Lezione 34 (Il diritto del figlio ad avere una famiglia) PDF

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This document is a legal lecture on the rights of children within Italian family law. It explores the concept of kinship and the rights of children born outside of marriage, highlighting legal changes and case law references.

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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 34 Titolo: Il diritto del figlio ad avere una famiglia...

Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 34 Titolo: Il diritto del figlio ad avere una famiglia IL DIRITTO DEL FIGLIO AD AVERE UNA FAMIGLIA LA PARENTELA (ART 74 COD CIV) L’art 74 cod civ, che stabilisce le regole alla base del rapporto di parentela è stato profondamente modificato con la Legge 219 del 2012. Secondo la nuova norma il vincolo di parentela che lega le persone che discendono dallo stesso stipite si instaura sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio, che nel caso in cui la filiazione sia avvenuta al di fuori di un rapporto coniugale. La parentela cui si riferisce la disposizione in esame riguarda sia i rapporti in linea retta, che, quelli in linea collaterale, come risulta dall’art 75 cod civ. La novità è molto rilevante. Viene estesa la parentela senza distinguere tra filiazione dentro o fuori del matrimonio o anche adottiva La nuova disposizione precisa comunque che la parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori d’età. Sorge pertanto chiaramente, come già è previsto dall’art 27 della Legge 183 del 1984, in caso di adozione piena dei minori. LA PARENTELA E I FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO (ART 258 COD CIV) L’art 258 cod civ, nel testo previgente alle modifiche di cui alla Legge 219 del 2012, così come era interpretato, costituiva una delle più grandi discriminazioni esistenti tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio. I primi con la nascita instauravano rapporti giuridici con i parenti del genitore, nonni, zii, cugini, ecc. mentre per gli altri la questione era oggetto di controversie. La norma, fino alle modifiche del 2012, stabiliva infatti che il riconoscimento non produce effetti se non riguardo al genitore da cui fu fatto. Ciò significa in primis che l’atto di riconoscimento effettuato da uno dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro, e che qualora invece tali indicazioni vi siano queste sono prive di effetti. Tale aspetto viene mantenuto dalla riforma. La disposizione peraltro assumeva, secondo dottrina e giurisprudenza maggioritarie anche un altro significato. Si sosteneva infatti che il riconoscimento creava un vincolo di parentela solamente tra il figlio e il genitore naturale, e non quindi tra il figlio e i parenti del genitore o tra il genitore e i discendenti del figlio, escludendo pertanto qualunque rapporto giuridico con nonni, zii, fratelli, ecc. In proposito la Corte Costituzionale aveva sostenuto che dall'art 30 della Costituzione non discende in maniera costituzionalmente necessitata la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi, in quanto i rapporti tra la prole naturale e i parenti del genitore che ha provveduto al riconoscimento (o nei cui confronti la paternità o la maternità sia stata giudizialmente accertata) sono estranei all'ambito di operatività dell'invocato parametro Costituzionale (C Cost 532 del 2000). Da tale limitazione venivano comunque esclusi alcuni casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali i divieti matrimoniali (art 87 cod civ), il dovere degli ascendenti di fornire ai genitori privi di mezzi sufficienti quanto necessario al mantenimento dei figli (art 148 cod civ), gli obblighi alimentari 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 34 Titolo: Il diritto del figlio ad avere una famiglia (art 433, commi 23 cod civ), il diritto di succedere per rappresentazione al proprio ascendente che non voglia o non possa accettare l’eredità (art 467, 468 cod civ). Era inoltre esteso ai figli naturali l’art 155 cod civ, come modificato dalla legge sull’affido condiviso (Legge 54 del 2006), che stabilisce il diritto del figlio di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Discusso risultava anche lo stesso rapporto tra fratelli naturali, in relazione ai quali peraltro si era più volte espressa la Corte Costituzionale dichiarando l’incostituzionalità dell’art 565 cod civ nella parte in cui non prevede, in mancanza di altri successibili all’infuori dello Stato, la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore (C Cost 184 del 1990; 55 del 1979). Molti genitori naturali pertanto, a causa della controversa interpretazione della norma, si sentivano costretti a ricorrere all’istituto della legittimazione, di cui all’art 280 cod civ (attualmente abrogato), per creare dei legami giuridici tra il figlio e i loro parenti, anche al fine di non lasciare solo il minore nel caso di una loro eventuale e prematura morte. La riforma del 2012, per superare quest’orientamento restrittivo, ha dichiarato espressamente che il riconoscimento produce effetti anche riguardo ai parenti del genitore da cui fu fatto. Si instaurano pertanto tra il figlio nato fuori del matrimonio e i parenti del genitore legami di parentela ad ogni effetto e quindi anche ai fini successori. La legislazione si adegua così innanzitutto all’art 30 Cost che assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i membri della famiglia legittima, nonché alle istanze internazionali tra cui si evidenzia la Convenzione europea sui diritti dell’uomo che all’art 8 sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. L’IMPORTANZA DEI NONNI La Legge 219 del 2012 prima e il decreto legislativo 154 del 2013 in seguito hanno apportato grandi novità alla regolamentazione del legame giuridico del figlio con i propri ascendenti. Come già visto infatti con la riforma del 2012 il riconoscimento produce effetti anche riguardo ai parenti del genitore da cui fu fatto e pertanto anche in relazione ai nonni. Varie sono le disposizioni che trattano dei nonni: l’art 315 bis cod civ prevede il diritto del minore a mantenere rapporti con gli ascendenti (la norma parla più precisamente di parenti), l’art 317 bis cod civ che stabilisce anche il diritto degli ascendenti a frequentare i nipoti, l’art 337 ter cod civ secondo il quale nel caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, il figlio minore ha il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Secondo la nuova disciplina pertanto i nonni possono ricorrere al giudice perché sia regolamentato il loro diritto a frequentare i nipoti. I provvedimenti che ne seguono, precisa la legge, devono comunque essere dettati nell’esclusivo interesse del minore. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 34 Titolo: Il diritto del figlio ad avere una famiglia Già la legge sull’affido condiviso aveva riconosciuto esplicitamente l'esistenza di un diritto del figlio a conservare, anche in caso di separazione dei genitori, rapporti significativi con gli ascendenti. Adesso peraltro viene riconosciuto il diritto dei nonni a frequentare i nipoti diritto peraltro sempre subordinato all’interesse del minore. La posizione dei nonni infine rileva anche in sede di dichiarazione di adottabilità del minore. Gli stessi infatti vengono spesso presi in considerazione come parenti entro il quarto grado tenuti a provvedere al minore ai sensi dell'art 8 della Legge 184 del 1983. La gurisprudenza La giurisprudenza di legittimità sostiene che ciascuno degli ascendenti è titolare di un proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, come previsto dall'art 317 bis cod civ. Tale diritto, si specifica, coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore. La sussistenza di tale interesse, nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti, è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass 9144 del 2020). Il diritto dei nonni a costruire e mantenere rapporti significativi con i nipoti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è un diritto soggettivo autonomo, ma è recessivo nei confronti del superiore interesse del minore, che deve essere considerato preminente in ogni atto relativo allo stesso, come stabilito dall’art 24 della Carta di Nizza. Si tratta pertanto affermano i giudici, di un diritto pieno esclusivamente nei confronti dei terzi, mentre costituisce una posizione soggettiva recessiva di fronte al preminente interesse dei minori che è, in ogni caso, destinato a prevalere, laddove la frequentazione con i nonni non si esplichi in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, ma si traduca, al contrario, in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo (Cass 19779 del 2018; Cass 15238 del 2018). Andando oltre la Cassazione ha in varie occasioni specificato che il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore (nonno sociale), sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico (Cass 9144 del 2020; Cass 19780 del 2018). Si attribuisce così, un’accezione ampia al concetto di famiglia, in relazione al quale la Corte EDU non opera, tuttavia, alcuna distinzione tra legami di sangue e rapporti sociali, purché connotati da una stabile relazione affettiva tra l’adulto ed il minore. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 34 Titolo: Il diritto del figlio ad avere una famiglia IL CASO Condanna all’Italia per il mancato rispetto del rapporto nonni nipoti La massima Corte europea diritti dell’uomo, 14 gennaio 2021, T contro Italia, (Ric 21052 del 2018) Lo Stato che non consente ai nonni di esercitare il loro diritto di visita nei confronti dei nipoti viola l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Gli Stati hanno non solo obblighi negativi di non ingerenza ma anche obblighi positivi attinenti a un effettivo rispetto della vita privata o familiare. Devono in particolare adottare misure idonee a riunire il genitore e il figlio, anche in caso di conflitto tra i due genitori, e lo stesso vale quando si tratta, delle relazioni tra il minore e i nonni. Le autorità hanno pertanto l’obbligo di attivarsi al fine di adottare rapidamente misure concrete e utili volte all'instaurazione di contatti effettivi tra nonni e nipoti, tenendo conto, in particolare, degli interessi superiori del minore. La vicenda La vicenda riguarda una bambina, di etnia Rom, cresciuta dalla nascita con i nonni ai quali era stata affidata dai genitori, ai sensi dell’art 9 Legge 184 del 1983. La nonna, nel corso degli anni aveva accumulato diverse condanne per traffico di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e traffico di esseri umani. Il raggiungimento dell’età delle scuole dell’obbligo e la mancanza di un documento di identità della bambina hanno portato la situazione all’attenzione dei servizi sociali. Ne sono seguiti controlli dei servizi e vari interventi giurisdizionali. Dopo un primo periodo in cui la piccola era rimasta a vivere con la nonna, pur affidata al comune, è stata nel 2016 collocata in istituto e successivamente dichiarata in stato di abbandono, nel 2018. Durante il periodo in cui la minore è vissuta in istituto la nonna non ha mai potuto incontrarla, nonostante le sue continue richieste e, nonostante gli incontri fossero stati autorizzati dal tribunale. La donna si è altresì opposta alla dichiarazione di adottabilità, instaurando un giudizio, nel corso del quale una perizia aveva accertato la contrarietà all’interesse della bambina dell’interruzione degli incontri. La donna ha proposto allora ricorso alla Corte dei diritti dell’uomo invocando la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art 8) causata dall’allontanamento della bambina e la violazione del divieto di discriminazione (art 14) in seguito alla stigmatizzazione della famiglia in quanto di etnia Rom. La questione La riforma sulla filiazione (Legge 219 del 2012 ; D lgs 154 del 2013) ha espressamente introdotto con l’ art 317 bis cod civ, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti. Speculare al diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, previsto 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 34 Titolo: Il diritto del figlio ad avere una famiglia dall’art 315 bis cod civ, è dunque il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i propri nipoti, diritto azionabile in giudizio, ai sensi dell’art 336 cod civ. La questione che si pone nel caso in esame è se il comportamento delle competenti autorità che non garantisce la piena realizzazione del diritto attribuito agli ascendenti comporta la violazione da parte dello Stato aderente della Convenzione europea dei diritti umani. Le soluzioni giuridiche La Corte, all’unanimità, accoglie il ricorso, in relazione alla violazione dell’art 8, respingendo invece la domanda relativa all’art 14. Richiamando i precedenti in materia dichiara che il rapporto tra nonni e nipoti rientra nella tutela di cui all'articolo 8 della convenzione relativa diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si applicano pertanto alla specie i principi più volte affermati dalla giurisprudenza CEDU secondo i quali l’art 8, in particolare, non si limita a prevenire ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici nella vita familiare ma impone agli stessi di intraprendere azioni positive e che garantiscano il rispetto effettivo della vita familiare nonché di predisporre strumenti giuridici volti a garantire l’effettività dei diritti degli interessati e in particolare il rapporto con i minori, anche in caso di conflitto tra i genitori. La corte inoltre ricorda che in una situazione come quella in esame, l’adeguatezza di una misura si giudica sulla base della rapidità della sua realizzazione, il trascorrere del tempo può avere infatti delle conseguenze irrimediabili per quel che riguarda la relazione tra il bambino e il genitore che non vive con lui. Si sottolinea altresì che nelle questioni in cui sono in gioco l’affidamento di un minore e le limitazioni al diritto di visita l’interesse dello stesso deve essere tenuto in primaria considerazione. Punto centrale pertanto, nella specie, è capire se concretamente le autorità nazionali hanno assunto tutte le misure necessarie che si poteva ragionevolmente richiedere da loro per mantenere il legame tra la bambina e la nonna che è stata nella specie per la piccola, come una madre. In proposito la Corte afferma che nonostante la sussistenza di vari provvedimenti giudiziari che stabilivano il diritto di visita, e nonostante le continue richieste della nonna, non era stato organizzato alcun incontro tra la stessa e la bambina, nel periodo in cui la piccola era collocata in istituto. Lo Stato italiano ha un sistema giuridico adeguato ad adempiere alle obbligazioni derivanti dall’art 8 della Convenzione, afferma la Corte, nonostante ciò, nella specie, le autorità hanno consentito che si consolidasse una situazione di fatto in contrasto con le decisioni emesse dai tribunali, ignorando gli effetti a lungo termine che potrebbero derivare dalla separazione permanente di un minore dalla persona che se prede cura. In conclusione la Corte, pur riconoscendo la difficoltà della situazione, riscontra la violazione, da parte dello Stato italiano del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita familiare tutelato dall’art 8 della convenzione europea. Non sussiste invece, si afferma nella sentenza, violazione dell’art 14 relativo al divieto di discriminazione. Non è stato infatti provato, si sostiene, che le misure di allontanamento erano state assunte sulla base dell’appartenenza all’etnia rom delle persone coinvolte. L’allontanamento della ragazza infatti era stato piuttosto motivato dalle perizie che avevano dimostrato l’inadeguatezza della donna ad occuparsi di un minore e dall’ambiente criminale in cui la bambina era cresciuta. La giurisprudenza precedente 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 34 Titolo: Il diritto del figlio ad avere una famiglia Il rapporto nonni nipoti è stato già varie volte al centro dell’attenzione della giurisprudenza europea. In particolare in varie occasioni la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato l’importanza di tutelare tale rapporto. Il significativo legame affettivo instauratosi tra ascendente e nipote rientra, si afferma, nella “vita familiare” tutelata dall’art 8 Cedu, anche quando non c’è coabitazione. In particolare in una vicenda che coinvolgeva, come nella specie, l’Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che il diritto alla frequentazione tra i minori e gli ascendenti deve essere garantito a entrambe le parti e realizzato assicurando contatti frequenti. Gli Stati pertanto sono tenuti a predisporre misure positive e a rendere effettivi i provvedimenti che assicurano i rapporti in esame, agendo con rapidità nell’attuazione degli strumenti individuati. Come molteplici volte affermato dalla giurisprudenza CEDU infatti il decorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili nei rapporti familiari, sia a carico dei nipoti che dei nonni (CEDU, 20 gennaio 2015, ric 107 del 2010). Si sostiene altresì che le decisioni con cui viene limitato il diritto di visita, degli ascendenti come dei genitori, rappresentano un’interferenza con il diritto al rispetto della vita familiare, ex art 8 Cedu, laddove venga oltrepassato il margine di apprezzamento riconosciuto in materia di affidamento. Al fine di tutelare il diritto alle relazioni familiari, va esercitato pertanto il massimo controllo su restrizioni aggiuntive in tema di garanzie giuridiche riconosciute dall’ordinamento e il giudice non può basarsi su semplici sospetti per limitare il diritto di visita (CEDU, 9 febbraio 2017, ric 76171 del 2013). La Corte inoltre rammenta che, secondo i principi elaborati in questa materia, le misure che portano ad una rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia possono essere applicate solo in circostanze eccezionali (CEDU, 7 dicembre 2017, ric 63190 del 2016). Addirittura la Corte EDU ha riscontrato la violazione dell’art 8 nel comportamento di quel Paese membro che non ha garantito la prosecuzione del rapporto tra nonni e nipote pur in presenza di un’adozione del piccolo da parte di un’altra famiglia e dunque della rescissione dei legami familiari d’origine (CEDU 5 marzo 2019, ric n 38201 del 2016). Anche la Corte di Giustizia europea è intervenuta in materia stabilendo che la nozione di “diritto di visita” prevista nel regolamento n 2201 del 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale deve essere interpretata nel senso di includere tra i beneficiari del diritto non solo coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ma anche i nonni (Corte di Giustizia 31 maggio 2018, n C 335 del 2017). Caso tratto da Giuffré, www.Ilfamiliarista.it, marzo 2021 giurisprudenza commentata Autore: Galluzzo Sabina Anna Rita Condanna all'Italia per il mancato rispetto del rapporto nonni nipoti 3

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