Cap. 8 - Lo sciopero PDF
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This document discusses the evolution of labour law, specifically regarding the right to strike in Italy. It outlines the historical context and legal aspects of Italian labor law, focusing on the concept of a strike. The document delves into the legal framework around strikes, considering both historical and international perspectives.
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considerato un'arma posta nelle mani della parte di debole del rapporto, dove l'unica conseguenza negativa per i lavoratori che...
considerato un'arma posta nelle mani della parte di debole del rapporto, dove l'unica conseguenza negativa per i lavoratori che esercitano tale diritto è CAP 8 – Lo sciopero la perdita della retribuzione, senza alcuna conseguenza in tema di responsabilità civile. L’art. 40 è stato attuato nel 1990, ma per il solo settore 1) L’evoluzione normativa dei servizi pubblici essenziali. La mancanza di leggi in materia ha suscitato Lo sciopero è la principale arma nelle mani dei lavoratori e delle loro perciò moltissimi problemi ricostruttivi e applicativi. organizzazioni rappresentative per sostenere le proprie rivendicazioni e A livello europeo, la Corte di giustizia europea ha, anche in tempi recenti, infatti, quando le volontà delle parti non si incontrano, o quando interessi subordinato la legittimità dello sciopero a prevalenti logiche d'impresa (nelle non coincidono, la parte dei lavoratori ha a disposizione questo strumento sentenze del 2007 Viking e Laval, la Corte ha messo tale mezzo di autotutela per convincere la controparte (datoriale) della correttezza delle proprie sullo stesso piano della libertà d'impresa) ed ha affermato che l'azione posizioni, astenendosi dal lavoro e procurando ad essa un danno. collettiva può essere ritenuta prevalente solo quando incarni interessi Si tratta di uno strumento squilibrato perché è attribuito a una sola delle generali di tutela dei lavoratori e sia proporzionata rispetto al fine parti del rapporto di lavoro (ossia ai lavoratori; infatti, la “serrata” dei datori perseguito. si pone su un piano giuridico diverso), ma costituzionalmente si giustifica proprio per la particolarità del diritto del lavoro (definito come diritto 2) La titolarità del diritto diseguale) volto a predisporre tutele a favore della parte debole di un Quanto alla titolarità del diritto di sciopero, si sono succedute varie ipotesi a rapporto socio-economicamente squilibrato, al fine di rimuovere gli ostacoli seconda della fase storica. Dopo la Costituzione, si propendeva per la che impediscono la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione "titolarità collettiva" (ossia del sindacato) del diritto di sciopero, impedendo politica, economica e sociale del Paese. così lo sciopero spontaneo che gruppi di lavoratori attuavano Lo sciopero è, dunque, un mezzo di autotutela che i lavoratori esercitano indipendentemente dalla linea strategica dei grandi sindacati, lasciando collettivamente contro potenziali vessazioni da parte del soggetto forte del comunque al singolo la libertà di aderire o meno all’agitazione. rapporto. Successivamente, si fece strada la teoria del "diritto individuale ad esercizio Nel nostro ordinamento non esiste una definizione giuridica di sciopero (art. collettivo" in base alla quale, la proclamazione dello sciopero da parte del 40 Cost.), lasciata alla percezione sociale del fenomeno. Essa è mutata nel sindacato non costituiva più un requisito di legittimità dell'esercizio del corso degli anni: ripercorrendo la storia, inizialmente vi erano norme dritto, ma assumeva il semplice valore di un invito a scioperare. Quindi indirizzate a reprimere un fenomeno di cui si temevano i forti contraccolpi titolare del diritto è il lavoratore, mentre il suo esercizio deve essere sociali solo con il codice Zanardelli del 1889 si rese, invece, libera necessariamente collettivo. l'astensione collettiva dal lavoro ma comunque integrava un inadempimento L'accoglimento di tale prospettiva avrebbe tra l’altro la conseguenza che gli contrattuale, che comportava quindi l'eventuale obbligo al a risarcimento atti con cui un sindacato dispone del diritto di sciopero, sono validi solo per dei danni subiti dalla controparte. Seppure libero, lo sciopero continuava se stesso e non per i singoli lavoratori. Un esempio di tali atti è dato dalle però ad essere sanzionato anche con pene detentive quando era condotto clausole di tregua o di pace sindacale (nate negli anni ‘70), in virtù delle con violenza o minaccia. quali ci si impegna a non scioperare prima della scadenza del contratto Il fascismo, recependo molte interpretazioni della giurisprudenza, lo vietò collettivo penalmente prevedendo forme sanzionatorie per ogni forme di astensione Ad oggi, la titolarità soggettiva del diritto di sciopero spetta, sicuramente ad collettiva dal lavoro. ogni lavoratore dipendente con 2 sole eccezioni: i militari a cui è attribuito Con l’entrata in vigore della Costituzione assurse alla dignità di un diritto, solo il diritto sindacale di rappresentanza e gli appartenenti alla polizia di diversamente dal vecchio Stato liberale che "tollerava" lo sciopero, venendo Stato a cui è espressamente vietato scioperare. Il diritto è esteso poi a tutti quei lavoratori che, pur formalmente autonomi, presentino una aspettativa alla conservazione dell’organizzazione aziendale in vista della subordinazione socio-economica nei confronti del committente. ripresa dell’attività produttiva. Inoltre, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la titolarità del diritto di Circa lo sciopero effettuato per fini non economici, la Corte Costituzionale sciopero ai piccoli imprenditori senza lavoratori alle proprie dipendenze e, affermò però la liceità dello sciopero di solidarietà condotto dai lavoratori di quindi, socio-economicamente soggetti ai propri committenti. un'azienda allo scopo di sostenere rivendicazioni di colleghi di altre aziende, a condizione che fossero riscontrabili affinità delle esigenze e comunanza 3) I limiti: la liceità degli scioperi “anomali” e politici degli interessi dei lavoratori in sciopero. Una difficoltà che incontra lo sciopero è quella di definirne l'ambito di Quanto invece allo sciopero politico, la Corte intervenne nel senso di liceità (atteso che non esiste una legge attuativa dell'art. 40 Cost.). Il affermarne la costituzionalità, a meno che esso fosse diretto a sovvertire compito della loro individuazione è toccato alla giurisprudenza. Per molto l'ordinamento costituzionale oppure a impedire od ostacolare il libero tempo ebbe successo la teoria di Passarelli secondo cui lo sciopero-diritto esercizio dei diritti e dei poteri nei quali si esprime la sovranità popolare consisteva in un'astensione dal lavoro continuativa, concertata e completa, a tutela di un interesse professionale collettivo. Sfuggivano, dunque, alla 4) Le modalità dello sciopero e le altre forme di autotutela garanzia costituzionale quegli scioperi che apparissero "anomali" rispetto L’effettuazione dello sciopero trasforma l’inadempimento dell’obbligazione alla nozione anzidetta di sciopero normale: non sussisteva, quindi, uno lavorativa in causa di sospensione del rapporto di lavoro. Perciò, come in sciopero-diritto quando mancavano i requisiti della continuità (come lo ogni altro caso di sospensione, anche nei momenti in cui si sciopera, il “sciopero a singhiozzo”, in cui momenti di astensione si alternano a lavoratore conserva tutti i suoi diritti e tutti i suoi obblighi, non strettamente momenti di lavoro), concertazione (lo “sciopero a sorpresa”, senza connessi all'effettuazione della prestazione lavorativa. preavviso) e completezza (lo “sciopero a scacchiera”, che vede l'agitazione Ma, non sempre, le modalità di esercizio del diritto di sciopero sono lineari. solo di alcuni reparti), oppure non rientrava nell'art. 40 Cost. lo “sciopero di Infatti a volte il lavoratore si astiene solo dallo svolgimento del lavoro solidarietà” con altri lavoratori. straordinario richiesto dal contratto collettivo (sciopero dello straordinario), In tali casi, poiché l'astensione dal lavoro non rientrava nel diritto tutelato oppure si rifiuta di eseguire mansioni ulteriori rispetto a quelle di propria dall'art. 40 Cost, gli scioperanti erano responsabili civilmente e quindi tenuti competenza (sciopero delle mansioni) o, ancora, rallenta i ritmi produttivi al risarcimento dei danni provocati al datore, nonché esposti all'eventualità richiesti (sciopero del cottimo o del rendimento). In tali casi, alcuni di essere licenziati. ritengono che manchi un elemento fondamentale per poter ritenere La giurisprudenza, poi, sempre per valutare la legittimità dello sciopero operante l'art. 40 Cost., ossia mancherebbe l'abbandono del lavoro, con la "anomalo", introdusse dei criteri del danno ingiusto e della corrispettività conseguenza che per determinare la legittimità del comportamento, dovrà dei sacrifici, cioè si riconosceva il danno che gli scioperanti procuravano al stabilirsi se lo svolgimento dell'attività fosse o meno obbligatorio per legge o datore, ma si ritenne che esso non potesse essere maggiore di quello per contratto. In altri casi, invece, lo sciopero viene effettuato continuando il sofferto dal lavoratore, consistente nella perdita della retribuzione (quindi lavoro ma rallentando notevolmente l'attività, in conseguenza superiore al risparmio del mancato pagamento). Con una sentenza degli anni dell'applicazione rigidissima di disposizioni legislative, regolamentari e 80, la Cassazione prescindendo dalle modalità di effettuazione dello contrattuali (sciopero pignolo) sciopero, poneva il limite del danno inferto alla capacità produttiva Vi sono, infatti, ipotesi in cui l'agitazione collettiva si svolge non dell'azienda: non si parla più di limiti interni (riferiti al danno alla produzione) allontanandosi dall'impresa: lo sciopero bianco quando i lavoratori si ma di limiti esterni (riferiti alla produttività). Erano quindi, sì tenuti a astengono dal lavoro ma non lasciano l'impresa, con lo scopo di evitare il rispettare anche un interesse datoriale, ma questo consisteva nella semplice crumiraggio e di “compattare” gli scioperanti. Forma più estrema è l'occupazione d'azienda che presuppone la Un’ipotesi contigua è quella della serrata “di ritorsione” o “messa in libertà”, permanenza dei lavoratori anche oltre l'ordinario orario lavorativo. Rischia di consistente nel rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione quando ricadere sotto la previsione dell’art 508 c.p., ma la Corte costituzionale l'ha è in atto uno sciopero articolato. La giurisprudenza ha richiamato in ritenuta legittima solo in presenza di una debita giustificazione, come ad es: proposito l'art. 1206 c.c. che esclude la mora del creditore se questi rifiuta di un'assemblea regolarmente convocata. ricevere la prestazione per un motivo legittimo, ritenendo legittimo il rifiuto Alcuni comportamenti esulano, invece, dal concetto di sciopero: il del datore quando la prestazione risulti in concreto inutilizzabile, cioè, picchettaggio (attività strumentale all’esercizio dello sciopero) che consiste comporti per lui un aggravio di spese. in un blocco effettuato dai lavoratori, che davanti all'azienda dissuadono i Un altro tradizionale strumento nelle mani del datore è il crumiraggio, colleghi che vogliono entrare a lavoro (se questo degenera in azioni violente, comportamento anch'esso (come la serrata) ai limiti della condotta scatta la sanzione penale). Il picchetto di lavoratori può agire anche in senso antisindacale ex art.28 dello Statuto dei lavoratori. Il crumiro è il lavoratore inverso, ossia impedire l'uscita dall'azienda dei suoi prodotti (blocco delle che non intende aderire allo sciopero e che, quindi, vuole recarsi merci che risulta lecito sempre che non sfoci in comportamenti violenti o normalmente al lavoro: tale comportamento, lecito alla luce della libertà minacciosi). Il boicottaggio dei lavoratori, invece, consiste nella propaganda sindacale negativa, può semmai essere oggetto di conflitto da parte dei volta ad indurre terzi a non fornire all'impresa materie prime o strumenti, lavoratori scioperanti. Altro è il crumiraggio "indiretto", cioè quello ovvero a non acquistarne i prodotti. Il boicottaggio è punito dall'art. 507 realizzato dal datore con la sostituzione dei dipendenti in sciopero, attuata o c.p., infatti la Corte costituzionale ritiene lecita la sola attività di propaganda spostando temporaneamente propri dipendenti da un reparto a quello in esercitata come libera manifestazione del pensiero ex art 21 Cost. sciopero oppure reclutando lavoratori esterni. Per quest’ultimo caso, detto Anche il sabotaggio, che si sostanzia nel danneggiamento dei locali crumiraggio "esterno", vi sono dei divieti legislativi di ricorrere a determinati dell'azienda o dei suoi strumenti o macchinari, è sanzionato penalmente istituti (come ad es. lavoro a termine o intermittente) per sostituite i dall'art. 508, co.2. lavoratori in sciopero. Nel caso del crumiraggio "interno", invece, c'è chi sostiene i che, una volta rispettati i precetti legali circa il divieto di adibizione 5) Le “risposte” del datore di lavoro: la serrata e il crumiraggio a mansioni inferiori, il datore ben potrebbe rispondere allo sciopero con Vediamo ora quali sono i comportamenti che può assumere il datore di provvedimenti di tipo sostitutivo. lavoro in conseguenza di uno sciopero. Tipico strumento nelle mani del datore è la serrata, ovvero la chiusura totale 6) Lo sciopero nei servizi essenziali: a] la definizione e le condizioni di o parziale dell'azienda, per un periodo di tempo più o meno lungo. Per esercizio molto tempo la legge ha trattato la serrata e lo sciopero allo stesso modo Esame a parte va fatto per lo sciopero nei settori che forniscono servizi secondo l’idea della parità delle armi (seguendo lo stesso percorso (pubblici) ritenuti essenziali, la cui particolarità è data dal fatto che esso normativo dello sciopero) ma, la Costituzione ha poi finalmente diversificato danneggia non solo il datore, ma anche l'utente del servizio (estraneo al le due fattispecie, riconoscendo lo sciopero come diritto e non facendo rapporto di lavoro) anzi, spesso lo scopo è proprio creare disagio agli alcuna menzione della serrata. utenti per ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese. A livello europeo, la Carta dei diritti fondamentali continua, invece a porre In questo campo, l'art. 40 Cost, ha ricevuto attuazione con la legge 146/1990 tali strumenti sullo stesso piatto affermando un principio di parità. La Corte (ritoccata poi dalla legge 83/2000) in cui principio cardine è quello di costituzionale ha ritenuto la serrata una mera libertà, col conseguente garantire che il diritto di sciopero sia esercitato in modo da assicurare al obbligo per l’imprenditore di versare la retribuzione. Va comunque valutato contempo il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. se la serrata, soprattutto per rispondere alla rivendicazione dei lavoratori, Si tratta, del diritto alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla possa integrare la condotta antisindacale ex art. 28 Statuto. libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza. sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione. Tale elencazione è tassativa, al contrario della temporali in cui è di fatto proibita l'astensione (ad es. in coincidenza con le successiva indicazione, meramente esemplificativa dei servizi la cui festività), nonché il rispetto di intervalli minimi tra uno sciopero e un altro. prestazione assicura l’effettività dei diritti suddetti. [N.B. Tali intervalli si dividono in: soggettivi, ossia relativi al divieto di proclamare Ai fini dell'essenzialità del servizio, non rileva la natura pubblica o privata del scioperi successivi da parte dello stesso soggetto sindacale, se non nel rispetto di un rapporto di lavoro. La legge 83/2000 ha esteso l’ambito applicativo di tale determinato arco temporale tra l'uno e l'altro; ed oggettivi, riguardanti il divieto di disciplina all'astensione collettiva dei lavoratori autonomi, professionisti o proclamare, da parte di sindacati diversi, astensioni simultanee o eccessivamente ravvicinate nel tempo nello stesso settore]. piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi. Sempre nell'ambito dello sciopero nei servizi pubblici, la legge fissa specifiche condizioni di esercizio del diritto di sciopero. In primo luogo, 7) b] le prestazioni indispensabili e la Commissione di garanzia prima della proclamazione dello sciopero, le parti devono espletare Altro aspetto dello sciopero nei servizi pubblici è rappresentato dal fatto che, bisogna contemperare il diritto di sciopero con il godimento dei diritti procedure di raffreddamento e conciliazione (la cui predisposizione è rimessa ai contratti collettivi o ai codici di autoregolamentazione): lo della persona costituzionalmente tutelati e perciò i lavoratori, unitamente a coloro che hanno proclamato lo sciopero e alle aziende che erogano il sciopero può aversi solo se il tentativo di raffreddamento ha avuto esito negativo. Altresì, i soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di servizio pubblico, devono comunque garantire durante l'astensione la darne preavviso almeno 10 giorni prima: in tal modo si consente all'azienda fornitura delle prestazioni indispensabili. Spetta ai contratti collettivi e ai erogatrice del servizio di predisporre le misure indispensabili. Nello stesso codici di autoregolamentazione il compito di specificare le prestazioni lasso di tempo, chi proclama lo sciopero deve comunicarne la data, le indispensabili (tenendo conto della natura del servizio e delle esigenze della modalità di attuazione e le motivazioni sia all'azienda che eroga il servizio sia sicurezza e dell'integrità degli impianti), le modalità e le procedure di alle autorità governative. Gli obblighi di preavviso e indicazione subiscono erogazione e ogni misura diretta a salvaguardare ì diritti costituzionalmente deroga qualora lo sciopero sia proclamato in difesa dell’ordine costituzionale tutelati. o per protesta per gravi eventi lesivi l’incolumità dei lavoratori. le previsioni relative alle prestazioni minime, per poter assolvere la loro Le aziende erogatrici hanno l'obbligo di comunicare agli utenti almeno 5 funzione garantista, devono necessariamente avere efficacia generale giorni prima dell'inizio dello sciopero, modi e tempi di erogazione dei servizi. ovvero essere vincolanti anche per i lavoratori non scritti ai sindacati Una delle caratteristiche peculiari di tale sciopero è che, anche il semplice stipulanti. Ciò vale anche per le imprese private che erogano servizi annuncio dell'astensione può essere di per sé sufficiente a realizzare lo pubblici. scopo perseguito dai lavoratori (la sola diffusione della notizia può, infatti, Gli accordi o contratti collettivi e i codici di autoregolamentazione che provocare disagi per gli utenti del servizio interessato, determinando una specificano le prestazioni indispensabili che vanno assicurate durante lo forte pressione nei confronti della controparte datoriale). Di qui la scelta del sciopero nei sevizi (pubblici) essenziali, devono essere sottoposti alla legislatore del 2000 di vietare il "c.d. effetto annuncio", prevedendo che la valutazione di idoneità della Commissione di garanzia autorità revoca dello sciopero proclamato, dopo che ne è stata data informazione amministrativa composta da 5 esperti in diritto costituzionale, diritto del all'utenza, costituisce di forma sleale di azione sindacale che legittima un lavoro e relazioni industriali, designati dai presidenti della Camera e del intervento sanzionatorio. Senato e nominati dal Presidente della Repubblica. Inoltre è stato introdotto "l'obbligo di rarefazione": può accadere, infatti, Se essa non reputa l'accordo idoneo a garantire l'effettivo bilanciamento tra che gli scioperi in determinati periodi dell'anno o in successione nello stesso il diritto di sciopero e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, con settore, possano mettere a serio rischio la continuità nell'erogazione del provvedimento motivato sottopone alle parti una “proposta” sulle servizio pubblico, e per evitare ciò, si è disposto che i contratti collettivi e i prestazioni da considerarsi indispensabili. Se le parti non l'accettano o non si codici di autoregolamentazione prevedano "periodi di franchigia", ossia lassi pronunciano nei successivi 15 giorni, la Commissione formula una "regolamentazione provvisoria" delle prestazioni indispensabili, vincolante procedure di raffreddamento e conciliazione, possono incorrere nella per le parti fino all'approvazione dell'accordo o del codice di sanzione della sospensione dei permessi sindacali, retribuiti e della autoregolamentazione ritenuto idoneo. mancata percezione dei contributi associativi trattenuti sulla retribuzione Ai fini della regolamentazione provvisoria, il legislatore specifica che le -per un ammontare compreso tra 2.500 e 50.000 euro-; nonché nella prestazioni, di regola, non devono eccedere la metà delle prestazioni sanzione dell'esclusione dalle trattative alle quali l'organizzazione normalmente erogato e riguardare quote di dipendenti non superiori in partecipa, per un periodo di 2 mesi. media ad 1/3 del personale normalmente utilizzato (le fasce orarie non B) a carico delle aziende: i dirigenti responsabili delle amministrazioni rientrano nel limite della metà) pubbliche e i legali rappresentanti delle aziende, che se non garantiscono [N.B. La Commissione svolge anche compiti consultivi e di mediazione e può, infatti- sia su le prestazioni indispensabili, non prestano correttamente l'informazione richiesta congiunta delle parti sia di propria iniziativa- dare il proprio giudizio agli utenti o non adempiono gli obblighi comunque derivanti dagli accordi sull'interpretazione o applicazione degli accordi o dei codici di autoregolamentazione. Altresì può pronunciarsi- solo su richiesta congiunta- sull'interpretazione di fonti sulle prestazioni collettivi o dalla regolamentazione provvisoria della Commissione, sono indispensabili. Infine, la Commissione si occupa della prevenzione degli scioperi illegittimi, nel soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria. Lo stesso vale per le caso in cui ravvisi profili di criticità nella proclamazione dello sciopero, e dà immediata associazioni dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori. comunicazione ai soggetti interessi, invitandoli a riformularla differendo l’astensione ad altra C) a carico dei lavoratori: i lavoratori che si astengono dal lavoro in data]. violazione degli obblighi legali o che non effettuano le prestazioni minime richieste, sotto soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità 8) c] le sanzioni e la precettazione dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto (es. L'effettività della disciplina ora descritta è assicurata attraverso il potere licenziamento). Le sanzioni sono effettivamente erogate dal datore, la sanzionatorio affidato alla Commissione di garanzia. Il procedimento può qualifica di sanzioni disciplinari fa più che altro riferimento al aprirsi, oltre che su iniziativa della Commissione, anche su richiesta delle procedimento che il datore deve rispettare parti interessate, delle associazioni rappresentative degli utenti, delle La realizzazione dello scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse. con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, è La Commissione delibera le sanzioni nel caso in cui rilevi inadempienze o affidata allo strumento (di natura amministrativa) della precettazione. Si violazioni degli obblighi di legge o degli accordi collettivi sulle prestazioni tratta di un provvedimento amministrativo, adottato dal Prefetto se lo indispensabili, ma anche se riscontra violazioni delle procedure di sciopero ha carattere locale, ovvero dal Presidente del Consiglio o da un raffreddamento e conciliazione o violazioni dei codici di ministro da lui delegato in caso di conflitto di rilevanza nazionale/ autoregolamentazione. interregionale. Un presupposto per l'utilizzo di tale strumento è La legge 83/2000 ha accordato un ruolo importante alle associazioni rappresentato dal fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai rappresentative degli utenti che, oltre ad avere il potere di iniziativa, diritti della persona costituzionalmente tutelati, che potrebbe derivare devono essere sentite dalla Commissione di garanzia prima della dall’interruzione o dall'alterazione del funzionamento dei servizi pubblici valutazione di idoneità delle prestazioni minime e sono legittimate ad agire essenziali in conseguenza della proclamazione dello sciopero. Deve, dunque, in giudizio contro i sindacati che revocano uno sciopero dopo averlo trattarsi di un pericolo probabile di un pregiudizio di non lieve entità, nonché proclamato o che disattendono l'invito della Commissione a differirlo. di prossima verificazione, per uno dei diritti tutelati. L'art. 4 contempla 3 tipi di sanzioni: Una volta avviato il procedimento (dall’autorità precettante su segnalazione A) a carico dei sindacati: le organizzazioni dei lavoratori che della Commissione o in urgenza direttamente l’autorità) l'autorità proclamano uno sciopero in violazione delle disposizioni su preavviso, competente deve invitare le parti a desistere dai comportamenti che comunicazione scritta, prestazioni minime ed esperimento delle determinano la situazione di pericolo. Viene, quindi, esperito un tentativo di conciliazione e solo se questo ha esito negativo può essere adottata la precettazione. In particolare, essa può disporre il differimento dello sciopero ad altra data, ridurne la durata o prescrivere misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.