🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

Raccolta leggi.pdf

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Document Details

Tags

Roman law historical legislation legal texts

Full Transcript

Raccolta leggi (ordine alfabetico e per capitoli) -Leggi capitolo 1 Lex Acilia de repetundis (123-122 a.C.): regola le pene per i governatori rei di malversazione. Chi viene riconosciuto colpevole subisce una multa che poi servirà a risarcire il danneggiato. Inoltre, quest’ultimo riceve come ulterio...

Raccolta leggi (ordine alfabetico e per capitoli) -Leggi capitolo 1 Lex Acilia de repetundis (123-122 a.C.): regola le pene per i governatori rei di malversazione. Chi viene riconosciuto colpevole subisce una multa che poi servirà a risarcire il danneggiato. Inoltre, quest’ultimo riceve come ulteriore risarcimento la cittadinanza romana o, in alternativa, il diritto di provocatio. Lex Aquilia de damno (286 a.C.): legge a tutela della proprietà, che stabilisce la tutela del danno subito. Lex Aurelia iudiciaria (70 a.C.): regola la composizione delle giurie delle quaestiones, da questo momento ripartita tra senatori, cavalieri e tribuni aerarii. Lex Caecilia Didia (98 a.C.): stabilisce il divieto di leges saturae (va precisate che tale divieto potrebbe essere stato vigente già a partire dall’età graccana). Lex Calpurnia de civitate sociorum (89 a.C.): concede la facoltà ai generali di conferire la cittadinanza ai soldati distintisi per meriti. Lex Calpurnia de repetundis (149 a.C.): stabilisce la formazione del primo tribunale permanente, nello specifico adibito alle accuse de repetundis, ovvero in merito alla malversazione dei governatori; tale legge comportava pene di risarcimento privato di stampo arcaico, che saranno modificate dalla lex Acilia (cfr. supra). Lex Canuleia de conubium patrum et plebis (342 a.C.): oppure “plebiscito Canuleio” legalizza i matrimoni misti tra patrizi e plebei. Lex Cassia Tabellaria (137 a.C.): una dele leges tabellariae, nello specifico questa riguardante la materia giudiziaria. Eliminava, come le altre, il voto palese, introducendo le tabellae da inserire nell’urna, rendendo il voto, in questo modo, segreto e tutelando il ius suffragii. Lex Cincia de donis et muneribus (204 a.C.): divieto di retribuzione dell’oratore giudiziario. Difendeva un meccanismo tipico del sistema clientelare; tale divieto sarà abrogato sotto Claudio, per esplicito interesse dell’imperatore. Lex Claudia de senatoribus (218 a.C.): oppure “plebiscito Claudio”. Stabiliva il divieto per i senatori di possedere navi che trasportassero più di 300 anfore. L’obiettivo era quello di limitare l’attività commerciale senatoria e di evitare che si dissipasse il censo necessario a sostenere l’ordo. Lex Clodia de collegiis (58 a.C.): riammette molti collegia che erano stati resi illegali e soppressi del 64. Lex Clodia de iure et tempore legum rogandarum (58 a.C.): limita gli auspicia e aumenta i giorni comiziali. Lex Coelia tabellaria (107 a.C.): estende gli effetti della lex Cassia (cfr. supra) ai giudizi di perduellio (ovvero quei processi in cui gli imputati erano rei di crimini contro lo Stato). Lex Cornelia de captivis (81 a.C.): o fictio legis Cornelia. Tutela il diritto degli eredi di un civis caduto prigioniero e quindi privo di diritti. Sulla base di questo dispositivo, si considerava il prigioniero morto, in modo tale che gli eredi potessero entrare legittimamente in possesso dei suoi beni. Lex Cornelia de iniuriis (81 a.C.): legge a tutela dell’inviolabilità del domicilio. Lex Cornelia iudiciaria (81 a.C.): diritto da parte dell’imputato alla recusazione di un certo numero di giudici di una quaestio. Lex Cornelia de iurisdictione (67 a.C.): legge che vincola il pretore a rispettare le disposizioni e le linee inserite nell’editto emanato al momento dell’assunzione della carica. Lex Cornelia de maiestate (81 a.C.): legge sanzionante il malgoverno dei promagistrati. Lex Cornelia de praetoribus octo creandis (81 a.C.): legge sillana (come tutte le leges corneliae dell’81 sopracitate) che innalzava il numero di pretori a otto. Lex Cornelia de quaestoribus XX creandis (81 a.C.): legge sillana che innalzava il numero di questori a venti. Lex Cornelia de provinciis ordinandis (81 a.C.): affidamento delle province a ex consoli ed ex pretori (era un sistema già adoperato a partire dalla seconda metà del II secolo e che ora viene sistematizzato). Lex Cornelia de sicariis et veneficiis (81 a.C.): divieto di circoncisione a tutti fuorché agli ebrei. Lex Cornelia de tribunicia potestate (81 a.C.): riduzione del potere dei tribuni e separazione di questi dalla nobilitas  gli veniva interdetto qualsiasi prosieguo nel cursus honorum. Lex de consulatu non itinerando (151 a.C.): dispone il divieto assoluto di iterazione del consolato Lex Flaminia de agro piceno et gallico viritim dividendo (232 a.C.): dispone la divisione viritim dell’ager gallico e piceno. Lex Fufia Canina de manumissionibus (2 a.C.): limitazione del numero massimo di manumissiones per padrone Lex Gabinia de piratis (67 a.C.): ratifica la concessione a Pompeo di imperia straordinari per fronteggiare la minaccia dei pirati. Lex Gabinia tabellaria (139 a.C.): la prima delle tre leggi tabellariae (cfr supra). Concerne la materia elettorale. Lex Gellia Cornelia de civitate (72 a.C.): conferisce a Pompeo e al suo consilium la facoltà di conferire la cittadinanza romana come ricompensa. Lex Hortensia de plebiscitis (287 a.C.): conferisce ai plebisciti (leggi votate dai concilia plebis e fino a quel momento indirizzate solo agli stessi plebei) efficacia di legge per tutta la cittadinanza. Lex Iulia de civitate (90 a.C.): conferisce la cittadinanza ai Latini e ai socii italici che non si erano armati contro Roma Recuperare leges iuliae (vedi indice) Lex Iunia Licinia de legum latione (62 a.C.): deposizione immediata di un progetto di legge presso l’erario al cospetto di testimoni, affinché non venga apportata alcuna ulteriore modifica. Lex Iunia Norbana de manumissionibus (19 d.C.): prevede che i liberti affrancati tramite le procedure che richiedevano una successiva ratifica da parte del pretore (munimissio iure praetorio) assumessero lo status di Latini Iuniani (quindi non ricevevano la cittadinanza romana). Lex Licinia Mucia (95 a.C.): legge che limitava l’emigrazione verso Roma. Volta a contenere l’emigrazione dalle civitates foederatae e dai municipia, anche per mantenere buoni rapporti con la classe dirigente locale. Leges Liciniae Sextiae (367 a.C.): tra le altre cose, dispongono l’apertura al consolato per i plebei. Lex Maenia de patrum auctoritate (datazione incerta, comunque successiva alla Publilia Philonis): ribadisce la lex Publilia Philonis. Lex Manilia de imperio Cn. Pompei (66 a.C.): conferisce a Pompeo imperia straordinari per la guerra nel Ponto contro Mitridate. Lex Maria de suffragiis ferendis (119 a.C.): dispone la riduzione della larghezza dei ponti che l’elettore doveva percorrere prima di giungere all’urna e depositare la tabella e il proprio voto. L’obiettivo era quellodi limitare i condizionamenti che nel tragitto potevano insorgere. Lex Ogulnia (300 a.C.): dispone l’ammissione dei plebei all’augurato e al pontificato. Lex Ovinia (312 a.C.): o plebiscito Ovinio; affida ai censori il reclutamento dei senatori (lectio senatus). Lex Papiria Tabellaria (131 a.C.): l’ultima delle tre leggi tabellariae (cfr supra). Concerne la materia legislativa. Lex Plautia Papiria (89 a.C.): conferisce l diritto alla cittadinanza romana ai socii che erano rimasti esclusi dalle disposizioni della Lex Iulia del 90 (cfr supra) Plebiscitum anonimo del 342 a.C.: dispone il divieto di iterazione della magistratura per dieci anni. Plebiscitum de reddendorum equorum (129 a.C.): dispone che i cavalieri che raggiungessero il Senato restituissero il cavallo pubblico. Lex Poetelia de ambitu (358 a.C.): restringe le modalità di campagna elettorale. Lex Poetelia Papiria de nexis (326 a.C.): introduce la servitù per debiti. Lex Pompeia de provinciis (52/51 a.C.): stabilisce che i consoli e i pretori non possono acquisire la promagistratura prima di un quinquennio dalla carica. La promagistratura viene inserita specificamente nel cursus honorum. Lex Pompeia de transpadanis (89 a.C.): attribuisce il diritto latino alle popolazioni a nord del Po. Lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate (81 a.C.): limitazione del veto ed esclusione dei tribuni della plebe dal prosieguo della carriera politica. Lex Porcia (101-100 a.C.): Vieta al governatore di lasciare senza autorizzazione la provincia. Leges Porciae de provocatione (realizzate nel corso del II secolo): allargamento del diritto di provocatio al di fuori del pomerio di Roma per quanto riguarda le pene di fustigazione. Lex Publilia Philonis (339 a.C.): sposta il momento della consultazione con il senato per quanto riguarda una rogatio a prima della ratifica comiziale. Lex Rubria de Gallia Cisalpina (49 a.C.): conferisce il diritto alla piena cittadinanza romana alle popolazioni transpadane, cui la lex Pompeia de transpadanis (cfr supra) aveva conferito il diritto alla cittadinanza latina nell’89. Lex Saenia (30 a.C.): rende necessaria per l’adrogatio l’emissione di una lex curiata. Lex Sempronia de capite civium (123 a.C.): stabilisce che solo il popolo (il comizio) poteva istituire corti giudicanti per pene capitali, togliendo tale prerogativa al Senato. Lex Sulpicia de novorum civium libertinorumque suffragiis (88 a.C.): dispone che i nuovi cives creati dalle leggi dell’90 e dell’89 fossero distribuiti regolarmente in tutte e 35 le tribù preesistenti e non solo in otto di queste. Lex Terentia de libetinorum liberis (189 a.C.): stabilisce che i figli dei liberti siano censiti come cives optimo iure. Lex Titia (43 a.C.): ratifica la creazione del II triumvirato. Lex Valeria Cornelia (5 d.C.): crea un sistema di centurie miste, senatorie ed equestri col compito di votare la destinatio di consoli e pretori che i comizi centuriati avrebbero poi solo confermato. Leges Valeriae de provocatione (509, 449, 330 a.C. – ma probabilmente solo l’ultima di queste è vera): disciplinano lo ius provocationis. Lex Villia Annalis (181 a.C.): disciplina l’ordine del cursus honorum (questura  edilità  pretura  consolato  censura). Lex Visellia (24 d.C.): esclusione dei liberti dalle cariche municipali

Use Quizgecko on...
Browser
Browser