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This document contains a set of questions related to labor law, specifically for the discipline of "Psicoeconomia". It includes questions concerning labor regulations.
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lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cas...
lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella 08. La prescrizione dei diritti del lavoratore di natura non retributiva inizia a decorrere: la decorrenza non rileva in quanto tali diritti sono imprescrittibili in ogni caso dalla cessazione del rapporto di lavoro in pendenza di rapporto di lavoro, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere quando il rapporto è assistito dalla garanzia della stabilità reale; dalla data di cessazione del rapporto qualora non operi la garanzia della stabilità reale sempre e comunque durante il rapporto di lavoro 09. I termini di prescrizione presuntiva per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese sono: due anni 1 anno tre anni 5 anni 10. proselitismo nei luoghi di lavoro 11. accertamenti sanitari 12. RSA e RSU 13. libertà e attività sindacale 14. assemblea e referendum all'interno dei luoghi di lavoro 15. potere di controllo sui lavoratori. limiti 16. divieto di controllo sui lavoratori 17. libertà di opinione e divieto di controllo Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 48/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 040 01. La mancata attuazione dell'art. 39 Costituzione 02. Sciopero a scacchiera, sciopero bianco, sciopero delle mansioni 03. sciopero nei servizi pubblici essenziali 04. serrata e serrata di ritorsione. 05. sciopero reato 06. lo sciopero 07. diritto di sciopero e serrata 08. da sciopero reato a diritto costituzionale Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 49/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 041 01. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: I sindacati registrati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes. I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato. I sindacati non registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia nei confronti dei lavoratori iscritti ai sindacati maggiormente rappresentativi. I sindacati registrati possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 02. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: I sindacati registrati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes. I sindacati registrati possono , rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes nei confronti dei lavoratori iscritti ai sindacati comparativamente più rappresentativi. I sindacati non registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia nei confronti dei lavoratori che abbiano sottoscritto il contratto per adesione al sindacato. 03. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: I sindacati registrati possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria solo nei confronti dei lavoratori della categoria merceologica di appartenenza.to. I sindacati registrati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes nei confronti dei lavoratori autonomi I sindacati registrati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria. 04. L'articolo 39 della Costituzione prevede che: Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica L'organizzazione sindacale dei sindacati non registrati è sottoposta a controllo del Ministero dell'Interno. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso il Tribunale competente territorialmente, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso l'Ispettorato del lavoro, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica 05. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: I sindacati non registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes. I sindacati non registrati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes. I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro solo nei confronti dei propri iscritti con efficacia erga omnes. I sindacati registrati possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 06. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes. I sindacati registrati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes. I sindacati non registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes. I sindacati registrati possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 50/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella 07. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati registrati sono soggetti giuridici di diritto e possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati registrati possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati registrati non hanno personalità giuridica, non possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi efficaci erga omnes 08. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: I sindacati registrati non hanno personalità giuridica, possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi efficaci erga omnes I sindacati registrati non sono soggetti giuridici di diritto e possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati registrati aventi personalità di diritto, possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia nei confronti dei propri iscritti. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 09. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: I sindacati registrati aventi personalità di diritto, possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati registrati non hanno personalità giuridica, possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi efficaci erga omnes I sindacati registrati sono soggetti giuridici di diritto e possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 10. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: I sindacati registrati non hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati registrati sono soggetti giuridici di diritto. Non possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati registrati hanno personalità di diritto. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 11. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: I sindacati registrati non hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Non possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati registrati non hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 12. L'articolo 39 della Costituzione prevede che: L'organizzazione sindacale dei sindacati non registrati è sottoposta a controllo del Ministero del Lavoro, come da disposizioni del I libro Codice civile L'organizzazione sindacale dei sindacati registrati è sottoposta a controllo del Ministero del Lavoro. L'organizzazione sindacale dei sindacati non registrati è sottoposta a controllo del Ministero dell'Interno, come da disposizioni del I libro Codice civile L'organizzazione sindacale è libera. Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 51/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella 13. L'articolo 39 della Costituzione prevede che: L'organizzazione sindacale dei sindacati non registrati è sottoposta a controllo del Ministero del Lavoro. L'organizzazione sindacale è libera. L'organizzazione sindacale dei sindacati registrati è sottoposta a controllo del Ministero del Lavoro. L'organizzazione sindacale dei sindacati non registrati è sottoposta a controllo del Ministero dei Trasporti. 14. L'articolo 39 della Costituzione prevede che: Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso la CCIA, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici territoriali del Governo o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratic L'organizzazione sindacale dei sindacati non registrati è sottoposta a controllo del Ministero dell'Interno. 15. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: I sindacati registrati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes. I sindacati registrati possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato. I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes nei confronti dei lavoratori autonomi 16. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso il Tribunale di Milano Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso il Ministero del lavoro se hanno estensione nazionale, o presso la Direzione territoriale del lavoro. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso il Tribunale localmente competente 17. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso il Tribunale localmente competente Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso il Ministero del lavoro se hanno estensione nazionale, o presso la Direzione territoriale del lavoro. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso il Tribunale di Roma 18. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso il Ministero del lavoro se hanno estensione nazionale, o presso la Direzione territoriale del lavoro. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso la Direzione Territoriale competente per territorio. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso il Tribunale localmente competente 19. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro iscrizione presso la Camera di Commercio Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso il Ministero del Lavoro Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso il Tribunale del luogo in cui hanno sede Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 52/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella 20. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: Ai sindacati non registrati può essere imposta una limitazione circa l'organizzazione interna L'organizzazione sindacale è libera. I sindacati non registrati hanno vincoli sull'articolazione interna I sindacati registrati non hanno personalità giuridica. 21. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: L'organizzazione sindacale è libera L'organizzazione sindacale è libera, tranne che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali L'organizzazione sindacale è libera, ma può essere derogata con legge dello Stato. L'organizzazione sindacale è libera, salvo diverse disposizioni 22. L'articolo 39 della Costituzione prevede che: l'organizzazione sindacale è libera in assenza di norme che la regolino; L'organizzazione sindacale è libera in attesa dell'attuazione completa dell'art. 39 Cost. L'organizzazione sindacale è libera salvo altre disposizioni di ordine pubblico L'organizzazione sindacale è libera. 23. L'articolo 39 della Costituzione prevede che: I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. 24. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: I sindacati registrati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficaciaobbligatoria. I sindacati non registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia nei confronti dei lavoratori autonomi. I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato maggioritario. I sindacati registrati possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 25. l'articolo 39 della Costituzione prevede che: I sindacati registrati possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati senza personalità giuridica non possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria. I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia di legge. I sindacati registrati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 53/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 044 01. In caso di violazione dei criteri di scelta nell'individuazione dei lavoratori da licenziare, a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento quale tipo di tutela di applica per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015? la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità la reintegra nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del datore al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura non superiore a dodici mensilità Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 54/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 048 01. Le motivazioni che giustificano un licenziamento sono riconducibili a ragioni soggettive, in generale fatti o comportamenti addebitabili al lavoratore (per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo), o oggettive e l’onere della prova della loro sussistenza grava sul datore di lavoro. vero la definizione corretta è: le motivazioni che giustificano un licenziamento sono riconducibili a ragioni soggettive, in generale fatti o comportamenti addebitabili al lavoratore (per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo), o oggettive e l’onere della prova della loro sussistenza grava sul lavoratore parzialmente corretta falso 02. Il licenziamento, nel diritto del lavoro, è un istituto con cui si mette fine ad un rapporto di lavoro. è l’atto unilaterale mediante il quale il datore di lavoro manifesta la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro autonomo è l’atto unilaterale con il lavoratore manifesta la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro subordinato. 1 è l’atto unilaterale mediante il quale il lavoratore manifesta la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro autonomo è l’atto unilaterale mediante il quale il datore di lavoro manifesta la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro subordinato. 03. Con il decreto legislativo n. 23 del 2015 la sanzione risarcitoria prevista in relazione al licenziamento ingiustificato: è la sanzione comune è la reintegrazione resta la sanzione comune e la reintegrazione resta solo per alcune forme di licenziamento disciplinare e per il licenziamento discriminatorio. non viene individuata 04. La legge n. 92, pur lasciando intatte le disposizioni della Legge 604/66 riscrive l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. si, ha solo modificato la disciplina della tutela del licenziamento, per giustificato motivo oggettivo in relazione alla tutela prevista nelle ipotesi di illegittimità del licenziamento prevedendo come sanzione la tutela risarcitoria. si, modificando in maniera radicale il licenziamento, per giustificato motivo oggettivo in relazione alla tutela prevista nelle ipotesi di illegittimità del licenziamento prevedendo come sanzione la reintegrazione in alcune ipotesi e in altre la sanzione risarcitoria. no si, modificando in maniera radicale il licenziamento, per giustificato motivo oggettivo in relazione alla tutela prevista nelle ipotesi di illegittimità del licenziamento prevedendo come sanzione solo la reintegrazione Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 55/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 056 01. Libertà di opinione e divieto di indagine. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, possono, al di fuori dell'orario di lavoro, manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto delle norme costituzionali e della Legge 300/70. Il datore di lavoro può effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto delle norme. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi di lavoro, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto delle norme costituzionali e della Legge 300/70. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. I lavoratori, senza distinzione di sesso, razza, lingua religione ed opinioni politiche possono, al di fuori dell'orario di lavoro, nei luoghi di lavoro, manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto delle norme costituzionali e della Legge 300/70. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. 02. Le visite personali di controllo. Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. Le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. le modalità con cui possono essere effettuate le visite personali di controllo debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate. esse possono essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, salvaguardando la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le modalità secondo cui possono essere effettuate le visite personali di controllo debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. Le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. le modalità con cui possono essere effettuate le visite personali di controllo debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. 03. Gli accertamenti sanitari: Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, che devono compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Sono possibili accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, che devono compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro può far controllare la idoneità fisica del lavoratore anche da parte di enti privati. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità non può essere effettuato attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, che devono compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro non può far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti privati. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, che devono compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro non può far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti privati. Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 56/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 064 01. L'assemblea dei lavoratori I lavoratori hanno diritto di riunirsi, fuori dell'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni sono indette dalle rappresentanze sindacali unitarie nell'unità produttiva, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni non possono partecipare dirigenti esterni del sindacato. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui lavorano, fuori dell'orario di lavoro e durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, fuori dall'unità produttiva in cui lavorano, durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui lavorano, durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. 02. L'art. 21 della legge 300/70 prevede che Il datore di lavoro deve consentire nei locali aziendali, lo svolgimento, durante, l'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Il datore di lavoro deve consentire durante l'orario di lavoro e nell'ambito aziendale lo svolgimento di referendum, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, durante l'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 57/58 lOMoARcPSD|48675232 Set Domande: DIRITTO DEL LAVORO PSICOECONOMIA (D.M. 509/99) Docente: Cassandro Antonella Lezione 072 01. I servizi pubblici essenziali sono: I servizi pubblici essenziali sono quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione, esclusivamente se svolti in regime di pubblico impiego. Sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. I servizi pubblici essenziali sono volti a garantire il godimento dei diritti della persona, ove svolti in regime di pubblico impiego, anche se non costituzionalmente tutelati. I servizi pubblici essenziali sono volti a garantire il godimento dei diritti della persona, ove svolti in regime di impiego privato, anche se non costituzionalmente tutelati. Scaricato da Giovanni Piras ([email protected]) © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 19/03/2018 17:23:25 - 58/58 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)