dell'espropriazione sia rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello stato, o concorrente, o residuale delle singole regioni. La proprietà dei beni culturali. BENI CULTURALI: cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico, archivistico, etno-antropologico, bibliografico, o che comunque costituiscono testimonianze aventi valore di civiltà. Art. 19 Cost. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Art. 839 - Beni di interesse storico e artistico. - Le cose di proprietà privata, immobili o mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali. Limite alla proprietà edilizia _ L’attività di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio è subordinata a: Previo rilascio da parte dell’autorità comunale di un permesso di costruire, deliberato solo se l’intervento è conforme. Si parla infatti di limite dello: -ius edificandi (non si può costruire dove si desidera). La mancata osservanza di questi limiti porta a delle sanzioni, nel primo caso abbiamo un abuso edilizio. Il vicino che viene abusato puo chiedermi il risarcimento dei danni, (se non rispetto le regole urbanistiche). oppure -Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), quanto agli elementi espressi dal legislatore in cui è meno pressante l’esigenza di fissarne le modalità esecutive. oppure -Alla comunicazione di inizio dei lavori, da indirizzarsi all’amministrazione comunale prima dell’avvio delle opere, per quanto riguarda interventi di minore rilevanza. Proprietà fondiaria _ La proprietà fondiaria è rappresentata in due modi: -Estensione verticale: in linea verticale, la proprietà si estende all’infinito sia nel sottosuolo che nello spazio aereo soprastante. Inoltre, l’art 840 cc sostiene che il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano in queste direzioni, che egli non abbia interesse ad escludere. Ovviamente una limitazione all’estensione verticale si ha quando viene costituito un diritto di superficie. -Estensione orizzontale: in senso orizzontale, ciascuna proprietà fondiaria si estende nell’ambito dei propri confini. Il proprietario ha quindi la facoltà di chiudere in qualunque momento il fondo (Art 841 cc) e di impedirne l’accesso a chiunque salvo i modi stabiliti dalla legge (Art 842 cc). I rapporti di vicinato Al fine di contemperare gli interessi contrapposti di proprietari di fondi contigui, in termini di “rapporti di vicinato”, vengono emesse una serie di regole: #Distanze nelle costruzioni. _ (Art 873 ss): le costruzioni, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute ad una distanza non minore di 3 metri, nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore di 5 m. Se l’immobile risulta a distanza inferiore, il vicino può agire per la rimozione dell’opera abusivamente realizzata nonché per il risarcimento del danno. Il codice contempla poi una serie di disposizioni che hanno per oggetto i muri che si trovano sul confine o nei pressi del confine. Il proprietario confinante ha diritto di acquisire la comproprietà del muro che si trova sul confine, e il muro che si trovi a distanza inferiore della metà di quella legale (meno di 1.5 m), al solo scopo però di fabbricare in appoggio allo stesso. Ovviamente il soggetto dovrà pagare la metà del valore del muro (art 874 cc). Nel caso in cui invece sia presente un muro comune, tutti i proprietari devono concorrere alle spese (art 882 cc). #Luci e vedute_ (Art 900 ss cc): le finestre sono di due specie: -luci quando danno luce e aria, ma non consentono di vedere (inspectio) o affacciarsi (prospectio) sul fondo del vicino; -vedute o prospetti quando permettono di affacciarsi e guardare di fronte e lateralmente. Il codice prevede che le luci debbano essere ad un’altezza minima (2.5m di h al piano terra, 2m ai piani superiori), perché appunto devono impedire l’affaccio. In merito alle vedute invece è stabilito che il proprietario del muro contiguo al fondo altrui può aprire in esso delle vedute, ma sono nel rispetto della distanza minima dal confine, che è 1.5 m. Il proprietario del fondo contiguo non può chiuderle, anzi, se costruisce sul suo deve rispettare le distanze minime. # Divieti di atti emulativi _(Art 833 cc): ossia quelli che non hanno altro scopo se non arrecare molestie ad altri. Devono quindi occorrere due elementi: -uno oggettivo, ossia l’assenza di utilità per chi lo compie; -uno soggettivo, ossia l’intenzione di arrecare molestia ad altri (c.d. animus nocendi). NB Si ritiene che non incorra nel divieto di atti emulativi un comportamento omissivo del proprietario, anche quando è finalizzato a nuocere il vicino. #Divieti di immissioni _(Art 844 cc che dice che Il proprietario non può recare a danno del vicino delle immissioni di qualsiasi genere che superino la soglia della normale tollerabilità). -IMMISSIONI MATERIALI: il proprietario di un bene è legittimato a opporsi a qualsiasi attività materiale di terzi che abbia a svolgersi sul suo fondo. -IMMISSIONI IMMATERIALI: il proprietario di un fondo non può opporsi, di regola, alle attività che si svolgono sul fondo del vicino. Può però accadere che alcune attività importino la produzione di odori, fumo, rumori che vanno a ledere il pacifico godimento della proprietà del vicino. Bisogna qui distinguere: 1)Se le immissioni rimangono al di sotto della “normale tollerabilità”, il vicino non ha diritto di farle cessare, né di ottenere un indennizzo per il disagio. 2)Se le immissioni superano la “normale tollerabilità”, ma sono giustificate da “esigenze della produzione”, chi le subisce non ha il diritto di farle cessare, ma può ottenere un indennizzo per il pregiudizio eventualmente sofferto. 3) Se le immissioni superano la “normale tollerabilità, senza essere giustificate, chi le subisce ha il diritto che per il futuro ne cessi la prosecuzione e per il passato che gli sia riconosciuto un risarcimento. Per giudicare la tollerabilità ci sono dei criteri: -Contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà: cioè se c’è una grande impresa e quindi grosse esigenze, tendenzialmente si privilegerà l’impresa. -Condizione dei luoghi: la zona in cui è collocato il fondo che subisce le immissioni (in una zona residenziale ovviamente i limiti di tolleranza sono molto bassi, viceversa in una zona industriale). Sono irrilevanti le condizioni soggettive del proprietario. c)Priorità di un determinato uso, ossia chi è arrivato per primo. Strumenti di tutela Se il diritto del proprietario viene leso, questo ha a disposizione delle azioni in giudizio, chiamate azioni petitorie: -Azione di rivendicazione (Art 948 cc): è concessa a chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, al fine di ottenere, da un lato, l’accertamento del suo diritto di proprietà sul bene stesso e, dall’altro, la condanna di chi lo possiede o detiene alla sua restituzione. Se l’acquisto è avvenuto a titolo originario, gli sarà sufficiente fornire la prova di tale titolo; se è avvenuto a titolo derivativo, dovrà analizzare tutti i precedenti titoli di acquisto su quel bene, fino ad arrivare al titolo originario, in questo caso la prova sarebbe molto difficile (probatio diabolica). Si tratta di un’azione imprescrittibile, perché anche il “non uso” è una manifestazione dell’ampiezza di poteri che spettano al proprietario. Si distingue da essa l’azione di restituzione, in cui l’attore agisce in giudizio vantando un diritto alla restituzione nascente da un rapporto contrattuale; in questo caso basta la prova dell’obbligo di restituzione. -Azione negatoria (Art 949 cc): è concessa al proprietario di un bene al fine di ottenere l’accertamento dell’inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul bene stesso, oltre che la condanna alla cessazione delle molestie e al risarcimento del danno. Come prova è sufficiente un valido titolo di acquisto. Anche questa azione è imprescrittibile. -Azione di regolamento di confini (Art 950 cc): presuppone l’incertezza del confine tra due fondi, si presenta dunque un “conflitto tra fondi”. L’azione è volta ad accertare il confine tra due fondi contigui e eventualmente ad ottenere la condanna della restituzione della striscia di terreno che dovesse risultare posseduta dal non proprietario. La prova può essere ottenuta con ogni mezzo, se non ci sono, si utilizzano le mappe catastali. Anche questa azione è imprescrittibile. -Azione di apposizione di termini (Art 951 cc): a differenza della precedente, presuppone la certezza del confine e serve a far ristabilire i simboli del confine tra due fondi, che manchino o siano diventati irriconoscibili. MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ: (ART 922 C.C) a) A titolo derivativo: quando derivo il mio diritto da quello di un precedente titolare che me lo trasferisce il titolare è il dante causa e chi lo acquisisce è l’avente causa: non si tratta di un diritto nuovo, ma dipende dall’esistenza del diritto in capo al dante causa. I modi di acquisto a titolo derivativo sono: contratto e successione a causa di morte. -Contratto: (non tutti i contratti trasferiscono diritti, alcuni fanno nascere obbligazioni) sono chiamati contratti a effetti reali riescono a traferire diritti, come la vendita, la permuta, la donazione, non fanno nascere obbligazioni ma trasferiscono diritti da un soggetto a un altro. -successione a causa di morte: quando con la morte del soggetto viene meno la sua capacità giuridica, tutti i rapporti giuridici, diritti e doveri che facevano capo a lui devono passare ai suoi successori, agli eredi, perche non c’è più il soggetto di diritto. b) A titolo originario: si costituisce un diritto nuovo in capo a una persona, senza che vi sia una trasmissione da parte del precedente titolare. I modi di acquisto a titolo originario sono: occupazione (Art 923 cc); invenzione (Art 927 cc); accessione (Art 934 cc). -Occupazione: si ha con la materiale apprensione di beni mobili non registrati (res nullius) o abbandonati (res derelictae). Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno, si acquistano con l’occupazione e spettano al patrimonio dello Stato (come dice l’Art 827 cc). Eccezionalmente possono acquistarsi per occupazione: -mammiferi e uccelli facenti parte della fauna selvatica; -Sciami d’api e gli animali sfuggiti al proprietario; -I conigli, i pesci e i colombi; -I frutti spontanei. -Invenzione: riguarda le cose mobili smarrite. Queste devono essere restituite al proprietario, o nel caso in cui non si conosca, devono essere consegnate al sindaco della città. Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa appartiene a chi l’ha trovata. L’art 930 cc sottolinea che il proprietario deve pagare il 10% del valore della cosa ritrovata a chi l’ha ritrovata, se quest’ultimo lo richiede. Una sottospecie dell’invenzione è la disciplina del tesoro (Art 932 cc), intendendo una cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario: esso diviene immediatamente di proprietà del titolare del fondo in cui si trova; ma se è ritrovato per effetto del caso, deve essere spartito fra il proprietario e il ritrovatore. Per i c.d. beni culturali la disciplina è differente, perché in qualunque modo o da chiunque siano trovati, appartengono allo stato e al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento; allo scopritore compete invece un premio. -Accessione: opera quando si hanno due beni autonomi, materialmente incorporati uno nell’altro, e il proprietario del bene principale acquista il bene accessorio. Si individuano tre grandi categorie di accessione: -accessione di un bene mobile a un immobile (Art 934 cc) (es edificio, che man mano che vengono incorporati al terreno, il proprietario del suono acquista anche la proprietà dell’edificio). Qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo. Il proprietario del suolo acquista ex legge la proprietà di quanto nello stesso suolo venga da chiunque incorporato (superficies solo cedit): il suolo è sempre considerato cosa principale, anche quando le cose incorporate hanno un valore di mercato maggiore. Secondo l’art 936 cc, il proprietario può scegliere di rimuovere ciò che ha costruito un terzo sul suo terreno, oppure può decidere di tenere la costruzione, che gli appartiene per accessione. Ci sono però dei paletti, che impediscono al proprietario di obbligare a rimuovere la costruzione: *Quando la costruzione è stata realizzata in buona fede. *Quando la costruzione è avvenuta con la conoscenza del proprietario del terreno, che non ha tempestivamente opposto resistenza. La rimozione, infatti, non può più essere domandata trascorsi 6 mesi da quando il proprietario nota la costruzione. Se il proprietario invece vuole mantenere l’edificio, deve risarcire o la spesa a colui che ha costruito o la spesa equivalente al valore che assume il terreno dopo la costruzione. Da ricordare è l’accessione invertita (Art 938 cc), caso in cui si verifica la situazione opposta, perché se ci sono una serie di presupposti, il costruttore acquista anche la proprietà del suolo che ha illegittimamente occupato. Affinchè accada, occorre che il vicino non si opponga nei primi tre mesi; una sentenza costitutiva del giudice; che il costruttore sia in buona fede e quest’ultimo dovrà indennizzare e risarcire il proprietario. -accessione di un bene immobile a immobile: 1) Alluvione (Art 941 cc): accrescimento dei fondi rivieraschi di fiumi e torrenti per l’azione dell’acqua corrente. Questi terreni alluvionali appartengono al proprietario del fondo incrementati. 2) Avulsione (Art 944 cc): unione al fondo rivierasco di porzioni di terreno staccatesi da un altro fondo a causa dell’acqua corrente. Queste porzioni di terreno appartengono al proprietario del fondo incrementato, che è tenuto a pagare un’indennità al precedente proprietario. -Accessione di un bene mobile a mobile: 1) Unione o commistione (Art 939 cc): congiunzione di beni mobili appartenenti a proprietari diversi, che vanno a formare un tutto inseparabile, senza dar luogo a una cosa nuova: la proprietà diventa comune. Se però, una delle due cose si può considerare principale o è molto superiore per valore, il suo proprietario acquista la proprietà del tutto, con l'obbligo di corrispondere una somma di denaro alla controparte. Se invece sono di pari valore, si avrà una comproprietà in proporzione al valore delle parti di ciascuno. 2) Specificazione (Art 940 cc): creazione di una cosa del tutto nuova con beni mobili appartenenti ad altri: qui si ha la trasformazione della materia prima mediante l’opera umana. Il codice ha dato molta importanza all’elemento “lavoro”: se infatti è superiore il valore della mano d’opera, la proprietà spetta al lavoratore (con l’obbligo di pagare al proprietario il prezzo della materia); altrimenti prevale il diritto del proprietario della materia (che ha l’obbligo di pagare il prezzo della mano d’opera). CAPITOLO 14: I DIRITTI REALI DI GODIMENTO (fatto tutto) Nozioni generali Diritti reali su cosa altrui I diritti reali di godimento sono i diritti reali su cosa altrui, che costituiscono una limitazione del diritto di proprietà e comprimono il potere di godimento che spetta al proprietario. Quando ovviamente il diritto di godimento si estingue, il proprietario tornerà ad essere tale. Altro caso di estinzione si ha quando su uno stesso soggetto si cumulano le capacità di titolare di diritto minore e proprietario della cosa: in questo modo il diritto si estingue per confusione. Sono diritti reali, e quindi assoluti e opponibili erga omnes, ma a differenza della proprietà, sono tutti prescrittibili. I diritti reali su cosa altri sono: diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto e servitù pedali. 1) Il Diritto di superficie (Art 952 cc) consiste: a) Nel diritto di costruire al di sopra del suolo altrui un’opera, di cui il superficiario acquista a titolo originario la proprietà (proprietà superficiaria), separata da quella del suolo, che invece resta del concedente. b) Nella proprietà superficiaria di una costruzione già esistente di cui un soggetto diverso dal proprietario diviene titolare, mentre la proprietà del suolo resta al concedente. Ovviamente una separazione analoga si può stabilire per il sottosuolo (Art 955 cc), ma non per le piantagioni (Art 956 cc). E’ importante tenere distinte le due ipotesi di diritto di superficie, così: -Se la costruzione ancora non esiste, si ha un diritto reale su cosa altrui, che si estingue se il titolare non costruisce per vent’anni (Art 954 cc). Nel caso in cui la costruzione perisca, il superficiario ha il diritto di ricostruirla e riinizia il periodo di 20 anni, a meno che il contratto preveda diversamente (comma 3, art 954 cc). -Se la costruzione già esiste, si ha invece una proprietà della costruzione separata da quella del suolo, per la quale non è concepibile l’estinzione per non uso. La superficie può essere quindi perpetua oppure a termine: in quest’ultimo caso, alla scadenza la proprietà della costruzione passa, gratuitamente (salvo patto contrario), al proprietario del suolo (art 953 cc). Modi di acquisto della superficie sono il contratto, il testamento e l’usucapione. 2) L’enfiteusi (Art 957 cc) L’enfiteusi attribuisce alla persona a cui favore è costituita (enfiteuta, o concessionario) lo stesso potere di godimento che, su un bene immobile, spetta al proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario stesso (nudo proprietario, o concedente) un canone periodico che può consistere in denaro o in una quantità fissa di prodotti naturali. A differenza dell’usufruttuario, l’enfiteuta può anche mutuare la destinazione del fondo, purché non lo deteriori. Il potere di godimento che spetta all’enfiteuta si chiama dominio utile: al nudo proprietario compete il dominio diretto che, in concreto, si riduce a ben poca cosa (il diritto al canone). L’enfiteusi può essere perpetua (a differenza dei diritti di usufrutto, uso e abitazione, che hanno sempre durata temporanea) o a tempo (ma non può mai avere durata inferiore ai vent’anni) (art. 958 cc). Modi di acquisto sono il contratto, il testamento e l’usucapione. La legge attribuisce: -All’enfiteuta il c.d. potere di affrancazione, per effetto del quale lo stesso enfiteuta acquista la piena proprietà del fondo mediante il pagamento a favore del concedente di una somma di denaro pari a 15 annualità del canone. (Art.971 cc). -Al concedente il c.d. potere di devoluzione, per effetto del quale lo stesso concedente, in caso di inadempimento da parte dell’enfiteuta, libera il fondo dal diritto enfiteutico (Art.972 cc). 3) Usufrutto (Art 978 cc) L’usufrutto consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica (Art. 981 cc). Ha necessariamente durata temporanea: -se costituito a favore di una persona fisica, l’usufrutto (se non diversamente previsto) s’intende per tutta la durata della vita dell’usufruttuario; in ogni caso la morte di quest’ultimo determina l’estinzione del diritto, anche quando non è ancora scaduto il termine finale previsto; -se costituito a favore di una persona giuridica, oppure di un ente non personificato, la durata dell’usufrutto non può essere superiore a trent’anni (Art 979 cc). Oggetto dell’usufrutto può essere qualunque specie di bene, con esclusione dei soli beni corporali consumabili, che non potrebbero infatti essere restituiti al proprietario alla cessazione dell’usufrutto. Se il godimento di beni consumabili viene attribuito a persona diversa del proprietario, si avrà il “quasi usufrutto”: in tal caso la proprietà dei beni consumabili passa al quasi-usufruttario, salvo l’obbligo di quest’ultimo di restituire non già gli stessi beni ricevuti (cosa impossibile), bensì il loro valore, oppure altrettanti beni dello stesso genere, c.d. tantundem eiusdem generis (Art. 995 cc). Oggetto di un usufrutto possono essere anche beni deteriorabili, in tal caso l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinati. Alla fine dell’usufrutto, l’usufruttuario è tenuto a restituirli nello stato in cui si trovavano (Art. 996 cc). Modi di acquisto: L’usufrutto si costituisce con un atto negoziale (contratto, testamento), per legge, per ciò che riguarda l’usufrutto legale dei beni del figlio minore da parte dei genitori (Art 324 cc); e per usucapione o per il possesso vale titolo originario. Modi di estinzione: l’estinzione si verifica per: a) scadenza del termine o morte dell’usufruttuario (Art 979 cc) b) per prescrizione estintiva trentennale; c) per consolidazione (ossia riunione dell’usufrutto e della nuda proprietà in capo alla stessa persona); d) per perimento totale della cosa, e) per abuso dell’usufruttuario (art 1015 cc). Diritti dell’usufruttuario: all’usufruttuario competono: a) Potere di godimento sul bene e possesso sulla cosa: *per conseguirne il possesso, se questo è esercitato da altri, l’usufruttuario può esperire l’actio confessoria. *L’acquisto dei frutti naturali e civili della cosa. b) Potere di disposizione del diritto di usufrutto e del godimento del bene (inter vivos) *L’usufruttuario può di regola cedere ad altri il proprio diritto d’usufrutto; e può anche concedere ipoteca sull’usufrutto stesso. In ogni caso, la cessione non può danneggiare il nudo proprietario, prolungando la compressione del suo diritto: perciò l’usufrutto si estinguerà egualmente nel termine stabilito nell’atto di costituzione e, in mancanza, con la morte del primo usufruttuario. *L’usufruttuario può concedere in locazione la cosa che forma oggetto del suo diritto, che dovrebbero estinguersi quando si estingue l’usufrutto. Peraltro, se l’estinzione dell’usufrutto si verifica per la scadenza del termine fissato per la sua durata, la locazione non può durare se non per l’anno in corso (art 999 cc). Obblighi dell’usufruttuario: il dovere fondamentale è quello di restituire la cosa al termine del diritto di usufrutto (Art. 1001 cc). Da ciò deriva che l’usufruttuario è tenuto a usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa e a non modificare la destinazione. L’usufruttuario è tenuto alle spese di OA; mentre quelle di SA gravano sul nudo proprietario (art 1008/1009 cc). Le due sottospecie dell’usufrutto sono: USO: consiste nel diritto di servirsi di un bene e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (Art 1021 cc). ABITAZIONE: consiste nel diritto di abitare una cosa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (Art 1022 cc). I due diritti si distinguono dall’usufrutto quindi solo sotto l’aspetto quantitativo. Nessuno dei due si può cedere, perché sono diritti personalissimi. Inoltre, si estinguono con la morte del titolare, di conseguenza non possono formare oggetto di disposizione testamentaria. 4) Servitù predali (Art 1027 cc) La servitù predale consiste nel peso imposto sopra un fondo (servente) per l’utilità di un altro fondo (dominante), appartenente a diverso proprietario. L’utilità può consistere anche nell’ ottenere maggior comodità o amenità per il proprietario del fondo dominante. Da ciò discende che il contenuto del diritto di servitù può vario: accanto alle c.d. servitù tipiche, (es.: Il diritto alla presa d'acqua continua) sono anche ammesse le c.d. servitù atipiche che possono essere liberamente costituite, purché finalizzate all’utilità del fondo dominante. La legge consente esplicitamente anche le c.d. servitù industriali, quelle cioè strumentali agli utilizzi produttivi del fondo stesso (es.: servitù di passaggio per trasportare merci prodotte ecc.). Non costituiscono invece servitù prediali le servitù aziendali, quelle cioè strumentali all’azienda come tale, indipendentemente dal fondo sul quale la stessa viene esercitata (es.: diritto di apporre un’insegna luminosa). Ugualmente, le c.d. servitù irregolari, in cui il servizio è prestato da un fondo a favore di una persona. La servitù, infatti è un diritto reale, definito diritto di sequela, in cui l’utilità è sempre per un fondo e mai per una persona, perché altrimenti si è nell’ambito delle obbligazioni. Principi generali: 1) La servitù può imporre al proprietario del fondo servente un dovere negativo di “non facere” (es.: il proprietario del fondo servente non può elevare la costruzione esistente sul fondo per non togliermi la veduta) o di “pati” (es.: il proprietario del fondo servente deve sopportare che il proprietario del fondo dominante passi sul suo fondo), non un dovere positivo. Questi obblighi positivi servono soltanto per rendere possibile o agevole l’esercizio della servitù. L’art. 1030 cc, sostiene infatti che il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio. 2) I fondi devono trovarsi in una situazione topografica che l’uno possa arrecare utilità all’altro. La vicinitas non deve intendersi in senso assoluto, ma relativo al contenuto della servitù. 3)Le spese necessarie per l’uso e la conservazione della servitù sono a carico, di regola, del proprietario del fondo dominante. Costituzione della servitù: secondo l’art 1031 cc, può avvenire: a) In attuazione di un obbligo di legge (servitù coattive); b) Per volontà dell’uomo (servitù volontarie); c) Per usucapione (art 1061 cc); d) Per destinazione del padre di famiglia (art 1062 cc) La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Servitù coattive o legali: In alcuni casi la legge si preoccupa del pregiudizio che lo stesso arrechi alla possibilità di utilizzazione dell’immobile ed attribuisce al proprietario il diritto potestativo di ottenere l’imposizione della servitù sul fondo altrui e così ovviare alla situazione pregiudizievole. In contropartita del sacrificio che subisce, il proprietario del fondo su cui viene imposta la servitù, ha diritto ad un’indennità. Per costituire correttamente la servitù occorrerà però un contratto, se l’altro proprietario acconsente a riconoscere bonariamente il diritto, (art 1032 cc.), costituendo la cosiddetta servitù coattiva. Altrimenti, ci si rivolge al giudice, che con una sentenza farà nascere la servitù, determinando anche l’indennità che bisogna pagare al proprietario del fondo servente. Le servitù legali, che invece sono tipiche perché previste dalla legge, sono l’acquedotto coattivo, l’elettrodo coattivo e il passaggio coattivo. Il sacrificio che con l’imposizione della servitù s’impone al fondo servente deve essere il minore possibile. Dunque, la legge mira ad ottenere una maggiore brevità del passaggio e un minor danno del fondo su cui la servitù deve essere costituita (principio del minimo mezzo). Servitù volontarie: -servitù apparenti: sono quelle al cui esercizio sono destinate opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate all'esercizio della servitù, costituenti il mezzo necessario affinché la servitù sia esercitata e tali da rendere evidente l'esistenza di un peso. Le servitù apparenti si possono costituire anche mediante usucapione ventennale o destinazione del padre di famiglia. -Servitù non apparenti: sono quelle ove non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Non sono apparenti servitù come quelle di pascolo e tutte le servitù negative. Non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, solo per contratto o testamento. Estinzione della servitù: a) Per rinuncia da parte del titolare, fatta per iscritto (art.1350 cc). b) Per scadenza del termine, se la servitù è a tempo. c) Per confusione, quando il proprietario del fondo dominante acquista la proprietà del fondo servente o viceversa (art.1072 cc). d) Per prescrizione estintiva ventennale (c.d. non uso) In quest’ultimo caso bisogna distinguere, a seconda della natura della servitù, da quale momento comincia a decorrere il termine per la prescrizione estintiva: -Servitù negative, quando attribuiscono al proprietario del fondo dominante il potere di vietare al proprietario del fondo servente di fare qualche cosa; a cui corrisponde un obbligo di non facere da parte del proprietario del fondo servente; -Servitù positive, quando attribuiscono al proprietario del fondo dominante il potere di fare qualche cosa, di svolgere un’attività del fondo servente. Esse si distinguono a loro volta in: a) Continue, quando l’attività dell’uomo è antecedente all’esercizio della servitù. b) Discontinue, quando invece il fatto dell’uomo deve essere concomitante con l’esercizio della servitù. Secondo l’Art 1073 cc, il termine della servitù decorre dal giorno in cui si è cessato di usarla, quindi nelle servitù discontinue dall’ultima volta che si fa l’atto dell’esercizio. Se si tratta di servitù negative o di servitù continue il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio. Tutela della servitù: l’azione a tutela della servitù è l’azione confessoria (art 1079 cc). E’ possibile però che siano imposte al proprietario del fondo servente delle prestazioni accessorie, che agevolano l’esercizio della servitù. N.B. Non sono servitù le servitù personali. Capitolo 15: la comunione e il condominio (fatto) La comunione Quando la proprietà o altro diritto reale su un unico bene spetta in comune a più persone si ha una comunione (art 1100 cc) o contitolarità. A ciascuno spetta il diritto di ciascuno dei contitolari investe l’intero bene, limitato però dal diritto altrui. A ciascuno dei contitolari spetta poi anche una quota ideale sull’intero bene, c.d quota disponibile, che indica la misura di facoltà, diritti e obblighi dei rispettivi titolari. Nell’ipotesi in cui non sia espressamente previsto, le quote si presumono uguali (art 1101 cc). La quota non è altro che la misura della partecipazione che un soggetto ha alla comproprietà. Se non è previsto diversamente le quote sono uguali. La comunione si distingue in: Volontaria: quando scaturisce dall’accordo dei futuri contitolari. Incidentale: quando scaturisce senza un atto dei futuri contitolari. Entrambi si possono sciogliere con la divisione. Forzosa: quando scaturisce dall’esercizio di un diritto potestativo da parte di uno dei futuri contitolari. Non è possibile scioglierla. Per quanto riguarda i poteri di godimento dei proprietari, ciascuno può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione (art 1102 cc) e non impedisca agli altri di utilizzarla in proporzione al loro diritto. E’ però concesso ai contitolari di apportare modifiche alla cosa comune che ritiene necessarie, sempre però nei limiti consentiti. Per quanto riguarda la quota di ognuno la può disporre come desidera (art 1103 cc); è necessario però il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore ai 9 anni (art 1108 cc). Ciascuno dei contitolari ha diritto di concorrere all’amministrazione della cosa comune (art 1105 cc). Il codice prevede che le deliberazioni relative all’amministrazione della cosa comune vengano adottate in base al principio di maggioranza, che si calcola con riferimento al valore delle rispettive quote. Così: per gli atti di OA, servono le quote che rappresentano più della metà del valore complessivo della cosa comune, mentre per gli atti di SA, servono quote rappresentanti i due terzi. La minoranza dissenziente deve attenersi a ciò che decide la maggioranza, ma se l’atto pregiudica i diritti di qualcuno o risulta dannosa, la minoranza può impugnare davanti al giudice le delibere della maggioranza entro i 30 gg (art 1109 cc). La maggioranza può stabilire anche un regolamento che disciplina il godimento della cosa comune, senza toccare le prerogative del singolo. Secondo l’art 1111 cc ciascuno dei partecipanti può sempre chiedere lo scioglimento della comunione, anche contro la volontà della maggioranza. Se tutti i contitolari sono d’accordo si fa un contratto di divisione, attraverso il quale ognuno riceve una porzione del bene. Se invece non si è d’accordo, si va dal giudice, il quale prevede la divisione. Normalmente, la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alla quota dei partecipanti. Lo scioglimento della comunione non può essere invece chiesto se si tratta di cose che se divise cesserebbero di esistere per l’uso al quale sono destinate. In questo caso, i modi per dividersi il bene sono due: O si lascia il bene nelle mani di uno solo dei comproprietari, che paga del conguaglio in denaro ai proprietari. O si vende il bene e si divide il ricavato della vendita. Per evitare però che la comunione sia scolta dopo poco la sua costituzione, i contitolari possono stipulare un patto per rimanere in comunione per un tempo determinato, che non può avere una durata maggiore a 10 anni. Il condominio Il condominio, regolato dall’ art 117 cc, si ha quando in uno stesso stabile ognuno ha la proprietà esclusiva di un’unità immobiliare e per questo è anche comproprietario delle parti comuni (scale, ingressi, locali comuni). Ognuno, in base alla propria quota, dovrà concorrere alle spese del condominio, che sono volte alla conservazione delle parti comuni. Le spese sono commisurate all’utilizzo, e solo il proprietario dell’ultimo piano può sopraelevare, ovviamente versando un’indennità agli altri condomini. Si tratta di una comunione forzosa, in cui l’unica eccezione è l’art 1118 cc, che prevede la possibilità di staccarsi dal riscaldamento condominiale, se dal suo distacco non derivano aggravi di spesa agli altri condomini. Ovviamente il soggetto sarà tenuto comunque a pagare per la manutenzione straordinaria. Se i condomini sono più di 4 è obbligatoria la nomina di amministratore (art 1129 cc) cui è affidata la gestione delle parti comuni; se invece sono più di 10 è obbligatoria la formazione di un regolamento di condominio che contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese. L’assemblea, convocata dall’amministratore, è validamente costituita con l’intervento di condòmini che rappresentino i due terzi dei partecipanti al condominio (quorum costitutivo). Se non può deliberare per mancato raggiungimento del quorum costitutivo, l’assemblea può essere nuovamente convocata in un giorno successivo, ma non oltre dieci giorni: in questo caso, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei condòmini presenti. Le deliberazioni assunte dall’assemblea sono vincolanti per tutti i partecipanti al condominio. Dalle deliberazioni annullabili perché contrarie alla legge o al regolamento di condominio; occorre tener distinte le deliberazioni nulle: tali debbono qualificarsi le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, con oggetto che non rientra nelle competenze assembleari. Nell’ipotesi in cui una pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, siano legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti o servizi comuni, si ha il “supercondominio”. Multiproprietà Il termine “multiproprietà” indica un’operazione economica volta ad assicurare al multiproprietario un potere di godimento su di un’unità immobiliare, ma solo per un determinato e normalmente invariabile periodo di ogni anno; mentre analogo potere, per restanti periodi, compete agli altri multiproprietari. DA SLIDES Capitolo 16: il possesso (fatto tutto) Possesso Il possesso è una situazione produttiva di effetti giuridici, che si collega con la detenzione materiale del bene e può essere collegata ad altri diritti (art 1140 cc). ll possesso, dunque, non è un diritto, bensì una situazione di fatto produttiva di effetti giuridici. Oggetto del possesso sono i beni materiali, mentre non lo sono le cose di cui non si può acquistare la proprietà, cioè i beni demaniali ed i beni del patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici patrimoniali. Occorre distinguere: -Possesso pieno (corpore et animo) che è caratterizzato dal concorso di due elementi costitutivi: l’uno oggettivo, consistente nell’avere la disponibilità di fatto della cosa; l’altro soggettivo, consistente nella volontà del soggetto di comportarsi, con riferimento al bene, come proprietario, ad esclusione di qualsiasi altro (es. il ladro che utilizza la vettura come fosse sua). -Detenzione, (corpus) che è caratterizzata dal concorso di due elementi costitutivi: l’uno oggettivo, consistente nell’avere la disponibilità di fatto della cosa; l’altro soggettivo consistente nella volontà del soggetto di godere e disporre del bene, ma nel rispetto dei diritti che, sul medesimo bene, riconosce spettare ad altri. (es. l’inquilino dell’immobile riconosce che non ne è proprietario.) -Possesso mediato, (animus) che è caratterizzato dal solo elemento soggettivo, mentre la disponibilità materiale del bene compete al detentore. Il possesso su un determinato bene può essere esercitato congiuntamente da più soggetti ad un medesimo titolo (es: una casa acquistata in comunione): si parla allora di compromesso, che si concretizza in un’attività corrispondente all’esercizio di diritti reali. Il mutamento della detenzione in possesso può avvenire solo se il detentore manifesta chiaramente con un atto di voler tenere la cosa per sé non come detentore ma come possessore; o per causa proveniente da un terzo, ossia quando l’attuale possessore attribuisce al detentore la propria posizione possessoria (Art 1141 cc). Qualificazioni del possesso Il possesso si distingue in: a) Possesso legittimo: si ha quando il possessore coincide con il proprietario, e quindi la situazione di fatto coincide con la situazione di diritto. b) Possesso illegittimo: si ha quando il possessore non coincide con il proprietario, e quindi la situazione di fatto non coincide con la situazione di diritto. Ci sono diversi casi: -il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali, separati fino al giorno della domanda giudiziale, e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno (Art 1148 cc). Se è quindi in buona fede, non è tenuto a restituire i frutti prodotti dal bene, almeno fino a quando il proprietario non interviene. -il possessore di mala fede, non può appropriarsi dei frutti prodotti dal bene, perché spettano al proprietario. Se però il possessore ha sostenuto delle spese per investire nel bene, sarà rimborsato delle spese (sia se è di mala fede che di buona fede), altrimenti il proprietario si arricchirebbe con i soldi altrui (Art 1149 cc). Se poi il possessore ha portato dei miglioramenti alla cosa, dovrà essere rimborsato di questi beni (Art 1150 cc). In particolare, se il possessore è di buona fede, ha diritto ad un indennizzo pari all’aumento del valore della cosa; se invece è di mala fede, ha diritto ad un indennizzo pari alla minore tra l’importo della spesa e l’importo del valore. Per il possessore di buona fede, se il proprietario rivendicante non paga le indennità, ha il diritto di ritenzione, e può rifiutarsi di restituire la cosa fino a quando non viene rimborsato (Art 1552 cc). Acquisto del possesso L’acquisto del possesso può avvenire: A titolo originario: si ha con la materiale apprensione di un bene che nessuno sta usando o attraverso l’interversione del possesso. A titolo derivativo: con la consegna materiale o simbolica del bene da parte del precedente al nuovo possessore. Esistono due figure di traditio ficta (consegna fittizzia): -Traditio brevi manu, quando il detentore acquista il possesso del bene (es. inquilino che acquista la casa che deteneva). -Costituto possessorio, quando il possessore acquista la detenzione del bene (es acquisto un immobile contemporaneamente concedendolo in locazione al venditore). Estinzione del possesso La perdita del possesso si verifica per il venir meno di uno o entrambi gli elementi del possesso: cioè del corpus e/o dell’animus possidendi. Per la perdita del corpus non è sufficiente una semplice dimenticanza momentanea del bene e tanto meno un occasionale distacco fisico della cosa, occorrendo invece la sua definitiva irreperibilità o irrecuperabilità da parte del possessore. Per quanto riguarda gli immobili, la dottrina tradizionale ritiene che la conservazione possa avvenire anche per solo effetto della persistenza dell’animus, nonostante si sia perduta la disponibilità fisica. Azioni possessorie _ Il codice dà delle misure di tutela anche al possessore, chiamate azioni possessorie, diverse da quelle petitorie: -Azioni di reintegrazione del possesso (azione di spoglio) (Art 1168 cc) è volta