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This document is a quiz on Italian labor law, suitable for undergraduate students. Contains questions and answers related to employment law in Italy. It was downloaded from eCampus.
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lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassan...
lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 029 01. I motivi di licenziamento: possono essere comunicati al lavoratore anche in un momento successivo al licenziamento non possono essere futili non devono essere comunicati dal datore di lavoro devono essere contestuali al recesso del datore di lavoro 02. Il Licenziamento individuale deve essere impugnato dal lavoratore: entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di licenziamento, a pena di decadenza entro 180 giorni dal ricevimento dei motivi di licenziamento entro 30 giorni dalla lettera di licenziamento può essere sempre impugnato, non vi sono termini posti a pena di decadenza 03. Il licenziamento determinato da credo politico: è annullabile è nullo è legittimo se motivato è legittimo se irrogato a seguito di procedimento disciplinare 04. La prescrizione dei crediti di lavoro Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 33/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 030 01. Come si determina l'indennità di mancato preavviso? è determinata dai contratti collettivi e varia in base all'anzianità del lavoratore e alla sua qualifica è determinata dal giudice è determinata di comune accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore è determinata dal codice civile 02. Il licenziamento del dirigente: è disciplinato dalle disposizioni generali dell'art. 2118 c.c. può avvenire per motivi discriminatori può essere irrogato in forma orale è disciplinato interamente dalla legge n. 604/1966 03. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto: nei casi di infortunio e/o malattia consente all'imprenditore di recedere dal contratto di lavoro decorso un periodo di tempo stabilito, generalmente, dai contratti collettivi può essere irrogato in forma orale può essere intimato senza il preavviso non è soggetto alle regole dettate dall'art. 2110 c.c. 04. L'indennità sostitutiva del preavviso: spetta qualora la parte che riceve il recesso rinunci al preavviso non spetta nel caso di dimissioni per giusta causa è determinata dal codice civile consente alla parte che recede dal rapporto di lavoro a sostituire il periodo di preavviso con la relativa indennità 05. Le norme sui licenziamenti individuali: non si applicano agli impiegati si applicano per i lavoratori assunti in prova dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva non si applicano ai lavoratori assunti in prova non si applicano agli operai 06. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento spetta: al datore di lavoro al lavoratore a entrambi la giusta causa non deve essere allegata né provata 07. Il licenziamento disciplinare: non necessita di preavviso consiste in un inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali consiste in una causa che non consenta la prosecuzione, neanche in via provvisoria, del rapporto di lavoro consiste in un notevole inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 34/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella 08. Il periodo di preavviso nel licenziamento: deve essere rispettato in ogni caso di licenziamento deve essere rispettato soltanto nel licenziamento disciplinare non è previsto in caso di licenziamento per giusta causa deve essere rispettato soltanto nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo 09. Quale legge disciplina i licenziamenti individuali? legge n. 92/2012 legge n. 223/1991 legge n. 604/1966 legge n. 300/1970 10. In che cosa si sostanzia l'obbligo di repéchàge? è l'obbligo del datore di lavoro di agire secondo buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori da licenziare è l'obbligo del datore di lavoro di dimostrare, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'impossibilità di adibire il lavoratore in altri posti di lavoro e in altre mansioni è l'obbligo del datore di corrispondere il TFR in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è l'obbligo del datore di lavoro di richiamare il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, in caso di nuove assunzioni 11. L'inidoneità fisica o psichica sopravvenuta del lavoratore può causare: il licenziamento per giustificato motivo soggettivo il licenziamento per giusta causa il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non può essere motivo di licenziamento dello stesso 12. Come può essere definito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il recesso determinato da un notevole inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali il recesso del lavoratore determinato da ragioni economiche il recesso del datore determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare svolgimento di essa il recesso riconducibile a una causa che non consenta la prosecuzione, neanche in via provvisoria, del rapporto di lavoro 13. Nel d. lgs. 4.3.2015 n. 23, la tutela reintegratoria: si applica soltanto nell'ipotesi in cui venga accertata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, con espressa esclusione di ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento non si applica mai si applica a tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare si applica soltanto nelle ipotesi in cui il fatto poteva essere punito con sanzione conservativa in base alle previsione del contratto collettivo 14. Nel sistema della legge Fornero la tutela avverso il licenziamento disciplinare ingiustificato ai sensi dell'art. 18, comma 4 si applica: nei soli casi previsti dai contratti collettivi anche aziendali in ogni caso di licenziamento disciplinare nelle "altre" ipotesi in cui il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo in caso venga accertata l'insussistenza del fatto contestato ovvero la riconducibilità del fatto contestato fra le condotte punibili con sanzione conservativa in base delle previsioni del contratto collettivo Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 35/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella 15. Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, in casi di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale, qual è la tutela applicabile? nessuna delle precedenti tre tutela indennitaria avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio tutela indennitaria avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio tutela reintegratoria e risarcitoria avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto 16. Nelle ipotesi in cui sia accertato che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo, il lavoratore che sia stato licenziato può ottenere ai sensi dell'art. 18, comma 4, Statuto Lavoratori: la reintegra nel posto di lavoro, con condanna del datore al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, per un importo non superiore a dodici mensilità il pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un mimino di dodici e un massimo di 24 mensilità il pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità la reintegra nel posto di lavoro, con condanna del datore al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, dalla data di illegittima estromissione fino alla effettiva reintegra 17. Il licenziamento individuale per motivo oggettivo 18. Il licenziamento individuale per motivo soggettivo Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 36/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 031 01. Il licenziamento per essere valido quale forma deve rivestire? può essere intimato anche in forma orale forma scritta non necessita di alcuna forma, l'importante che sia resa nota la volontà del datore di recedere dal contratto deve essere intimato attraverso una particolare procedura introdotta dalla legge Fornero 02. In che cosa si sostanzia la procedura conciliativa introdotta dalla legge n.92/2012 in caso di licenziamento per g.m.o.? in una comunicazione preventiva al licenziamento per g.m.o. effettuata dal datore di lavoro e inviata al lavoratore e alla DTL competente per territorio con cui si apre un procedimento volto a esperire un tentativo di conciliazione tra il lavoratore e il datore di lavoro in una comunicazione successiva al licenziamento, con una proposta transattiva volta alla riduzione del contenzioso tra datore e lavoratore in una comunicazione contestuale al licenziamento per g.m.o. effettuata dal datore di lavoro e inviata al lavoratore e alla DTL competente per territorio con cui si apre un procedimento volto a esperire un tentativo di conciliazione tra il lavoratore e il datore di lavoro nell'intervento delle organizzazioni sindacali con l'intento precipuo di evitare il licenziamento del lavoratore 03. dimissioni per giusta causa 04. licenziamento per giusta causa 05. licenziamento discriminatorio Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 37/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 032 01. Quando il licenziamento può essere dichiarato nullo? in caso di licenziamento disciplinare adottato senza le prescritte formalità stabilite dall'art. 7 St. Lav. in caso di licenziamento non giustificato da motivo oggettivo in caso di licenziamento discriminatorio, adottato in concomitanza di matrimonio, legato alla genitorialità, per motivo illecito determinante e per cause espressamente previste dalla legge in caso di licenziamento senza giusta causa 02. Le nuove disposizioni del D. Lgs. n. 23/2015 concernenti il regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo si applicano: soltanto agli operai e impiegati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 7 marzo 2015 agli operai, impiegati, quadri e dirigenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 agli operai, impiegati e quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 agli operai, impiegati e quadri pubblici e privati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 03. Il licenziamento irrogato in concomitanza con il matrimonio: è legittimo se irrogato per problemi economici del datore di lavoro è annullabile è sanzionato con la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna del datore al risarcimento del danno comporta la condanna del datore al risarcimento del danno ma il rapporto di lavoro si estingue 04. La tutela contro i licenziamenti illegittimi Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 38/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 033 01. Qual è la differenza tra il licenziamento e le dimissioni? le dimissioni possono essere rassegnate anche oralmente Il licenziamento consiste nel recesso del datore di lavoro mentre le dimissioni rappresentano il recesso del lavoratore Le dimissioni possono essere rassegnate soltanto per giusta causa il licenziamento estingue il rapporto di lavoro mentre le dimissioni no 02. Qual è la differenza tra il licenziamento e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro? nella risoluzione consensuale il datore di lavoro e il lavoratore decidono di porre fine al rapporto di lavoro la risoluzione può essere tacita non vi è alcuna differenza la risoluzione non deve essere attestata, a pena di inefficacia, da determinate formalità Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 39/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 034 01. Le imprese intenzionate a procedere a licenziamento collettivo devono effettuare una comunicazione preventiva a: alle associazioni sindacali di categoria alle RSA, alle associazioni di categoria e alla Direzione territoriale del lavoro alla RSU, alle associazioni di categoria e all'Ispettorato del Lavoro alle RSU 02. Tutte le comunicazioni della procedura di licenziamento collettivo: hanno una forma libera devono essere formate unitamente alle organizzazioni sindacali e agli uffici pubblici coinvolti devono rivestire la forma scritta possono essere effettuate oralmente purché vi sia la partecipazione delle organizzazioni sindacali 03. I requisiti per procedere al licenziamento collettivo per riduzione di personale sono: datore di lavoro che occupi meno di 15 dipendenti; intenzione di effettuare almeno 3 licenziamenti nell'arco di 60 giorni; impresa con più di 15 dipendenti, ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale che ritenga di non garantire il reimpiego a tutti i lavoratori; impresa con più di 15 dipendenti, ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale che ritenga di non garantire il reimpiego a tutti i lavoratori; intenzione di effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni datore di lavoro che occupi almeno 15 dipendenti; presenza di una situazione oggettiva di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro che imponga un ridimensionamento dell'organico; intenzione di effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni 04. La legge n. 223/1991 quante ipotesi prevede di licenziamento collettivo? due: riduzione di personale, impossibilità di reimpiego dei lavoratori sospesi per cassa integrazione straordinaria una: per riduzione di personale tre: riduzione di personale, impossibilità di reimpiego dei lavoratori sospesi per cassa integrazione straordinaria, licenziamenti intimati per cessazione attività quattro: riduzione di personale, impossibilità di reimpiego dei lavoratori sospesi per cassa integrazione straordinaria, licenziamenti intimati per cessazione attività, licenziamenti intimati a seguito di procedure concorsuali 05. Quale legge disciplina i licenziamenti collettivi? legge n. 92/2012 legge n. 223/1991 legge n.300/1970 legge n. 604/1966 06. La procedura di consultazione tra l'azienda e le r.s.a. destinatarie della comunicazione di avvio del licenziamento collettivo deve concludersi: non ci sono termini per la conclusione della procedura di consultazione entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione soltanto dopo la stipula di un accordo tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per la gestione della procedura entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione 07. il contratto collettivo può essere sottoscritto solo dai sindacati con il riconoscimento ex art. 39 Costituzione. solo dai sindacati senza personalità giuridica dai sindacati che siano rappresentativi degli interessi dei lavoratori solo dai sindacati con personalità giuridica ex art. 39 Cost. Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 40/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella 08. La legge n.223/1991 è attuativa di quale direttiva? la direttiva n. 104 del 19 novembre 2008 la direttiva n. 129 del 17 febbraio 1975 la direttiva n. del 28 giugno 1999 la direttiva n.897 del 20 ottobre 1980 09. il sindacato autonomo nasce nel 1800 nasce nel 2017 nasce il 1.1.2018 nasce negli anni 80 10. il contratto collettivo può essere derogato? si, in ipotesi di contratto individuale con clausole peggiorative rispetto al CCNL si sempre no mai si, in ipotesi di contratto individuale con clausole migliorative rispetto al CCNL 11. La comunicazione di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991 deve contenere, tra l'altro: il parere positivo delle organizzazioni sindacali i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali non risultino possibili rimedi alternativi al licenziamento i criteri di scelta del personale da licenziare le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa 12. il contratto collettivo nazionale di lavoro può essere sottoscritto dai sindacati che abbiano una rappresentatività del 30% solo dai singoli lavoratori da tutti i sindacati solo dai sindacati maggiormente rappresentativi 13. Eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo possono essere sanati? no, la mancata indicazione degli elementi previsti dalla legge invalida la procedura e determina l'inefficacia dei licenziamenti eventuali lacune della comunicazione determinano l'illegittimità del licenziamento soltanto qualora non consentano alle organizzazioni sindacali un effettivo controllo sul programma di riduzione di personale si, soltanto emettendo una nuova comunicazione in cui si dia atto di aver sanato i vizi precedenti eventuali vizi della comunicazione possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo 14. Il datore di lavoro, nell'intimare il licenziamento collettivo, deve rispettare i termini di preavviso? si e il termine decorre dalla procedura di avvio del licenziamento collettivo stesso si e il termine è uguale per tutti no, mai si, il datore nell'intimare il licenziamento ai singoli lavoratori deve rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto collettivo con riferimento alla qualifica professionale e all'anzianità di ognuno. Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 41/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella 15. I criteri di scelta del personale da licenziare nel licenziamento collettivo: sono quelli individuati nel contratto collettivo applicato in azienda qualora le parti non raggiungano un accordo sui criteri di scelta essi sono individuati dal legislatore sono quelli indicati dalle parti nel corso dell'esame congiunto che caratterizza la procedura di licenziamento sono corrette tutte e tre le precedenti risposte Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 42/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 036 01. Parte normativa e parte obbligatoria del contratto collettivo 02. Contratto collettivo e contratto individuale di lavoro. 03. Efficacia erga omnes del contratto collettivo 04. contratto collettivo nazionale e contratto individuale di lavoro 05. inderogabilità del contratto collettivo 06. contrattazione collettiva di primo livello e secondaria 07. rappresentanza e rappresentatività 08. Il contratto collettivo 09. derogabilità del contratto collettivo Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 43/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 037 01. Il lavoratore può rinunciare al diritto al versamento dei contributi previdenziali? si, sempre si, soltanto in presenza di accordi sottoscritti dinanzi alle Direzioni Territoriali del Lavoro si, soltanto in maniera univoca no, mai 02. Nelle materie di cui all'articolo 409 c.p.c., possono essere svolte: conciliazioni nelle modalità previste dal contratti di prossimità aziendale conciliazioni e arbitrato nelle modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative soltanto procedure innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dall'art. 412 - ter c.p.c. transazioni con la partecipazione delle RSA 03. Ai sensi dell'art. 2113 c.c. quali rinunzie o transazioni non sono valide: quelle relative a diritti patrimoniali del lavoratori concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. quelle non stipulate dinanzi alla DTL quelle non stipulate in sede protetta quelle che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi 04. La transazione deve essere impugnata dal lavoratore: entro 5 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro cui la transazione si riferisce entro 3 mesi dalla transazione a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto se la transazione è intervenuta in costanza di rapporto o dalla data della transazione, se questa è intervenuta dopo la cessazione medesima entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro 05. Quale forma deve assumere l'impugnativa della transazione e della rinunzia per essere valida? può essere effettuata da un rappresentante sindacale cui si è conferito mandato può essere effettuata soltanto a mezzo di un difensore di fiducia deve essere effettuata con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà può avere qualsiasi forma, scritta od orale purché sia idonea a rendere nota la volontà del lavoratore 06. Che cosa si intende per rinunzia? è un contratto con cui due o più parti decidono di porre fine a una lite o di prevenirne delle future mediante reciproche concessioni è l'atto di recesso del datore di lavoro è un atto unilaterale avente a oggetto la manifestazione della volontà del lavoratore di non esercitare più un suo diritto è l'atto di recesso del lavoratore 07. Come deve essere la rinunzia del prestatore di lavoro ai suoi diritti? univoca e specifica può avere a oggetto diritti indisponibili del lavoratore può essere indeterminata deve essere necessariamente esplicita Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 44/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella 08. Che cosa si intende per transazione? è l'accordo con il quale le parti decidono di definire una controversia, di regola mediante l'intervento di un terzo è un atto unilaterale avente a oggetto la manifestazione della volontà del