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This document is a set of lecture slides on the topic of family law in the Italian constitution. It covers Articles 29 and 30, discussing the family as a natural society, parental duties, and the importance of family structures in the legal framework.

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Corso di Laurea:Servizi giuridici Insegnamento: Giurisprudenza Numero lezione: 3 Titolo: Le fonti LE FONTI La famiglia nella Costit...

Corso di Laurea:Servizi giuridici Insegnamento: Giurisprudenza Numero lezione: 3 Titolo: Le fonti LE FONTI La famiglia nella Costituzione ART 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. La Costituzione riconosce la famiglia come un gruppo organizzato preesistente alla legge, espressione della realtà sociale e pertanto “naturale”. In particolare con tale espressione si tende a sottolineare l’esistenza dell’istituto della famiglia a prescindere da ogni previsione legislativa. È una società naturale, in cui l’essere umano si forma e sviluppa i suoi diritti inviolabili. Con tale definizione il Costituente ha inteso precisare che essa preesiste allo Stato e non deriva da esso. Connotazione fondamentale è ai sensi del comma 2 che il matrimonio e quindi la famiglia che ne deriva è fondato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. I soli limiti che la legge può porre a questa regola sono dettati “a garanzia dell’unità familiare”. In realtà la famiglia è oggi non soltanto quella fondata sul matrimonio, ma l’ordinamento riconosce anche altri modelli familiari. Come abbiamo già visto vi è innanzitutto la famiglia di fatto, ossia la convivenza di due soggetti di sesso diverso o anche dello stesso sesso. Essa è riconosciuta e tutelata alla stregua di formazione sociale di cui all’art 2 Cost e produce effetti rilevanti per il diritto (ex L 76 del 2016). L’ordinamento riconosce e disciplina anche l’unione civile tra persone dello stesso sesso. 1 Corso di Laurea:Servizi giuridici Insegnamento: Giurisprudenza Numero lezione: 3 Titolo: Le fonti ART 30 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. La disposizione sancisce i diritti doveri dei genitori nei riguardi dei figli, diritti e doveri ripresi e specificati dal codice civile all’art 147 e all’art 315-bis. La norma sancisce inoltre solennemente l’uguaglianza tra la filiazione naturale e quella legittima. Si assicura infatti ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, e come unico limite si pone la compatibilità con i diritti della famiglia legittima. La piena attuazione del principio con una parificazione tra figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio si è avuta solo con la riforma della filiazione ex Legge 10 dicembre 2012, n. 219, e d lgs 28 dicembre 2013, n. 154. L’art 30 della Costituzione inoltre si occupa di precisare che nel caso in cui i genitori siano incapaci di provvedere ai loro doveri verso la prole sarà compito della legge intervenire per assicurare ai minori tutto ciò che è loro necessario. Nasce da questa disposizione la possibilità per lo Stato ai sensi degli artt 330 e ss cod civ di intervenire ponendo limiti alla responsabilità genitoriale (chiamata precedentemente una volta potestà genitoriale) e addirittura dichiarandone la decadenza. 2 Corso di Laurea:Servizi giuridici Insegnamento: Giurisprudenza Numero lezione: 3 Titolo: Le fonti ART 31 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia, e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità , l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Tale norma dà incarico allo Stato di agevolare con misure economiche e con altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi. È a questa norma che sono dovuti gli sgravi fiscali per i figli e il coniuge a carico o anche le aggiunte al reddito da lavoratore dipendente, proporzionate al numero dei figli. Vi sono poi anche disposizioni che, inserendosi in tale linea di aiuto alle famiglie, prevedono nei concorsi pubblici o in materia di trasferimenti dei criteri preferenziali per coloro che sono coniugati o che hanno prole. Sulla stessa scia si pongono anche le disposizioni che attribuiscono i congedi parentali (di maternità o paternità), nonché quelle che agevolano il reingresso dei genitori nel mondo del lavoro. Una particolare attenzione viene dedicata, almeno in teoria, dal Costituente alle famiglie numerose. Forse un inizio di sostegno in tal senso è dato dall’assegno unico. Anche se peraltro, si sottolinea, l’Italia è ben lontana riguardo a tale aspetto da altri Paesi europei, quali ad esempio la Francia molto più attenti alle famiglie. 3 Corso di Laurea:Servizi giuridici Insegnamento: Giurisprudenza Numero lezione: 3 Titolo: Le fonti ART 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. I minori e la donna, in quanto madre, vengono tutelati a livello costituzionale per quanto riguarda il lavoro. La disposizione sancisce innanzitutto il principio di parità tra uomo e donna in ambito lavorativo. Al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione di genere, il Legislatore ha introdotto varie regole dirette ad attuare il principio, tra cui la parità di retribuzione, quando le prestazioni siano di pari quantità e qualità; la parità di progressione nella carriera; la parità di diritti in merito all’assunzione degli oneri famigliari. Particolare importanza assumono inoltre le disposizioni normative che sanciscono il divieto di licenziamento della lavoratrice a causa di matrimonio, durante gravidanza e puerperio, nonché quelle che le consentono di conciliare la posizione lavorativa ed il rapporto genitoriale, ad esempio fruendo di congedi o aspettative di lavoro retribuiti. In relazione a questo ultimo aspetto si sottolinea come l’attenzione verso la genitorialità del lavoratore sia stata estesa anche al padre. Anche il lavoro minorile è circondato da particolari cautele, volte a garantire sia che lo sviluppo fisico e mentale del minore non sia pregiudicato, sia che la sua prestazione lavorativa possa essere sfruttata (pertanto, ad esempio, il minore non può essere utilizzato per lavori pericolosi, faticosi o insalubri, ed ha diritto, a parità di ore di lavoro, alla medesima retribuzione corrisposta agli adulti). 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 3 Titolo: Le fonti I CODICI Oltre che nella Costituzione i rapporti familiari trovano una loro regolamentazione nei quattro codici, in leggi speciali e in atti internazionali ed europei. Per quanto riguarda i codici si considerino: il libro primo del codice civile intitolato “delle persone e della famiglia”; il libro secondo del codice civile relativo alla disciplina delle successioni l’art 2048 cod civ, relativo alla responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli; gli artt 204 e 834 del codice della navigazione, volti a regolare alcune vicende dei rapporti familiari quali la celebrazione del matrimonio in extremis alla presenza di comandanti delle navi marittime e degli aereomobili; le disposizioni del Titolo IV bis, del libro II del codice di procedura civile, rubricato “norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”. Tali norme, introdotte dal D lgs n 149 del 2022 (riforma Cartabia), si applicano in via generale ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, (con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea); il codice penale che tratta: dei delitti contro la libertà sessuale, dei delitti contro la famiglia, dei delitti contro il matrimonio, dei delitti contro la morale familiare, dei delitti contro lo stato di famiglia, contro l’assistenza familiare, dei delitti di infanticidio, dell’abbandono di minori, delle aggravanti nei delitti contro la persona in presenza di relazioni familiari, della non punibilità nei delitti contro il patrimonio in presenza di relazioni familiari, dell’impiego di minori nell’accattonaggio, dell’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori e omesso avviamento al lavoro di minori; alcune disposizioni del codice di procedura penale tra le quali l’art 199 che concede ai prossimi congiunti dell’imputato la facoltà di astenersi dal 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 3 Titolo: Le fonti deporre e l’art 282-bis relativo all’allontanamento dalla casa familiare di chi, coniuge o convivente ha usato violenza nei confronti dei membri della famiglia. LE PRINCIPALI LEGGI COLLEGATE (elenco da leggere per avere un quadro generale di cosa si andrà a studiare senza necessariamente memorizzarlo) Le disposizioni codicistiche sono integrate da numerose leggi speciali, relative a singoli argomenti tra le quali le più importanti: La “riforma del diritto di famiglia” del 19 maggio 1975, n 151 ; la Legge 31 maggio 1995, n 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” che contiene numerose norme relative ai rapporti di famiglia; alcune delle “disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie”, dettate dal R.d. 30 marzo 1942 , n 318 inerenti al libro primo del codice civile (artt. 31 – 51- bis e 114- 131); alcuni articoli del DPR 3 novembre 2000, n 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile a norma dell’articolo 2 comma 21 della Legge 15 maggio 1997, n 127”. Le disposizioni in particolare riguardano le formalità della celebrazione del matrimonio, della dichiarazione di nascita, del riconoscimento del figlio naturale e degli atti dello stato civile in genere; la Legge 1 dicembre 1970, n 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, che introduce l’istituto del divorzio e che ha poi subito modifiche da parte della Legge 1 agosto 1978, n 74 e della Legge 6 marzo 1987, n 74 “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”; la Legge 4 maggio 1983, n 184 relativa alla “Diritto del minore a una famiglia”; alcune disposizioni del D Lgs 25 luglio 1998, n 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e del DPR 31 agosto 1999 n 394 (Regolamento di attuazione) 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 3 Titolo: Le fonti relative ai rapporti di famiglia e alla tutela dei minori stranieri presenti sul nostro territorio; la Legge 10 dicembre 2012, n 219 e il D lgs 28 dicembre 2013, n 154 in materia di filiazione; Legge 20 maggio 2016, n 76 in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze; Legge 19 febbraio 2004, n 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita; Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n 132 in tema di negoziazione assistita; La Legge n 154 del 4 aprile 2001, che ha introdotto una serie di importanti misure, civili e penali, contro la violenza tra le mura domestiche; La riforma del processo civile (Legge 206 del 26 novembre 2021 e D lgs n 149 del 2022) che introduce numerose modifiche al diritto di famiglia. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 3 Titolo: Le fonti ATTI EUROPEI E INTERNAZIONALI Si evidenzia: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), firmata a Roma il 4 novembre 1955, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 4 agosto 1955, n 848, che dedica alla famiglia gli artt 8 e 12; Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n 176; Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del minore, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con Legge 20 marzo 2003, n 77; Convenzioni in materia di sottrazione dei minori: Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori aperta alla firma a L’Aja il 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 15 gennaio 1994, n 64; Convenzione de L’Aja 29 maggio 1993, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 31 dicembre 1998, n 476 in materia di adozione REGOLAMENTO (UE) 2019 del 1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 3 Titolo:Le fonti AUTONOMIA NEGOZIALE NEI RAPPORTI GIURIDICI FAMILIARI In origine vi era un orientamento secondo il quale la famiglia veniva intesa come un istituto retto dal diritto pubblico, in quanto espressione di un interesse superiore a quello del singolo individuo. Il modello pubblicistico, che si attribuiva alla famiglia, dipendeva dalla concezione gerarchica della stessa. Oggi invece si riconosce alla famiglia una natura prevalentemente privatistica. È infatti quella “formazione sociale” in cui si sviluppa la personalità dell’individuo ed anche in tal senso infatti viene tutelata dalla Costituzione (art 2). Il diritto di famiglia in origine è sempre stato considerato sottratto alla libera disponibilità delle parti. L’assenza di autonomia privata trovava una sua giustificazione nell’indisponibilità della maggior parte delle situazioni giuridiche soggettive concernenti rapporti familiari quali ad esempio gli status, nonché sulla base di un concetto pubblicistico di famiglia, famiglia considerata cellula fondamentale della società. Con l’avvento della Costituzione la famiglia diviene un luogo di sviluppo del singolo, luogo in cui la tutela dei valori comunitari non si spinge al punto di sacrificare gli interessi dell’individuo. La famiglia si fonda infatti sui principi di uguaglianza e di pari dignità dei coniugi e sulla salvaguardia degli interessi dei singoli individui portatori di diritti fondamentali che si sviluppano nelle formazioni sociali e in primis in quella della famiglia. Con la riforma del diritto di famiglia si risolve definitivamente l’indirizzo pubblicistico e si pongono le basi per individuare spazi di autonomia privata dei singoli membri che compongono la famiglia in assenza di limiti espressi imposti dalla legge all’autonomia privata i coniugi possono tra loro regolare i propri rapporti. La disciplina così come introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 è rispettosa dell’autonomia dei suoi membri, del loro mondo di creare relazioni affetti e responsabilità. Si pensi innanzitutto alla stessa norma sull’indirizzo della vita familiare, l’articolo 144 cod civ, che chiede ai coniugi di concordare l’indirizzo della vita familiare, ossia di concordare tra loro le scelte più importanti della nuova famiglia. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda la residenza della famiglia, ossia la casa familiare. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 3 Titolo:Le fonti La regola dell’accordo e della pari dignità tra moglie e marito segna dunque il passaggio dalla tutela dell’istituzione, al riconoscimento di un territorio libero lasciato la volontà dei coniugi. I PRINCIPI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA La materia si basa su alcuni fondamentali principi tra i quali: il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi dal matrimonio derivano per i coniugi gli stessi diritti e gli stessi doveri l’obbligo di soddisfare i bisogni della famiglia grava su entrambi i coniugi ognuno in relazione alle proprie sostanze e anche alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo il consenso matrimoniale deve essere libero e prestato consapevolmente l’obbligo di contribuzione bisogni della famiglia grava su entrambi coniugi e grava in modo proporzionale l’accordo è lo strumento fondamentale su cui fondare le decisioni familiari il regime patrimoniale legale, quello della comunione dei beni coniugi, si basa sulla parità di quote e di poteri dal matrimonio sorgono doveri di solidarietà e assistenza. Questi permangono sotto il profilo economico anche dopo la separazione e il divorzio il rapporto genitoriale si instaura in virtù della semplice procreazione i genitori hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dei figli sussiste l’unicità dello status di figlio: i figli nati nel matrimonio e quelli fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dei genitori il minore ha diritto a vivere nella propria famiglia o comunque ad avere una famiglia nella quale crescere e sviluppare la propria personalità il minore ha diritto ad essere ascoltato e a esprimere la propria opinione in ogni questione che lo riguarda 2

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