Lezione 33 (La filiazione) - Slide PDF
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Questo documento riassume la lezione 33 sul diritto di famiglia, concentrandosi sul tema della filiazione in Italia. Vengono analizzate la riforma del 2012 e il concetto di "stato unico di figlio", e come le diverse forme di filiazione siano state oggetto di diverse normative e interpretazioni nel corso del tempo. Esplora le evoluzioni della legislazione italiana in materia di filiazione.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 33 Titolo: La filiazione...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 33 Titolo: La filiazione LA FILIAZIONE La materia della filiazione è stata oggetto di una vera e propria rivoluzione nel 2012. Il legislatore ha infatti introdotto lo stato unico di figlio. Non si ha più pertanto un figlio naturale o un figlio legittimo, ma solo un figlio prescindendo dunque dal legame tra le persone che l’hanno generato, legame che può così essere di coniugio, di convivenza, o derivare anche da un mero incontro occasionale. Il rapporto tra i genitori pertanto non può in alcun modo influire sul trattamento giuridico del figlio. La Costituzione. Il primo passo in tal senso effettuato dal nostro ordinamento risale all’approvazione della Carta Costituzionale che all’art 30 stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere educare e istruire i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. All’epoca la contrapposizione tra i due tipi di filiazione, legittima e illegittima, era netta. Lo stesso termine illegittimo indicava un forte disvalore sociale e giuridico verso la filiazione al di fuori del matrimonio. Solo il figlio nato nel matrimonio aveva una piena tutela, mentre per gli altri figli vi era un trattamento deteriore e ciò allo scopo di proteggere e rafforzare la famiglia legittima. Si consideri che il matrimonio era indissolubile e che il figlio adulterino, nato da genitori naturali di cui almeno uno o entrambi coniugati con altre persone, non poteva essere riconosciuto. Molto rigorosi erano inoltre i limiti posti all’accertamento giudiziale della genitorialità. Va comunque notato come il diritto penale sia arrivato molto prima del diritto civile a mettere sullo stesso piano i figli legittimi e i figli naturali. Si legge infatti nell’art 540 cd pen (risalente pertanto al 1930) che agli effetti della legge penale quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità la filiazione illegittima è equiparata a quella legittima. La riforma del 1975. La riforma del diritto di famiglia del 1975 porta a una svolta nella situazione descritta avvicinando molto le posizioni del figlio nato all’interno di una famiglia fondata sul matrimonio e del figlio nato da genitori tra loro non coniugati in attuazione della disposizione Costituzionale, dettata dall’art 30 Cost che sancisce i diritti e la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio. Il figlio nato da genitori tra loro non sposati assume così la connotazione di naturale e non più di illegittimo. Vengono inoltre previsti a carico dei genitori naturali i medesimi obblighi sanciti a favore dei figli legittimi, tramite il richiamo operato dagli artt 261 e 277 cod civ all’art 147 cod civ. Diventa possibile riconoscere il figlio adulterino e risulta più agevole per il figlio conseguire, tramite l’azione giudiziale per la dichiarazione di paternità o maternità, lo status di figlio naturale. Discriminazioni residue Nel 1975 si ha dunque una tappa fondamentale di un’evoluzione legislativa e interpretativa maturatasi nel tempo. Non si era tuttavia ancora giunti ad una totale uniformità. Il fatto stesso che i due tipi di 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 33 Titolo: La filiazione filiazione, legittima e naturale, mantenessero una diversa qualificazione giuridica costituiva una grossa discriminazione. Un rilevante profilo di differenziazione era inoltre quello dei legami di parentela con i parenti del genitore che nel caso di filiazione durante il matrimonio si instaurano con la nascita mentre sembravano non sussistere, almeno fino alla riforma del 2012, in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio. L’ordinamento continuava inoltre, pur avendo equiparato i diritti del figlio naturale a quelli del figlio legittimo, a dimostrare ripetutamente il favor per la famiglia fondata sul matrimonio e di conseguenza per il figlio nato in costanza di matrimonio. Nella materia della filiazione infatti la contrapposizione tra l’esigenza della verità, ossia la conoscenza o anche l'attribuzione della genitorialità biologica, e la tutela della famiglia legittima, ha sempre visto pendere il piatto della bilancia a favore di quest’ultima, sostenuta dall'ordinamento con varie norme e in particolare con decadenze e barriere processuali poste intorno alle azioni di status. Va a tal proposito notato come il figlio naturale aveva la stessa posizione di quello legittimo nei confronti di tutti i terzi, ma non anche nei confronti dei membri della famiglia legittima del genitore naturale, rispetto ai quali restava sempre in secondo piano. Discriminante era anche la facoltà di commutazione, concessa ai figli legittimi, che ai sensi dell’art 573 cod civ, potevano in sede di assegnazione delle porzioni di eredità da attribuire ai figli, commutare la quota dell’eredità dei figli naturali in denaro o in beni immobili. Un’altra rilevante differenza era il diverso organo giudicante competente per quanto riguarda l’affidamento dei figli, a seconda che i genitori fossero o meno tra loro coniugati. Com’è noto infatti nel caso di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso organo competente è il tribunale ordinario che decide anche in relazione all’affidamento dei figli, mentre nel caso di genitori naturali questi dovevano, recarsi presso il tribunale per i minorenni. Passo avanti verso la parificazione dei figli naturali e legittimi è stata anche la Legge 54 del 2006, legge sull’affido condiviso che ha esteso ai figli di genitori non coniugati le norme dettate in tema di affidamento (art 4 legge 54 del 2006). La riforma del 2012 Con la riforma della filiazione la materia ha subito radicali modifiche. La Legge 10 dicembre 2012, n 219, Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali, ha innanzitutto proclamato solennemente che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (nuovo art 315 cod civ). La riforma ha introdotto dunque una condizione unitaria di figlio senza alcuna distinzione né nominale, né sostanziale tra le varie categorie di figli. Sulla stessa linea rivoluzionaria si pone il successivo decreto n 154 del 2013. Tra le novità introdotte: l’eliminazione dell’espressione figlio naturale e figlio legittimo, la sostituzione dell’espressione potestà genitoriale con l’espressione responsabilità genitoriale, la rivisitazione delle norme in tema di ascolto del minore, 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 33 Titolo: La filiazione la riunione e rivisitazione di tutte le disposizioni in materia di diritti e doveri dei figli nei confronti dei genitori unificando quelle relative alla filiazione fuori del matrimonio con quelle relative alla filiazione nel matrimonio, la riunione e rivisitazione di tutte le disposizioni in materia di affidamento e mantenimento dei figli nel caso di scioglimento della coppia genitoriale in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito dei procedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i minori, con l’inserimento di un articolo del codice civile che disciplina le modalità con le quali i nonni possono far valere tale diritto, ferma restando la valutazione delle istanze degli ascendenti alla luce del superiore interesse del minore (art 317 bis). Anche la materia delle successioni, subisce rilevanti modifiche. Di primaria importanza è l’eliminazione del diritto di commutazione, tramite l’abrogazione del comma 3 dell’art 537 cod civ , diritto che costituiva la principale differenza nel trattamento successorio tra figli naturali e figli legittimi. Questi ultimi infatti potevano, in sede di assegnazione delle porzioni di eredità da attribuire ai vari figli del defunto, commutare la quota dell’eredità dei figli naturali in denaro o in beni immobili. La parificazione tra le diverse categorie di figli fa si inoltre che alla morte di un soggetto i suoi fratelli ereditino sia che siano nati nel matrimonio che fuori dallo stesso, eliminando tutti i problemi relativi alla successione tra fratelli. Nel caso di fratelli nati da due genitori non coniugati infatti la successione era possibile, in seguito ad alcuni interventi della Corte Costituzionale (C Cost 184 del 1990; C Cost 55 del 1979), solo in assenza di coniuge, di figli e di altri parenti entro il sesto grado. Come è cambiato il codice civile Come accennato la disciplina relativa ai diritti e doveri del figlio si trova riunita. Prima della riforma la regolamentazione dei rapporti genitori figli andava ricercata nell’ambito della disciplina matrimoniale (art 147 e 148 cod civ) e poteva essere applicata anche ai figli nati fuori dal matrimonio per via del richiamo di cui all’art 261 e 277 cod civ. Ora invece la disciplina valida per il figlio ha una sua sede specifica. In particolare il capo I del titolo IX del primo libro del codice civile che viene rubricato dei diritti e doveri dei figli contiene norme relative ai rapporti tra genitori e figli, sia con riferimento agli aspetti personali, sia in relazione alle disposizioni relative agli obblighi di mantenimento, nonché alle disposizioni concernenti l’esercizio della responsabilità genitoriale. Lo stesso sistema viene usato in relazione alla dissoluzione del rapporto tra i genitori. Il capo II del titolo IX, del Libro primo, raccoglie infatti tutte le disposizioni concernenti i figli relative a separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito dei procedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio. Viene così unificata tutta la disciplina dei rapporti tra genitori e figli sia nella fase fisiologica del rapporto genitoriale, in relazione ai diritti e doveri reciproci, sia nella fase patologica, ossia nel caso 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 33 Titolo: La filiazione di crisi del rapporto tra i genitori, rapporto che può così essere coniugale o di fatto senza che vi siano più distinzioni di norme applicabili. L’unicità dello stato di figlio L’art 315 cod civ, come modificato dalla Legge 219 del 2012 ribadisce quello che è il principio fondamentale alla base della riforma, ossia che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Si introduce pertanto una condizione unitaria di figlio senza alcuna distinzione né nominale, né sostanziale tra le varie categorie di figli. Si sottolinea peraltro che perché si possa parlare di figli è necessario che la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio e allora opera la presunzione di paternità di cui all’art 232 cod civ , oppure che, nel caso di filiazione fuori del matrimonio, vi sia stato riconoscimento o dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. Differentemente non si instaura il rapporto di filiazione. DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO I diritti del figlio L’ art 315 bis cod civ, stabilisce che il figlio ha diritto, ad essere mantenuto, educato, istruito, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni all’assistenza morale a crescere in famiglia a mantenere rapporti con i parenti a essere ascoltato In particolare diritto al mantenimento: il figlio ha innanzitutto diritto a essere mantenuto. Il mantenimento, è costituito dai mezzi necessari alle esigenze di vita, non intendendo come tali soltanto quelle attinenti a vestiario, vitto e alloggio ma anche tutte quelle esigenze proprie della persona quali divertimenti, sport, viaggi o quant'altro. Rientra inoltre propriamente nell'obbligo di mantenimento la prestazione di mezzi economici finalizzati all'educazione e all'istruzione. Il mantenimento dei figli grava su ciascun genitore che deve contribuire in proporzione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo (art 316 bis). diritto a crescere, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni: la riforma da rilevanza alla personalità del figlio e incarica i genitori di aiutarlo a svilupparla. Ciò si desume anche dal rilievo dato all’ascolto del minore diritto all’assistenza morale: La norma sottolinea l’importanza del profilo della cura dei figli. cosa che era stata prevista dalla legge sull’affido condiviso (Legge 54 del 2006) diritto alla famiglia: Il figlio ha dunque diritto a crescere in famiglia. Tale assunto ribadisce quanto già affermato dall'art 30 Cost , e dalla legge sull’adozione la Legge 184 del 1983 che all’art 1 stabilisce il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell’ambito della propria famiglia, 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 33 Titolo: La filiazione diritto del quale com’è noto è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso (Cass 11 dicembre 2008, n 29118). Si richiama così la Convenzione sui diritti del fanciullo che all’art 7 stabilisce che il minore ha diritto a conoscere i suoi genitori (conoscenza delle origini) e a essere allevato da essi. L’art 315 bis sancisce inoltre anche il diritto del figlio a mantenere rapporti con i parenti. I doveri del figlio. L’art 315 bis cod civ prevede infine, al comma 4, i doveri del figlio. Si stabilisce che il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito al mantenimento della famiglia finché convive con essa. La Legge 219 del 2012 ha peraltro introdotto una precisazione in più ossia l’obbligo del figlio di collaborare al mantenimento della famiglia anche in relazione alle proprie capacità. 5 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 33 Titolo: La filiazione RIPASSA Art 30 Cost È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Art 74 La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Art 315. Stato giuridico della filiazione. Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico Art 315 bis. Diritti e doveri del figlio. diritto di mantenimento educazione istruzione e assistenza morale diritto di crescere nella famiglia diritto di mantenere rapporti con i parenti diritto all’ascolto doveri del figlio 316. Responsabilità genitoriale. esercizio della responsabilità genitoriale la residenza abituale del minore. contrasto su questioni di particolare importanza esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio nato fuori del matrimonio posizione del genitore che non esercita la responsabilità genitoriale 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 33 Titolo: La filiazione 316 -bis. Concorso nel mantenimento I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo 317. Impedimento di uno dei genitori 317 bis Rapporti con gli ascendenti Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni 2