a reintegrare nel possesso del bene chi sia rimasto vittima di uno spoglio violento o clandestino. (violento se è fatto contro la volontà del possessore; clandestino se il possessore non ne è a conoscenza). L’azione deve essere condannata entro un anno, che decorre dal giorno dello spoglio, oppure, se è clandestino, dal giorno della sua scoperta. Quest’azione può essere esercitata da qualsiasi possessore, legittimo o illegittimo. In realtà spetta anche al detentore, tranne che a quello non qualificato (ossia quello che lo è per ragioni di servizio o ospitalità); in questo caso, infatti l’azione spetta al possessore. Il detentore qualificato può esperire quest’azione non solo contro terzi, ma anche contro il possessore, purchè la sua detenzione sia autonoma. -Azione di manutenzione: (Art 1170 cc) quest’azione è rivolta alternativamente a: a) Reintegrare nel possesso del bene chi sia stato vittima di uno spoglio né violento né clandestino. b) Far cessare le molestie di cui è stato vittima il possessore. Questa legittimazione spessa soltanto al possessore di un immobile, di un diritto immobiliare o di un’universalità di mobili, e solo a condizione che sia possessore da almeno un anno, in modo continuativo e non interrotto. Anche l’azione di manutenzione è soggetta al termine di decadenza di un anno, che decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’attività molestatrice. Per regola generale, l’azione di manutenzione non spetta al semplice detentore. Al riguardo è presente una norma, regolata dall’Art 1585 cc, dettata in materia della locazione: il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa; però non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio. L’art 1145 cc sostiene poi che il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto. Tuttavia, nei rapporti tra privati è concessa l’azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio; se invece si tratta di beni concessi da parte della PA, avrà l’azione di manutenzione. -Azioni di nunciazione: (Art 1171/1172 cc) definite anche come “denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto”. Le hanno sia il proprietario che il possessore. Esse hanno finalità di natura cautelare, in quanto mirano a prevenire un danno o un pregiudizio che può derivare da una nuova opera o dalla cosa altrui. La denuncia di nuova opera spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore che abbia ragione di temere che da una nuova opera, iniziata da meno di un anno e non terminata, stia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso. Il giudice può vietare o permettere la continuazione dell’opera, stabilendo le opportune cautele. La denuncia di danno temuto è data al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore nel caso in cui vi sia pericolo di un danno grave e prossimo derivante da qualsiasi edificio, albero o altra cosa (non da una persona), senza che ricorra l’ipotesi di nuova opera. il giudice dispone i provvedimenti necessari per ovviare il pericolo e, in caso, impone idonea garanzia per gli eventuali danni. Acquisto della proprietà attraverso il possesso: _ -Possesso vale titolo: l’Art 1153 cc regola il caso in cui si acquista un bene mobile non registrato da un soggetto che non ha la proprietà del bene. A titolo derivato, non si ha acquistato nulla se a vendere il bene è stato un non proprietario, perché “nemo potest plus iuris transferre quam ipse habet”. Se però, l’acquirente è in buona fede, se il bene è fisicamente consegnato all’acquirente, persiste un contratto valido che può trasferire la proprietà, allora l’acquirente acquista comunque la proprietà del bene, in virtù del principio del possesso vale titolo. Secondo l’art 1155 cc, se il soggetto vende lo stesso bene mobile a due persone, tra esse quella che per prima ne acquista in bona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Per i beni immobili e mobili registrati, non vale la regola possesso vale titolo, perché chi acquista ha l’onere di andare a controllare nei registri immobiliari se chi vende è davvero il proprietario. -Usucapione (prescrizione acquisitiva): l’Art 1158 cc, sostiene che può accadere che un bene abbia per anni un possessore non proprietario e un proprietario non possessore. Al protrarsi di questa situazione la legge ricollega una precisa conseguenza: il proprietario perde il diritto di proprietà e il possessore lo acquista. Occorre però che il possesso sia goduto alla luce del sole, perché se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l’usucapione comincia a decorrere al termine della violenza (art 1163 cc). La ratio va ricercata nell’opportunità di favorire chi nel tempo utilizza e rende produttivo il bene a fronte del proprietario che lo trascura. L’usucapione si distingue però dalla prescrizione estintiva: in entrambi hanno importanza il fattore del tempo e l’inerzia del titolare del diritto, ma nella prescrizione questi elementi danno luogo all’estinzione; nell’usucapione all’acquisto di un diritto. La prescrizione ha poi una portata generale, in quanto si riferisce a tutti i diritti, mentre l’usucapione riguarda solo la proprietà e diritti minori di godimento. Perché si verifichi l’usucapione occorre: a) Possesso in buona o mala fede del bene. b) Continuità del possesso per un certo lasso di tempo. c) La non interruzione del possesso. d) Il decorso di un certo lasso di tempo, che è regolato dagli articoli 1158-1162cc: (Rivedere articoli dell’immagine perche sono sbagliati) Caratteri del possesso ai fini dell’usucapione: 1) acquisto non in modo violento e clandestino (Art.1163 c.c) 2) possesso continuato (Art. 1158 c.c.) CAPITOLI FATTI FINO AD ORA (1 - 8) – 10 – 13 –14 – 15 - 16 NON FATTI 9- 11- 12.