Lezione 22 (Il contratto collettivo aziendale) PDF
Document Details
Uploaded by FamedAbstractArt
Università degli Studi eCampus
Tags
Related
Summary
This document contains lecture notes on Italian labor law, specifically focusing on collective labor agreements and company contracts. The notes discuss the historical development, characteristics, and effectiveness of these agreements, as well as differing perspectives from legal precedents.
Full Transcript
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #tito...
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 1 Il contratto collettivo aziendale Caratteri generali ed efficacia soggettiva Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 1 Il contratto collettivo aziendale Il contratto collettivo aziendale inizia a diffondersi a partire dagli inizi degli anni ‘60 nella forma della contrattazione articolata, prevista dai contratti dei metalmeccanici dell’industria pubblica e privata, per poi riguardare anche altri settori industriali; Peraltro, già le Commissioni interne (v. lezione 7) erano solite stipulare contratti di livello aziendale a contenuto prevalentemente economico, ma la giurisprudenza ne negava la natura di contratto collettivo, essendo stipulato da un soggetto non sindacale che non poteva rappresentare i lavoratori nella contrattazione; L’orientamento della Cassazione muta, però, ben presto ritenendo che il contratto aziendale non è «la somma di contratti individuali conclusi tra il datore di lavoro e i singoli lavoratori, ma un atto generale di autonomia negoziale che […] realizza pur sempre una uniforme disciplina dell’interesse collettivo» dei lavoratori con efficacia normativa generalizzata» (Cass., 1410/1968). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 1 Il contratto collettivo aziendale: l’efficacia erga omnes La contrattazione collettiva ha, quindi, progressivamente introdotto l’articolazione contrattuale, assegnando al contratto aziendale una funzione di integrazione e di applicazione del CCNL; Non si dubitava più del suo carattere collettivo, alla luce della sua funzione e dei soggetti legittimati a stipularlo, ossia le associazioni sindacali di livello provinciale; Si poneva, viceversa, così come con il CCNL, il problema dell’efficacia soggettiva del contratto aziendale nei confronti dei lavoratori non iscritti al sindacato; Nel caso del contratto aziendale, peraltro, non sussistevano i vincoli già visti per il CCNL, posto che secondo un orientamento prevalente l’efficacia erga omnes del contratto aziendale non si porrebbe in contrasto con l’art. 39 Cost., che fa riferimento soltanto al contratto nazionale di categoria. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 1 Il contratto collettivo aziendale: l’efficacia erga omnes La questione dell’efficacia generalizzata del contratto aziendale si intreccia con l’andamento storico ed economico, nonché con il ruolo che il contratto aziendale riveste nelle diverse fasi; In periodi economici positivi, la contrattazione aziendale introduceva sovente trattamenti più favorevoli rispetto a quelli previsti dal CCNL, per cui vi era tutto l’interesse dei lavoratori non sindacalizzati di vedersi estendere l’efficacia dei contratti aziendali; Al contrario, in situazioni di crisi, la contrattazione aziendale opera per lo più in senso peggiorativo, allo scopo di salvaguardare la competitività. In questo caso è il datore di lavoro che mira a estendere in via generalizzata la contrattazione aziendale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 1 Il contratto collettivo aziendale: l’efficacia erga omnes Diverse sono state le soluzioni interpretative adottate dalla giurisprudenza per fondare l’efficacia generalizzata del contratto aziendale; Si è fatto leva, invero: sulla qualità rappresentativa dei soggetti stipulanti, in particolare la RSU che è un organismo elettivo alla cui elezione partecipano tutti i lavoratori, iscritti e non; sulla indivisibilità degli interessi regolati, non essendo ammissibile differenziare la disciplina delle condizioni di lavoro in relazione all’affiliazione o meno al sindacato; sul contenuto complessivamente migliorativo rispetto alla precedente disciplina; sull’adozione, in sede di formazione o di approvazione del contratto stesso, di procedure di tipo assembleare. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 1 Il contratto collettivo aziendale: l’efficacia erga omnes L’efficacia generalizzata del contratto collettivo aziendale viene talora giustificato in relazione al ruolo di integrazione che le disposizioni di legge talvolta gli attribuiscono; Il contratto aziendale rimane atto di natura privatistica, ma andando a integrare il disposto legislativo assume di questo l’efficacia generale che gli è propria in quanto atto legislativo; Ciò si verifica, ad esempio, quando la legge delega alla contrattazione aziendale il ruolo di attenuare alcune rigidità previste dalle disposizioni normative relative alla gestione dei lavoratori (cfr. ad es. d.lgs. N. 81/2015); Oppure quanto l’accordo sindacale viene assunto nell’ambito di più complesse fattispecie e determinati effetti giuridici “generalizzati” si producono in dipendenza di elementi ulteriori, con esso concorrenti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 1 Gli accordi gestionali Una fattispecie particolare è quella costituita dagli accordi gestionali, ossia accordi collettivi che non hanno una funzione propriamente normativa, ma di procedimentalizzazione dei poteri datoriali (si pensi ad esempio agli accordi con i quali vengono individuati i criteri di scelta per procedere a licenziamenti collettivi); Secondo la Corte costituzionale (sent. N. 268/1994), questi accordi «non appartengono alla specie dei contratti collettivi normativi, i soli contemplati dall'art. 39 Cost., destinati a regolare i rapporti (individuali) di lavoro di una o più categorie professionali o di una o più singole imprese. Si tratta di un tipo diverso di contratto, la cui efficacia diretta - in termini di limiti e modalità di esercizio del potere di licenziamento finalizzato alla riorganizzazione del lavoro nell'impresa - si esplica esclusivamente nei confronti degli imprenditori stipulanti (o del singolo imprenditore nel caso di accordo aziendale). Il contratto collettivo, cui rinvia la norma in esame, incide sul singolo prestatore di lavoro indirettamente, attraverso l'atto di recesso del datore in quanto vincolato dalla legge al rispetto dei criteri di scelta concordati in sede sindacale». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 1 Gli accordi gestionali Questa efficacia indiretta riconosciuta agli accordi gestionali viene, poi, confermata dalla Corte costituzionale anche con riferimento agli accordi che individuano le prestazioni indispensabili nell’ambito degli scioperi nei servizi pubblici essenziali; Secondo Corte cost., 344/1996, infatti, «L'estraneità dei contratti e degli accordi in esame alla categoria del contratto collettivo prefigurato dall'art. 39 Cost., direttamente incidente sulla disciplina dei rapporti individuali di lavoro, è confermata dall'assoggettamento del loro contenuto alla valutazione di idoneità (cioé di congruità allo scopo indicato dall'art. 1, comma 2) da parte dell'organo di garanzia». L’accordo sulle prestazioni indispensabili costituisce solo una fase di una sequenza procedimentale che solo con la trasposizione nei regolamenti si servizio vede la sua efficacia estendersi a tutti i lavoratori. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 0 La clausola di inscindibilità Parte della dottrina ha, poi, cercato di giustificare l’estensione dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo, facendo leva sulle clausole di inscindibilità; Tali clausole vengono sovente inserite nei contratti collettivi, impedendo ai singoli di applicare soltanto le clausole più gradite, escludendo le altre; In particolare, si è sostenuto che l’inscindibilità può valere tanto per il contratto collettivo in sé e per sé considerato, quanto per il sistema contrattuale che disciplina gli istituti relativi al trattamento economico e normativo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 1 La sottoscrizione da parte della RSU Altri autori e la giurisprudenza hanno, invece, valorizzato il ruolo della RSU nella negoziazione e sottoscrizione dei contratti aziendali, ritenendo che questi ultimi avessero efficacia generalizzata in quanto stipulati dalla RSU; Posto che la RSU, essendo eletta da tutti i lavoratori presenti nell’unità produttiva, gode della rappresentanza diretta dei lavoratori e si pone quale interlocutore unitario del datore di lavoro, i contratti da essa stipulati avevano efficacia generalizzata; Secondo la giurisprudenza, infatti, «il contratto stipulato dalla RSU è vincolante per tutti i lavoratori che hanno partecipato all’elezione perché il mandato che ha ad oggetto proprio la gestione degli interessi indivisibilmente riferiti all’azienda, si sovrappone al rapporto associativo» (App. Milano, 4 marzo 2003). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 1 La sottoscrizione da parte della RSU La tesi dell’efficacia generalizzata del contratto aziendale sottoscritto dalla RSU risulta però non convincente nella misura in cui i componenti della RSU non sono necessariamente eletti da tutti i lavoratori, potendo questi ultimi aver votato per candidati poi non eletti o non aver partecipato alle elezioni; È difficile, quindi, sostenere che tali lavoratori abbiano con il loro voto conferito mandato per la sottoscrizione del contratto aziendale; Per tale ragione, secondo la giurisprudenza, gli accordi separati sottoscritti a maggioranza dai componenti della RSU hanno un’efficacia limitata ai soli lavoratori iscritti alle OOSS, non essendo viceversa vincolante per i sindacati dissenzienti; La Corte di Cassazione, pur riconoscendo l’efficacia erga omnes del contratto aziendale, ha escluso che l’efficacia possa essere estesa ai lavoratori aderenti a una organizzazione sindacale diversa da quella stipulante e che ne condividano l’esplicito dissenso (Cass., 16089/2014). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 2 Il contratto collettivo aziendale La disciplina collettiva e il contratto di prossimità Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 2 La disciplina collettiva: la sottoscrizione delle RSU La questione dell’efficacia soggettiva generalizzata del contratto aziendale è stata infine affrontata dalle parti sociali a partire dall’Accordo interconfederale del 2011 (punti 4 e 5), poi confluito nel Testo unico sulla rappresentanza del 2014 (parte III), distinguendo a seconda che il contratto aziendale venga stipulato dalle RSU o dalle RSA; In particolare, «i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie […]». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 2 La disciplina collettiva: la sottoscrizione delle RSA Più articolata la possibilità di riconoscere efficacia generalizzata ai contratti aziendali sottoscritti dalle RSA; Il Testo unico sulla rappresentanza del 2014 stabilisce, infatti, che i contratti aziendali stipulati dalle RSA hanno efficacia generalizzata «se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati ai sensi della presente intesa». Si tratta di un passaggio necessario, ma non sempre sufficiente per assicurare la predetta efficacia generalizzata. (Segue) Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 2 La disciplina collettiva: la sottoscrizione delle RSA È possibile infatti che «i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le modalità sopra indicate [siano] sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 2 La disciplina collettiva: la clausola di tregua sindacale L’efficacia e l’esigibilità generalizzata del contratto aziendale è, peraltro, assistita dalla possibilità di definire all’interno dello stesso contratto clausole di tregua sindacale e sanzionatorie, finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva che «hanno effetto vincolante, oltre che per il datore di lavoro, per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori nonché per le associazioni sindacali espressioni delle confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo, o per le organizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito», ma non per i singoli lavoratori. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 2 La disciplina collettiva: differenze tra RSA e RSU Il contratto aziendale stipulato dalla RSU assume efficacia generalizzata se approvato dalla maggioranza dei suoi componenti, quindi dalla maggioranza di coloro che hanno ricevuto più voti; Nell’ipotesi di contratto stipulato dalla RSA, invece, a contare ai fini dell’efficacia generalizzata non sono ovviamente i voti ricevuti, ma la maggioranza delle deleghe, per cui occorre che le RSA siano costituite nell’ambito di OOSS che nel contesto aziendale hanno il maggior numero di iscritti; Inoltre, la possibilità di sottoporre a referendum il contratto aziendale stipulato dalla RSA si spiega con il fatto che, a differenza della RSU, non sono elette dai lavoratori e non rappresentano la generalità dei lavoratori, ma solo i lavoratori che in essa si riconoscono. Per tale ragione si è ritenuto opportuno prevedere oltre al consenso delle RSA maggioritarie, una eventuale verifica circa il consenso della maggioranza dei lavoratori destinatari del contratto. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 2 La contrattazione di prossimità Una particolare estensione generalizzata a tutti i lavoratori dell’azienda viene riconosciuta dall’art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, ai c.d. contratti di prossimità (v. lezione 21); L’art. 8, come visto, consente di sottoscrivere contratti collettivi di lavoro «a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011» che realizzino «specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 2 La contrattazione di prossimità Le specifiche intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per alcuni casi particolari. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 2 La contrattazione di prossimità La peculiarità di questi contratti di prossimità, come visto, sta nel fatto che «fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese […] operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate […] ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro». L’art. 8, l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, dispone, infine, in via retroattiva che «le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 2 La contrattazione di prossimità A differenza di quanto previsto dall’AI del 2011 e dal Testo unico sulla rappresentanza del 2014, il contratto stipulato ai sensi dell’art. 8 può intervenire in via derogatoria su una serie di materie più ampia, mettendo in discussione il ruolo centrale di governo del sistema contrattuale affidato al CCNL; La potestà derogatoria di cui al contratto di prossimità è del tutto svincolata dai limiti e dalle procedure fissate dalla contrattazione nazionale, a differenza di quanto statuito negli accordi interconfederali; L’art. 8, inoltre, consente di stipulare accordi aziendali con efficacia generalizzata non solo alle RSA o alle RSU a condizione di essere sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario, come previsto dagli accordi interconfederali, ma anche a sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 22 Titolo: #titolo# Il contratto collettivo aziendale Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti