Elementi Accidentali del Contratto PDF

Summary

Questo documento discute gli elementi accidentali del contratto, concentrandosi sulla condizione, sul termine e sul modo. Descrive le caratteristiche di ciascun elemento e fornisce esempi per illustrarli. È focalizzato sulla loro applicazione pratica nel diritto.

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Capitolo 35: GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO A) NOZIONI GENERALI Gli elementi accidentali. Una tradizionale impostazione nell’analisi del contratto, distingue tra elementi essenziali (la cui nozione è già stata data) ed elementi accidentali (non indis...

Capitolo 35: GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO A) NOZIONI GENERALI Gli elementi accidentali. Una tradizionale impostazione nell’analisi del contratto, distingue tra elementi essenziali (la cui nozione è già stata data) ed elementi accidentali (non indispensabili ai fini della validità del negozio giuridico). All'interno di un contratto possono essere previsti degli elementi non essenziali, ma che hanno comunque la funzione di rispondere a specifiche esigenze della vita di scambio, i più diffusi sono disciplinati dagli artt. 633 ss. e 1353 ss. del Codice Civile e sono: a) la condizione, che può essere definita come un avvenimento futuro e incerto dal quale dipende il prodursi degli effetti del contratto o di un suo singolo patto, ovvero l'eliminazione degli effetti già prodotti; b) il termine, che può essere definito come l'evento futuro e certo dal quale si producono gli effetti del contratto; c) il modo o onere, che e' una clausola accessoria che si appone solo agli atti di liberalità (istituzione di erede, legato, donazione) allo scopo di limitarne gli effetti. Rientrano inoltre fra gli elementi accidentali del contratto tutte quelle clausole che le parti decidono di apporvi allo scopo di precisarne o modificarne il contenuto. Oltre a quelle già citate il Codice Civile disciplina la clausola penale (artt. 1382-1384) e la caparra (artt. 1385 e 1386). B) LA CONDIZIONE Definizione, illiceità e impossibilità della condizione, pendenza della condizione, avveramento della condizione. La locuzione condizione viene utilizzata per indicare tanto la clausola apposta all'atto sottoposto a condizione, quanto l'evento futuro ed incerto previsto nella clausola condizionale stessa. In quest'ultima accezione, la condizione viene appunto definita come la previsione espressa nell'atto di un avvenimento futuro ed incerto dal quale dipende la produzione degli effetti (nell'ipotesi in cui essa sia sospensiva dell'efficacia), ovvero l'eliminazione dell'efficacia dell'atto o di una singola clausola del medesimo (quando risulta esser risolutiva degli effetti). L'art. 1353 cod. civ. prevede, a questo proposito, che "le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto". Essenziale rispetto alla nozione di condizione è pertanto la considerazione dell'incertezza dell'evento previsto, considerata congiuntamente alla futurità del medesimo. Vi sono infatti eventi futuri ma non incerti, ovvero eventi futuri la cui portata può risultare sconosciuta solo dalle parti (qualificabili pertanto come incerti soltanto soggettivamente) ed anche eventi non futuri (perché attuali o addirittura già trascorsi) la cui portata non è conosciuta dalle parti, le quali siano dunque incerte al riguardo solo dal punto di vista soggettivo. Il dato fondamentale ai fini della comprensione della nozione di condizione è invece l' incertezza oggettiva. Quando questa faccia difetto non si può parlare di condizione, bensì di presupposto. La dottrina parla di pre supposti legali o volontari di efficacia per designare gli elementi sopra descritti che non possiedono tale caratteristica. Si distingue inoltre dalla condicio facti la condicio juris, termine che suole essere contrapposto al primo in relazione al fatto di essere posta da una norma giuridica e non dalla volontà delle parti. La definizione sopra enunciata di condizione rende evidente che essa può essere di due specie: sospensiva, se da essa dipende l'efficacia, risolutiva, se da essa dipende l'eliminazione degli effetti del negozio o di una singola clausola. Esempio della prima (condizione sospensiva): mi impegno, a comprare il fondo Tuscolano al prezzo pattuito se il Comune rilascerà la concessione ad aedificandum che è stata richiesta. Se invece compro il fondo subito, ma sotto la condizione che, ove entro un anno non venga rilasciata la concessione ad edificare, il contratto cesserà di avere i suoi effetti, la condizione è risolutiva. Dipende dall'interpretazione della volontà delle parti stabilire se nel caso concreto si tratta di condizione sospensiva o risolutiva. La condizione può anche essere pattuita nell'interesse esclusivo di uno dei contraenti: si parla in questo senso di condizione unilaterale (Cass. Civ., 3185/91 ). C) IL TERMINE Natura ed effetti del termine. Il termine consiste in un avvenimento futuro e certo, dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) debbono prodursi gli effetti del negozio. Il termine differisce dalla condizione per il carattere di certezza del verificarsi dell’avvenimento: questo è anch’esso futuro (es. morte di una persona) ma non v’è dubbio circa il suo avverarsi.

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