Codice di Procedura Penale PDF
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Questo documento presenta i primi articoli del Codice di Procedura Penale italiano, che definisce la giurisdizione, la competenza dei giudici e le regole generali per i procedimenti penali. Questo documento analizza e riassume le norme relative all'applicazione della legge penale in Italia.
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CODICE DI PROCEDURA PENALE LIBRO I SOGGETTI TITOLO I GIUDICE CAPO I...
CODICE DI PROCEDURA PENALE LIBRO I SOGGETTI TITOLO I GIUDICE CAPO I GIURISDIZIONE Art. 1. (Giurisdizione penale) - 1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice. Art. 2. (Cognizione del giudice).- 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito 2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo. Art. 3. (Questioni pregiudiziali).- 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione. 2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio. 3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti. 4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale. CAPO II COMPETENZA SEZIONE I Disposizione generale Art. 4. (Regole per la determinazione della competenza). 1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. SEZIONE II Competenza per materia Art.5. (Competenza della corte di assise). 1. La corte di assise è competente: a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'art. 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale; c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 del codice penale; d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. Art. 6. (Competenza del tribunale) 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise. Art. 7. (Competenza del pretore). (1) (1) articolo abrogato dall’art. 218 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. SEZIONE III Competenza per territorio Art. 8. (Regole generali) 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. 2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione. 3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. 4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto. Art. 9. (Regole suppletive). 1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell’art. 8, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. 2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato. 3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335. Art. 10. (Competenza per reati commessi all’estero). 1. Se il reato è stato commesso interamente all’estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna dell’imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. 2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335. 3. Se il reato è stato commesso in parte all’estero, la competenza è determinata a norma degli artt. 8 e 9. Art. 11. (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge. 2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello determinato ai sensi del medesimo comma 1. 3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1. Art. 11 bis. (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia). 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76 bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11. SEZIONE IV Competenza per connessione Art. 12. (Casi di connessione). 1. Si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri [...] (1) (1) lettera così modificata dall'art. 1 comma 1 Legge 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata in G.U. n. 68 del 22 marzo 2001 il testo previgente disponeva [ c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità.] Art. 13. (Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali). 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest’ultima. 2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’art. 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario. Art. 14. (Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni). 1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni. 2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l’imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne. Art. 15. (Competenza per materia determinata dalla connessione). 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise. Art. 16. (Competenza per territorio determinata dalla connessione). 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. 2. Nel caso previsto dall’art. 12 comma 1 lett. a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l’evento. 3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive. CAPO III RIUNIONE E SEPARAZIONE DEI PROCESSI Art. 17. (Riunione di processi). 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:(1) a) nei casi previsti dall’art. 12; b) [...] c) nei casi previsti dall'art. 371 comma 2 lettera b) d) [...] (2) 1 bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. (1) comma così modificato dall'art.1 comma 2 Legge 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata in G.U. n. 68 del 22 marzo 2001 il testo previgente disponeva La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta [ quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi] (2) lettere c) e d) così sostituite dall'art. 1 comma 3 Legge 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata in G.U. n. 68 del 22 marzo 2001 il testo previgente disponeva c) [ nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre]; d) [ nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza] Art. 18. (Separazione di processi). 1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti: a) se, nell’udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell’art. 422; b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento; c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell’atto di citazione; d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento; e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l’istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione; e bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione (1). 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull’accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo. (1) lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, come convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4. Art. 19. (Provvedimenti sulla riunione e separazione). 1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti. CAPO IV PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA Art. 20. (Difetto di giurisdizione). 1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. 2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall’art. 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all’autorità competente. Art. 21. (Incompetenza). 1. L’incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’art. 23 comma 2. 2. L’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491 comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza preliminare. 3. L’incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2. Art. 22. (Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari). 1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. L’ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto. 3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Art. 23. (Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado). 1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. 2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l’incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’art. 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1. Art. 24. (Decisioni del giudice di appello sulla competenza). 1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell’art. 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l’incompetenza sia stata eccepita a norma dell’art. 21 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello. 2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile. Art. 25. (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza). 