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Università degli Studi di Brescia

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diritto privato contratti clausole penali diritti reali

Summary

Questa dispensa fornisce una panoramica sui concetti di diritto privato, includendo conflitti tra acquirenti di diritti sullo stesso oggetto, clausole penali e caparra, adatte a studenti universitari.

Full Transcript

si trasmette per il semplice consenso. Conflitti tra acquirenti di diritti sullo stesso oggetto. Se una persona concede lo stesso diritto prima ad A e poi con un successivo contratto a B, tra A e B, in linea di logica, dovrebbe essere preferito colui a cui il diritto è stato concesso per primo. Tut...

si trasmette per il semplice consenso. Conflitti tra acquirenti di diritti sullo stesso oggetto. Se una persona concede lo stesso diritto prima ad A e poi con un successivo contratto a B, tra A e B, in linea di logica, dovrebbe essere preferito colui a cui il diritto è stato concesso per primo. Tuttavia regole varie introducono eccezioni notevoli a questo principio. In ogni caso, il contraente che viene sacrificato ha diritto al risarcimento dei danni verso l’altra parte, la quale, attribuendo lo stesso diritto ad altri, ha violato il contratto (una volta che il titolare si è spogliato del diritto non può più disporne a favore di altri). Se taluno, con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile non registrato, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso, è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore (art. 1155 c.c.). Se il conflitto riguarda diritti reali ed alcuni diritti personali su beni immobili o mobili registrati, si applicano le regole della trascrizione. Dobbiamo richiamare l’attenzione sulla risoluzione del conflitto fra i titolari di più diritti personali di godimento. Se il diritto di utilizzare lo stesso bene (es. loco un immobile ad A e B) è stato concesso a più persone, tra i vari aventi diritto è preferito chi per primo ha conseguito il godimento della cosa (art.1380 c.c.); se nessuno ha conseguito tale godimento, si applica la regola generale: la preferenza spetta a colui che può dimostrare di aver concluso il contratto in data anteriore. La clausola penale e la caparra. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto ad essere risarcito dei danni subiti, ma ha l’onere di provare il danno che assume essergli stato arrecato per effetto dell’inadempimento (assoluto o relativo) del debitore, cosa che spesso non è semplice e richiede molto tempo e spese. Perciò le parti possono stabilire nel contratto, con una clausola, ex ante quanto il debitore dovrà pagare, a titolo di penale, ove dovesse rendersi inadempiente. In tal caso la parte inadempiente è tenuta a pagare la penale stabilita, senza che il creditore debba dare la prova di aver subìto effettivamente un danno di misura corrispondente: e perciò si dice che tale clausola penale contiene una liquidazione convenzionale anticipata del danno. E’ chiara la funzione della clausola penale: chi dovrà corrispondere l’intera cifra in caso di inadempienza sarà sollecitato a non rendersi inadempiente ed a portare a conclusione il contratto. Il creditore non può richiedere più di quanto previsto dalla penale nemmeno se il danno risulti maggiore (ovviamente le parti sono libere di prevedere nel contratto anche il risarcimento del maggior danno) (art. 1382 cod. civ.). La penale può essere prevista sia per inadempimento assoluto dove il creditore, se pretende la penale, non può più pretendere la prestazione principale, che per il semplice ritardo dove può pretendere sia la penale che la prestazione contrattualmente prevista. Il giudice può ridurre l’ammontare della penale ove la ritenga eccessiva oppure se il debitore abbia eseguito almeno in parte la prestazione dovuta. La clausola penale non và confusa con la caparra: mentre la penale è fonte di un obbligazione invece la caparra consiste nell’effettiva consegna, da una parte all’altra, di un quantum di denaro o cose fungibili. La caparra: il c.c. disciplina due tipi di caparra: - La caparra confirmatoria (art.1385 c.c.) → Si provvede a consegnare all’altra parte, nel momento stesso del perfezionamento dell’accordo, una somma di danaro o una quantità di cose fungibili. La caparra, una volta eseguito il contratto, deve essere restituita o trattenuta a titolo di acconto sul prezzo. Se la parte che ha dato la caparra si rende inadempiente l’altra parte può trattenerla e chiedere l'esecuzione del contratto o il risarcimento del danno subito oppure recedere dal contratto tenendo comunque la caparra. Se la parte che ha ricevuto la caparra si rende inadempiente l’altra parte può chiedere l'esecuzione del contratto o il risarcimento del danno subito o recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra; - La caparra penitenziale (art.1373 c.c.) → La somma versata a titolo di caparra ha solo la funzione di corrispettivo di un diritto di recesso convenzionale che le parti possono riservarsi: vale a dire che chi ha versato la caparra può rinunciarvi ed il contratto è sciolto, senza che la controparte possa pretendere altro (come esecuzione del contratto o risarcimento dei danni) parimenti chi ha ricevuto la caparra può recedere dal contratto restituendo il doppio della caparra ricevuta. Effetti del contratto rispetto a terzi. Gli effetti del contratto sono limitati alle parti: esso non può di regola, danneggiare nè giovare al terzo estraneo (art.1372, comma 2, cod. civ.). Se ti prometto che un terzo assumerà un obbligo nei tuoi confronti, il terzo, estraneo al contratto, non è affatto vincolato per effetto del mio impegno, obbligato solo soltanto io a persuadere il terzo a fare ciò che ho promesso.

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