Lezione 34 (Il Patto di Prova) PDF
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This document provides notes on the Italian labor law concept of "patto di prova" (trial period). It covers topics such as the form requirements, duration limitations, and the procedure for termination or exit from the trial process.
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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 34 Titolo: #titolo# Il patt...
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 34 Titolo: #titolo# Il patto di prova Attività n°: #attività# 1 Il patto di prova Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 34 Titolo: #titolo# Il patto di prova Attività n°: #attività# 1 Il patto di prova: forma Art. 2096, comma 1 c.c.: «Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto […]»; Come visto, per la clausola di prova è richiesta la forma scritta ad substantiam, ossia ai fini della sua validità; La mancanza di forma scritta determina la nullità della clausola e la conseguente assunzione definitiva del prestatore di lavoro; La giurisprudenza tende a valutare rigorosamente la necessaria sussistenza del requisito della forma scritta sin dal momento dell’assunzione, per cui la clausola di prova deve essere pattuita anteriormente o all’atto della costituzione del rapporto, dovendosi ritenere nulla la clausola sottoscritta pochi giorni dopo l’assunzione, trattandosi di un’inammissibile convalida di atto nullo (Cass. 21758/2010). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 34 Titolo: #titolo# Il patto di prova Attività n°: #attività# 1 Il patto di prova: durata La durata massima del periodo di prova è generalmente stabilita dalla contrattazione collettiva e, sovente, differenziata in base alla categoria di appartenenza del lavoratore (operai, impiegati, quadri, dirigenti); Di recente, l’art. 7, d.lgs. n. 104/2022, ha fissato una durata massima legale, disponendo che «nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non può essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi». Viene, così, confermata la durata massima di sei mesi, che in passato si poteva desumere indirettamente dall’art. 10, l. n. 604/1966. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 34 Titolo: #titolo# Il patto di prova Attività n°: #attività# 1 Il patto di prova: durata La durata della prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato è stabilito, dall’art. 7, comma 2, in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova; In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza; Circolare Min. Lavoro e delle Pol. Soc. n. 19/2022: «L’indicazione di tali assenze […] non ha carattere tassativo e dunque rientrano nel campo di applicazione […] tutti gli altri casi di assenza previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, fra cui anche i congedi e i permessi di cui alla legge n. 104/1992». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 34 Titolo: #titolo# Il patto di prova Attività n°: #attività# 1 Il patto di prova: oggetto Art. 2096, comma 2, c.c.: «L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova […]». La giurisprudenza richiede l’indicazione specifica delle mansioni assegnate, sulla base della sua indispensabilità per il controllo giudiziale del recesso dal rapporto in prova: «tale specificazione può avvenire anche col rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo e all'inquadramento del lavoratore, sempreché il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un dato livello accorpa più profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, al contrario risultando generica quella della sola categoria» (Cass. 1099/2022). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 34 Titolo: #titolo# Il patto di prova Attività n°: #attività# 1 Il patto di prova: oggetto La ragione della necessità di specificare le mansioni da svolgere è da rinvenire nel fatto che il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto in relazione alle mansioni affidate e al contesto aziendale in cui sono destinate a svolgersi; Peraltro, come visto, l’indicazione delle mansioni è ora anche funzionale alla valutazione sulla possibilità di effettuare un nuovo periodo di prova in caso di rinnovo del contratto di lavoro, posto che l’art. 7, d.lgs. n. 104/2022 pone un divieto di esperimento della prova qualora si tratti di rinnovo per lo svolgimento delle stesse mansioni. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 34 Titolo: #titolo# Il patto di prova Attività n°: #attività# 2 Il patto di prova Recesso Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 34 Titolo: #titolo# Il patto di prova Attività n°: #attività# 2 Il patto di prova: recesso Art. 2096, comma 3 c.c.: «Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine […]; Il recesso intimato durante il periodo di prova, essendo escluso dall’ambito di applicazione della l. n. 604/1966, rientra nella categoria del c.d. licenziamento ad nutum, non essendo necessario da parte del datore di lavoro fornire le motivazioni del licenziamento, né il preavviso; La dichiarazione di recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova non può essere propriamente qualificata come licenziamento ed è invece avvicinabile alla risoluzione del rapporto per scadenza del termine (Corte cost. 172/1996) Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 34 Titolo: #titolo# Il patto di prova Attività n°: #attività# 2 Il patto di prova: recesso Corte cost., 189/1980: «affermato «l'obbligo delle parti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova» (art. 2096, secondo comma, c.c.), ne discende un primo limite alla discrezionalità dell'imprenditore, nel senso che la legittimità del licenziamento da lui intimato durante il periodo di prova può efficacemente essere contestato dal lavoratore quando risulti che non è stata consentita, per la inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato. Più in generale, si può affermare che la «discrezionalità» dell'imprenditore si esplica nella valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore, così che il lavoratore stesso il quale ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dello esperimento nonché l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito ben può eccepirne e dedurne la nullità in sede giurisdizionale». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 34 Titolo: #titolo# Il patto di prova Attività n°: #attività# 2 Il patto di prova: recesso In sostanza, secondo la giurisprudenza, l’esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che è diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto. Pertanto non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova (Cass. 31159/2018). Rimane ferma la possibilità di sindacare l’uso distorto del potere imprenditoriale, a tutela del diritto del prestatore a non subire licenziamenti arbitrari, dichiarando l’invalidità del recesso ex art. 1345 cod. civ. ogni qualvolta il lavoratore dimostri che allo scioglimento unilaterale del vincolo negoziale abbia concorso un motivo non attinente all’esperimento della prova, quindi illecito. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 34 Titolo: #titolo# Il patto di prova Attività n°: #attività# 2 Il patto di prova: conseguenze dell’illegittimità del recesso In merito alle conseguenze dell’illegittimità del recesso posto in essere dal datore di lavoro, secondo la giurisprudenza occorre distinguere tra vizi genetici e vizi funzionali del patto di prova; Nel primo caso, che si verifica quanto il patto di prova sia stato illegittimamente apposto al contratto di lavoro (es. difetto di forma scritta), si verifica una nullità parziale della clausola contenente il patto di prova, che non ridonda in nullità del contratto di lavoro e trova applicazione, ricorrendo gli altri requisiti, il regime ordinario del licenziamento individuale; Nel secondo caso, che si verifica quando la clausola di prova è legittimamente apposta, ma a essere illecita è la modalità di svolgimento della prova (es. non coincidenza delle mansioni espletate in concreto rispetto a quelle indicate nel patto di prova), il lavoratore avrà esclusivamente diritto al ristoro del pregiudizio sofferto: la richiesta del creditore di esecuzione del patto - ove possibile - ovvero di risarcimento del danno (Cass. 31159/2018). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 34 Titolo: #titolo# Il patto di prova Attività n°: #attività# 2 Il patto di prova: parità di trattamento Art. 2096, comma 4 c.c.: «[…] Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro». Salvo il profilo del recesso senza preavviso, la disciplina legislativa del rapporto in prova non differisce da quella del rapporto definitivo; Secondo Corte Cost. 189/1980, «il patto di prova inerisce ad un rapporto di lavoro nel quale al lavoratore, di regola professionalmente già formato, si chiede l'adempimento di normali prestazioni di lavoro, uguali, per quantità e qualità a quelle fornite dagli altri lavoratori di pari qualificazione». Per tale ragione, ha dichiarato, fra l'altro l'illegittimità dell’art. 2096, comma 3, c.c., nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c., al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo medesimo di prova. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 34 Titolo: #titolo# Il patto di prova Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti