Rapporti familiari e responsabilità civile PDF
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This document discusses family law and civil responsibility, specifically within the context of marital or parental obligations. It analyzes how violations of these duties can lead to legal consequences. The text highlights the importance of individual rights within family structures.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 27 Titolo: Rapporti familiari e responsabilità civile RAPPORTI FAMILIARI E RESPONSABILITÀ CIVILE Le condotte poste in essere nell’ambito famigliare in violazione dei doveri nascenti da matrimonio o dal rapporto di genitorialità possono integrare gli estremi di un illecito civile. Elementi costitutivi dell’illecito civile sono la condotta colposa o dolosa, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso. Quando ricorrono tutti questi elementi, l’autore del fatto è tenuto al risarcimento del danno (art 2043 cod civ). Questi criteri generali si applicano anche agli illeciti endofamiliari. La tematica della responsabilità civile nell’ambito delle relazioni familiari va di pari passo con la progressiva valorizzazione delle relazioni individuali. La centralità dell’individuo caratterizza infatti oggi anche la disciplina dei rapporti familiari. Come sostenuto dalla Cassazione nel sistema delineato dal legislatore del 1975 il modello di famiglia istituzione, al quale il codice civile del 1942 era rimasto ancorato, è stato superato da quello di famiglia comunità, i cui interessi non si pongono su un piano sovraordinato, ma si identificano con quelli solidali dei suoi componenti. La famiglia si configura ora come il luogo di incontro e di vita comune dei suoi membri, tra i quali si stabiliscono relazioni di affetto e di solidarietà riferibili a ciascuno di essi. E pertanto il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, così come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare (Cass 9801 del 2005). In ambito familiare infatti l’allontanamento dall’aspetto istituzionale e la valorizzazione della sfera individuale dei singoli componenti hanno messo in rilievo la tematica dell’illecito endofamiliare sia nell’ambito dei rapporti tra coniugi che nell’ambito del legame genitori figli. Violazione dei doveri coniugali Con il matrimonio, sorgono in capo ai coniugi: l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale, all’assistenza materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione; l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo; l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La violazione di tali obblighi, che secondo dottrina e giurisprudenza hanno natura non soltanto morale, ma anche giuridica può, come abbiamo visto, comportare l’addebito della separazione. Questione che è stata oggetto di accesi dibattiti è quella relativa alla possibilità di far derivare dalla separazione personale dei coniugi oltre alla dichiarazione di addebito anche effetti risarcitori. La giurisprudenza ha a lungo respinto la questione sulla base dell’assunto secondo cui dalla separazione personale dei coniugi può nascere, sul piano economico, a prescindere dai provvedimenti 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 27 Titolo: Rapporti familiari e responsabilità civile sull’affidamento dei figli e della casa coniugale, solo il diritto a un assegno di mantenimento dell’uno nei confronti dell’altro, quando ne ricorrono le circostanze specificamente previste dalla legge. Bisogna conseguentemente escludere, secondo tale orientamento, la possibilità di richiedere, ex art 2043 cod civ, anche in presenza di una pronuncia di addebito, il risarcimento dei danni a qualsiasi titolo risentiti a causa della separazione stessa. L’addebito, di per sé considerato, sosteneva la Corte, non può rientrare nei criteri di imputazione della responsabilità extracontrattuale, prevista dall’art 2043 cod civ, e, nel concorso con le altre circostanze specificamente stabilite dalla legge, determina solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. La tutela risarcitoria prevista dall’art 2043 cod civ non può essere invocata per la mancanza di un danno ingiusto che presuppone la lesione di una posizione soggettiva tutelata come diritto perfetto. Quest’iniziale impostazione peraltro ha trovato oppositori sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito. In particolare alcune sentenze di merito, sostenevano l’applicabilità dell’art 2043 cod civ anche nell’ambito dei rapporti personali tra gli sposi. Tale assunto deriva dal riconoscimento della natura giuridica dei doveri personali nascenti dal matrimonio. Da tali doveri pertanto scaturisce una posizione giuridica tutelata o addirittura un diritto soggettivo di un coniuge nei confronti dell’altro a comportamenti rispondenti a tali obblighi. Per cui, pronunciata una separazione personale, con addebito, è ipotizzabile a carico del coniuge inadempiente ai doveri coniugali una responsabilità risarcitoria ex art 2043 cod civ ove venga accertata sia la gravità della condotta, sia la sussistenza di un danno oggettivo conseguente, a carico dell’altro coniuge, sia la sua riconducibilità non alla crisi coniugale, in quanto tale, ma alla condotta trasgressiva e perciò lesiva dell’agente. In quest'ottica le sanzioni specifiche quali l’addebito non esauriscono i rimedi posti a tutela del coniuge in quanto persona per il quale la famiglia può e deve costituire un ambito di autorealizzazione e non di compressione dei diritti irrinunciabili, quali quello della salute, dell’incolumità personale, dell’onore e gli altri diritti personalissimi del singolo. Sulla spinta della giurisprudenza di merito e della dottrina la Corte di Cassazione, con un innovativo intervento del 2005, ha per la prima volta affermato espressamente l’ammissibilità di una responsabilità extracontrattuale per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. I danni da violazione dei doveri matrimoniali sono così ritenuti risarcibili non sussistendo alcuna deroga alla generale clausola di responsabilità di cui all’art 2043 cod civ. Al coniuge la Corte riconosce un diritto soggettivo nascente dai doveri ex art 143 cod civ a che l’altro tenga un comportamento rispondente a tali obblighi. Pertanto la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale non esclude la concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilità aquiliana. Si sottolinea comunque come non sia sufficiente una qualsiasi violazione dei doveri imposti dallo status familiae, venendo in rilievo unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona, e sempreché da tale aggressione siano derivate conseguenze pregiudizievoli. A titolo esemplificativo, e senza alcuna pretesa di esaustività, è stato accordato il risarcimento del danno: - a una donna relegata dal marito nel ruolo della badante della di lui madre e poi abbandonata (Trib Venezia 2009) 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 27 Titolo: Rapporti familiari e responsabilità civile - a una donna affetta da una grave patologia cui il marito ha negato ogni forma di assistenza causando il peggioramento del suo stato di salute (trib. Firenze 2000); - a una donna in stato interessante il cui marito aveva allacciato una relazione extraconiugale (Trib Milano 2001) - a una donna umiliata dal marito, anche di fronte ad amici e familiari (C. App. Torino, 2000) - a una donna il cui marito, violando l’obbligo di fedeltà, aveva allacciato una relazione omosessuale (Trib. Brescia 2006). Si evidenzia altresì che a seguito della L. 76 del 2016 le regole della responsabilità civile in tema di illecito endofamiliare devono ritenersi applicabili anche all’unione civile e alle convivenze come del resto era già stato previsto dalla giurisprudenza per le convivenze di fatto. Il rapporto genitori figli La giurisprudenza ha più volte riconosciuto ipotesi di danni in relazione ai doveri gravanti sui genitori nei riguardi dei figli o in relazione alle responsabilità che un genitore ha nei riguardi dell’altro rispetto ai figli. La tematica si inserisce in un filone giurisprudenziale e dottrinale che, da tempo, ha riconosciuto il danno da privazione della figura genitoriale. Tale danno si realizza nell’ipotesi di mancanza di uno dei due genitori e pertanto di lesione del diritto alla bigenitorialità, ossia nella privazione del diritto di ogni figlio ad avere un padre ed una madre e a poter contare sul loro aiuto non solo economico ma anche e soprattutto affettivo. Ciò avviene sia nel caso di rifiuto di riconoscere il figlio, una volta accertata la genitorialità biologica, che nel caso di disinteresse e trascuratezza della prole pur riconosciuta alla nascita. In questo contesto la giurisprudenza ha riscontrato ipotesi di danni in relazione alla violazione dei doveri nascenti dal rapporto di filiazione (mantenimento, educazione, istruzione e assistenza) ed ha affermato la responsabilità del genitore che si disinteressa dei figli, ignorandone le esigenze o facendo mancare loro i mezzi di sussistenza. Il rifiuto del genitore di avere rapporti con il figlio lede infatti un diritto soggettivo di quest’ultimo, diritto che ha, senza dubbio, un rango primario ed è, come tale, suscettibile di dar luogo a risarcimento del danno anche non patrimoniale in caso di lesione, interessando situazioni di rilievo costituzionale. Si precisa altresì che la responsabilità per i danni subiti dalla prole, nel caso di disinteresse del genitore, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l’altro genitore possa non aver correttamente adempiuto ai suoi doveri. In altri termini gli obblighi di mantenere, educare, istruire e assistere moralmente i figli gravano, dalla nascita, su ciascuno dei due genitori e non soltanto su quello convivente, o come espressamente affermato dalla Cassazione, su quello più attivamente presente. Il genitore che è stato assente, durante la vita del figlio risponde delle conseguenze del suo inadempimento anche se l’altro era presente e non ha fatto nulla per richiamarlo ai suoi doveri. A titolo esemplificativo si rileva che è stato condannato al risarcimento del danno extrapatrimoniale per la privazione del diritto del figlio ad avere un padre un uomo che, nel giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità, si era rifiutato di sottoporsi alle prove ematologiche. Nella specie in particolare la Corte di merito ha considerato rientrante tra i diritti costituzionalmente protetti il diritto alla genitorialità la cui lesione consiste nella privazione del diritto di ogni figlio ad avere un padre ed una madre e a poter contare sul loro aiuto non solo economico ma anche affettivo. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 27 Titolo: Rapporti familiari e responsabilità civile La privazione non è solo economica ma anche e soprattutto affettiva, un uomo è stato infatti condannato al risarcimento del danno non patrimoniale alla figlia naturale, ormai adolescente, per essere stato assente durante tutto il corso della sua vita, benché in regola con il pagamento del contributo mensile (Trib Cassino, 15 giugno 2016, n. 832) La giurisprudenza ha altresì sottolineato che una volta accertata la genitorialità biologica, si può considerare risarcibile il danno (patrimoniale o morale che sia) da mancato riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio. In particolare si sostiene che secondo il comune sentire l’assenza di un genitore nella vita del figlio genera indubbiamente molteplici ripercussioni negative nella vita di quest'ultimo, tra cui scompensi affettivi e la privazione di sostegno psicologico e di guida, oltre ad inevitabili ricadute nella sfera della vita di relazione. Sotto tale profilo, pertanto, il danno, in mancanza di prova contraria da parte del convenuto, deve ritenersi sussistente e deve essere liquidato secondo il criterio equitativo, ai sensi degli articoli 11226 e 2056 c. c. In proposito la Cassazione ha recentemente affermato che l’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli, ex artt. 147 e 148 cod. civ., è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore (Cass 15148 del 2022). Rientra tra le ipotesi di danno da privazione della figura genitoriale anche la responsabilità del genitore che ostacola i rapporti tra il figlio e l’altro. È stata in tal senso, più volte, affermata la responsabilità dell’affidatario della prole venuto meno al dovere di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione dell’altro genitore alla crescita e alla vita affettiva del figlio. Il genitore che ha allontanato l’altro deve dunque risarcire il figlio per averlo privato di una figura importante per la sua crescita, privazione che nuoce allo sviluppo della personalità del bambino (C App Firenze, 29 agosto 2007). È stato altresì varie volte sancito un diritto al risarcimento del danno morale e biologico del genitore non affidatario di fronte alla condotta ostruzionistica dell’altro che gli impedisca costantemente e senza alcun adeguato motivo di visitare la prole e di permanere con essa. 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 27 Titolo: Rapporti familiari e responsabilità civile IL CASO Il padre assente deve risarcire la figlia trascurata LA MASSIMA Cassazione civile, 27 maggio 2019, n 14382 Va condannato al risarcimento del danno nei confronti della figlia il padre che non ha adempiuto al proprio obbligo di mantenere, istruire ed educare qualora il suddetto inadempimento ha causato un complessivo disagio materiale e morale per quest’ultima e qualora da tale disagio sono derivate una serie di ulteriori conseguenze pregiudizievoli, di carattere patrimoniale oltre che non patrimoniale, tra cui la scelta della stessa di interrompere anzitempo gli studi, che le ha certamente precluso delle possibilità di realizzazione professionale, con rilievo anche economico. In tale situazione, sussistendo la prova del danno (anche patrimoniale) e mancando la ragionevole possibilità di dimostrare la sua precisa entità, risulta certamente consentita la liquidazione di esso in via equitativa. Il caso La vicenda ha per protagonista una donna che agiva in giudizio nei confronti del padre per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla assunta violazione, da parte di quest'ultimo, dei suoi obblighi di genitore, in particolare, quello di mantenerla, istruirla ed educarla. La ragazza sosteneva che la totale assenza del padre nella sua vita aveva determinato difficoltà di vario genere nella serenità e, complessivamente, nello sviluppo della sua personalità, tra le cui ulteriori conseguenze vi è stata anche la sua scelta di una anticipata interruzione degli studi. La domanda veniva accolta dal Tribunale di Messina, che liquidava un importo pari a quasi 67mila euro alla donna a titolo risarcitorio. Il provvedimento veniva poi confermato in corte d’Appello. Il padre ricorreva allora in Cassazione. La Corte con il provvedimento in esame respinge il ricorso. La questione L’ordinanza della Cassazione ruota intorno alla possibilità di riscontrare ipotesi di danni in relazione ai doveri gravanti sui genitori nei riguardi dei figli. Il disinteresse del genitore nei confronti del figlio costituisce infatti non soltanto una grave violazione degli obblighi genitoriali ma, incidendo su beni fondamentali, integra anche un illecito civile e consente un’autonoma azione risarcitoria ex art. 2059 cod civ Si tratta del danno da deprivazione della figura genitoriale, inquadrabile nella più generale categoria del danno da illecito endofamiliare. Tale categoria comprende tutte le ipotesi in cui, nell’ambito di relazioni familiari, si realizzano lesioni ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, in conseguenza di una violazione dei doveri familiari. In tal senso si sostiene che i diritti inviolabili della persona rimangono tali anche in ambito familiare, cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità aquiliana (Cass 18853 del 2011). Le soluzioni giuridiche La Corte di Cassazione, nella specie, nel rigettare il ricorso del padre si sofferma innanzitutto sul fatto che la sua responsabilità per i danni subiti dalla ragazza non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche la madre possa non aver correttamente adempiuto ai suoi doveri di 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 27 Titolo: Rapporti familiari e responsabilità civile genitore. In altri termini gli obblighi di mantenere, educare, istruire e assistere moralmente i figli gravano, dalla nascita, su ciascuno dei due genitori e non soltanto su quello convivente, o come espressamente affermato dalla Cassazione, su quello più attivamente presente. Il genitore che è stato assente, prosegue la Corte, durante la vita del figlio risponde delle conseguenze del suo inadempimento anche se l’altro era presente e non ha fatto nulla per richiamarlo ai suoi doveri. È infatti principio consolidato quello secondo cui il genitore che non ha riconosciuto il figlio alla nascita resta obbligato al suo mantenimento per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, anche se fino a quel momento l’altro ha provveduto per intero, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass 26205 del 2013). Inoltre, la responsabilità dell’uomo, sostiene la Cassazione, dipende non tanto dall’avere negato alla figlia il sostegno economico richiesto per laurearsi, ma, più in generale, dal non avere correttamente adempiuto ai propri obblighi genitoriali il che ha determinato per la ragazza una situazione di disagio e di generale difficoltà che ha, tra le altre conseguenze, causato la scelta di una anticipata interruzione degli studi. In relazione poi nello specifico al danno patrimoniale la Corte sottolinea che la liquidazione dei pregiudizi da perdita di chance non può che avvenire attraverso il criterio equitativo, così come è stato fatto nella specie dalle corti di merito. Era stato infatti accertato che il fatto che il padre avesse trascurato la figlia per anni aveva causato un complessivo disagio materiale e morale per la ragazza, situazione che l’ha portata ad interrompere gli studi. Tale circostanza le ha precluso, precisano gli Ermellini, possibilità di realizzazione professionale con rilievi anche economici. In una siffatta situazione, pertanto, sussistendo la prova del danno e mancando la ragionevole possibilità di dimostrare la sua precisa entità, risulta certamente consentita la liquidazione di esso in via equitativa. Infine riguardo al danno non patrimoniale la Corte conclude sostenendo che era stato adeguatamente dimostrato, in sede di merito, il pregiudizio morale ed il pregiudizio all’integrità psichica subito dall’attrice in conseguenza dell’inadempimento del padre ai propri obblighi di genitore, ed erano state invece ritenute assenti ulteriori concause. L’ordinanza in esame si inserisce in un filone giurisprudenziale e dottrinale che, da tempo, ha riconosciuto il danno da privazione della figura genitoriale. Tale danno si realizza nell’ipotesi di mancanza di uno dei due genitori e pertanto di lesione del diritto alla bigenitorialità, ossia nella privazione del diritto di ogni figlio ad avere un padre ed una madre e a poter contare sul loro aiuto non solo economico ma anche affettivo (C App Bari 29 settembre 2011). In questo contesto la giurisprudenza, soprattutto di merito, ha riscontrato ipotesi di danni in relazione alla violazione dei doveri nascenti dal rapporto di filiazione (mantenimento, educazione, istruzione e assistenza) ed ha affermato la responsabilità del genitore che si disinteressa dei figli, ignorandone le esigenze o facendo mancare loro i mezzi di sussistenza. Il rifiuto del genitore di avere rapporti con il figlio lede infatti un diritto soggettivo di quest’ultimo, diritto che ha, senza dubbio, un rango primario ed è, come tale, suscettibile di dar luogo a risarcimento del danno anche non patrimoniale in caso di lesione, interessando situazioni di rilievo costituzionale (Trib Milano 13 marzo 2017). Ciò avviene sia nel caso di rifiuto di riconoscere il figlio, una volta accertata la genitorialità biologica 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 27 Titolo: Rapporti familiari e responsabilità civile (Trib Matera 1370 del 2017), che nel caso di disinteresse e trascuratezza della prole pur riconosciuta alla nascita (Cass 3079 del 2015). Peraltro, secondo un orientamento giurisprudenziale, la violazione degli obblighi genitoriali, può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex. art. 2059 cod civ solamente qualora provochi lesione di diritti costituzionalmente protetti, ossia nel caso del cd. danno- conseguenza (Cass 3079 del 2015). D’altro canto si sostiene invece che l’assenza di un genitore nella vita del figlio genera indubbiamente molteplici ripercussioni negative per quest'ultimo, tra cui scompensi affettivi e la privazione di sostegno psicologico e di guida, oltre ad inevitabili ricadute nella sfera della vita di relazione. Per cui la prova in ordine al totale disinteresse del genitore nei confronti del figlio, estrinsecatosi nella violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale, genera una lesione dei diritti fondamentali del figlio che trovano nella carta Costituzionale (artt. 2 e 30) e nelle norme di diritto internazionale un elevato grado di riconoscimento e tutela. Sotto tale profilo, precisa la giurisprudenza, l’integrale perdita del rapporto parentale deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (Trib Roma 954 del 2017). Fondamentale in questo contesto è stata la sentenza 7713 del 2000 con la quale la Cassazione aveva ravvisato nella condotta del genitore che si disinteressa del figlio una lesione in sé dei diritti fondamentali della persona, inerenti alla qualità di figlio e di minore, facendo rientrare simile pregiudizio nella categoria del danno-evento, che va risarcito indipendentemente dal requisito di patrimonialità caratterizzante i danni-conseguenza. Va comunque rilevato che il danno causato al figlio non deve essere necessariamente economico. È stato infatti, a mero titolo esemplificativo, condannato al risarcimento del danno non patrimoniale al figlio un padre, che era stato assente durante tutto il corso della sua vita, benché in regola con il pagamento del contributo mensile (Trib Cassino, 832 del 2016). Nonostante infatti il benessere economico il totale disinteresse del genitore nei confronti del figlio e la mancanza di una figura genitoriale protrattasi per tutta la vita determina un’inguaribile ferita nell’individuo e una lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione. Nel panorama giurisprudenziale significativo è stato altresì un provvedimento di merito (Trib Milano 2938 del 2017) che ha condannato al risarcimento del danno, stabilito in via equitativa, nella somma di 100mila euro il padre che aveva rifiutato ogni contatto con il figlio disabile. Nella specie il Tribunale aveva sottolineato che la condotta paterna, caratterizzata dal rifiuto di ogni approccio e contatto con il figlio disabile era stata particolarmente odiosa in quanto motivata proprio dalla sua disabilità. Configurava pertanto un illecito rappresentando una perdita per il figlio incidendo significativamente sulla sua delicata identità personale. Caso tratto da Giuffré, Ilfamiliarista.it, 24 ottobre 2019, giurisprudenza commentata Autore: Galluzzo Sabina Anna Rita Il padre assente deve risarcire la figlia trascurata 3