Diritto Privato - Dispensa PDF
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Università degli Studi di Brescia
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Summary
Questa dispensa fornisce una panoramica sul diritto privato, concentrandosi sulla simulazione assoluta e relativa. Analizza gli effetti dei contratti simulati e come questi si presentano nei confronti dei creditori. Include dettagli sull'articolo 1414 del codice civile e casi.
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E' ovvio che l'accordo simulatorio, come sopra descritto, volto cioè o a porre nel nulla gli effetti che l'atto simulato è idoneo a produrre (simulazione assoluta) ovvero a chiarirne la reale diversa portata (simulazione relativa) deve necessariamente, al fine di svolgere la propria funzione, rimane...
E' ovvio che l'accordo simulatorio, come sopra descritto, volto cioè o a porre nel nulla gli effetti che l'atto simulato è idoneo a produrre (simulazione assoluta) ovvero a chiarirne la reale diversa portata (simulazione relativa) deve necessariamente, al fine di svolgere la propria funzione, rimanere riservato. A questo proposito occorre distinguere tra la nozione di accordo simulatorio, elemento indefettibile della simulazione e la nozione di controdichiarazione. Che cosa è la controdichiarazione? Con questa locuzione si intende alludere alla precostituzione documentale di una prova dell'accordo simulatorio che le parti predispongono per motivi di cautela. Se Tizio aliena simulatamente a Caio un bene immobile con l'intesa che gli effetti della vendita si producano in realtà a favore di Sempronio, è evidente che l'accordo simulatorio coinvolge tanto Tizio e Caio quanto Sempronio. Come evitare che Caio, a fronte della richiesta di Sempronio di esercitare i diritti al medesimo realmente spettanti sui beni acquistati, possa opporre un rifiuto, certo di evitare qualsiasi reazione giuridica da parte di costui? La controdichiarazione rappresenta a tal proposito lo strumento per il cui tramite documentare ai fini della prova il contenuto dell'accordo simulatorio. Contemporaneamente alla stipulazione della vendita Tizio, Caio e Sempronio formeranno un documento idoneo a dar conto della reale intenzione dei contraenti volta ad attribuire a Sempronio il bene, dovendo invece ritenersi Caio soggetto fittiziamente interposto. Per qual motivo porre in essere una fattispecie simulata? La simulazione può essere posta in essere per le più varie ragioni, talvolta lecite, spesso illecite. La frode può configurarsi come generale (frode alla legge) ed allora la fattispecie dissimulata non può sottrarsi ad una valutazione negativa in termini di nullità; più frequentemente si tratta di frode al fisco. Allora il negozio non si pone come illecito, producendosi ulteriori conseguenze di carattere sanzionatorio. Lo scopo per cui le parti ricorrono alla simulazione suole essere definito causa simulandi. Non v'è nulla d'illecito, ad es., nel fatto che alcuno finga di alienare certi beni che vuol conservare (simulazione assoluta), per sottrarsi a richieste cui non volesse accedere; o finga di donare mentre aliena onerosamente (simulazione relativa) o, non volendo far conoscere i suoi rapporti con una persona, dichiari di donare ad un'altra (simulazione soggettiva o interposizione di persona), intendendo in realtà beneficare la prima, ove questa però giuridicamente possa ricevere. E' al contrario contrassegnato da una finalità illecita la simulazione per il cui tramite si pervenisse ad elusione di norme (donazioni a incapaci), sottrazione dei propri beni all'azione dei creditori, evasioni fiscali, ecc. Effetti della simulazione tra le parti. In relazione agli effetti inter partes della simulazione occorre distinguere tra simulazione assoluta e relativa. Ai sensi dell'art. 1414 cod.civ., il negozio simulato è assolutamente improduttivo di effetti. Se Tizio aliena simulatamente un bene a Caio, costui non acquista realmente il bene: qualora quest'ultimo intenda comportarsi come proprietario, il primo potrà sempre dedurre la natura soltanto fittizia del trasferimento. Ponendo che il titolare apparente del diritto simulatamente alienato pretenda di esercitare i diritti connessi, l'altra parte dell'accordo simulatorio può pertanto agire in giudizio per far dichiarare la simulazione e, conseguentemente, far accertare l'improduttività di effetti del contratto simulato intercorso. Sotto questo aspetto, l'inefficacia assoluta originaria pare accomunare le sorti del contratto nullo e di quello simulato. Per quanto riguarda la simulazione relativa, prescindendo dalla totale inefficacia del negozio palese simulato (o meglio: dei soli elementi investiti dall'accordo simulatorio, ai quali si sostituiscono quelli effettivamente voluti: Cass. Civ. Sez. III, 10009/03 ), tra le parti avrà vigenza ed effetto l'assetto di interessi contenuto nel contratto dissimulato, celato. Esso è infatti il negozio realmente voluto ed al quale le parti intendevano vincolarsi. Tutto ciò qualora si verifichi la condizione prevista dal II comma dell'art. 1414 cod.civ., ossia che "sussistano i requisiti di sostanza e di forma". Sotto il profilo processuale è possibile osservare che la domanda di simulazione relativa proposta in appello per la prima volta, essendo stata dedotta in primo grado unicamente la domanda di accertamento della simulazione assoluta, costituisce domanda nuova, improponibile in secondo grado a norma dell'art. 345 cod.proc.civ. (Cass. Civ., 5003/93). Effetti della simulazione nei confronti dei creditori. Nell'ambito del fenomeno simulatorio i rapporti tra creditori (per tali dovendosi intendere quelli chirografari, ovvero, al più, coloro che abbiano intrapreso azioni esecutive, con l'esclusione di chi vanti garanzie reali, da qualificarsi più correttamente come avente causa da colui che le abbia rilasciate) sono regolati dall'art. 1416 cod.civ.. Il I°comma della norma citata dispone che coloro i quali in buona fede abbiano compiuto atti di esecuzione sui beni del titolare apparente vantano una speciale protezione, essendo assimilati agli aventi causa dal simulato acquirente. L'equiparazione è evidente anche nell'elemento dalla buona fede che deve assisterli.