Lezione 35 (Vizi del consenso e prestazione di lavoro di fatto) - Slide PDF

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This document is an educational presentation, specifically focused on labor law and contract law in Italy. It analyzes issues related to consent and performance in labor contracts from a legal point of view. The lesson content may involve discussion or review of relevant laws, cases, or doctrines in Italian legal systems.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 35 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 35 Titolo: #titolo# Vizi del consenso e prestazione Attività n°: #attività# 1 Vizi del consenso e prestazione di fatto Vizi del consenso Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 35 Titolo: #titolo# Vizi del consenso e prestazione Attività n°: #attività# 1 Consenso e vizi Sulla base dei principi generali, anche per il contratto di lavoro l’elemento dell’accordo ha carattere essenziale (art. 1325 c.c.); La legge non prevede regole speciali in materia se non nell’ambito del pubblico impiego, ove la scelta del lavoratore da assumere avviene tramite concorso (art. 97 Cost.), e per le società a partecipazione pubblica; La volontà dei contraenti è assoggettata alla generale disciplina codicistica in tema di consenso e vizi del medesimo (artt. 1427 e ss.); Ai sensi dell’art. 1427 c.c., «il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza, o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto […]». L’azione di annullamento, che può essere domandata solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto l’errore o il dolo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 35 Titolo: #titolo# Vizi del consenso e prestazione Attività n°: #attività# 1 Errore L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente (art. 1428 c.c.); Sul piano del contratto di lavoro, l’errore può rilevare qualora riguardi qualità personali del lavoratore; In particolare, per essere essenziale e dare eventualmente luogo all’annullamento del contratto di lavoro, deve vertere su qualità che siano direttamente collegate con la prestazione di lavoro: qualità tecnico-professionali; qualità della persona che siano determinanti per lo svolgimento dell’attività lavorativa in ragione del particolare tipo di mansioni svolte o della particolare tipologia di impresa; L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo (art. 1431 c.c.). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 35 Titolo: #titolo# Vizi del consenso e prestazione Attività n°: #attività# 1 Violenza La violenza, anche se esercitata da un terzo, per essere causa di annullabilità del contratto, deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone (artt. 1434-1435 c.c.). La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice. Si tratta della violenza morale, ossia della minaccia che, se il consenso non verrà prestato, verrà procurato un male alla persona del contraente o ai suoi beni o ai suoi familiari. È da tenere distinta dalla violenza fisica che determina la nullità del contratto. La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 35 Titolo: #titolo# Vizi del consenso e prestazione Attività n°: #attività# 1 Dolo Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. In ambito lavorativo, la casistica ha riguardato la reticenza del dipendente, al momento della costituzione del rapporto di lavoro, sul possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto per il posto per cui egli viene assunto in violazione di un preciso obbligo di chiarire al datore di lavoro la circostanza relativa al possesso del titolo di studio superiore (Cass. 2271/1981). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 35 Titolo: #titolo# Vizi del consenso e prestazione Attività n°: #attività# 1 Simulazione Al contratto di lavoro si applica, altresì, la disciplina codicistica in materia di simulazione del contratto (art. 1414 c.c.); Si può dare un’ipotesi di simulazione assoluta, qualora venga simulato, ad es. per ragioni fiscali o previdenziali, un contratto di lavoro subordinato in assenza della volontà di costituire alcun rapporto di lavoro e comunque in assenza di svolgimento di attività lavorativa. In tal caso, il contratto simulato non produce effetto (art. 1414, comma 1, c.c.); Si può dare l’ipotesi di simulazione relativa, qualora le parti simulino un contratto di lavoro autonomo, ma il rapporto in concreto si svolge in regime di subordinazione. La questione è risolta domandando in giudizio la corretta qualificazione del rapporto. Al contrario, qualora venga simulato un contratto di lavoro subordinato, ma il rapporto si svolge in regime di autonomia, non si potrà applicare la disciplina della subordinazione, essendo strettamente connessa all’assetto di interessi proprio del lavoro subordinato. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 35 Titolo: #titolo# Vizi del consenso e prestazione Attività n°: #attività# 2 Vizi del consenso e prestazione di fatto Art. 2126 c.c. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 35 Titolo: #titolo# Vizi del consenso e prestazione Attività n°: #attività# 2 Prestazione di fatto Art. 2126 c.c.: «La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione». L’articolo ha una portata solo retrospettiva e non proiettiva, non introduce una nuova fonte del rapporto di lavoro ulteriore o sostitutiva del contratto di lavoro, ma individua gli effetti conseguenti all’invalidità di un contratto che precede lo svolgimento di una prestazione di fatto; La prestazione di fatto di attività lavorativa non è, quindi, equiparabile al contratto stipulato tra le parti e non può fare le sue veci. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 35 Titolo: #titolo# Vizi del consenso e prestazione Attività n°: #attività# 2 Prestazione di fatto L’art. 2126 c.c. mira a tutelare la parte debole del rapporto di lavoro, considerato che in applicazione delle regole generali civilistiche, la nullità del contratto determinerebbe la sua inefficacia fin dall’inizio, legittimando pretese retributive restitutorie da parte del datore di lavoro; Al lavoratore non resterebbe che agire per arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. per la controprestazione svolta a favore del datore di lavoro; La formula adottata ha lo scopo di impedire che la situazione di invalidità dispieghi conseguenze sulla prestazione eseguita. I limitati effetti dell’art. 2126 cod. civ., inoltre, si producono solo allorché sussista un contratto, sia pure invalido. Ciò non accade nell’ipotesi di lavoro prestato invito domino, cioè senza il consenso o addirittura contro la dichiarata volontà del datore di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 35 Titolo: #titolo# Vizi del consenso e prestazione Attività n°: #attività# 2 Prestazione di fatto: illiceità dell’oggetto e della causa Qualora la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa, non opera il particolare regime di prestazione di fatto previsto dall’art. 2126 c.c., per cui il datore di lavoro sarà legittimato ad agire per la restituzione della retribuzione, mentre al lavoratore, per la prestazione resa, non resterà che agire per arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.; L’illiceità dell’oggetto si verifica quando la prestazione lavorativa è illecita in sé, come tipo di attività, o quando è svolta da soggetto privo di determinate qualità soggettive prescritte dalla legge, o quando è resa in violazione di speciali divieti; L’illiceità della causa si verifica quando lo scambio miri a un risultato o a un interesse immediato illecito o le parti perseguano un motivo illecito comune ad entrambe. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 35 Titolo: #titolo# Vizi del consenso e prestazione Attività n°: #attività# 2 Prestazione di fatto: norme poste a tutela del prestatore di lavoro Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, invece, il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione; In questo caso l’illiceità è connessa alla violazione di norme poste a tutela dello stesso lavoratore e, quindi, a ragioni che non possono pregiudicare il diritto del dipendente al relativo trattamento; La giurisprudenza ha fatto applicazione dell’art. 2126, comma 2, c.c., nell’ipotesi di attività lavorativa svolta in violazione del diritto al riposo settimanale (Cass. 9009/2001); nell’ipotesi di attività lavorativa svolta durante il periodo delle ferie (Cass., 19023/2006); nell’ipotesi di lavoro svolto da minori in violazione dei requisiti di età (Cass. 7605/1983). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 35 Titolo: #titolo# Vizi del consenso e prestazione Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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