Le Rappresentanze dei Lavoratori in Azienda - Lezione 7 - PDF

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diritto del lavoro rappresentanza sindacale RSA RLS

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This document explains the concepts of worker representation in companies, focusing on the roles of RSA (azienda sindacale rappresentativa) and RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). It covers their nature, establishment, and related legal aspects. It's part of a university level course on labor law.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 7 Titolo:...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 7 Titolo: #titolo# Le rappresentanze dei lavoratori Attività n°: #attività# 1 Le rappresentanze dei lavoratori in azienda La rappresentanza sindacale aziendale (RSA) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 7 Titolo: #titolo# Le rappresentanze dei lavoratori Attività n°: #attività# 1 La rappresentanza sindacale aziendale Come visto nella precedente lezione, l’art. 19, l. n. 300/1970 dispone che «Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento». La Corte costituzionale ha, poi, precisato che ai fini della costituzione della RSA può rilevare anche la mera partecipazione attiva ai negoziati; La disposizione normativa lascia ampia libertà ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali in merito alla forma e alla modalità di costituzione di tali rappresentanze, non prevedendo apposite disposizioni procedurali. L’investitura della RSA deve provenire dai lavoratori dell’unità produttiva, d’intesa e con l’aiuto di dirigenti sindacali aziendali oppure tramite la nomina diretta da parte di OOSS esterne di soggetti cui spetterebbe la qualifica. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 7 Titolo: #titolo# Le rappresentanze dei lavoratori Attività n°: #attività# 1 La rappresentanza sindacale aziendale Circa la loro natura si fronteggiano due orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. Secondo alcuni la RSA ha la natura di organo del sindacato e ha poteri di rappresentanza collegiale. Un altro orientamento propende per il conferimento di un’autonoma rilevanza e di una propria soggettività giuridica come associazione non riconosciuta, con applicazione degli artt. 36-38 c.c., per cui risulta titolare dei diritti che la legge le riconosce. Rimane ferma la necessità della sua costituzione nell’ambito delle associazioni sindacali, per cui queste ultime devono rilasciare il relativo consenso, sia pure informale, volto alla recezione nel proprio ambito. La revoca del consenso può determinare il venir meno del riconoscimento della RSA. Le RSA godono, oltre che dei diritti sindacali del titolo II dello Statuto dei lavoratori, anche dei diritti sindacali del titolo III. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 7 Titolo: #titolo# Le rappresentanze dei lavoratori Attività n°: #attività# 1 La rappresentanza sindacale aziendale Secondo Cass., 1582/2008, «la L. n. 300 del 1970, art. 19, (nel testo modificato dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312) attribuisce ai lavoratori il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva, "nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva", dovendosi l'espressione "nell'ambito" interpretare nel senso che queste ultime non possono limitare in alcun modo tale facoltà, restando solo libere di accogliere o non nel proprio seno le predette rappresentanze (vedi Cass. 5 novembre 1977, n. 4718); ne discende che ben possono i dirigenti delle r.s.a. non essere iscritti al sindacato e persino appartenere a categorie professionali non rappresentante dal sindacato». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 7 Titolo: #titolo# Le rappresentanze dei lavoratori Attività n°: #attività# 1 La RSA: campo di applicazione Ai sensi dell’art. 35, l. n. 300/1970, è possibile costituire RSA in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo di imprese industriali e commerciali che occupano più di quindici dipendenti. Nelle imprese agricole il limite è abbassato a più di cinque dipendenti. Possono, altresì, essere costituite RSA nelle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti e nelle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunga tali limiti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 7 Titolo: #titolo# Le rappresentanze dei lavoratori Attività n°: #attività# 1 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza È una figura disciplinata dagli artt. 47-50 del d.lgs. N. 81/2008, c.d. TU della salute e sicurezza sul lavoro. L’art. 9, l. n. 300/1970, prevedeva già che «i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica». Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 7 Titolo: #titolo# Le rappresentanze dei lavoratori Attività n°: #attività# 1 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge diverse funzioni previste dall’art. 50, d.lgs. n. 81/2008. Tra le principali si segnalano: accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 7 Titolo: #titolo# Le rappresentanze dei lavoratori Attività n°: #attività# 2 Le rappresentanze dei lavoratori in azienda La rappresentanza sindacale unitarie (RSU) Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 7 Titolo: #titolo# Le rappresentanze dei lavoratori Attività n°: #attività# 2 La rappresentanza sindacale unitaria Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), a differenza delle RSA, non sono disciplinate dalla legge, ma sono state previste come nuovi organismi rappresentativi aziendali dal Protocollo del 1993 e disciplinate dall’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993. La disciplina sulla costituzione, le prerogative e le modalità di funzionamento dell’organismo sono poi state ribadite con alcune modifiche nel Protocollo di intesa del 31 maggio 2013 e ora inserite nel Testo Unico sulla rappresentanza del 2014. A differenza delle RSA, le RSU sono organismi che vengono costituiti sulla base di un’elezione a suffragio universale tra tutti i lavoratori dell’azienda. Nell’obiettivo delle parti sindacali, le RSU avrebbero dovuto sostituire progressivamente le RSA come organismi di rappresentanza dei lavoratori, ma ciò non è mai avvenuto realmente. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 7 Titolo: #titolo# Le rappresentanze dei lavoratori Attività n°: #attività# 2 La rappresentanza sindacale unitaria: costituzione Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali il datore di lavoro occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del T.U. della rappresentanza del 2014; Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del TU del 2014. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 7 Titolo: #titolo# Le rappresentanze dei lavoratori Attività n°: #attività# 2 La rappresentanza sindacale unitaria: elezione Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti. All'elezione della r.s.u. possono concorrere liste elettorali presentate dalle: a) OOSS di categoria aderenti a confederazioni firmatarie del TU del 2014 oppure dalle OOSS di categoria firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva; b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che: 1) accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del TU del 2014, dell’Accodo Interconfederale del 2011 e del Protocollo del 2013; 2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti. Nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di lavoratori. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 7 Titolo: #titolo# Le rappresentanze dei lavoratori Attività n°: #attività# 2 La rappresentanza sindacale unitaria: prerogative I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970; Sono fatti salvi in favore delle OOSS di categoria firmatarie il CCNL applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. n. 300/1970; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, l. n. 300/1970; c) diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge n. 300/1970. Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle stesse, a maggioranza. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 7 Titolo: #titolo# Le rappresentanze dei lavoratori Attività n°: #attività# 2 La rappresentanza sindacale unitaria: mandato I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo. Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 7 Titolo: #titolo# Le rappresentanze dei lavoratori Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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