lavoratore di non esercitare più un suo diritto è un contratto con cui due o più parti decidono di porre fine a una lite o di prevenirne delle future mediante reciproche concessioni atto unilaterale del lavoratore sottoscritto a fine rapporto, con egli dichiara di aver percepito una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua pretesa e di non avere più nulla a pretendere dal proprio datore di lavoro 09. Che cosa si intende per conciliazione? è un contratto con cui due o più parti decidono di porre fine a una lite o di prevenirne delle future mediante reciproche concessioni è un atto unilaterale avente a oggetto la manifestazione della volontà del lavoratore di non esercitare più un suo diritto è l'accordo con il quale le parti decidono di definire una controversia mediante l'intervento di un terzo è l'accordo stipulato dalle parti a seguito di negoziazione assistita 10. La conciliazione raggiunta dinanzi al Giudice del Lavoro: non soggiace alla disciplina di cui all'art. 2113 c.c. è impugnabile dal lavoratore in ogni tempo deve essere impugnata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla sua sottoscrizione può essere annullata per vizi della volontà 11. Quali sono le conciliazioni in sede protetta, non impugnabili dal lavoratore? solo le conciliazioni in sede sindacale le conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile solo la conciliazione giudiziale e innanzi alle commissioni conciliative costituite in DTL solo le conciliazioni dinanzi ai collegi di conciliazione e arbitrato 12. Si può rinunciare al diritto alle ferie? si, soltanto in forma esplicita no si, soltanto in maniera univoca si, sempre 13. I diritti non ancora entrati a far parte della sfera giuridica del lavoratore possono essere oggetto di rinunzia? si, sempre no, mai si, ad eccezione del diritto all'impugnativa del licenziamento si, soltanto in presenza di accordi sottoscritti dinanzi alle Direzioni Territoriali del Lavoro 14. La comunicazione di espletamento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i trenta giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza sospende per la durata del tentativo stesso soltanto il decorso di ogni termine di decadenza non interrompe la prescrizione Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 45/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella 15. La conciliazione raggiunta dinanzi alla commissione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro: è impugnabile entro sei mesi dalla sua conclusione o dalla cessazione del rapporto di lavoro, se successiva è impugnabile entro 60 giorni dalla sua conclusione è impugnabile in ogni tempo non è impugnabile Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 46/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 038 01. Per cosa di caratterizza la prescrizione presuntiva? si caratterizza per il fatto che decorso il periodo di tempo fissato dalla legge, il diritto di credito si presume estinto per inadempimento si caratterizza per il fatto che il diritto, a causa del decorso del tempo, si estingue comunque anche se il datore di lavoro non vi ha adempiuto si caratterizza per il fatto che il lavoratore ha l'onere di esercitare i propri diritti entro un determinato periodo decorso il quale egli perde la possibilità di poterlo esercitare si caratterizza per il fatto che il tempo di prescrizione è maggiore di quello previsto dalla legge 02. Quando si prescrive il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto? è soggetto alla prescrizione ordinaria che decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro è imprescrittibile si prescrive entro 3 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro si prescrive entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro 03. Quali sono i termini di prescrizione estintiva dei diritti del lavoratore? non ci sono termini di prescrizione per i diritti nascenti dal rapporto di lavoro dieci anni per i diritti di credito di natura retributiva e cinque anni per i diritti non retributivi cinque anni in ogni caso dieci anni per i diritti non retributivi e cinque anni per i diritti di credito di natura retributiva 04. Il c.d. sindacato giallo è il sindacato sponsorizzato dal datore di lavoro è il sindacato senza connotazione ideologica è il sindacato contrapposto al sindacato rosso è un sindacato di origine asiatica 05. I crediti di natura retributiva pagati con periodicità annuale o inferiore, entro quanto tempo si prescrivono? 5 anni dieci anni 1 anno tre anni 06. La prescrizione dei diritti del lavoratore di natura retributiva inizia a decorrere: in pendenza di rapporto di lavoro dalla data indicata dalle parti nel contratto di lavoro in ogni caso dalla cessazione del rapporto di lavoro in pendenza di rapporto di lavoro, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere quando il rapporto è assistito dalla garanzia della stabilità reale; dalla data di cessazione del rapporto qualora non operi la garanzia della stabilità reale 07. I termini di prescrizione presuntiva per le retribuzioni corrisposte per periodi non superiori al mese sono: tre anni 1 anno due anni 5 anni Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 47/58