Ripasso II Nucleo Tematico Lezione 16 PDF

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This document contains lecture notes on Italian labor law, specifically covering topics such as employee rights, union rights, and labor disputes.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 0 Ripasso II nucleo tematico Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 0 Diritti sindacali e lotta sindacale Nel secondo nucleo tematico abbiamo affrontato i seguenti temi: Diritti sindacali del titolo II Diritti sindacali del titolo III La repressione della condotta antisindacale Il diritto di sciopero e le altre forme di lotta Le modalità attuative dello sciopero Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali La serrata. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 0 Diritti sindacali del titolo II I diritti sindacali di cui al titolo II dello Statuto dei lavoratori sono riconosciuti a tutti i lavoratori e a tutte le OOSS, a prescindere dal grado di rappresentatività, in tutti i luoghi di lavoro, a prescindere dalla grandezza dimensionale dell'impresa; Art. 14: concretizzazione del principio di libertà sindacale nei luoghi di lavoro; Art 15: divieto di discriminazione, esprime anche la libertà sindacale negativa; Art. 16: divieto di trattamenti economici discriminatori; Art. 17: divieto di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori, c.d. sindacati di comodo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 0 Diritti sindacali del titolo III I diritti sindacali di cui al titolo III, fatta eccezione per l'art. 26 e l'art. 27, sono riconosciuti alle imprese individuate dall'art. 35, che ne definisce il campo di applicazione. Art. 20: diritto di assemblea Art. 21: diritto di referendum Art. 22: trasferimento del dirigente sindacale previo nulla osta Art. 23: permessi retribuiti Art. 24: permessi non retribuiti Art. 25: diritto di affissione Art. 26: diritto di fare proselitismo e raccogliere contributi Art. 27: diritto ai locali Artt. 30 e 31: permessi e aspettativa per i dirigenti sindacali di organizzazioni esterne all’azienda Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 0 Repressione della condotta antisindacale Beni protetti: libertà sindacale, attività sindacale, diritto di sciopero; Legittimato attivo: gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che ne abbiano interesse; Legittimato passivo: il datore di lavoro Il comportamento datoriale rileva in modo oggettivo, alla luce della sua potenziale idoneità a ledere i beni protetti, a prescindere da indagini circa l’elemento soggettivo; Due condotte tipizzate: art. 7, l. 146/1990, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali; art. 47, l. n. 428/1990, in materia di trasferimento d’azienda; Procedimento d’urgenza innanzi al Tribunale che si conclude con un decreto motivato, impugnabile, che ordina al datore di lavoro di cessare la condotta e di rimuoverne gli effetti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 0 Diritto di sciopero È un diritto soggettivo, a titolarità individuale, ma ad esercizio collettivo, strumento di partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È riconosciuto a tutti i lavoratori, eccetto i militari e gli appartenenti alla Polizia di Stato; Finalità: a fini contrattuali, di solidarietà o di protesta, di imposizione economico-politica, politico. Distinzione tra diritto, libertà, reato. Crumiraggio. Diretto, indiretto e indiretto interno o esterno. Si possono ricomprendere tra le forme di lotta sindacale: Sciopero dello straordinario; Sciopero virtuale; Non collaborazione e ostruzionismo; Picchettaggio; Boicottaggio; Occupazione d’azienda. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 0 Sciopero nei servizi pubblici essenziali Disciplinato dalla l. n. 146/1990 che individua i servizi pubblici essenziali attraverso una lista tassativa di diritti della persona costituzionalmente tutelati e una lista esemplificativa di servizi; Commissione di garanzia - funzioni: formulazione delle regole; governo delle dinamiche del conflitto; poteri sanzionatori e di precettazione. Prestazioni indispensabili, individuate dalla contrattazione collettiva, sono sottoposte al giudizio di idoneità della Commissione di garanzia, che in caso negativo propone una provvisoria regolamentazione. Devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 % delle prestazioni normalmente erogate, devono riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato; Procedura: raffreddamento e conciliazione; preavviso di 10 gg. alle imprese e all’autorità di precettazione; preavviso di 5 gg. All’utenza. Periodi di franchigia e intervalli minimi. In caso di pregiudizio per i diritti della persona, ordinanza di precettazione volto a bloccare o regolare lo sciopero. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 0 Serrata Costituisce il tipico mezzo di lotta sindacale del datore di lavoro e consiste nella sospensione dell’attività aziendale con la chiusura, totale o parziale, dell’impresa e il contestuale rifiuto di accettare la prestazione di lavoro dei propri dipendenti e, specularmente, di corrispondere la retribuzione. Rilevanza penale: la serrata rimane vietata penalmente a meno che non sia per fini contrattuali; Rilevanza civile: il datore di lavoro che attua una serrata può incorrere in una duplice responsabilità contrattuale, sia quale debitore della retribuzione, sia quale creditore obbligato a cooperare all’adempimento della prestazione Serrata di ritorsione: se attuata in risposta a uno sciopero legittimo, condotta antisindacale; se attuata come rifiuto del datore di lavoro di accogliere e retribuire il lavoro offerto da personale attualmente non scioperante, è legittima se il lavoro è in tutto e per tutto inutilizzabile. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 1 Ripasso II nucleo tematico Domande e parole chiave Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 1 Parole chiave Diritti sindacali Condotta antisindacale Sciopero Sindacato di comodo Crumiraggio Diritto di assemblea Non collaborazione e Diritto di referendum ostruzionismo Picchettaggio Diritto di affissione Boicottaggio Diritto di fare proselitismo e Occupazione d’azienda raccogliere contributi Sciopero articolato Diritto ai locali Limiti interni ed esterni Commissione di garanzia Permessi e aspettativa sindacali Prestazioni indispensabili Nulla osta al trasferimento Periodi di franchigia e intervalli Diritti di informazione e Precettazione speciale consultazione Serrata Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 1 Domande Che differenza c’è tra i diritti sindacali del titolo II e quelli del titolo III dello Statuto dei lavoratori? Qual è il campo di applicazione del titolo II? Qual è il campo di applicazione del titolo III? Quali sono i limiti imposti al diritto di svolgere attività sindacale di cui all’art. 14 Stat. lav.? Cosa si intende per fattispecie aperta e solo teleologicamente determinata in relazione all’art. 15 Stat. lav.? Quali sono i fattori discriminatori vietati dall’art. 15 Stat. lav.? Quali sono le condotte tipiche vietate dall’art. 15 Stat. lav.? Come vengono sanzionate dall’art. 15 Stat. lav. le condotte discriminatorie? Cosa vieta l’art. 16 Stat. lav.? Cosa si intende per trattamenti economici ai sensi dell’art. 16 Stat. lav.? Cosa sono i sindacati di comodo? Cosa comporta il sostegno di sindacati di comodo per il datore di lavoro? Possono essere sciolti i sindacati di comodo? Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 1 Domande Può un lavoratore partecipare a un’assemblea pur avendo esaurito il monte ore annuo di 10 ore? A chi spetta il potere di convocare l’assemblea? Può un dirigente sindacale esterno partecipare all’assemblea? Può un referendum essere svolto durante l’orario di lavoro? Cosa accade se il datore di lavoro rimuove il materiale affisso sulla bacheca sindacale? A quale limite è soggetto il diritto di fare proselitismo? Chi è titolare del diritto di fare proselitismo? Quali limiti dimensionali si applicano per il riconoscimento del diritto ai locali? Cosa si intende per informazione? Cosa si intende per consultazione? Quali sono le materie che possono essere oggetto di informazione e consultazione? Che differenza c’è tra permessi sindacali retribuiti e non retribuiti? Che rilievo hanno le esigenze aziendali ai fini della concessione dei permessi? Che differenza c’è tra i permessi di cui agli artt. 23-24 e quelli di cui agli artt. 30-31 Stat. lav.? Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 1 Domande Quali sono i beni protetti dall’art. 28 Stat. lav.? Che ruolo ha l’intenzionalità della condotta (elemento soggettivo) ai fini della configurabilità della condotta antisindacale? Quali sono le condotte antisindacali tipizzate dal legislatore? Quali sono i soggetti sindacali legittimati attivi nel procedimento ex art. 28? Quali caratteristiche ha il decreto ex art. 28? Quale contenuto ha il decreto ex art. 28? Il decreto ex art. 28 può essere impugnato? Quali possono essere le finalità dello sciopero? Dal punto di vista giuridico quali sono le differenze tra le diverse tipologie? Cosa implica la libertà di sciopero? Esistono ancora fattispecie di reato connesse allo sciopero? Cosa è il crumiraggio? Quali sono i confini di liceità del crumiraggio? Quali sono le altre forme di lotta? Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 1 Domande Cosa è lo sciopero articolato? Quali sono i limiti dello sciopero? Può il datore di lavoro rifiutare la prestazione lavorativa in occasione di uno sciopero articolato? Quali sono le funzioni della Commissione di garanzia? Come sono individuati i servizi pubblici essenziali dalla l. n. 146/1990? Cosa sono le prestazioni indispensabili nello sciopero nei servizi pubblici essenziali? Quali requisiti minimi devono essere rispettati per delineare le prestazioni indispensabili? Cosa accade se gli accordi collettivi contenenti l’individuazione delle prestazioni indispensabili sono giudicati negativamente dalla Commissione di garanzia? A quanto ammonta il preavviso che i soggetti che effettuano lo sciopero sono tenuti a dare prima di iniziare l’astensione? A quali soggetti devono comunicare l’intenzione di procedere a uno sciopero? A quanto ammonta il preavviso che le imprese del servizio devono dare all’utenza? Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 1 Domande Cosa sono i periodi di franchigia? Che differenza c’è tra intervalli minimi soggettivi e oggettivi? Quali sanzioni può irrogare la Commissione di garanzia? Quando può essere disposta la precettazione speciale? Quali autorità sono competenti per la precettazione? Quale è il contenuto dell’ordinanza di precettazione? Che cosa è la serrata? Come viene qualificata giuridicamente la serrata in relazione alle diverse finalità? Quali sono le condizioni di liceità della serrata di ritorsione? Quali sono le conseguenze civilistiche della serrata? Numero 2 / 2020 (estratto) Raffaele De Luca Tamajo Spunti per un bilancio senza retorica o enfasi da "reduci" Il presente saggio è’ destinato agli Studi in onore di Francesco Santoni Raffaele De Luca Tamajo Spunti per un bilancio senza retorica o enfasi da "reduci" Spunti per un bilancio senza retorica o enfasi da "reduci" Raffaele De Luca Tamajo Professore Emerito di Diritto del Lavoro dell’Università di Napoli Federico II ABSTRACT Italiano: Il saggio rievoca il genius temporis in cui fu emanato lo Statuto dei lavoratori, caratterizzato da movimenti a forte impronta collettiva, per poi passare in rassegna i meriti di quella storica normativa quali affermati nell’arco di un cinquantennio: la complementarietà tra la linea “costituzionale” e quella di “sostegno al sindacato”, la modellistica normativa inaugurata, la istituzionalizzazione della contestazione operaia, la sfida alla razionalità capitalistica Inglese: The essay recalls the “genius temporis” (common sense of the time) in which the “Statuto dei Lavoratori” (Workers' Statute) was issued, identified by strongly collective-oriented movements. It then reviews the merits of such historical norm over a fifty-year period: the complementarity between the "constitutional" spirit and that in "support of the unions", the innovative scheme of the regulation, the institutionalization of the workers' protest, the challenge to the capitalist view. Le celebrazioni del cinquantenario dello Statuto dei lavoratori, di una legge vanto del più alto riformismo italico, sono esposte al rischio di enfasi più o meno retoriche o, al contrario, alla tentazione di affettuosa rievocazione di una normativa, ritenuta 2 Lavoro Diritti Europa 2020/2 Raffaele De Luca Tamajo Spunti per un bilancio senza retorica o enfasi da "reduci" ormai superata in ragione delle odierne connotazioni del sistema produttivo o, ancora, ad una insistita verifica della permanente attualità di alcune sue parti e dei suoi principii ispiratori. Ai commentatori delle singole norme della l. n. 300 del 1970 spetterà il compito di optare per l’una o l’altra prospettiva, mentre questa introduzione tenterà di rappresentare soprattutto l’humus in cui quella legge vide la luce e il ruolo storico svolto in questi 50 anni, prescindendo da una disamina dell’odierna sopravvivenza delle singole norme, alcune delle quali, pur presentando tratti di permanente attualità, non sembrano offrire chiavi per indirizzare il futuro del diritto del lavoro. Un futuro caratterizzato da nuovi modelli organizzativi delle imprese e affollato da lavoratori lontani dal prototipo monolitico della l. 300 e, piuttosto, frammentati, decentrati, semiindipendenti. Come è noto lo Statuto dei Lavoratori ha accompagnato e alimentato l’attività professionale ed accademica di molte generazioni di giuslavoristi. Come ha detto Umberto Romagnoli “per un giurista del lavoro ripercorrere i 50 anni trascorsi con lo Statuto dei lavoratori è come guardare un film documentario sulla sua vita professionale”, ma è la mia generazione, che all’epoca del varo dello Statuto si affacciava agli studi accademici, ad avere accumulato un forte debito di riconoscenza. Lo Statuto e il genius temporis di cui fu espressione costituirono, infatti, la scintilla e il vettore originario di un interesse, meglio di una passione per il Diritto del lavoro, che ci avrebbe accompagnato in tutto il nostro percorso professionale. Ed è appunto da quello straordinario spirito del tempo dei primi anni 70 che vorrei partire in questa revocazione. Furono anni, quelli, pregni di fermenti ideali, di appassionate dialettiche di pensiero, di rinnovate opzioni metodologiche e di inedite politiche del diritto che non potevano non affascinare noi giovani studiosi. Anni in cui il cambiamento scorreva in un alveo tutto “collettivo” materiato da lotte, rivendicazioni e normative declinati al plurale a ridosso delle classi, dei gruppi, dei movimenti. Le lotte operaie per gli aumenti salariali, per l’egualitarismo, per la salute e la sicurezza, per il riequilibrio dei poteri in fabbrica, ma anche i movimenti per i diritti civili (il femminismo, le battaglie per il divorzio e l’aborto, le lotte studentesche) erano in quel periodo 3 Lavoro Diritti Europa 2020/2 Raffaele De Luca Tamajo Spunti per un bilancio senza retorica o enfasi da "reduci" espressione di aspirazioni e vicende di massa, più che di istanze individuali. Questo genius temporis, evidentemente improntato al “collettivo”, non poteva non esaltare la strutturale vocazione della nostra materia, che – come è noto – nasce e si nutre del conflitto collettivo e del tendenziale antagonismo tra classi sociali. Lo Statuto nacque, dunque, in quel terreno sociale e culturale di grande fascino ideale e fu motore di grande suggestione già soltanto per questo. Tuttavia, proprio per la sua pregnanza politica e valoriale, sin dalla sua emanazione la l. n. 300 del 1970 si trovò al centro di opposte valutazioni. I più ne esaltavano il potenziale garantistico, l’efficacia emancipatoria della classe lavoratrice e il valore di civiltà rappresentato dall’ingresso della Costituzione nei luoghi di lavoro. Dal versante opposto, però, si sottolineava l’appesantimento che ne scaturiva a carico di un sistema imprenditoriale non pronto ad assorbire i costi del garantismo e dei vincoli posti ai poteri imprenditoriali; un sistema che fu presto chiamato ad affrontare crisi economiche (alla metà degli anni ’70) e poi, molto dopo, sarà investito dalla competizione globale poco disponibile a tollerare modelli di tutela differenziati tra i vari Paesi. Qualcuno ricorderà che vi fu anche chi – dalla estrema sinistra – parlò, in modo ingeneroso e sprezzante, di una legge fatta per i padroni e per i sindacati ufficiali, in quanto diretta a disinnescare le spinte anti sistema e i fermenti anticapitalistici dell’epoca, a silenziare le contraddizioni sociali e a mantenere la conflittualità in limiti compatibili con la stabilizzazione del sistema capitalistico. Ora, per quanto quelle valutazioni fossero subito bollate come “una sciocchezza estremistica” (Romagnoli) e come “emblema del folclore ideologico allora dominante” Mancini), non c’è dubbio che quelle impostazioni ideologiche funzionarono da germe di quelle idee e forze eversive che qualche decennio dopo porranno nel mirino i giuslavoristi e demonizzeranno il Diritto del lavoro come luogo di una avversata mediazione sociale. Di fronte a così radicali e contraddittorie valutazioni della legge 300 si disse allora che lo Storia avrebbe giudicato quella legge: ebbene a distanza di 50 anni forse oggi la storia siamo noi: proprio quei giovani studiosi che assistettero, suggestionati, al varo di quella legge e che oggi sono chiamati ad un consuntivo, al di là della facile retorica dell’anniversario. 4 Lavoro Diritti Europa 2020/2 Raffaele De Luca Tamajo Spunti per un bilancio senza retorica o enfasi da "reduci" E allora non è difficile riconoscere subito allo Statuto una serie di meriti e di successi politici e giuridici di non poco conto e di longeva tenuta: a) Ad onta dell’acceso dibattito tra i c.d. costituzionalisti, che vedevano il fulcro della nuova normativa nella perentoria affermazione di diritti costituzionalmente sanciti anche all’interno dei luoghi di lavoro, e i promotori del sostegno alle organizzazioni sindacali, al fine di garantire un’efficace presenza nelle fabbriche, lo Statuto, sin dai primi anni della sua implementazione, dimostrò la piena complementarietà delle due opzioni di politica del diritto del lavoro: nelle fabbriche ci potevano stare sia i diritti che i sindacati. Ed anzi solo dall’intreccio tra la dimensione collettiva e individuale il garantismo attingeva una reale effettività. b) Quanto in particolare alla parte “promozionale”, non c’è dubbio che uno degli esiti più felici fu proprio la istituzionalizzazione o sindacalizzazione della contestazione e dello spontaneismo operaio del 68 – 69, la capacità di inglobare quest’ultimo nell’alveo delle grandi confederazioni sindacali, senza che, peraltro, l’azione di difesa collettiva perdesse mordente ed efficacia. c) Sul versante della tutela dei diritti della persona del lavoratore la sfida alla razionalità capitalistica, che al più tollerava limiti interni e funzionali ai poteri datoriali, si realizzò attraverso la previsione di una serie di corposi limiti “esterni” alle facoltà del datore, facoltà che peraltro furono implicitamente legittimate in quanto ribadite e sottratte alle proposte che, specie in tema di jus variandi e di potere disciplinare, tendevano a sottoporre l’esercizio di quei poteri ad una consensualità o di organismi bilaterali. Insomma lo Statuto sancì con perentorietà che l’organizzazione tecnico-produttiva della impresa, pur governata da poteri unilaterali, doveva modellarsi sull’uomo e non viceversa (Mengoni). d) Come non sottolineare, poi, la chiarezza e semplicità di quei 41 articoli, che tanto più risalta al cospetto dei prodotti legislativi di questi ultimi anni e di questi ultimi giorni: il nitore stilistico e sistematico, peraltro, non era solo un fatto estetico, ma rendeva esplicite e coerenti le scelte valoriali sottostanti. e) Infine, una ulteriore valutazione positiva concerne la novità e l’efficacia dei modelli normativi inaugurati dalla legge 300 del 1970, che autorizzano ad affermare 5 Lavoro Diritti Europa 2020/2 Raffaele De Luca Tamajo Spunti per un bilancio senza retorica o enfasi da "reduci" che essa ha influito significativamente sulle tecniche della regolazione non soltanto nel settore giuslavoristico. Basti pensare soltanto: - alla tecnica di condizionare la fruizione di determinati benefici in favore dell’imprenditore al perseguimento di obiettivi sociali (v. l’art. 36), con il connesso effetto di estensione indiretta della efficacia del contratto collettivo di diritto comune; modello di condizionalità successivamente ripreso più volte dal legislatore; - alla particolare struttura processuale inaugurata con l’art. 28 in tema di repressione della condotta antisindacale, che successivamente ha costituito il prototipo per le repressioni delle discriminazioni di genere, a partire dalla prima legge di parità uomo-donna fino alle attuali formulazioni del Codice delle pari opportunità e , anche fuori della normativa lavoristica, per le azioni dei cittadini comunitari per violazione del divieto di discriminazione per nazionalità. Senza peraltro dimenticare il ricorso alla norma penale dell’art. 650 c.p. quale strumento di coazione indiretta al rispetto dell’ordine giudiziale di cessazione della condotta e di rimozione degli effetti; - alla esplicita e generalizzata affermazione di inderogabilità in peius delle norme statutarie rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva (art. 40), che ha sugellato anche simbolicamente lo Statuto come espressione più alta della tecnica della inderogabilità nei confronti della autonomia privata collettiva ed individuale, laddove la successiva legislazione si è sovente ispirata ad una derogabilità controllata proprio dalla autonomia collettiva; - al sostegno selettivo di una delle parti del conflitto industriale senza predeterminazione rigorosa del soggetto sindacale ausiliato se non tramite l’innovativa formula del sindacato maggiormente rappresentativo, che in qualche modo rinviava alle dinamiche interne dell’ordinamento intersindacale. Come è noto la formula statutaria di una rappresentatività individuata su base presuntiva, sulla base di indici forgiati dalla giurisprudenza, è stata oggetto di rilevanti modifiche: dapprima ad opera del referendum popolare del 1995 che, affermò, senza alcuna consapevolezza da parte dei votanti, una nozione più oggettiva di rappresentatività “verificata”, attestata dalla sottoscrizione di un contratto collettivo applicato nella azienda interessata. Poi fu la Corte 6 Lavoro Diritti Europa 2020/2 Raffaele De Luca Tamajo Spunti per un bilancio senza retorica o enfasi da "reduci" Costituzionale, con la sentenza 231 del 2013 ad estendere l’attributo della maggiore rappresentatività anche ai sindacati che avessero soltanto partecipato alle trattative per il rinnovo di un contratto collettivo applicato nella azienda in questione. Infine il c.d. TU del 2014 (e i successivi Accordi interconfederali) che ha optato per una rappresentatività quantificata, determinata attraverso una conta puntuale delle percentuali degli iscritti e dei votanti alle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria. Quest’ultimo modello, pur fatto proprio da numerosi disegni di legge e da taluni progetti di dottrina, in realtà sconta un vizio di origine: la impossibilità, in un regime di piena libertà sindacale (art. 39 , I° c. Cost.) di delineare ed imporre, in via eteronoma o anche in via autonomia collettiva, un perimetro per la misurazione, cioè a dire un ambito ben preciso entro il quale calcolare il numero degli iscritti e quello dei votanti. Di qui la tentazione di tornare al più duttile modello della rappresentatività presunta, capace di ben adattarsi al dinamismo e alla informalità delle relazioni sindacali. Tuttavia, lo Statuto, come ogni costrutto storico - giurisprudenziale con forte identità, in alcune fasi – quelle in cui l’economia tirava – ha dato il meglio di sé, riuscendo a coniugare molto bene socialità, traguardi di civiltà del lavoro ed efficacia imprenditoriale, in altri periodi caratterizzati da crisi economica e successivamente dalla globalizzazione, ha mostrato limiti di elasticità e di adattamento, anche perché – secondo qualcuno – ha inconsapevolmente promosso un duplice contro potere: quello sindacale e quello giudiziale che, aggiungendosi al garantismo individuale, hanno messo talora le imprese in affanno. La competizione globale, in particolare, ha molto spiazzato i prodotti normativi caratterizzati da un garantismo avanguardistico e da quella assolutizzazione dei valori che aveva promosso la cultura della “variabile indipendente” e l’idea che le garanzie dovessero espandersi in tutta la loro ampiezza e in qualsiasi tempo o contesto, senza alcuna possibilità di contemperamento, pure postulata dall’art. 41 Cost. 7 Lavoro Diritti Europa 2020/2 Raffaele De Luca Tamajo Spunti per un bilancio senza retorica o enfasi da "reduci" Il che, almeno indirettamente, contribuì a favorire, sia pure in ambiti limitati una cultura di rigetto dei valori di efficienza produttiva, se non addirittura una certa opzione antindustriale; anche se Gino Giugni, consapevole di questo rischio, tendeva a imputare ciò non al portato della legge, ma ad eccessi di determinate frange della dottrina e della giurisprudenza. Lo Statuto dei Lavoratori, come è naturale che accadesse, è molto cambiato, non tanto nel corso dei 50 anni, ma direi in quest’ultimo decennio: e già questo è segno di una straordinaria longevità. Ma la legge n. 300 del 1970 resta, comunque, una pietra miliare della cultura giuridica e del progresso sociale, un modello inarrivabile di efficace intervento riformistico, capace di penetrare realmente nel tessuto sociale del nostro Paese e di lasciarvi tracce indelebili. Noi oggi, all’atto di compiere un bilancio in chiave diacronica di questa storica legge, la omaggiamo con il rispetto dovuto ad una straordinaria opera dell’ingegno giuridico, portatrice di ormai irretrattabili e permanenti traguardi di civiltà del lavoro. L’occasione, peraltro, torna propizia per un ricordo e un omaggio a quello straordinario personaggio che ne fu il principale artefice: Gino Giugni. Ad ogni anniversario dello Statuto, ad ogni 20 maggio, non possiamo omettere il ricordo di un altro grande giuslavorista, Massimo D’Antona, brutalmente assassinato proprio il 20 maggio 1999, sacrificato da una barbarie cieca e distruttrice, proprio perché emblema di quei valori di mediazione sociale avanzata e intelligente che avevano ispirato anche la l. 300 del ‘70. 8 Lavoro Diritti Europa 2020/2 Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 16 Titolo: #titolo# Ripasso II nucleo tematico Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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