Evoluzione Storica del Diritto di Famiglia PDF

Summary

This document provides a historical overview of family law in Italy, tracing its evolution from Roman times to the present day. It covers key legal codes, such as the 1865 and 1942 codes, and significant legal reforms, including the 1970 divorce law and the 1975 family law reform. The document highlights the changing roles of men and women in family law and the impact of societal changes.

Full Transcript

Corso di Laurea:Servizi giuridici Insegnamento: Giurisprudenza Numero lezione: 4 Titolo: Evoluzione storica EVOLUZIONE STORICA Diritto romano La familia era l’or...

Corso di Laurea:Servizi giuridici Insegnamento: Giurisprudenza Numero lezione: 4 Titolo: Evoluzione storica EVOLUZIONE STORICA Diritto romano La familia era l’organizzazione di una pluralità di persone sottoposte al potere del pater familias: ne facevano parte la moglie, i figli e le famiglie di questi. Era formata aut natura aut iure, cioè o per effetto della nascita o per effetto di un negozio giuridico quali la conventio in manu (forma matrimoniale), l’adrogatio e l’adoptio (due forme di adozione). La famiglia era fondata sia su un vincolo di sangue, ossia la procreazione, che su un vincolo giuridico, ossia la potestas del pater, rispetto alla quale tutti gli altri erano in una situazione di soggezione: in particolare riguardo alla moglie si parla di manus maritalis e rispetto ai figli di patria potestas. Il pater familias era secondo la concezione patriarcale, colui che non aveva alcun ascendente diretto in linea maschile o anche che era stato emancipato e cioè liberato dalla soggezione alla potestas. Codice del 1865 Il modello storico di famiglia fin dall’ottocento era quello della famiglia patriarcale. Il marito era a capo della famiglia, vi era l’autorizzazione maritale, il sistema patrimoniale prevedeva la separazione dei beni. Il padre aveva la patria potestà sui figli, con il limite del raggiungimento della maggiore età ( che al tempo era a 21 anni). In tema di filiazione non erano riconoscibili i figli adulterini ed incestuosi, era vietata la ricerca della paternità per i riconoscibili. Era prevista l’adozione, ma solamente per i maggiorenni. Codice del 1942 Con l’introduzione del codice civile del 1942 la famiglia è fondata sul matrimonio ed è un’entità distinta dai singoli componenti. Il marito è capo della famiglia ed è considerato come custode e garante dell’unità familiare. Il matrimonio è indissolubile. 1 Corso di Laurea:Servizi giuridici Insegnamento: Giurisprudenza Numero lezione: 4 Titolo: Evoluzione storica Si attribuisce una tutela giuridica piena ai figli nati nel matrimonio differente da quella debole accordata a quelli nati al di fuori di esso. Nel 1961 la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la disparità di trattamento istituita dal codice penale in tema di adulterio tra marito e moglie, per cui la donna commetteva reato con un semplice tradimento mentre per l’uomo la sanzione scattava solo di fronte a una relazione duratura (Corte Cost 64 del 1961) La Costituzione La Carta Costituzionale, in vigore dal 1948, ha sancito il principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, seppure con la limitazione relativa alla tutela dell’unità familiare. Viene inoltre stabilita l’uguaglianza tra filiazione legittima e filiazione naturale. Le norme del codice civile sono però rimaste a lungo immutate a “tutela dell’unità familiare”. La legge sul divorzio del 1970 Il 1° dicembre 1970 entrava in vigore in Italia la legge n 898 sul divorzio, confermata poi dal referendum del 1974. La legge superava l’indissolubilità del matrimonio. In precedenza per sciogliere il vincolo matrimoniale si poteva solamente ricorrere al tribunale della Sacra Rota, e ottenere dal tribunale ecclesiastico una dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio. La legge del 1970 consente invece a marito e moglie di sciogliere il vincolo: per decisione reciproca, su richiesta di uno dei coniugi, e in casi particolari, come per esempio la condanna penale di uno dei partner per reati gravi. La riforma del 1975 Rivoluzionaria è stata la riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha tradotto in norme, modi di vivere, costumi e rapporti familiari che già si erano diffusi nella società. Il diritto infatti, come vedremo anche in seguito, in relazione ai singoli argomenti, si adegua ai mutamenti del costume e della società, spesso anche sotto la spinta della giurisprudenza. 2 Corso di Laurea:Servizi giuridici Insegnamento: Giurisprudenza Numero lezione: 4 Titolo: Evoluzione storica Ci si presenta così una famiglia che non è più fondata sulla predominanza dell’uomo “capo famiglia”, ma che al contrario si basa su un’uguaglianza tra coniugi e una parità che non possono in alcun modo essere derogate. La novella costituisce infatti un momento fondamentale nell’evoluzione degli istituti familiari ed ha finalmente dato attuazione a quei principi costituzionali che ad esempio sanciscono l’uguaglianza tra coniugi o la parità di diritti tra filiazione legittima e naturale e che comunque avevano fatto fatica ad affermarsi nel modo giuridico. La riforma ha reso effettivo quel radicale mutamento di situazione che era già stato sancito dalla Costituzione, e cioè il passaggio da un gruppo familiare fondato sulla potestà dell’uomo, cui tutti erano soggetti a una famiglia che si instaura su rapporti di parità e di reciprocità di diritti e di doveri. La Novella ha notevolmente inciso nella disciplina matrimoniale: ha innalzato l’età per sposarsi, ha apportato profonde modifiche alle cause di invalidità delle nozze, ha abolito la separazione personale dei coniugi per colpa. Il primo fondamentale obiettivo raggiunto nel 1975 è comunque quello dell’assoluta parità tra i coniugi e della reciprocità di diritti e doveri. L’uomo non è più infatti obbligato a proteggere la moglie, a tenerla presso di sé e a mantenerla a prescindere da quali siano le sue condizioni economiche. Entrambi devono contribuire ai bisogni della famiglia e collaborare ognuno in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo. Non è più l’uomo a decidere il domicilio domestico, e a essere seguito dalla moglie che era specificatamente obbligata a ciò, ma è ora la coppia di coniugi che deve concordare l’abitazione familiare. La riforma ha poi valorizzato l’attività domestica anche in considerazione del mutato regime patrimoniale legale: la comunione dei beni. Per cui è lo stesso legislatore che afferma che il lavoro domestico e l’attività esterna produttiva di reddito sono entrambe essenziali per la vita familiare e sono pertanto poste sullo stesso piano. Il diverso ruolo raggiunto dalla donna è testimoniato anche dalla norma secondo cui la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e non lo sostituisce. Scompare la potestà maritale e anzi il rapporto tra i coniugi anche dal punto di vista giuridico si basa sul rispetto reciproco e sulla libertà di ognuno nei confronti 3 Corso di Laurea:Servizi giuridici Insegnamento: Giurisprudenza Numero lezione: 4 Titolo: Evoluzione storica dell’altro. Cosicché costituisce reato leggere la corrispondenza dell’altro coniuge, cosa che era invece prima della riforma concessa al marito e l’ottenere un rapporto sessuale contro la volontà dell’altro coniuge costituisce reato di violenza sessuale essendo stato abrogato lo ius in corpum o potere che l’uomo aveva sulla donna. Rilevanti sono anche le modifiche apportate in tema di regime patrimoniale della famiglia. Da un regime legale di separazione dei beni si passa, con la riforma, ad un regime legale di comunione dei beni. Viene inoltre abrogato l’istituto della dote contrario al principio di parità e di uguaglianza. Anche in questo campo infatti la parità tra i coniugi è al centro di tutto il regime legale sia nel senso di assoluta e inderogabile uguaglianza nelle quote sia nel senso di parità di poteri nell’amministrazione dei beni. In relazione ai figli la riforma trasforma la patria potestà in potestà genitoriale attribuendola così ad entrambi i genitori, concede la possibilità di esercitare l’azione di disconoscimento di paternità non più solamente al padre ma anche alla madre e al figlio, consente la riconoscibilità dei figli nati in costanza di matrimonio e cioè dei c.d. figli adulterini, ammette inoltre un’illimitata ricerca della paternità naturale. Viene inoltre eliminata la denominazione di figli illegittimi. Ora i figli nati fuori dal matrimonio e cioè da genitori tra loro non sposati sia che siano frutto di un adulterio, sia che siano stati generati nell’ambito di una stabile e duratura convivenza di fatto sia che siano il frutto di un incontro occasionale, vengono chiamati naturali e trovano nella legge una tutela che è parificata a quella dei figli legittimi, a quella cioè dei figli nati o concepiti da un uomo e una donna legati da un vincolo matrimoniale. La parificazione nella tutela giuridica tra i figli legittimi e quelli naturali era già stata affermata dalla Costituzione all’art. 30 che viene ripreso nell’art. 261 c.c. così come modificato dalla riforma, secondo il quale il genitore naturale ha nei confronti del figlio tutti i doveri e tutti i diritti che ha nei confronti dei figli legittimi. L’unico limite è stabilito dall’art. 30 Cost. secondo cui questa uguaglianza di diritti è ammessa se “compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”. Tale norma ha consentito di mantenere per anni alcune differenze di trattamento. 4 Corso di Laurea:Servizi giuridici Insegnamento: Giurisprudenza Numero lezione: 4 Titolo: Evoluzione storica I mutamenti successivi La materia non si è fermata alla riforma del 1975. Numerosi sono stati infatti i mutamenti legislativi e vedremo in seguito anche i fondamentali mutamenti introdotti dagli interventi giurisprudenziali. Si evidenzia: La legge 22 maggio 1978, n 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, che ha sancito la piena autonomia della donna, anche se coniugata, nella facoltà di scelta sulla sorte del concepito. Il DPR 396 del 2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, che all’art 30, stabilisce che deve essere rispettata l’eventuale volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita. Questa nuova disciplina ha posto, delicati problemi di contemperamento con il diritto contrapposto del figlio a conoscere le proprie origini. La legge 164 del 1982 sul transessualismo che riconosce l’interesse di ciascun individuo all’identità sessuale. In altre parole ha riconosciuto la possibilità per le persone transessuali di ottenere la modifica del sesso ricevuto alla nascita e registrato all’anagrafe. Il riconoscimento di tale diritto permette di superare il conflitto tra il sesso attribuito alla nascita e quello risultante dal mutamento successivo. La legge 40 del 2004 con la quale viene disciplinata la procreazione medicalmente assistita. La legge 76 del 2016 che istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli art 2 e 3 della Costituzione e prevede una regolamentazione per le convivenze di fatto. La legge 219 del 2012, riforma della filiazione, che ha introdotto l’art 315 cod civ secondo cui tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, sancendo così l’unicità dello status di figlio, senza più distinzione tra figlio nato fuori o dentro il matrimonio. La parificazione è avvenuta anche a livello formale e 1 Corso di Laurea:Servizi giuridici Insegnamento: Giurisprudenza Numero lezione: 4 Titolo: Evoluzione storica terminologico, con l’eliminazione dei termini “legittimi e naturali” in riferimento ai figli. La legge 162 del 2014 che ha introdotto due modalità alternative di risoluzione delle crisi coniugali o genitoriali. Si tratta della negoziazione assistita da avvocati volta a risolvere le varie questioni di separazione, divorzio, affidamento dei figli e l’accordo concluso di fronte al Sindaco se la coppia non ha figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti. La novità è stata molto rilevante perché ha permesso a molte coppie, d’accordo tra loro, di risolvere le questioni coniugali o genitoriali al di fuori delle aule giudiziarie e pertanto in tempi più rapidi. La legge 55 del 2015 che ha introdotto il “divorzio breve” riducendo a dodici mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi necessaria per poter proporre la domanda di divorzio nei casi di separazione giudiziale e a sei mesi nel caso di precedente separazione consensuale (art 3 legge 898 del 1970). La riforma Cartabia Da ultimo si evidenzia la riforma del processo civile che molto ha modificato in ambito di famiglia. In particolare con la legge 206 del 26 novembre 2021 e il successivo Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n 149, emanati al dichiarato scopo di ottenere una riduzione della durata dei procedimenti civili, è stato introdotto un nuovo rito per le persone, le famiglie e i minorenni (libro II del codice di procedura civile, Titolo IV bis “norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”). Tale rito è applicabile ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni. In sostanza in relazione a tutte le questioni attinenti alla famiglia (tranne le adozioni) si applicano le stesse regole processuali. Questa unificazione dei procedimenti attinenti alla famiglia che prevede anche la costituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (Tpmf) era sentita necessaria da dottrina e giurisprudenza. La materia infatti, nonostante l’importante rivisitazione effettuata dalla riforma sulla filiazione era caratterizzata da una frammentazione dei riti, e della competenza. I vari procedimenti relativi alla 2 Corso di Laurea:Servizi giuridici Insegnamento: Giurisprudenza Numero lezione: 4 Titolo: Evoluzione storica separazione giudiziale, separazione consensuale, divorzio e procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale avevano infatti fino ad oggi discipline processuali differenti. DA NON CONFONDERE: La riforma del diritto di famiglia del 1975 La riforma sulla filiazione del 2012 La riforma del processo civile del 2022 3

Use Quizgecko on...
Browser
Browser