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore. Art. 26. (Prove acquisite dal giudice incompetente). 1. L’inosservanza delle norme sulla competenza non produce l’inefficacia delle prove già acquisite. 2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell’udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli artt. 500 e 503. Art. 27. (Misure cautelari disposte dal giudice incompetente). 1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321. CAPO V CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA Art. 28. (Casi di conflitto). 1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo: a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. 2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo. 3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione. Art. 29. (Cessazione del conflitto). 1. I conflitti previsti dall’art. 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza. Art. 30. (Proposizione del conflitto). 1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l’indicazione delle parti e dei difensori. 2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni. 3. L’ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso. Art. 31. (Comunicazione al giudice in conflitto). 1. Il giudice che ha pronunciato l’ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall’art. 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto. 2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni. Art. 32. (Risoluzione del conflitto). 1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall’art. 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari. 2. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. 3. Si applicano le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest’ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2. CAPO VI CAPACITA' E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE Art. 33. (Capacità del giudice). 1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. 2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. 3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l’organo giudicante le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico. Art. 33 bis (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati: a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise; b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335; c) delitti previsti dagli articoli 416, 416 bis, 416 ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513 bis, 564, da 600 bis a 600 sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609 bis, 609 quater e 644 del codice penale; d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati; e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione; f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati; h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare; i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione; l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza; m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete; n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione; o) delitto previsto dall'articolo 12 quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori; p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche. 2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'art. 33 ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'art. 4. Art. 33 ter. (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all’art. 80, del medesimo testo unico. 2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall’articolo 33 bis o da altre disposizioni di legge. Art. 33 quater. (Effetti della connessione sulla composizione del giudice). 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi. CAPO VI-Bis PROVVEDIMENTI SULLA COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA DEL TRIBUNALE Art. 33 quinquies. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale). 1. L’inosservanza delle disposizioni relative all’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione respinta nell’udienza preliminare. Art. 33 sexies. (Inosservanza dichiarata nell’udienza preliminare). 1. Se nell’udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall’articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell’articolo 552. 2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554. Art. 33 septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado). 1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell’udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 3. Si applica la disposizione dell’articolo 420 ter, comma 4. Art. 33 octies. (Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione). 1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione. 2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. Art. 33 nonies. (Validità delle prove acquisite). 1. L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l’invalidità degli atti del procedimento, né l’inutilizzabilità delle prove già acquisite. CAPO VII INCOMPATBILITA’, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE Art. 34. (Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento). 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento o al giudizio per revisione. 2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere ( note) 2 bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l’udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio. 2 ter. Le disposizioni del comma 2 bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti: a) le autorizzazioni sanitarie previste dall’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall’articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354; c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall’articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354; d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all’articolo 175; e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell’articolo 296. 2 quater. Le disposizioni del comma 2 bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all’assunzione dell’incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto. 3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l’autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l’ufficio di giudice. Art. 35. (Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio). 1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado. Art. 36. (Astensione). 1. Il giudice ha l’obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario; h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza. 2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lett. b) seconda ipotesi e lett. e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura. 4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione. Art. 37. (Ricusazione). 1. Il giudice può essere ricusato dalle parti: a) nei casi previsti dall’art. 36 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g); b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. (1) 2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.(2) (1) comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 283 del 14 luglio 2000, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. (2) comma dichiarato illegittimo da Corte Cost. con sentenza n. 10 del 23.01.97 nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione Art. 38. (Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione). 1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell’udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall’art. 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell’atto da parte del giudice. 2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza. 3. La dichiarazione contenente l’indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell’ufficio cui è addetto il giudice ricusato. 4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall’interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell’atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione. Art. 39. (Concorso di astensione e di ricusazione). 