Acquisizione dello Stato di Figlio PDF
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Questi appunti di diritto di famiglia trattano dell'acquisizione dello stato di figlio. Essi approfondiscono i concetti di filiazione legittima e naturale, con particolare attenzione al processo di acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio. Vengono inoltre analizzate le principali presunzioni di paternità e la successiva contestazione dello stato di figlio. I documenti includono analisi di diverse leggi e articoli del codice civile italiano.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 37 Titolo: Accertamento della filiazione...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 37 Titolo: Accertamento della filiazione ACQUISIZIONE DELLO STATO DI FIGLIO Venuta meno con la riforma della filiazione la differenza tra figlio legittimo e figlio naturale lo stato di figlio è unico indipendentemente dalla sussistenza di un legame matrimoniale tra i genitori. Peraltro lo stato di figlio si acquisisce in modo diverso: è automatico nel caso di figlio nato nel matrimonio nel senso che basta che uno dei due genitori presenti la dichiarazione di nascita all’anagrafe o nel preposto centro nascita della struttura ospedaliera perché il figlio risulti figlio di entrambi i coniugi, dipende dall’atto di riconoscimento presentato da ciascuno dei due genitori nel caso di figlio nato fuori del matrimonio (v lezione successiva) IL FIGLIO NATO NEL MATRIMONIO Perché si abbia la filiazione nel matrimonio è necessario: 1. Il matrimonio tra i due genitori. 2. Il parto della donna. Nel nostro ordinamento ai sensi dell’art 269 cod civ madre è colei che ha partorito. 3. La paternità del marito. Per superare l’incertezza della paternità la legge predispone delle presunzioni. PRESUNZIONE DI PATERNITÀ E DI CONCEPIMENTO La legge stabilisce che il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio. Si tratta di una presunzione basata sul dovere di fedeltà coniugale che verosimilmente viene osservato dai coniugi. Questa presunzione può essere fatta cadere solamente per mezzo dell’azione di disconoscimento di paternità, volta a far prevalere la realtà su una situazione presunta. In passato la norma era posta a baluardo della famiglia legittima. Con la riforma della filiazione la presunzione resta limitata alla funzione di individuare nel marito della donna che ha partorito il padre del bambino. art 231 cod civ il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio art 232 cod civ Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 37 Titolo: Accertamento della filiazione stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente. La presunzione di concepimento nel matrimonio di conseguenza opera per tutti i figli nati entro i trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. A prescindere dunque dalla data di concepimento in forza dell’operare della presunzione di paternità, ciò che rileva è solo la nascita in costanza di matrimonio e si presumono figli del marito anche i figli nati entro i primi centottanta giorni dalle nozze e per cui concepiti prima. Resta comunque la possibilità per i figli nati oltre i trecento giorni da una delle cause che comportano la fine del matrimonio o dal momento della separazione, o dalla comparizione all’udienza presidenziale di provare di essere stati concepiti durante il matrimonio. Pertanto quando il figlio nasce da una coppia sposata è sufficiente che uno dei due presenti la dichiarazione di nascita e il figlio acquisisce lo stato di figlio di entrambi. Nel caso in cui la madre non voglia indicare la sua genitorialità benché coniugata non vi potrà essere alcuna attribuzione di paternità in capo al marito che volendo può solo riconoscere il figlio come nato al di fuori dal matrimonio. LE PROVE DELLA FILIAZIONE La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Quando per qualunque ragione manchino i registri dello stato civile o anche manchi l’atto di nascita la legge predispone uno strumento affinché non sorga pregiudizio per il figlio e lo status possa comunque essere provato. L’art 236 cod civ infatti, afferma che la filiazione può essere provata dal possesso continuo di stato e cioè dall’esistenza di una situazione di fatto in cui un soggetto è da sempre considerato come figlio di quei genitori. La riforma estende l’ambito di applicazione della disposizione, una volta limitata alla filiazione legittima, alla filiazione in generale. Il possesso di stato deve risultare da una serie di fatti che nel loro insieme siano sufficienti a dimostrare la relazione tra la persona e la famiglia alla quale questi dice di appartenere. I requisiti richiesti dall’art 237 cod civ sono: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa, che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali, che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia. Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo (art 241 cod civ) 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 37 Titolo: Accertamento della filiazione La riforma ha inciso in maniera rilevante oltre che sulla sostanza di numerose disposizioni anche sulla sistematicità del codice. La sezione dedicata alle prove della filiazione legittima è divenuta un capo autonomo relativo alle prove della filiazione in generale. In materia, come era auspicato da tempo, è stato affermato che la filiazione fuori dal matrimonio può essere accertata con ogni mezzo, con ciò cadendo quelle diversità e quei limiti alla ricerca della paternità a lungo ammesse, in conformità del resto con quanto già previsto dall’art 269 cod civ in relazione all’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. Fermo dunque che l’atto di nascita e il possesso di stato restano le principali prove della filiazione quando questi mancano si possono utilizzare liberamente ulteriori mezzi di prova. In precedenza in tale ipotesi erano ammesse, con varie limitazioni, prove testimoniali. L’attuale progresso scientifico che ha portato la prova ematologica a raggiungere la certezza del rapporto di filiazione o la certezza dell’esclusione dello stesso ha ridotto in secondo piano la prova testimoniale e con essa le cautele che ne circondavano l’esperibilità. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 37 Titolo: Accertamento della filiazione RIPASSA Il figlio nato nel matrimonio art 231 Presunzione ex Il marito è padre del figlio di paternità art 231 concepito o nato durante il cod civ matrimonio dalla data : si presume il quando non dell’annullamento del concepito figlio sono ancora matrimonio durante il nato trascorsi dello scioglimento del matrimonio trecento matrimonio giorni della cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla pronuncia di separazione giudiziale La presunzione non opera dalla omologazione di separazione decorsi consensuale, trecento giorni dalla data della di separazione comparizione dei coniugi di annullamento del avanti al giudice quando gli matrimonio, stessi sono stati autorizzati a di scioglimento del vivere separatamente nelle matrimonio more del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio Schema tratto da Codice della famiglia Galluzzo SAR le disposizioni normative, la giurisprudenza e gli schemi operativi, edito da Il Sole 24 ore, I codici del Sole 24 ore 2014 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 37 Titolo: Accertamento della filiazione LE AZIONI DI STATUS Com’è noto le azioni di status, sono da sempre state azioni a tutela della legittimità finalizzate l’azione per il disconoscimento della paternità a far cadere la presunzione di paternità, mentre le altre, reclamo della legittimità o contestazione della legittimità a reclamare o a contestare la legittimità. In seguito alla riforma della filiazione le azioni sono state revisionate. Per cui attualmente si ha: Reclamo dello stato di figlio (art 239 cod civ) Contestazione dello stato di figlio (art 240 cod civ) Disconoscimento della paternità (art 243-bis) Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art 269 c.c )(v lezione successiva) In particolare le due azioni rivolte al reclamo e alla contestazione vengono in seguito alla riforma riferite in generale allo stato di figlio essendo superato il concetto di stato di figlio legittimo. La procedura: si evidenzia che in materia è intervenuto il D Lgs 149 del 2022 che ha previsto un nuovo rito per le persone, le famiglie e i minorenni, tali disposizioni si applicano, anche ai procedimenti relativi allo stato delle persone, alle azioni di stato. Reclamo dello stato di figlio (art 239 cod civ) L’azione può essere esercitata nel caso di supposizione di parto o di sostituzione di neonato In tali ipotesi il figlio può reclamare uno stato diverso da quello che ha. La norma, riguarda sia il figlio nato nel matrimonio, sia il figlio nato fuori del matrimonio. La legge precisa comunque che l’azione volta a reclamare lo stato di figlio può essere esercitata qualora il precedente stato di figlio sia stato comunque rimosso. Contestazione dello stato di figlio (art 240 cod civ ) La norma disciplina la contestazione dello stato di figlio prevedendo che la contestazione è possibile nei casi, già esaminati di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, nonché nel caso di figlio nato nel matrimonio ma iscritto come figlio di ignoti. IL DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ Art 243 bis Ben più frequente nella prassi e oggetto di copiosa giurisprudenza è l’azione di disconoscimento della paternità. L’azione è diretta a privare il figlio dello stato di nato nel matrimonio attribuitogli in forza della presunzione di paternità. Notevoli sono i cambiamenti intervenuti in materia ad opera della riforma della filiazione. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 37 Titolo: Accertamento della filiazione L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. Diverse esigenze Nell'ambito della materia della filiazione e, in particolare nell'ambito dell'azione di disconoscimento della paternità, l’ordinamento ha da sempre tentato di contemperare, diverse esigenze di tutela. Da un lato vi è l'importanza della verità, ossia della conoscenza o anche dell'attribuzione della genitorialità biologica, dall'altro vi è invece la tutela della famiglia fondata sul matrimonio, sostenuta dall'ordinamento con varie norme e in particolare con decadenze e barriere processuali poste intorno alle azioni di status. Si tratta dell'annosa contrapposizione tra due principi il favor legitimitatis e il favor veritatis. La giurisprudenza in proposito afferma che, nonostante il legislatore abbia progressivamente ampliato le ipotesi di accertamento della verità biologica accentuando la propensione per una conformità dello status alla realtà della procreazione, il favor veritatis non rappresenta un valore in grado di prevalere comunque. Evoluzione dell’azione. L'azione di disconoscimento della paternità, azione che com’è noto permette di superare la presunzione di paternità dimostrando che il figlio nato non è stato generato dal presunto padre e che pertanto la realtà è diversa dalla situazione presunta dalla legge, è stata, dal momento della sua nascita a oggi, oggetto di vari interventi legislativi e giurisprudenziali che l'hanno allontanata da una iniziale preponderante tutela della legittimità per avvicinarla invece a una maggiore ricerca della verità dei rapporti familiari. In origine, nel testo del 1942, l'esigenza di garantire l'unità e la stabilità della famiglia fondata sul matrimonio a discapito del favor veritatis si riscontrava nella ristrettezza dei soggetti legittimati ad agire e nella limitatezza delle condizioni in cui l'azione poteva essere esercitata. La 219 del 2012. Di notevole impatto su tutta la materia della filiazione è stata la riforma di cui alla L 219 del 2012 e il successivo D lgs 154 del 2013. Norma di riferimento diviene l’art 243 bis cod civ inserito nel nuovo Capo III, del Titolo VII del Libro primo del codice civile rubricato Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio. Attualmente l’azione, può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo senza più alcun limite. Si prevede infatti che chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. Il presunto padre naturale È esclusa, la legittimazione di terzi estranei alla famiglia. Precedentemente tale esclusione era vista dalla giurisprudenza come una tutela della famiglia legittima dalle eventuali ingerenze del padre 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 37 Titolo: Accertamento della filiazione naturale. La questione era stata anche portata alla Corte Costituzionale la quale l’aveva rigettata sulla base dell'assunto secondo cui un simile ampliamento della legittimazione attiva rientra tra le scelte discrezionali del legislatore sulle quali il giudice delle leggi non può intervenire (C Cost 27 novembre 1991, n 429). Si sosteneva in proposito che la controversia sul relativo riconoscimento non può avere ingresso sino a quando la presunzione legale di legittimità della filiazione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell'azione di disconoscimento (Cass 8 febbraio 2012, n 1784 ). La rilevanza delle prove ematologiche Attualmente la prova della non paternità del marito è libera e può essere data quindi con ogni mezzo primo tra tutti la prova genetica da cui poter fare risultare direttamente la mancanza del rapporto tra il presunto padre e il figlio. Non è pertanto più necessario, come era richiesto in precedenza, dimostrare la mancata coabitazione tra coniugi, l'impotenza del marito o l’adulterio della moglie. Problematico è infatti stato a lungo il rapporto tra la prova dell'adulterio in sé e la prova ematologica. Come accennato l’azione per il disconoscimento era ammessa, tra gli altri casi, nell’ipotesi in cui la moglie avesse commesso adulterio. La legge precisava che in tal caso il marito era espressamente ammesso a provare che il figlio presenta delle caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con le proprie, nonché ogni altro fatto che sia idoneo a convincere il giudice che il concepimento non è avvenuto ad opera sua. Fino ad un importante intervento della Corte Costituzionale la Cassazione sosteneva l'impossibilità per il marito di utilizzare l'esito della prova ematologica se prima non aveva dimostrato il tradimento, ciò in quanto si sosteneva che il test del DNA non costituisce un'implicita prova dell'adulterio , con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di prova dell'adulterio, anche in presenza della dimostrazione che il figlio presentava caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, l'azione di disconoscimento della paternità doveva essere respinta (Tra le altre Cass 14887 del 2002). Nel 2006 la Corte Costituzionale, tenuto conto dei progressi della scienza biomedica che, attraverso le prove genetiche ed ematologiche, è in grado di accertare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione, dichiarava illegittimo l'art 235 cod civ (attualmente abrogato) nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordinava l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Decorrenza del termine L’art 244 cod civ stabilisce che : Per il figlio l’azione è imprescrittibile. La madre può proporre l’azione nel termine di sei mesi: dalla nascita del figlio, dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento Il presunto padre può proporre l’azione nel termine di un anno: dal giorno della nascita, quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio, dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli, al tempo della nascita, ne era lontano, 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 37 Titolo: Accertamento della filiazione dal giorno in cui ha avuto notizia della nascita, nel caso di adulterio, dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie, nell'ipotesi di impotenza solo di generare, dal giorno in cui è venuto a conoscenza della malattia. L’azione della madre e del padre non può essere intrapresa quando sono decorsi cinque anni dalla nascita del figlio. I termini per l’azione di disconoscimento sono sospesi nel caso in cui la parte interessata si trovi in stato di interdizione per infermità di mente nonché nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale (art 245 cod civ). La riforma ha adeguato la disciplina relativa ai termini per esercitare l’azione ai numerosi interventi giurisprudenziali che erano intervenuti in materia. Viene dunque presa in considerazione la nascita del bambino, la conoscenza dell’adulterio o la conoscenza dell’impotenza, e non si fa invece riferimento alla certezza dell’assenza del rapporto di filiazione, acquisita tramite esame ematologico. Si sostiene infatti, in giurisprudenza, che non conta che la prova ematica o del Dna sia intervenuta in un momento successivo (Cass 26 marzo 2013, n 7581; Cass 30 maggio 2013, n 13638). Fecondazione artificiale. Ai sensi della L 40 del 2004 art 9 qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità, né l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. Conservazione dello status. L’art 244 cod civ stabilisce comunque che in ogni caso l’azione della madre e del padre, non può essere intrapresa quando sono decorsi cinque anni dalla nascita: decorso questo termine sul principio di verità della filiazione prevale, infatti, l’interesse del figlio alla conservazione dello stato. Pertanto nel caso in cui ad esperire l’azione siano i genitori tra i due interessi quello della verità e quello del figlio alla conservazione dello status viene ritenuto prevalente quest’ultimo. Azione proposta dal figlio. Non è così peraltro quando ad esperire l’azione è il figlio. Il quinto comma dell’articolo 244 cod civ stabilisce, infatti che il figlio può agire personalmente al compimento della maggiore età e che l’azione è, per lui, imprescrittibile. Nel testo previgente l’azione era invece limitata ad un anno entro il compimento della maggiore età o ad un anno dal momento in cui veniva successivamente a conoscenza dei fatti che rendevano possibile il disconoscimento. La nuova disposizione rimette pertanto al figlio la valutazione dell’interesse a far prevalere il principio di verità di filiazione mentre gli altri legittimati non possono agire oltre il termine dei cinque anni dal giorno della nascita. L'azione può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio che abbia compiuto i 14 anni o del pubblico ministero o dell'altro genitore quando si tratti di minore di età inferiore. 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 37 Titolo: Accertamento della filiazione 5