Diritto Privato - Contratti Italiani PDF

Summary

These notes provide an overview of Italian contract law, focusing on contracts for the benefit of third parties and contract assignments. The document covers key elements and principles of these legal concepts.

Full Transcript

Ma se il terzo non aderisce, l’unica conseguenza sarà quella che dovrò indennizzare colui a cui ho fatto la promessa, anche quando mi sia adoperato con ogni mezzo per indurre il terzo al comportamento promesso (art. 1381 cod. civ.). Il contratto a favore di terzi. A differenza del diritto romano, n...

Ma se il terzo non aderisce, l’unica conseguenza sarà quella che dovrò indennizzare colui a cui ho fatto la promessa, anche quando mi sia adoperato con ogni mezzo per indurre il terzo al comportamento promesso (art. 1381 cod. civ.). Il contratto a favore di terzi. A differenza del diritto romano, negli ordinamenti giuridici moderni si è affermata la concezione che il principio limitatore dell’efficacia del contratto fra le sole parti, non esclusa che la volontà dei contraenti possa essere diretta appositamente ad attribuire diritti ad un terzo. L’art. 1441 cod. civ. ammette in via generale la figura del contratto con cui le parti attribuiscono ad un terzo il diritto di pretendere in proprio l’adempimento di un contratto, benchè stipulato da altri, subordinandone la validità soltanto alla condizione che lo stipulante abbia un interesse, anche solamente morale, all’attribuzione di tale vantaggio al terzo. Figure particolari e frequenti di contratti a favore del terzo sono costituite dal contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo (art. 1920 c.c.), dal contratto di trasporto di cose (art.1689 c.c.), dall’accollo (art.1273 c.c.), etc. La disciplina fondamentale del contratto a favore del terzo è la seguente: a) il terzo acquista il diritto verso chi ha fatto la promessa fin dal momento della stipulazione del contratto a suo favore (art.1411 comma 2), ma questo acquisto non è stabile o definitivo, perchè non può negarsi al terzo la facoltà di rinunciare al beneficio, e lo stesso dicasi per lo stipulante, che, poichè incerto relativamente alla volontà del terzo, ha diritto di revoca o modifica, fino a che quest’ultimo non accetti; b) causa dell’acquisto del diritto a favore del terzo è il contratto a suo favore: perciò chi ha promesso la prestazione può opporre al terzo tutte le eccezioni fondate su questo contratto (es. può opporre che l’altra parte, lo stipulante, non gli ha pagato il corrispettivo stabilito per la prestazione a favore del terzo) (art. 1413 c.c.). La cessione del contratto. Nei contratti con prestazioni corrispettive, se queste non sono ancora state eseguite, ciascuna delle parti si trova ad essere creditrice della prestazione dovuta dall’altra parte e debitrice di quella cui essa è tenuta (es. l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire l’opera appaltata ma è creditore del corrispettivo fissato). Si ha cessione di un contratto (art.1406 cod. civ.) quando una parte (il cedente) di un contratto originario - purché a prestazioni corrispettive da ambo le parti non ancora eseguite - stipula con un terzo (il cessionario) un nuovo contratto (di cessione), con il quale cedente e cessionario si accordano per trasferire a quest’ultimo il contratto (originario), ossia tutti i rapporti attivi e passivi determinati dal contratto ceduto verso il contraente (ceduto). Il consenso alla cessione da parte del contraente ceduto può essere dato come atto unilaterale separato dal contratto di cessione, ed essere rilasciato in via preventiva (art.1407 c.c.): in tal caso la cessione del contratto diventa efficace con la semplice notificazione al ceduto dell’accordo di cessione tra cedente e cessionario. Per effetto della cessione il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto e non è neppure responsabile verso quest’ultimo dell’eventuale inadempimento contrattuale da parte del cessionario (art.1408 c.c.). Se il ceduto vuole evitare questa conseguenza, deve dichiarare espressamente che con il suo consenso alla cessione non intende liberare il cedente: in tal caso quest’ultimo risponde in proprio qualora il cessionario si renda inadempiente agli obblighi contrattuali assunti. Parimenti il cedente non è responsabile verso il cessionario qualora il ceduto non adempia agli obblighi derivanti dal contratto ceduto. In ogni caso il cedente è tenuto a garantire al cessionario esclusivamente la validità del contratto. La cessione del contratto può essere stipulata senza prevedere alcun corrispettivo a carico dell’uno o dell’altro dei contraenti: in tal caso le parti considerano equilibrati i rispettivi oneri e vantaggi. Ma la cessione del contratto può anche essere stipulata prevedendo un corrispettivo o a carico del cessionario e a favore del cedente (il cedente teme di non portare a termine il contratto traendone un utile, quindi paga il cessionario per liberarsi dalla preoccupazione di dover effettuare dei lavori in perdita). Occorre distinguere la cessione del contratto dal subcontratto o contratto derivato. Nella cessione si ha sostituzione di un nuovo soggetto ad uno dei contraenti originari e tutti i rapporti contrattuali restano invariati, nel subcontratto, invece, i rapporti tra i contraenti originari continuano a sussistere, ma accanto ad essi si creano nuovi rapporti tra uno dei contraenti originari ed un terzo. Es. tra subconduttore e inquilino c’è rapporto diverso e canone diverso che tra inquilino e locatore.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser