Diritto Romano Privato PDF
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Sapienza Università di Roma
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This document discusses Roman private law, encompassing relationships between private citizens and Roman legal institutions. It explores the historical origins of Roman law, highlighting the importance of Gaio's "Istituzioni" and the "Corpus Iuris Civilis". Furthermore, it examines the role of slaves and the concept of obligation in Roman law.
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Diritto (Privato) Romano -comprendono:. Diritto Romano privato: i rapporti giuridici tra i privati cittadini. Pubblico: rappresentano la struttura della società attraverso le istituzioni e gli organismi dello stato romano -vi è anche il Diritto Penale Romano che tratta i processi p...
Diritto (Privato) Romano -comprendono:. Diritto Romano privato: i rapporti giuridici tra i privati cittadini. Pubblico: rappresentano la struttura della società attraverso le istituzioni e gli organismi dello stato romano -vi è anche il Diritto Penale Romano che tratta i processi penali romani GAIO E L’IMPORTANZA DELLA STORIA -Gaio, giurista romano del 2secolo dc scrive “Istituzioni” istituzioni sta a significare le basi di apprendimento del diritto proprio per questo la sua opera è un manuale indirizzato ai suoi studenti -scrive anche un commento sulla legge delle 12 tavole (la legge più antica di Roma, del 5secolo ac), si 1 tratta di 12 tavole di bronzo affisse nel foro, piazza principale di Roma (può rappresentare il più antico codice del mondo). Nella prefazione piega perché commenta una legge tanto antica, sostiene che il principium (principio = inizio) è la parte più importante (potissima pars) e che per capire il diritto vigente bisogna capirne la storia. Infatti, nella sua opera “Istituzioni” Gaio, per ogni istituto giuridico parte spiegando le sue origini e segue il suo sviluppo sino ai tempi più recenti -l’interprete della norma passa sempre attraverso lo studio delle sue origini IL CORPUS IURIS -il diritto Romano finisce nel 565 dc con là morte dell’imperatore bizantino (oriente) Giustiniano. L’imperatore ordinò di far redigere una raccolta di antiche leggi degli imperatori precedenti a lui e delle opere dei giuristi romani. La raccolta verrà intitolata “Corpus Iuris Civilis” (del 6secolo dc) per molto tempo la raccolta è considerata perduta fino a quando nell’anno 1000, la contessa Matilde di Canossa lo ritroverà e nello stesso periodo, nasce l’università di Bologna dove si inizia a studiare ed insegnare la raccolta di Giustiniano. La raccolta ha un tale successo che viene applicata in tutta Europa, l’unica paese che non accetterà di adottare il diritto Romano è il Gran Bretagna. In Russia verrà adottato dopo il 1453, quando i turchi guidati da Maometto II entrano a Costantinopoli e mettono fine all’impero bizantino e la chiesa ortodossa, che aveva sede a Costantinopoli scappa a Mosca si porta dietro il diritto Romano (zar viene da cezar). Mentre negli Stati Uniti d’America non arriverà il modello Romano poiché i primi coloni sono britannici i quali porteranno il modello common law (quello romano = civil law), l’unico stato a base romanistica è la Louisiana poiché originariamente colonia francese - il modello romanistico però arriva anche in oriente, quando nel 1888 il Giappone nel pieno della sua modernizzazione l’imperatore chiama i più bravi giuristi d’Europa, i tedeschi e affida loro il compito di redigere il codice civile giapponese, ricalcato da quello tedesco il quale è di base romanistica. Più recentemente in Cina questo modello è stato assunto nel 2021 LE CODE NAPOLEON -successivamente alla promulgazione nel 1804 il “Code Napoleon”, il primo codice civile dal quale poi si baseranno tutti gli altri, tranne la Cina però, che si rifà direttamente al “Corpus Iuris” IL MODELLO ROMANISTICO -aspetti comuni in tutti i paesi che lo hanno adottato, di base romanistica:. TECNICA ESEGETICA, dell’interpretazione -il lessico giuridico e filosofico nasce in Grecia mentre i romani inventano il “ius” (il diritto) e i giuristi -in Grecia ad occuparsi del diritto erano gli oratori o i filosofi. Per l’antico popolo ebraico le leggi giuridiche sono scritte nell’antico testamento e gli interpreti sono i rabbi, maestri di vita. Nell’antico Egitto sono i funzionari del palazzo del faraone -il diritto, “ius” nasce a Roma come scienza laica che non ha niente ha che fare con la filosofia -i giuristi romani inventano 1 che ancora oggi applichiamo per interpretare i testi giuridici 2 1 1. Il SISTEMA: i diritti rispondono ad una classificazione degli istituti giuridici comune nonostante ogni paese adatti ad ogni istituto le proprie esigenze (per esempio la proprietà privata in Italia sarà diversa in Russia). Il sistema cambia per quanto riguarda il diritto pubblico 2 -un giurista globale deve possedere 1 e 2, non serve sapere i codici civili di ogni paese -Gaio nel suo manuale distingue 3 categorie:. Personae – Summadivisio (classificazione suprema). Liberi – Subclassificazione. Ingenui (sempre stati liberi). Libertini (schiavi liberati). Schiavi. Res (cose). Actiones LA CONDIZIONE GIURIDICA E NATURALE DELLO SCHIAVO -dal pov giuridico lo schiavo è una res ma dal pov naturalistico è una persona: prima grande contraddizione del mondo antico, la schiavitù. Al livello filosofico e religioso hanno messo in discussione la schiavitù ma senza risultati. Nel mondo antico la schiavitù è essenziale per l’economia. La schiavitù nasce dalle guerre perché gli schiavi non sono altro che prigionieri di guerra. Il prigioniero di guerra diventa schiavo IPSO IURE (automaticamente), senza alcun provvedimento giuridico perché nel mondo antico fuori dai propri confini ci sono solo nemici, hostis = straniero, nemico. Originariamente, a Roma gli schiavi sono pochi perciò preziosi e rientrano dal pov giuridico nelle res mancipi (cose più preziose). Essendo di valore non vengono maltrattati -vi è anche il lavoro degli uomini liberi, normalmente lavorano nel proprio campo altre volte in campi altrui. Tra gli uomini liberi si ha spesso la cessione di un figlio ad altri padri perché gli schiavi sono ancora pochi -dopo le guerre di conquista di Roma affluiscono nella città milioni di schiavi di conseguenza:. Gli uomini liberi svolgono più lavori manuali. Il prezzo degli schiavi crolla e cominciano a venire spesso maltrattati -per la mancanza di schiavi sarà poi istituita una nuova classe di lavoratori che sono formalmente uomini liberi ma di fatti schiavi: i coloni, servi della gleba (servi della terra) LA GRANDE CONTRADDIZIONE DELLA CONDIZIONE DELLO SCHIAVO -dal pov giuridico gli schiavi sono tutti uguali ma nei fatti non è così, perché molti sono occupati nell’agricoltura e vivono in condizioni deplorevoli mentre gli schiavi urbanizzati vivono nelle case e vivono in condizioni migliori -la prima grande contraddizione della condizione dello schiavo: questo è contemporaneamente una persona (sogg) e una cosa (ogg), è una persona, essere umano raziocinante secondo la natura e una cosa secondo di rapporti giuridici perché può essere venduto, affittato, donato, lasciato per attestamento da parte degli uomini liberi -lo schiavo non è mai soggetto di diritto e dipende dal suo padrone, dominus che ha il diritto di fare tutto quello che vuole sullo schiavo (per esempio lo può liberamente ucciderlo senza incorrere in sanzioni) così come il pater familias ha diritto assoluto sui figli LA MANOMISSIONE E LA LIBERTÀ -la condizione di schiavitù non dipende dal diritto di proprietà del padrone ma riguarda la condizione dello schiavo perché se il padrone abbandona lo schiavo quello continua ad essere schiavo (e lo schiavo diventa RES DELERICTA = cosa abbandonata la quale può essere posseduta da qualsiasi altro uomo libero) e lo stesso accade se lo schiavo fugge. Per liberarsi dalla schiavitù lo schiavo deve fruire di un’apposito negozio giuridico che lo deve reputare idoneo per far cessare la sua schiavitù, ovvero il padrone lo deve manomettere: la manomissione è un atto formale e solenne che riguarda lo status dello schiavo attraverso il quale lo schiavo diventa uomo libero libertino IL CENSIMENTO -il censimento, che avviene ogni 5 anni, il padrone dichiara le sue proprietà infatti tra questi deve indicare anche gli schiavi perché cose dal pov giuridico IL CONTUBERNIUM -lo schiavo non essendo soggetto di diritto non ha neanche il diritto ad una parentela dal pov giuridico, ma dal pov naturalistico ovviamente può avere figli, fratelli ecc, lo schiavo può anche unirsi in na relazione affettiva stabile con un altro schiavo che non rappresenta un matrimonio ma un contubernium. Giuridicamente, il padrone non è dovuto a rispettare questa unione, ma lo fa perché dal pov sociale questo verrebbe visto bene LA RAPPRESENTANZA DIRETTA -gli schiavi sono utili ai loro padroni perché tutto quello che acquista e possiede lo schiavo va ipso iure al padrone (questo vale anche per i figli nei confronti dei padri). Se il padrone ordina allo schiavi di fare la spesa (attività commerciale semplice), nel momento in cui fa l’acquisto questo va ipso iure al padrone LA RAPPRESENTANZA INDIRETTA -faccio un acquisto per conto di un altro, prendo sul mio capo gli effetti ma sono poi obbligato a ritrasferirli al rappresentato (indiretta perché non viene citato apertamente il rappresentato) -la differenza tra le due modalità sta nel fatto che nella seconda inizialmente il soggetto che compie l’acquisto si assume gli effetti, perciò gli obblighi e i diritti, su di se per poi trasferirli al rappresentato mentre nel primo gli effetti sono sempre a capo del rappresentato -la rappresentazione diretta fa molto comodo ai padroni perché così questi possono affidare attività commerciali complesse e pericolose ai loro schiavi (per esempio affidandogli viaggi lunghi e faticosi per la vendita e compravendita di merci via terra e via mare) -nel caso so tratti di un’attività commerciale terrestre, lo schiavo messo a capo di questa è detto INSTITOR mentre nel caso di un’attività commerciale marittima, EXERCITOR LE CONTROVERSIE DATE DA ATTIVITÀ COMMERCIALI DEGLI SCHIAVI -dalle attività commerciali svolte dagli schiavi possono nascere controversie giudiziarie e si può spesso andare in causa (per esempio lo schiavo ha venduto cibo marcio) -il terzo uomo libero che ha commerciato con lo schiavo in caso di controversia, deve citare in giudizio il padrone perché lo schiavo non è soggetto di diritto -in caso di citazione in giudizio del padrone per attività commerciale semplice (come fare la spesa) la controversia è detta ACTIO QUOD IUSU -in caso di attività commerciali complesse: ACTIO INSTITORIA per attività svolte via terra e ACTIO EXERCITORIA IL PECULIUM -lo schiavo è in possesso di un suo proprio patrimonio detto peculium, che può acquisire svolgendo lavori extra (per esempio con la mancia essendo cameriere) oppure ricevendo regali. Questo però giuridicamente rientra sempre nelle proprietà del padrone ma i padroni non se ne impossessato perché ciò verrebbe giudicato dalla società -lo schiavo sul suo peculium ha l’ADMINISTRATIO (l’amministrazione). Lo schiavo può decidere di spendere il suo pequlium per fare acquisti CONTROVERSIE PER ATTIVITÀ PATRIMONIALI DELLO SCHIAVO -questo caso è detto ACTIO DE PECULIO il terzo uomo libero può citare in giudizio il padrone e se il quest’ultimo perde la causa potrà pagare con il peculium dello schiavo e se lo schiavo non possiede abbastanza denaro per ripagare il danno, il padrone non è tenuto a pagare di sua tasca perché l’attività dello schiavo non deve peggiorare la condizione patrimoniale del padrone L’OBBLIGAZIONE -se uno schiavo decide di obbligarsi ad un terzo uomo libero (per esempio gli promette dei soldi comprando un libro ad un libraio), lo schiavo diventa DEBITORE e l’uomo libero CREDITORE. Se poi lo schiavo non paga la sua obbligazione non essendo di tipo civile, perché non è soggetto di diritto, ma neanche un’obbligazione del padrone trattandosi di un’attività patrimoniale per conto dello schiavo: è un’OBBLIGAZIONE NATURALE (per esempio, vinco a carte dei soldi, si crea un creditore cioè io e un debitore colui che ha perso contro di me, essendo un’obbligazione naturale se il debitore paga l’obbligazione è estinta così come il credito e il debito e il debitore non può chiedere indietro i soldi,ma se il debitore non decidesse di pagare non ho nessuna ragione per portarlo in tribunale e non ho diritto a citarlo in giudizio perché l’ordinamento non ritiene l’obbligazione naturale meritevole di tutela). Per questo nel caso dell’obbligazione naturale di uno schiavo nei confronti di un uomo libero, se lo schiavo può decidere di adempiere al suo obbligo come no, quindi l’uomo libero commerciando con uno schiavo deve farsi pagare subito L’INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO -nonostante il libraio non possa chiedere indietro i soldi allo schiavo, può chiedere indietro il libro perché sennò si verificherebbe un arricchimento ingiustificato GLI ATTI ILLECITI -penalmente gli schiavi sono considerato persone come le altre e in grado di compiere atti illeciti -sono di 2 tipi:. Crimini: atti illeciti contro gli interessi dello stato e viene punito dallo stato (fustigazione, esilio, lavori forzati, pena di morte, ecc). Delitti: contro gli interessi dei privati cittadini e genera obbligazione, ossia l’autore del furto diventa debitore nei confronti del derubato, a seconda del tipo di furto sono multipli del valore della cosa rubata -sia 1 e 2 li possono commettere anche gli schiavi ovviamente, se uno schiavo compie un 1 viene punito dallo stato molto spesso attraverso la crocifissione (tipica condanna romana contro stranieri e schiavi). Se compie un 2 tipo un furto, nei confronti del padrone questo deciderà come è se punirlo, ma se è fatto nei confronti di un padrone che non è il suo il padrone viene citato in giudizio dal derubato e se viene riconosciuta la colpevolezza dello schiavo, il padrone deve pagare un multiplo del valore della cosa rubata, però essendo che lo schiavo non può peggiorare la condizione patrimoniale del padrone questo se vuole può abbandonare lo schiavo nella proprietà del derubato (cederlo al creditore): NOXAE DATIO (dazione a Nossa) LA RELIGIONE -lo schiavo è considerato uguali agli uomini liberi in ambito religioso, in 3 casi:. Partecipando ad ASSOCIAZIONI di tipo religioso: queste di occupavano spesso di funerali e sepolture in particolare quelli più poveri si associavano pagando una tassa così alla loro morte l’associazione ai sarebbe occupata dei funerali. Per associarsi però lo schiavo ha comunque bisogno dell’autorizzazione del padrone che facilmente concede. Attraverso il VOTUM: una promessa fatta alla divinità (per esempio, si amala mio figlio e prometto alla divinità che se questo guarisce costruirò un altare), se il figlio guarisce sono obbligato ad adempiere alla mia promessa (EX VOTUM) ma se il figlio non guarisce non sono dovuto a farlo (CONTRA VOTUM). Anche qui lo schiavo ha bisogno dell’autorizzazione del padrone. Alla MORTE dello schiavo: il terreno dove viene seppellito è locus religiosus come si li ci fosse. stato seppellito un uomo libero. Il locus è sottratto dal commercio tra privati perciò un luogo dedicato agli idei. Quando muore un uomo libero questo fa testamento e lascia i suoi beni in eredità, ma lo schiavo non essendo soggetto di diritto le sue proprietà, il peculium torna al padrone per IURE PECULII (per diritto del peculium), e torna nella disponibilità materiale perché nella proprietà c’era già, il padrone. A quel punto può decidere se lasciare o no l’administratio del peculium ad un figlio o contebernium dello schiavo ma non ne ha l’obbligo -a Roma il processo è gestito dal pretore e la sentenza sarà emessa da un giudice COME SI È SCHIAVI -2 modalità principali:. AUT NASCUNTUR (nasce schiavi): il figlio di una schiava e uno schiavi nascerà schiavo. Se i due schiavi sono si padroni diversi e fanno un figlio, si ha una regola: in caso di matrimonio legittimo per determinare la condizione del neonato si vede quella del padrone al momento del concepimento (per esempio, il padre è latino e la madre romana, il figlio sarà latino), mentre in caso di matrimonio illegittimo si vede la condizione della madre al momento della nascita e, quando nasce il bambino questo sarebbe appartenuto come schiavo allo stesso padrone della madre. Quando invece viene concepito un figlio da una relazione tra uno schiavo e una persona libera, si vede sempre la condizione della madre al momento della nascita. Si distinguono concepimento e nascita per via di un principio romano morale: FAVOR LIBERTATIS (favore verso la libertà), se il padrone mette incinta una schiava a 9mesi di tempo per fare la manomissione e liberarla così che il figlio non nasca schiavo ma libero, questo principio serve a favorire la libertà della schiava. Questo favorisce invece per quanto riguarda una coppia di schiavi di due padroni diversi, l’avvicinamento famigliare tra essi perché i padroni si possono mettersi d’accordo vendendo uno dei due all’altro riunendoli così, rimangono schiavi però stanno ora insieme. FIUNT (ci diventa): si verifica un avvenimento traumatico ossia la perdita della libertà cioè una CAPITIS DEMINUTIO (diminuzione della testa, ossia status) che può essere di 3 tipi:. MAXIMA: un uomo libero che diventa schiavo. MEDIA: una diminuzione di status in relazione alla cittadinanza (per esempio, il cittadino romano perde la cittadinanza venendo esiliato assumendone un’altra). MINIMA: una diminuzione di status in relazione alla famiglia (per esempio, un pater familias smette di essere padre e diventa figlio) CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA -il principale modo di diventare schiavi è la CAPTIVITAS (la cattura), il prigioniero diventa ipso iure al momento della cattura schiavo di chi l’ha catturato. Questo vale per stranieri e romani perché la captivitas non è un diritto proprio dei romani ma IUS GENTIUM (diritto delle genti, che si applica a tutti i popoli). La captivitas avviene spesso in gruppi di soldati che vengono catturati in guerra, ma in particolar modo il romano catturato subisce la CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA e diventa SERVUS HOSTIUM (servo dei nemici). Ma i romani che accettano la captivitas anche per i propri cittadini, inventano un meccanismo proprio solo del diritto Romano che tenta di salvaguardare il concittadino: il POST LIMINIUM (dopo il confine), durante la prigionia, il romano non ha diritti perché diventa oggetto di diritto e non è più soggetto, perciò i diritti che aveva a Roma diventano QUIESCENTE (sospeso), mentre se fosse morto passava in successione, quindi quei diritti non sono persi ma sospesi perché esercitati dai parenti ma non assegnati a questi ne ad altri perché c’è la SPES POST LIMINIS (speranza che il romano possa tornare) attraverso la liberazione oppure pagando il suo riscatto. Quando lo schiavo romano varca il confine di Roma torna ad essere uomo libero ingenuo e ipso iure riacquista tutti i suoi diritti ma non i RAPPORTI DI FATTO che sono il POSSESSO e il MATRIMONIO, a differenza della proprietà che è un diritto. Perciò, quando il romano torna si può risposare con sua moglie (se anch’essa vuole) ma sarebbe un rapporto nuovo perché il primo si è istinto dal momento della perdita della libertà DIFFERENZA TRA POSSESSO E PROPRIETÀ -per passare dal possesso alla proprietà c’è bisogno di un atto adeguato (per esempio, mi arriva la macchina perciò ho il possesso su di essa ma non la proprietà perché non è ancora stato fatto il passaggio di proprietà). Il possesso però porta con il tempo all’USUCAPIONE (per esempio, dopo un anno di possesso di uno schiavo ne diventi il proprietario), nel caso in cui venissi catturato dopo soli 3 mesi di possesso quando torni a Roma il tempo di possesso si azzera perché i rapporti di fatto non si riacquistano dopo la cattura e quindi si tratterebbe di un nuovo possesso (lo schiavo del padrone catturato, in sua assenza rimane nella disponibilità di questo) PROBLEMATICA CHE IL POST LIMINIUM NON PUÒ RISOLVERE -il soldato prima di andare in battaglia fa testamento purché il testamento sia valido il testatore deve rimanere libero da quando lo redige fino al momento in cui muore ma, il soldato può essere catturato e diventare schiavo quindi in quel caso, se torna a Roma deve fare un altro testamento, ma se questo dovesse morire in prigionia da schiavo il testamento non sarebbe più valido. A rendere valido il testamento di un soldato morto schiavo ci penserà Cornelio Silla con il quale ci furono le guerre civili, Mario contro Silla e vincerà Silla grazie al suo esercito e per ringraziarlo nell’81 ac promulga la LEX CORNELIA, che va a creare un istituto giuridico che è una finzione cioè FICTIO LEGIS CORNELIAE (funzione della legge cornelia): se si finge che il soldato morto schiavo non sia morto in schiavitù ma un momento prima di essere catturato quindi ancora uomo libero, si può rendere valido il suo testamento (legge solo per i soldati) VENDITA TRANS TIBERIM -c’è un principio nel diritto Romano per cui un romano non può diventare schiavo dentro le mura di Roma, ma ci sono tuttavia alcune eccezioni:. La VENDITA TRANS TIBERIM: è la vendita (al di là del Tevere, fuori dai confini di Roma) debitore insolvente, cioè colui che non ha pagato i propri debiti. Ciò avviene quando un creditore cita in giudizio il proprio debitore e vince il creditore e il debitore deve perciò pagare entro un tempo, se non lo fa il creditore lo può incatenare a casa sua e provare nei successivi 60 giorni a trovare chi paghi il debito per lui, e la legge romana prevede che il creditore porti il suo debitore al mercato 3 volte per fare questo, ma ciò è solo una finzione perché lo fa in realtà per mostrare il debitore agli stranieri perché dopo i 60 giorni lo potrà portare fuori roma e venderlo come schiavo ad uno straniero. Trovandosi fuori dai confini romani non vale il meccanismo del post liminium e di conseguenza non è giustificato il fatto che lo schiavo romano una volta tornato a Roma sia liberato (e se viene liberato comunque non rimanere ingenuo). INDELECTUS: colui che si sottrae volontariamente alla leva militare cioè non si presenta alla chiamate alle armi e diventa ipso iure così schiavo dentro Roma del POPOLUS ROMANUS (dello stato) (per esempio può essere mandato a lavorare in luoghi pubblici, come le salines ossia miniere di sale il quale era ponopolio di stato). Per i romani i cittadini = soldati, ogni cittadino infatti fino ai 60anni sono tenuti a combattere per Roma 2 MODELLI DI ESERCITO -nel mondo antico ci sono 2 modelli di esercito:. Esercito degli eroi: (si ha durante guerra di Troia, descritta nell’Iliade di Omero) dove combattono i nobili, chi ha i soldi per comprarsi le armi. Esercito oblitico: ossia la fanteria leggera, hanno poca attrezzatura però sono molto più numerosi e sono tutti cittadini maschi GUERRA TRA ROMA E ALBALONGA -inizialmente anche a Roma c’era un esercito degli eroi con la vicenda degli Orazi e dei Curiazzi, cioè il re di Roma Tullo Ostilio è in guerra contro Albalonga. Alla fine si decide di far combattere 3 fratelli nobili per parte. Vincerà lo scontro un l’Orazio Superstite, il quale si carica le armature dei nemici uccisi, torna a Roma e incontra la sorella che era fidanzata con uno dei Curiazzi, la sorella si mette a piangere e Orazio la rimprovera perché lei piange dopo che i suoi due fratelli sono stati uccisi e Orazio così uccide anche la sorella. Ci sarà perciò un processo dove verrà assolto più che altro per la gloria non perché non fosse colpevole. Dopo questa fase però, Roma adotterà il modello di esercito oblitico in cui le armi ai soldati le da lo stato, in questo modo hanno tutti la possibilità di combattere e di conseguenza l’esercito romano si ritrova ad essere in maggioranza rispetto a quelli stranieri -un’altra eccezione è poi:. L’INCENSUS: colui che si sottrae volontariamente alle liste del censimento, che servono per la tassazione ed anche a redigere la chiamata alle armi quindi e come se si fosse sottratto anche alla chiamata alle armi e quindi diventa schiavo dello stato -in età imperiale avanzata viene introdotta una forma di schiavitù (di CAPITUS MAXIMA) in caso di gravi condanne criminali. In questo caso il romano può essere condannato alla schiavitù, AD METALLA (lavori forzati nelle miniere di metallo), AD SALINAS (lavori forzati nelle miniere di sale). Sono normalmente condanne a vita e la pena accessoria è il fatto che il romano diventa schiavo del populus romanus (che è peggio di essere schiavo di privati perché questo può sempre manometterlo mentre essendo dello stato non potrà mai essere liberato) +i capi politici, i consoli sono anche capi militari perciò in caso di guerra vanno a combattere COME CI SI LIBERA DALLA SCHIAVITÙ -è necessario un atto che modifichi lo status dello schiavi ossia che incida non sul diritto di proprietà del padrone ma sul caput dello schiavi, questo viene compiuto dal padrone e si chiama MANOMISSIO (ti allontano dalla mani, ti libero), che si divide in 2 categorie:. IUS CIVILE. Vindicta: questo è un termine tipico del processo civile romano e rappresenta un finto processo, formalmente valido ma con uno scopo diverso da quello del processo. Nel diritto processuale romano esiste il PROCESSO DI LIBERTÀ dove si stabilisce se un soggetto è libero o schiavo, nel quale compaiono due soggetti, colui che sostiene di essere il padrone dello schiavo e un amico dello schiavo, AD SERTOR IN LIBERTATEM che sostiene la libertà di questo. Nel processo di libertà il primo a parlare è l’ad sertor che compie l’VINDICATIO, affermando che l’amico è libero, ed essendo che il padrone tace, assume un contegno passivo e compie così una IN IURE CESSIO (silenzio in tribunale). Il pretore trovandosi davanti solo l’affermazione dell’ad sertor può soltanto proclamare la libertà dello schiavo che diventa libertino. Censu: lo schiavo viene liberato attraverso il censimento, il padrone iscrive infatti lo schiavo come uomo libero. Il censimento ha un effetto costitutivo di status ovvero può togliere tramite il deminutio o dare tramite il manomissio. Testamento: il testamento serve a stabilire a chi andranno i miei beni dopo la mia morte ma non solo, posso per esempio nominare il tutore dei miei figli se minori e perciò posso anche stabilire che al momento della mia morte il mio schiavo sia liberato e non ceduto agli eredi, così manomettendolo. Questa modalità è particolarmente vantaggioso per lo schiavo perché questo non ha obblighi nei confronti del padrone come ce li hanno gli altri schiavi manomessi. PRETORIE. Per mensam (a tavola): ad un banchetto, il padrone invita lo schiavo a prendere posto al banchetto tra gli altri uomini liberi così questo diventa libera. Magari però, il padrone poi se. ne pente, a quel punto si deve fare il processo di libertà nel quale però il padrone perderà la causa, non potendosi poi riproporre il processo sul medesimo caso lo schiavo è libero. Interamicos (tra amici): di fronte a testimoni, il padrone afferma di volere il suo schiavo libero questo lo diventa. Se il padrone se ne pente ci sarà quindi il processo di libertà nel quale perderà sempre la causa. Per epistulam (per lettere): il padrone mette per iscritto la volontà di liberare lo schiavo è questo lo diventa. Se poi si pente ci sarà il processo di libertà che dichiarerà l’ex schiavo uomo libero +dichiarare il falso è crimine punito con la precipitazione dalla rupe di Tarpea +lo schiavo non essendo ancora affermata la sua libertà, e quindi ancora oggetto di diritto e non soggetto, non partecipa al processo solo come spettatore -le manomissioni di 1 sono previste dalla legge e rendono lo sciavo liberato uomo libertino a tutti gli effetti, ma le manomissioni del 2 sono contenute nell’editto del pretore dove tutti gli anni quando entra in carica, il pretore dice come amministrerai la giustizia. Le 2 inoltre non avendo modalità precise come il processo, testamento e censimento non hanno formalità. La figura del pretore viene creata intorno alla metà del 3secolo ac ed è colui che amministra la giustizia. Hanno dopo anno introducendo delle novità è uno dei fattori più potenti di sviluppo romano, infatti adegua il diritto ai cambiamenti della società (per esempio, a Roma scoppiano le guerre civili e la città diventa pericolo perciò il pretore nel suo editto inventa il delitto della rapina a mano armata), nonostante ciò il pretore non può cambiare la legge che è fatta dalla popolazione ossia l’assemblea ma può creare altri strumenti in ambito processuali, cioè istituti giuridici nuovi proprio come queste tre manomissioni. Infatti queste nascono in un periodo in cui gli schiavi sono tanti e quindi vengono spesso manomessi LIMITARE LE MANOMISSIONI PRETORIE -le manomissioni pretorie iniziano a diventare troppe e si cerca di limitarle, una delle leggi del 19 dc che tenta di farlo è la LEX IUNIA NORBANA, che stabilisce che gli ex schiavi liberati tramite manomissioni pretorie diventano uomini liberi ma non acquistano la cittadinanza romana ma una fittizia ossia latina e queste persone sono dette LATINI IUNIANI OBBLIGHI DEI LIBERTINI -l’ex domina dal momento in cui manomette lo schiavo, diventa PATRONUS e mantiene una posizione particolare rispetto al libertino (libertinus) poiché questo mantiene degli obblighi nei confronti del patronus, suo ex dominus. Il libertino deve avere rispetto al patronus un OBSEQUIUM (ossequio, atteggiamento di deferenza e rispetto), dentro cui concetto rientrano una serie di fattori tra cui il fatto che le due figure tra loro possono avere diritti successori, cioè possono diventare reciprocamente eredi, solo se ovviamente entrambe le parti non hanno già eredi legittimi (per esempio, al momento della manomissio il libertino assume il diritto alla proprietà la quale potrà poi lasciata in eredità al patronus e viceversa). Vi sono poi le OPERE, ossia dei servizi, lavori svolti per conto di altri (per esempio, rientra tra questi l’obbligo per il libertino di aiutare economicamente il patronus se questo cade in disgrazia. Oppure il libertino, se non ci sono figure più prossime (figli, fratelli) se muore il patronus, il libertino è dovuto a tutelare i figli minori del patronus). Altri obblighi riguardano invece l’astenersi dal fare qualcosa contro il patronus (per esempio, il libertino non può citare in giudizio il suo patronus). Un’altro obbligo è il SALUTATIO del patronus ovvero quando il patronus si sveglia questo trova i suoi libertini che lo salutano. Altre opere che non rientrano nell’obsequium ma che però possono essere pattuite tra il dominus e lo schiavo (per esempio, un padrone non si vuole liberare dello schiavo perché questo è un bravo musicista, si mettono d’accordo prima della manomissio attraverso il contratto PROMISSIO IURATTA, che rappresenta una promessa solenne alla divinità di continuare a suonare per il suo patronus, possono anche accordarsi se farlo gratuitamente o con un compenso) LIBERI FORMALMENTE MA SCHIAVI -2 casi:. Personae in causa mancipi (persone nella condizione di schiavo): il player familias tra i poteri che hai suo figli a quello di vendere il figlio ad un altro poter attraverso il MANCIPATIO, questa vendita però non può far diventare il figlio schiavo dentro Roma per il principio che sappiamo, perciò si ricorre alla figura 1 ossia formalmente rimane libero però di fatto è in una condizione servile. Durante il periodo in cui il figlio si trova in causa mancipi, la patria potestas è quiescente perché il potere sul figlio ce l’ha ora il pater che l’ha acquistato. Per liberare il figlio poi, il pater lo dovrà manomettere ma visto che non era propriamente schiavo torna ad essere ingenuo. Al momento della vendita, i due padri si metteranno d’accordo in quale momento ci sarà la manomissione, ciò viene fatto attraverso l’istituto giuridico FIDUCIA (per esempio, il pater che ha acquistato non lo manomette l’altro lo citerà in giudizio è il pretore lo costringerà a liberare il figlio). 1 vedremo verrà sfruttato dal diritto romano per creare istituti nuovi come l’adozione e l’emancipazione. L’addictus: il debitore insolvente (vendita transtiberim, prevista dalla legge delle 12 tavoli. +se non dovesse trovare un acquirente il creditore lo può uccidere), il quale in quei 60 giorni è formalmente libero la pars in una condizione servile. Il Redemptus ab hostibus (il riscattato dai nemici): (per esempio, un cittadino romano viene catturato dai nemici e questi lo vendono ad un mercante di schiavi dove veniva esposto e poi comprato, questi mercati si trovavano fuori Roma perciò il romano non può usufruire del post liminium allora, un un altro romano va al mercato e lo compra. Il cittadino romano fatto schiavo gli dice di pagare il suo prezzo e che gli restituirà i soldi una volta tornato a Roma. Una volta tornato a Roma il romano ipso iure riacquista la libertà e i suoi diritti, essendo però che il romano ha promesso all’altro di restituirgli i soldi quando era ancora schiavo si trattava dal principio di un’obbligazione naturale e perciò non giuridicamente tutelata, perciò il romano non è dovuto a ripagare l’altro. Sarà infatti introdotta una legge secondo la quale il REDEMPTOR (colui che ha riscattato il romano) possa tenere presso di se e far lavorare il REDEMPTUS/la REDEMPTA (il riscattato) sino all’estinzione del debito. I redemptores abusavano spesso della loro condizione maltrattando e sopraffacendo i loro redemptus o redempta (per esempio, facendo spesso prostituire la redempta), perciò furono presi dei provvedimenti da parte dell’imperatore e verrà stabilito un tempo massimo di lavoro che deve svolgere il redemptus cioè 5 anni. Auctoratus: (+negli anfiteatri avvenivano i giochi e gli spettacoli, si iniziava con le esecuzioni delle condanne a morte viste come EXEMPLUM (esempio, esemplare), gli spalti invece erano divisi per classi sociali. +AD BESTIAS le condanne a morte un po’ più spettacolari, dove questo morivano sbranati, poi si arrivava ai combattimenti dei gladiatori più forti ai quali il popolo si appassionava molto) i gladiatori erano per la maggior parte schiavi particolarmente dotati nel combattimento e l’uso delle armi, quindi soldati degli eserciti stranieri sconfitti e catturati. In tutto l’impero più c’erano le scuole gladiatorie dov’è si imparava a combattere uno scontro uomo contro uomo nell’arena. L’organizzazione dei giochi gladiatori, il LANISTA, il quale addestra attraverso la sua scuola i gladiatori e li gestisce, era ritenuto spregevole dalla società. I gladiatori sono schiavi che rischiano la vita però vivono in condizioni agiate perché preziosi (sono infatti considerato res mancipi), questi hanno poi un peculium molto sostanzioso e nessun padrone si azzarda a maltrattarli sempre perché sono molto preziosi RIVOLTA DEGLI SCHIAVI -la più importante accade nella scuola gladiatoria di Capua durante la tarda età repubblicana, quando SPARTACO scappa con i compagni ed essendo professionisti del combattimento, l’esercito romano non riesce per un paio d’anni a sconfiggerli. Può anche esserci però, un uomo libero o donna libera (più rara) (più spesso che mai si trattava di ex gladiatori) volontariamente decidono di fare i gladiatori, gli auctorati, questi si assoggettato al lanista pronunciando il giuramento dei gladiatori, l’AUCTORAMENTUM (lo stesso degli schiavi fatto gladiatori), nel quale si venivano bruciati, incatenati e colpiti con il ferro e di fare qualsiasi cosa il lanista richiedesse, il lanista lo poteva anche uccidere -il gladiatore schiavo può essere liberato nell’arena, dal suo lanista o il procuratore, magistrato dei giochi potevano consegnare in arena allo schiavo una spada di legno nella quale viene inciso il nome dello schiavo e data della sua liberazione. Colonus: (dal verbo colere ossia coltivare) è un coltivatore per conto di terzi. Con l’imperatore Augusto si introduce uno strumento che i censori non avevano, ossia il CATASTO IMMOBILIARE, il registro di tutte le proprietà immobiliari. Nei catasti si usava inserire il nome del lavoratore che lavorava in quella proprietà sino a quando iniziano a scarseggiare gli schiavi, perciò nel 4secolo dc il colonus diventa servo della terra, cioè diventa una pertinenza della terra per cui segue il destino giuridico di quell’immobile (per esempio, se il proprietario vende la proprietà la vende insieme ai coloni che non possono abbandonare la terra così come le loro famiglie). La condizione del colono è assimilata a quella degli schiavi (questo viene esplicitato in alcune costituzioni imperiali), i figli dunque dei coloni sono anch’essi coloni e il padrone non è però padrone del colono ma della terra però esercita nei confronti del colono un potere di coercizione (per esempio, se lavora male lo può punire), inoltre il colono ha un suo patrimonio, assimilato al peculium, viene sancito loro il divieto di cambiare lo status e i coloni si possono sposare legittimamente ma solo con una persona dello stesso status COME SI DIVENTA COLONI. Il catasto. Il colonato: una popolazione straniera che Roma ha sconfitto in guerra, può essere assegnata in una terra di confine (molto pericolose) per renderla produttiva per l’impero, instituendo così una collettività, un colonato. Assegnazioni individuali (AD PERSONAM): nell’età imperiale vi era una pratica dove le forze della polizia urbana pattugliando (di notte) trovavano dei clochard per strada li rastrellavano e li assegnavano forzatamente al colonato COME SI FINISCE DI ESSERE COLONI. Denuncia da parte del proprietario della terra: il proprietario della terra può decidere di liberare dalla terra il colono e così la sua famiglia, senza bisogno di manossione. Il diritto romano cristiano: quando il cristianesimo (per lungo periodo religione illecita) diventa religione lecita con Costantino I nel 315 dc (lo fa perché doveva combattere una guerra e voleva che i cristiani entrassero a far parte del suo esercito) (+diventerà poi religione di stato nel 380 dc con Teodosio I, vietando tutte le altre religioni) , inizia un periodo in cui gli imperatori tendono a favorire il cristianesimo attraverso delle disposizioni per favorire il rapporto con i sudditi cristiani, una delle quali era il fatto che se il colono assume uno stato ecclesiastico (per esempio, diventa prete) viene liberato dal colonato. Per evitare che questo diventi prete solo per essere liberato, aveva bisogno del permesso del proprietario della terra che facilmente dava LA CITTADINANZA -nel mondo antico il concetto di libertà è strettamente legato al concetto di cittadinanza, se sei libero devi appartenere ad una comunità ed avere una cittadinanza -si può appartenere ad una sola cittadinanza (altro principio ius gentium) -la cittadinanza romana è molto ambita perché costituisce una serie di privilegi (per esempio, lo straniero nella condanna a morte viene crocifisso mentre il romano decapitato. Oppure il romano posto sotto processo può appellarsi al giudizio del popolo) -Caracalla, imperatore del 212 ac promulgherà con un editto la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero perché aveva perso valore visto che gli ex cittadini con l’impero sono diventati sudditi IL RAPTO DELLE SABINE -secondo una leggenda Romolo, dopo la fondazione di Roma necessita delle donne per costruire famiglie e popolare la città, perciò deciderà di rapire le donne sabine. Il re della città di Curi (Lazio) dichiara guerra a Roma e mentre infuriano le battaglie le donne sabine si mettono in mezzo tra i due eserciti e dicono che sarebbero rimaste a Roma se il conflitto finisce e i due popoli si alleano, per questo il re di Curi, Titio Tazzio diventa correggente di Roma insieme a Romolo e regnano insieme così per 5 anni -questa leggenda ci fa capire come i romani praticassero la ESOGAMIA: non ci si sposa solo tra persone della stessa etnia o cittadinanza ma anche con stranieri, il contrario è detto endogamia. Questo i romani lo fanno perché non hanno altre modalità. Inoltre, i romani sono un popolo bellicoso ma tendono a trovare accordi con i vicini +la città di Roma è continuamente in guerra con i popoli laziali e confinanti (etruschi, galli, ecc) I DIRITTI DEI LATINI -Roma aveva intensi rapporti di natura internazionale, fino alla guerra del lago regillo contro Lazio nel 496 ac, con la vittoria di Roma su tutti i popoli laziali coalizzati -successivamente alla vittoria, decidono di stipulare un trattato di pace con i popoli sconfitti, FOETUS (trattato) CASSIANUM il quale sancisce un lungo periodo di pace e riconosce ai latini una serie di diritti rispetto a Roma:. IUS COMMERCII: il diritto di poter compiere con i romani alcuni negozi giuridici del ius civile (per esempio, la mancipatio). IUS CONNUBII: la capacità reciproca di due individui a potersi unire in un matrimonio legittimo. In questo momento, un Patrizio non può sposare una plebea e viceversa nonostante siano entrambi cittadini romani, però un romano può sposare un latino (vocazione esogamica). TESTAMENTI FACTIO PASSIVA: la capacità passiva di fare testamento, ossia un romano può istituire come erede un latino. IUS SUFFRAGII FERENDI: la possibilità per il latino che si trovi a Roma il giorno delle elezioni, di poter votare. IUS MIGRANDI: il diritto per il latino che si trasferisce definitivamente a Roma, di ottenere la cittadinanza romana -questi diritto però non fanno acquistare ai latini uno status come quello dei romani, ma comunque li pongono in una posizione privilegiata -il foetus cassianum porterà ad una alleanza tra latini e romani ossia la lega Latina che permetterà di fronteggiare militarmente i latini esterni al Lazio I PELEGRINUS -lo straniero che non è nemico -questo può avere a Roma uno status definito unilateralmente dai romani (per esempio, i romani conquistano la popolazione dei galli e Roma unilateralmente decide il loro status) oppure attraverso un trattato negoziato tra i due popoli (come nel caso dei latini). Lo status che verrà stabilità secondo una delle due modalità, può prevedere uno o più dei cinque diritti che abbiamo visto oppure ancora nessuno di quei diritti e cioè può essere una condizione di straniero il quale non possiede diritti rispetto a Roma -per i romani ogni popolo riceve uno status diverso così che questi non abbiano interessi comuni e non si possano quindi coalizzare contro Roma ma questo funzionerà solo fino ad un certo punto RIVOLTE PER LA CITTADINANZA -nel 1 secolo ac scoppia una rivolta dei popoli italici contro Roma (la guerra sociale). Gli italici chiedono di avere la cittadinanza romana ma gli viene negata perciò tutti gli italici si coalizzano contro Roma e la città capisce che questo rappresenta un pericolo vitale perché l’esercito romano stesso era composto ormai dagli italici -nel 90 ac viene promulgata la LEX IURA DE CIVITATE che promette la cittadinanza romana ai popoli che avessero abbandonato la coalizione contro Roma, la legge però non funziona e vengono sconfitti -nel 89 ac viene promulgata la LEX PLAUTIA PAPIRIA che concede la cittadinanza romana a tutti gli italici compresi i latini. La guerra così finisce e l’alleanza ricomposta -nel corso del 1 secolo ac viene data la cittadinanza anche ai popoli non italici o latini per esempio ai galli che si trovavano al di là delle Alpi (della Lombardia), e agli abitanti della Sicilia -poi nella prima età imperiale anche tutta la gallia acquisterà la cittadinanza romana -la cittadinanza romana è talmente importante per lo straniero che la modalità di richiesta diventa sempre più forte CORRUZIONE NELLE PROVINCIE -tra il 2 e 1 secolo ac (secolo di guerre civili alla fine prevalerà Ottaviano Augusto e istaurerà l’impero), finita la divisione tra patrizi e plebei, c’è una violenta rotta politica tra senatori e cavalieri nella quale si inseriscono dei processi penali di natura politica, in particolare senatori e cavalieri si accusano a vicenda di corruzione nelle province ossia le cariche politiche a Roma sono tutte gratuite e non hanno stipendio per cui la tentazione di sfruttare la carica per arricchirsi era diffusa (per esempio, ricordiamo i processi contro Verre, il governatore della Sicilia che Cicerone accuserà) per questo i processi contro la classe dirigente erano all’ordine del giorno. Quindi per invogliare i provinciali a testimoniare contro i governatori, i senatori e cavalieri promettevano che se il provinciale con la sua testimonianza fosse riuscito a far condannare il governatore, il provinciale otteneva la cittadinanza romana +le cariche a Roma durano 1 anno a parte per i censori e sono gratuite DAL PRINCIPATO AL DOMINATO -il primo periodo imperiale è caratterizzato dal potere concentrato dell’imperatore, ma continuano a rimanere in vigore istituzioni tipicamente repubblicane come il senato, che normalmente è ostile all’imperatore. Sino a quando continuano a rimanere in vigore delle vecchie cariche repubblicane non si può parlare di monarchia assoluta tanto è vero che la prima parte dell’impero chiamata PRINCIPATO, poiché l’imperatore è un principe e veniva chiamato PRIMUS INTER PARES (il primo tra pari) questo per mantenere una facciata repubblicana, l’apparenza di rispettare le istituzioni repubblicane così da evitare l’accusa di tirannia nonostante in realtà il principe detenesse il potere quasi assoluto -tra il 2 e il 3 secolo dc invece, scompariranno le cariche repubblicane e il principe si trasforma in dominus, e questa seconda parte dell’esercito è detta DOMINATO dove comanda solo l’imperatore e la sua cerchia. Quando avviene questa trasformazione il ruolo dei cittadini diventa un ruolo marginale, essere cittadino romano non ha più grande valore perché tutti coloro che vivono nell’impero sono ora solo sudditi, di conseguenza la cittadinanza romana perde il suo valore. Infatti come abbiamo visto, nel 212 dc l’imperatore Caracalla promulgherà la CONSTITUTIO ANTONINIANA con la quale concederà la cittadinanza a tutti i sudditi dell’impero RAPPORTI TRA I CITTADINI ROMANI E NON -Roma si pone un problema: nel caso di una controversia tra uno straniero (che non è soggetto al diritto romano) e un romano, chi deve decidere la controversia e secondo quale diritto? Per cui nel 242 ac viene istituita una nuova magistratura che affianca il pretore, cioè la PRAETOR PELEGRINUS (il pretore per gli stranieri), un pretore non deve più giudicare una controversia tra due cittadini romani ma tra un cittadino romano e uno straniero o due stranieri che vivono dentro Roma -nel caso di una controversia tra un romano e uno straniero, il praetor pelegrinus deve giudicare in base ad un criterio di AEQUITAS (equità) e l’equità è la giustizia del caos singolo perciò il pretore di volta in volta valuterà chi ha ragione e chi torto senza applicare ne il diritto romano ne tantomeno il diritto del paese di provenienza dello straniero ma applicando il buon senso al caso singolo. Questa attività giurisdizionale introduce nel sistema romano l’equità e con il tempo questo concetto diventerà uno dei criteri di risoluzione delle controversie anche nell’ambito dei processi tra romani -nel 212 dc tutti sono cittadini romani per questo in teoria a tutti dovrebbe essere applicato il diritto romano ma così non è perché nelle province che prima erano pellegrine e poi diventano romane come cittadinanza, ci sono diritti profondamente diversi da quelli romani (per esempio, nel diritto romano prevale l’oralità mentre sulle provincie romane prevale la scrittura). Quello che succede è che i diritti si mischiano in parte oppure si hanno diritti locali diversi tra loro (per esempio, in Egitto si continua ad applicare il diritto locale, vengono semplicemente ripresi alcuni termini del diritto romano per esempio utilizzando il titolo testamentum del diritto romano ma continuando a redigerlo come hanno sempre fatto secondo il proprio ordinamento giuridico) IL DIRITTO DI FAMIGLIA -Gaio dice che il diritto di famiglia è UNICUM perché come ce l’hanno i romani non ce l’ha nessun altro popolo dell’antichità -aggiunge che nell’ambito del diritto delle persone c’è un ALIA DIVISIO ossia un’altra classificazione, oltre alla summa divisio questa volta tra:. Uomini liberi SUI IURIS (di proprio diritto): hanno la capacità giuridica e quindi sono titolari di diritti (per esempio, possono essere proprietari e compiere tutti i negozi che vogliono se hanno anche la capacita di agire che è diversa da quella giuridica, la prima è quella di essere titolari di diritti mentre la seconda è quella di poterli esercitare i diritti, per esempio, è concepito un neonato che appena nato il padre muore, il neonato diventa perciò SUI IURIS eredità i diritti del padre è titolare dei suoi diritti ma non li può esercitare perché neonato quindi non ha la capacità di agire. Un altro esempio di uomo libero sui iuris è il pazzo perché questo nonostante sia titolare di diritti in quanto uomo libero non è in grado di esercitarli per questo perché ha la capacità giuridica ma non la capacità di agire). Il sui iuris è un pater familias che ha dei sottoposti che sono alieni iuris, il pater ha la patria potestas sui figli cioè un potere assoluto, in particolar modo i poteri del pater sui figli sono 4:. IUS VITAE AC NECIS (diritto di vita o di morte): ha delle limitazione di carattere sociale perché il padre deve avere delle motivazioni molto serie sennò incorrerebbe in un giudizio sociale negativo (+a Roma oltre ai diritti sanciti dall’ordinamento ci sono anche dei doveri ma di carattere morale e sociale detti OFFICIA, non giuridici eppure molto importanti). Con l’avvento del diritto romano Cristiano questo diritto verrà abolito è trasformato nel IUS CORRIGENDI (il diritto di correggere), veniva permesso ai pater anche i sottoporre i figli a pene fisiche in modo da correggere i figli. IUS VENDENDI: diritto di trasferire il proprio figlio sotto la potestà di un altro padre. Quando vengono promulgate la legge delle 12 tavole (5 secolo ac) questa limita il potere di vendita dal pov quantitativo nel senso che il padre non può vendere il figlio maschio più di 3 volte, alla terza vendita il figlio diventa libero dalla parte potestà, si ha la perdita della potestà da parte del padre mente, la figlia femmina viene liberata dopo la prima vendita. IUS NOXAE DANDI: in caso di delitto commesso dal figlio a danno di un altro padre, se questo viene condannato il pater può decidere di pagare dando cedendo il figlio al creditorio. IUS EXPONENDI: diritto di non accettare dentro la famiglia il figlio. Quando nasce un figlio il pater compie solitamente il TOLLERE LIBEROS (sollevare i figli), cioè prendeva il braccio il figlio appena nato e lo depositava a terrà questo a simboleggiare il congiungimento del. neonato al mondo, e poi lo sollevava in alto a simboleggiare l’acquisto della potestas. Il pater però poteva anche decidere di non accettare il figlio e lo poteva quindi esporre mentendolo fuori casa, normalmente il figlio moriva o veniva preso da qualcuno. Il tollere liberos lo ritroviamo anche in età imperiale (per esempio, un soldato romano creano un’unione affettiva con una straniera da cui potevamo nascere dei figli essendo che non si tratta di matrimonio legittimo il padre non acquista la potestas. Quando il soldato si congeda riceve il foglio del congedo, una lastra di rame o di bronzo, la HONESTA MISSIO (il congedo onesto) nella quale veniva scritto il nome del soldato, la data di congedo e a secondo del servizio dato gli si davano dei diritti per esempio un appezzamento di terra, tra questi diritti vengono dati retroattivamente il conubium (quindi la Unione diventa IUS NUPTIAE) e la possibilità di tollere liberos ovvero i figli del soldato diventano cittadini romani e ricadono sotto la potestà di colui che li aveva generati -questi poteri sono analoghi a quelli di un capo politico. Analizzando i poteri del pater familias, il ricercatore e professore Pietro Bonfante propose alla comunità scientifica degli inizi del 900 la teoria politica dell’origine della famiglia romana: all’origine la famiglia romana si aggrega sulla base di una esigenza di difesa e di organizzazione così come si aggrega uno stato (ecco perché il pater familias detiene poteri simili ad un capo politico). Bonfante aggiunge poi che ogni famiglia romana ha un proprio culto domestico (I SACRA) che è la religione degli avi e questa è gestito dal padre e dice anche che i modi in cui si entra e si esce da h a famiglia sono molto simili ai modi con cui si entra ed esce dallo stato per cui per Bonfante all’origine ci sono tante famiglie, quelle che hanno un comune capostipite (fondatore), per esempio un Orazio, sono unite dal ricordo questo il quale da vita alla sua famiglia poi ogni figlio da vita alle sue famiglie sino a quando diventano centinaia e tutti quelli che hanno nel nome gentilizio Orazio sono appartenenti ad una GENS (unione di più famiglie legate dal ricordo di un comune capostipite), la gens Orazia. Dall’unione di più gentes si forma lo stato. In Bonfante c’è un evoluzionismo ossia si parte da un nucleo familiare originale e ristretto, che va a formare più famiglie unite dal un unico capostipite per poi finire a più gentes che unite formano lo stato. La teoria di Bonfante rappresenta la teoria sull’origine della famiglia romana più accreditata ad oggi. Uomini liberi ALIENI IURIS (di diritto altrui): non hanno la capacità giuridica e non possono essere titolari di diritti (per esempio, i figli sono alieni iuris dei loro pater). Questi si dividono in:. In potestatae: sono i figli e ma non necessariamente solo figli naturali di sangue, ma possono esserlo anche i figli che sono legati dal vincolo dell’adegnatio. In manu: è la moglie (uxor) che si sottopongono alla potestas del marito (in manus, uxor in manus). In causa mancipi: il figlio venduto ad un altro padre -la famiglia romana è unita principalmente da un vincolo che non è un vincolo di parentela naturale di sangue, il CONIATIO ma da un vincolo giuridico che è detto ADEGNATIO. Per molto tempo la coniatio non conta nulla nel diritto romano ma conta l’adegnatio (Per esempio, se adotto una persona non sono parente ma ho l’adegnatio, mentre se emancipo mio figlio questo è libero e rompe il vincolo di adegnatio rimanendo comunque parente. Quest’ultimo caso non rappresenta però un vantaggio nonostante il figlio ora sia libero ovvero sui iuris, perché rompendo il vincolo di adegnatio si rompono anche tutti i rapporti patrimoniali per esempio, non si è più eredi del pater) -l’adegnatio è il vincolo che lega tutti coloro che sono sottoposti ad un comune pater familias o tutti coloro che sarebbero sottoposti ad un comune pater familias se questo non fosse morto (per esempio, il padre di due figli muore questi sono legati dall’adegnatio, alla morte del padre vengono liberati e diventano sui iuris perché il padre non ha più potere su di loro ma i due fratelli continuano ad essere legati ad adegnatio) -non tutte le mogli sono sottoposte al marito (prendiamo per esempio, un sui iuris maschio che decide di mettere su famiglia prima di tutto deve trovare moglie e sposarsi fatto ciò, la donna che sta per sposarsi può essere alieni iuris se ha un padre vivente e quindi è sotto la potestà del padre, in quel caso il sui iuris dovrà chiedere il permesso al padre e se questo è d’accordo lui deciderà se il matrimonio sarà CUM MANU o SINE MANU (con la mano o senza), se si fa sine manus la donna si sposa ma rimane alieni iuris sotto la potestà del padre e non entra nella famiglia del marito, se invece si fa con la manus la donna sposandosi passa nella famiglia del marito e diventa alieni iuris del marito e acquista l’adegnatio del marito perdendo quello del padre -la donna sposata cum manu è LOCO FILIAE cioè è nella condizione di figlia rispetto al marito, perché sottoposta alla potestà di lui -se invece la donna a sposarsi è sui iuris, decide lei se sposarsi cum manu o sine manu, se lo fa senza la manus rimane sui iuris, se decide di farlo con la manus (magari perché il marito è più ricco di lei) la donna entra nella famiglia e nella potestà del marito, questa diventerà quindi sempre loca filiae e acquisterà l’adegnatio del marito. Questi due soggetti sui iuris ora (moglie e marito), mettono al mondo due figli f1 e f2, entrambi sono sottoposti alla potestas del padre ma giuridicamente essendo che anche la madre è sottoposta alla potestà del pater (nel caso di matrimonio con manus), dal pov giuridico la madre rispetto ai figli è come una sorella e sono quindi come fratelli perché tutti e tre sottoposti all’adegnatio di un unico soggetto, perciò la madre è detta LOCO SORORIS (rispetto ai propri figli giuridicamente è come una sorella perché si trova sullo stesso piano) (+la madre non ha potestà sui figli ha solo un vincolo di parentela naturale ossia coniatio e non quindi un vincolo giuridico ossia l’adegnatio) -supponiamo ora, che uno dei due figli ha a sua volta due figli n1 e n2, cioè i nipoti del pater, tutti e 5, moglie, f1, f2, n1 e n2 sono ora sotto la potestas del pater, n1 e n2 in particolar modo sono di secondo grado (per esempio, se il pater familias muore, la moglie, f1 e f2 diventano sui iuris, mentre n1 e n2 diventeranno figli di f1 e ricadono ora sotto la potestà di f1. Ora, nel caso f1 muoia prima di suo padre, in quel caso si compie per n1 e n2 una SUCCESSIO IN LOCUM e i nipoti diventano ora figli (solo giuridicamente ovviamente) occupando così il posto del padre morto ossia f1. Però n1 e n2 occupano il posto di f1 collettivamente quindi rimangono sempre 3, moglie, f2 e n1n2 perché poi quando si dividerà l’eredità n1 e n2 dovranno dividersi tra loro l’eredità che spettava al padre f1) -se tutti i componenti sono vivi la famiglia è detta FAMILIA PROPRIO IURE (famiglia di proprio diritto), quando il padre muore invece e si creano 3 sui iuris i due figlie e la moglie questi rimangono comunque legati dall’adegnatio (perché ricordiamo che questo lega coloro che sarebbero sottoposti ad un unico pater se questo non fosse morto) e creano una famiglia fatta da 3 famiglie visto che ognuno va per la propria strada, la moglie e i due figli, tipologia di famiglia è detta FAMILIA COMMUNI IURE -i figli e nipoti rispetto al pater sono DISCENDENTI (membri della famiglia che derivano da un antenato comune, parentela verticale) mentre i fratelli, gli zii e i cugini sono COLLATERALI (non derivano da un antenato comune ma piuttosto lo condividono, parentela orizzontale) ed entrambi discendenti e collaterali partecipano in modi diversi, all’eredità del pater (se invece, uno dei figli si sposa, supponiamo che la madre essendo sui iuris decide sposarsi cum manu, lei entra nella famiglia del marito però essendo che il marito è alieni iuris, la moglie diventa come una nipote giuridicamente nei confronti del pater perché non ha sposato il titolare diretto della potestà ma uno che è già sotto la potestà del padre, il figlio (essendo il marito di primo grado di parentela rispetto al pater, la moglie sarà conseguentemente di secondo grado e perciò nipote) RAPPORTO TRA FIGLI E PATER -il pater è l’unico ad avere capacità patrimoniale, tutto ciò che guadagna il figlio finisce ipso iure nel patrimonio del padre per rappresentanza diretta -il figlio come lo schiavo ha un suo patrimonio cui proprietà è del padre ma l’administratio è del figlio, anche qui il padre ha la possibilità di sottrarre il peculium al figlio ma non lo fa per una ragione sociale -il figlio si può obbligare con un uomo libero però si tratta di un’obbligazione naturale che non viene tutelata dal tribunale -se il pater campa a lungo il figlio rimane figlio fino a tarda età, si pongono perciò una serie di problemi perché c’è un contrasto tra il diritto privato romano e pubblico romano perché in quello privato il figlio è sempre sottoposto al padre fino alla morte di quest’ultimo a meno che non viene emancipato, ma dal pov politico il figlio alieni iures può ricoprire tutte le cariche pubbliche per esempio diventare console. I romani discutono se prevalga a quel punto il padre in quanto pater o il figlio in quanto capo politico della città, la decisone finale è affidata al buon senso: il pater eserciterà tutti i suoi poteri ma nell’ambito domestico ma pubblicamente essendo cittadino romano il padre sarà sottoposto al figlio capo politico +il figlio però non può fare testamento sul proprio peculium ovviamente (per esempio, un figlio ansiano cui padre non è morto o non l’ha emancipato, si ammala e vuole fare testamento per lasciarlo al suo stesso figlio ma non può), a questo punto interviene Ottaviano Augusto che aveva avuto la meglio nella guerra civile su Antonio e Cleopatra vuole ringraziare l’esercito e decide di concedere ai soldati alieni iuris di fare testamento ma soltanto sui beni che hanno acquista durante e a causa (per esempio, se riceve un’eredità quando è soldato ciò non rientra nelle disposizioni di Augusto perché quel denaro non è stato ricevuto a causa del servizio militare) del servizio militare, e questo denaro è detto PECULIUM CASTRENSE (il peculium di chi sta nell’accampamento militare ossia un soldato) +durante la leva militare infatti i soldati sono stipendiati, oppure il comandante militare può consentire ai soldati dopo un assedio di una città di saccheggiare suddetta città (questi sono tutte introiti a causa del servizio militare) -il peculium castrense sarà poi esteso grazie all’imperatore Adriano ai figli che non sono solo soldati ma anche ai venerani ossia coloro che hanno avuto il congedo e quindi hanno finito il servizio militare -il peculium castrense sarà poi richiesto dai funzionari dell’imperatore, ai quali sarà quindi esteso il peculium su cui fare testamento stravolta è detto PECULIUM QUASI CASTRENSE che in diritto romano Cristiano verrà poi esteso anche agli ecclesiastici COME SI ENTRA ED ESCE DALLA FAMIGLIA -modalità per le quali si entra:. La nascita: (modalità naturale) se il matrimonio è legittimo, il figlio con la nascita (se viene esposto e perciò accolto in famiglia) entra a far parte della famiglia del pater, diventa suo figlio e acquista l’adegnatio. Adrogatio: (prima modalità artificiale) una cerimonia giuridica e solenne attraverso la quale un pater familias si assoggetta volontariamente alla potestas di un altro pater familias entrambi sui iuris, uno dei due subentra sotto la potestà dell’altro diventando un alieni iuris subendo così una capitis deminutio minima (riduzione di status rispetto alla famiglia). Il pater che viene adrogato dall’altro pater detto l’adrogante, che entra in un’altra famiglia è diventa alieni iuris si porta con se tutti i suoi diritti e tutti i suoi sottoposti (proprietà, figli, moglie, schiavi, ecc) e perciò i figli del pater adrogato sono ora giuridicamente i nipoti dell’adrogato essendo che questo dopo l’adrogatio è diventato figlio e la uxo cum manus da loco filiae scende di un gradino ed è ora LOCO NEMATIS (?). Questo è classico caso successione INTER VIVOS (tra vivi) (nel nostro ordinamento c’è solo la successione MORTIS CAUSA, per causa di morte) -tutti gli spostamenti di ricchezza a Roma devono avvenire pubblicamente perché questi cambiano la natura delle classi sociali per questo l’adrogatio si fa di fronte all’assemblea popolare ossia il COMIZIO (assemblea) CURIATO il quale si riunisce a Roma 2 volte l’anno (per esempio, di fronte al comizio si compie una forma di testamento pubblico perché anche lì c’è uno spostamento di ricchezza. +anche per quanto riguarda il testamento del soldato questo viene fatto con l’esercito schierato perciò pubblicamente). Presiede il comizio curiato il pontefice massimo (la più alta carica di Roma) che rivolge la domanda ai due patres cioè se l’uno vuole essere adrogato dall’altro e se l’altro vuole quindi adrogare quello, ma poi il pontefice chiede direttamente al popolo se è d’accordo e perciò c’è una votazione da parte dell’assemblea (è difficilissimo che l’assemblea dica di no) -non è possibile spostare i sacra di una famiglia in un’altra famiglia perché nella medesima famiglia non possono coesistere due culti diversi perciò, il pontefice massimo ha poi un compito specifico ossia deve compiere una cerimonia per estinguere i sacra della famiglia che viene adrogata, questa cerimonia è detta DETESTATIO SACRORUM la quale chiude l’adrogatio e a quel punto il pater familias è solo uno. Adotio: (seconda modalità artificiale) il passaggio definitivo di un figlio da una famiglia all’altra, quindi rompe il vincolo dell’adegnatio con la famiglia originaria e acquista l’adegnatio della famiglia acquisita e passa dalla potestas di un pater familias ad un’altra. Però per il diritto romano la patria potestas è intrasmissibile, nel senso che un pater può vendere il figlio ma lo vende in causa mancipi ma non lo può cedere come figlio perché la patria potestas è un diritto proprio solo del padre. Allora i giuristi romani inventano un meccanismo per consentire di aggirare questo divieto ovvero prima di tutto estinguendo la potestas originaria per poi crearne una nuova che sarà diversa da quella originale -abbiamo per esempio, un pater originario Po e un figlio che deve essere ceduto ad un pater adottivo Pa. Po e Pa si mettono d’accordo e chiamano un terzo pater, il pater di fiducia Pf che è anch’esso d’accordo. Po vende con la mancipatio il figlio maschio a Pf che ha il figlio in causa mancipi, immediatamente Pf lo manomette con la manomissio vindicta così ipso iure il figlio torna sotto la potestà del Po. A questo punto Po fa la seconda mancipatio e Pf ce l’ha di nuovo in causa mancipi e lo rimanomette immediatamente e questo torna dal Po. Ora, Po fa la terza vendita con la quale il Po ha perso per legge la potestas, perciò il figlio ora è in causa mancipi di Pf e con Po si è rotto l’adegnatio e quindi solo ora Pa fa una RIVENDICA INFILIATIONE, un processo sulla filiazione nel quale il Pa dichiara di fronte al pretore che quel figlio è suo, andando contro non il Po (perché ormai non ha più rapporti con il figlio) ma il Pf il quale assume un contegno passivo cioè tace e il pretore trovandosi dinanzi un’unica affermazione aggiudica il figlio al Pa. L’adozione fa poi nascere l’adegnatio tra il Pa è il figlio adottato, ovviamente -se la figlia è femmina un’unica vendita comporta la rottura dell’adegnatio e fa estinguere la potestas paterna ::30/09:: LE FONTI DEL DIRITTO -cos’è il diritto? Il diritto ha diverse definizioni infatti, troviamo una distinzione tra diritto OGGETTIVO e SOGGETTIVO DIRITTO OGGETTIVO -semplificando, possiamo dire che il diritto in senso oggettivo è l’insieme delle regole giuridiche che si applicano in un determinato contesto -il diritto oggettivo coincide con la nozione di ordinamento giuridico, la nozione di diritto oggettivo include al suo interno la nozione di ordinamento -è all’interno del diritto oggettivo e all’interno dell’ordinamento giuridico che esistono delle regole sulla produzione delle regole, ogni ordinamento giuridico semplificano contempla delle leggi che ci indicano come si formano le regole -le regole sulle regole = fonti del diritto -ogni ordinamento ha le proprie fonti, nel nostro ordinamento vigente oltre alla costituzione (dr pubblico) vi è un articolo del nostro codice civile, tra le disposizioni preliminari al codice ossia una prelegge, l’art 12 che indica le fonti del nostro diritto -il codice civile è precedente alla costituzione perciò le fonti indicate al suo interno non la contemplano, infatti con l’entrata in vigore della costituzione è stato poi integrato l’art 12 (1948) DIRITTO SOGGETTIVO -ha a che fare con i SOGGETTI che operano all’interno dell’ordinamento -indica le posizioni giuridiche che ogni soggetto dell’ordinamento ha nei confronti degli altri e dell’ordinamento (per esempio, il diritto di proprietà è un dr soggettivo) -il diritto sogg è una nozione non elaborata dai giuristi romani, quindi una nozione teorizzata in epoche più recenti ma descrive comunque anche le posizioni giuridiche dei soggetti dell’ordinamento romano perciò lo utilizziamo perché ci aiuta a comprendere una realtà che questa nozione non aveva concettualizzato NORME GIURIDICHE -all’interno di un contesto sociale non esistono solo norme giuridiche ma anche morali, sociali e di carattere religioso -quando siamo di fronte ad una norma g? Quando l’elemento della giuridicità differenzia una regola da tutte le altre che ognuno di noi si trova quotidianamente, perché ogni società si fonda su un insieme di regole -dove c’è società c’è diritto e dove c’è diritto c’è società (ubi societas ibi ius, ubi ius ibi societas) -legame stretto tra diritto e la società -non può esistere l’una senza l’altro -una norma è tale per la funzione che svolge e per la struttura che rasenta LA FUNZIONE -la funzione è quella di disciplinare le relazioni tra più soggetti e per dirimere i conflitti d’interesse tra privati LA STRUTTURA -la norma è un comando, e in quanto tale implica che i consociati debbano attenervisi -la norma deve perciò presentare la COERCIBILITÀ (per esempio, uno dei 10 comandamenti: non nominare il nome di Dio invano, ciò ovviamente non scaturisce nessuna sanzione in Italia e perciò non vi è coercibilità ma ci può essere in un altro paese) -la violazione di una norma religiosa a volte implica una coercizione (inflizione di un male) -le sanzioni di carattere religioso non hanno il carattere dell’afflittività -il comando presenta la coercibilità è da questo punto di vista per diversi secoli si è dunque ritenuto che le norme giuridiche potessero promanare soltanto dallo stato perché solo lo stato avrebbe la capacità di garantire la coercibilità del comando -in realtà però, noi se ci guardiamo attorno capiamo che esistono altre norme che hanno un comando e caratterizzate da coercibilità (per esempio, le norme delle organizzazioni malavitose, che sono in grado di far valere le proprie regole interne attraverso la coercizione) -Infatti, oggi si ritiene che la giuridicità di una norma si valuti a partire dalla sua effettività. Quindi, si è superata l’idea che le uniche norme giuridiche fossero quelle statali perché (stando alle affermazioni di Max Weber) lo stato è l’unico detentore legittimo della forza -dal pov dell’effettualita anche le regole di altre organizzazioni presentano il carattere della giuridicità -il diritto oggettivo comprende l’ordine to non si esaurisce in esso perché TEORIA DELLA PLURALITÀ DI ORDINAMENTI -si ha una norma ogni volta che si ha un’organizzazione che attraverso la coercizione, garantisce il rispetto di quella norma -il comando si esprime in una formula verbale che ha la struttura di un SILLOGISMO cioè un periodo ipotetico dove si presenta una situazione di fatto: se A, si verifica B (A = fattispecie, B = effetto) -un’altra caratteristica della struttura della norma è quella definita GENERALITÀ che si accompagna all’ASTRATTEZZA GENERALITÀ -si riferisce ad un caso che può ricorrere un’infinità di volte -qualsiasi soggetto può compiere quella fattispecie ASTRATTEZZA -un caso non specifico +ci sono anche leggi provvedimento (dr pubblico) che non sono né generali ne astratte riguardano casi molto specifici e definiti (per esempio, “coloro che si sono trovati a vivere durante l’alluvione in Emilia Romagna…”) NORME MORALI -le norme morali presentano caratteristiche simili alle norme giuridiche, le norme morali sono norme valutative come le seconde, cioè indicano criteri di valutazione della condotta umana -ma appunto, nessuno può costringere con la coercizione al rispetto di una norma morale a meno che, non ci si trovi in STATI ETICI cioè, stati che assumono una precisa morale come stesso diritto dello stato NORME RELIGIOSE -lo stesso vale per differenziare norme giuridiche dalle norme religiose, in questo caos però la distinzione può essere più complicata sotto diversi aspetti, un’aspetto da considerare è la possibilità che vi sia una religione di stato (STATO CONFESSIONALE) dove i precetti religiosi sono propri del diritto stesso dello stato quindi lo stato utilizza il suo potere coercitivo per farle rispettare (per esempio, il Vaticano o l’Iran) -un altro aspetto è il furto per esempio (è uno dei 10 comandamenti, ed è considerato un peccato ma viene concepito negativamente anche dal diritto il quale lo vieta anch’esso) come facciamo a distinguere tra la norma giuridica e religiosa? Esso si distingue in base a chi rende effettivo quel precetto è in questo caso è lo stato, che ha il potere di coercizione -nel mondo antico (età arcaica) la partecipazione ad una comunità politica implicava anche l’accettazione della religione di quella comunità (per la Roma fino alle 12 tavole, 6 sec ac, distinguere tra norma giuridica e religiosa non era di immediata comprensibilità) LA SANZIONE -ossia l’estrinsecazione della coercibilità -la sanzione ha l’afflittività ovvero la sanzione infligge un male al destinatario (per esempio, la sottrazione della libertà personale o la sottrazione del patrimonio) -diverse sanzioni. Dirette: si caratterizza in quanto mira a reintegrare il danno arrecato (per esempio, il risarcimento). Indirette: non ha come obiettivo quello di reintegrare il danno arrecato (per esempio, carcere) -le sanzioni dirette possono essere di diversa tipologia:. Specifica: si prova a ristabilire la situazione di fatto precedente alla violazione del comando, della norma (per esempio, sottraggo un cellulare e poi lo restituisco, questo esempio non funziona per il nostro ordinamento perché il furto è visto come reato penale). Per equivalente: è il risarcimento monetario (distraggo un cellulare di qualcuno) pari al valore del danno (del cellulare) (Diritto Romano) -già intorno al 3 secolo ac nel latino arcaico si coglie una distinzione tra due parole che evidentemente sottintendono dei concetti: IUS e FAS che sembra essere riconducibile alla distinzione delle norme di diritto e di morale e se ciò è vero, non possiamo dire se precedentemente i romani facessero questa distinzione, anche se la circostanza che proprio a Roma nasca il ius si spiega con la circostanza che a Roma anticamente si verificò questa separazione tra etica e diritto -separazione che in effetti non si ha in Grecia o in Cina. Nell’antica Cina dove le regole sono principalmente morali -a Roma in epoca risalente si ha una netta distinzione tra il piano della morale e del diritto -più articolata è la distinzione tra norme giuridiche e norme religiose e questo sopratutto perché i giuristi romani erano i pontefici ossia sacerdoti ma anche qui bisogna capire come ben presto il monopolio del diritto sia stato sottratto ai sacerdoti e sia diventato di intellettuali laici, i giuristi che individuavano attraverso l’interpretazione delle regole e delle condotte costantemente ripetute nel tempo, le norme applicabili in via generale ed astratta -i giuristi romani interrogano le consuetudini ricavandone delle regole -nel 509 ac si afferma la repubblica, con l’affermarsi sempre più dei giuristi si verifica una chiara distinzione tra il diritto e la religione tanto è vero che, cominciamo a vedere nei testi antichi si inizia a manifestare il IUS HUMANUM (diritto relativo agli uomini) (ius civile) e IUS SACRUM (relativo agli idei) -i romani salvaguardavano la PAX DEORUM (pace degli idei), pace tra gli uomini e gli idei -ciò emerge in alcuni istituti dove si faceva giuramento a favore della divinità LE FONTI DEL DIRITTO ROMANO -la più risalente è quella dei MORES (costumi, abitudini) ossia regole di carattere consuetudinario, ripetute costantemente da tutti i consociati e rispettate da tutti, al punto che si riteneva che il rispetto di queste fosse un obbligo -e infatti gli elementi propri della consuetudine sono la DIUTURNITAS, la ripetizione costante di una certa condotta e la OPINIO IURIS, la convinzione che il rispetto di quella condotta sia obbligatorio +art 12 cita anche la consuetudine tra le fonti del diritto -a Roma il compito della memoria delle consuetudine era il compito dei pontefici che erano espressione del patriziato, della nobiltà e perciò tendeva a cristallizzare solo alcune consuetudine e non altre -c’era perciò la necessità che queste consuetudini fossero redatte su carta arrivando così alla legge delle 12 tavole -la certezza del diritto scritto contro le norme non scritte attraversa tutto il pensiero antico (per esempio, la tragedia di Sofocle, Antigone che vuole seppellire fratelli però non gli è permesso perché si vogliono seguire le leggi scritte ma lui dice che la legge non scritta impone di dare giuste onoranze) -infinito conflitto tra norma scritta (certezza del diritto) e norma non scritta (morale) -processo di Norimberga riprende da una parte questo conflitto (norme non scritte, uccidere gli ebrei) -questo conflitto però abbiamo già detto, sarà risanato a Roma attraverso la promulgazione delle 12 tavole I MORES -alcuni studiosi ritengono che queste consuetudini trovavano fondamento nella religione ma in realtà tutte le testimonianze scritte di quel epoca non raccontano mai episodi come il disvelamento divino delle norme (per esempio, Mose che riceve i 10 comandamenti) -affermano che l’elemento religioso deriva dal fatto che nel momento applicativo delle regole, i giudici chiedevano il parere alle divinità tramite i pontefici -in realtà questa chiave di lettura appare poco convincente perché le fonti antiche raccontano che questi mores in realtà fossero derivanti dalla natura delle cose ed era dall’interpretazione della natura che i giuristi le traducevano le regole della natura in regole giuridiche (quest’ultima ipotesi è più attendibile) LE 12 TAVOLE -furono promulgate tra 451-450 ac, da un collegio legislativo i quale fu incaricato per un anno di raccogliere e mettere per iscritto le consuetudini ed esporle pubblicamente -al termine dell’anno promulgarono le prime 10 tavole ma ritennero che i lavori non erano finiti e chiesero all’assemblea dei comizi centuriati una prologa di un anno, nel quale vararono le altre 2 quali però furono ripuntate dall’assemblea iniquissime (ingiustissime) -le 12 tavole raccoglievano le consuetudini e non erano niente di nuovo e ciò è chiaro anche dal tenore dei versetti a noi pervenuti per citazione (perché le tavole furono bruciate nell’incendio gallico) e notiamo che hanno una struttura tale da favorire la memorizzazione, sembrano quasi filastrocche -secondo la prospettiva dei romani le 12 contemplavano tutto il diritto infatti, Titio Livio ne parla come la raccolta di tutto il diritto pubblico e privato -le 12 probabilmente furono approvate dai comizi centuriati e ciò segnò che per la prima volta venivano promulgate leggi pubbliche volte a disciplinare le materie del diritto privato -a partire da questo momento, vediamo emergere una nuova fonte del diritto ossia la LEX ROGATA (legge proposta), una legge proposta da un magistrato che veniva poi approvata dall’assemblea dei comizi centuriati -affianco alle leggi rogate che prevedevano un’approvazione, vi erano le LEGES DATAE, leggi direttamente promulgate dai magistrati senza l’approvazione dell’assemblea -queste leggi disciplinavano materie di diritto pubblico sono rare infatti le leggi che intervengono sulle materie privatistiche e anche quelle in linea di massima hanno funzione di rittocare e ammodernare istituti giuridici già esistenti e di riordinarli ma non ne introducono di nuovi (per esempio, LEX AQUILIA riunifica sotto un’unica etichetta tante figure di danneggiamento, legge che regolava il danno ingiusto) -un’altra funzione è abrogare istituti che non si potevano abrogare tramite desuetudine (una certa regola non viene più rispettata in modo generalizzato dai consociati) -iniziano ad avere incidenza queste fonti del diritto LEGES ROGATAE e LEGES DATAE ma con una incidenza limitata perché già in questa fase le principali fonti sono l’editto del pretore e i RESPONSA PRUDENTIUM (pareri dei giuristi) ::01/10:: -oltre all’assemblea dei comizi centuriati per buona parte dell’età repubblicana sopravvive un conflitto tra patrizi e plebei assemblee dei plebei, CONCILIA TRIBUTA PLEBIS alle quali era riconosciuto il potere di promulgate provvedimenti normativi di portata generale, ossia i PLEBISCITI -i quali intervenivano principalmente nel diritto criminale, ma in alcune occasioni i plebisciti sono anche stati destinati al diritto civile -questi venivano promulgati esclusivamente dai plebei perciò inizialmente servivano solo ad autoregolamentare le comunità plebei, fu solo attraverso la forza polita che la plebe si impose per fare in modo che vincolassero tutto il popolo romano anche i patrizi -ciò fu sancito da un intervento normativo, LA LEX ORTENTIA che sancì che i plebisciti avevano la stessa valenza delle leggi -intorno al 3 secolo ac emerge una nuova fonte del diritto cioè il IUS HONORARIUM -il ius honorarium deriva da honor ossia la carica magistratuale (diritto che proveniva dai magistrati), ma non tutti i magistrati erano in grado di produrre diritto perché, a partire dal 3 secolo ac questa competenza fu assorbita da un preciso magistrato, il pretore -non tutti i magistrati erano dotato di INPERIUM (potere militare, giuridico e di applicazione della coercizione) solo il console, il pretore e il censore -i pretori che nascono come aiutanti dei consoli ottengono il potere IURIS DICTIO (giurisdizione, dire il diritto), che nasce in un ambito preciso ossia la soluzione delle controversie insorte tra peregrini e romani, cioè erano casi nei quali non poteva trovare applicazione del ius civile, il diritto proprio dei cittadini romani (per esempio, in un mercato a Roma arriva un cittadino napoletano e compra da un cittadino romano un cavallo e questo cavallo sembra essere affetto da VIZIO OCCULTO (vizi non immediatamente visibili), può sorgere una controversia e c’è bisogno di indicare dei criteri di diritto per la sua risoluzione) -il pretore in origine si occupa di indicare il diritto in questi casi particolari dove non si occupa il ius civile ma il ius gentium -attraverso cio il pretore giunge a costruire un nuovo modello processuale (in origine, in età arcaica si aveva PROCESSO PER LEGIS ACTIONES) molto più agile e libero da formule stringenti, PROCESSO FORMALE -ben presto si pone la necessità per il pretore di emanare un provvedimento (editto del pretore) all’inizio dell’anno di carica, nel quale indica i criteri ai quali si sarebbe attenuto nel suo anno di carica nell’esercizio della iuris dictio -che in linea di massima tendeva a confermare l’editto dell’anno precedente e semmai ad aggiungere altre -perciò si va a fondare un’insieme di regole derivanti dalla stratificazione di questi editti del pretore, IUS HONORARIUM che nel diritto romano ha avuto un ruolo decisivo perché lo strumento attraverso il quale l’ordinamento veniva costantemente riformato e rimaneva al passo con i cambiamenti della società -un giurista romano, Elio Marciano affermo che il ius honorarium era la voce viva del diritto civile -l’attività del pretore si concluse nell’età imperiale, sotto l’imperatore Adriano incarico il principale giurista Salvio Giuliano, del suo tempo di cristallizzare l’editto del pretore, ossia un editto che registrasse una volta per tutte tutti gli editti precedenti e che rimanesse tale per sempre, EDITTO PERPETUO -però il ius honorarium non si esaurisce perché essendo un diritto promulgato dai magistrati, continua ad essere promulgato dalle altre cariche che nel frattempo erano sorte -perché il sistema dell’età repubblicana è caratterizzata da queste fonti e ossia fatti che producono regole di diritto IL PRINCIPATO -le cose cambiano in parte con le trasformazioni istituzionali che intervengono nel diritto romano con l’avvento di Augusto (con Augusto il sistema repubblicano viene esautorato e nasce il principato. Augusto riporta la pace a Roma e ne diventa il capo politico) -il principato si caratterizza dalla figura del principe, imperatore che inizia ad avere non solo potere politico ma normativo ossia di emanare norme -ma i principi si pongono come protettori della repubblica perché formalmente non abrogano le istituzioni repubblicane ma le svuotano dall’interno -infatti, a partire da d’Augusto viene progressivamente meno la funzione delle assemblee popolari e ciò porta al venire meno delle fonti del diritto che nascevano all’interno delle assemblee popolari -con Agusto il ruolo delle leges rogatae tende a scomparire ma non viene formalmente abolito anzi, queste leggi sotto Augusto vivono un ultimo momento di rilievo per poi sparire completamente , perché Augusto attraverso delle leges rogatae riformerà il diritto di famiglia -queste fonti formalmente non vengono abolite perché Gaio in apertura del suo manuale elenca le fonti del diritto:. Leggi rogatae e plebisciti. Senatus consulta. Costituzioni del principe. Editti dei magistrati. Responsa prudentium. Consuetudini SENATUS CONSULTA -in questa fase iniziano a svolgere la funzione di porre nell’ordinamento norme generali ed astratte cioè prendono il posto delle leggi e plebisciti -il senatus consulta è una deliberazione del senato (che era l’antica assemblea dei patrizi) e il senato aveva fin dalle origini promulgato questi senatus consulta ossia dei provvedimenti volti ai magistrati con i quali si davano indicazioni ad essi su alcune questioni -in età repubblicana il senatus consulta intervenivano quando bisognava reprimere qualche fatto che destava un allarme sociale, quindi già esisteva ma operava in cambi diversi da quello del diritto civile e privato -all’inizio dell’età del principato vengono promulgati senato consulti di contenuto privatistico ma ancora, siamo nell’età tra Augusto e Claudio, ancora si tratta di provvedimenti che non pongono regole vincolanti ma vincolano i magistrati a seguire le regole indicate cioè sono senato consulti che Intervengono indirettamente perché dicono ai magistrati come comportarsi e poi questi devono conformarsi -a partire dall’età di Adriano verrano poi deliberati alcuni senatori consulti che producono effetti immediati in capo direttamente ai consociati e che si occupano di diritto privato, i senato consulta TERTULLIANO e ORFIZIANO, i quali stabiliscono una linea di successione legittima della madre rispetto ai figli (tertulliano) e dei figli rispetto alla madre (orfiziano) -questi provvedimenti dettano regole di diritto civile e non si rivolgono ai magistrati -si inizia a ritenere tra i giuristi romani che i senato consulta iniziano a porre norme generali ed astratte -per questo ci fu una discussione teorica importante sul valore di legge dei senato consulta, la quale si risolse attraverso un escamotage ovvero una collaborazione tra il senato e l’imperatore cioè, ogni volta che si riteneva necessario che il senato promulgasse delle regole che valessero per tutti era l’imperatore a presentare al senato la proposta attraverso un ORATIO IN SENATU ABITA (orazione svolta in senato) oppure l’imperatore poteva intervenire a sostegno ad una proposta avanzata da altri e ciò dava al provvedimento un’autorità tale che la regola poteva valere per tutti -quindi vi è ad un certo punto una sovrapposizione tra l’oratio del principe e la deliberazione del senato, infatti nell’età severiana i senato consulti vengono ricordati con il nome dell’orazione -i senato consulta iniziano a svolgere una funzione di portata generale -ma la grande novità di questo periodo sono le COSTITUZIONI IMPERIALI cioè, l’imperatore direttamente senza passare dal sento può promulgate provvedimenti avventi valore di legge -i giuristi romani giustificano questa potestà normativa dell’imperatore perché dicono l’imperatore dispone di questa potestà in quanto gli è stata conferita dal popolo -infatti nel momento in cui l’imperatore entrava in carica il senato promulgava una LEX DE IMPERIO, provvedimento attraverso cui il popolo conferiva all’imperatore la potestà normativa, tutto ciò che rientrasse nella sua volontà avesse valore di legge e la possibilità dell’imperatore di emanare costituzioni -queste costituzioni erano di vari tipi:. Portata generale. Edicta. Mandata. A singola portata. Decreta. Descripta. Epistulae EDICTA -con gli editti l’imperatore disciplinava una materi direttamente ma questo principalmente non intervenivano sul diritto privato, ma servivano soprattuto per questioni di diritto pubblico MANDATA -provvedimenti attraverso i quali l’imperatore forniva indicazioni ai magistrati su come svolgere le proprie mansioni DECRETA -sentenze cioè, provvedimenti con i quali l’imperatore giudicava in grado di appello una determinata controversia DESCRIPTA -provvedimenti con i quali l’imperatore indicava la regola di diritto applicabile ad un caso concreto, a un privato che avesse chiesto all’imperatore un parere ossia quale fosse la regola applicabile EPISTULAE -provvedimenti indirizzati a magistrati con i quali l’imperatore indicava la regola applicabile a un caso che il magistrato aveva sottoposto all’attenzione dell’imperatore -i giuristi romani si chiedono se da questi provvedimenti si possono ricavare regole generali applicabili ad tanti altri casi -e in effetti i giuristi pur non potendosi ricavare regole generali da questi essi hanno funzione di precedente e sono un precedente accompagnato dalla più alta autorità ossia l’imperatore -perciò è impossibile discostarsi da questi precedenti e però i giuristi romani proseguono nella loro attività di interpretazione di questi provvedimenti quindi pur non ammettendo che questi emanassero regole generali nella realtà concreta, questi avevano portata generale EDITTI DEI MAGISTRATI -dove ricade l’esito del pretore ovviamente ma come l’editto di altri magistrati (per esempio, i governatori delle province che anch’essi emanavano ogni anno quando entravano in carica, e rientrava nel ius honorarium) RESPONSA PRUDENTIUM -i pareri dei giuristi, della giurisprudenza +in diritto privato la giurisprudenza sono le sentenze, i giudici e la dottrina invece indica i professori, gli scienziati del diritto, articoli scientifici -quando nel diritto romano parliamo di giurisprudenza parliamo però della dottrina perché stiamo parlando dei professori del diritto ossia i giuristi +se un giudice scrive un articolo è dottrina anche se fa parte della giurisprudenza +il legislatore non è né giurisprudenza ne dottrina, emana leggi che sono oggetto della riflessione della dottrina e delle decisioni della giurisprudenza +un avvocato che scrive un articolo è dottrina -i giudici del diritto romano infatti almeno fino ad un certo periodo, non sono esperto del diritto ma privati cittadini, chiamati a verificare l’andamento dei fatti (se a, allora b, il giudice deve verificare si sia accaduto a) -i pontefici (giuristi) avevano la funzione di conservare la memoria dei mores, dopo l’entrata in vigore delle 12 tavole l’attività dei pontefici inizia a cambiare e diventa un funzione di interpretazione delle norme che si trovano all’interno delle 12 tavole (esempio di attività interpretativa, l’avorio o l’emancipazione nasce dall’interpretazione creativa di una norma delle 12 tavole che stabiliva che non si può vendere il figlio per più di tre volte) -inizialmente coloro che possono svolgere questa attività interpretativa sono solo i pontefici -da una parte l’interpretazione dei poteri i si discostava dalla norma e a sua volta si fondava sul valore del precedente, la dove il collegio dei pontefici avesse emanato un parere difficilmente in un secondo momento se ne sarebbe discostato -questa fase della giurisprudenza romana è caratterizzata da un’EMPLIA dell’attività, cioè non vi era una riflessione scientifica dietro l’emanazioni di questi pareri -intorno al 3 secolo ac, si ha la laicizzazione della giurisprudenza cioè cominciano ad esserci giuristi che non sono più membri del collegio dei pontefici -sorge perciò una riflessione teorica sul ius, siamo agli inizi del 2 sec ac e tre giuristi Publio Mucio, Manilio e Bruto discutono su come debba considerarsi il figlio della schiava, se un fructus (res) o un bene autonomo -altro giurista, Pomponio ci racconta che fu proprio il figlio di uno dei tre giuristi Publio Mucio, Quinto Mucio che per primo organizzò il diritto civile per generi -quando vice un’organizzazione in un sistema (per esempio, il gatto rientra nel sistema dei mammiferi) -siamo all’alba di una nuova funzione della giurisprudenza, da una parte continua riflettere ancora sul diritto però ora chiede parere ai privati e ai giudici e magistrati che di conseguenza si attenevano al parere del giurista perché a loro riconoscevano la tecnica o scienza del l’interpretazione della norma -anche prima del principato l’attività dei giuristi svolgeva una funzione decisiva -le cose cambiano con Augusto, che inizia a riconoscere ai giuristi il IUS RISPONDENDI EX AUTORITATAE PRINCIPIS (il diritto di emanare pareri in base all’autorità del principe) -si affianca all’autorevolezza dei giuristi quella dell’imperatore, da qui discese che i giudici non potevano discostarsi dai pareri emanati dai giuristi che avevano questo “patentino imperiale” cioè in possesso del ius rispondendi ex autoritatae principis -per questo il parere dei giuristi diventano fonte vincolante del diritto -infatti, anche i giuristi non titolari di questo ius continuavano ad emanare pareri i quali continuavano ad avere la stessa valenza che avevano nella fase repubblicana, ovviamente se tra il prete di un giurista con il ius r.e.a.p. e uno senza sarebbe prevalsa il parere del primo -mentre tra il parere di due giuristi con entrambi r.e.a.p. la scelta spetta al giudice -i giuristi romani hanno un modo particolare di lavorare, affiancano la riflessione teorica (per lo più riversata ad opere per studenti) alla discussione di casi, applicano perciò un METODO CASISTICO, che si fonda su un procedimento induttivo, ovvero analizzano i casi, ricavandone regole e sistemano le regole LA CONSUETUDINE -nell’età del principato continua a permanere -Salvio Giuliano dice che la consuetudine è quella fonte che si fonda sul consenso dei cittadini perciò ha lo stesso valore della legge perché mentre nella legge vi è un consenso espresso (i cittadini votano la legge), nella consuetudine la circostanza che si ripeta una determinata condotta indica che ci sia un consenso tacito -in questo contesto la consuetudine ha un ruolo però sempre più limitato IL DOMINATO -nel 240 dc, dopo la morte dell’imperatore Alessandro Severo si assiste ad un declino repentino di tutta la scienza giuridica romana, i giuristi scompaiono fino all’età di Giustiniano -non abbiamo notizie di nessun giurista di rilievo di quel periodo -s le fonti del diritto cominciano a venir meno perché vi è una nuova struttura degli assetti dell’ordinamento, con l’istituzione del dominato, dove il principe assume il potere politico e normativo -non si hanno più notizie dei giuristi perché questi sono ora inclusi all’interno burocrazia imperiale e diventano burocrati dell’impero e la loro attività in larga parte non è più autonoma e i loro nomi di conseguenza cadono nell’oblio -viene proclamata dall’imperatore LEX GENERALIS composta però dai giuristi ovviamente -per Costantino le uniche fonti sono:. Leggi generali. Consuetudini -per lui le consuetudini sono ammesse solo se intervengono secondo la legge o in assenza della legge, non sono ammesse consuetudini contro legge -i giuristi, di cui non conosciamo i nomi, sono ora attivi principalmente nelle scuole come insegnanti o come burocrati dell’impero ma non sono più attivi nell’ambito donna produzione scientifica e infatti le opere dei giuristi che giungono a noi di questa epoca sono semplicemente riproduzioni di scritto dei giuristi precedenti (del 1-3 secolo dc) -nella parte occidentale dell’impero viene promulgata LEGGE DELLE CITAZIONI che indica le modalità attraverso cui bisogna utilizzare il parere dei giuristi in tribunale -questa legge menziona espressamente solo 5 giuristi i quali si possono citare nelle cause davanti ai tribunali, Papiniano, Ulpiano, Paolo, Gaio, Modestino -la legge delle citazioni indica anche come debbano essere utilizzati questi giuristi, se ci sono diversi pareri si deve applicare il criterio della maggioranza, se vi sono opinioni totalmente discordanti occorre seguire il parere di Papiniano, se vi sono pareri tutti discordanti e non c’è però il parere di Papiniano il giudice sceglierà quale parere dei giuristi seguire -allo stesso momento, nella parte orientale l’imperatore Teodosio II promulga il CODICE TEODOSIANO che raccoglie tutte le leggi promulgate dagli imperatori (in particolar modo le costituzioni degli imperatori cristiani) -successivamente nel 6 sec Giustiniano capisce che il sistema delle fonti è caotico e ciò crea problema nella decisione delle controversie e nella formazione dei giovani -si intesta un piano enorme di riforme che porterà alla promulgazione del Corpus Iuris Civilis -costituito da più parti:. Codex. Digesta. Institutiones. Novellae constitutiones CODEX -raccolta delle costituzioni di Teodosio e successive -il codex viene promulgato con una costituzione è detta SUMME RAI PUBLICAE (le prime parole della costituzione) -poi ne promulgherà un secondo, CODEX RIPETITAE PRAELECTIONIS, una versione aggiornata della precedente DIGESTA