Lezione 11 (La repressione della condotta antisindacale) PDF
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Questo documento è un'introduzione all'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, concentrandosi sulla repressione della condotta antisindacale. Discussione sui soggetti coinvolti e le questioni cruciali relative all'applicazione dell'articolo.
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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo:...
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 1 La repressione della condotta antisindacale Art. 28 Stat. lav. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 1 Art. 28 Stat. lav. «Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse […]». L’art. 28 Stat. lav. tutela tre principali beni: la libertà sindacale, l’attività sindacale, il diritto di sciopero. Tale tutela è realizzata predisponendo uno speciale procedimento giurisdizionale d’urgenza volto a reprimere la condotta antisindacale posta in essere dal datore di lavoro. Sono esclusi dalla tutela i lavoratori autonomi e parasubordinati. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 1 Art. 28 Stat. lav.: soggetto attivo della condotta Il soggetto attivo, legittimato passivo nel procedimento giurisdizionale, che può porre in essere una condotta antisindacale è individuato dalla disposizione normativa nel datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, a prescindere dalla grandezza dell’impresa. Risulta rilevante ai fini della repressione della condotta antisindacale anche il comportamento posto in essere da dirigenti o preposti del datore di lavoro, che agiscono per conto di quest’ultimo esercitando in sua vece il potere imprenditoriale, ma l’illecito rimane sempre a carico del datore di lavoro. La giurisprudenza esclude che possa rilevare, invece, la condotta posta in essere da un’organizzazione sindacale dei datori di lavoro, alla luce della formulazione letterale della disposizione normativa. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 1 Art. 28 Stat. lav.: l’intenzionalità della condotta La disposizione normativa prevede che i comportamenti devono essere diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei tre beni tutelati. Il comportamento datoriale rileva in modo oggettivo, alla luce della sua potenziale idoneità a ledere i beni protetti, a prescindere da indagini circa l’elemento soggettivo, doloso o colposo, o la sussistenza di un animus antisindacale. Si tratta anche in questo caso di una fattispecie aperta e solo teleologicamente determinata, posto che la libertà sindacale, l’attività sindacale e il diritto di sciopero possono essere lesi da comportamenti non tipizzabili a priori. Sono ricomprese nel divieto sia condotte omissive sia condotte commissive del datore di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 1 Art. 28 Stat. lav.: le condotte tipizzate Nonostante la disposizione normativa non preveda condotte antisindacali tipiche, lasciando aperta la possibilità di ricomprendere nel divieto tutte le condotte dirette a limitare l’esercizio dei beni protetti, il legislatore ha successivamente tipizzato due fattispecie tipiche speciali: L’art. 7, l. n. 146/1990, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali dispone, infatti, che la violazione da parte del datore di lavoro di clausole di accordi collettivi concernenti i diritti e l'attività del sindacato (c.d. clausole obbligatorie) costituisca condotta antisindacale; L’art. 47, l. n. 428/1990, in materia di trasferimento d’azienda, qualifica come antisindacale il mancato rispetto da parte di cedente e cessionario degli obblighi di comunicazione, informazione ed esame congiunto previsti nei confronti delle rappresentanze dei lavoratori in azienda. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 1 Art. 28 Stat. lav.: i beni protetti I beni protetti, come visto, sono rappresentati dalla libertà sindacale, dall’attività sindacale, dal diritto di sciopero, da considerare nella loro accezione più ampia e non soltanto nella misura in cui sono riconosciuti dallo Statuto dei lavoratori; Una condotta può, quindi, essere considerata come antisindacale quando viola i diritti sindacali formalmente riconosciuti dallo Statuto dei lavoratori; quando si violano diritti contenuti in altre disposizioni di legge o di contratto collettivo che siano espressione di uno dei tre beni; quando la condotta è posta in essere nei confronti di uno o più lavoratori, ma risulta altresì idonea a ledere uno dei beni protetti (es. trasferimento sindacale senza previo nulla osta, licenziamento per motivi sindacali ecc.). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 1 Art. 28 Stat. lav.: legittimati attivi Il procedimento volto alla repressione della condotta antisindacale può essere promosso dagli organismi locali delle associazioni nazionali che ne abbiano interesse; La selezione degli organismi legittimati ad agire è fondata sul carattere nazionale delle OOSS, non sulla rappresentatività; È esclusa la legittimazione ad agire ex art. 28 tanto dei singoli lavoratori, quanto degli organismi spontanei non organizzati su base nazionale. Sul carattere della nazionalità, parte della giurisprudenza ritiene che sia sufficiente l’emersione dallo statuto dell’associazione lo scopo di porsi quale referente di strutture e attività sindacali di rilievo nazionale; secondo un diverso approccio, occorre, invece, che lo svolgimento di attività sindacale a livello nazionale emerga in maniera effettiva. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 1 Art. 28 Stat. lav.: legittimati attivi Ai fini dell’individuazione di quali siano gli organismi locali legittimati, occorre riferirsi alla struttura verticale interna del sindacato e, in particolare, agli organi territoriali di categoria, non alle strutture orizzontali. Saranno, quindi, le strutture provinciali o comprensoriali di categoria titolari del diritto di agire, non le RSA o le RSU. La Corte costituzionale, investita a più riprese della questione di legittimità costituzionale relativa alla limitazione dei soggetti legittimati ad agire, ha rigettato le diverse questioni sulla scorta del fatto che l’ampliamento dei soggetti legittimati ad agire avrebbe provocato una legittimazione dei ricorsi «tale da compromettere l’attività dell’azienda, da ledere la produttività di questa e da ostacolare, se non paralizzare, l’azione direttiva dell’imprenditore. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 2 La repressione della condotta antisindacale Il procedimento Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 2 Il procedimento ex art. 28 Stat. lav. «[…]su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti […]». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 2 Il procedimento ex art. 28 Stat. lav. L’azione per la repressione della condotta antisindacale ha carattere di urgenza e a una prima fase a cognizione sommaria, alterna una seconda fase a cognizione piena; Si propone con ricorso al Tribunale del luogo dove è stato commesso il fatto denunciato; Il giudice convocate tempestivamente le parti (il termine di due giorni indicato dalla disposizione normativa è ordinatorio e non perentorio), e assunte sommarie informazioni, sulla base di un’istruttoria semplificata, come nei procedimenti cautelari, qualora ritenga sussistente la condotta antisindacale emana un decreto; Il decreto, immediatamente esecutivo, ha un duplice contenuto: ordina al datore di lavoro di cessare la condotta e di rimuoverne gli effetti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 2 Il procedimento ex art. 28 Stat. lav. «[…] L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del Codice di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale […]». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 2 Il procedimento ex art. 28 Stat. lav. Contro il decreto immediatamente esecutivo è ammessa, entro 15 giorni dalla sua comunicazione alle parti, l’opposizione innanzi allo stesso Tribunale che ha emanato il provvedimento opposto. La fase di opposizione è a cognizione piena e si conclude con una sentenza immediatamente esecutiva. La sentenza che conclude la fase di opposizione può essere impugnata innanzi alla Corte d’Appello e, successivamente, anche innanzi alla Corte di Cassazione secondo le regole processuali ordinarie. Qualora il decreto non fosse opposto, invece, acquisirebbe l’incontrovertibilità propria del giudicato. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 2 Il procedimento ex art. 28 Stat. lav. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto o alla sentenza è punito ai sensi dell’art 650 c.p. La sanzione non è collegata direttamente alla commissione della condotta antisindacale, ma all’inadempimento all’ordine legalmente dato dall’Autorità espresso nel decreto; In sede penale non occorre, ai fini della condanna, che il giudice riesamini il provvedimento adottato dal giudice civile verificandone l’effettiva antisindacalità, o attenda il passaggio in giudicato; È sufficiente, infatti, che il giudice penale accerti solo la regolarità procedurale del provvedimento adottato dal giudice civile. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 2 La plurioffensività della condotta 28 Stat. lav. Il comportamento lesivo di uno dei tre beni tutelati dall’art. 28 Stat. lav. può avere carattere plurioffensivo, ledendo non soltanto un interesse del sindacato, ma anche la posizione del singolo lavoratore (si pensi a un licenziamento comminato a un lavoratore che aveva deciso di scioperare). Il procedimento ex art. 28 è posto a tutela dell’interesse collettivo del sindacato e concorre con l’eventuale altro procedimento instaurato dal singolo lavoratore, essendo autonomi gli interessi coinvolti. Le due azioni, individuale e collettiva sono reciprocamente indipendenti, posto che ciascuno persegue un proprio interesse. Ne consegue la necessità di distinguere nettamente le due azioni e i conseguenti giudicati, secondo il principio del parallelismo delle azioni. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 11 Titolo: #titolo# Art. 28 Stat. lav. Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti