Adozione Internazionale - Lezione 47 PDF
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These lecture notes provide an overview of international adoption, covering the Hague Convention of 1993 and the steps involved in international adoption processes. The document discusses the importance of the best interest of the child and the role of intermediaries.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 47 Titolo: Adozione internazionale L'ADOZIONE INTER...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 47 Titolo: Adozione internazionale L'ADOZIONE INTERNAZIONALE Con l’espressione adozione internazionale si intende l’adozione da parte di coniugi italiani di un minore straniero, nonché, ma è un'ipotesi ben più rara, l’adozione di un minore italiano da parte di una coppia straniera. Fondamentale in materia è la Convenzione de L’Aja del 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata dall’Italia con legge 476 del 1998. Tra i punti fondamentali evidenziamo: la centralità nelle adozioni internazionali del superiore interesse del minore, il principio di sussidiarietà, secondo il quale il minore ha innanzitutto diritto a vivere nella propria famiglia e nel proprio Paese, solo ove ciò non sia realizzabile diviene infatti possibile effettuare un’adozione internazionale, la costituzione di un’apposita autorità centrale in ognuno degli Stati firmatari al fine di raggiungere una adeguata collaborazione tra i vari Paesi. Punto fondamentale della Convenzione è infatti la cooperazione tra gli Stati al fine di prevenire il mercato delle adozioni, ossia la sottrazione, la vendita o la tratta dei minori (art 1), l’obbligo per le coppie di rivolgersi a intermediari espressamente autorizzati a svolgere pratiche per l’adozione internazionale, la possibilità di adottare solo da parte di soggetti che hanno tutti i requisiti previsti per l’adozione nazionale e non anche da parte di singoli, come previsto dalla Convenzione de l’Aja, una netta distinzione tra i Paesi firmatari della Convenzione de l’Aja e quelli che invece ne sono rimasti estranei per i quali vigono regole diverse, la deducibilità del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura adozionale, il riconoscimento reciproco, tra gli Stati firmatari, delle adozioni realizzate in conformità ai principi introdotti dalla Convenzione. In particolare, la Convenzione al fine di dare uniformità alle adozioni internazionali, introduce dei requisiti necessari per procedere all’adozione di un minore che devono essere rispettati dagli Stati contraenti. Innanzitutto il bambino deve essere adottabile e l’adozione internazionale deve rispondere al suo superiore interesse. Anche i consensi, necessari all’adozione, forniti dalle istituzioni, dalle autorità nonché dai genitori, quando questi esistono, devono assumere determinati requisiti tra i quali la piena libertà e cognizione di causa di chi li ha espressi: si richiede pertanto che tali soggetti siano stati informati pienamente sugli effetti del consenso all’adozione il quale deve essere attestato per iscritto. Fino al 1998 problematica era la mancanza di un controllo degli enti che operano nell’ambito dell’adozione internazionale e di un servizio di informazione, preparazione e sostegno, fondamentale invece per le famiglie adottive che si trovano a dover affrontare un impatto, oltre che con bambini che hanno subito il trauma dell’abbandono, anche con culture diverse. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 47 Titolo: Adozione internazionale Da più parti, si sottolineava infatti l’eccessiva differenza tra l’adozione nazionale, caratterizzata da un forte controllo, e l’adozione internazionale, nella quale invece predominava un'estrema libertà delle coppie che potevano rivolgersi a intermediari a volte non qualificati e soprattutto a volte senza scrupoli. L’iter adozionale La disciplina dell’adozione internazionale prevede un procedimento inverso rispetto all’adozione nazionale. Quest’ultima infatti parte da una dichiarazione di adottabilità del minore, per arrivare all’abbinamento: accertato cioè che c’è sul territorio dello Stato un bambino in condizione di abbandono ci si preoccupa di trovargli una famiglia adottiva che sia la più idonea possibile alle sue esigenze. Al contrario, l’adozione internazionale inizia con l’indagine sulle famiglie che ne fanno specifica domanda. Qualora la coppia viene giudicata idonea dal Tribunale può, affidando l’incarico ad un ente autorizzato, iniziare la ricerca di un bambino straniero abbandonato. I coniugi non vengono dunque sottoposti a quella scelta comparativa, propria dell’adozione nazionale, tra tutti coloro che sono ritenuti idonei per quello specifico minore abbandonato: l’abbinamento tra gli adottanti e il bambino viene infatti realizzato all’estero. Nell’adozione internazionale è la famiglia che, una volta ottenuta l’idoneità, sceglie la nazionalità del minore, che ovviamente è collegata ai Paesi in cui può operare l’ente prescelto. Il percorso che deve compiere chi desidera adottare un bambino straniero può essere distinto in tre momenti. in una prima fase, che si svolge completamente in Italia, la coppia, che desidera adottare un minore straniero, presenta apposita istanza al Tribunale per i minorenni e, se è in possesso di tutti i requisiti richiesti, ottiene il decreto di idoneità; successivamente l’ente autorizzato a svolgere le pratiche, incaricato dagli aspiranti genitori, prende i contatti con il Paese straniero e si occupa di far incontrare i coniugi con il minore, che le autorità propongono, per quella specifica adozione. Questa fase si svolge in parte all’estero e in parte in Italia e termina con il rientro del minore nel nostro Paese, espressamente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali; l’ultima fase poi si svolge nuovamente in Italia ed è completamente finalizzata alla trascrizione del provvedimento di adozione. Fondamentale è dunque la scelta dell’ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali; passo che deve essere compiuto dalla coppia entro un anno dalla comunicazione del provvedimento di idoneità all’adozione. La scelta dell’ente che curerà la pratica è nella prassi determinata dalla scelta del Paese verso cui si è orientati a chiedere un minore in adozione (art 31). La legge non si limita a stabilire l’obbligatorietà per le coppie di rivolgersi a tali enti ma prevede all’articolo 72 bis una fattispecie criminosa. In particolare viene punito chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all’adozione di minori stranieri, senza aver previamente ottenuto l’autorizzazione della Commissione. Anche gli aspiranti genitori che si rivolgano ad enti privi della necessaria autorizzazione o ad intermediari singoli sono soggetti a sanzioni. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 47 Titolo: Adozione internazionale Moltissimi sono i bambini entrati in Italia con l’adozione internazionale e molte sono le questioni giuridiche che si sono presentate all’attenzione della giurisprudenza. Decreto di idoneità Come accennato i genitori devono ottenere il decreto di idoneità dal Tribunale per i minorenni per poter adottare un bambino straniero. Il decreto di idoneità, contiene indicazioni sul minore da adottare ed in particolare sull’età dell’adottando, sul numero di minori che la coppia può adottare, nonché sul loro stato di salute fisico e psicologico. Tali indicazioni, che, ai sensi dell’art 30 della legge 184 del 83 sono finalizzate a far sì che l’incontro tra il minore da adottare e i coniugi sia il migliore possibile, sono utili soprattutto agli enti autorizzati e alle autorità straniere al fine di procedere ad un corretto abbinamento. Peraltro alcuni giudici, sulla scorta di tale disposizione, hanno emesso dei decreti che sono stati definiti, dalla dottrina, addirittura razzisti. Vi sono stati infatti dei Tribunali per i minorenni che hanno concesso l’idoneità alla condizione che il minore straniero non fosse di colore o fosse di razza europea e comunque privo di handicap. Problemi sono scaturiti anche da alcuni decreti che dichiaravano la coppia idonea all’adozione internazionale, pur in presenza di una grave patologia, indicando nel contempo il tipo di malattia da cui erano affetti gli aspiranti genitori. Da ultimo è intervenuta in materia la Corte di Cassazione a sezioni unite, che ha espressamente dichiarato che il decreto di idoneità all’adozione non può contenere indicazioni relative all’etnia del minore da adottare. Nel caso in cui i coniugi esprimano preferenze in relazione all’etnia, questo comportamento, fonte di discriminazione, deve essere valutato dal giudice al quale, è inibito avallare una scelta in stridente e insanabile contrasto con i principi giuridici nazionali e internazionali (Cass S U 13332 del 2010). 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 47 Titolo: Adozione internazionale ENTE AUTORIZZATO Quando gli aspiranti all’adozione hanno ottenuto il decreto di idoneità sono obbligati a rivolgersi a un ente che sia autorizzato ad occuparsi dell’adozione internazionale. Gli enti autorizzati, cui gli aspiranti genitori possono rivolgersi, sono elencati in un albo, tenuto dalla Commissione per le adozioni internazionali. Gli enti costituiscono attualmente il necessario collegamento tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore in stato di abbandono e devono, di conseguenza, avere rapporti con i vari Paesi interessati alla singola procedura. In altre parole, se una coppia vuole adottare un bambino, proveniente ad esempio dal Perù, deve dare incarico di provvedere a un ente che abbia sede in Italia e adeguati contatti con il Perù e che sia stato all’uopo autorizzato da entrambi gli Stati. Altrimenti la coppia può rivolgersi a un ente scelto per altri motivi, quali fiducia, costi, sede nella propria città e potrà adottare un bambino proveniente da uno dei Paesi dove l’ente opera. L’ente ha un ruolo fondamentale nella procedura di ogni singola adozione. Tra i compiti assegnatigli dalla legge vi è innanzitutto quello di informare gli aspiranti genitori sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione nel Paese che gli stessi adottanti hanno scelto. L’ente deve poi prendere i contatti con le competenti autorità straniere e inviare tutte le informazioni (domanda di adozione, decreto di idoneità e relazione dei servizi sociali) relative ai coniugi, in modo tale che l’autorità straniera possa formulare proposte di incontro tra gli aspiranti all’adozione e il minore. Ricevuta la proposta, corredata da tutte le informazioni di carattere sanitario, relative al minore, nonché dalle informazioni relative alla sua famiglia di origine e alle sue esperienze di vita, l’ente la comunica agli aspiranti adottanti. Se questi accettano di incontrare il bambino, l’ente li assiste in tutte le attività da svolgere all’estero. Una volta ottenuto il provvedimento straniero di affidamento o di adozione, l’ente informa il Tribunale per i minorenni e la Commissione per le adozioni internazionali, e chiede a quest’ultima l’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia. L’ente vigila sulle modalità di trasferimento del bambino adoperandosi affinché avvenga in compagnia dei genitori adottivi. Una volta che il minore è giunto in Italia, l’ente autorizzato e i servizi socio assistenziali degli enti locali assistono e aiutano il nuovo nucleo familiare, su richiesta degli adottanti. Tutte queste organizzazioni devono in ogni caso riferire al Tribunale per i minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà. Effetti dell’adozione Al rientro in Italia il Tribunale per i minorenni valuterà se l’adozione è stata pronunciata nel rispetto delle norme della Convenzione. Secondo la legge 476 del 1998 l’adozione pronunciata all’estero produce nell’ordinamento italiano gli effetti di cui all’art 27, ossia gli effetti che conseguono al provvedimento di adozione nazionale: acquisizione dello stato di figlio degli adottanti, assunzione del loro cognome, 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 47 Titolo: Adozione internazionale cessazione dei rapporti con la famiglia d’origine. L’ordinamento italiano pertanto si è adeguato alla Convenzione de L’Aja secondo la quale l’adozione, certificata conforme alla Convenzione, dall’autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. L’autorità centrale La Convenzione, prevede che ogni Stato designi un’autorità centrale. In particolare la Convenzione prevede che le autorità centrali dei vari Paesi cooperino tra di loro al fine di assicurare la protezione dei minori e di realizzare gli altri scopi previsti. In attuazione di tali disposizioni la legge 476 del 1998 ha costituito un’apposita Commissione per le adozioni internazionali in funzione di autorità centrale. La Commissione è istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri Molti sono gli incarichi assegnati dalla legge alla Commissione, relativi ai rapporti internazionali, all’organizzazione interna allo Stato nonché alle adozioni singole (art 39). Compito primario è quello di garantire che le adozioni di minori stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L’Aja del 1993. La Commissione deve concedere l’autorizzazione agli enti che vogliono occuparsi di adozione internazionale, vigilare sulla loro attività, con controlli periodici, revocando se è il caso l’autorizzazione. Deve pertanto aggiornare periodicamente l’albo degli enti autorizzati. Importanti sono anche i compiti di controllo sulle singole procedure di adozione. In particolare la Commissione : dichiara che l’adozione corrisponde al superiore interesse del minore; autorizza l’ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione; certifica la conformità dell’adozione alle disposizioni della Convenzione de L’Aja come previsto dall’art 23 comma 1 della stessa Convenzione. L’approfondimento: l’adozione del singolo e di coppie conviventi Problematica è l’applicazione dell’art 36 comma 4 della legge 184 del 1983, norma secondo la quale: può essere riconosciuta ad ogni effetto in Italia l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un paese straniero, ad istanza di cittadini italiani. La giurisprudenza sottolinea come il riconoscimento del provvedimento straniero sia subordinato alla condizione che i genitori adottivi dimostrino, al momento della pronuncia, di aver soggiornato continuativamente nel Paese e di avervi avuto la residenza per almeno due anni. Devono inoltre essere stati rispettati i principi della Convenzione de L'Aja tra i quali, in particolare, si evidenzia quello secondo cui il riconoscimento di un provvedimento di adozione può essere rifiutato se manifestamente contrario all’ordine pubblico, tenuto conto del superiore interesse del minore (art 24). 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 47 Titolo: Adozione internazionale Questa norma consente la trascrizione dell’adozione in ipotesi che sarebbero precluse dal nostro ordinamento. Sono così state presentate domande di riconoscimento di adozioni pronunciate a favore di single, di coppie non sposate o addirittura di coppie di persone dello stesso sesso, nonché di bambini non dichiarati in stato di abbandono. Annosa in particolare è la questione della possibilità del singolo di divenire genitore adottivo, questione che ha riguardato anche l’adozione nazionale. Com'è noto la normativa prevede la possibilità per chi non è sposato di adottare solo in casi tassativi: nell’ipotesi di cui all’art 25 quando, durante l’affidamento preadottivo, i coniugi si separano, o uno dei due muore o ancora diviene incapace e nell’ipotesi dell’adozione di cui all’art 44, ossia l’adozione in casi particolari. Non è dunque possibile per un singolo, tranne nell’eccezionale caso di cui all’art 25, accedere all’adozione piena (si veda lezioni precedenti). In proposito la Cassazione ha specificato che il principio fondamentale per cui l’adozione è permessa solo alla coppia di coniugi uniti in matrimonio si applica anche alle adozioni internazionali, per effetto dell’art 29 bis, ciò in quanto il legislatore ha preferito soddisfare l’esigenza di assicurare al minore la presenza di entrambe le figure genitoriali, e di inserirlo così in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità Una maggiore apertura all’adozione del singolo e di coppie di conviventi invece si riscontra in alcuni provvedimenti di merito. Da ultimo la Cassazione a sezioni unite ha ritenuto non contrastante con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione (Cass S U 31 marzo 2021 n 9006). 3