Lezione 32 (Le parti del contratto di lavoro) PDF

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This document presents a lecture on the parts of employment contracts, specifically focusing on the legal aspects and the capacity of both employee and employer. It discusses the related age requirements and relevant legal provisions.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo# Le parti del contratto di lavoro Attività n°: #attività# 1 Le parti del contratto di lavoro Capacità giuridica speciale e capacità di agire Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo# Le parti del contratto di lavoro Attività n°: #attività# 1 Il lavoratore: capacità giuridica speciale Con riferimento alla capacità di essere parte di un rapporto di lavoro si suole parlare di capacità giuridica speciale, in quanto legata alla disciplina che fissa i requisiti di età per l’accesso al lavoro; La capacità al lavoro è fissata dall’art. 3, l. n. 977/1967, il quale prevede che «l’età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti»; L’art. 1, comma 622, l. n. 296/2006, in corrispondenza con l’innalzamento dell’obbligo scolastico viene elevata l'età per l'accesso al lavoro da quindici a sedici anni. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo# Le parti del contratto di lavoro Attività n°: #attività# 1 Il lavoratore: capacità giuridica speciale Il contratto di lavoro stipulato da un lavoratore privo della capacità giuridica speciale, ovvero che non abbia i requisiti minimi di età per l’ammissione al lavoro, è da considerarsi nullo per illiceità dell’oggetto; Il divieto di accesso al lavoro prima dell’età minima costituisce, infatti, un limite alla deducibilità dell’attività lavorativa in un rapporto di lavoro subordinato; Peraltro, trattandosi di una violazione di una norma, quella sull’età minima al lavoro, posta a tutela dello stesso prestatore di lavoro, a un tale tipo di rapporto si applicherà l’art. 2126, comma 2, c.c., secondo cui nonostante la nullità del contratto di lavoro, al lavoratore è dovuta in ogni caso la retribuzione (v. lez. 35). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo# Le parti del contratto di lavoro Attività n°: #attività# 1 Il lavoratore: capacità di agire Con riferimento alla capacità di stipulare un contratto di lavoro da parte del soggetto provvisto di capacità giuridica speciale si suole parlare di capacità di agire; L’art. 2, c.c., fissa, in via generale, al compimento dei 18 anni l’acquisizione della capacità di agire. Al secondo comma, tuttavia, fa «salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro». Secondo l’opinione prevalente in dottrina, quindi, si può ritenere che in relazione al rapporto di lavoro, capacità giuridica speciale e capacità di agire coincidano, per cui il minore provvisto di capacità giuridica speciale ha anche la capacità di stipulare il contratto di lavoro. In caso di difetto di capacità di agire il contratto è annullabile (art. 1425 cod. civ.), ma al rapporto di lavoro si applica l’art. 2126, comma 1, c.c., per cui tale annullabilità «non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo# Le parti del contratto di lavoro Attività n°: #attività# 1 Il datore di lavoro A differenza di quanto visto per il lavoratore, al datore di lavoro si applicano le regole generali civilistiche sulla capacità giuridica e di agire, non sussistendo requisiti soggettivi speciali. A essere rilevante è piuttosto: la distinzione tra imprenditore e non imprenditore, anche alla luce del fatto che la disciplina della subordinazione a questi ultimi si applica solo in quanto compatibile con la specialità del rapporto (art. 2239 c.c.); la dimensione dell’impresa, considerato che l’applicabilità di determinate normative lavoristiche è sovente legata al superamento di determinate soglie occupazionali (es. la disciplina sui diritti sindacali; sui licenziamenti individuali). la natura, privata o pubblica. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo# Le parti del contratto di lavoro Attività n°: #attività# 1 Il datore di lavoro In corrispondenza con il diffondersi dei processi di decentramento ed esternalizzazione dei rapporti di lavoro e di integrazione e concentrazione a livello societario, si è registrato un rinnovato interesse in dottrina per la figura datoriale; Come vedremo meglio in seguito (v. lez. 60 e ss.), ai processi di composizione o scomposizione dell’impresa non sono corrisposti significativi mutamenti sul piano del contratto individuale, se si fa eccezione per il contratto di rete. Tale tipologia contrattuale, infatti, oltre ad aver reso più agevole il distacco tra i datori di lavoro retisti, ha introdotto uno specifico riconoscimento della codatorialità fra gli imprenditori retisti, ossia la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro in modo condiviso o promiscuo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo# Le parti del contratto di lavoro Attività n°: #attività# 2 Le parti del contratto di lavoro Il lavoro dei minori Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo# Le parti del contratto di lavoro Attività n°: #attività# 2 Il lavoro dei minori: art. 37 Cost. Ai sensi dell’art. 37 Cost., «[…] le condizioni di lavoro devono […] assicurare […] al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione»; La disposizione costituzionale è stata attuata dalla l. n. 977/1967, la quale è successivamente modificata dal d.lgs. 345/1999, in attuazione della dir. n. 94/33/CE sul divieto di lavoro minorile e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro; Le modifiche alla l. n. 977/1967 miravano alla valorizzazione dell’istruzione e della formazione professionale e al miglioramento degli aspetti relativi alla tutela della salute e sicurezza dei minori, quale categoria di lavoratori particolarmente sensibile. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo# Le parti del contratto di lavoro Attività n°: #attività# 2 L’età minima per l’ammissione al lavoro Come visto, con riferimento alla capacità di essere parte di un rapporto di lavoro si suole parlare di capacità giuridica speciale, in quanto legata alla disciplina che fissa i requisiti di età per l’accesso al lavoro; L’art. 3, l. n. 977/1967 dispone che «l’età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti»; L’art. 1, comma 622, l. n. 296/2006, in corrispondenza con l’innalzamento dell’obbligo scolastico, eleva l'età per l'accesso al lavoro da quindici a sedici anni. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo# Le parti del contratto di lavoro Attività n°: #attività# 2 I bambini L’art. 4, comma 2, l. n. 977/1967 pone un divieto generale di adibizione al lavoro dei bambini, ossia dei minori che non hanno ancora compiuto 16 anni di età o che sono ancora soggetto all'obbligo scolastico; Con l’assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale, l’Ispettorato territoriale del lavoro può, però, autorizzare l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo; Si deve trattare di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo# Le parti del contratto di lavoro Attività n°: #attività# 2 Gli adolescenti Gli adolescenti, ossia i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni di età, non più soggetti all'obbligo scolastico godono di piena capacità al lavoro; L’art. 6, l. n. 977/1967, vieta, tuttavia, di adibire gli stessi a specifiche attività lavorative tassativamente elencate nell’allegato I della legge, che distingue tra divieti di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici e divieto di adibizione a specifici processi e lavorazioni; Tali specifiche attività lavorative possono, tuttavia, essere svolte dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa; L’attività deve essere preventivamente autorizzata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, previo parere dell’ASL competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo# Le parti del contratto di lavoro Attività n°: #attività# 2 Il lavoro dei minori: limiti La l. n. 977/1967 introduce, poi, ulteriori limiti in materia di lavoro dei minori, rivolte sia ai bambini, sia agli adolescenti; Il ricorso al lavoro dei minori è, infatti, subordinato: Ai sensi dell’art. 7, all’effettuazione da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi di cui all’art. 28, d.lgs. n. 81/2008; Ai sensi dell’art. 8, al riconoscimento dell’idoneità allo svolgimento dell’attività lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di visita medica effettuata, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale, sia all’atto dell’assunzione sia in corso di rapporto con cadenza almeno annuale; I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo# Le parti del contratto di lavoro Attività n°: #attività# 2 Il lavoro dei minori: orario di lavoro In materia di orario di lavoro, la l. n. 977/1967, dispone che: Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, che possono essere impiegati solo nelle attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, l’orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; Per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali; L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno, riducibile dai CCNL a mezz’ora; Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo# Le parti del contratto di lavoro Attività n°: #attività# 2 Il lavoro dei minori: lavoro notturno L’art. 15, l. n. 977/1967, dispone, inoltre, il divieto di adibire i minori al lavoro notturno, intendendosi per notte un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7; Tuttavia, nelle attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, il minore può essere impiegato non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 32 Titolo: #titolo# Le parti del contratto di lavoro Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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