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Questo documento riassume le origini del diritto romano, dalla nascita della comunità all'istituzione del regnum. Si analizzano gli elementi fondamentali, come la familia, le curie, e il senato, contestualizzandoli nel contesto storico e politico dell'epoca. Si esplora anche il ruolo della religione nel diritto romano, con particolare attenzione al fas e al ius.

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DIRITTO ROMANO ALLE ORIGINI DI UNA COMUNITA STATUALE Roma nasce dall'incontro e dalla fusione fra genti differenti, come prima latine e Sabine, poi popolazioni indoeuropee ed italiche che ad un certo punto si ritrovano insieme. Il nucleo della futura civitas nasce dall'incontro volontario tra fam...

DIRITTO ROMANO ALLE ORIGINI DI UNA COMUNITA STATUALE Roma nasce dall'incontro e dalla fusione fra genti differenti, come prima latine e Sabine, poi popolazioni indoeuropee ed italiche che ad un certo punto si ritrovano insieme. Il nucleo della futura civitas nasce dall'incontro volontario tra famiglie i cui patres, che erano veri e propri sovrani di una comunità politica, cedono una parte della loro sovranità. La famiglia costituisce infatti una tipica comunità politica, con un proprio organo di governo ed avente due scopi essenziali, quali il mantenimento dell'ordine interno e la difesa verso l'esterno. Quindi la forma originaria dei gruppi che successivamente divennero la città di Roma è la familia. Dalla famiglia non si esce e si poteva quindi appartenere ad una sola famiglia, dato che non era ancora prevista la gura dell'emancipatio. Nel Lazio ebbe notevole importanza la Federazione dei triginta populi Albenses, chi era una Lega organizzata attorno a un centro religioso situato sul Monte Albano, il cui centro politico era Albalonga. Il crescere della ricchezza richiese una più ef cace organizzazione per difendere questa comunità, e contestualmente diede vita a mercati, strade e quindi regole giuridiche più complesse che presupponevano quindi un'associazione più ampia che non fosse la comunità parentale. Nacque così la civitas, ossia la città-stato. Vi era in questa un ordinamento curiati avente carattere paritario, in quanto i patres esercitavano il potere a turno, 5 giorni ciascuno. In pratica la civitas doveva avere all'origine una formazione sostanzialmente consensuale, ed è il motivo per cui appare come un insieme di comunità sovrane a base parentale. La civitas presuppone dunque una organizzazione politico-sociale e innanzitutto militare, che implica istituzioni comuni e quindi comuni regole suscettibili di essere applicate e rispettate da tutti i consociati. IL REGNUM La civitas dovette quindi presto acquistare una sua speci ca con gurazione istituzionale. La forma di governo iniziale appare senza dubbio monarchica, tanto Pagina 1 di 73 fi fi fi fi è vero che le forme dell'epoca parlano di REGNUM, derivante da REX, REGERE. In questa fase le istituzioni della civitas appaiono ruotare intorno a tre organi fondamentali: il REX, le CURIAE e le ASSEMBLEE DEI PATRES. - IL REX Le comunità a base cittadina avevano quindi la funzione di garantire l'ordine interno e la difesa verso l'esterno, e per fare ciò necessitavano di una gura di coordinamento. I patres delle famiglie rappresentate nelle curie dovettero quindi decidere di dare una stabilità con la scelta di un capo che provvedesse a reggere e gestire la civitas, e si decise così di creare la gura del Rex, il quale era un “primus inter pares” a cui i patres conferivano poteri originariamente spettanti a loro. Per comprendere la natura di questa gura istituzionale bisogna capire la LEX CURIATA, che poi dall'età etrusca venne chiamata DE IMPERIO, e che serviva a trasmettere al Rex il potere di comando che i capi delle singole famiglie detenevano singolarmente. Infatti è proprio attraverso la lex curiata che si può comprendere il carattere derivato dei poteri del Rex. Il PROCEDIMENTO DI NOMINA del Rex era complesso: alla morte del predecessore gli AUSPICIA (ossia i poteri dei patres) tornavano ai patres stessi, che esercitavano il potere di governo appunto per 5 giorni ognuno, e quando si era al governo per quei 5 giorni si era chiamati INTERREX. Raggiunto l'accordo sul nuovo re, l’interrex che aveva il potere di governo in quel momento compiva la dictio, con cui si indicava formalmente il successore. A questo punto il nuovo Rex si presentava davanti alle curie per vedersi attribuire il potere di comando, appunto la lex curiata, a cui seguiva la cerimonia di inaugurazione che serviva a mantenere un buon rapporto con la divinità.Il Rex della comunità latino-Sabina era VITALIZIO, non ereditario, garante della autonomia dei capifamiglia che continuavano per conto loro a svolgere gran parte delle funzioni sovrane. Al Rex erano attribuite innanzitutto funzioni militari in quanto supremo comandante dell'esercito, ma godeva anche di poteri di polizia che gli servivano per mantenere l'ordine interno alla comunità. Inoltre, il Rex organizzava i processi privati e forse emetteva la sentenza, oltre che svolgere funzioni religiose, Pagina 2 di 73 fi fi fi dovuto al fatto che, proprio perché ogni atto pubblico necessitava della consultazione della volontà della divinità, egli era investito dei poteri sacerdotali e quindi era anche di conseguenza il sacerdote più importante. - LE CURIE Fra le istituzioni della civitas vanno ricordate le curie e quindi il COMIZIO CURIATO. La curia era un insieme di uomini liberi adulti, l'appartenenza era pressoché ereditaria, e probabilmente tale appartenenza a una curia era la base della cittadinanza. Le curie rappresenta nel momento della partecipazione di tutti i patres e dei loro discendenti agli affari della civitas. Ad un certo punto le curie raggiunsero il numero di 30, e quindi vennero raggruppate per decine in tre tribù diverse su base etnica: i RAMNES (di origine Latina), i TITIES (di origine Sabina), e i LUCERES (di origine etrusca). Queste 30 curie formavano i COMIZI CURIATI, ossia l'assemblea della civitas in cui si doveva votare la decisione di intraprendere una guerra e si sceglieva un capo che guidasse l'esercito, conferendogli il comando necessario con un atto formale de nito appunto LEX CURIATA, detta poi DE IMPERIO. Il sistema curiati era paritario è l'unico elemento discriminante all'interno della civitas poteva essere la capacità di combattere, motivo per cui si trasse il criterio della maggiore età per il godimento dei diritti politici e per l'esclusione delle donne dalla vita pubblica. Inoltre, i comizi curiati avevano un'altra importante funzione che era quella della c.d. ADROGATIO, ossia una richiesta che viene fatta ai comizi da parte del Rex per consentire che un pater passasse nella potestà di un altro pater Ehi acquisendo dunque la condizione di glio e perdendo la posizione originaria. In pratica serviva quindi a permettere il passaggio delle potestà, del patrimonio e dei sacra da un padre privo di eredi ad un altro padre. In ne, proprio davanti ai comizi curiati si svolgeva la forma più antica di testamento, quella del TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS. IL SENATO Pagina 3 di 73 fi fi fi Il prestigio e il potere acquisito dai capi di certe famiglie, unito alla differenza di ricchezza e del fenomeno della clientela, tutti questi elementi determinavano il rafforzamento sociale di alcune famiglie, creando le premesse per la formazione di una oligarchia che costituì un potere aristocratico che andava in contrapposizione alle assemblee delle curie dove invece tutti i padri delle famiglie della comunità erano rappresentati paritariamente. In questi presupposti doveva trarre le sue origini quella assemblea che sarà poi de nita come Senato, ed a cui partecipavano i patres più ricchi e potenti di altri. Questi ultimi si sovrapponevano quindi alle curie, dando vita ad una nuova assemblea e limitando così il carattere democratico della monarchia latino-Sabina. Il Senato appare nelle fonti innanzitutto come il consiglio del re. Di particolare importanza riguardo dovette essere n dal suo sorgere l'attribuzione di dare pareri (Consulta) in tutti quei casi in cui il Rex ritenesse opportuno sentire l'opinione dei patres. I SENATUS CONSULTA Diventeranno poi in età repubblicana lo strumento grazie al quale il Senato accentuerà il suo ruolo di sostanziale direzione politica della comunità. Non a caso già in epoca arcaica i senatori si erano arrogati la prerogativa di ricevere le ambasciate dei popoli stranieri, prendendo di conseguenze in mano la gestione dei rapporti internazionali. Il numero dei senatori vario nel corso dei secoli, in quanto originariamente dovevano essere 100, per poi passare a 300 sotto Il Regno di tarquinio Prisco I SACERDOTI Il romano delle origini è certamente un uomo religioso, proprio per l'in uenza del sacro nella sfera statuale, che crea un equilibrio nella vita della comunità come una sorta di ordine naturale delle cose voluto dalla divinità, qual è la PAX DEORUM. Acquisto è deputato il sacerdote romano. In particolar modo, sono quattro i principali interventi del sacro nel campo del diritto pubblico: la presa degli auspici prima di compiere qualsiasi atto avente rilievo pubblico, la nomina del Rex, la produzione del ius e la sanzione dei reati. In pratica quindi l'intervento del sacro si riversa nelle tre funzioni fondamentali che corrispondono oggi alla amministrazione, alla legislazione e alla giurisdizione. Pagina 4 di 73 fi fi fl Queste tre funzioni sono tutte condizionate dalla necessità di rispettare l'equilibrio e il buon rapporto con la divinità. Non è un caso infatti che proprio Rex sia il supremo sacerdote e che le sue funzioni siano anche religiose. Particolarmente indicativo del ruolo che la religione viene svolgere e la forma del piùantico processo privato, in cui il giudizio non si incentra sul merito della controversia dedotta davanti a colui che deve pronunziare la sentenza, quanto piuttosto sulla giustezza del giuramento a cui entrambe le parti della lite si s davano. Per veri care se avessero giurato il falso o il vero, il giudice doveva veri care la realtà dei fatti e dunque il fondamento delle pretese, ma il giudizio e la condanna non vertevano su ciò, ma appunto su un atto che chiamava in causa direttamente la sfera del sacro e quindi il rapporto con la divinità. Infatti doveva essere condannato chi avesse giurato il falso, non tanto per tutelare alcune pretese sostanziali, ma più che altro per punizione di chi avesse violato le buone relazioni con la divinità. Relativamente a questo fenomeno giuridico e alla produzione della norma vincolante rispetto ai rapporti tra i consociati, si deve fare la distinzione tra FAS e IUS, laddove la prima è la norma che regola i rapporti con il Dio mentre la seconda quelli all'interno della comunità. Il diritto da applicarsi fra i consociati doveva essere quindi individuato necessariamente da un collegio di sacerdoti anzitutto per evitare che esso quell'equilibrio tra le cose, creando quindi un'implicita idea di un ordine superiore. In pratica i valori dello ius dovevano rispondere alla logica insita in quell'equilibrio con il trascendente. E da qui nasce il fatto che la legge in origine non potesse abrogare lo ius e neanche non tenerne conto, ma solo integrarlo o ssarlo. La necessaria rispondenza ad un ordine superiore si ritrova anche nell'aspetto esteriore della pratica giuridica, per il quale solo ciò che è compiuto secondo il rito otterrà l'effetto voluto, ed è quindi necessario il rispetto di forme solenni che si tramandano nel corso dei secoli perché un atto sia ef cace. Le stesse formule NONCUPATIONES o CONCEPTA VERBA Sono conosciute e suggerite dai ponte ci e produrranno un certo risultato giuridico a prescindere dalla volontà di chi le ha pronunciate. I sacerdoti romani, ed in primo luogo i ponte ci, non erano comunque persone spirituali, in quanto non esercitavano le loro funzioni nell'interesse delle anime ma nell'interesse della comunità. Erano in pratica soggetti di alto rango sociale che svolgevano funzioni pubbliche. Pagina 5 di 73 fi fi fi fi fi fi fi L'in uenza dei ponte ci comunque si ridurrà no a diventare marginale nell'ambito della produzione del diritto solo con l'avvento del processo formulare, che era invece incentrato sul ruolo del PRAETOR, magistrato eletto sulla base di uno speci co programma di politica normativa, Ma comunque sia l'elezione dei magistrati, e quindi anche del pretor urbanus, sia la rogatio di una lex e la sua successiva votazione nei comizi passavano comunque dal gradimento della divinità. LA CITTADINANZA E noto che almeno secondo gli schemi giuridici della roma repubblicana la cittadinanza si acquisiva sulla base dello IUS SANGUINIS. Erano cittadini coloro che fossero nati da padre cittadino purché procreati in costanza di matrimonio legittimo, e coloro che fossero nati da madre cittadina qualora lasse avvenut procreazione foa al di fuori di IUSTAE NUPTIAE ( matrimonio). Fin dall’antichità tale opportunità si desse anche a stranieri si trattasse di uno schiavo liberato dal pater o del cliente che gli si era legato. L’ ’estensione della civitas ebbe lo scopo di incrementare la popolazione e dunque gli effettivi che le curie dovevano fornire all’esercito, rendendolo più potente. LA PROPRIETA’ Pilastro di tutta l'organizzazione sociale dell’antica civitas è la proprietà privata, è l’elemento costitutivo del potere del pater. Il termine usato dai romani era DOMINIUM EX IURE QUIRITUM. Un terzo delle terre sarebbe stato invero assegnato da Romolo in piena proprietà a tutti i cives ( cosiddetti BINA IUGERA, DUE IUGERI, L’HEREDIUM) contestualmente alla nascita della città-stato. Vi erano poi i terreni più estesi, non era interesse economico gestire isolamente da parte del singolo pater, era più funzionale sfruttare insieme con gli altri membri del gruppo parentale (gens), era questo l’ager gentilicus forse all’origine dell’ager publicus. IL TURANNOS Pagina 6 di 73 fl fi fi fi Alla ne del settimo secolo si diffonde nell'area etrusca una nuova tecnica di combattimento, l’OPLITISMO. In questa fase storica la città-stato ha essenzialmente due funzioni: quella di garantire la comunità dai pericoli esterni e quella di mantenere l’ordine fra i consociati. Di conseguenza l’importazione a Roma dell’esercito oplitico e dei suoi principi non poteva non condizionare anche la struttura istituzionale della civitas. L’oplitismo si fonda sull’impiego della FALANGE, che era un blocco compatto di soldati che combattevano in formazione chiusa, fondata su una stretta solidarietà fra i membri del gruppo. L’oplita era un soldato dotato di armatura pesante, con corazza di bronzo ecc. Dall'Etruria inizia però una nuova concezione del potere di comando, che diventa con il tempo assoluto: si parla dell’IMPERIUM, legato al nuovo ruolo che il comandante militare è chiamato a esercitare e che implica una supremazia totale sull'esercito oplitico. È un potere che indica l'assolutezza e la pienezza delle sue prerogative, voi e non è un caso che i simboli dell'imperium sono rappresentati dal fascio di verghe per fustigare e dalla scure per decapitare. Il Rex etrusco dovette conquistare il potere con modalità eversive, utilizzando infatti anche mercenari, e per questa ragione non è stato scelto tramite la procedural dell'interregnum né legittimato dalla lex curiata. L'azione di questa nuova gura di capo della comunità si dovette dunque indirizzare verso l'indebolimento del potere dei patres e della loro sovranità con conseguente riduzione dell'autonomia dei gruppi parentali. Emerge dunque una gura autoritaria di capo che impone la propria supremazia sulla comunità attraverso appunto un potere di comando assoluto, quale e l'imperium. La scelta su chi dovesse essere il capo avveniva necessariamente sulla base del carisma personale. Sultanto alla ne della dinastia dei tarquini è verosimile che vi sia stato il tentativo di imporre una logica di tipo dinastico, in quanto tarquinio il superbo avrebbe tentato infatti, pur senza riuscirci, di imporre uno dei propri gli come futuro successore al trono. L’ORDINAMENTO CENTURIATO Dalle fonti emerge che alla metà del IV secolo a.c. A veni una profonda riforma dell'esercito che comportò che questo non fu più strutturato sulle migliaia levate dalle tre tribù genetiche, ma sulle centinaia (da qui il nome centurie) levate da tribù territoriali. In questa maniera infatti diventava più maneggevole l'armata oplitica e inoltre si rompeva il legame del nuovo esercito con le strutture dell'antica comunità curiata. L'ordinamento centuriato Pagina 7 di 73 fi fi fi fi fi si componeva di 5 classi, ed in base alla classe sociale si aveva la la nell'esercito. Ovviamente l'appartenenza alle varie classi era de nita sulla base di un principio censitario, dato che l'armatura aveva un costo notevole che grava sui singoli soldati, non tutti potevano permettersela e dunque non tutti potevano far parte dell'esercito. Quindi in base all'attrezzatura che ognuno poteva comprare si distingueva la posizione all'interno della falange. Questo schema avrà poi ripercussioni sulla partecipazione politica dei cittadini quando l'ordinamento militare centuriato si trasformerà in COMIZIO CENTURIATO, ossia in assemblea votante. Decisivo quindi per la costituzione dell'esercito era l'istituto del censo. Con una certa periodicità il tiranno procedeva dunque all'accertamento del patrimonio di coloro che risiedevano in una tribù territoriale, è così i padri che erano economicamente in grado di dotare se e i propri gli maggiorenni della armatura oplitica erano inseriti nelle classis delle prime 40 centurie, quindi erano idonei a costituire la falange, mentre gli altri cittadini erano relegati nelle centurie dei c.d. infra classem, che continuavano a utilizzare la vecchia armatura preoplitica. La creazione di questa tipologia di falange necessitava di un comandante costantemente legato ad essa che fosse stato anche esperto di tattiche militari, creando quindi la gura nuova del MAGISTER POPULI, ossia colui che aveva un potere di comando superiore sul popolo, da intendersi in questo caso sull'esercito oplitico. Al magister populi si af ancava un MAGISTER EQUITUM, che era ovviamente il comandante della cavalleria, che però nì per essere subordinato al capo degli opliti. Accanto a questi due ausiliari militari del tiranno si dovette aggiungere presto un terzo generale, il PRAEFECTUS URBI, che era colui che rimaneva in città a presidiarla in qualità di riserva allorché il tiranno con tutto l'esercito avesse affrontato spedizioni militari. Anche il prefetto era un comandante militare seppur di rango inferiore al magister populi. IL DIRITTO PENALE NELL’EPOCA MONARCHICA Voi dal momento che la famiglia svolgeva funzioni politiche e al suo capo, il pater, spettava lo ius vitae ac necis, al suo interno si sanzionavano direttamente i reati commessi dagli appartenenti al gruppo parentale. La situazione originaria è lasciata intendere dal più antico processo privato, e difatti la manus iniectio simboleggiava la reazione violenta che si traduceva nel mettere le mani addosso a colui che avesse violato i beni su cui si fondava la vita della comunità familiare. Il primo temperamento alla reazione Pagina 8 di 73 fi fi fi fi fi fi indiscriminata dei gruppi offesi si dovette realizzare con l'istituto del TAGLIONE. LA RES PUBLICA Il tentativo del tiranno etrusco di imporre una logica di tipo ereditario per risolvere il problema della successione al trono dovette essere la causa della cacciata della dinastia dei Tarquini. È probabile, stando alla testimonianza delle fonti, che si sia trattato di una congiura di palazzo interna alla stessa gens Tarquinia. Insieme ai tarquini se ne andarono molti loro seguaci e compagni, e questo favorì la rinascita dell'elemento latino-sabino, in particolare quelle gentes i cui membri avevano costituito il CONSILIUM REGIS, ossia l'assemblea dei patres. Questi patres e i loro discendenti, ossia i PATRIZI, diedero vita a una vera e propria serrata cercando di riappropriarsi della gestione del potere. Da questo ceto si distinguevano tutti gli altri cittadini, che erano la maggioranza ma che appartenevano alle minores gentes, che venne de nita PLEBE. E qui che nasce la contrapposizione tra Patrizi e plebei che caratterizzò tutta l'evoluzione costituzionale e buona parte della produzione legislativa dei primi secoli della Repubblica. Con la cacciata degli etruschi, siamo alla ne del VI secolo a.c., ci fu qualche conseguenza anche sull'espansione della città dato che la città di Roma era assediata da più fronti e anche gli alleati latini cercarono di liberarsi dalla soggezione di Roma. Decisiva fu la battaglia del lago Regillo del 498 a.c. Che sancì l'egemonia di Roma in latinos. Di sicuro all'origine della Repubblica un ruolo decisivo lo avevano svolto i tre soggetti che avevano ricoperto la carica di magister populi, magister equitum e praefectus urbi, e tutti e tre erano de niti PRAETORES, i quali svolgevano funzioni essenziali per la guida dell’esercito cittadino. Tra questi tre, comunque, a svolgere il ruolo di PRAETOR MAXIMUS era il magister populi, che dato che era comandante in capo dell'esercito romano, era di conseguenza anche il capo dell'esercito federale latino che aveva termine tecnico di DICTATOR, ragion per cui ad un certo punto il magister populi venne chiamato semplicemente dictator. Una volta quindi riacquisita l’egemonia sulle civitas da parte delle antiche gentes, si rendeva necessario garantire un equilibrio tra loro due, ragion per cui si pensò ad un sistema di rotazione nel governo della città-stato, e si andò quindi consolidando un modello istituzionale che prevedeva innanzitutto l'ANNUALITA’ DELLE CARICHE supreme di comando. Nella prima metà del V sec. a.c. I romani Pagina 9 di 73 fi fi fi dovettero sostenere la guerra su più fronti e quindi scoppiarono la legione in più parti. Si rese quindi necessario raddoppiare la carica di magister populi, detto anche praetor maximus. Essendo ormai quindi due questi, furono chiamati semplicemente PRAETORES. I due pretori avevano quindi pari imperium e pari potestas e potevano compiere quindi qualsiasi atto di comando inerente alla carica ricoperta con potere di veto del collega. Proprio da questa collegialità della carica derivò successivamente il nome di CONSULES. - RES PUBLICA, SIGNIFICATO DEL TERMINE Il concetto di res pubblica attiene sia ad una determinata organizzazione politico giuridica che è molto vicina al nostro attuale concetto di Stato, ma anche ad una particolare forma di governo contrapposta al regnum. In particolare la res pubblica era intesa dai romani come quella forma di organizzazione in cui il potere del popolo è il più grande e la libertà del popolo è massima. La res pubblica e dunque quella forma di governo fondata sulla sovranità popolare e il popolo e il soggetto attivo della res pubblica. La Repubblica nasce quindi sull'equilibrio, che è il principio cardine di tutta la nuova costituzione e che presuppone a sua volta il bilanciamento dei poteri. LA MAGISTRATURA Stando a Tito Livio la scelta dei primi organi di governo repubblicani, quindi i praetores, sarebbe avvenuta nel comizio centuriato tramite una creatio del praefectus urbi. Probabile che nei primi anni della Repubblica più che di una elezione dei magistrati si fosse in presenza di una indicazione alla comunità da parte dei predecessori, tramite presentazione all'esercito centuriato che probabilmente acclamava con suffragio la scelta, potendo comunque ri utarla. Infatti sei magistrati non fossero stati creati dai predecessori, dif cilmente i plebei avrebbero dovuto aspettare quasi 150 anni per avere un loro rappresentante ai vertici della res pubblica. Un altro passaggio fondamentale era l'intervento delle centurie, in quanto doveva essere l'esercito a esprimere il proprio gradimento e l'esercito non era più rappresentato nel comizio curiato, al cui interno stavano fra l'altro alcuni soggetti che per censo erano esclusi o comunque ai margini dell'armata. Tuttavia per tutta la storia repubblicana le curie risultavano aver conservato un ruolo formale di CONFERIMENTO DELL’IMPERIUM, che avveniva attraverso una LEXCURIATA. Senza l'intervento della lex curiata i magistrati appena eletti non potevano convocare il popolo né prendere alcun atto di imperium. Quindi l’effettività del loro potere si realizzava solo dopo la Pagina 10 di 73 fi fi votazione della LEX CURIATA DE IMPERIO, che appunto conferiva formalmente il supremo potere di comando. Era quindi nelle centurie che si aveva l'approvazione sostanziale dell'indicazione fatta dai predecessorie con l'intervento delle curie si attribuiva formalmente il potere ai nuovi magistrati. Solo in un secondo momento, con la dinamica della lotta politica che creò una pluralità di aspirazioni si giunse alla presentazione delle candidature, senza indicazione diretta dei predecessori, e quindi le centurie a quel punto acquisirono funzioni di scelta, e quindi di elezione, dei magistrati, trasformandosi in un vero e proprio comizio elettorale. Il nome dio magistrato derivava proprio dl nome di magister, populi o equitum, che stava ad indicare colui che ha una sfera di comando superiore e che venne usato per denominare le cariche di governo della res pubblica. Magistratus è innanzitutto l'uf cio in virtù del quale linea titolare ha il potere è un dovere di esercitare in nome della res pubblica romana una serie di funzioni e di compiere una serie di atti ef caci nei riguardi di tutti i cittadini romani. Poi ovviamente con lo stesso appellativo si designa anche la persona investita di quell'uf cio. In particolar modo, magistratus è colui che dà voce alla civitas, il suo gestore, e In altre parole il suo rappresentante istituzionale. E dunque la civitas che stipula un contratto di appalto, che concede terre in godimento a privati o che concludo un trattato, ed è perciò sulla civitas che si ripercuotono gli effetti di tali atti. Tipico di ogni magistratura è la POTESTAS, che indicava genericamente un potere inerente all'applicazione di funzioni dello Stato e che si presentava di volta in volta con facoltà più o meno ampie, cosicché all’unità lieta dell'imperium si può contrapporre una determinata potestas. E proprio grazie alla sua potestas che il magistrato può esprimere quella propria volontà quella dello Stato, creandogli diritti e obblighi. A questa potestà si contrappone negativamente la INTERCESSIO, ciò che è il potere di veto che si opponeva all'atto del magistrato a cui voleva togliere effetto e quindi era legata a tale atto da una connessione temporale. L'attività di tutte le magistrature poteva essere comunque sospesa in casi eccezionali, come ad esempio per la dichiarazione dello Stato di guerra. Se tutti i magistrati comunque avevano la potestas, non tutti erano dotati di imperium. Questo imperium infatti venne limitato nel tempo dalla introduzione della PROVOCATIO AD POPULUM, ragion per cui in seguito a questa limitazione si arrivò a distinguere fra un IMPERIUM DOMI, che era un potere esercitabile all'interno della città di Roma, e un IMPERIUM MILITIAE, che invece conservava il potere di mettere a morte senza alcun limite se non quello temporale della scadenza della carica. Gli elementi che caratterizzavano le magistrature romane erano diversi. Anzitutto c'era la TEMPORANEITA’, in Pagina 11 di 73 fi fi fi quanto, a differenza del Rex che era una carica vitalizia, i magistrati duravano in carica per un periodo di tempo de nito, di regola un anno, 18 mesi i censori e sei mesi il dictator. Altro elemento caratterizzante era poi la COLLEGIALITA’: il re era unico mentre i magistrati erano almeno due, tranne il dictator che comunque era nominato per fronteggiare situazioni eccezionali per un periodo di tempo limitato e che aveva poteri af ni a quelli del re. Alla collegialità era legata la PAR POTESTAS, che permetteva quindi la facoltà di veto del collega che bloccava l'attività dell'altro magistrato. Altro elemento caratterizzante era quello della GRATUITA’, perché tale ruolo veniva consid stato onori co e quindi non veniva retribuito pur percependo delle indennità. I magistrati ha un responsabili no al termine dell'anno di carica, ma per tutta la durata della carica i magistrati erano ritenuti irresponsabili per le azioni da loro esercitate per evitare che potesse essere indebolita l'ef cacia dell'azione di governo e il prestigio della Repubblica. Tuttavia alla scadenza della carica in magistrati potevano essere perseguiti per qualsiasi illecito commesso, anche se erano esclusi da questa responsabilità il dictator per la natura stessa della carica, i censori a cui erano af dati i compiti discrezionali, e i tribuni che non erano propriamente dei magistrati. Il concetto di magistratura è retto sull'idea che colui che sia stato eletto dal popolo è un suo mandatario, e la sua permanenza in carica si legittima se la sua politica di governo e coerente con gli obiettivi che ne hanno provocato l’elezione. Riguardo l’ELEGGIBILITA’, quando la scelta dei magistrati passò da creatio del successore da parte del magistrato in carica a vera e propria elezione attuata dai comizi, ogni cittadino che avesse avuto i requisiti richiesti poteva avanzare la propria candidatura. I candidati dovevano essere nati liberi, dovevano essere gli legittimi creati in un giusto matrimonio, ossia tra soggetti dotati di conubium, non dovevano avere cause di indennità personali, dovevano avere la piena cittadinanza, dovevano avere una certa età che di norma era quella richiesta per far parte dell'esercito. Nel 342 si istituì anche il divieto di ricoprire la stessa magistratura entro i successivi 10 anni, per impedire l'instaurarsi di forme di potere personale. Per poter invece diventare censori o dictator venne ssato il principio che occorreva essere stati prima Consoli, ragion per cui se veniva a delineare il cosiddetto cursus honorum per poter accedere a tali cariche. LE SINGOLE MAGISTRATURE : IL CONSOLATO E I QUESTURA Pagina 12 di 73 fi fi fi fi fi fi fi fi I pretores erano, come abbiamo detto, doppi a causa dello sdoppiamento della legione, dotati di eguale potestas e imperium e posti congiuntamente dell'esercito. I pretori erano oltre che supremi comandanti anche coloro a cui spettava il massimo potere di governo della res pubblica, e spettava quindi a loro l’attuazione dell'indirizzo politico tramite l'esercizio dell'iniziativa legislativa. In virtù dell'arttherium a loro concesso la loro sfera di governo era illimitata e poteva essere vincolata solo dalla provocatio o dalla intercessio dei tribuni. Quindi in pratica le funzioni della civitas erano essenzialmente due: la guida dell'esercito e il mantenimento dell'ordine interno. Fino alle LEGGI LICINIE SESTIE del 367 a.c. Il consolato era riservato ai soli Patrizi. Da qui la lunga lotta della plebe per l'accesso al governo della res pubblica che in uenzò la struttura stessa dei vertici istituzionali di governo. L'azione politica del movimento plebeo iniziò a produrre i suoi frutti già nel 445 a.c. con la ROGATIO CANULEIA, a seguito del quale il Senato dovette prestare la propria auctoritas rafforzando così la delibera plebea conferendole la capacità di produrre effetti validi per tutta la civitas. E da quel momento che non vi furono più ostacoli formali per l'accesso dei plebei alla Suprema carica. A partire dal 444 si ebbero i vertici della Repubblica tre tribuni, che diventarono quattro nel 426 e sei dal 405. L'aumento del numero fu legato verosimilmente all'incremento delle funzioni magistratura e altentativo di consentire ai plebei di accedere a queste funzioni. I contrasti fra Patrizi e plebei per l'accesso alla Suprema magistratura ripresero tuttavia nel IV sec. a.c., con la proposta nel 377 dei tribuni della plebe Licinio e Sestio a cui altri tribuni della plebe, sobillati dal Senato, opposero l'intercessio, creando di fatto una paralisi nel governo della res pubblica, che durò appunto no al 367, hanno dell'approvazione di un Plebiscito che ottenne la sanzione dell'autorità senatoria e con cui si stabilì che uno dei due Consoli dovesse essere plebeo. Viena quindi un posto riservato direttamente per legge, ed è questa probabilmente il primo caso di quota obbligatoria nella storia delle istituzioni. Con il crescere della comunità cittadina le funzioni di governo originarie non furono più suf cienti e quindi non era pensabile che i Consoli potessero provvedere a tutto. Si rese quindi indispensabile costituire una amministrazione che rispondesse alle crescenti esigenze della città. In primo luogo quindi vi erano esigenze di carattere nanziario alle quali provvedevano i due QUAESTORES. Dopodiché con l'introduzione dell'ordinamento centuriato divenne essenziale delineare il pro lo censitario, ovverosia accertare il patrimonio di ogni singolo Pagina 13 di 73 fi fi fi fl fi cittadino per la costituzione dello stesso esercito. Fu così che venne af data a questa funzione a due nuovi magistrati, i CENSORI, dal 443. Questi censori non avevano l'imperium, anche perché non era loro necessario per lo svolgimento delle funzioni censitarie, a maggior ragione perché duravano 18 mesi e non 12 come i magistrati. Il loro potere censorio era determinato da una LEX CURIATA DE POTESTATE CENSORIA. La funzione principale della censura era la redazione delle liste dei cittadini con la indicazione dei loro averi. Con un apposito editto i censori stabilivano la data del censimento e i criteri che avrebbero seguito nella valutazione del patrimonio, ed a questo censimento erano coinvolti tutti i cittadini di ogni età e sesso Ai ni della determinazione della posizione nelle varie classi censitaria del comizio di tutti i cittadini maschi adulti rilevava dunque non il reddito percepito ma la consistenza del patrimonio del singolo capofamiglia. I patres quindi dovevano a tal ne comunicare le proprie generalità, la composizione del loro nucleo familiare e l'entità del patrimonio posseduto. I censori effettuavano una valutazione. assolutamente discrezionale, ragion per cui questi non potevano essere chiamati a rispondere del loro operato al termine della carica. Le decisioni dovevano comunque essere prese di intesa fra i due magistrati, quindi c'era una collegialità perfetta. Per di più i censori giudicavano anche la condotta di ogni cittadino, anche perché per la mentalità romana gli uomini, con i loro comportamenti e le loro virtù, sono gli arte ci del destino dell'area pubblica per i romani infatti la forza di uno stato e il suo destino dipendono dalla forza morale dei suoi cittadini. Ai censori spettava quindi anche il compito di accertare il rispetto della legge da parte dei magistrati una volta che fosse scaduto l'anno di carica. Altra competenza dei censori era la scelta dei senatori, chi era connessa con la valutazione della onorabilità e della reputazione, perché vigeva l'idea che il Senato dovesse essere un consesso caratterizzato da esperienza, competenza è alta rispettabilità morale. Nel 367 a.c. si realizzò un riassetto delle magistrature romane, in cui oltre alla stabilizzazione del consolato e al riconoscimento della possibilità per i plebei di accedervi, si de nì anche la gura del PRAETOR, cosiddetto URBANUS per distinguerlo dai due consoli che avevano pure essi il nome di praetores. Questa gura del pretore urbano era anche un modo per accontentare i Patrizi per la perdita di uno dei due magistrati, tanto è vero che la gura del pretore urbano fu riservata hai Patrizi e aveva una sfera di attività limitata alla cerchia cittadina. Il pretore urbano si occupava pressoché esclusivamente della giurisdizione, utilizzando talvolta anche l'iniziativa legislativa che era Pagina 14 di 73 fi fi fi fi fi fi fi fi una estrinsecazione dell'imperium. Il pretore aveva dunque il compito speci co di indicare il principio di diritto da applicarsi al caso concreto (ius dicere) e quindi più in generale di organizzare i processi fra cittadini romani. Si limitava più che altro alla impostazione della controversia con la individuazione del principio di diritto che doveva essere applicato, attribuendo poi a quello che era un privato cittadino il potere di giudicare. Questo perché il processo privato, sia il più antico delle legis actiones sia quello più recente ossia il processo formulare, si svolgeva in due fasi, quella in iure davanti al pretore e quella apud iudices davanti al giudice privato. Il pretore poi tornava ad essere competente per la fase esecutiva della sentenza, ma non interveniva mai nella formulazione del giudizio in quanto non era un giudice. Nel 242 a.c. venne poi creata un'altra gura di pretore, il PRAETOR PEREGRINUS, chiera funzionalmente destinato ad esercitare la iurisdictio fra cittadini e stranieri (peregrini) oppure fra stranieri a Roma. L’istituzione di questa carica è la conseguenza della vigenza a Roma del principio della personalità del diritto che escludeva l'applicazione di un unico ordinamento giuridico per ogni soggetto presente nella civitas. Esisteva infatti un ordinamento riservata ai cittadini (lo ius civile) da cui gli stranieri erano esclusi, ma con l'ampliamento dei rapporti soprattutto commerciali nacque l'esigenza di dare una sanzione giuridica agli atti compiuti dagli stranieri in Roma. Come gli altri tre pretori, anche il pretore urbano aveva lo ius edi cando con cui all'entrata della carica faceva pubblicare il suo programma giurisdizionale. In pratica il pretore enunciava gli strumenti giudiziari che avrebbe concesso nel corso dell'anno nell'ambito delle controversie portata alla sua competenza, e in virtù del suo imperium l'indicazione della norma aveva carattere vincolante era ed era destinata a fornire al giudice privato la regola per risolvere la controversia. Il pretore inoltre, in virtù dell'impero lm che aveva, poteva emanare anche singoli provvedimenti per fronteggiare singoli casi concreti che si fossero manifestati nel corso della carica e questi provvedimenti erano denominati DECRETA. Nell'ambito poi del più ampio riassetto realizzato nel 367 a.c. A seguito dell'intesa Patrizio plebea venne creata anche la gura degli EDILI CURULI. La logica dell'accordo era chiara perché attribuiva il ruolo di un console i plebei, ma allo stesso tempo si tolse potere agli stessi Consoli, in particolar modo nei settori della giurisdizione, dell'approvvigionamento alimentare e della polizia cittadina. Gli edili curuli avevano competenze nella cura urbis, annonae e ludorum, quindi poteri di pulizia di vigilanza sulle strade, sugli acquedotti, sui Pagina 15 di 73 fi fi fi fi fi luoghi pubblici aperti al pubblico ed anche l’organizzazione dei servizi antincendio e della nettezza urbana. La cura annonae comportava invece la sorveglianza sull’approvvigionamento della città, sui mercati e in particolare la giurisdizione relativa alle controversie sulle operazioni commerciali nei mercati. Invece la cura ludorum comportava la responsabilità della organizzazione dei giochi e la relativa vigilanza. Dittatura Quelle nora analizzate sono le magistrature ordinarie, quelle che venivano normalmente esercitate nella civitas. Esistevano comunque anche delle magistrature straordinarie a cui si ricorreva solo in periodi eccezionali. Una di queste è il DICTATOR. Esso si distingueva dai praetores per il fatto che era “in optima lege creatus”, ossia con pienezza di poteri, e “in imminuto iure”, cioè nominato per il semplice compimento di alcuni atti religiosi e civili che anticamente erano attribuiti al magister populi. La pienezza dei poteri era attribuita a lui solo per fronteggiare situazioni di particolare pericolo militare o in caso di gravi disordini o tumulti interni. La nomina era fatta direttamente dal Senato, che sceglieva il dictator tradizionalmente tra i magister equitum. I poteri a lui attribuiti erano assoluti, senza essere soggetti a provocatio o a intercessio tribunizia. Essendo il dictator nominato per quei straordinari motivi, ovviamente i suoi poteri cessavano al momento in cui tali emergenze venivano meno, cessando automaticamente senza bisogno di atto di revoca, e comunque cessavano a prescindere dopo 6 mesi dalla nomina, anche se gli eventi straordinari non erano ancora cessati. Nel periodo di carica del dictator i consoli erano sospesi e potevano agire solo per volontà del dictator. In pratica la dittatura era un potere di comando non condizionato da nessun vincolo costituzionale, che però poteva essere eseguito per un periodo limitato di tempo per situazioni appunto straordinarie. Ed in questo periodo, essendo una situazione straordinaria, era prevista eventualmente anche una compressione delle libertà cittadine se fosse servito. Dal II secolo a.c. la carica perse di signi cato. Fu poi però rivitalizzata con Lucio Cornelio Silla. A quel tempo ci fu uno scontro tra Mario, avente posizioni più democratiche da una parte, e Silla, con posizioni più conservatrici proprie della nobiltà dall'altra. Dopo vari scontri al limite della guerra civile a Roma in cui Silla ottenne il potere penso di realizzare un'opera di riforma istituzionale radicale per poter esercitare adeguati poteri di repressione e ritenne così Pagina 16 di 73 fi fi indispensabile ricorrere alla riesumazione della dittatura che non veniva più esercitata da cent'anni a Roma. La dittatura di Silla comportò anzitutto la separazione fra imperium militie e imperium domi, attribuendo quest'ultimo ai Consoli è il primo ai governatori provinciali creando una frattura del potere di comando destinata ad impedire che potessero condursi eserciti all'interno della penisola italica che comportò il superamento della unitarietà dell'imperium introdusse per la prima volta a Roma la separazione fra amministrazione militare e civile, che invece erano state sempre uni cate proprio in virtù della inscindibilità dell’imperium I comizi Altri organi della costituzione repubblicana sono i comizi. Già si è detto come l’ordinamento centuriato da ordinamento militare si fosse trasformato nel corso del tempo in assemblea popolare, in organismo di carattere politico, al quale, con la nascita della republica ,venivano presentate le candidature, a cui seguiva dunque una vera e propria scelta dei magistrati da parte delle centurie, vale a dire una electio.Nelle centurie venivano dunque distribuiti tutti i cittadini maschi di età maggiore ai 17 anni sulla base del censo dichiarato da ciascun pater. Anche dal punto di vista strutturale l’assemblea centuriata subì un’evluzione. Quandoraggiunse la sua veste de nitiva si componeva di cinque classi: una prima classe costituita da 40 centurie di giovani (iuniores ) di età compresa fra i 17 e 45 anni e 40 centurie di anziani (seniores ) dai 46 ai 60 anni, quindi una seconda, terza e quarta classe composte ciascuna di 10 centurie di giovani e 10 di anziani e in ne una quinta classe composta da 15 centurie di iuniores e 15 di seniores.A queste centurie di fanteria si aggiungevano altre 5 centurie di specialisti suonatori di tromba, fabbri etc. I più ricchi (in età storica coloro che avevano un patrimonio superiore ai 100.000 assi) costituivano la prima classe, poi a discendere: la seconda era composta da coloro che avevano un patrimonio di oltre 75.000 assi, la terza da quelli con oltre 50.000, la quarta con non meno di 25.000, la quinta presupponeva un patrimonio minimo di 15.000 assi. Gli equites erano tratti verosimilmente dalla antica aristocrazia gentilizia, poi vennero scelti anche fra coloro che avessero un censo quadruplo rispetto ai pedites della prima classe (venendo detti dunque equites equo privato rispetto ai più antichi equites che appartenevano di diritto alla cavalleria, e dunque che erano de niti equo publico ). Pagina 17 di 73 fi fi fi fi Da sole le 98 centurie della prima classe e degli equites costituivano la maggioranza dell’assemblea politica e pertanto, nell’ipotesi in cui ogni centuria di questo blocco sociale si fosse espressa in senso conforme, precludevano la possibilità di pronunciarsi agli appartenenti alle classi successive. Nel comizio centuriato, accanto al principio timocratico, si affermerà poi anche un principio gerontocratico: pur essendo per ovvi motivi anagra ci in numero sensibilmente inferiore gli anziani avevano a disposizione un eguale peso politico all’interno del comizio essendo le centurie dei seniore in numero pari a quelle degli iuniores. Una riforma complessiva del comizio fu quella realizzata nel terzo secolo a.C., nel senso di una maggiore democratizzazione. Interpretando un passo di Tito Livio si deduce che la riforma instaurò un collegamento fra numero delle centurie e numero delle tribù, divenute 35 solo nel 241. Contemporanemente, stando a una testimonianza di Cicerone, si ridussero le centurie della prima classe. In che termini esattamente ne uscisse riplasmato il rapporto fra centurie e tribù è stato a lungo disputato dagli studiosi, ma sembra alquanto probabile che fosse de nitivamente sottratta la maggioranza al blocco espresso dalla prima classe e dagli equites , rendendosi sempre necessario ricorrere al voto di almeno i componenti la seconda classe. Il processo di democratizzazione dei comizi, volto cioè a vani care il principio timocratico e a coinvolgere su un piano di parità tutte le classi, ebbe peraltro conclusione con i Gracchi nella seconda metà del II secolo a.C. Una legge di Caio Gracco dispose infatti che l’ordine di voto sarebbe stato stabilito estraendo una centuria a sorte, a qualunque classe appartenesse, e procedendo da quella a scrutinare ininterrottamente, dandosi dunque il risultato complessivo espresso da tutte le centurie, senza fermarsi nello spoglio dei voti allorquando si fosse raggiunta la maggioranza, come avveniva in precedenza. I comizi centuriati svolgevano tre funzioni fondamentali: legislativa, elettorale, giudiziaria. Il sistema romano era invero di democrazia diretta. Il popolo partecipava direttamente al procedimento legislativo votando le leggi. Il procedimento legislativo si apriva con la convocazione mediante editto dei comizi da parte di un magistrato dotato di imperium che ssava la data e il luogo della riunione. Seguiva la presentazione della rogatio , vale a dire della proposta di legge. Il magistrato che presentava la rogatio era detto legis lator. Per essere validamente presentata, la rogatio doveva ricevere, a partire da una lex Publilia Philonis del 339 a.C., l’approvazione del senato espressa con la consueta auctoritas , che formalmente serviva a rafforzarne l’ef cacia. La pubblicazione della proposta di legge prendeva il nome di pro mulgatio e avveniva con la Pagina 18 di 73 fi fi fi fi fi iscrizione su tavole di legno imbiancate. La proposta veniva discussa in pubbliche assemblee (contiones ) per tre mercati (trinundinum ) ovvero per un periodo di trenta giorni (triginta iusti dies ). Durante questo tempo, che per esigenze di urgenza, poteva essere abbreviato dal senato o dal magistrato rogante, si sviluppava il dibattito con la illustrazione del progetto e le osservazioni adesive o critiche (suasiones e dissuasiones ) fatte da qualunque cittadino. Qualora il magistrato, per tener conto di alcuni rilievi emersi, intendesse emendare il progetto, doveva ripresentarlo nuovamente facendo riprendere da capo la intera procedura. Erano invece vietate le rogationes per saturam , vale a dire le proposte di legge aventi contenuto eterogeneo. Questo proprio per evitare che il consenso potesse essere carpito da qualche disposizione demagogica inserita per fuorviare la volontà popolare. Si auspicava poi la coerenza del progetto – per evitare di introdurre contraddizioni nell’ordinamento – e la sua semplicità – perché esso fosse facilmente comprensibile e la futura legge senz’altro attuabile. COMIZI TRIBUTI erano delle riunioni di tutto il popolo per tribù e non per centurie. Era secondo le fonti nei comizi tributi che avveniva l'elezione di questori ed edili curuli. IL SENATO Si è già detto come il potere dell'antico Rex latino-Sabino fosse in qualche modo condizionato dalla presenza di un'assemblea composta dai patres delle famiglie più potenti, Che oltre a rappresentare il suo consilium ne doveva in qualche modo limitare i poteri nendo con l'essere intesa come la depositaria originale del potere di governo sulla civitas, che non a caso ritornava a essa alla morte del re. Con la morte però dei tiranni etruschi il Senato subì un sostanziale svuotamento delle funzioni e una marginalizzazione del ruolo, ed è probabile che al suo interno fossero inseriti gli amici del tiranno. Poi invece con l'instaurazione della Repubblica Al Senato dovette aspettare il controllo sulla civitas stante la temporaneità della magistratura Suprema, in quanto vi doveva essere un organismo che rappresentasse garantisse la continuità dei valori repubblicani e che quindi incarnasse la identità stessa della città-stato. Pagina 19 di 73 fi La scelta dei membri del Senato spettò ai Consoli sino al Plebiscito Ovinio del 312 a.c., che la attribui poi de nitivamente ai censori. Per la nomina si seguivano tre elementi: la discrezionalità della scelta, il possesso di qualità morali, di capacità e di esperienza, ed in ne l'ammissibilità dei plebei al Senato. Segreteri ad un certo punto vennero automaticamente trovati in colui che avesse già rivestito una magistratura, proprio perché si presumeva che un magistrato avesse particolare capacità ed esperienza. Il presidente del Senato era il più anziano ex censore patrizio. Data la temporaneità e la brevità della magistratura Suprema, c'era quindi la necessità di garantire la continuità dell'indirizzo politico della res pubblica, e quindi si fece sì che nel Senato si concentrassero funzioni di direzione di coordinamento delle politiche di governo. Nei fatti vi fu la tendenza a fare del Senato l'arbitro delle pubbliche decisioni, creando un sistema che garantiva così un equilibrio di poteri, conuna sola autorità (i magistrati) che governava la res pubblica, un gruppo di uomini con competenza ed esperienza che svolgeva una funzione di indirizzo, supervisione e controllo (Il Senato) e in ne il popolo, riunito nei comizi a cui erano riservate le funzioni, soprattutto elettorali e legislative in cui si esplicava la sovranità. Al Senato spettava inoltre anche altre attribuzioni, come quelle dell'interregnum (che si aveva quando venivano meno entrambi i Consoli) e quella dell’auctoritas (Che prevedeva l'approvazione delle leggi, costituendo così una sorta di sanzione di ef cacia che diventò presto un controllo sulla legittimità del provvedimento). Quest'ultima auctoritas però rischiava di sfociare in un potere più grande di quello realmente attribuito al Senato e di indebolire il ruolo delle assemblee popolari determinando così grave abusi, ragion per cui si dispose che l'auctoritas dovesse essere solo preventiva, posta cioè direttamente nei confronti della rogatio del magistrato. In ne oltre queste attribuzioni, Il Senato aveva anche come competenza la funzione consigliare. Era infatti consuetudine che i magistrati adottassero le loro decisioni dopo aver consultato il Senato, che si estese poi anche alla consuetudine di sottoporre al parere del Senato anche le proposte di legge comiziale. Quest'ultima prassi di consultare il Senato sulle proposte di legge ni con il legittimare anche un intervento autonomo del Senato, attraverso l'emanazione di senatoconsulti in materia di produzione normativa indipendentemente dalla richiesta di un magistrato. Con il senatoconsulto si giungeva infatti a sollecitare la presentazione di una rogatio, ssandone i principi ispiratori e dettandone le Pagina 20 di 73 fi fi fi fi fi fi fi direttive. E sempre attraverso i senatoconsulti si stimolavano i magistrati dotati di imperium al reprimere alcuni fatti considerati pericolosi per la salute della Repubblica. Ma i senatoconsulti servirono in un secondo momento anche nel settore dell'amministrazione pubblica con cui si davano istruzioni ai magistrati per quanto riguarda l'adozione di atti di gestione della Repubblica. In tutti i casi comunque i senatoconsulti rivestivano la forma del “consiglio” che formalmente non vincolava il magistrato ma che dif cilmente sarebbe stato disatteso. Tra le funzioni del Senato vi era anche quella di accertare la inef cacia delle leggi per “vitia in procedendo”, che costituì un vero e proprio potere di annullamento delle leggi stesse che era molto vicino ad una veri ca di conformità della legge ai valori condivisi dal ceto politico egemone, quindi una sola rta di sostanziale veri ca di costituzionalità. Spettava poi al Senato un intervento nella veri ca dei requisiti di eleggibilità dei candidati alla magistratura su cui il parere dell'assemblea divenne sempre più decisivo. Mentre in materia militare spettava al Senato la decisione politica di dichiarare guerra, di concludere un trattato di pace cosìcome di stipulare un'alleanza, ma vigilava anche sulla condotta della guerra stessa tramite i propri legati, nendo così di assumere la sorveglianza sulle operazioni militari. E difatti nita la guerra era il Senato che premiava o puniva i generali. In ne in campo giudiziario spetto a commissioni con poste da senatori il giudizio su alcuni reati. Nel sistema romano la centralità del Senato, la sua indipendenza, la sua autorevolezza e la sua funzione di controllo sugli organi di governo erano sentite come forma di garanzia della libertà della Repubblica. IL FUNZIONAMENTO DEL SENATO Riguardo il FUNZIONAMENTO del Senato, esso era convocato e presieduto da un magistrato dotato di imperium, ma anche Consoli e pretori, che con un editto indicavano il giorno e il luogo della riunione e un sommario ordine dei lavori. I senatori che non fossero impediti da cause legittime avevano l'obbligo di partecipare alle sedute e dovevano eventualmente giusti care la loro assenza. L'ordine degli interventi procedeva secondo la gerarchia ed il rango. Apriva la discussione il princeps senatus, che era il censore Patrizio più anziano e che svolgeva le funzioni di portavoce del Senato stesso eseguivano poi tutti gli altri. Il parere votato dal Senato prendeva il nome di SENATOCONSULTO. Nel Senato operava Pagina 21 di 73 fi fi fi fi fi fi fi fi fi l'iniziativa dei singoli senatori che esprimevano pareri e facevano proposte liberamente che non vi era limite alla facoltà di parlare.. GLI ORGANI SACERDOTALI A Roma anche i sacerdoti svolgevano funzioni pubbliche. Particolarmente delicate erano quelle dei ponte ci e degli auguri dal momento che incidevano direttamente sulla produzione del diritto, sull'attività dei magistrati e sul funzionamento dello Stato. Infatti ai ponte ci era riservata all'esclusiva interpretazione del diritto mentre agli auguri era riservata l'interpretazione degli auspici, vale a dire della volontà degli deI che doveva essere accertata prima di assumere qualsiasi decisione avente rilievo pubblico, e che poteva bloccare la presentazione di proposte di legge o la elezione di un magistrato. Sia i ponte ci che gli auguri si caratterizzavano per la durata vitalizia e potevano accedere a queste cariche i soli Patrizi. Solo con un Plebiscito del 300 a.c. Si stabili che anche i plebei potessero accedere al ponti cato e al collegio augurale. tanto è vero che vennero estesi i componenti che passarono per i ponte ci da 5 a 9 e per gli auguri da quattro a 9. GLI ORGANI DELLA PLEBE ( origine di plebe e patriziato) Abbiamo visto come appena cacciati i tarquini le gentes protagoniste della liberazione della città abbiano nito con il riprendere il controllo della stessa. I patres e i loro discendenti, quindi i Patrizi, difendevano il proprio potere rivendicando solo per sé il controllo delle magistrature, l'accesso al Senato, lo sfruttamento dell'ager publicus. Contro i Patrizi c'erano invece i plebei, che erano cittadini inclusi nel comizio centuriato, che combattevano, pagavano i tributi ma erano esclusi dalla direzione della Repubblica. Per reagire a questa situazione i plebei si coalizzarono, anche perché erano una struttura portante della società essendo contadini, artigiani e commercianti. Il problema sorse con la crisi economica di inizio V secolo, che colpì ovviamente loro voi e che per questa ragione chiesero l'occupazione dell'ager publicus macché non fu accordata dai Patrizi. A fronte di ciò i plebei giunsero a dar vita a una comunità nella comunità, con propri organi, un proprio patrimonio e utilizzando la minaccia della secessione con conseguente rottura dell'unità dello Stato, oltre al fatto che i plebei si ri utavano a quel punto di prestare il servizio militare e di pagare i tributi. Pagina 22 di 73 fi fi fi fi fi fi fi Gli organi di governo della plebe A condurre questo tentativo di secessione del 494 a.c. sull'Aventino furono due tribuni. A quel punto i plebei votarono delle LEGES SACRATAE. A quel punto i Patrizi cedono di fronte alla prospettiva di sfasciare l'unità della civitas e riconobbero l'organizzazione per ebrea sotto il pro lo formale, anche se tale organizzazione rimaneva soltanto espressione della plebe e quindi i suoi organi non diventano organi della civitas. Sì veri cherò quindi la pluralità degli ordinamenti. I tribuni vennero riconosciuti come i difensori della plebe e l'accordo tra loro sancì l'inviolabilità degli stessi tribuni, per la quale chiunque avesse attentato alla loro persona era dichiarato sacer e poteva essere ucciso anche impunemente, inviolabilità che fu poi ribadita anche con la LEGGE VALERIA HORATIA del 449, Con la quale si riconosceva de nitivamente all'interno della comunità cittadina gli organi plebei, che no a quel momento erano considerati una comunità distinta. I tribuni della plebe si attribuirono in qualche maniera il ruolo di difensori delle libertà individuali di tutti i cittadini nei confronti di possibili abusi dei poteri pubblici,utilizzando anche poteri di arresto e di irrogazione di multe. Oltre ai tribuni della plebe vi era un'importante organo plebeo, l'EDLITITA: Gli AEDILES Originariamente dei sacerdoti plebei la cui competenza originaria era quella di amministrare il tesoro plebeo e che in un secondo momento furono previsti come una sorta di magistrato anche se la loro carica fu sempre riservata a plebei. Accanto a questi via ai tribuni chiudevano i vertici della comunità plebea i IUDICES DECEMVIRI, che erano anch'essi inviolabili e che avevano competenze sulle cause di libertà. Quindi c'erano i tribuni che avevano funzioni di governo e di comando forse anche militare, gli edili con funzioni nanziarie e i giudici con funzioni Enaila seConda meti de 11 secolo ac. che il ribumato compic in prieno il suo nuor ruolo di garante delle libertà individuali, in particolare grazie all'azione politica dei Gracchi e con lo strumento del Plebiscito, Che era uno strumento importante perché non c'era contro di esso un rimedio costituzionale. Fu Silla poi a ridurre il potere del tribunato della plebe, togliendoli la intercessio e bloccandogli gran parte dei poteri e delle prerogative, come quella di bloccare il cursus honorum. Fu l'azione politica dei due tribuni della plebe Tiberio e Caio Gracco, che perseguirono il tentativo di dare vita a una nuova forma di governo fondata Pagina 23 di 73 fi fi fi fi fi sulla centralità del tribunato e che andava quindi ben oltre la lotta a favore a dei ceti più emarginati. TIBERIO E CAIO GRACCO Quindi c'erano i tribuni che avevano funzioni di governo e di comando forse anche militare, gli edili con funzioni nanziarie e i giudici con funzioni E nella seConda metià de 11 secolo ac. che il ribumato compic in prieno il suo nuovo ruolo di garante delle libertà individuali, in particolare grazie all'azione politica dei Gracchi e con lo strumento del Plebiscito, Che era uno strumento importante perché non c'era contro di esso un rimedio costituzionale. Fu Silla poi a ridurre il potere del tribunato della plebe, togliendoli la intercessio e bloccandogli gran parte dei poteri e delle prerogative, come quella di bloccare il cursus honorum. Fu l'azione politica dei due tribuni della plebe Tiberio e Caio Gracco, che perseguirono il tentativo di dare vita a una nuova forma di governo fondata sulla centralità del tribunato e che andava quindi ben oltre la lotta a favore a dei ceti più emarginati. L'obiettivo di Tiberio era la ricostituzione di un ceto di piccoli proprietari terrieri nella consapevolezza che essi erano la spina dorsale di uno stato. D'altro canto l'ager publicus Ero ormai concentrato nelle mani di un ceto di possidenti che non solo non lo sfruttava adeguatamente macché utilizzava sempre più manodopera servile che generava una probabilità di problemi come la disoccupazione tra i cittadini e il loro conseguente impoverimento. Per risolvere questo Tiberio penso di ricorrere ad una lex agraria che prevedeva l'occupazione di terreni pubblici ad un limite massimo di 500 iugeri più altri 250 iugeri per ogni glio maschio no ad un limite complessivo di 1000 per ognuno. Inoltre Tiberio fece approvare una legge che riduceva il servizio militare in quanto piccoli proprietari terrieri avevano bisogno de gli per poter coltivare i terreni a loro af dati. Tiberio venne ucciso nel 133 a.c. dopo aver deciso di ripresentare la propria candidatura al tribunato per l'anno successivo, ma il suo disegno politico venne ripreso 10 anni più tardi dal fratello Caio che non solo fece approvare una nuova legge agraria ma intese cambiare il sistema di votazione dei comizi centuriati af nché cessasse l'antico privilegio timocratico che riservava Alle classi dei più abbienti una maggiore in uenza nelle votazioni. Fish poi approvare un Plebiscito che vietava ai magistrati destituiti dal popolo per aver tradito gli interessi dei propri elettori di proseguire la carriera politica. Ma Caio Gracco aveva anche come idea quella di diffondere la civiltà romana nell'area Pagina 24 di 73 fi fi fi fl fi fi fi di lingua greca dell'Italia meridionale, come per esempio Taranto o Cartagine, ma per creare questa grande comunità di lingua cittadina e cittadinanza romana, Caio Gracco doveva appoggiarsi a quel ricco ceto imprenditoriale, gli EQUITES, che aveva le ragioni principali del proprio arricchimento nei commerci, nella riscossione dei tributi e nell'appalto della esecuzione di opere pubbliche. Anche il suo disegno, così come quello del fratello, non fu realizzabile per via della sua morte prematura. L’ORDINAMENTO GIURIDICO ROMANO IN ETA’ REPUBLICANA L’ ordinamento giuridico romano in età repubblicana era costituito dallo IUS CIVILE, dallo IUS HONORARIUM e dallo IUS GENTIUM. E discusso se si debba parlare di più ordinamenti oppure di un unico ordinamento disposto su più piani, anche se quest'ultima soluzione appare la più verosimile in primo luogo perché nei rapporti fra ius civile e ius onorario la giurisdizione era unica, come era unico il pretore che applicava gli strumenti appartenenti ai due settori normativi. Il diritto onorario non viveva autonomamente, non poteva stare in moto indipendente ma fu concepito proprio con la funzione di integrare lo ius civile. Mentre lo ius gentium prevedeva che i suoi istituti con uiscano nello ius civile. In ne con giustiniano non vi è neanche più alcuna distinzione fra gli istituti di ius civile e ius onorario. LO IUS CIVILE. Le fonti de niscono lo ius civile come ‘’ ius proprium civitatis’’, dunque quel diritto che si applica solo ai cittadini e che è legato quindi alla stessa identità cittadina e ne risente dei valori e dei costumi tipici della civitas romana. È infatti un diritto che affonda nel MOS, ossia nei costumi più antichi dei patres, tanto è vero che è proprio nello ius che vengono riconosciuti in primo luogo i poteri del pater per alcuni fondamentali istituti del diritto privato quali il dominium ex iure Quiritium, così come la mancipatio che era l'atto solenne di trasferimento della proprietà, o la sponsio che era la prima forma di contratto. I depositari originari dello ius civile erano i ponte ci e si sviluppava grazie alla interpretatio delle più antiche norme consuetudinarie che ne davano prima i ponte ci stessi e poi i giuristi laici. Yous civile poi fu anche considerato quello che ne derivava Pagina 25 di 73 fl fi fi fi fi dalle 12 tavole, proprio perché le 12 tavole erano in buona parte una raccolta di norme del costume tramandate da tempo immemorabile e sino ad allora custodite dagli stessi ponte ci. Caratteristica della interpretatio dello ius civile fu la costante aderenza allo stesso ordine di interessi tramandati nel tempo, che comportò che lo ius civile fu sempre concepito come un patrimonio non modi cabile di principi generali, pur potendo i medesimi principi venire applicati ad una pluralità e diversità di situazioni concrete. Dobbiamo a Pomponio la notizia che lo ius civile con uì nelle 12 tavole, Le quali erano sentite come un momento di svolta decisivo in quanto origine del diritto della civitas. Apparivano ai romani come una sorta di testo costituzionale, la de nitiva fonte di tutto il diritto pubblico e privato. Di sicuro fu un passaggio decisivo nella evoluzione del diritto a Roma. Pomponio scrive che, cacciati i re, l’ordinamento romano si era ridotto a un insieme di norme consuetudinarie Che determinava l'incertezza del diritto. C'era quindi bisogno di questa certezza del diritto che già in epoca regia la legge avrebbe garantito di fronte all'arbitrio dei re. La legge quindi era vissuta come lo strumento per garantire la certezza del diritto tramite la pubblicità e la stabilità delle norme che vengono conosciute preventivamente dai consociati E non invece successivamente individuato da un ceto di sapienti. La certezza del diritto era d'altra parte la garanzia della eguaglianza dei cittadini e della loro libertà. Fino alle 12 tavole l'individuazione della norma da applicarsi e la precisazione degli istituti giuridici era af data ai ponte ci che interpretavano le regole del costume. I mores erano quindi custoditi gelosamente da questo collegio sacerdotale che suggeriva privatamente ai singoli le soluzioni, ma siccome i ponte ci erano tutti di origine Patrizia c'era il rischio di una discriminazione a danno di chi non appartenesse a quel ceto ristretto. Non è un caso che la raccolta legislativa si ebbe proprio nel periodo del confronto tra Patrizi e plebei e che questa raccolta sarebbe stata preceduta dalla richiesta avanzata da un tribuno della plebe di istituire una commissione che scrivessedelle leggi volte a precisare l'imperium dei Consoli. Cosa che effettivamente avvenire nel 454 a.c. in cui i tribuni venne raccontati con l'istituzione di questa commissione formata da 10 persone (i DECEMVIRI) a cui avrebbero potuto accedere anche i plebei. I decemviri avrebbero ottenuto un potere costituente potendo scrivere le leggi. Il testo delle 12 tavole venne redatto quindi verosimilmente tra il 451 ed il 450. Di questo corpo di norma abbiamo però una conoscenza frammentaria, Ad Pagina 26 di 73 fi fi fi fi fi fi fl esempio non risultano norme che de niscono cosa sia la patria potestas, la mancipatio, i comizi centuriati Ho precisino la forma degli atti giuridici. La gran parte delle norme contenute nelle 12 tavole riguardava il diritto privato ma ci sono anche norme che contengono importanti principi di diritto pubblico eppure norme in materia di diritto processuale. La società che emerge dalle 12 tavole appare fondata essenzialmente sull'agricoltura e sulla pastorizia, e non a caso prevale la disciplina delle obbligazioni da delitto piuttosto che quelle delle obbligazioni da contratto, ed i negozi giuridici si riducono essenzialmente alla mancipatio, alla in iure cessio, al nexum e alla sponsio, Che era l'unica forma di contratto menzionato. Erano questi tutti i negozi formali caratterizzate dal fatto che gli effetti giuridici si producevano al solo rispetto delle forme prescritte a prescindere dalla loro volontà, dal che si deduce che la forma prevaleva sempre sulla volontà. Persiste la vitalità della famiglia innati mentre la posizione degli schiavi non diverge molto da quella dei gli a cui sono sostanzialmente equiparati nella sottomissione alla potestas del pater. LO IUS HONORARIUM L'espressione ius onorario, e quella più ristretta di ius praetorium, si incontra nellE fonti classiche. Lo ius onorari rum e il diritto di origine magistratuale, tanto è vero che prende il nome da HONOR, inteso come carica pubblica. Questo era un complesso di norme avente fondamento nell'editto del pretore, da cui appunto ius praetorium, e nell'editto degli edili curuli a cui si aggiungeranno poi le norme contenute nell'editto dei governatori delle province. Era insomma un insieme di norme fondato sull’imperium magistratuale. A differenza dello ius civile che era autosuf ciente, essendo il sistema cittadino per eccellenza, lo ius onorario da solo non poteva stare perché presupponeva l'esistenza dello stesso ius civile. Per una evoluzione esterna al sistema si utilizzò un organo dotato di imperium, ossia di un potere espressione della sovranità cittadina, per di più eletto dal popolo. Il magistrato, proprio perché lo ius edicendi era fondato sul suo imperium, non era vincolato da norme di ius civile, e difatti poteva accordare un'azione, che era lo strumento processuale con cui far valere una pretesa, anche per un rapporto per un interesse non riconosciuto dallo ius civile. In pratica poteva mutare le posizioni delle parti. Pagina 27 di 73 fi fi fi Per comprendere il diritto onorario bisogna capire che nel sistema delle legis actiones era tutto improntato con il massimo formalismo, per il quale la parte che avesse sbagliato a recitare una parola determinata o a compiere un certo gesto perdeva la lite anche se avesse avuto ragione. In più questo tipo di processo non poteva essere utilizzato nelle controversie con gli stranieri, essendo un procedimento fondato sullo ius civile, ma la crescita delle relazioni internazionali nel terzo secolo a.c. dovettero spingere il pretore a individuare un modello di processo che potesse agevolmente applicarsi nei rapporti fra romani e stranieri in Roma. Ragion per cui si rese necessario ricorrere ad un meccanismo processuale caratterizzato da istruzioni redatte per iscritto date dal pretore al giudice e in cui il magistrato ssava i termini della controversia in modo semplice e informale. Questo documento si chiamò FORMULA. È probabile che questo nuovo tipo di processo si sia esteso, in virtù dell'imperium del magistrato, nelle controversie fra romani a partire dalla ne del III secolo a.c. A partire dalla metà del II secolo a.c. ci fu la LEX AEBUTIA Che legalizzò il processo formulare, che no a quel momento si fondava esclusivamente sull’imperium del pretore, attribuendogli gli effetti di un processo di ius civile. In questa maniera c'era il superamento del processo per legis actiones, che era diventato ormai inadeguato, e si favoriva lo sviluppo dell'attività Pretoria e della formazione di un nuovo sistema di principi e di norme. Questo PROCESSO FORMULARE poteva essere impiegato per l'esercizio di un numero teoricamente illimitato di azioni, Tipico strumento pretorio sono le cosiddette “actiones in factum”, in cui Tipico strumento pretorio sono le cosiddette “actiones in factum”, in cui la difesa dell'interesse dell'attore si realizza utilizzando azioni le cui formule, come indica il nome stesso, non si fondano sullo ius, ma sulla descrizione del fatto contenuta nella INTENTIO, che era quella parte di formula in cui l'attore indicava liberamente la propria pretesa. Grazie alle azioni con formula “in factum” il pretore veniva dunque a proteggere tutta una serie di rapporti che non avevano una tutela nello ius civile, espandendo in questa maniera il sistema dei rapporti giuridici. In conclusione, lo ius onorario non era mai in grado di abrogare norme esistenti sul piano dello ius civile ni c'era un rapporto gerarchico fra norme di ius onorario e di ius civile, ma si trattava di due piani che operano autonomamente trovando la loro sintesi nell'ambito dell'unica iurisdictio pretoria e determinando così un risultato processuale coerente. Pagina 28 di 73 fi fi fi LO IUS GENTIUM A Roma e presso i popoli dell'antichità vigeva il principio della personalità del diritto, e secondo questo criterio ogni popolo seguiva il proprio diritto. Ognuno in pratica era soggetto giuridico secondo il diritto della propria civitas. Ai peregrini, cioè agli stranieri che commerciavano o vivevano a Roma, non si potevano quindi applicare le norme dello ius civile. Un criterio così creava numerosi problemi laddove vi fosse una presenza massiccia di stranieri dediti ai traf ci commerciali. Quando sorgevano controversie tra romani e stranieri si poneva il problema quindi di quale dovesse essere il diritto da applicarsi. Il principio cardine a cui ci si doveva aspirare nel giudicare sulle reciproche pretese era quello della buona fede, ossia della correttezza tipica degli affari internazionali, un criterio quindi di natura oggettiva che presupponeva però la ducia verso la controparte Già al tempo si crearono degli istituti giuridici paralleli a quelli di ius civile utilizzabili nei rapporti con i peregrini. Ad esempio Alla mancipatio romana si af ancò la stipulatio e la traditio utilizzabili anche dai pellegrini, ma anche qui il contenuto delle obbligazioni assunte era quello della buona fede. Non potendo però il pretore far fronte alla massa crescente di questI processi, nel 242 a.c. fu istituita una nuova gura di pretore, il PRAETOR PEREGRINUS, ossia un pretore che aveva uno speci co compito di ius dicere tra cittadini e peregrini. Il complesso di norme nato nella giurisdizione fra romani e stranieri fu de nito ius gentium, è la prima fonte che attesta l'uso del termine e Cicerone che lo de nisce come quel complesso di norme applicate presso tutti i popoli in quanto fondate sulla lex naturae. In questo senso lo ius gentium appare come un'insieme di istituti fondati sulla ragionevolezza presente in ogni uomo ed in tutte le epoche dunque un diritto fondato su l'ordine naturale delle cose, Come può essere la potestà dei genitori sui gli o il potere dello Stato sui consociati o la legittima difesa per respingere la violenza e l'offesa. Secondo il piano dallo ius gentium si distinguerebbe lo ius naturale che sarebbe una categoria ancor più ampia in quanto comprenderebbe quegli istituti e quei principi che non solo sono comuni a tutti i popoli ma che addirittura sono propri di tutti gli esseri animati. Questa considerazione nasce dall'idea che ci sono istituti comuni a tutti i popoli, come ad esempio la schiavitù chi non corrispondono ad una logica naturale. Di conseguenza la libertà sarebbe un principio di dirittO naturale. Pagina 29 di 73 fi fi fi fi fi fi fi fi LE FONTI DEL DIRITTO Per fonte di produzione del diritto si intendono i fatti grazie ai quali una nuova norma si inserisce nel sistema di regole che disciplina la vita di una certa collettività. L'idea di fonte del diritto era già presente ai romani, e ad esempio Livio parlava delle 12 tavole come fonte primaria. La fonte è ravvisata nella legge, nella interpretatio prudentium, nell'editto dei magistrati, nei senatoconsulti e nelle costituzioni del principe, presupponendosi il superamento della forma di governo repubblicana. Il prodotto di tutto ciò costituisce lo ius civile e lo ius onorario. LA giurisprudenza PONTIFICALE La giurisprudenza ponti cale provvedeva ad un'interpretazione dei costumi che si svolgeva attraverso le tre attività fondamentali dell'agere, del cavere e del respondere. L’agere consisteva nella preparazione delle azioni da suggerire ai privati per la protezione delle loro pretese, il cavere alludeva alla predisposizione degli schemi negoziali idonei a realizzare gli scopi pratici perseguiti dai privati, ed il respondere alludeva ai pareri espressi dai ponte ci in ambito giuridico. L'interpretazione ponti cale aveva sempre come punto di partenza il mos, anzi la giurisprudenza non poteva creare ex novo un istituto che non ha fondi in qualche modo le sue radici o che non trovi la sua giusti cazione nel costume. Una delle creazioni più originali della giurisprudenza ponti cale era il testamento per aes et libram, che parte da un'applicazione della mancipatio estendendone la causa, ossia la funzione economico sociale. In pratica l'intervento dei ponte ci serviva a dare riconoscimento autentico ad una prassi consuetudinaria. Ovviamente il mos preesiste alla giurisprudenza dei ponte ci, in quanto viene da questa identi cato, precisato, sancito uf cialmente, poi interpretato e in ne fatto evolvere. I ponte ci svolgono quindi una attività ricognitiva e ricreativa, ed entro questi limiti la giurisprudenza ponti cale concorre a essere fonte di produzione del diritto. Comunque il ruolo della giurisprudenza ponti cale si pone in una logica oligarchica, per il quale il controllo dell'evoluzione della società e del suo ordinamento giuridico deve rimanere nelle mani di pochi soggetti che sono espressione delle grandi famiglie e delle grandi gentes dominanti. Non è un caso che la lotta democratica del movimento plebeo sia volta a ridurre l'in uenza della giurisprudenza ponti cale ed a contenere la Pagina 30 di 73 fi fi fi fl fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi sua autonomia ed il suo arbitrio, cosa che avvenne proprio con la redazione delle 12 tavole. LA GIURISPRUDENZA LAICA Fu Tiberio Coruncanio, il primo ponte ce massimo di origine plebea, nei primi decenni del III secolo a.c., a dare responsa in pubblico sviluppando nel contempo un'attività di insegnamento del diritto. Fino a quel momento i ponte ci avevano conservato lo ius civile in segreto, ma da quel momento si iniziava una ri essione pubblica aperta a qualsiasi cittadino che contribuì ciò a sviluppare un ceto di tecnici, esperti di diritto, che si dedicavano per passione a raccogliere i responsa, a commentarli e ponevano nei loro confronti anche delle soluzioni alternative. È in questo frangente che nacque la giurisprudenza laica, sganciata quindi dal potere ponti cale, forte esclusivamente della propria competenza è capace di suggerire ai consociati soluzioni per risolvere i problemi quotidiani. Una giurisprudenza che si inserisce dunque nel nuovo clima sempre più democratico della Roma del III secolo a.c. Nasce quindi un ceto di tecnici che era una novità assoluta nella storia di Roma, che non erano politicamente caratterizzati ma che erano esclusivamente al servizio dei cittadini romani e dei loro magistrati. Questi si inserirono in un sistema che si svolgeva all'interno di precisi valori e che per questo non furono mai sentiti come una minaccia per la sovranità popolare, ma erano intesi come persone che volevano piuttosto risolvere preoccupazioni dei cittadini o suggerire a magistrati soluzioni tecniche. Se il collegio ponti cale individuava ogni anno un membro che aveva il compito di dare responsa ai privati per garantire la unitarietà della interpretatio, qui invece spettava ai cittadini scegliere fra le tante soluzioni quella più confacente. Di certo anche la giurisprudenza laica si svolgeva secondo i tre verba del respondere, cavere e agere. E il libero giudizio dei consociati che porta a determinare il successo di una certa innovazione giuridica, sono i cittadini che applicando le ripetutamente in quanto rispondenti a oggettive esigenze sociali ne decretano l'affermazione. E’ quindi, quello della giurisprudenza laica, un sistema in cui i consociati con il loro comportamento concludente recepiscono i suggerimenti dati da uomini dotti e preparati, determinando l'accoglimento all'interno dell'ordinamento di questa o quella soluzione giuridica. A queste soluzioni sarà poi il magistrato eletto a dover disporre delle sanzioni per le soluzioni suggerite dalla Pagina 31 di 73 fi fi fl fi fi giurisprudenza laica. Questo vuol dire che l'introduzione nell'ordinamento di nuove regole e istituti era comunque il frutto di una scelta politica LA LEGGE Fra le fonti del diritto sia Pomponio sia Gaio menzionano la legge, che nell'età del Principato appare la fonte per eccellenza, ma chi era semplicemente un punto di arrivo. Il termine lex deriva dal verbo legare, inteso come dare incarico, disporre, regolare e quindi statuire. Lex e in generale qualunque norma regolatrice di rapporti che vincoli e obblighi. Ci potevano poi essere delle leggi pubbliche e leggi private, e queste ultime erano ad esempio le clausole del contratto che venivano apposte direttamente dai soggetti contraenti. In generale comunque ci si occuperà qui delle leggi pubbliche e fra queste in particolare delle LEGES ROGATAE. La legge rogata era costituita innanzitutto da una PRAESCRIPTIO, che identi cava la legge con il nome o i nomi dei proponenti e il luogo e la data in cui si era tenuta l'assemblea votante. A questa seguiva la ROGATIO che conteneva il testo proprio della legge con le norme che disciplinavano la materia oggetto del provvedimento legislativo ed in cui erano scritte le eventuali sanzioni a carico di coloro che alle singole disposizioni. C'era in ne una terza parte, detta SANCTIO, che tendeva ad assicurare l'ef cacia della legge e a garantirne l'applicazione questa parte non può essere identi cata con la parte sanzionatoria, in quanto intendeva piuttosto de nire rapporti della legge con le leggi precedenti o successive e con l'ordinamento giuridico nel suo complesso. Nella sanctio, peraltro, compariva spesso una clausola con cui si proibiva di abrogare la legge stessa, che non aveva un valore prettamente giuridico ma più che altro era un auspicio. La legge erogata in età repubblicana aveva sempre un carattere bilaterale in quanto l'iniziativa legislativa aspettava al magistrato e presupponeva l'approvazione del popolo riunito nel comizio. La legge per i romani era innanzitutto un precetto caratterizzato da generalità il cui fondamento sta nella volontà del popolo, e senza lo iussum populi l'arroganza del magistrato non produce alcun effetto. In pratica è necessaria l'iniziativa del magistrato ma la sanzione del popolo. Oltre all'elemento della generalità è caratteristica della legge la sua stabilità nel tempo. La legge è senz'altro lo strumento per eccellenza della plebe e più in generale del movimento democratico, e questo è il senso generale delle 12 tavole. Più che altro però è l'intervento legislativo nel campo del diritto privato Pagina 32 di 73 fi fi fi fi fi a essere scarso, basta pensare che dal 339 al 27 furono promulgate solo 564 leggi. L’EDITTO Fra le fonti del diritto viene citato esplicitamente dai giuristi romani l'editto dei magistrati. In sé per sé gli editti venivano emanati dal pretore urbano, da quello peregrino, dagli edili curuli e dai governatori delle province. Ma il fondamento del carattere normativo dell'editto sta nell'impero del magistrato, quindi nel suo potere di comando e di decisione, ed è proprio questo fondamento che garantiva la particolare ef cacia di questo strumento normativo che non era costretto a passare attraverso mediazioni ma che si ispirava alla logica più generale del potere di un comandante che doveva risolvere con rapidità dei problemi concreti. Oggi la dottrina dominante ritiene che comunque l'intervento attivo del pretore sulla base del suo imperium fosse piuttosto risalente. Voi l'editto contiene norme generali e astratte, applicabili in tutte le ipotesi rientranti nella previsione astratta fatta dal magistrato. Le clausole sono una autoregolamentazione dell'attività del magistrato e preannunciano la sua condotta futura. Il pretore In altre parole si limitava a preannunciare i criteri con cui avrebbe esercitato la iurisdictio. Pertanto non venivano direi mente riconosciuti i diritti e obblighi a carico dei privati, ma indirettamente ci si impegnava a garantire la giuridicità di una serie di rapporti fra privati. L'editto diventava così fonte di norme detta appunto ius onorario. Essendo i magistrati eletti dal popolo, poi, le norme che scaturivano dai loro editti non si ponevano in contrasto con la sovranità del popolo stesso. I SENATOCONSULTI secondo sempre pomponio ad un certo punto il popolo avrebbe cominciato ad af uire in città con grandi dif coltà e dunque la necessità stessa avrebbe trasferito al Senato la cura della cosa pubblica. Secondo gaio invece i senatocolsulti erano certamente equiparati dalla legge e dunque erano senz'altro fonti del diritto, ma di questa equiparazione si sarebbe discusso. La peculiarità sta nel fatto che nel campo privatistico il senatoconsulto non appare per tutta l'epoca repubblicana una fonte di norme vincolanti, ma più che altro serviva per sollecitare i magistrati a presentare una rogatio o di invitare il pretore ad adeguare l'esercizio della propria iurisdictio a certi principi ssati in un senatoconsulto. Somigliavano in pratica agli attuali Pagina 33 di 73 fl fi fi fi interventi che nel nostro ordinamento il presidente della Repubblica fa nei confronti del governo per sollecitare la presentazione alle camere di disegni di legge aventi un certo contenuto. L’ORGANIZZAZIONE DEI TERRITORI , IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA L'espansione di Roma comportava l'estensione della egemonia su nuovi territori. Rapporti con queste comunità che entravano nell'orbita romana seguivano due criteri: la FEDERAZIONE e l’ANNESSIONE. Dopo aver scon tto albalonga, Roma ne annette il territorio ed estende la cittadinanza ai suoi abitanti. anche Roma faceva parte della Lega Latina, una Federazione avente carattere religioso che univa varie città del Lazio, ma che dopo la battaglia del lago regillo si creò una frazione fra Roma e tutte le altre città del Lazio , sostanziandosi poi in un accordo detto FOEDUS CASSIANUM. Esso conteneva una serie di clausole speci che come il divieto di guerra fra i sottoscrittori del patto, il divieto di aiuto al nemico, l'eventuale parità nella divisione del bottino fra Roma e le altre città ecc. Nella sua politica di espansione Roma tende a trasformare sempre più l'alleanza con i Latini in una loro subordinazione. Con l'ultimo tentativo dei latini di sottrarsi all'egemonia romana, sfociata nella vittoria nale dei romani, questi procedettero ancora una volta ad una duplice politica, per le quali alcune città vennero annesse e con altre vennero conclusi distinti accordi tutti caratterizzati dal fatto che la controparte era sempre Roma. IL SISTEMA DELLA FEDERAZIONE Era basato sul fatto che le comunità federate latine conservavano formalmente la loro sovranità ma erano associate comunque ai destini di Roma. Queste comunità non potevano concludere accordi con le altre comunità della disciolta Lega, avevano l'obbligo di partecipare alle guerre di Roma e non potevano avere altri amici o nemici che non fossero quelli di Roma. Per quanto riguarda invece l'ordinamento interno, essi mantenevano i propri organi di governo, un proprio censo, un proprio esercito, una moneta e avevano una loro giurisdizione. La posizione dei latini aveva alcune peculiarità poi che la distinguevano da quella degli altri alleati. Questo era lo IUS LATII, ossia la posizione giuridica di latino che rappresentava una posizione intermedia fra quella di cittadino e quella di straniero. Si distinsero pertanto i LATINI PRISCI, che erano i cittadini delle comunità dell'antica Lega Latina e delle colonie fondate dalla Lega, i LATINI COLONIARII che identi cavano gli abitanti delle colonie latine Pagina 34 di 73 fi fi fi fi fondate da Roma, i LATINI IUNIANI che erano gli schiavi manomessi nelle forme pretorie, quindi con modali

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