L'adozione dei Minori (Lezione 41) PDF

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Questi appunti riguardano la lezione 41 sul tema dell'adozione. Vengono discussi l'evoluzione dell'istituto, la normativa vigente e gli aspetti giuridici correlati. L'adozione è descritta come un provvedimento destinato a tutelare i minori privati di una famiglia.

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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 41 Titolo: L’adozione dei minori L’A...

Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 41 Titolo: L’adozione dei minori L’ADOZIONE DEI MINORI Come abbiamo visto la Costituzione e il codice civile impongono ai genitori il dovere di mantenere educare e istruire i figli, peraltro nel caso in cui la famiglia non accolga o non sia in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore la legge pone altre soluzioni in particolare: l'affidamento familiare che è una misura provvisoria, l'adozione che invece è una misura definitiva che interrompe i vincoli giuridici con la famiglia d'origine del fanciullo e crea un rapporto di filiazione rispetto agli adottanti. La materia è attualmente regolata dalla Legge 184 del 1983 Diritto del minore a una famiglia. L’adozione è l’istituto per mezzo del quale si instaura tra adottante e adottato un legame che assume in sé i requisiti propri del rapporto di filiazione. Si parla infatti di filiazione civile ad indicare quel rapporto che trova le sue basi in un atto di volontà diretto a costituire lo status di figlio in capo a un soggetto che in realtà non ha alcun legame di parentela con chi manifesta quella volontà. L’evoluzione dell’istituto. L’istituto dell’adozione ha origini ben lontane. Era infatti già conosciuto nel diritto romano, secondo il quale si entrava nella famiglia del pater aut natura aut iure, ossia o col fatto della nascita o per mezzo dell’adozione, costituita da un semplice atto di autonomia privata, senza cioè che fosse necessario alcun intervento dell’autorità. Lo scopo era quello di avere una discendenza cui tramandare il nomen e il patrimonio. L’istituto più antico era l’adrogatio che consentiva a un soggetto non sottoposto a patria potestà, detto sui iuris, di entrare con tutta la sua famiglia, compresi i beni, in quella dell’adottante: si trattava praticamente dell’estinzione di una famiglia a beneficio di un’altra. C’era però anche un’altra forma di adozione, detta adoptio, per mezzo della quale un soggetto singolo passava in un nuovo nucleo familiare, di cui assumeva il nome, senza peraltro interrompere i legami con la famiglia d’origine. In Italia in tempi lontani l’istituto era finalizzato a fornire discendenti a chi non ne aveva, così da consentire alle famiglie di tramandare il cognome, nonché il patrimonio familiare che in tal modo non rischiava di disperdersi. L’unico tipo di adozione conosciuta era infatti era chiamata adozione civile, concessa a soggetti che avessero compiuto i cinquanta anni e fossero privi di prole. L’istituto, creato dal Code Napoléon, fu tramandato nel codice italiano del 1865 e poi in quello successivo del 1942 che, pur rispettando il modello precedente, lo estendeva anche ai minori di età. L’unico strumento previsto a scopo di tutela dei minori era l’istituto dell’affiliazione, diffuso più che altro nel sud d’Italia, anche se comunque poco utilizzato, se non nelle campagne dove nuove braccia da lavoro erano sempre ben accette. In pratica l’affiliazione legalizzava un allevamento spontaneo. La persona, anche non coniugata, che di fatto allevava un minore poteva, trascorsi tre anni, chiederne l’affiliazione al giudice tutelare che provvedeva dopo aver esaminato le condizioni familiari e 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 41 Titolo: L’adozione dei minori patrimoniali del richiedente. Il rapporto comunque non dava luogo a uno stato di famiglia, né tramandava il cognome. La svolta è iniziata con la Costituzione che nel 1947 ha sancito i doveri dei genitori di mantenere, educare, istruire i figli e, nel caso di loro inadempienze, l’obbligo dello Stato di intervenire. Si legge infatti nell’art 30 Cost che in caso di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. Su queste basi veniva redatta la prima legge sull’adozione legge 5 giugno 1967, n 341 (detta legge Dal Canton), che collocava accanto all’adozione civile, prevista dal codice, un’adozione speciale detta anche adozione legittimante o adozione piena, finalizzata a tutelare il minore abbandonato, fornendogli una famiglia di cui diventare parte integrante anche mercé la rottura dei legami con la famiglia d’origine. Si conferiva così all’adottato la posizione di figlio legittimo degli adottanti e si realizzava un legame che veniva a sostituirsi a quello di sangue. Con l’emanazione di tale legge, per la prima volta, si creava una forma di adozione riservata ai minori e distinta da quella dei maggiorenni. La situazione attuale Attualmente la materia è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n 184, che in origine si intitolava Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, e attualmente invece si intitola Diritto del minore a una famiglia. Detta legge si fonda sull’interesse del minore e sulla finalità di offrire una famiglia a un minore abbandonato. Lo scopo è dunque attualmente quello di consentire l'inserimento di un fanciullo, privo di una famiglia, all'interno di un nucleo familiare idoneo, offrirgli mantenimento, educazione e istruzione. La legge è stata poi completamente riformata: per quanto riguarda le adozioni in Italia dalla legge 149 del 2001, per quanto riguarda quelle all’estero dalla legge 476 del 1998. Tra i principi fondamentali si ha: il Diritto del minore a una famiglia che diviene titolo della legge stessa; il rafforzamento del principio del diritto del minore ad essere educato nell'ambito della famiglia di origine. Si stabilisce infatti che situazioni di indigenza o carenze di natura assistenziale non possono essere di ostacolo a questo diritto Attualmente si ha dunque un sistema che comprende: l’adozione civile o delle persone maggiori di età regolata dagli artt 291 cod civ; l’affidamento temporaneo dei minori regolato dagli artt 2 e seguenti della legge 184 del 1983; l’adozione, piena o legittimante dei minori regolata dagli artt 6 e ss. della legge 184 del 1983; l’adozione internazionale, anch’essa piena o legittimante, regolata dagli artt 29 e seguenti della legge 184 del 1983; l’adozione in casi particolari regolata dagli artt 44 e seguenti della legge 184 del 1983. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 41 Titolo: L’adozione dei minori I FIGLI ADOTTIVI Facciamo chiarezza: Parlando di figli adottivi ci si riferisce: ai figli adottati in forza dell’ adozione piena ai sensi dell’art 27 della legge 184 del 1983, ai figli adottati ai sensi dell’art 44 della legge 184 del 1983, adozione in casi particolari, ai figli adottati ai sensi dell’art 291 cod civ , che regola l’adozione dei maggiorenni. Com’è noto i tre tipi di adozione hanno oltre che differenti presupposti anche differenti effetti, primi tra tutti quelli riguardo alla famiglia d’origine. Nel caso dell’adozione piena infatti si interrompe completamente, tranne per quel che riguarda gli impedimenti matrimoniali, il rapporto con la famiglia d’origine del minore, viene meno il cognome e l’adottato diviene in tutto e per tutto figlio dell’adottante. In ipotesi di adozione in casi particolari e di adozione dei maggiorenni invece l’adottato mantiene lo status di figlio che ha riguardo ai genitori biologici ed a questo aggiunge quello di figlio adottivo. Conserva infatti inalterati i diritti e i doveri rispetto alla famiglia d'origine, della quale mantiene il cognome cui antepone quello del genitore adottivo. Riguardo poi ai diritti successori, questi sorgono solamente in favore dell'adottato e nei confronti dell'adottante. L’art 74 cod civ , come riformato dalla legge 219 del 2012, precisa che la parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori età. Il rapporto di parentela sorge invece nel caso di adozione piena dei minori di età, ai sensi dell’articolo 27 della legge n 184 del 1983. I minori pertanto per effetto dell’adozione acquistano lo stato di figlio nato nel matrimonio (non più legittimo) degli adottanti. Tale interpretazione, è perfettamente coerente con la diversa disciplina giuridica dei vari istituti, per cui nell’adozione piena il minore che può essere adottato deve