Coppie dello stesso sesso - Lezione 30
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Summary
This document discusses legal interventions concerning same-sex couples in Italy, particularly regarding the Italian law of May 20, 2016 (n. 76). The document also looks at different situations in other countries and aspects of family law in this context. It examines the issue of addebito (attribution of blame) in cases of separation concerning same-sex couples.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 30 Titolo: Coppie dello stesso sesso GLI INTERVENTI GIURISP...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 30 Titolo: Coppie dello stesso sesso GLI INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI La legge 20 maggio 2016 n 76 ha radicalmente mutato la situazione in Italia per quanto riguarda le coppie formate da persone dello stesso sesso. Dal giugno 2016 infatti le unioni civili vengono formalmente riconosciute e ai suoi componenti sono attribuiti diritti e doveri (si veda lezioni precedenti). Fino a tale momento peraltro la questione è stata gestita dalla giurisprudenza che di fronte alle varie richieste delle coppie ha per lo più sempre richiamato al rispetto della legge. In tal senso si evidenzia la posizione della Corte Costituzionale che in varie riprese ha ribadito che le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio, che secondo il dettato costituzionale e la vigente normativa del codice civile è l' unione stabile tra un uomo e una donna (Corte Costituzionale 4 del 2011, 138 del 2010, 276 del 2010). La situazione nei Paesi stranieri è quanto mai variegata. Si consideri ad esempio che in vari Stati, anche europei è ammessa la registrazione formale di unioni di fatto, in alcuni casi riservata ai soli omosessuali, in altri riferibile alle convivenze in genere. In alcuni Stati è invece ammesso il matrimonio civile anche per coppie dello stesso sesso (da ultimo in Svizzera). Tra le conseguenze della piena legalizzazione di queste unioni vi è la possibilità, in alcuni Paesi, per le coppie omosessuali coniugate di adottare minori. Vi sono poi al contrario Paesi in cui la convivenza omosessuale è considerata un reato e viene punita in alcuni casi con pene anche molto gravi quali l’ergastolo o addirittura la condanna a morte. La differente regolamentazione tra l’Italia e gli altri Stati ha fatto sì che in molti si siano recati all’estero e, nel rispetto della lex loci, abbiano ottenuto ciò che non riuscivano ad avere in Patria. Ne sono seguite istanze volte al riconoscimento in Italia della situazione giuridica così formatasi. Problemi sono inoltre sorti nel caso di separazione dei coniugi sia in relazione alla possibilità di configurare la relazione extraconiugale omosessuale come causa di addebito, sia in relazione all’affidamento dei figli e dunque alla capacità genitoriale del genitore omosessuale. In materia rilevante è anche l’apporto delle Corti europee, sia 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 30 Titolo: Coppie dello stesso sesso della Corte di Giustizia delle Comunità europee che della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tra queste si segnalano: le richieste di riconoscimento delle adozioni pronunciate a favore di coppie omosessuali (si veda lezioni successive), le richieste di trascrizione del matrimonio tra persone omosessuali validamente celebrato all’estero. In particolare si evidenzia la discussa sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 novembre 2013 secondo la quale nel caso in cui gli Stati emanino una legge volta a riconoscere le unioni civili per coppie eterosessuali, non possono prevedere un’esclusione per coppie dello stesso sesso. Secondo la Corte si tratterebbe infatti di una violazione del diritto al rispetto della vita familiare e del divieto di ogni discriminazione. Addebito L’orientamento omosessuale è più volte stato preso in considerazione dalla giurisprudenza italiana per le sue conseguenze sull’unione matrimoniale. Peraltro i giudici hanno più volte specificato che la pretesa omosessualità del coniuge non può essere considerata motivo di addebito della separazione (Cass 8713 del 2015). La scoperta della propria omosessualità da parte del coniuge, è stato in proposito affermato, costituisce una circostanza non ascrivibile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio quanto piuttosto una, non addebitabile, evoluzione del rapporto matrimoniale (Trib Milano, 19 marzo 2014 ). In presenza invece di una relazione omosessuale si riscontra violazione dell’obbligo di fedeltà, previsto dall’articolo 143 cod civ, e dunque causa di addebito a carico del coniuge che vi è incorso (Cass 7207 del 2009), sempre che sia accertato il nesso causale tra l’adulterio e l’intollerabilità della convivenza (Cass 4290 del 2005). Ad incidere dunque sulla stabilità del matrimonio è, in una simile ipotesi, non tanto l’omosessualità in sé quanto il tradimento del coniuge. D’altro canto, si sostiene anche che una relazione omosessuale non possa portare ad una pronuncia di risarcimento del danno. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 30 Titolo: Coppie dello stesso sesso L’affidamento dei figli È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Sulla base di tali considerazioni gli operatori del diritto si sono domandati se possa essere reputato inidoneo il genitore omosessuale. La giurisprudenza in materia ha sottolineato che il semplice fatto dell’omosessualità di un genitore non giustifica la scelta dell’affidamento esclusivo dei figli all’altro. Peraltro la giurisprudenza ha richiesto al genitore omosessuale di porre la massima attenzione nell’evitare la frequentazione dei figli con il suo nuovo compagno (Trib Milano, 19 marzo 2014). È stato anzi al contrario negato l’affido condiviso a quel genitore che con il suo comportamento denigrava l’altro non considerandolo idoneo, in quanto omosessuale, ad educare la prole (Cass 16593 del 2008). Per contro in altre ipotesi in presenza di relazione omosessuale del genitore i figli sono stati addirittura affidati al Comune. Un intervento della Cassazione, molto criticato dalla dottrina, ha affermato che disposto l’affidamento esclusivo del figlio alla madre che vive stabilmente con un’altra donna è onere del padre, che chiede l’affido condiviso, dimostrare che la situazione crea pregiudizio al minore (Cass 601 del 2013). È stato peraltro sottolineato come la sentenza abbia contraddetto i principi generali in materia di affidamento condiviso, tra i quali fondamentale, quello secondo cui l’affido esclusivo di un minore può essere disposto dal giudice solamente in seguito ad una motivazione in positivo sull’idoneità del genitore affidatario, e ad una motivazione in negativo sull’inidoneità educativa o manifesta carenza dell’altro genitore. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 30 Titolo: Coppie dello stesso sesso MATRIMONIO Molto acceso è stato il dibattito intorno alla possibilità di trascrivere in Italia nei registri dello stato civile il matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso. La questione, estremamente delicata, che coinvolge aspetti etici oltre a quelli giuridici, nasce dal fatto che nell’ordinamento italiano le persone dello stesso sesso, come più volte precisato da giurisprudenza e dottrina, non possono unirsi in matrimonio, e ciò anche in seguito alla nuova legge in materia di unioni civili. La legge 76 del 2016 peraltro consente alle coppie omosessuali, costituendo un’unione civile, di ottenere quasi tutti i diritti e doveri che derivano dal matrimonio. Inoltre, ai sensi del decreto attuativo 19 gennaio 2017, n 5, il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana. Pertanto per tutti i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero dopo l’entrata in vigore della legge 76 del 2016 è possibile la trascrizione dell’atto, come unione civile e non come matrimonio (Cass 11696 del 2018) (si vedano lezioni precedenti). Prima della legge del 2016 la giurisprudenza si era più volte occupata della possibilità di trascrivere in Italia il matrimonio omosessuale, regolarmente celebrato secondo le leggi di un Paese straniero. Alcuni Comuni infatti avevano concesso la possibilità alle coppie omosessuali coniugatesi all’estero di registrare la loro unione. Tra questi si cita Udine, Milano, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Modena, Empoli , Livorno, Fano, Napoli. In questo complicato contesto il Ministero dell’Interno emanava il 7 ottobre 2014 una circolare inviata ai prefetti affinché invitassero formalmente le amministrazioni comunali a cancellare le trascrizioni controverse. In particolare la circolare dopo aver esaminato la legislazione italiana vigente, i requisiti necessari per contrarre matrimonio, l’applicazione giurisprudenziale, nonché il quadro europeo, specificava che l’ufficiale di stato civile è obbligato a verificare la sussistenza dei requisiti giuridici dell’atto da trascrivere, requisiti che nel caso di matrimonio tra persone dello stesso