Lezione 43 (Potere di controllo) - Slide PDF
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These lecture slides detail labour law, focusing on the nuances and considerations of power of control in employment contexts. The document discusses different forms of control within a work environment and the related legislation.
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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo#...
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 1 Potere di controllo Potere di vigilanza Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 1 Guardie giurate L’art. 2, l. n. 300/1970, consente al datore di lavoro di impiegare le guardie particolari giurate di cui agli artt. 133 e ss. del TU sulle leggi di pubblica sicurezza, r.d. 773/1931, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale; Le guardie particolari giurate devono essere nominate dal Prefetto, che le autorizza allo svolgimento dell’attività di vigilanza; Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi con validità di pari durata; Le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 1 Guardie giurate Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale; In particolare, il datore di lavoro ha il divieto di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie particolari giurate; Queste ultime non possono accedere nei locali nei quali si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di tutela del patrimonio aziendale. In caso di inosservanza del divieto da parte di una guardia particolare giurata, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 1 Personale di vigilanza Dalle guardie particolari giurate va tenuto distinto il personale di vigilanza menzionato dall’art. 3, l. n. 300/1970; Tale articolo prevede che i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati; A differenza delle guardie particolari giurate, il personale di vigilanza può svolgere attività di controllo sull’attività lavorativa; Tale forma di pubblicità non riguarda coloro che svolgono mansioni di controllo dell’organizzazione del lavoro (capi squadra, capi reparto) e il datore di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 1 Potere di vigilanza: controlli occulti Gli artt. 2 e 3 mirano a evitare che il potere di controllo datoriale sia connotato da un carattere poliziesco e occulto, come avveniva in passato con finalità di controllo disciplinare o antisindacale; Ciò non implica, tuttavia, che facciano venir meno il potere di vigilanza datoriale, né che il controllo occulto del datore di lavoro sia sempre vietato; Secondo la giurisprudenza, infatti, il potere dell'imprenditore di controllare direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi osti il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, soprattutto quando siffatta modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendenti (Cass. 21888/2020). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 1 Potere di vigilanza: agenzie investigative Esula dai limiti previsti dagli artt. 2 e 3 anche il ricorso alle agenzie investigative, purché non sia finalizzato alla vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria; Secondo la giurisprudenza (Cass. 15094/2018), l’intervento risulta lecito solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione. Il datore di lavoro decide autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, essendo il prestatore d'opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro; Il ricorso agli investigatori privati è lecito anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali purché sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti e non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 2 Potere di controllo Controlli personali e indagini sulle opinioni Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 2 Controlli durante la malattia o l’infortunio Ai sensi dell’art. 5, l. n. 300/1970, sono vietati gli accertamenti da parte del datore di lavoro relativi alla idoneità e alla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, INAIL per gli infortuni e ASL e INPS per la malattia i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda; La norma ha lo scopo di disciplinare e sanzionare il controllo della situazione di infermità dichiarata dal lavoratore e nello stesso tempo di escludere nell'interesse di questo che il controllo possa essere compiuto arbitrariamente attraverso sanitari o personale dipendenti o prescelti dal datore di lavoro. Essa fornisce sia al datore di lavoro che al lavoratore la garanzia che il controllo sia effettuato da organi che per la loro natura ed appartenenza ad enti pubblici siano indipendenti dagli uni e dagli altri e atti a compiere una valutazione tecnica obbiettiva e disinteressata (Corte cost. 23/1975) Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 2 Controlli durante la malattia o l’infortunio L’art. 5 riconosce, tuttavia, al datore di lavoro la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore, ossia la sua capacità di svolgere l’attività lavorativa alla quale viene adibito, da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico; L’art. 41, d.lgs. n. 81/2008, consente al datore, tramite il medico competente o i dipartimenti di prevenzione dell’ASL, di effettuare visite mediche preventive intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, nonché visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 2 Visite personali di controllo Le visite personali di controllo sul lavoro ai sensi dell’art. 6, l. n. 300/1970, sono consentite nei soli casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In queste ipotesi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 2 Visite personali di controllo Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché le relative modalità, debbono essere concordate dal datore di lavoro con le RSA oppure, in mancanza di queste, con la RSU. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro il datore di lavoro, le RSA o, in mancanza di queste, la RSU, oppure i sindacati che hanno sottoscritto un contratto collettivo nell’unità produttiva possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il Lavoro e le Politiche sociali. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 2 Visite personali di controllo Secondo la Corte costituzionale, la norma non contrasta con l'art. 13 della Costituzione e non lede l'autonomia dell'individuo e la disponibilità della propria persona. Le modalità indicate per l'esercizio del controllo sono dirette a dare un carattere impersonale alle visite, salvaguardando la tranquillità e la serenità dell'ambiente lavorativo e proteggendo sia i beni del patrimonio aziendale sia, nei luoghi di lavoro, quelli personali dei singoli lavoratori. Si tratta in ogni caso di controlli che non sono né possono essere coattivamente imposti, ma che devono svolgersi col consenso dell'interessato, soggetto, in caso di ingiustificato rifiuto soltanto a responsabilità disciplinare (Corte cost. 99/1980). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 2 Indagini sulle opinioni Ai sensi dell’art. 8, l. n. 300/1970, grava sul datore di lavoro il divieto, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore; La disposizione è da mettere in relazione con l’art. 1, l. n. 300/1970, che riconosce ai lavoratori il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero nei luoghi di lavoro, nel rispetto della Costituzione e delle norme dello Statuto dei lavoratori, nonché con il divieto di atti discriminatori di cui all’art. 15, l. n. 300/1970. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 2 Indagini sulle opinioni È possibile scomporre dal punto di vista descrittivo il divieto in questione sotto due profili, quello relativo alle opinioni politiche, religiose o sindacali e quello legato ai fatti non rilevanti in relazione all’attitudine professionale del lavoratore, sebbene la disposizione risponda a una ratio unitaria; Le indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali sono vietate in quanto estranee alla valutazione circa l’attitudine professionale del lavoratore; Secondo la dottrina maggioritaria, le indagini possono, quindi, riguardare solo fatti relativi a ciò che si intende pattuire o che è già stato pattuito nel contratto, cioè aspetti che si presentano in rapporto di stretta connessione con il contenuto delle mansioni e che consentano di valutare l’attitudine professionale del lavoratore. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 43 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti