Appunti Lezioni Diritto Penale 5 - PDF
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Università degli Studi di Verona
2023
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Questi appunti di lezioni di diritto penale, dell'Università degli Studi di Verona, coprono argomenti quali le funzioni del diritto penale, l'evoluzione del diritto penale dall'antico regime all'illuminismo, e i concetti chiave del codice penale. Essi sono disponibili in formato PDF e sono adatti agli studenti universitari interessati al diritto penale.
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Appunti lezioni diritto penale 1 Diritto Penale Università degli Studi di Verona (UNIVR) 44 pag. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by...
Appunti lezioni diritto penale 1 Diritto Penale Università degli Studi di Verona (UNIVR) 44 pag. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) LEZIONE 1 19/09/2023 DIRITTO PENALE “Studiare sui casi - Materiali integrativi per il corso di diritto penale - Viganò, Miedico, Trinchera” LEZIONE 2 20/09/2023 SCOPI, FUNZIONI DEL DIRITTO PENALE ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO PENALE 1. Illuminismo penale. 2. Differenze scuola classica e scuola positiva. 3. Funzioni, limiti e scopi del diritto penale. 4. Principali aspetti del codice penale. DIRITTO PENALE → significato, a cosa serve, come definire. È un ramo del diritto che si occupa dei reati. È l’insieme di norme che disciplinano i fatti alla cui commissione consegue una sanzione penale. Sanzioni penali sono di due tipi: 1. Le pene. 2. Le misure di sicurezza → si applicano ai soggetti socialmente pericolosi. Perché deve essere lo Stato a disciplinare questa materia? → C’è più ordine, lo Stato regola in maniera uniforme la materia. La Costituzione → Art. 13 Cost. Comma 1, “La libertà personale è inviolabile” → ma nell’art. 13 troviamo comma molto importante, cioè il secondo. È la legge che può stabilire se, quando e come punire una persona che ha commesso un reato (il Parlamento, perché legge ordinaria). Solo il potere legislativo ha il monopolio delle scelte in ambito penale. Codice penale → collocazione norme penali. Ma al di fuori del codice penale, vi è un’ampia gamma di reati. Sebbene il codice penale sia il corpus normativo principale, troviamo serie di reati (ca. 4000) al di fuori di esso → Leggi complementari che contengono reati: sostanze e stupefacenti. Perché legislatore ha introdotto queste leggi complementari: è più facile aggiungere legge, che modificare titoli, etc. Al codice; in secondo luogo il motivo è dato dalla complessità di determinate materie. 1 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) Codice penale — Parte generale (Libro I - 8 Titoli) Il codice penale contiene tre libri in tutto, il secondo libro si occupa dei reati (13 titoli), il terzo libro si occupa delle contravvenzioni (3 titoli). Art. 575 c.p. — Omicidio → “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.” Ogni norma incriminatrice è composta da un precetto ed una pena. 1. Precetto → norma penale contiene precetto, un messaggio rivolto ai cittadini, in cui viene intimidita l’applicazione di una pena se viene commesso il fatto. 2. Pena → consegue alla violazione di un precetto. Il precetto può contenere un divieto (art. 575 c.p., art. 624 c.p.), ovvero un comando (reati omissivi - omissione di soccorso). Art. 189, co.1, CdS → “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.” ↓ Se ci fermassero qui, il rispetto della legge dipenderebbe dalla morale ed etica di ciascuno. Nel CdS è contenuto l’Art, 189, co.7 → comando: “chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni…” Omissione di soccorso → Art. 593, co. 2, c.p.: “Alla stessa pena soggiace [reclusione fino a 1 anno o multa fino a 2.500 euro] chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.” → Principi solidaristici. Per ragioni solidaristiche, lo Stato è intervenuto e ha introdotto dei Comandi, all’omissione dei quali il soggetto verrà punito. SCOPO/FUNZIONE DEL DIRITTO PENALE Scopo della pena: Il nostro diritto penale ha un approccio oggettivo: si è puniti solamente per la commissione di fatti che ledono o mettono oggettivamente in pericolo un bene giuridico. La funzione del diritto penale è quella di tutelare i beni giuridici. Art. 25, co. 2, Cost. → “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.” → Commissione di un fatto! Funzione della pena: 1. Retributiva (pagare il male con lo stesso male), 2 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) 2. Prevenzione generale, 3. Prevenzione speciale. La tesi della funzione retributiva è superata, prevale la tesi della funzione generalpreventiva e della funzione specialpreventiva. La prevenzione generale ha un effetto intimidatorio rivolto a tutta la società. La prevenzione speciale si rivolge all’autore del reato, ed è volta a prevenire che esso commetta reati in futuro (reinserimento nella società, rieducazione). Domani → passaggio pre rivoluzione francese LEZIONE 3 21/09/2023 EVOLUZIONE DEL DIRITTO PENALE — ANCIEN REGIME Passaggio diritto penale dal ancien regime al Illuminismo Ancien régime → tra esso e l’Illuminismo si pone la Rivoluzione Francese nel 1789. Prima della Rivoluzione francese i caratteri del diritto penale: Si mescolava diritto e morale/religione. Peccati = Reati. Non c’era netta distinzione tra peccato e crimine. C’era un vasto uso della tortura, era necessaria la confessione dell’imputato per condannarlo. Se non confessava, veniva torturato (contro dignità). Le pene erano molto elevate (pena di morte, ergastolo,…). Mancanza di certezza del diritto → discrezionalità elevata per il giudice nel condannare. Art. 27, co. 3 Cost. → “Le pene non possono consistere in … Nel 1789 arriva la Rivoluzione Francese e cade la Monarchia francese, ci si rende conto che è inaccettabile una società che mischia diritto e morale, si afferma l’Illuminismo penale. Sviluppare diritto penale che sia rispettoso dei diritti fondamentali dell’uomo. Protagonisti dell’illuminismo penale: Montesquieu, Voltaire, Bentham, C. Beccaria → in Italia. Le innovazioni affermatasi: Prima di rivoluzione francese, vi era sovrano assoluto: idea che contrastava con i principi dell’Illuminismo. Beccaria ha pubblicato libro 1764 e prende posizione netta: deve essere la legge a stabilire quali siano i reati. Non può essere il sovrano a decidere chi punire e come, ma lo deve essere il legislatore (novità dirompente in quel periodo). La legge, dice 3 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) Beccaria, decide sulle pene e sui giudizi → deve esserci la legge scritta, solamente in questa maniera il cittadino può sapere cosa può e cosa non può fare. Funzione della pena per gli illuministi Non può più essere una funzione retributiva, perché va contro i presupposti dell’Illuminismo. Nel mondo anglosassone la pena molto diffusa era quella del “tread-mill” → maniera per far produrre, lavorare, rendersi utile ai detenuti. Era strumento di tortura nelle carceri inglesi, affinché i detenuti macinassero grano e pompassero acqua, anche per 10 ore di fila. La pena non deve servire per retribuire il male, secondo Beccaria, la pena ha due funzioni: 1. Prevenzione generale e 2. Prevenzione speciale. Quindi la pena serve per “impedire che il reo commetti altri danni ai suoi cittadini”, dall’altro serve anche per “rimuovere altri da farne uguali” (astenersi dal commettere reati). Arriva la rivoluzione francese e si arriva all’apice dell’affermazione di principi liberali, che penetrano anche nel diritto penale (che troviamo tutt’oggi nella nostra Costituzione). Art. 5 Cost. → “La legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. (Idea di diritto penale soggettivo) Tutto ciò che non è vietato dalla Legge… Art. 7 → Principio di legalità. Art. 8 → La legge definisce anche le pene, non solo i reati. Aspetti positivi dell’Illuminismo Ha evidenziato come il diritto penale sia la extrema ratio, ed interviene solo per punire quelle azioni nocive alla società. Ulteriore principio è quello di proporzione tra delitto e la pena. Aspetti negativi dell’Illuminismo Secondo Montesquieu per evitare la discrezionalità del antico regime, il giudice avrebbe dovuto solo applicare la legge e senza interpretarla. La casistica presenta ogni giorno eventi e casi diversi → non era più realistico. Ulteriore limite era quello delle pene fisse → sono sempre casistiche diverse e deve essere valutata la gravità del fatto. Si disinteressa della personalità dell’autore del reato → bisogna sapere se si tratta di un soggetto che abbia già commesso un reato ad esempio. Dopo la rivoluzione francese, c’è il tentativo di introdurre un sistema democratico, ma vi è disordine → reintroduzione Monarchia con Napoleone: ripristino di principi dell’antico regime. Introduzione codice conservatore, ad esempio reintroduce la pena di morte. In Italia in quel periodo, si inizia ad affermare con Carrara la scuola classica → elabora nei suoi studi, che vista l’evoluzione diversa del diritto penale, dice che il giurista deve elaborare dei principi che vadano bene per tutti i paesi. Il diritto penale deve essere 4 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) qualcosa che vale per tutti, deve esserci una regola universale. Il reato va studiato come un ente giuridico, come un concetto astratto. Vi sono dei principi universali che hanno validità universale e che prevalgono anche sulle scelte dei legislatori. Non si può più mischiare diritto penale e morale, sono due complessi distinti. Diritto penale punisce i fatti umani, fatti che vengono compiuti. Per Carrara il reato come ente giuridico, non solo ha alla base il fatto umano, ma ogni persona è libera di scegliere tra il bene e il male (libero arbitrio). Chi si comporta scegliendo il male, deve essere punito. Alla base di un reato vi sono due elementi: 1. Il Fatto Umano, la forza fisica. 2. Dolo/Colpa/Volontà del soggetto di compiere il fatto, la forza mentale. La scuola positiva di Cesare Lombroso che è il padre fondatore della scuola positiva e si distingue rispetto alla scuola classica. Era riconosciuto come padre dell’antropologia criminale: della struttura fisica della persona per rilevare la pericolosità del soggetto. Sono fattori sia fisici che biologici che competono a far sviluppare lo studio di Lombroso e a qualificare un soggetto delinquente. Si pone in una posizione opposta alla scuola classica. Per la scuola positiva interessa il soggetto, si studiano le cause e le ragioni del crimine, interessa di studiare il reato come fenomeno naturale/sociale. Non si può parlare di libero arbitrio, l’uomo è vincolato alle condizioni fisiche e sociali. Alla scuola positiva non interessa la pena come strumento per ripristinare l’ordine giuridico, per Lombroso e sostenitori della scuola positiva la pena serviva per difendere la società da chi potrebbe metterla in pericolo. Diversi fattori influiscono sulla qualificazione di un soggetto come delinquente, esempio se aveva la passione di commettere reati, per occasione, le circostanze di nascita dell’uomo. Alcune tesi sono prive di fondamento scientifico, non si può capire dai tatuaggi, ad esempio, se un uomo è un delinquente. Garofalo fa studi di psicologia, e dice che soggetti con malattie sono più predisposte a commettere crimini. Ferri sposta l’attenzione verso l’aspetto sociologico → scrive un testo in cui cerca di individuare dei rimedi per prevenire i crimini. Ci sono aspetti positivi: l’attenzione verso il soggetto, si studiano i fattori sociologici, psicologici, fisici. Un aspetto fondamentale riguarda le misure di sicurezza, ai sostenitori non interessava la pena come mezzo per retribuire, bensì interessa la difesa sociale e quindi introducono delle misure di sicurezza per neutralizzare i soggetti pericolosi, non c’è un termine fisso della misura di sicurezza, dipendeva dalla cessazione della pericolosità del soggetto. Si sviluppa anche una scuola eclettica che accoglie le tesi sia della scuola classica, che della scuola positiva, ma non ha successo. 5 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) Nel 1889 viene introdotto il codice Zanardelli e ci troviamo nel mezzo del dibattito tra scuola positiva e classica. Accoglie sicuramente i principi liberali, volti a garantire il reo (sostenuti da scuola classica). Nel 1910 Arturo Rocco espone i principi dell’indirizzo “Tecnico-giuridico”, questo prende posizione rispetto a scuola classica e positiva → superare i conflitti: Critica la scuola classica, non è realistico pensare che il diritto penale sia qualcosa di universale. Critica la scuola positiva, perché essa alla fin fine non fa diritto, bensì fa medicina, anatomia, psicologia, criminologia,… Soluzione che propone: “Occorre studiare il diritto e la pena sotto il lato puramente e semplicemente giuridico”. Materie distinte dal diritto, devono rimanere distinte. Elabora l’indirizzo tecnico-giuridico → il giurista deve limitarsi ad applicare e studiare l’aspetto giuridico. Ha successo in Italia questa tesi, e durante la dittatura fascista, non si può criticare le leggi fasciste, bisogna prestare adesione. Rispetto al codice Zanardelli, si arriva nel 1930 al codice Rocco → Ministro della Giustizia. Viene reintrodotta la pena di morta, alcune tesi della scuola positiva e classica, perché viene introdotto in pieno periodo fascista. Dalla scuola classica vengono ripresi i principi generali che stavano a cuore a Carrara, come il principio di legalità, di colpevolezza, principi astratti che erano stati elaborati in parte dalla scuola classica. Ma ritroviamo anche le misure di sicurezza, elaborati dalla scuola positiva. Nel codice penale abbiamo il libro I, libro II. Doppio binario → è una sorta di doppio binario dei treni: chi ha commesso un reato può percorrere un binario, l’altro o entrambi. In determinati casi i soggetti pericolosi, ma incapaci di intendere e di volere → misure di sicurezza. Soggetti che sono pericolosi e capaci di intendere e di volere → pena e misure di sicurezza. Pene principali 1. Pene detentive, 2. Pene pecuniarie. Differenza tra delitti e contravvenzioni Criterio formale ex art. 39 c.p.: in base alla diversa specie della pena! Art. 17, co. 1, c.p.: “Le pene principali stabilite per i delitti sono: [la morte], l’ergastolo, la reclusione, la multa.” Art. 17, co. 2, c.p.: “Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: l’arresto, l’ammenda.” 6 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) LEZIONE 4 26/09/2023 TEORIA GENERALE DEL REATO Riferimento principi costituzionali in materia penale, Approfondimento del principio di legalità. SCOPI ED OBIETTIVI DELLA TEORIA GENERALE DEL REATO È un metodo, insieme di principi e regole, che ci aiutano a risolvere correttamente i casi reali. Quindi vediamo come vengono applicate le norme penali a fatti commessi da soggetti. La teoria generale del reato utilizza principi, concetti generali che vanno bene per tutti i reati (categoria ampia). La teoria si rifà alla parte generale del codice penale, perché si vede che questa parte è ricca di definizioni (dolo, colpa) generali, astratte che vanno bene per tutti i reati della parte speciale. La parte generale è debitrice del contributo della scuola classica, in cui sono stati elaborati dei principi da applicare al diritto penale universale. Nell’elaborare il diritto penale nel periodo fascista, vengono ripresi alcuni principi della scuola classica. Se passiamo al libro II e III, troviamo la parte speciale, in cui vi sono definizioni di singoli reati (truffa, omicidio, rapina,…) previsti all’interno del nostro ordinamento, ma sono delle definizioni specifiche. A partire da inizio ‘900 si inizia a studiare la parte speciale e cercano di ricavare dalla lettura dei singoli reati dei principi che possono valere per una pluralità di reati. La teoria è importante, perché nel nostro ordinamento non abbiamo una definizione di reato (solo una definizione formale) → possiamo poi distinguere tra delitti e reati. Dal punto di vista sostanziale non abbiamo delle definizioni di reato. Fatto ha cagionato morte di un uomo? Ex art. 575 c.p. Perché è morta? Alla base c’è un comportamento umano? Devi esserci un fatto umano, comportamento umano esteriore. Questo fatto umano deve essere tipico → il comportamento corrisponde ad uno dei reati previsti dal codice penale o dalle leggi complementari? La Costituzione all’art. 25, co. 2 Cost. Ci dice che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge … Alla base di ogni reato, deve esserci un fatto umano → all’interno di un reato possiamo trovare un precetto che contiene o un divieto o un comando. In un secondo momento si andrà a vedere la volontà del soggetto. Reato di furto ex art. Possiamo distinguere reati di condotta dai reati di evento. Il furto è un reato di condotta, perché si limita a punire una condotta, non ha prodotto alcun risultato. I reati di 7 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) condotta puniscono un’azione (caso furto: la condotta nell’impossessarsi). Condotta omissiva: punisco perché non hai tenuto la condotta tipica doverosa, è un reato omissivo. Reati di eventi → produrre un determinato evento, risultato. Es. omicidio, lesioni che vengano procurate ad altre. Art. 640 c.p. — la truffa: è un reato di evento → non bastano raggiri, dall’articolo emerge che è necessario venga prodotto a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il risultato è un vantaggio patrimoniale per il truffatore, e il danno è il danno patrimoniale causato alla vittima. La teoria generale del reato ci dà definizione più ricca: Fatto umano (omissivo, commissivo). Offesa a bene giuridico (principio di offensività): reato consiste nella lesione/offesa ad un bene giuridico. Offesa a beni giuridici L’offesa potrebbe manifestarsi in una lesione (omicidio, cagionato lesione al titolare del bene vita), in altri casi l’offesa può recare anche solo una messa in pericolo. L’omicidio è un reato di evento che cagiona una lesione. Art. 591 c.p. → abbandono di persona minore o una persona incapace → comportamento che rischia di mettere in pericolo il minore o un incapace. TIPICITÀ Fatti umani che corrispondono a reati presenti in leggi complementari o nel codice penale. A volte un reato, potrebbe essere giustificato come ad es. la legittima difesa è una norma che permette di realizzare un comportamento tipico senza subire le conseguenze penali. In una determinata situazione bisogna vedere le circostanze, la legittima difesa facoltizza una condotta tipica. Dopo aver verificato la tipicità, il giudice dirà: ma il fatto umano era giustificato, c’è qualche norma che lo permetteva? Ex Art. 52 c.p. → Caio ha commesso fatto di reato, quel fatto era giustificato? C’è norma che dice che in alcuni casi posso uccidere per difendermi. LA TEORIA DEL REATO (Teoria tripartita) Abbiamo fatto tipico, umano, antigiuridico (contrario all’intero diritto), colpevole Antigiuridicità. Testimone che dichiara il falso, potrà rispondere di falsa testimonianza. Norma che ci obbliga a dire la verità. 8 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) La colpevolezza → realizzato colpevolmente dall’attore. È un requisito soggettivo, verificare che il soggetto abbia volutamente cagionato quel fatto: verifica se il fatto tipico, umano sia imputabile proprio da quel soggetto. ↓ Se sussistono questi elementi abbiamo un reato. La punibilità → soggetto merita o meno di essere punito? Nel corso → analizziamo tripartita, ma teniamo conto che abbiamo teoria quadripartita. Sussiste anche la teoria bipartita → forza fisica (actus reus - elemento oggettivo) e forza morale (mens rea - elemento soggettivo) compongono i requisiti che integrano un reato. Manca l’antigiuridicità → introducono questa nell’elemento oggettivo: elemento positivo è il fatto tipico che devi esserci, ma deve esserci anche la mancanza di cause giustificanti che integra l’elemento negativo. PRINCIPIO DI LEGALITÀ Rivoluzionari francesi avevano riconosciuto una sequenza di principi. Legalità, perché predominava il potere assoluto del sovrano. Art. 1 c.p. → deve essere la legge a stabilire quali siano i fatti qualificati come reati. Art. 25, co. 2 e 3 Cost. → principio di legalità, sottolinea anche il principio di irretroattività. Articolo 1 definisce la legalità anche in ragione delle pene, non solo per la legge. La Costituzione è più sintetica. Questo principio ha diverse funzioni: 1. Riserva di legge → solo la legge può stabilire, monopolio del Parlamento in materia penale. 2. Legge deve essere chiara, tassativa, determinata → tassatività e determinatezza del reato. 3. Irretroattività della legge penale → “legge introdotta prima del fatto commesso”. 4. Divieto di analogia → non è accettata l’interpretazione analogica di reati. Il principio di legalità ha come conseguenza principale il concetto di riserva di legge → versante delle fonti del diritto. Solo la legge ha competenza in materia penale: Art. 117 Cost. → prevede distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni. Lo Stato ha legislazione esclusiva in determinate materie: ordinamento civile, ordinamento penale, giustizia amministrativa, giurisdizione e norme processuali. La Corte cost in varie sentenze (487/1989): il monopolio penale del legislatore statale è fondato sul suo essere rappresentativo della società tutta, unita per contratto sociale. Quando parliamo di legge in ambito penale, parliamo di legge formale → cioè la legge del Parlamento, ma vi sono due eccezioni, ossia vi sono degli atti aventi forza di legge. Fondamentalmente sono degli atti che hanno forza di legge, e quindi sono equiparati alla legge. 9 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) Art. 76 e 77 Cost. → Decreti-legge e d.lgs. sono fonti del diritto penale? Governo può adottare d.lgs. in casi straordinari di necessità e di urgenza. Corte cost dice che non esiste un principio costituzionale che impedisca al d.l. di disciplinare la materia penale. Modalità di integrazione della norma penale → integrata da fonte subordinata in tre modi: 1. Norma penale in bianco → il legislatore si dimentica di definire concetti fondamentali che servono per capire il testo. Per capire qual’è la condotta tipica, comportamento punibile, dobbiamo andare a leggere altre disposizioni. Art. 650 c.p. → contravvenzione, comando, aspettare provvedimento dell’autorità e se tale viene violato, allora risponderemo della contravvenzione. Manca la legalità. 2. Definire meglio un concetto, integrare condotta tipica → Art. 659 c.p. → contravvenzione “contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”. Legge penale ci dice qual’è il reato, ma vi è fonte secondaria che chiarisce il concetto di “rumoroso”, e la legalità è rispettata. 3. Può esservi fonte secondaria, che specifica concetti tecnici → DPR sui stupefacenti, in regola con il principio di legalità. LEZIONE 5 27/09/2023 CORROLARI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ Vi sono casi in cui la norma penale viene integrata da altre fonti e si pone il problema di liceità o violazione del principio di legalità. → La norma in bianco: il legislatore non definisce il precetto, rinvia a fonti subordinate (es. regolamenti, provvedimenti ex art. 650 c.p.). Non è più legislatore a definire il comportamento da punire, bensì sarà una fonte subordinata/secondaria. Perché è ancora presente se viola il principio di riserva di legge? Rimane vigente, perché in sede penale è stata più volte sollevata la questione di legittimità in Corte costituzionale e si è dichiarata nel senso che la norma non violerebbe il principio di riserva di legge. Ma secondo tanti studiosi viola il principio di riserva di legge. → Fonte subordinata si limita a chiarire il precetto di una legge penale, nulla questio. Il precetto è già definito, le disposizioni di fonte secondaria si limitano a specificare, integrare la norma, ma non incide sul precetto. → Disciplina delle sostanze dei stupefacenti: la disciplina evolve nel tempo, il Parlamento non riuscirebbe a stare dietro a tutte le modifiche da apportare. Il legislatore definisce il precetto, e vi è un rinvio fatto ad una fonte subordinata che aggiorna aspetti tecnici (come il Ministero della Salute in tema di stupefacenti). Abbiamo integrazione che non viola il principio di riserva di legge. 10 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) Possibilità di Leggi regionali di legiferare leggi penali. Lo Stato ha competenza esclusiva in realtà in materia penale ex art. 117 c.c. → violazione se leggi regionali potessero legiferare in materia penale. → Province Autonome di Trento e di Bolzano, hanno Statuto, ma anche esse non possono legiferare in materia penale. PRINCIPIO DI LEGALITÀ Abbiamo un principio assoluto di riserva di legge, oppure un principio relativo o tendenzialmente assoluta di riserva di legge? In manuale “Marinucci” → solamente la legge del Parlamento dovrebbe poter legiferare in ambito penale, e quindi condivide la tesi del principio assoluto di riserva di legge. Ma questa tesi è violata nella pratica, perché il Governo emana decreti-legge che contengono norme penali. ↓ Nella realtà infatti non vi è la riserva assoluta. Potremmo dire che abbiamo una riserva tendenzialmente assoluta? Di regola è la legge del Parlamento, ma possono essere anche decreti-legge o decreti legislativi ad intervenire in materia penale. Tutto il resto rimane fuori, perché abbiamo art. 117 Cost. E la potestà punitiva rimane in capo allo Stato, cioè al Parlamento. Tesi è condivisa anche dalla Corte costituzionale in una sentenza del 1996. DIRITTO PENALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Italia fa parte di organizzazioni sovranazionali, non può respingere le indicazioni di tali organi sovranazionali. Principio di legalità europea/eurounitaria Parlando di gerarchia di fonti, vi è sistema a multilivello, l’Italia deve aderire alle indicazioni. Perché aumentano le fonti? Italia in base ai principi costituzionali deve accettare limitazioni di sovranità, per conformarsi al diritto sovranazionale. Principio di legalità ex Art. 49, 1 CDFUE È riconosciuto anche a livello europeo questo principio, nella Carta di Nizza. Prima deve essere approvata la legge e introdotto il reato, poi si potrà essere condannati del reato. Art. 6,1,2 TUE → Sia la Carta di Nizza che la CEDU hanno lo stesso valore dei Trattati e sono perciò vincolanti per gli Stati membri dell’UE. La CEDU, pur non essendo stata adottata dall’Unione Europea, bensì dal Consiglio d’Europa, ha lo stesso valore dei Trattati e quindi entra a far parte del diritto dell’Unione Europea. La CEDU riconosce il principio all’Art. 7, si aggiunge che il principio di legalità si estende anche alle pene. L’Art. 7 CEDU non fa riferimento alla legge, bensì si parla di diritto interno o internazionale. Vi sono una pluralità di Stati Membri, che hanno un sistema giuridico, un 11 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) ordinamento giuridico variato, non in tutti i paesi la legge ha lo stesso valore come in Italia ad esempio. Varie pronunce rispetto all’interpretazione dell’art. 7 → Violazione del principio di legalità, accolti i ricorsi. Tra le varie sentenze, vi sono le pronunce in cui i giudici chiariscono il fondamento del “diritto” contenuto nell’art. 7, è da ricomprendere, oltre al diritto scritto, anche il diritto non scritto (giurisprudenza nei sistemi di Common Law). Si aggiunge anche il fatto che il diritto deve avere delle caratteristiche qualitative: ossia deve essere accessibile e prevedibile. Bisogna capire se una condotta è lecita o meno, ossia la possibilità di comprendere il concetto della norma penale. La legalità europea ha come principale obiettivo quello di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo, facendo in modo che il cittadino possa capire e comprendere il significato della norma. Prevedibilità rispetto agli effetti, devo realizzare se commettendo un fatto verrò punito o meno. Secondo il principio dell’UE rileva il contenuto, la qualità sostanziale della legge che deve essere chiara, accessibile e i cui effetti sono prevedibili. PROSPETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA L’Unione europea può obbligare gli Stati Membri a punire determinati comportamenti, ma non può introdurre reati. Spetta poi agli Stati membri, che sono destinatari delle direttive, adottare le misure adatte per conformarsi al diritto dell’Unione Europea. Trattato di Lisbona → si ha una svolta. Ma prima la comunità europea era un edificio che poggiava su tre pilastri: diritto comunitario, PESC, Giustizia e Affari interni. Vi erano diverse fonti, vi erano due istituzioni e vi erano strumenti legislativi diversi. Per superare gli ostacoli, il Trattato di Lisbona potenzia il ruolo del Parlamento, ma vengono eliminati anche i pilastri e in ambito penale si semplifica il tutto: L’UE dovrà adottare unico strumento in ambito penale, ossia le Direttive. Art. 83 TFUE ci dice che possono legiferare in ambiti che hanno sfere di criminalità con carattere grave e transnazionale. È una competenza penale indiretta, perché l’UE mediante direttive prevede degli obblighi di incriminazione e spetterà ai singoli Stati dare attuazione alle indicazioni e conformarsi a tali obblighi introdotti. Se uno Stato membro non si adegua alle Direttive entro i termini previsti, l’UE attiva un procedimento di infrazione. Le Direttive europee prevedono misure per armonizzare il trattamento sanzionatorio, per rendere omogenea la materia negli Stati Membri. Si prevede il Minimo del Massimo, Direttiva 2013/40/UE “con una pena detentiva massima non inferiore a due anni”. Il principio di legalità è una sorta di cubo con più lati, a seconda dal lato con cui guardiamo ciascun lato, tale principio ha funzioni diverse. Se guardiamo il principio di legalità da altre prospettive, può essere declinato come principio di precisione, di 12 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) determinatezza (sempre tenendo conto del legislatore), ma può essere declinato come principio di tassatività, se teniamo conto del giudice. Principio di precisione, la Corte cost. Si è pronunciata in più occasioni. Ci dice che solo in leggi penali precise e chiare il cittadino può trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato. Potrebbe specificare ogni singolo reato? Una disciplina troppo dettagliata è controproducente. Come può fare il legislatore per garantire il principio di precisione? Utilizzando tecnica descrittiva, essere preciso e descrivere tutti i dettagli; utilizzando delle clausole elastiche, nel senso di descrivere in maniera generale. LEZIONE 6 28/09/2023 ANALISI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ → legalità nazionale, eurounitaria Principio di legalità dal versante del legislatore, del giudice e del cittadino RISERVA DI CODICE — D.LGS 21/2018 Legislatore si è reso conto che c’erano sempre più reati nelle leggi complementari e diventa difficile individuare se un comportamento costituisce o meno un reato. Legislatore introduce la riserva di codice, ponendo con essa un freno. Art. 3-bis c.p. il legislatore ha due possibilità, ossia è tenuto ad inserire tutti i reati nel codice penale (per facilitare l’operazione), oppure è possibile non inserire nel codice penale un nuovo reato, purché venga inserito in una legge complementare che disciplini in maniera organica la materia. Problema dell’articolo riguarda le fonti, perché il principio di legalità ci chiarisce le fonti. L’art. 3-bis è inserito in una legge ordinaria del codice, il legislatore penale ha obbligo di rispettare l’articolo 3-bis? Non c’è un vincolo, perché è una legge ordinaria, fosse un principio allora sarebbe un altro conto e sarebbe vincolato. Si può aggirare l’obbligo, ma in tal senso non viene rispettato l’obiettivo. Testo unico sull’ambiente → troviamo diverse contravvenzioni e due reati (riguardavano la combustione non autorizzata di rifiuti, eco-mafie). L’articolo nel 2018, in virtù della riserva di codice, viene trasferito nel codice penale, ed è quindi stata rispettata la riserva di codice. PRINCIPIO DI PRECISIONE Il legislatore, ai sensi dell’art. 25 Cost., deve formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intellegibilità dei termini impiegati. Precisione, quindi, nella formulazione di reati. È una garanzia nei confronti del cittadino, è portavoce della teoria generalpreventiva della pena, è necessario per esercitare il diritto di 13 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) difesa, per prevenire l’arbitrio del giudice, prevenire la commissione dei reati (teoria generalpreventiva, garantire il principio di colpevolezza. “Ogni fatto contrario al sano sentimento del popolo.” → teorici del Nazismo che hanno elaborato questo principio, a cui interessava punire i soggetti pericolosi, e non punire il fatto. → Ampia discrezionalità per il giudice di punire comportamenti. Questo tipo di reato violerebbe il principio di legalità, ma anche il principio di precisione. ↓ Per ovviare a tali rischi, il legislatore può ricorrere alla tecnica casistica, nel senso che specifica in maniera dettagliata il reato/comportamento illecito. Se ci focalizzassimo solo su questa tecnica, il diritto penale diventerebbe inaccessibile e incomprensibile. Legislatore fa elenco specifico. Rischia di lasciare vuoti di tutela. L’alternativa è quella di utilizzare clausole generali/elastiche, ad esempio art. 609-bis c.p.: “Chiunque, con violenza o minaccia mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.” L’elemento elastico riguarda l’atto sessuale → vi sono un’ampia gamma di atti che possono essere circoscritti ad atti sessuali e attraverso la clausola elastica sono ritenuti ricompresi nel termine “atti sessuali” indicato dalla norma. È un concetto ampio “atto sessuale” Come può il legislatore rispettare il principio di precisione, senza ricorrere alla tecnica casistica o clausole elastiche? Il legislatore ricorre a due elementi: 1. Elementi normativi → Definizioni legali per integrare, specificare alcuni concetti → “cosa mobile altrui”. Definizione legislativa, con la quale specifica determinato concetto, ad esempio della “cosa mobile altrui” → “si considera cosa mobile anche l’energia elettrica”. 2. Elementi descrittivi → Sono elementi descrittivi tutti quegli elementi, concetti, termini che noi possiamo conoscere o mediante i nostri sensi, ovvero mediante il nostro senso esperienziale. Determinati concetti non hanno bisogno di una descrizione più specifica, come ad esempio “uomo” ovvero “madre”, è intuitivo, perciò sono elementi descrittivi.‼ 14 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) LEZIONI 7 03/10/2023 PRINCIPIO DI PRECISIONE Nel formulare norme precise, chiare e accessibili, il legislatore può ricorrere a due tecniche, ossia la tecnica casistica, ovvero le clausole elastiche. Nel descrivere i reati, il legislatore può ricorrere agli elementi normativi, cui significato dipende da una norma giuridica, questi sono molteplici: “Energia elettrica” “Pornografia infantile” → legislatore ha introdotto una definizione normativa di questo concetto. Spesso il legislatore non definisce i concetti normativi, e quindi dobbiamo rinviare al sapere extra-giuridico, come le scienze mediche, sociologiche, che riguardano le scienze dei comportamenti umani. Es. “atto sessuale” è un concetto normativo extra-giuridico, in cui bisogna rinviare al sapere sociologico e vi sarà una norma extra-giuridica che ci dirà se l’atto sarà o meno un atto sessuale. PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA In alcuni manuali il principio viene equiparato al principio di precisione e tassatività, ma non è il vero significato del principio. Ha una portata autonoma questo principio. Art. 25, co. 2 Cost. Dice che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, quindi bisogna porre in essere un fatto materiale. Sentenza Corte Cost. 96/1981 → ritenere implicito anche onere di formulare ipotesi/ precetti che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà. Obbligo di formulare norme chiare, accessibili e precise. Obbligo di formulare norme corrispondenti a fatti reali → principio di determinatezza. Fatti provabili nel processo penale. Es. Lavaggio del Cervello Nel codice del 1930 il legislatore aveva inserito il reato di plagio, cioè era previsto all’art. 603 c.p. e questo reato era stato applicato rispetto a sette, rituali, gruppi religiosi. Non proliferarono, perché non era quasi possibile provare il totale stato di soggezione della persona. Sulla base di tale articolo la Corte Costituzionale dice che effettivamente siamo dinanzi a tipico reato che non hanno oggettivo riscontro nella realtà, ed è stato quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo ai sensi dell’art. 25, co. 2 Cost., laddove è sanzionato il principio di determinatezza. Corte → non si conoscono né sono accertabili i modi con i quali si può affettuare l’azione psichica del plagio. Reati che potrebbero confliggere con il principio di determinatezza: 15 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) Lo Stalking, reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. → punisce eventi che non sono così facilmente provabili in sede processuale, cioè il giudice dovrebbe riuscire a dimostrare che lo stalker sarebbe riuscito a procurare alla vittima “un perdurante e grave stato di ansia o di paura”. Corte costituzionale afferma che non contrasta con il principio di determinatezza e che il giudice è in grado di dimostrare tale stato di ansia o di paura. Evitare che diventi indeterminata, consiste nel far sì che il giudice in sede di processo penale si avvalga di psicologi che possano attestare che la vittima abbia subito tale grave stato di ansia o di paura. PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ Trova espressa previsione nell’art. 1 c.p. → legislatore deve formulare norme in modo espresso, affinché il giudice possa applicarle solo in quei determinati casi. La conferma di tale principio la ritroviamo nelle Preleggi art. 14. Il principio di tassatività vale sia per il legislatore che per il giudice, quest’ultimo deve applicare le norme ai soli casi che sono espressamente previsti dal precetto. Si pone problema riguardo all’interpretazione delle norme: Distinguere tra interpretazione e applicazione analogica delle norme. Interpretazione → giudice che interpreta la norma, definisce il significato letterale della norma e capisce se potrebbe rientrare nella fattispecie. Applicazione analogica → il giudice va oltre il significato letterale, e applica la norma a casi che si basano sulla eadem ratio, cioè stessa ragione. Facendo così il giudice sta estendendo l’applicazione della norma, interpretando la norma a casi analoghi. Art. 12 Preleggi ribadisce il divieto di applicazione analogica. Es. Ragionamento analogico vietato dal diritto penale Art. 57 c.p. → direttore del giornale ha obbligo di controllare necessario ad impedire che tramite il giornale vengano commessi reati. I giornali stanno passando al mondo digitale → digitale o cartaceo è stessa cosa? Può il giudice applicare art. 57 c.p. anche a direttori di giornali online? È tipica manifestazione di divieto di analogia in malam partem. La Cassazione dice che mentre interpretazione estensiva è legato a norma, il procedimento analogico invece è creativo di una norma nuova che prima non esisteva. Periodico è solo il giornale prodotto attraverso procedimenti chimici e meccanici → no giornale online. Non sarà più interpretazione, bensì procedimento analogico, contrario al principio di tassatività, nel momento in cui il giudice si sostituisce al legislatore e crea così un nuovo reato, travalica il significato letterale delle norme. Divieto di analogia è divieto assoluto, o relativo? Alcuni dicono che è divieto assoluto, vale sia per norme malam partem, sia per le norme bonam partem. Altri sostengono la 16 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) tesi per cui il divieto sia solo relativo, si dice che sia vietata l’analogia per norme in malam partem, ma se il giudice interpreta norma a favore dell’imputato, allora è ammesso il ragionamento analogico. Secondo l’opinione prevalente, il divieto dovrebbe riguardare solo le norme che il giudice interpreta a sfavore dell’imputato, quindi, in malam partem. Art. 62 c.p. → Circostanze attenuanti comuni: l’aver agito per particolari motivi di valore, morale o sociale (spetta al giudice definire i concetti). Art. 660 c.p. → con il mezzo del telefono, ma invece attraverso il citofono? Non applicabile, nel caso di citofono l’art. 660 c.p., perché sarebbe violato il principio di divieto di applicazione analogica delle norme. APPLICAZIONE TEMPORALE E SPAZIALE DELLA LEGGE PENALE Iniziamo con applicazione temporale della legge penale: la legge produce effetti solo per il futuro → Art. 25, co. 2 Cost. Che enuncia il principio di irretroattività della legge penale. Previsto anche all’art. 11 delle Preleggi → “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.” La legge quindi produce effetti solo per il futuro. Il principio di irretroattività della legge penale è sancito all’art. 2, co. 1 c.p., art. 25, co. 2 Cost., art. 7 CEDU. Perché art. 2 co. 1 c.p. prevede il divieto di irretroattività della legge penale? Lo prevede per tutelare i cittadini, di fatti per garantire la certezza del diritto è necessario, ma è anche per garantire le libere scelte d’azione del cittadino. Prima viene introdotta la legge, vi è una nuova incriminazione → se cittadino tiene comportamento contrario a tale norma, allora potrà essere punito. D.lgs. n. 162/2022 → Art. 633-bis c.p. introduzione nuova incriminazione rispetto ai rave- party. Ma rispetto alle Misure di sicurezza? Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge ai sensi dall’art. 25, co. 3 Cost. Rispetto alle pene vige il principio di irretroattività, rispetto alle misure di sicurezza prevede solo principio di legalità. Rispetto alle misure di sicurezza, guardiamo all’art. 200, co. 1 e 2 c.p. → “Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.” Il giudice nel momento in cui applica la misura di sicurezza deve tenere conto della disciplina sulle misure di sicurezza proprio nel momento in cui viene applicata. Non vi è violazione del principio di irretroattività. Art. 200 c.p. non rappresenta una violazione del principio di irretroattività, perché giudice deve applicare la legge vigente che si limiti a disciplinare le modalità di esecuzione/cioè le misure di sicurezza. 17 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) Per reati di lesioni, commesso nel 2021, la legge preveda la pena della reclusione e la misura di sicurezza. A dicembre 2022, modifica di legge, punito con reclusione e si applica la misura di sicurezza e le modalità di esecuzione cambiano. Nel gennaio 2023 si celebra processo, giudice dimostra le lesioni, deve condannarlo alla reclusione e applica la misura di sicurezza → deve riferirsi alla modifica intervenuta nel dicembre 2022 rispetto alla misura di sicurezza. Principio di irretroattività favorevole/sfavorevole È vero che sussiste principio di irretroattività della legge penale, ma solo laddove si tratti di effetti sfavorevoli. Si può derogare al principio di irretroattività, quando vi siano effetti favorevoli. Ipotesi di retroattività favorevole: 1. Abolitio criminis ex art. 2, co. 2 c.p. → l’abolizione del reato. 2. Modifica bonam partem ex art. 2, co. 4 c.p. → successione di leggi penali più favorevoli. LEZIONE 8 04/10/2023 ANALISI APPLICAZIONE TEMPORALE DELLA LEGGE PENALE Principio di irretroattività della legge penale → sancito nel codice penale, nella Costituzione, nella CEDU. Principio fondamentale, universale, che già Illuminismo aveva elaborato. Principio di uguaglianza ci impone di rispettare il principio di irretroattività. La nuova incriminazione, ossia il legislatore introduce ex novo un reato che precedentemente non esisteva. La legge penale produce effetti solo per il futuro. Principio di irretroattività vale per le pene, ma non sembrerebbe valere per le misure di sicurezza, ma in realtà tale principio vale anche per le misure di sicurezza. Il principio presenta delle eccezioni: In generale vige nel nostro ordinamento il principio di irretroattività sfavorevole, vi è però un’eccezione, cioè la legge penale può avere efficacia retroattiva favorevole al reo. Ipotesi in cui la legge penale ha efficacia retroattivi favorevoli: 1. Abolitio criminis, 2. Modifica bonam partem. Abolitio criminis ex art. 2, co. 2 c.p. “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione…” → Si ha abrogazione, quando il legislatore decide di eliminare un determinato reato 18 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) Es. Codice penale 1930, era previsto reato in materia di aborto (allora non era consentito l’aborto) → “Chiunque… istiga una donna incinta ad abortire,…” questo ce lo diceva art. 548 c.p., ma nel 1978 il legislatore crea una legge complementare per disciplinare l’aborto, e abolisce il reato di cui all’art. 548 c.p. Tizio nel 1973 avesse istigato a commettere aborto, somministrando farmaci alla donna. Sta violando precetto dell’art. 548 c.p. e nel 1977 viene condannato. Ma 1978 il reato viene abrogato, e la soluzione ce la dà l’art. 2, co. 2 c.p., ai sensi del quale cessano esecuzione e effetti penali. È eccezione al principio di irretroattività, abbiamo legge 1978 che produce effetti per casi che si sono verificati prima dell’entrata in vigore di tale legge. Art. 2, co. 2 c.p. riconosce principio che ha effetti iperretroattivi → fa venir meno precedenti condanne e far cessare gli effetti penali. Il legislatore può abrogare reato, ma non significa che il fatto diventi lecito e si parla di abrogatio sine abolitione. Es. Art. 587 c.p. → omicidio per causa d’onore. Norma non poteva reggere principi costituzionali, perché contrasta con il principio di eguaglianza. Legislatore se ne rende conto e nel 1981 abroga il reato/sopprime l’art. 587 c.p. Abrogazione → siamo difronte ad esempio di abrogatio sine abolitione, nel senso che è stato abrogato il reato, ma torna a rivivere l’omicidio comune. Verrà semplicemente applicata la pena più grave dell’art. 575 c.p. e verrà condannato per omicidio comune. Art. 2, co. 4 c.p. → “Se la legge del tempo in cui fu commesso reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.” Qual’è la legge più favorevole all’imputato? Quando possiamo dire che legge successiva è più favorevole rispetto ad una legge precedente? Alcune volte il legislatore si limita a modificare alcuni aspetti, e si parla di successione di leggi penali nel tempo. Due criteri per capire se abbiamo successione di leggi penali ovvero abrogazione: 1. Continuità del fatto di reato → giudice deve vedere se fatto continua a costituire reato. 2. Rapporto di continenza → tra legge precedente e successiva rimane rapporto di genere/specie? Bisogna vedere in concreto se fatto continua a costituire reato o se è stato definitivamente abrogato. Legge favorevole o meno al reo? Giudice dovrà bilanciare le norme in concreto: Nel 2021 un soggetto commetta un reato di lesioni e il codice penale prevedeva la reclusione da 1 a 5 anni. Nel 2022 legislatore modifica reato, prevedendo la reclusione da 2 a 4 anni. Normativa più favorevole da applicare, non è facile. Il giudice dovrà valutare in concreto quale pena applicare a Tizio. 19 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) Differenza art. 2, co. 2 e art. 2, co. 4 → quarto comma aggiunge che non sia possibile applicare le disposizioni più favorevoli se è stata pronunciata sentenza irrevocabile, se si tratta di modifiche di leggi. Lo stesso non vale quando il reato venga abrogato. Favor libertatis ex Art. 3 Cost. → interpretazione favorevole nell’interesse del reo. Ulteriore eccezione, introdotta nel 2006 nell’art. 2, co. 3 c.p. → siamo difronte a successione di leggi più favorevoli nel tempo, ma abbiamo efficacia iperretroattiva. La pena detentiva inflitta si converte in pena pecuniaria, nonostante il soggetto sia stato già condannato. Art. 2, co. 5 c.p. → “Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano disposizioni dei capoversi precedenti.” Sono leggi eccezionali, le leggi che vengono adottate dal Parlamento per motivi eccezionali, come le pandemie, guerre, calamità naturali, terremoti. In occasioni di terremoti, si verifica il sciacallaggio: legislatore in questi casi può introdurre, in via eccezionale, nuovi reati ovvero aumentare la pena. Ha una durata temporanea. Leggi temporanee hanno durata espressa e si giustificano per motivi eccezionali. Queste leggi non sono soggette alla disciplina, di cui agli altri commi dell’art. 2 c.p. → bisogna garantire l’eccezione che giustifichi la norma. Art. 2, co. 6 c.p. → “Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.” Se non viene convertito, la legge favorevole si applica anche ai decreti-legge che non vengono convertiti in legge entro 60 giorni. Problema è che il sesto comma contrasta con art. 77 Cost. Decreto legge non convertito perde efficacia ex tunc, fin dal momento in cui è stato introdotto. Corte cost. 1995 interviene, pronunciando sentenza interpretativa che reinterpreta art. 2, co. 6 c.p. → tale articolo è costituzionalmente illegittimo, nella misura in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi secondo e [quarto] dello stesso art. 2 rispetto a fatti commessi pregressi. FATTI CONCOMITANTI Fatti che sono stati realizzati durante la vigenza del decreto-legge, allora il giudice applicherà la legge più favorevole. Ma questa è l’unica ipotesi, nonostante la non- convergenza del decreto-legge in legge. Art. 136, co. 1 Cost. Dice che “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.” 20 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) Per ovviare a problemi di questo tipo, nel 1953 legislatore ha chiarito passaggio: le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. → abbiamo efficacia iperretroattiva. Se Corte costituzionale dichiara incostituzionale una norma penale, questa perde efficacia ex tunc, come se non fossero mai esistite. Si tratta della L.87/1953, art. 20, co. 4 che afferma questa efficacia iperretroattiva, ribadita altresì all’Art. 673, co. 1 c.p.p., nel senso che il giudice deve revocare la sentenza di condanna o il decreto penale, in ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. LIMITI SPAZIALI DELLA LEGGE PENALE La legge italiana si applica sul territorio italiano → art. 6, co. 1 c.p. dice che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Territorio italiano ex art. 4, co. 2, c.p. è composto da varie parti: sottosuolo, suolo, spazio aereo, navi/aerei, mare territoriale, campione di Italia. LEZIONE 9 05/10/2023 Presentazione di banche dati. LEZIONE 10 10/10/2023 APPLICAZIONE SPAZIALE DELLA LEGGE PENALE — EX ART. 6, CO. 1, 2 C.P. “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.” Per comprendere la norma è opportuno riflettere sulla sua ratio in collegamento al periodo storico in cui è sorta: il legislatore del 1930, infatti, era fortemente influenzato dal contesto storico e politico del fascismo; dunque, la previsione che la legge penale si debba applicare ai reati commessi nel territorio nazionale e non, ampliando così i casi di competenza penale italiana anche all’estero, si spiega in ragione della fame di potere anche al di fuori dei confini nazionali. 21 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) A racchiudere al meglio tale ordinamento è il principio di ubiquità del diritto penale, in base al quale il reato si considera commesso tanto nel luogo in cui si è svolta (anche solo in parte) la condotta, tanto in quello in cui si è verificato l’evento. Infatti, l’articolo 6 prevede che anche se una parte del reato si è svolta nel territorio italiano, la legittimità di giudizio spetta all’Italia, così come giustifica il suo intervento anche qualora l’evento si verifichi nel territorio nazionale. Azione od omissione. Avvenuta nel territorio dello Stato in tutto o in parte. Verificatosi l’evento nel territorio dello Stato (quale conseguenza). L’atteggiamento del legislatore italiano sembrerebbe una fictio iuris, ossia un fenomeno giuridico molto utilizzato nel diritto comune, con la quale si procedeva ad applicare a una fattispecie concreta sprovvista di regolamentazione di una norma giuridica applicabile ad altri fatti, presupponendo che ci sia la medesima ratio; in questo modo, giustifica il suo intervento quasi in via “analogica” anche a casi non completamente avvenuti nel territorio italiano. Art. 6, co. 2, c.p. “Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte […].” → vi è la fictio iuris. Es. 1 → ipotesi di omicidio per avvelenamento, il soggetto viene avvelenato in Italia per sostanza messa nel caffè, quando ancora il veleno non ha fatto effetto egli si sposta in vacanza in Francia, dove muore poche ore dopo. Dove è stato commesso il reato? Ai sensi dell’art. 6, è avvenuto in Italia, perché l’azione di avvelenamento è avvenuta in Italia. Es. 2 → ipotesi di un soggetto che viene avvelenato in Austria e che muore una volta rientrato in Italia. Dove è stato commesso il reato? Ai sensi dell’art. 6 in Italia, poiché il reato si considererà commesso in Italia, perché l’evento morte si considera verificato sul territorio nazionale. REATI COMMESSI ALL’ESTERO — EX ART. 7 C.P. “È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1. Delitti contro la personalità dello Stato italiano [241-313; c. Nav. 1088]; 2. Delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto ; 3. Delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [453-461, 464-466]; 4. Delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [314 ss.]; 5. Ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana.” 22 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) Vi sono, quindi, dei reati che, pur commessi all’estero da parte sia del cittadino italiano che dello straniero, rientrano nella competenza penale italiana. La ratio è rivista nella logica autoritaria fascista, che si riteneva essere legittimo il perseguimento di reati che ledessero lo Stato italiano anche all’estero. DELITTO POLITICO COMMESSO ALL’ESTERO — EX ART. 8 C.P. “Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.” Ipotesi in cui al di fuori della lista tassativa presente nell’articolo precedente, lo Stato è comunque competente ad intervenire come se il reato fosse avvenuto nel territorio nazionale. Condizione: è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. → Parla di soggetti che commettono in territorio estero un delitto politico, c’è una condizione, però, di procedibilità, cioè, che ci sia il Ministro della giustizia che dice all’autorità italiana di perseguirlo. Quali i delitti politici? Per delitto politico, si intende ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, o un diritto politico del cittadino (contro gli elettori ad esempio). Il delitto politico ha duplice accezione: A. Delitto definito oggettivamente, perché si guarda al bene giuridico offeso. B. Delitto definito soggettivamente, quando un reato è commesso per motivi politici (lasciata al giudice l’interpretazione di questa espressione “motivi politici”). VICENDA A DUISBURG Criminali dell’ndragheta Calabrese sono entrati in un bar italiano a sparare con i mitra, strage. Si tratta di capire, se rispetto ai criminali italiani che hanno ucciso in terreno tedesco, il giudice italiano sarebbe competente per stabilire la responsabilità penale? È un reato espressamente elencato all’art 7 c.p.? Si potrebbe applicare l’art. 9 c.p., in base al quale “Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa. 23 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora di tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, 346-bis, 648 e 648-ter, 1.” Trovarsi nel territorio dello Stato → conditio sine qua non: i criminali sono poi rientrati in Italia, quindi sono stati puniti ai sensi di questa legge, rilevante la pena di ergastolo che configura corrispondenza tra norma e caso concreto. IL REATO Il reato, secondo la teoria generale del reato, è composto da tre elementi: 1. Il fatto tipico, 2. L’antigiuridicità, 3. La colpevolezza. IL FATTO TIPICO Il fatto tipico è considerato pietra angolare del reato, presupposto necessario, ma non sufficiente sulla quale poggia il reato. È caratterizzato da diversi elementi essenziali, quali: 1. Materialità della condotta → se manca la condotta materiale, il soggetto non può essere punito in ragione del fatto che il legislatore sulla base del fatto tipico può punire solo comportamenti umani, non basta la mera volontà/pensiero di commettere il reato, bensì deve esserci un fatto materiale esteriore. 2. Soggetto attivo e passivo → Il fatto tipico richiede, per configurarsi una condotta umana, che nel reato sia coinvolto un soggetto attivo, quale l’agente, e un soggetto passivo, quale la vittima. IL SOGGETTO ATTIVO Individuare il soggetto attivo è fondamentale dal momento che alcuni reati possono essere commessi da chiunque, mentre altri da determinati soggetti, si delinea l’importante differenza tra: A. REATI COMUNI → sono reati comuni quei reati che possono essere commessi da qualsiasi persona (donna, uomo, minore, etc…), in cui rileva la commissione di un fatto materiale corrispondente a quel reato. Di regola sono reati comuni quei reati che nella formulazione contengono “chiunque”, salvo eccezioni rare. Art. 575 c.p. “Chiunque cagiona la morte di un uomo …” → indica che il soggetto attivo (detto altrimenti come autore o soggetto agente) può essere chiunque. B. REATI PROPRI → sono reati propri quei reati che possono essere commessi soltanto da soggetti che hanno determinato caratteristiche, o meglio, qualifiche. Queste ultime 24 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) possono essere giuridiche (norme che definiscono quel determinato soggetto) o qualifiche naturalistiche (es. infanticidio, madre che cagiona morte del feto durante o subito dopo il parto, tipico esempio di reato proprio perché solo la madre può rispondere del reato, non il padre). ‼ Non farsi far ingannare, perché Art. 654 c.p. che definisce il reato di incesto ha il pronome iniziale “chiunque”, ma non è reato comune, perché comprende un determinato legame con la vittima, dunque, un caso specifico, si chiama reato proprio perché soltanto soggetti con determinate caratteristiche possono commettere il reato (nel caso di incesto si riferisce alle solo persone che hanno parentela tra loro e non chiunque). Spesso il soggetto agente/attivo appartiene ad una cerchia ristretta di soggetti che devono avere una determinata qualifica giuridica. Es. Art. 341 c.p., quale reato di peculato → si riferisce al pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, reato proprio, solo loro possono rispondere di peculato, se è un soggetto esterno non ne risponderà. IL SOGGETTO PASSIVO In gergo comune chiamato “la vittima” anche se in diritto penale non è il termine corretto, si parla di soggetto passivo ovvero persona offesa. Es. In un omicidio il soggetto passivo è Caio, titolare del bene giuridico vita che viene leso. La persona offesa è la persona titolare del bene giuridico leso, offeso o messo in pericolo. ‼ Non confondere la persona offesa dal reato con il danneggiato, che è colui che subiscono i danni dal reato, non sono offesi direttamente, ma potranno nel processo penale o civile chiedere il risarcimento (es. famigliari vittima omicida, ma è esclusivamente la vittima il soggetto che vede il proprio bene giuridico offeso). ‼ A volte soggetto passivo e danneggiato possono coincidere in determinati reati: ipotizziamo ad esempio che Caio subisce lesioni pesanti per percussioni, egli vede sia offeso il suo bene giuridico integrità giuridica, denunciando la lesione, ma è anche danneggiato e potrà chiedere il risarcimento del danno. Altre volte differiscono, come vittima e familiari, in caso di omicidio. 3. Principio di offensività → Offesa o messa in pericolo di un determinato bene giuridico. Trova fondamento nell’art. 13 Cost. Che tutela la libertà personale. Il principio di offensività pone l’obbligo al legislatore di punire comportamenti umani che ledono o offendono beni giuridici. Cos’è un bene giuridico? I beni giuridici possono essere di vario tipo: patrimonio, vita, pubblica amministrazione, integrità fisica, ordine pubblico, amministrazione della giustizia, valori e interessi che lo Stato deve tutelare nell’interesse dell’intera comunità. 25 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) I beni giuridici possono: Appartenere ai singoli individui → detto bene giuridico personalistico o individuale, di regola ci riferiamo a questi. Appartenere alla collettività → detti beni giuridici superindividuali, cioè che appartengono a più persone o all’intera collettività (es. danni all’ambiente come inquinare un fiume/oppure pubblica amministrazione e il suo corretto funzionamento è nell’interesse di tutti.) 4. Condotta umana → il fatto tipico deve avere alla base una condotta umana. Art. 42, co. 1 c.p., secondo cui “Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà.” Ribadisce il principio di materialità secondo cui alla base di ogni reato ci deve essere sempre una condotta (comprese le azioni e le omissioni). Vi sono tre ipotesi, in forza delle quali il legislatore ritiene che manchi un’azione umana, dunque esclude che si possa parlare di reato: 1. Forza maggiore → ai sensi dell’art. 45 c.p, “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”. Cioè, se c’è forza maggiore è come se mancasse l’azione di un uomo. Riprendendo ciò che dice l’art. 42, co. 1 alla base di ogni reato deve esserci un’azione umana/movimento del corpo COSCIENTE e VOLONTARIA chiamata in dottrina suitas (cioè azione umana che può essere attribuita ad un uomo). Es. Il soggetto X sta guidando in strade di montagna, rispettando i limiti e il codice della strada, ad un certo punto improvvisamente cade un macigno nella sua traiettoria e per evitarlo sterza, investendo e uccidendo un ciclista. → è vero che vi è un’azione umana, bensì siamo difronte ad un’ipotesi di forza maggiore, ossia c’è un evento naturale del tutto eccezionale che di fatto annulla la condotta dell’uomo, sicuramente non è una condotta cosciente e volontaria, bensì incontrollata ed imprevedibile. → Per forza maggiore si intende un fatto eccezionale ed imprevedibile. 2. Caso fortuito → ai sensi dell’art. 45 c.p., “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito.” Cioè, anche in questo caso esclude la punibilità per ragioni non determinate da coscienza e volontarietà. Es. L’autista di un autobus gode di perfetta salute, si sottopone regolarmente a visite mediche e non soffre di alcuna malattia; un giorno mentre conduce un autobus con 50 persone a bordo ha un malore e perde controllo dell’autobus, 10 passeggeri muoiono e 40 si feriscono, sarà colpevole di omicidio? Dipende dal contesto nel quale si inserisce la vicenda: se l’autista era ben in salute e sottoposto a visite regolarmente, non ha mai avuto malori o segnalato problemi, se il giorno x ha un infarto e l’autobus va fuori strada causando la morte dei passeggeri siamo di fronte ad un caso fortuito imprevedibile, l’autista non è responsabile penalmente. Diverso invece il caso in cui si accerti la colpa da parte dell’autista, magari perché dopo le visite fatte sapeva di soffrire di attacchi cardiaci, in aggiunta magari prendeva dei 26 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) farmaci che come controindicazione causavano sonnolenza, essendo quindi che sapeva consapevolmente della malattia e nonostante ciò ha deciso di guidare. Si tratta di un comportamento colposo → Il caso fortuito non sempre esclude la punibilità. Es. Un’automobilista investe un pedone, il quale va d’urgenza in ospedale; In ospedale nella notte a causa di un cortocircuito dei casi elettrici scoppia un incendio che causa la morte dell’uomo. L’automobilista risponde dell’omicidio? No, non c’è nessun nesso causale, perché è un caso fortuito l’incendio. L’autista risponde delle lesioni, nessuno responsabile della morte. 3. Costringimento fisico → ai sensi dell’art. 46 c.p. “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza.” Esprime il non agit sed agitur, ossia il soggetto che agisce è costretto da un’altra persona. Es. Il soggetto con una pistola alla testa che viene minacciato che deve commettere furto, per quanto commetta con il furto un reato, non è considerata un’azione umana cosciente e volontaria, manca la suitas, risponderà l’autore che mi sta costringendo tramite violenza fisica. Ogni reato analizzato dal punto di vista oggettivo consta di vari elementi: Soggetto attivo, l’agente. Soggetto passivo, la vittima. Condotta. Evento (presente in determinati casi) → il legislatore chiede che alla condotta consegua un determinato evento. Es. Art. 575 c.p., omicidio: chiunque cagioni la morte di un uomo → l’evento prodotto dalla condotta deve essere la morte di una persona. REATI DI CONDOTTA E REATI DI EVENTO Nella parte generale e speciale del codice troviamo distinzione dal punto di vista oggettivo tra reati di condotta e reati di evento. Reati di condotta → sono reati che richiedono la mera commissione di un comportamento umano previsto da un determinato reato. Es. Art. 624 c.p., furto: chiunque si impossessa della cosa mobile altrui è mera condotta. Così come la rapina o gli atti sessuali con minorenne, pedopornografica, per la cui commissione è sufficiente mettere in atto una condotta. I reati di condotta possono essere commissivi/di azione (precetto prevede un divieto) o omissivi (precetto contiene un obbligo). Reati di evento → il legislatore per configurare il reato chiede che alla condotta segue un determinato evento. 27 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) Es. Art. 640 c.p., truffa: “Chiunque con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno” → deve arrecare un ingiusto profitto con altrui danno, non basta la condotta di artifizio e raggiro. Sono reati di evento anche l’omicidio e la lesione. L’evento può essere di diversa natura L’evento consiste nella modificazione della realtà esterna: Della realtà fisica (es. con l’omicidio modifico realtà esteriore dal punto di vista fisico corporale), Economica (es. truffa, la persona offesa subisce modificazione del proprio patrimonio), O psichica (soggetto che cagione lesione, fa pressione psicologica al punto di creare malattia psichica nella vittima, modificata integrità psichica della vittima). Possibile anche un evento di doppia natura, sia fisica che psichica ad esempio. All’interno dei reati di evento troviamo REATI A FORMA LIBERA e REATI A FORMA VINCOLATA Reato di evento a forma libera → sono reati di evento che non richiedono particolari modalità commissive per procurare quel determinato evento (es. omicidio, il legislatore non definisce come cagionare la morte di un uomo, forma libera in cui irrilevante mezzo e modo che il soggetto utilizza per procurare quel determinato evento). Reato di evento a forma vincolata → il legislatore introduce nel codice penale o in una legislazione complementare la forma vincolata, cioè ad esempio nella truffa richiede che il profitto per il soggetto attivo e il danno per soggetto passivo si verifichino con una modalità vincolata, cioè occorre che il soggetto agisca con artifizi o raggiri (se non c’è un inganno, non c’è la truffa). LEZIONE 11 11/10/2023 Il fatto tipico può verificarsi come una condotta o come un evento. Per il principio di determinatezza si impone al legislatore di punire fatti dimostrabili nel processo, deve essere una modificazione esterna percepibile nella realtà e dimostrabile in processo. REATI DI DANNO E REATI DI PERICOLO Illeciti di danno → sono i reati che comportano offesa in termini di soppressione e danneggiamento al bene giuridico (es. omicidio comporta offesa al bene della vita umana). Illeciti di pericolo → sono reati che puniscono comportamenti che pongono in pericolo un bene giuridico. 28 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) ILLECITI DI PERICOLO Il legislatore punisce comportamenti che cagionano un pericolo per il bene giuridico tutelato. Anticipa la tutela penale alle semplici “messe in pericolo” rispetto a beni giuridici di rango primario, che giustificano l’incriminazione di comportamenti che si limitano a mettere in pericolo il bene e la sicurezza collettiva. Ricorre a tecniche di tutela che anticipano l’intervento del diritto penale (es. terrorismo, ci sono ad esempio dei reati che condannano i comportamenti preparatori all’attacco, come il reato che punisce la detenzione non autorizzata di esplosivi, per l’intervento non si aspetta che si facciano esplodere perché sarebbe tardi. O anche ad esempio l’addestramento, chi prende informazioni via internet sulle tecniche per agire con attacco di matrice terroristica può essere condannato). Nel nostro ordinamento abbiamo sempre più reati di pericolo, anticipano l’intervento permettendo alle autorità di intervenire per evitare che raggiunga l’obiettivo criminale. Si suddividono in: Reati di pericolo concreto, Reati di pericolo astratto o presunto, Reati di pericolo indiretto (Manuale Marinucci). REATI DI PERICOLO CONCRETO Esempio tipico contenuto nell’art. 422 c.p., quale reato di strage: “Chiunque al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.” È un reato di pericolo concreto, perché il giudice dovrà effettuare una valutazione circa se nel caso di specie il soggetto con la sua condotta ha oggettivamente/concretamente messo in pericolo l’incolumità pubblica, cioè l’integrità di un numero indeterminato di persone. Il giudice dovrà verificare se il fatto di aver posizionato la bomba abbia messo in pericolo un numero indeterminato di persone. Es. se il soggetto avesse messo la bomba in aperta campagna, senza abitazioni, allevamenti, in luogo appartato, in quel caso dovrà escludere il pericolo concreto e non potrà applicare il reato di strage. Se, invece, la bomba venisse collocata nei pressi di una scuola, anche se la bomba non è esplosa, ma se fosse esplosa sarebbero morte più persone e sussiste pericolo concreto. Procedimento del giudice per giudicare i reati di pericolo concreto → Giudizio prognostico ex ante: Accertare oggettivamente il verificarsi di un pericolo per il bene giuridico; Verificare da una prospettiva ex ante il verificarsi di un pericolo per la salute pubblica, cioè collocarsi mentalmente nel momento in cui il soggetto ha posto in essere l’azione pericolosa e le sue intenzioni. Es. il terrorista colloca la bomba in un determinato posto, se la ha posizionata in una piazza, il giudice capisce il pericolo concreto che poteva causare. 29 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) Il giudice non fa giudizio a fatti avvenuti, ma dovrà capire ex ante se era prevedibile e probabile il pericolo, giudizio prognostico ex ante, in cui il giudice accerta se sono posti in essere atti tali che di per sé sono idonei a mettere in pericolo l’incolumità pubblica. REATI DI PERICOLO ASTRATTO Il precetto non fa riferimento al pericolo. Reato di pericolo astratto fa riferimento a determinati comportamenti che sono di per sé pericolosi. Il legislatore in base alla sua esperienza seleziona dei comportamenti che ritiene essere di base pericolosi. Es. Art. 423, co. 1 c.p., quale incendio: “Chiunque cagiona un incendio è punito.” → è reato di evento, perché punisce il verificarsi di un determinato evento in conseguenza alla condotta. L’incendio di per sé è un fatto pericoloso, in astratto lo è. Si richiede al giudice il mero accertamento del verificarsi dell’incendio, se si è verificato si applica art. 423, co. 1 c.p. Questo articolo è interessante, perché al primo comma contiene reato di pericolo astratto, al secondo comma un reato di pericolo concreto, infatti al secondo comma afferma che “La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se del fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica” → se dall’incendio della cosa propria deriva pericolo per l’incolumità pubblica, sarà punito. ‼ Cogli la differenza → nel secondo comma è concreto il pericolo, perché si chiede al giudice di accertare ex ante il pericolo, e anche perché nomina la parola pericolo. NESSO CAUSALE O NESSO DI CAUSALITÀ Se ne parla esclusivamente rispetto ai reati di evento, poiché il nesso di causalità permette di collegare un determinato evento ad una determinata azione. I reati di evento possono essere commissivi od omissivi. Il nesso di causalità nei REATI COMMISSIVI DI EVENTO Nesso di causalità viene definito all’art. 40 c.p.: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione.” → tra evento e azione deve esserci un nesso causale, l’evento deve essere conseguenza dell’azione del soggetto agente. Cosa significa che un evento è stato causato da un determinata azione umana? Il codice penale non stabilisce dei principi di riferimento, bisogna attingere alle varie teorie sviluppatesi sul punto: 1. Teoria condizionalistica, 2. Teoria della causalità adeguata, 3. Teoria della causalità umana. 30 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) TEORIA CONDIZIONALISTICA — CONDICIO SINE QUA NON Fa riferimento alla condizione, senza la quale, quel determinato evento non si sarebbe verificato. Secondo questa teoria c’è nesso di causalità tra azione ed evento quando la condotta umana ha rappresentato una condizione senza la quale l’evento non si sarebbe verificato. Secondo tale teoria il giudice deve svolgere un cosiddetto giudizio di eliminazione mentale, in cui la elimina mentalmente e verifica se senza questa l’evento si sarebbe verificato comunque. Questa teoria ha avuto molte critiche, perché è funzionale solo nei casi più semplici e basilari. Es. Tizio spara a Caio e il proiettile, colpendolo, lo uccide → ovviamente eliminando l’azione dello sparo, Caio sarebbe vivo; quindi, il giudice sa che è stata quella determinata azione (lo sparo) a causare quell’evento morte. Alcuni studiosi tedeschi nel tempo hanno raffinato ulteriormente la teoria, perché questa non è facilmente adattabile, il suo limite è che porta sempre a conclusione “corrette”, talvolta troppo dispersive. Es. A spara a B, B muore → il giudice elimina mentalmente la condotta di A, se non avesse sparato, allora B non sarebbe morto, dichiara che c’è nesso di causalità tra condotta di A e l’evento. La critica principale mossa dai tedeschi è che si adottasse il ragionamento di tale teoria, non è corretto affermare che, se A non avesse sparato, B sarebbe in vita. Questo perché sarebbe anche altrettanto esatto affermare che, se i genitori di B non lo avessero partorito, egli non sarebbe morto il giorno X per lo sparo. La conclusione, quindi, diventa incerta e con molte obiezioni. Il giudizio hic et nunc Proprio in ragione di queste incertezze si afferma che nella teoria condizionalistica il giudice deve accertare l’evento concreto che si è verificato, porsi la domanda “per quale evento si è verificato il reato?” Evento morte causato dallo sparo. Il giudice deve sempre stabilire il nesso di causalità sulla base di quell’evento concreto che si è verificato così ed ora. Es. Nel caso in cui A spara a B, B viene trasportato d’urgenza in ospedale, nel tragitto l’ambulanza fa un incidente e B muore. Il medico risponde dell’omicidio di B? Sì, perché eliminando la dose eccessiva, viene meno la morte. Si guarda al decorso causale concreto, B è morto perché il cuore non ha fatto fronte alla dose eccessiva di antidolorifico, non c’entra che sarebbe morto comunque perché la causa all’evento è la condotta del medico. 31 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) La teoria condizionalistica funziona rispetto ai casi intuitivi come lo sparo, non funziona rispetto ai casi complessi, come ad esempio il caso tedesco della somministrazione del farmaco talidomide. Questo farmaco veniva somministrato negli anni 50 alle donne in gravidanza per sopportarne i sintomi, al seguito del parto però i figli riportavano malformazioni, chi dice che sono dovute all’assunzione del farmaco? Con la teoria condizionalistica non si può capire se la causa di malformazione dei figli è stata dovuta al farmaco. Provando a fare un giudizio di eliminazione mentale, senza il farmaco ci sarebbero state malformazioni? Ma chi dice che è stato il farmaco? Solo uno studio medico potrà dire se è scientificamente provato il nesso tra talidomide e malformazioni feti, il giudice non può dirlo, perché non ha le conoscenze per stabilirlo tramite un semplice giudizio di eliminazione mentale. Rispetto ai casi cosiddetti “complessi e difficili” la teoria condizionalistica deve essere integrata sulla base di una cosiddetta legge di copertura, il giudice dovrà ricorrere ad un sapere ulteriore rispetto al suo (legge, teoria) che gli permette di accertare che quell’evento è conseguenza di una data azione. La legge di copertura è quella legge che permette al giudice di stabilire che eliminando quella determinata azione viene meno quel determinato evento (ad esempio studio medico che mi garantisce al 100% il nesso causale). Va ad integrare e supportare la teoria condizionalistica nei casi più complessi. Le leggi di copertura sono di due tipi: 1. Leggi scientifiche universali → ci dicono che ogni volta che si verifica la condotta A si determinerà necessariamente quel determinato evento (100%). 2. Leggi scientifiche statistiche → la scienza non riesce a verificare con certezza assoluta ogni rapporto tra condotta-evento, si deve accontentare delle percentuali, in particolare della probabilità statistica. Es. Al verificarsi della condotta A si potrebbe verificare nel 70% dei casi quel dato evento, manca la certezza assoluta, probabilità dal 0,1 a 99,9%. La legge statistica può essere bassa o alta. La legge statistica dà delle percentuali, la legge universale dà certezza assoluta. LEZIONE 12 12/10/2023 Il nesso di causalità è contenuto all’interno dell’art. 40, co. 1 c.p. 32 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) Tra condotta ed evento deve esserci un nesso causale, condotta causa di quel determinato evento, qualora il giudice accerti che la causa concreta di quell’evento è la suddetta condotta, allora potrà agire per l’imputabilità del soggetto. La teoria condizionalistica per i casi semplici è abbastanza intuitiva, rispetto a casi complessi abbiamo bisogno di una legge di copertura, la quale può essere di due tipi: 1. Scientifica, 2. Statistica. Inizialmente la Cassazione, nell’interesse dell’imputato per il principio di tipicità e certezza del diritto penale diceva che nel 1990, non avendo leggi universali che coprono tutti i casi, si dovrà ricorrere alla legge statistica, ma afferma che la legge statistica deve dare al giudice una probabilità prossima alla certezza. “Il giudice può affermare il rapporto di causalità, in quanto abbia accertato con probabilità vicina e certezza, quella condotta è stata causa necessaria dell’evento come verificatosi hic et nunc.” Qual’è la probabilità prossima alla certezza? In assenza di disciplina con il passare degli anni, assistiamo nella giurisprudenza ad un progressivo abbassamento della percentuale, è ovvio che condannare una persona per una percentuale troppo bassa non sarebbe ragionevole, ma come hanno affermato le Sezioni Unite nel 2002: “Bastano anche probabilità statistiche medio-basse, qualora emerga la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa.” → cioè, deve esserci probabilità logica che non ci sono state altre cause che hanno portato alla verifica di quell’evento. Es. Delitto di Cogne: In questa vicenda accadde che venne trovato morto un bambino, reato di infanticidio. Alla luce delle indagini e interrogatori svolti emerge che i vicini non erano in casa così come il padre, non riusciamo a trovare una spiegazione logica diversa da quella che ci dice che la colpevole è la madre che era a casa al momento dell’omicidio del bambino. Si sviluppa la tesi della probabilità logica, in cui “mi accontento” di probabilità basse, qualora non ci siano altre prove plausibili che mi permettono di dire che non sia stata la madre. CASI CONCRETI ESEMPLIFICATIVI → Contagio da HIV a seguito di un rapporto sessuale. Non ci sono leggi universali che affermano che a seguito di un rapporto sessuale non protetto ci sia per forza come conseguenza assoluta l’infezione da HIV, non deriva sempre. Abbiamo solo leggi statistiche che dicono che la probabilità di contrarre l’infezione con rapporto sessuale non protetto è pari a 0,002%. Non si può condannare qualcuno per il semplice dato di una probabilità statistica, essendo così bassa, però tramite il ragionamento della probabilità logica si cerca di escludere tutte le altre cause che avrebbero potuto portare l’infezione, se non si 33 di 44 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-lezioni-diritto-penale-5/10723715/ Downloaded by: geremia.zanoni ([email protected]) troveranno altre spiegazioni, si darà importanza a quella percentuale. È comunque un terreno incerto, iniziano indagini sulla personalità dell’uomo che ha trasmesso l’HIV (es. rapporti extraconiugali, sapeva della malattia, etc…), indagini sulla persona offesa (ha avuto rapporti solo con quella persona, ha usato stupefacenti con ago infetto…), verificare se c’è spiegazione causale plausibile, alternativa a quel 0,002%, se non c’è, verrà condannato il soggetto anche per una percentuale così bassa. → Caso Talidomide. Anche nel caso della talidomide il giudice si è dovuto accontentare della legge statistica, all’epoca si è iniziata a fare gli studi con dei test sugli animali, notando che gli animali ai quali avevano somministrato il farmaco partorivano feti con malformazioni. Ma una ricerca animale non era applicabile alla donna. Si guarda però che i quartieri in cui il farmaco era più diffuso aumentavano i casi di feti affetti da malformazioni, proporzionalmente al diminuire delle somministrazioni in determinati posti, diminuivano anche le nascite di feti malati, questo è un ragionamento statistico che ha portato alla condanna secondo legge statistica. → Caso dell’Emofiliaco. Emofiliaco è persona affetta da una malattia in cui il sangue non si coagula e una semplice ferita potrebbe causare un’emorragia e portare alla morte. Se un soggetto A litiga con B emofiliaco, lancia un sasso causando una piccola ferita al ginocchio, B muore per emorragia. A risponde di omicidio? Se dovessimo applicare la teoria condizionalistica, la risposta è sì, perché eliminando il lancio del sasso, B non si sarebbe ferito e sarebbe poi morto → capiamo che traendo questa conclusione così semplificata escludiamo una serie di fattori che invece per l’imputabilità del soggetto sono importanti, troppo severo come ragionamento. La dottrina tedesca sulla base di questi casi più complessi ha ravvisato il rischio della possibilità di incarcerare persona per il semplice fatto che ha lanciato un sasso e prodotto una piccola lesione. Correzione alla teoria condizionalistica → TEORIA DELLA CAUSALITÀ ADEGUATA Nata in Germania e poi arrivata anche in Italia. Dobbiamo ragionare nel senso che la teoria condizionalistica resta la teoria di riferimento (conservando il giudizio ex ante), ma a variare è la sua interpretazione; infatti, secondo la teoria della causalità adeguata a evitare eccessi punitivi è opportuno aggiungere un ragionamento ex post a fatti verificati, operato dal giudice. La teoria della causalità adeguata si basa sul seguente ragionamento: vedere se quell’evento è una conseguenza tipica di quel determinato comportamento. Il giudice, ad esempio, del caso dell’emofiliaco, quindi, dovrà: In primo luogo, deve eliminare mentalmente la condotta (teoria condizionalistica), In secondo luogo, deve chiedersi se nella maggior parte dei casi chi subisce una piccola ferita, muore dissanguato.