sesso non sussistono. La questione della trascrizione nei registri italiani del matrimonio omosessuale contratto all’estero è stata varie volte affrontata dalla giurisprudenza italiana che l’ha pressoché sempre respinta in quanto la diversità di sesso dei nubendi è requisito 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 30 Titolo: Coppie dello stesso sesso minimo indispensabile per la stessa esistenza del matrimonio civile come atto giuridicamente rilevante (Cass 1808 del 1976, 1304 del 1990, 1739 del 1999, 7877 del 2000). Costante giurisprudenza ha infatti precisato che la diversità di sesso tra i nubendi costituisce elemento essenziale per l'identificazione della fattispecie naturalistica posta alla base dell'istituto matrimoniale, secondo una concezione, che prima ancora che nella legge, trova il suo fondamento nel sentimento, nella cultura, nella storia della nostra comunità nazionale. Ne consegue che manca il presupposto indefettibile per la trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio contratto all'estero fra cittadini italiani dello stesso sesso Alle stesse conclusioni, seppur con differenti motivazioni è giunta anche la Cassazione che ha sottolineato che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, quali titolari del diritto alla vita familiare possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata. Nonostante ciò i giudici della Cassazione ribadiscono l’impossibilità di trascrivere il matrimonio contratto da due cittadini italiani dello stesso sesso all’estero. Tale impossibilità peraltro si sostiene non dipende dalla contrarietà all’ordine pubblico, ex art 64 legge 218 del 95, ma dal fatto che l’atto è improduttivo di qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano (Cass 4184 del 2012). La questione del matrimonio delle coppie omosessuali è stata è stata peraltro varie volte riproposta tanto che sono state presentate diverse eccezioni di incostituzionalità alla Corte Costituzionale. Questo l’excursus: coppie omosessuali non ottenevano dal Comune la possibilità di procedere alle pubblicazioni prematrimoniali, e si rivolgevano ex art 98 cod civ in tribunale. I giudici respingevano la domanda sulla base della considerazione secondo cui il matrimonio per la legge italiana è un’unione tra uomo e donna. Peraltro sollevavano questione alla Corte costituzionale in relazione principalmente agli artt 29, 2 e 3 della Costituzione. I tribunali si chiedono in particolare se il concetto di matrimonio debba o no rimanere immutabile nel corso degli anni o se, invece, non risulta essere un istituto superato dall'evoluzione dei costumi e della società italiana e se una tale disparità di trattamento nell'ordinamento per alcuni cittadini, solo in virtù del loro orientamento sessuale, possa essere considerata ammissibile. Si precisa altresì che non si devono dimenticare in quest'ambito nemmeno gli atti delle Istituzioni Europee che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 30 Titolo: Coppie dello stesso sesso ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti, atti che rappresentano, indipendentemente dal loro valore giuridico, la presa di posizione a favore del riconoscimento del diritto al matrimonio, o comunque, in termini più generali alla unificazione legislativa, nell'ambito degli Stati membri, della disciplina dettata per la famiglia legittima da estendersi alle unioni omosessuali. La Corte Costituzionale in varie pronunce ha sempre respinto le questioni ribadendo che le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio, che secondo il dettato costituzionale e la vigente normativa del codice civile è l'unione stabile tra un uomo e una donna. Si deve pertanto escludere che l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. La Corte ha comunque precisato che spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni tra persone dello stesso sesso, restando riservata ai giudici costituzionali la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni. Un intervento della Corte costituzionale di tipo manipolativo non sarebbe realizzabile attraverso un'operazione lessicale di mera sostituzione delle parole marito e moglie, con la parola coniugi, perché in realtà si tratterebbe di operare un nuovo disegno del tessuto normativo codicistico, alla luce di una norma costituzionale che proprio ad esso rimanda; e tale compito sarebbe necessariamente riservato al legislatore. Il punto sullo stato del diritto viene fissato anche da un intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2010 secondo la quale la Convenzione stabilisce il diritto al matrimonio solo tra uomo e donna e di conseguenza gli Stati non hanno alcun obbligo in base alla Convenzione di prevedere nel proprio ordinamento anche il matrimonio per coppie dello stesso sesso. La Corte peraltro, facendo un passo nella direzione desiderata da molte coppie omosessuali, estende la nozione di vita familiare, tutelata dalle norme convenzionali, anche all’unione tra persone dello stesso sesso che abbia carattere di stabilità ed elementi simili a quelli di coppie eterosessuali (CEDU 24 giugno 2010, n 30141). 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 30 Titolo: Coppie dello stesso sesso IL CASO Accusare il marito di essere omosessuale può comportare l’addebito della separazione? LA MASSIMA Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 5 maggio 2021, n 11789 Le accuse di omosessualità rivolte dalla moglie al marito non sono sufficienti a determinare l’addebito della separazione, quando la crisi coniugale è già in corso. La vicenda La vicenda riguarda una coppia di coniugi separatisi giudizialmente. In primo grado entrambi avevano presentato domanda di addebito a carico l’uno dell’altro, e tutte e due le istanze erano state rigettate. Il marito in particolare imputava alla moglie la fine dell’unione coniugale. La donna, a suo dire, aveva reso la convivenza matrimoniale intollerabile in quanto aveva più volte dichiarato, interloquendo anche con i colleghi di lui, che lo stesso aveva cambiato gusti sessuali. Il giudice stabiliva anche un assegno di mantenimento a beneficio della donna. L’uomo, avverso tale sentenza, proponeva appello sia in relazione alla pronuncia sull’addebito che relativamente a quella sull’assegno di mantenimento. La moglie proponeva appello incidentale limitatamente all’ammontare dello stesso assegno. La Corte territoriale respingeva il ricorso principale osservando nello specifico che la crisi coniugale era in atto da tempo, e che, anche se il marito prima allontanatosi da casa vi aveva fatto ritorno per un breve periodo, non vi era stata alcuna riappacificazione. Accogliendo inoltre l’appello incidentale i giudici aumentavano l’assegno di mantenimento sulla base della considerazione secondo cui la moglie era priva di reddito e non era in grado di svolgere attività lavorativa a causa delle sue condizioni di salute e dell’età. Contro tale provvedimento il marito presentava ricorso in Cassazione. La questione La questione è incentrata sull’addebito della separazione giudiziale e le sue cause. Ci si chiede in particolare se le accuse di omosessualità, rivolte dalla moglie al marito ed espresse alla presenza di terzi, possano comportare una dichiarazione di addebitabilità. Centrali sono poi i tempi della vicenda. In altre parole l’organo giudicante viene chiamato a valutare se il comportamento considerato violazione dei doveri coniugali sia la causa o un effetto di quell’intollerabilità della convivenza che può comportare una pronuncia di addebito. Le soluzioni giuridiche. La Cassazione respinge l’istanza del marito, in relazione alla domanda di addebito, ritenendo i motivi di ricorso proposti inammissibili in quanto diretti al riesame dei fatti della causa già esaminati dal giudice di merito. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 30 Titolo: Coppie dello stesso sesso L’uomo, in particolare, lamentava che la Corte d’appello non avesse considerato le pubbliche accuse di omosessualità come causa della crisi coniugale. L’omosessualità è più volte stata presa in considerazione dalla giurisprudenza italiana per le sue conseguenze sull’unione matrimoniale. Peraltro i giudici hanno più volte specificato che la pretesa omosessualità del coniuge non può essere considerata motivo di addebito della separazione (Cass 8713 del 2015). La scoperta della propria omosessualità da parte del coniuge, è stato in proposito affermato, costituisce una circostanza non ascrivibile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio quanto piuttosto una, non addebitabile, evoluzione del rapporto matrimoniale (Trib. Milano, 19 marzo 2014 ). In presenza invece di una relazione omosessuale si riscontra violazione dell’obbligo di fedeltà, previsto dall’articolo 143 cod civ , e dunque causa di addebito a carico del coniuge che vi è incorso (Cass 7207 del 2009), sempre che sia accertato il nesso causale tra l’adulterio e l’intollerabilità della convivenza (Cass 4290 del 2005). Ad incidere dunque sulla stabilità del matrimonio è, in una simile ipotesi, non tanto l’omosessualità in sé quanto il tradimento del coniuge. Nella fattispecie in esame peraltro si imputava la fine dell’unione matrimoniale non all’omosessualità del marito, ma alle accuse che la donna aveva espresso nei suoi confronti. La questione si sposta pertanto sulla possibilità di considerare violazione dei doveri matrimoniali parlare in pubblico delle tendenze sessuali del partner. In questo contesto si sottolinea come i doveri coniugali tra i coniugi di cui all’art 143 cod civ sono stati soggetti nel tempo a un’interpretazione estensiva e affiancati ai più ampi concetti di lealtà, fiducia, e reciproca solidarietà che caratterizzano l’attuale concezione di famiglia sempre più fondata sull’accordo tra coniugi. Si precisa in questo senso in giurisprudenza che l’inosservanza della lealtà tra i coniugi è considerata una violazione dei doveri coniugali, tale da minare il nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo matrimoniale (Cass 7132 del 2015). È stato così ritenuto rilevante, ai fini dell’addebitabilità della separazione, il comportamento in pubblico del coniuge che si riveli ingiurioso e offensivo, nei confronti dell’altro, in relazione alle regole di riservatezza e soprattutto in riferimento ai doveri di fedeltà, correttezza e rispetto derivanti dal matrimonio (Corte d’Appello Torino, 21 febbraio 2000). Allo stesso modo è stato considerato causa della separazione il comportamento del marito, dispotico e non rispettoso della dignità della moglie: l’uomo in particolare la prendeva a schiaffi in pubblico, ostacolava i suoi rapporti con la famiglia di origine e la ingiuriava in presenza dei bambini e dei parenti (Cass 8124 del 2009). Le accuse al coniuge di omosessualità pertanto nella specie in quanto offensive nei suoi confronti e violative del rispetto e della privacy soprattutto sul luogo di lavoro del marito ben avrebbero potuto essere causa dell’intollerabilità della convivenza, ma come accertato dal giudice di merito, l’unione coniugale era già in crisi da tempo. Punto centrale pertanto ai fini della soluzione giuridica della vicenda è lo svolgersi cronologico dei fatti. In relazione a tale aspetto la Corte territoriale afferma che il rapporto matrimoniale si era già incrinato prima che la donna esternasse a terzi l’omosessualità del marito e conseguentemente la separazione non può esserle addebitata. L’assunto si inserisce nel solco di un orientamento più che consolidato della giurisprudenza di legittimità che sostiene la necessità, ai fini della dichiarazione di addebito, di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitabili e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 30 Titolo: Coppie dello stesso sesso L’addebito presuppone infatti l’accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contraria ai doveri coniugali. Non è pertanto sufficiente la sola violazione dei doveri che l’art 143 cod civ , pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (Cass 7469 del 2017; Cass 11488 del 2017). L’indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla addebitabilità della separazione non può basarsi infatti sull’esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare dalla valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge, per accertare se quello tenuto da uno di essi sia stato causa dell’intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass 2740 del 2008). Tale principio rileva al punto tale che l’infedeltà di un coniuge, attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, viene considerata dalla giurisprudenza rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza (Cass 17741 del 2013). Nello stesso senso si è sostenuto che anche la condotta più estrema, come il dedicarsi alla prostituzione, pur in assenza di esigenze economiche, non è motivo di addebito della separazione tra coniugi se non è la causa della rottura dell’unione matrimoniale (Cass 20256 del 2006). Pertanto, quando, come nella specie, non si raggiunge la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. Nel caso in esame infatti la Corte d’appello aveva sostenuto che nel momento in cui la donna ha accusato in pubblico il marito di omosessualità, la crisi era già irrimediabilmente in atto tanto che l’uomo si era per un periodo allontanato da casa. Caso tratto da: Giuffré, www.Ilfamiliarista.it , luglio 2021, giurisprudenza commentata Autore: Galluzzo Sabina Anna Rita Accusare il marito di essere omosessuale può comportare l’addebito della separazione? 3