Il Procedimento di Adozione PDF
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Questo documento riassume il procedimento di adozione di un minore, descrivendo i requisiti degli adottanti, le differenze tra adozione di un singolo o di una coppia e la richiesta di adozione. Discute anche gli effetti della sentenza di adozione e l'ascolto del minore nella procedura.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 45 Titolo: Il procedimento IL PROC...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 45 Titolo: Il procedimento IL PROCEDIMENTO IN SINTESI L’adozione di un minore è un incontro tra due esigenze: da una parte il minore dichiarato in stato d'abbandono, dall’altro la coppia che si dichiara disponibile ad adottare. Quando un minore si trova, come abbiamo visto, nelle condizioni di abbandono morale e materiale viene, in seguito a un procedimento che si svolge di fronte al Tribunale per i minorenni, dichiarato adottabile. Una volta che il minore è dichiarato adottabile il tribunale per i Minorenni procede all’abbinamento, ossia valuta tra le coppie che si sono dichiarate disponibili all’adozione e che hanno tutti i requisiti per adottare un minore quella che ritiene maggiormente rispondente alle esigenze di quello specifico minore. Si instaura così il periodo cosiddetto di affidamento preadottivo che in caso di esito positivo porta all’adozione del minore. REQUISITI DEGLI ADOTTANTI L’art 6 della legge 184 del 1983 fissa determinati requisiti in relazione ai soggetti che possono presentare domanda di adozione. Gli adottanti: devono essere sposati tra loro da almeno tre anni e non separati nemmeno di fatto: peraltro il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. La separazione può intervenire tra i coniugi affidatari nel corso dell’affidamento preadottivo: in tale ipotesi l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi nell’esclusivo interesse del minore (art 25). devono essere reputati dal tribunale per i minorenni affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare: tali requisiti vengono valutati con opportuni accertamenti effettuati dal tribunale per i minorenni che si avvale dei servizi socio assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. devono avere una differenza di età col minore adottato prevista da un minimo di diciotto anni a un massimo di quarantacinque (ex legge 149 del 2001). Peraltro si precisa che i limiti di età possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore e che non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 45 Titolo: Il procedimento ADOZIONE DEL SINGOLO Resta comunque preclusa l’adozione al singolo: l’art 6 della Convenzione di Strasburgo (del 24 aprile 1967 ratificata con legge 22 maggio 1974, n 357) consente agli ordinamenti di introdurre l’adozione del singolo ma l’Italia non l’ha mai ammessa: anzi la giurisprudenza ha precisato che l’aspirazione dei singoli ad adottare non può essere ricompresa fra i diritti inviolabili dell’uomo (C Cost 6 luglio 1994, n 281). Il singolo può dunque nel nostro ordinamento adottare solo tramite l’istituto dell’adozione in casi particolari ex art 44 (v lezioni successive) o nei casi previsti dall’art 25, commi 4 e 5, cioè: se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo. Peraltro l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte; se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. È altresì preclusa l’adozione alla coppia non sposata e anche alla coppia omosessuale costituita in unione civile. DOMANDA DI ADOZIONE Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori in condizioni di handicap. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni. I coniugi possono adottare più bambini anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’aver già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata ad adottare un bambino portatore di handicap o se la domanda è diretta all’adozione di minori di età superiore a cinque anni. Mentre nel caso di adozione internazionale, il tribunale, verificata la sussistenza dei requisiti, dichiara l’idoneità o l’inidoneità dei coniugi all’adozione con decreto motivato, nel caso di adozione nazionale non esiste alcun provvedimento. I coniugi verranno chiamati solo nel caso in cui il Tribunale dovrà trovare una famiglia per bambino adatto a loro. La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima tale differenza respingendo la questione di legittimità dell’art 22 legge 184 del 1983 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost (C. Cost. 14 giugno 2001, n 192). 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 45 Titolo: Il procedimento PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE La dichiarazione di adottabilità, è pronunciata a seguito di un procedimento camerale, dal tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, allorché in modo idoneo pervenga la segnalazione di abbandono. La procedura infatti inizia a seguito di segnalazione obbligatoria o facoltativa al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, proveniente dalle persone indicate all’art 9 ossia: da pubblici ufficiali, dagli incaricati di un pubblico servizio, dagli esercenti un servizio di pubblica necessità che ne vengano a conoscenza per ragione del loro ufficio; dagli istituti di assistenza e dalle comunità di tipo familiare, che devono riferire semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni gli elenchi dei minori; da coloro ai quali sia stato affidato un minore per più di sei mesi che non siano parenti entro il quarto grado; dai genitori che affidino per un periodo superiore ai sei mesi il minore a chi non è parente entro il quarto grado. Il tribunale a seguito della denuncia provvede all’immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore. Il tribunale si occupa poi di tutta una serie di accertamenti sulla situazione del minore utilizzando anche i servizi locali. Nel corso del procedimento può adottare quei provvedimento urgenti che ritiene necessari a fronte della situazione (art 10 legge 184 del 1983). Se non vi sono genitori né parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore l’abbandono è facilmente accertabile, e viene rapidamente dichiarata l’adottabilità (art 11). Se invece risulta l’esistenza di genitori o di parenti entro il quarto grado con i quali il minore abbia mantenuto rapporti significativi questi vengono convocati e ascoltati. Inoltre se il tribunale lo ritiene opportuno può indicare loro delle prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore, stabilendo nel contempo che il giudice tutelare o i servizi locali eseguano degli accertamenti periodici. A conclusione delle indagini e degli accertamenti viene dichiarato lo stato di adottabilità del minore quando: i genitori e i parenti convocati non si sono presentati senza giustificato motivo; 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 45 Titolo: Il procedimento l’audizione degli stessi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità a porvi rimedio; le prescrizioni impartite sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori (art 15). Il tribunale provvede con sentenza sentito il pubblico ministero e a seconda dei casi il rappresentante dell’istituto o della comunità familiare, l’affidatario, o il tutore. Deve inoltre essere sentito il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Nel caso poi in cui si ritengano non sussistenti i presupposti per la dichiarazione di adottabilità, il tribunale dichiara il non luogo a procedere e può assumere i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore (art. 330 cod civ) impedendo se è il caso un immediato rientro in famiglia e optando per un più graduale reinserimento. Avverso la sentenza è possibile appello e avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione. Fino al momento in cui il bambino dichiarato adottabile non viene affidato a una coppia tramite l’istituto dell’affidamento preadottivo genitori, parenti e pubblico ministero possono chiedere la revoca (art 21 legge 184 del 1983) della sentenza che dichiara l’adottabilità del minore. La revoca è concessa solo per circostanze sopravvenute che facciano venir meno lo stato di abbandono del minore. AFFIDAMENTO PREADOTTIVO Alla dichiarazione di adottabilità del minore segue l’affidamento preadottivo a una coppia di coniugi Il tribunale per i minorenni, in particolare, valuta le coppie che hanno presentato domanda di disponibilità all’adozione disponendo l’effettuazione di adeguate indagini e dando la precedenza nell’istruttoria alle domande dirette all’adozione di minori di età superiore ai 5 anni o con handicap accertato. Confermata la sussistenza dei requisiti degli aspiranti genitori affida il minore alla coppia che viene ritenuta più idonea per quello specifico bambino. L’affidamento preadottivo è un presupposto necessario dell’adozione perché prima che il minore venga definitivamente inserito in una nuova realtà familiare, è necessario accertarsi che ciò avvenga nell’interesse del bambino. L’affidamento preadottivo ha durata massima di 1 anno, prorogabile a 2 anni. Durante tale periodo viene verificata la compatibilità tra l’adottando e gli adottanti. L’istituto è caratterizzato dalla temporaneità e ha come scopo quello di avvicinare il bambino ai potenziali genitori adottivi al fine di accertare la positività e la riuscita dell’abbinamento. Si tratta, perciò, di un “periodo di prova” in cui viene monitorata la nuova situazione in relazione all’interesse del minore. L’affidamento è dichiarato dal tribunale per i minorenni a chiusura di un procedimento camerale in cui devono essere sentiti il pubblico ministero, e gli ascendenti dei richiedenti ove esistano. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 45 Titolo: Il procedimento Deve inoltre essere sentito il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta. Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il tribunale deve vigilare sul buon andamento dell’affidamento preadottivo direttamente o anche avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. Il provvedimento d’affidamento può essere revocato con decreto motivato dal tribunale per i minorenni nel caso in cui vi siano difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili (art 23 legge 184 del 1983). DICHIARAZIONE DI ADOZIONE Decorso il periodo di affidamento di un anno il tribunale per i minorenni sentiti i coniugi adottanti, il pubblico ministero, il tutore e coloro che hanno svolto attività di vigilanza o di sostegno provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio decidendo se fare luogo o non fare luogo all’adozione (art 25). A tal fine deve essere personalmente sentito anche il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Requisito invece indispensabile è il consenso espresso dal minore che abbia compiuto i quattordici anni, ad essere adottato dalla coppia presso cui è stato in affidamento. Il raggiungimento della maggiore età durante il periodo di affidamento preadottivo non preclude all’adozione. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti, questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore. La sentenza che dichiara l’adozione è impugnabile alla sezione per i minorenni della corte d’appello la cui sentenza è a sua volta impugnabile in Cassazione. La sentenza d’adozione attribuisce all’adottato lo status di figlio e divenuta definitiva, è comunicata all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 45 Titolo: Il procedimento EFFETTI DELLA SENTENZA DI ADOZIONE La sentenza definitiva di adozione trascritta nell’apposito registro viene annotata a margine dell’atto di nascita dell’adottato. Dal momento in cui il minore è adottato vengono meno tutti rapporti con la famiglia d'origine salvi divieti matrimoniali (art 27) e l’adottato diviene figlio nato nel matrimonio degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome L’adozione una volta pronunciata non può più essere revocata. 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 45 Titolo: Il procedimento L’ASCOLTO DEL MINORE NELLA PROCEDURA D’ADOZIONE Le norme relative all’audizione del minore in relazione all’adozione non sono state modificate dalla riforma della filiazione in quanto già prevedevano l’ascolto del minore dodicenne e anche di età inferiore se ritenuto capace di discernimento, come attualmente stabilito in via generale dall’art 315 bis, introdotto dalla legge 219 del 2012. In materia di adozione già precedentemente alla riforma infatti l’influenza della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli aveva portato ad importanti modifiche in tema di audizione del minore rafforzando il suo diritto ad essere ascoltato. Si prevede così l’ascolto del minore in relazione ai momenti più salienti della procedura: all’affidamento (art 4), all’adozione di provvedimenti nel suo interesse (art 4, 10), alla dichiarazione dello stato di adottabilità (art 15), all’adozione, prima in generale, poi nei confronti della coppia prescelta (art 7 e 25), all’affidamento preadottivo in relazione alla coppia prescelta (art 22), alla revoca dell’affidamento preadottivo (art 23), all’adozione nei casi particolari (art 45) e alla sua revoca (art 52), ai provvedimenti da adottare in caso di revoca dell’affidamento preadottivo (adozione internazionale art 35). In tutte queste ipotesi il minore che abbia compiuto i dodici anni deve essere personalmente sentito. Si ritiene che quest'ultimo possa aver raggiunto una maturità tale da poter aiutare il giudice ad accertare la convenienza dei provvedimenti da assumere nel caso specifico. Inoltre, se ritenuto capace di discernimento, va ascoltato anche l’infradodicenne. Inoltre il minore che ha compiuto gli anni quattordici, o che li compia nel corso del procedimento, deve prestare personalmente il proprio consenso: all’adozione, prima in generale poi nei confronti della coppia prescelta (art 7 e 25), all’affidamento preadottivo in relazione alla coppia prescelta (art 22), all’adozione nei casi particolari (art 45). 1