Lezione 45 (Potere disciplinare) PDF

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These notes detail the Power Disciplinary in Italian Law, providing information on substantial requirements, discussing elements of the exercise, and explaining the relevance of the power within the Italian labor code. The document was written for postgraduate students.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 45 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 45 Titolo: #titolo# Potere disciplinare Attività n°: #attività# 1 Potere disciplinare Requisiti sostanziali Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 45 Titolo: #titolo# Potere disciplinare Attività n°: #attività# 1 Potere disciplinare Ai sensi dell’art. 2106 c.c., l'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2104 e 2105 c.c. può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione; L’opinione prevalente della dottrina vede nel potere disciplinare un aspetto tipico della subordinazione; A seguito dell’entrata del vigore dello Statuto dei Lavoratori, tale potere viene collegato alla funzione organizzatoria del contratto di lavoro e vengono introdotti limiti e garanzie volte a tutelare la posizione contrattuale del lavoratore, rendendolo compatibile con la logica egualitaria del contratto; Il potere disciplinare trova la sua fonte regolativa nell’art. 2106 c.c. e nell’art. 7, l. n. 300/1970. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 45 Titolo: #titolo# Potere disciplinare Attività n°: #attività# 1 Requisiti sostanziali Il primo elemento da considerare nell’esercizio del potere disciplinare è la sussistenza del fatto addebitato che in virtù dei principi sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., spetta al datore di lavoro provarlo; Sul lavoratore grava l’onere di provare che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.); L’altro elemento sostanziale citato dall’art. 2106 c.c. è il principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione; È la contrattazione collettiva che individua le condotte disciplinarmente rilevanti e quale sia la sanzione proporzionata da applicare; Resta fermo, in caso di contestazione, il potere del giudice di verificare la proporzionalità delle sanzioni determinate dalla contrattazione collettiva. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 45 Titolo: #titolo# Potere disciplinare Attività n°: #attività# 1 Requisiti sostanziali Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità della condotta rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. ed è quindi riservato al datore di lavoro; Ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della stessa riducendone la misura; Nel caso in cui sia, invece, lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore; In tal modo, infatti, non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima (Cass. 3896/2019). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 45 Titolo: #titolo# Potere disciplinare Attività n°: #attività# 1 Requisiti sostanziali Si consideri del resto che il difetto di proporzionalità della sanzione determina la mancanza di un presupposto del corretto esercizio del potere disciplinare, comportando la nullità della sanzione disciplinare; In applicazione dei principi generali civilistici, il potere sostitutivo del giudice di rideterminazione della sanzione su domanda di parte trova il proprio fondamento giuridico nell’art. 1424 c.c., applicabile agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c., che ammette la conversione del contratto nullo in un contratto diverso «qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 45 Titolo: #titolo# Potere disciplinare Attività n°: #attività# 1 Requisiti sostanziali: tipologia di sanzioni Ai sensi dell’art. 7, comma 4, l. n. 300/1970, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; Le sanzioni disciplinari sono: Il richiamo verbale L’ammonizione scritta la multa di importo non superiore a quattro ore della retribuzione base; la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per non più di dieci giorni; il licenziamento disciplinare. Sussiste un orientamento minoritario in giurisprudenza che ammette la configurabilità di provvedimenti attinenti alla normale gestione del rapporto di lavoro, come i trasferimenti, a fini disciplinari, quando vengano individuati come tali dalla contrattazione collettiva (Cass. 7045/2010). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 45 Titolo: #titolo# Potere disciplinare Attività n°: #attività# 2 Potere disciplinare Requisiti procedimentali Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 45 Titolo: #titolo# Potere disciplinare Attività n°: #attività# 2 Codice disciplinare L’art. 7, l. n. 300/1970, individua i requisiti procedimentali per l’esercizio del potere disciplinare; Il primo comma prevede, innanzitutto, che il datore di lavoro deve predeterminare un codice disciplinare, contenente le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse; Il codice disciplinare deve essere conforme alle disposizioni disciplinari determinate dalla contrattazione collettiva, qualora esista. In mancanza, le condotte disciplinari potranno essere individuate dal datore di lavoro; Il codice disciplinare deve essere portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Si tratta di una forma di pubblicità che secondo la giurisprudenza non può essere sostituita con modalità alternative. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 45 Titolo: #titolo# Potere disciplinare Attività n°: #attività# 2 Contestazione dell’addebito Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa; La contestazione dell’addebito presenta i caratteri dell’immediatezza, della specificità e dell’immutabilità; Immediatezza: tra commissione del fatto e contestazione dell’addebito non può trascorrere più del tempo strettamente necessario per effettuare un minimo accertamento e assumere la decisione di esercitare il potere disciplinare; Specificità: la contestazione deve individuare i fatti addebitati con sufficiente precisione in modo tale da consentire una puntuale difesa da parte del lavoratore; Immutabilità: il datore di lavoro una volta formulata la contestazione dell’addebito non può far valere circostanze nuove e diverse rispetto a quelle contestate a sostegno della legittimità della sanzione. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 45 Titolo: #titolo# Potere disciplinare Attività n°: #attività# 2 Contestazione dell’addebito Prima di irrogare la sanzione il datore di lavoro deve garantire il diritto di difesa del lavoratore, il quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato; Il lavoratore potrà chiedere di essere sentito oralmente o presentare le proprie giustificazioni in forma scritta; In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa; Secondo la giurisprudenza, il rispetto del termine di 5 giorni è posto a garanzia del diritto di difesa del lavoratore, quindi l’attesa non si giustifica più allorché esse siano state presentate (Cass. 3965/1994). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 45 Titolo: #titolo# Potere disciplinare Attività n°: #attività# 2 Irrogazione della sanzione L’art. 7 non fissa un termine entro cui il datore di lavoro debba irrogare la sanzione; Talvolta è la contrattazione collettiva a fissare un termine decadenziale, trascorso il quale il potere disciplinare non può più essere esercitato; Si consideri, del resto, che il principio di immediatezza opera non soltanto nel rapporto tra fatto contestato e contestazione d’addebito, ma anche tra giustificazione del lavoratore e irrogazione della sanzione, per cui il datore di lavoro non può far trascorre più del tempo necessario per irrogare la sanzione; L’art. 7 St. lav. non prevede alcun obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare in concreto adottato rispetto alle difese presentate dal lavoratore; Qualora un tale obbligo sia previsto, tuttavia, dalla contrattazione collettiva, il difetto di motivazione determinerà la nullità della sanzione irrogata. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 45 Titolo: #titolo# Potere disciplinare Attività n°: #attività# 2 Impugnazione della sanzione Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ispettorato territoriale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio arbitrale, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio; Resta ferma la possibilità per il lavoratore di impugnare la sanzione direttamente innanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 45 Titolo: #titolo# Potere disciplinare Attività n°: #attività# 2 Recidiva Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione; Secondo la giurisprudenza, quando la recidiva venga in rilievo non quale elemento costitutivo del complessivo addebito formulato ma quale mero precedente negativo della condotta, rilevante ai fini della determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l’infrazione disciplinare commessa, è esclusa la necessità di previa contestazione e i precedenti disciplinari possono anche essere più risalenti dei due anni fissati dalla norma (Cass. 1909/2018); Quando, invece, la recidiva concorre a integrare l’infrazione e, quindi, è una componente del fatto contestato, è necessaria la previa contestazione e non si può tener conto dei fatti sanzionati decorsi due anni dalla loro applicazione. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 45 Titolo: #titolo# Potere disciplinare Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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