essere in stato di abbandono e attraverso l’adozione si crea un legame filiale con la famiglia adottiva in tutto e per tutto equivalente a quello che si realizza con l’acquisizione dello stato di figlio. Negli altri due tipi di adozione invece rimane il vincolo giuridico con la famiglia di provenienza e non sorge alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante. Si evidenzia che comunemente l’adozione piena, regolata dagli artt 25 e seguenti della legge 184 del 1983 veniva chiamata legittimante per differenziarla con quella non legittimante di cui agli art 44 e ss. della stessa legge 184 del 1983. Attualmente tali indicazioni terminologiche devono essere modificate. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 41 Titolo: L’adozione dei minori L’ADOZIONE DEI MAGGIORENNI L’adozione tradizionale, destinata ad assicurare la discendenza a quanti non abbiano prole, ed estranea a qualsiasi finalità assistenziale, è rimasta nel codice civile, pur con molte modifiche rispetto al passato. Tra queste la principale è la sua limitazione alle persone maggiori di età. Nel tempo è anche mutata la funzione dell’istituto, non più destinato solamente ad assicurare all’adottante la possibilità di trasmettere il nome e il patrimonio, ma anche volto al rafforzamento dell’unità familiare o all’assistenza di determinate persone: si pensi all’anziano senza figli o alla persona maggiorenne handicappata. Requisiti Secondo l’art 291 cod civ l’adozione può essere concessa, in seguito a vari interventi della Corte Costituzionale, a persone che non hanno figli ma anche a soggetti che hanno discendenti maggiorenni e consenzienti (C Cost 557 del 1988, C Cost 245 del 2004). Resta pertanto preclusa solo a chi ha figli minori o maggiorenni che non vi acconsentano. Tale impedimento si spiega con l’incapacità del minore a valutare i delicati interessi, anche patrimoniali, conseguenti all’adozione e a esprimere il proprio assenso. Il diritto del figlio, tutelato dalla necessaria attesa del compimento dei 18 anni, è difatti preminente rispetto al diritto del genitore adottante. Per quanto riguarda l’età dell’adottante, questi, ai sensi dell’art 291 cod civ deve aver superato i trentacinque anni. Peraltro è richiesto un divario minimo tra adottante e adottato di diciotto anni, per cui in realtà l’adottante dovrà avere come minimo trentasei anni. Non esistono invece limiti di età massima né per l’adottato né per l’adottante. La giurisprudenza peraltro sostiene che il giudice nell’applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad una interpretazione dell’art 291 cod civ compatibile con l’art 30 Cost, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris (Cass 7667 del 2020). Si tende pertanto a superare il limite dei 18 anni quando ciò è utile all’unità della famiglia. La questione è quella delle ormai sempre più numerose famiglie dette ricomposte, formate cioè da un uomo e una donna, con precedenti matrimoni alle spalle e dei figli provenienti dalle prime unioni. In nome dell’unità familiare la legge consente di adottare, in presenza di determinate condizioni, il figlio minorenne dell’altro coniuge, tramite l’adozione in casi particolari di cui all’art 44 legge 184 del 1983. Si è così più volte tentato di estendere questa possibilità, anche al figlio maggiorenne tramite l’adozione, di cui all’art 291 cod civ. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 41 Titolo: L’adozione dei minori Ciò alla luce della considerazione secondo cui l’istituto negli ultimi decenni ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all’adottante la continuità della casata e del patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di una famiglia tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. Possono adottare sia le coppie sposate, sia le persone sole. Se peraltro l’adottante è coniugato si richiede il consenso del coniuge. Non si può essere adottati da più di una persona a meno che i due non siano coniugi (art 294). Va anche rilevato come il codice civile vieti l’adozione dei figli nati fuori del matrimonio da parte dei loro genitori i quali infatti, se vogliono adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli, hanno la possibilità di riconoscerli: si rischierebbe altrimenti una sovrapposizione di status. Procedimento Per l’adozione dei maggioreni è necessario: il consenso dell’adottante e dell’adottando, l’assenso dei genitori dell’adottando l'assenso del coniuge dell'adottante e del coniuge dell'adottando che non sia legalmente separato il consenso dei discendenti maggiorenni dell'adottante. È inoltre necessario un accertamento del tribunale, volto a verificare se l’adozione convenga all’adottando. L’adozione dei maggiorenni produce, dalla data della sentenza, i seguenti effetti: l’adottato acquista nei confronti dell’adottante gli stessi diritti successori che spetterebbero ad un figlio; l’adottato conserva rispetto alla famiglia d’origine lo status, nonché doveri e diritti: obbligo di rispetto (art 315 cod civ), diritti successori; l’adottato non acquista legami di parentela con i parenti dell’adottante; sorge tra adottante e adottato un reciproco obbligo alimentare: l’adottante deve all’adottato gli alimenti con precedenza sui genitori di sangue; l’adottante non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato il quale peraltro può comunque sempre chiamarlo in via testamentaria; non si pongono problemi in relazione alla responsabilità genitoriale in quanto l’adottato deve necessariamente essere maggiorenne. Sull’adottante comunque grava un obbligo di mantenimento fino a quando l’adottato non raggiunga una propria indipendenza economica. Riguardo al cognome che assume l’adottato è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 31 maggio 2022 n 131 che ha modificato la situazione prevista dal codice civile. In particolare, ai sensi dell’art 299 cod civ, l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio: se quindi l’adozione è compiuta da coniugi assume il cognome del marito se è compiuta da una donna, pur coniugata, assume il cognome della famiglia di lei. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 41 Titolo: L’adozione dei minori Il rivoluzionario intervento della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui prevede che l’adottato assume il cognome del marito, anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Inoltre con la sentenza 135 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 299 nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto. In precedenza comunque già la Corte Costituzionale (C Cost 11 maggio 2001 n 120) aveva dichiarato che: è legittimo anteporre il cognome adottivo al cognome originario. La questione nasce dal fatto che, trattandosi di adozione dei maggiorenni, l’adottato ha già una sua identità personale, un suo posto nella società e probabilmente sul lavoro o a scuola, dove è conosciuto col cognome della sua famiglia di sangue. Per tale motivo erano sorti dubbi sulla possibilità di lasciare il cognome originario come primo cognome. Peraltro la Corte ha sostenuto che l’adozione dei maggiorenni non elimina il cognome originario e che di conseguenza non vi è alcuna lesione del diritto all’identità personale. L’adottato assume con l’adozione un doppio status e tra i due quello privilegiato dal legislatore è quello adottivo. d’altro canto il cognome originario, che segue quello adottivo è anche quello attribuito dall'ufficiale di stato civile a un bambino non riconosciuto alla nascita (e dove non prevede ciò l’art 299 cod civ è illegittimo). Si tratta dei casi in cui al bambino non riconosciuto l’ufficiale di stato civile, ai sensi del DPR 396 del 2000, impone un nome e un cognome. Questi segni distintivi della persona, pur non legando il soggetto ad una famiglia d’origine lo hanno accompagnato perlomeno fino alla maggiore età, diventando conosciuti nel suo ambiente sociale e di lavoro. REVOCA L’adozione può essere revocata, con sentenza del tribunale, per indegnità ossia nel caso in cui l’adottato abbia attentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge o dei suoi discendenti o ascendenti, o nel caso in cui abbia compiuto nei loro confronti un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo ai tre anni (art 306 cod civ). Un ulteriore caso di revoca è previsto quando gli stessi fatti siano compiuti dall’adottante nei confronti dell’adottato o dei suoi familiari (art 307 cod civ). 3

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