Lezione 14 (Lo sciopero nei servizi pubblici essenzion)- Slide PDF

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This document, titled 'Lezione 14 (Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali)', is a lecture note on Italian labor law, focusing on public service strikes. It analyzes the legislation and regulations governing this specific type of industrial action. It details the scope of application, outlining the rights and duties of involved parties.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 0 Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali Campo di applicazione e Commissione di garanzia Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 0 Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali Fonti normative Art. 40 Cost. L. n. 146/1990 L. n. 83/2000 Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è l’unica tipologia di lotta sindacale che è disciplinata dalla legge. Lo scopo della l. n. 146/1990, come mod. dalla l. n. 83/2000, consiste nel bilanciare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, attraverso la predisposizione di regole e procedure idonee a consentirne l’effettivo godimento. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 0 Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: campo di applicazione La legge n. 146/1990 adotta una tecnica composita per delimitare il suo campo di applicazione, basata su una lista tassativa di diritti della persona costituzionalmente tutelati cui corrisponde una lista esemplificativa di servizi pubblici essenziali. I diritti della persona costituzionalmente tutelati individuati dalla l. 146 sono: diritto alla vita; salute; libertà personale; sicurezza; libertà di circolazione; assistenza e previdenza sociale; istruzione e libertà di comunicazione. I servizi indicati dalla legge in maniera esemplificativa sono: Sanità; igiene pubblica; protezione civile; raccolta e smaltimento rifiuti urbani Trasporti pubblici (treni, aerei; autobus; traghetti) Istruzione pubblica e universitaria Poste telecomunicazioni e informazione radio televisiva pubblica. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 0 Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: campo di applicazione La l. 83/2000 ha esteso l’ambito di applicazione della l. 146/1990 anche ai lavoratori autonomi, ai professionisti e ai piccoli imprenditori che incidano sulle funzionalità dei servizi pubblici essenziali; Corte Cost. 171/1996 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 5, nella parte in cui non prevedeva per l’astensione collettiva degli avvocati una disciplina ricalcata su quella della l. 146/1990; Le prestazioni indispensabili sono individuate da appositi codici di autoregolamentazione, da adottare da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, e non dalla contrattazione collettiva Sono anch’essi sottoposti al giudizio di idoneità della Commissione di garanzia. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 0 La Commissione di garanzia La Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali appartiene alla categoria delle autorità amministrative indipendenti. È un organismo composto da 5 membri designati per sei anni non rinnovabili dai due Presidenti delle Camere fra esperti in diritto costituzionale, diritto del lavoro e relazioni industriali. Ha una tipica funzione regolativa del sistema, che esercita attraverso il controllo di regole poste dalle parti sociali e la predisposizione di eventuali regole sostitutive; La sua competenza principale riguarda il giudizio di idoneità della disciplina contenuta negli accordi e nei contratti collettivi circa le prestazioni indispensabili, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti; Formula, altresì, una provvisoria proposta di regolamentazione in caso di giudizio di idoneità negativo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 0 La Commissione di garanzia: la formulazione delle regole La Commissione esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione per la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa; può convocare le amministrazioni e le imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità; Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili, la Commissione di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle OOOSS che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, indìce una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 0 La Commissione di garanzia: il governo delle dinamiche del conflitto Può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione; Può indicare immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 0 La Commissione di garanzia: il governo delle dinamiche del conflitto Rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data; se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi in evidente violazione della legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 0 La Commissione di garanzia: poteri sanzionatori e di precettazione Valuta, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, delibera le sanzioni e prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari; segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati e formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di precettazione per prevenire il predetto pregiudizio. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 1 Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali Le prestazioni indispensabili Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 1 Le prestazioni indispensabili La contrattazione collettiva individua le prestazioni indispensabili che devono essere assicurate durante lo sciopero nell’ambito dei servizi essenziali, nonché le modalità e le procedure di erogazione e le misure dirette a salvaguardare i diritti tutelati, valide per tutti i lavoratori addetti al servizio pubblico essenziale; La legge non specifica per il settore privato quale livello contrattuale, se nazionale o aziendale, sia competente e quali siano le parti autorizzate a stipularlo, rappresentative o no. Per il pubblico impiego, si fa, invece, rinvio al d.lgs. N. 29/1993, oggi trasfuso nel d.lgs. N. 165/2001. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 1 Le prestazioni indispensabili Si è posto, tuttavia, il problema di come contemperare l’efficacia erga omnes degli accordi collettivi che prevedono le prestazioni indispensabili con la mancata attuazione dell’art. 39 Cost. Corte Corte Cost. 344/1996 ha respinto l’eccezione di costituzionalità della l. 146/1990 in relazione agli artt. 39, comma 4 e 40, in quanto i contratti collettivi previsti dalla legge hanno ad oggetto conflitti tra lavoratori addetti a servizi pubblici essenziali e utenti, quindi non vi può essere contrasto con l’art. 29. Inoltre, la riserva di legge fissata dall’art. 40 per regolamentare il diritto di sciopero, non esclude un intervento della contrattazione collettiva. L’obbligo dei singoli lavoratori non è un effetto direttamente collegabile al contratto collettivo, in quanto è subordinato al giudizio positivo di idoneità della Commissione di garanzia o, in assenza di giudizio positivo, al regolamento di servizio procedimentalizzato tramite il previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o, in assenza di quest’ultimo, agli ordini specifici emanati dal datore di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 1 Le prestazioni indispensabili: la provvisoria regolamentazione La l. n. 83/2000, modificando la l. n. 146/1990, ha attribuito alla Commissione di Garanzia una funzione complementare al giudizio di idoneità delle prestazioni indispensabili; In caso di giudizio negativo sugli accordi contenenti l’individuazione delle prestazioni indispensabili, sottopone alle parti una sua proposta sull’insieme delle prestazioni, delle procedure e delle misure ritenute indispensabili; Se le parti non si pronunciano entro 15 gg., la Commissione di Garanzia verifica la disponibilità delle stesse di raggiungere un accordo, tramite apposite audizioni da tenersi nei 20 gg. Successivi. Se la verifica non ha esito positivo, formula una provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, nonché delle altre misure ritenute necessarie, che è vincolante per le parti, per il giudice eventualmente chiamato in causa, per la stessa Commissione di garanzia. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 1 Le prestazioni indispensabili: la provvisoria regolamentazione Ai fini della predisposizione della regolamentazione provvisoria, la Commissione di Garanzia: deve tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale deve procedere all’individuazione di prestazioni indispensabili in modo da non compromettere la salvaguardia dei diritti della persona. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 1 Le prestazioni indispensabili: la provvisoria regolamentazione Sono previste soglie massime quantitative per l’individuazione delle prestazioni indispensabili, sia che siano previste dagli accordi collettivi, sia che siano contenute nella provvisoria regolamentazione della Commissione di garanzia. Salvo casi particolari devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 % delle prestazioni normalmente erogate Devono riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero Quando è necessario assicurare fasce orarie di erogazione del servizio questi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 2 Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali La procedura dello sciopero Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 2 La prevenzione: raffreddamento e conciliazione Nei contratti o accordi collettivi sulle prestazioni indispensabili devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 2 La pubblicità dello sciopero: i soggetti che scioperano I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro con un termine di preavviso pari a 10 giorni, elevabile dagli accordi collettivi o dai regolamenti di servizio; La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'autorità competente per la precettazione, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia. Sono tenute a tale obbligo anche le associazioni sindacali che aderiscano ad uno sciopero già proclamato da altra sigla; Le disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. La revoca spontanea dello sciopero già proclamato, dopo che è stata informata l’utenza, costituisce forma sleale di azione sindacale, come tale suscettibile di sanzioni Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 2 La pubblicità dello sciopero: le imprese erogatrici del servizio Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; Devono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Successivamente, sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 2 I periodi di franchigia e intervalli minimi Gli accordi e i contratti collettivi prevedono clausole relative alla tempistica dello sciopero che, a differenza di quelle sulle prestazioni indispensabili, non sono strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità della legge; I periodi di franchigia individuano i periodi in cui l’astensione collettiva è vietata, per garantire il pieno esercizio dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (es. festività natalizie, consultazioni elettorali ecc.) Gli intervalli minimi sono periodi di tempo da rispettare tra la conclusione di uno sciopero e la proclamazione di un altro. Si distinguono in soggettivi, in quanto implicano per lo stesso sindacato di non proclamare scioperi ravvicinati, e oggettivi, in quanto implicano per più sindacati di reiterare scioperi nello stesso settore. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 2 Potestà sanzionatoria La l. n. 146/1990 predispone un apparato sanzionatorio di natura civile e amministrativo, abrogando i previgenti artt. 330 e 333 c.p. che, in origine, vietavano lo sciopero nei servizi pubblici; La competenza spetta alla Commissione di garanzia che accerta l’esistenza di violazioni degli obblighi derivanti dalla legge a carico di tutti i soggetti tenuti a rispettarli; In particolare, decide le sanzioni amministrative previste a carico delle organizzazioni sindacali e dei dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e dei rappresentanti legali delle imprese; Mentre è la stessa Commissione a prescrivere le sanzioni disciplinari previste per i dipendenti alle amministrazioni pubbliche o alle imprese erogatrici, ma saranno queste ultime ad irrogarle effettivamente. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 2 La precettazione speciale La precettazione speciale è disciplinata dagli artt. 8-10 della l. n. 146/1990 ed è volta a bloccare o a regolare uno sciopero; Può essere disposta quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dall’alterazione del funzionamento dei servizi pubblici essenziali; Se il conflitto è a rilevanza nazionale o interregionale, titolare del potere di precettazione, è il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro delegato; In tutti gli altri casi, titolare del potere è il Prefetto. È un potere esercitabile su segnalazione della Commissione di garanzia o, nei casi di necessità e urgenza, informandola previamente Essa può formulare una proposta in ordine ai contenuti dell’ordinanza, di cui l’autorità precettante tiene conto. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 2 La precettazione speciale: il procedimento Il procedimento volto all’attivazione della precettazione speciale si apre con un’informativa resa ai Presidenti di Regione o delle Provincie autonome di Trento e Bolzano; In una prima fase, conciliativa, volta a prevenire lo sciopero, si invitano le parti a desistere dal comportamento; In caso di esito negativo, si apre una seconda fase diretta a bloccare o regolare lo sciopero con un’ordinanza di precettazione da adottare 48 ore prima dell’inizio dello sciopero, indicando il tempo durante il quale le misure in essa contenute devono essere rispettate. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 2 La precettazione speciale: l’ordinanza L’ordinanza può disporre il differimento dell’astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate; la riduzione della sua durata; prescrivere l’osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; L’ordinanza vincola sia gli enti gestori che i lavoratori ed è portata a conoscenza mediante comunicazione da effettuare, a cura dell’autorità che l’ha emanata ai soggetti che promuovono l’azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio e alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell’amministrazione o dell’impresa erogatrice. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 14 Titolo: #titolo# Lo sciopero nei SPE Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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