Lezione 53 (Congedo di paternità e congedo parentale) PDF

Summary

These lecture notes cover Italian law on parental leave. They discuss various types of parental leave, including alternative parental leave, and obligatory paternal leave, including circumstances in which the leave applies. It also details adoption and guardianship leave and the rights related to such leave.

Full Transcript

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 53 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 53 Titolo: #titolo# Congedo di paternità e parentali Attività n°: #attività# 1 Congedo di paternità e congedi parentali Congedo di paternità e adozione Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 53 Titolo: #titolo# Congedo di paternità e parentali Attività n°: #attività# 1 Congedo di paternità alternativo Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, con le stesse tutele e lo stesso trattamento economico (80 % della retribuzione), ma limitatamente ad alcuni casi gravi: Morte; Grave infermità della madre; Abbandono; Affidamento esclusivo del bambino al padre; Il congedo di paternità alternativo si differenzia da quello di maternità: è facoltativo, può essere esercitato solo in alternativa alla madre; è rigido, poiché non prevede flessibilità di sorta. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 53 Titolo: #titolo# Congedo di paternità e parentali Attività n°: #attività# 1 Congedo di paternità obbligatorio Il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, anche in caso di morte perinatale del figlio, si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è retribuito con un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione ed è erogato dall’INPS; Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e si applica anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, nonché al padre adottivo o affidatario; Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 53 Titolo: #titolo# Congedo di paternità e parentali Attività n°: #attività# 1 Adozione e affidamento Un congedo con relativa indennità può essere chiesto dal lavoratore, in sostituzione della madre che non lo ha chiesto, che abbia adottato o abbia ottenuto in affidamento un minore; In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. Il congedo è previsto per un periodo di 5 mesi (adozione) o di 3 mesi (affidamento) e va fruito nei cinque mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia; Il divieto di licenziamento si applicherà fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 53 Titolo: #titolo# Congedo di paternità e parentali Attività n°: #attività# 1 Diritto al rientro Al termine del periodo di fruizione del congedo i lavoratori padri hanno diritto di conservare il posto di lavoro; salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupati all'inizio del periodo di fruizione del congedo o in altra ubicata nel medesimo comune e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Congedo di paternità e parentali Attività n°: #attività# 1 Divieto di licenziamento e dimissioni del lavoratore È stabilita espressamente la nullità del licenziamento intimato al padre lavoratore per la durata del congedo di paternità e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino; Sono previste eccezioni in caso di colpa grave costituente giusta causa; cessazione dell’intera attività aziendale; esito negativo della prova; scadenza del termine; Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, il lavoratore non può essere sospeso dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetto, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale; La violazione di tale disposizione, oltre alle conseguenze sul rapporto di lavoro, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa e impedisce il conseguimento della certificazione sulla parità di genere; In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo del congedo di paternità per cui è previsto il divieto di licenziamento, il lavoratore padre ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Il lavoratore padre che si dimette nel predetto periodo non è tenuto al preavviso. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 53 Titolo: #titolo# Congedo di paternità e parentali Attività n°: #attività# 2 Congedo di paternità e congedi parentali Congedi parentali Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 53 Titolo: #titolo# Congedo di paternità e parentali Attività n°: #attività# 2 Congedi parentali Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro; I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete a ogni genitore per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore a 6 mesi; Il limite è elevato a 11 mesi se il padre lavoratore eserciti il proprio diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi. In tal caso il padre ha diritto a un periodo di congedo pari a 7 mesi; Qualora vi sia un solo genitore egli può godere del congedo per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore a 11 mesi; La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre di minore con handicap grave hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato presso istituti specializzati. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 53 Titolo: #titolo# Congedo di paternità e parentali Attività n°: #attività# 2 Congedi parentali: modalità di esercizio I genitori possono usufruire del congedo sia separatamente sia contemporaneamente; Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai CCNL, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria; Fermo l’obbligo di preavviso al datore, il genitore può liberamente scegliere il periodo in cui fruirne. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 53 Titolo: #titolo# Congedo di paternità e parentali Attività n°: #attività# 2 Congedi parentali: trattamento economico e normativo Salvo migliori condizioni contrattuali a carico del datore, per i periodi di congedo parentale i lavoratori hanno diritto a un’indennità a carico dell’Inps pari al 30% della retribuzione fino al 12° anno di vita del bambino: per tre mesi non trasferibili; per ulteriori tre mesi in alternativa tra loro; nel caso vi sia un solo genitore, per un periodo massimo di nove mesi. Per i mesi di congedo ulteriori, l’indennità è dovuta solo ove il reddito individuale del genitore sia inferiore a una soglia minima. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salve diverse disposizioni dei CCNL. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 53 Titolo: #titolo# Congedo di paternità e parentali Attività n°: #attività# 2 Congedi parentali: trattamento economico e normativo L’indennità è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al 6° anno di vita alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% (80% per il solo 2024) della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese; Tale disposizione, così come modificata dall’art. 1, comma 179, l. n. 213/2023, si applica ai genitori che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 53 Titolo: #titolo# Congedo di paternità e parentali Attività n°: #attività# 2 Riposi e permessi parentali Sono previsti riposi giornalieri, raddoppiati in caso di parto plurimo, di regola 2 ore retribuite al 100%, fruibili nel primo anno di vita del figlio da parte della lavoratrice madre o, in alternativa, dal lavoratore padre; Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore; I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa; Entrambi i genitori alternativamente hanno diritto di assentarsi dal lavoro senza retribuzione per le malattie del figlio, previo certificato medico, con una diversità temporale: Nei primi 3 anni di vita per tutta la durata della malattia; Dai 3 agli 8 anni, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno; Il ricovero ospedaliero del figlio, a richiesta del genitore, interrompe il decorso delle ferie. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 53 Titolo: #titolo# Congedo di paternità e parentali Attività n°: #attività# 2 Diritto al rientro Al termine del periodo di fruizione del congedo la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto di conservare il posto di lavoro; salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupati all'inizio del periodo di fruizione del congedo o in altra ubicata nel medesimo comune e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 53 Titolo: #titolo# Congedo di paternità e parentali Attività n°: #attività# 2 Lavoratori autonomi: congedi parentali La l. n. 81/2017 ha introdotto all’art. 8 il diritto le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie di godere di congedi parentali retribuiti; Il congedo parentale è retribuito per un periodo pari a: 3 mesi ciascuno entro i primi 12 anni di vita del bambino; ulteriori 3 mesi, in alternativa tra loro; i trattamenti economici non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite di 9 mesi; Il trattamento economico è riconosciuto a condizione che risultino accreditate 3 mensilità della predetta contribuzione nei 12 mesi precedenti ed è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 53 Titolo: #titolo# Congedo di paternità e parentali Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

Use Quizgecko on...
Browser
Browser