Lezione 15 (La Serrata) - PDF

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This document provides an overview of the concept of 'la serrata', which is a specific type of industrial action, focusing on the legal and constitutional aspects of industrial action.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 15 Titolo: #titolo# La serrata Attività n°: #at...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 15 Titolo: #titolo# La serrata Attività n°: #attività# 1 La serrata Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 15 Titolo: #titolo# La serrata Attività n°: #attività# 1 La serrata Costituisce il tipico mezzo di lotta sindacale del datore di lavoro e consiste nella sospensione dell’attività aziendale con la chiusura, totale o parziale, dell’impresa e il contestuale rifiuto di accettare la prestazione di lavoro dei propri dipendenti e, specularmente, di corrispondere la retribuzione. Si distinguono diverse tipologie di serrata: Serrata individuale o collettiva, a seconda se è posta in essere da una o più aziende; Serrata sospensiva o risolutiva, se attuata mediante la mera sospensione della prestazione lavorativa o la sua risoluzione; Serrata offensiva o difensiva, se posta in essere per determinare una modificazione peggiorativa delle condizioni dei lavoratori, o se posta in essere per scoraggiare iniziative dei lavoratori. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 15 Titolo: #titolo# La serrata Attività n°: #attività# 1 La serrata Il codice penale, analogamente a quanto prevedeva per lo sciopero, puniva penalmente la serrata agli artt. 502-505, in relazione alle diverse finalità perseguite. Art. 502 c.p., serrata per fini contrattuali; art. 503 c.p., serrata per fini non contrattuali; art. 504 c.p., serrata di coazione alla pubblica autorità; art. 505 c.p., serrata a scopo di solidarietà o di protesta. L’art. 506 c.p. vietava inoltre la serrata di esercenti di piccole industrie e commerci. Con l’avvento della Costituzione, si è posto il problema della qualificazione giuridica della serrata, posto che di essa, a differenza dello sciopero, non se ne fa menzione. Di certo, è ormai unanime la considerazione che la serrata non costituisca un diritto costituzionalmente tutelato. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 15 Titolo: #titolo# La serrata Attività n°: #attività# 1 La serrata a fini contrattuali La questione circa la perdurante rilevanza penale della serrata, pur nel mutato quadro costituzionale, è stata affrontata inizialmente con riguardo alla serrata a fini contrattuali da Corte Cost. 29/1960; La tesi circa la qualificazione della serrata per fini contrattuali come libertà si fonda su una lettura combinata degli artt. 39, comma 1 e 40 Cost. «Lo sciopero è riconosciuto costituzionalmente come un diritto, destinato però, secondo il preciso dettato dell'art. 40, ad essere regolato dalla legge; e che la serrata, priva di un tal riconoscimento, ma in pari tempo anche della qualificazione giuridico - penale a suo tempo posta dall'ordinamento corporativo, si presenta attualmente come un atto penalmente non vietato o, come si suol dire, penalmente lecito». L’art. 39, comma 1, contempla, infatti, una libertà di azione sindacale capace di ricomprendere anche la serrata. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 15 Titolo: #titolo# La serrata Attività n°: #attività# 1 La serrata di solidarietà o di protesta Si è posto, però, il problema di comprendere se tale principio di diritto, relativo al riconoscimento della libertà di serrata, potesse estendersi anche a serrate poste in essere per altre finalità; Con la sentenza n. 141/1967, la Corte costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale dell’art. 505 c.p., che incrimina solo la serrata per protesta che venga effettuata per ragioni estranee alla disciplina del lavoro; La libertà di organizzazione sindacale deve trovare il necessario suo corollario nella libertà di azione sindacale. L'intima connessione fra l'una e l'altra sta a dimostrare che l'azione sindacale deve essere definita nei termini che alla sua funzione sono coessenziali e che vanno precisati nel quadro dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori: con la conseguenza che ad essa ed alla sua tutela costituzionale appaiono estranei tutti quei comportamenti che non si collochino nell'ambito di quei rapporti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 15 Titolo: #titolo# La serrata Attività n°: #attività# 1 La serrata con altre finalità Alla luce dei principi affermati da Corte cost. 29/1960, che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 502 c.p., e da Corte cost. 141/1967, che salva l’art. 505 c.p., si può quindi ritenere che la serrata per fini non contrattuali e la serrata di coazione alla pubblica autorità, nella misura in cui non si collochino nel quadro dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori, siano penalmente vietate (cfr. in relazione all’art. 505 c.p. Corte cost. 53/1986, che ne dichiara la legittimità costituzionale); Quanto all’art. 506 c.p., la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in quanto la serrata di esercenti di piccole industrie e commerci, privi di dipendenti, è solo impropriamente denominata serrata, costituendo di fatto un sciopero esercitato da lavoratori autonomi, come tale tutelato dall’art. 40 Cost. L’art. 2 bis della L. n. 146/1990, riconduce alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali anche le astensioni collettive dalle prestazioni, per fini di protesta o di rivendicazione di categoria, poste in essere da piccoli imprenditori e incidenti sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 15 Titolo: #titolo# La serrata Attività n°: #attività# 2 La serrata La rilevanza civile Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 15 Titolo: #titolo# La serrata Attività n°: #attività# 2 La serrata La qualificazione della serrata contrattuale come libertà, se non punibile penalmente, implica, però, delle conseguenze sul piano civilistico, così come visto già in relazione alla libertà di sciopero; Dal punto di vista giuridico, il datore di lavoro che attua una serrata può incorrere in una duplice responsabilità contrattuale, sia quale debitore della retribuzione, sia quale creditore obbligato a cooperare all’adempimento della prestazione Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 15 Titolo: #titolo# La serrata Attività n°: #attività# 2 La serrata Per il periodo di sospensione della prestazione di lavoro dovuta alla serrata, il datore di lavoro è tenuto comunque a corrispondere la retribuzione ai lavoratori, in difetto incorrerà in responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Allo stesso modo, la serrata, quale rifiuto di ricevere senza giustificato motivo le prestazioni dei lavoratori, configura una mora del creditore ai sensi dell’art. 1206 c.c. Con riguardo all’entità del danno risarcibile, in entrambi i casi è applicabile l’art. 6, ultimo comma, r.d. 1825/1924 ai sensi del quale “in caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l’impiegato ha diritto alla retribuzione normale”, senza la possibilità di detrarre l’aliunde perceptum. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 15 Titolo: #titolo# La serrata Attività n°: #attività# 2 La serrata di ritorsione La serrata di ritorsione costituisce una reazione a una lotta sindacale posta in essere dai lavoratori e si può presentare in una duplice forma. Può essere adottata quale risposta a uno sciopero legittimo, come ad es. uno sciopero articolato, e in quanto tale costituisce condotta antisindacale sanzionata ai sensi dell’art. 28 Stat. lav. Ciò sempreché appunto lo sciopero si mantenga entro i limiti esterni e non metta in pericolo diritti della persona costituzionalmente tutelati; Nell’ipotesi in cui uno sciopero metta in concreto pericolo uno di questi diritti e tale pericolo sia evitabile attraverso una chiusura aziendale, la condotta del datore di lavoro non si configura come serrata di ritorsione, ma come legittima misura di sicurezza. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 15 Titolo: #titolo# La serrata Attività n°: #attività# 2 La serrata di ritorsione Può, inoltre, essere attuata come rifiuto del datore di lavoro di accogliere e retribuire il lavoro offerto da personale attualmente non scioperante, in occasione di uno sciopero pur pienamente legittimo. In questo caso vi è chi sostiene che la serrata sia legittima qualora le prestazioni risultino non proficue secondo lo standard normale. In realtà, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza, per ritenere legittima una serrata di tal fatta è necessario che il lavoro riesca non solo non proficuo, ma in tutto e per tutto non utilizzabile. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 15 Titolo: #titolo# La serrata Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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