1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l’astensione è accolta. Art. 40. (Competenza a decidere sulla ricusazione). 1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. 2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. 3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. Art. 41. (Decisione sulla dichiarazione di ricusazione). 1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l’osservanza dei termini o delle forme previste dall’art. 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’art. 611. 2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti. 3. Sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell’art. 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 4. L’ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private. Art. 42. (Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione). 1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. 2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia. Art. 43. (Sostituzione del giudice astenuto o ricusato). 1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario. 2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell’art. 11. Art. 44. (Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione). 1. Con l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l’ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale. CAPO VIII RIMESSIONE DEL PROCESSO Art. 45. (Casi di rimessione). 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell' articolo11. art. così modificato ai sensi L. 7.11.2002 n. 248. Art. 45 (Testo previgente)1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’art. 11 Art. 46. (Richiesta di rimessione). 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti. 2. La richiesta dell’imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale. 3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. 4. L’inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta. Art. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. 2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile. 3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti. 4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304. modificato ai sensi L. 7.11.2002 n. 248 (Testo previgente )1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta (1). 2. La Corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti. (1) comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 353 del 22 ottobre 1996, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione. Art. 48. (Decisione). 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1. 3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede. 4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. 5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. 6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro art.modificato ai sensi L. 7.11.2002 n. 248 art. 48 (testo previgente)1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’art. 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 2. L’ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. 3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. 4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell’imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Art. 49. (Nuova richiesta di rimessione). 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. 2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. 3. E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato. 4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta". 5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. art.modificato ai sensi L. 7.11.2002 n. 248 Art. 49 (testo previgente)1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni dell’art. 47. 2. L’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta. TITOLO II. PUBBLICO MINISTERO. Art. 50 (Azione penale)- 1. Il pubblico ministero esercita l`azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione. 2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l`istanza o l`autorizzazione a procedere, l`azione penale è esercitata di ufficio. 3. L`esercizio dell`azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. Art. 51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale -1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lett. a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la Corte di Appello. Nei casi di avocazione previsti dall`art. 371 bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia. 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all`ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del Capo II del Titolo I. 3 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 bis e 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l`attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall`art. 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite all`ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis se ne fa richiesta il procuratore distrettuale il procuratore generale presso la Corte di Appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter. Art. 52 Astensione - 1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza. 2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell`ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale. 3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la Corte di Appello e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. 4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all`ufficio ugualmente competente determinato a norma dell`art. 11. Art. 53 Autonomia del pubblico ministero nell`udienza. Casi di sostituzione 1. Nell`udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia. 2. Il capo dell`ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso. 3. Quando il capo dell`ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e), il procuratore generale presso la Corte di Appello designa per l`udienza un magistrato appartenente al suo ufficio. Art. 54 Contrasti negativi tra pubblici ministeri -1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all`ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l`ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la Corte di Appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da comunicazione agli uffici interessati. 3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. 3 bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri. Art. 54 bis Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero -1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari, a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell`art. 54 comma 1. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la Corte di Appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da comunicazione agli uffici interessati. All`ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. 3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell`art. 54 comma 1. 4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. 5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri. Art. 54 ter ( Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata) -1. Quando il contrasto previsto dagli artt. 54 e 54 bis riguarda taluno dei reati indicati nell`art. 51 comma 3 bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la Corte di Appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati. Art. 54 quater (Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero). 1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 335 o dell’articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente. 2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l’indicazione del giudice ritenuto competente. 3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d’appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell’articolo 51, comma 3 bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell’articolo 54 ter. 4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi. 5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. TITOLO III POLIZIA GIUDIZIARIA Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria) -1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall`autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Art. 56 (Servizi e sezioni di polizia giudiziaria) -1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell`autorità giudiziaria: a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria; c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia dl reato. Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria -1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l`ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell`arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie forestali e, nell`ambito territoriale dell`ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall`art. 55. Art. 58 Disponibilità della polizia giudiziaria -1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto. 2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. 3. L`autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria. Art. 59 Subordinazione della polizia giudiziaria -1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite. 2. L`ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell`attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente. 3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall`attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1. indice libro I pagina successiva (artt. 60-108) Indice libro I (in questa pagina:artt. 60-108) sommario LIBRO I I SOGGETTI TITOLO IV IMPUTATO Art. 60 Assunzione della qualità di imputato –1 Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell`art. 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. 2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. 3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo. Art. 61 Estensione dei diritti e delle garanzie dell`imputato -1 I diritti e le garanzie dell`imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. 2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all`imputato, salvo che sia diversamente stabilito. Art. 62 Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell`imputato -1 Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall`imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza. Art. 63 Dichiarazioni indizianti -1 Se davanti all`autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l`autorità procedente ne interrompe l`esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. 2. Se la persona doveva essere sentita sin dall`inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate. Art. 64 Regole generali per l`interrogatorio -1 La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all`interrogatorio salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze. 2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. 3. Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti; b) salvo quanto disposto dall’art. 66 comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’art. 197 e le garanzie di cui all’art. 197-bis. (1) 3-bis L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone. (2) (1) Comma così sostituito dall’art. 2 comma 1 della legge 01.03.2001, n. 63. Il testo previgente così disponeva: [Prima che abbia inizio l`interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall`art. 66 comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso.] (2) Comma aggiunto dall’art. 2 comma 1 della legge 01.03.2001, n. 63 Art. 65 Interrogatorio nel merito -1 L`autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti. 2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande. 3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona. Art. 66 Verifica dell`identità personale dell`imputato -1 Nel primo atto cui è presente l`imputato, l`autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant`altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false. 2. L`impossibilità di attribuire all`imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell`autorità procedente, quando sia certa l`identità fisica della persona. 3. Le erronee generalità attribuite all`imputato sono rettificate nelle forme previste dall`art. 130. Art. 67 Incertezza sull`età dell`imputato -1 In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l`imputato sia minorenne, l`autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Art. 68 Errore sull`identità fisica dell`imputato –1 Se risulta l`errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell`art. 129. Art. 69 Morte dell`imputato –1 Se risulta la morte dell`imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell`art. 129. 2. La sentenza non impedisce l`esercizio dell`azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell`imputato è stata erroneamente dichiarata. Art. 70 Accertamenti sulla capacità dell`imputato -1 Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto (1) l`imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre dispone anche di ufficio perizia. 2. Durante il tempo occorrente per l`espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell`imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti. 3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l`incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall`art. 392. (1) “sopravvenuta al fatto" è stato giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 340 del 20 luglio 1992. Art. 71 Sospensione del procedimento per incapacità dell`imputato –1 Se, a seguito degli accertamenti previsti dall`art. 70, risulta che lo stato mentale dell`imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. 2. Con l`ordinanza di sospensione il giudice nomina all`imputato un curatore speciale, designando di preferenza l`eventuale rappresentante legale. 3. Contro l`ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l`imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all`imputato. 4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall`art. 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell`imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere. 5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall`art. 70 comma 3. 6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell`art. 75 comma 3 Art. 72 Revoca dell`ordinanza di sospensione -1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell`ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l`esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell`imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. 2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell`imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell`imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Art. 73 Provvedimenti cautelari -1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell`imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell`ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l`autorità competente per l`adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali. 2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell`imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L`ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell`autorità indicata nel comma 1. 3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell`imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall`art. 286. 4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all`informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2. TITOLO V PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA Art. 74 Legittimazione all`azione civile -1 L`azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all`art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell`imputato e del responsabile civile. Art. 75 Rapporti tra azione civile e azione penale -1. L`azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L`esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. 2. L`azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. 3. Se l`azione è proposta in sede civile nei confronti dell`imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge. Art. 76 Costituzione di parte civile -1. L`azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. 2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. Art. 77 Capacità processuale della parte civile -1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l`esercizio delle azioni civili. 2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l`assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. 3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell`incapace. 4. In caso di assoluta urgenza, l`azione civile nell`interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l`assistenza ovvero il curatore speciale. Art. 78 Formalità della costituzione di parte civile -1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell`associazione o dell`ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell`imputato nei cui confronti viene esercitata l`azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l`indicazione della procura; d) l`esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione del difensore. 2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 3.Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nella altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile Art. 79 Termine per la costituzione di parte civile 1. La costituzione di parte civile può avvenire per l`udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484. 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. 3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall`art. 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. Art. 80 Richiesta di esclusione della parte civile 1. Il pubblico ministero, l`imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile. 2. Nel caso di costituzione di parte civile per l`udienza preliminare, la richiesta è proposta, a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. 3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a norma dell`art. 491 comma 1. 4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza. 5. L`esclusione della parte civile ordinata nell`udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484. Art. 81 Esclusione di ufficio della parte civile -1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile ne dispone l`esclusione di ufficio con ordinanza. 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare. Art. 82 Revoca della costituzione di parte civile -1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. 2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell`art. 523 ovvero se promuove l`azione davanti al giudice civile. 3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l`intervento della parte civile ha cagionato all`imputato e al responsabile civile. L`azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile. 4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell`azione in sede civile. Art. 83 Citazione del responsabile civile -1. Il responsabile civile per il fatto dell`imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall`art. 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L`imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere. 2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento. 3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene: a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l`indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell`associazione o dell`ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante; b) l`indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile; c) l`invito a costituirsi nei modi previsti dall`art. 84; d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell`ausiliario che lo assiste. 4. Copia del decreto è notificata a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all`imputato. Nel caso previsto dall`art. 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all`imputato a cura del pubblico ministero. L`originale dell`atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede. 5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell`udienza preliminare o nel giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la citazione. 6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l`esclusione della parte civile. Art. 84 Costituzione del responsabile civile -1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza. 2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell`associazione o dell`ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome e il cognome del difensore e l`indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore. 3. La procura conferita nelle forme previste dall`art. 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile. 4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. Art. 85 Intervento volontario del responsabile civile - 1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l`azione civile a norma dell`art. 77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l`udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484 presentando una dichiarazione scritta a norma dell`art. 84 commi 1 e 2. 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l`intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall`art. 468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. 3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 4. L`intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l`esclusione della parte civile. Art. 86 Richiesta di esclusione del responsabile civile -1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall`imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione. 2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654. 3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza. Art. 87 Esclusione di ufficio del responsabile civile -1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l`intervento del responsabile civile, ne dispone l`esclusione di ufficio, con ordinanza. 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare. 3. L`esclusione è disposta senza ritardo anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. Art. 88 Effetti dell`ammissione o dell`esclusione della parte civile o del responsabile civile -1. L`ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. 2. L`esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l`esercizio in sede civile dell`azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l`azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto. 3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell`art. 75 comma 3. Art. 89 Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria -1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l`udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell`imputato. 2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell`art. 87 comma 3. TITOLO VI PERSONA OFFESA DAL REATO Art. 90 Diritti e facoltà della persona offesa dal reato -1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. 2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli artt. 120 e 121 c.p. 3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa. Art. 91 Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato -1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. Art. 92 Consenso della persona offesa -1. L`esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa. 2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. 3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2. 4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione. Art. 93 Intervento degli enti o delle associazioni -1. Per l`esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall`art. 91 l`ente o l`associazione presenta all`autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità: a) le indicazioni relative alla denominazione dell`ente o dell`associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante; b) l`indicazione del procedimento; c) il nome e il cognome del difensore e l`indicazione della procura; d) l`esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l`intervento; e) la sottoscrizione del difensore. 2. Unitamente all`atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall`art. 100 comma 1. 3. Se è presentato fuori udienza, l`atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell`ultima notificazione. 4. L`intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento. Art. 94 Termine per l`intervento - 1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484. Art. 95 Provvedimenti del giudice -1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell`art. 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all`intervento dell`ente o dell`associazione. L`opposizione è notificata al legale rappresentante dell`ente o dell`associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi. 2. Se l`intervento è avvenuto prima dell`esercizio dell`azione penale, sull`opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto nell`udienza preliminare, l`opposizione è proposta prima dell`apertura della discussione; se è avvenuto in dibattimento, l`opposizione è proposta a norma dell`art. 491 comma 1. 3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. 4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l`esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall`art. 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l`esclusione dell`ente o dell`associazione. TITOLO VII DIFENSORE Art. 96 Difensore di fiducia - 1. L`imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. 2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all`autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. 3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2. Art. 97 Difensore di ufficio -1. L`imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. 2. I consigli dell’ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l’effettività della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell' ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. (1) 3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, danno avviso dell’atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall’ufficio di cui al comma 2. (2). 4.Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2. (3). 5. Il difensore di ufficio ha l`obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. 6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. (1) Comma così sostituito dall’art. 1 comma 1 della legge 06.03.2001, n. 60. Il testo previgente così disponeva: [Il Consiglio dell`ordine forense, al fine di garantire l`effettività della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori e, d`intesa con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla base di turni di reperibilità.]. (2) Comma così sostituito dall’art. 2 comma 1 della legge 06.03.2001, n. 60. Il testo previgente così disponeva: [Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e l’imputato ne è privo, danno avviso dell’atto al difensore individuato sulla base dei criteri indicati nel comma 2.] (3) Comma così sostituito dall’art. 3 comma 1 della legge 06.03.2001, n. 60. Il testo previgente così disponeva: [Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni dell`art. 102] Art. 98 Patrocinio dei non abbienti - 1. L`imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti. Art. 99 Estensione al difensore dei diritti dell`imputato - 1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all`imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest`ultimo. 2. L`imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all`atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all`atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice. Art. 100 Difensore delle altre parti private - 1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata. 2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l`autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore. 3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell`atto non è espressa volontà diversa. 4. Il difensore può compiere e ricevere, nell`interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere. 5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore. Art. 101 Difensore della persona offesa - 1. La persona offesa dal reato, per l`esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall`art. 96 comma 2. 2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell`art. 93 si applicano le disposizioni dell`art. 100. Art. 102 Sostituto del difensore - 1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio possono nominare un sostituto (1). 2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore. (1) Comma così sostituito dall’art. 4 comma 1 della legge 06.03.2001, n. 60. Il testo previgente così disponeva: [il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, può designare un sostituto] Art. 103 Garanzie di libertà del difensore - 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell`accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate. 2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. (1) 3. Nell`accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell`ufficio di un difensore, l`autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell`ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. 4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice. 5. Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. (2) 6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l`imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni salvo che l`autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. 7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall`art. 271, i risultati delle ispezioni perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. (1) Testo così modificato dall’art. 1, lettera a) della l. 07.12.2000, n. 397 pubblicata in G. U.n. 2 del 3 gennaio 2001 Il precedente testo così disponeva: [Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all`oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato]. (2) Testo così modificato dall’art. 1, lettera b) della l. 07.12.2000, n. 397.G. U.n. 2 del 3 gennaio 2001. Il precedente testo così disponeva: [Non è consentita l`intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, nè a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite] Art. 104 Colloqui del difensore con l`imputato in custodia cautelare - 1. L`imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall`inizio dell`esecuzione della misura. 2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell`art. 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l`arresto o il fermo. 3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l`esercizio del diritto di conferire con il difensore. 4. Nell`ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l`arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice. Art. 105 Abbandono e rifiuto della difesa - 1. Il consiglio dell`ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all`abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio. 2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l`abbandono o il rifiuto. 3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell`ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice. 4. L’autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell’ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell’ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonchè del divieto di cui all’articolo 106, comma 4-bis.(1) 5. L`abbandono della difesa delle parti private diverse dall`imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall`art. 91 non impedisce in alcun caso l`immediata continuazione del procedimento e non interrompe l`udienza. (1) comma sostituito dall'art. 15 L.13 febbraio 2001 n.45, pubblicata in G.U.n. 58 del 10.03.01, Supplemento