Dispensa Di Diritto Privato PDF
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Università degli Studi di Brescia
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This document provides an overview of contract interpretation in civil law. It covers legal rules and principles for understanding contracts. The document details the different types of interpretation, including subjective and objective methods, and lays out important legal criteria for application in different cases.
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Capitolo 33: L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Le regole legislative di ermeneutica. Si parla di interpretazione del contratto, nel Capo IV, del 4° libro: Dell'interpretazione del contratto, artt. 1362 e Art. 1371 cod. civ.). L’interpretazione di un contratto va intesa come volta a determinare, quali...
Capitolo 33: L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Le regole legislative di ermeneutica. Si parla di interpretazione del contratto, nel Capo IV, del 4° libro: Dell'interpretazione del contratto, artt. 1362 e Art. 1371 cod. civ.). L’interpretazione di un contratto va intesa come volta a determinare, quali effetti, il negozio giuridico, sia idoneo a produrre, valutandolo alla stregua dei criteri legali dettati dal legislatore in tema di interpretazione. Queste norme, dettate per il contratto, valgono in quanto compatibili, anche per gli altri negozi (art. 1324 cod. civ.). Secondo la dottrina, le regole di interpretazione si distinguono in due gruppi: - regole di interpretazione soggettiva, che sono dirette a ricercare il punto di vista dei soggetti del negozio (artt. 1362 e 1365 cod. civ.); - regole di interpretazione oggettiva, che intervengono quando non riesca possibile, attribuire un senso al negozio, nonostante il ricorso alle norme di interpretazione soggettiva (artt. 1367 e 1371 cod. civ.). L’ art. 1366 c.c. dispone che: Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (criterio dell'affidamento), applicabile solo ai negozi inter vivos; bisogna tener conto, non soltanto del significato che alle parole usate, dà chi ha fatto la dichiarazione, ma anche di quello che può ragionevolmente dare ad esse, chi la riceve. Il punto di riferimento dell'attività dell'interprete dev'essere, naturalmente, il testo della dichiarazione negoziale: ma non ci si deve limitare "al senso letterale delle parole", occorre invece di cercare "la comune intenzione delle parti", il semplificato che entrambe attribuivano l'accordo. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare anche il loro comportamento, sia anteriore alla conclusione del negozio (trattative), sia posteriore (art. 1362 c.c.). Quando le parti adoperino espressioni di carattere generale, la loro rilevanza va comunque riferita agli specifici oggetti cui si riferisce alla loro comune volontà, ossia quelli, sui quali le parti si sono proposte di contrattare (art.1364 c.c..); laddove le parti abbiano, a fini di una loro pattuizione, operato un'esemplificazione, non si presumono estranei al contratto i casi non menzionati, ai quali possa ragionevolmente estendersi il patto tra le parti. (art. 1365 c.c.). ò Se, nonostante il ricorso alle regole sopra indicate, il senso non risulti chiaro, si applica "il principio della conservazione del negozio. L’Art. 1367 c.c. Conservazione del contratto, dice che: Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Valgono ancora i seguenti principi: a) gli usi interpretativi, ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso o, se una delle parti è un imprenditore, nel luogo in cui si trova la sede dell'impresa (art. 1368 c.c.); b) la regola secondo cui le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intesa e in quello più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto (art. 1369 c.c.); c) la clausola predisposta da una delle parti nelle condizioni generali di contratto od in modo i formulari, nel dubbio si interpreta contro chi ha predisposto la clausola (art. 1370 c.c.); Da ultimo una regola finale si applica quando tutte le altre si siano dimostrate inefficienti: L’ art. 1371 c.c. - Regole finali: Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato , se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.