Diritto di famiglia: Rapporti Personali tra Coniugi (PDF)
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Questi appunti trattano di diritto di famiglia, focalizzandosi specificamente sui rapporti personali tra coniugi. Essi includono concetti come uguaglianza, doveri e obblighi reciproci, e il contesto storico della riforma del 1975. I temi trattati includono anche gli aspetti legali del matrimonio come rapporto e gli effetti di ciò sulla vita familiare.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 13 Titolo: Rapporti personali tra coniugi (1) RAPPORTI PERSONALI...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 13 Titolo: Rapporti personali tra coniugi (1) RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI Il principio di uguaglianza morale e giuridica tra coniugi Il matrimonio, così come si è evoluto sotto la spinta della riforma del 1975, è improntato all’uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. Tale principio, già sancito dalla Costituzione all’art 29, ha trovato piena attuazione nella riforma che ha rimosso tutte quelle norme che pur non consentendo una piena parità tra moglie e marito in precedenza erano ritenute costituzionali. In realtà infatti, pur essendo l’uguaglianza tra i coniugi sancita a livello costituzionale, la legislazione era ben lontana da questo traguardo; basti pensare alla potestà maritale, all’obbligo della moglie di accompagnare il marito dovunque egli credesse di fissare la residenza, o alla patria potestà indicativa dell’esclusiva autorità del padre sui figli. Tali numerose disposizioni trovavano protezione nell’art 29 comma 2 Cost secondo cui il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ma “con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. Si consentiva così al Legislatore di fissare dei limiti alla parità, purché dettati in funzione dell’unità familiare. È solo dal 1975 pertanto che lo status coniugale presenta gli stessi caratteri per entrambi i coniugi, i quali acquistano in virtù del vincolo matrimoniale gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. L’uguaglianza inoltre trova espressione nell’assoluta reciprocità che deve sussistere tra i coniugi, nonché nella norma che impone loro di contribuire, ognuno in proporzione alle proprie sostanze e alle proprie capacità, ai bisogni della famiglia. Ogni modifica di tale posizione paritaria, sia pure negozialmente concordata tra i due ricadrebbe nella nullità, in quanto contraria a norme imperative. L’art 160 cod civ infatti sancisce espressamente che “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio”. Ogni accordo in tal senso pertanto sarebbe nullo. Il legislatore del 1975, ribaltando la precedente situazione legislativa, ma conformandosi alle istanze sociali, ha ritenuto che l’unità familiare potesse essere ottenuta più con l’accordo che con il comando il quale per sua natura è uno strumento atto a creare delle distanze più che a unire. La situazione è comunque sempre in continua evoluzione. Da una parte è mutato l’istituto della separazione personale tra coniugi fondato un tempo sul principio della colpa e divenuto invece oggi una soluzione di fronte a una situazione oggettiva di 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 13 Titolo: Rapporti personali tra coniugi (1) intollerabilità della convivenza matrimoniale, tanto che anche l’addebito, sta perdendo sempre più rilevanza (si veda lezione su la separazione personale tra coniugi). D’altro canto peraltro si assiste a una rivalutazione dei doveri coniugali considerati di valenza giuridica oltre che morale, la cui violazione può così dar vita a una responsabilità da fatto illecito qualora sia lesiva di un diritto della persona (Responsabilità endofamiliare si veda lezione su famiglia e responsabilità civile). Il matrimonio come rapporto e suoi effetti Come abbiamo visto parlando di matrimonio atto la forma della celebrazione può essere diversa. Il matrimonio come rapporto invece ha una disciplina unitaria. In altre parole sia che il matrimonio sia civile, sia che si tratti di un matrimonio concordatario gli effetti che ne scaturiscono sono gli stessi. L’atto del matrimonio crea tra i coniugi un vincolo giuridico che perdura fino allo scioglimento del matrimonio stesso e nel cui ambito si possono distinguere tre ordini di rapporti: quelli tra i coniugi di carattere personale, quelli tra i coniugi di carattere meramente patrimoniale, quelli tra gli stessi coniugi e i figli dipendenti però dal rapporto di filiazione e non dal vincolo coniugale. Tra gli effetti del matrimonio di carattere personale primo tra tutti è da annoverare lo status coniugale, che può cessare solo con la morte dell’altro coniuge o con una sentenza di scioglimento del matrimonio. Allo stato coniugale sono poi connesse notevoli conseguenze: il coniuge acquista la qualità di legittimario nell’ambito della successione necessaria (art 536 cod civ). La legge cioè prevede che una consistente quota dei beni del defunto (detto de cuius) sia riservata al coniuge e ai figli anche qualora vi sia un testamento che preveda che l’eredità sia devoluta a terzi. il coniuge acquista inoltre la qualità di successibile legittimo (art 565 cod civ) nell’ambito della successione legittima. Nel caso cioè in cui non vi sia un testamento (successione ab intestato) la legge predispone che i beni del defunto siano divisi tra il coniuge e i figli. al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione sulla casa coniugale e di uso sui mobili che la arredano nel caso di morte dell’altro coniuge (art 540 cod civ). 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 13 Titolo: Rapporti personali tra coniugi (1) il coniuge ha diritto agli alimenti in presenza dei requisiti di cui all’art 433 cod civ e cioè qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. il coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità. il coniuge inoltre, se straniero, acquista col matrimonio la cittadinanza italiana. Acquisto della cittadinanza per matrimonio Ai sensi dell’art 5 della Legge 91 del 1992 il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto che dichiara la cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. I richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio, devono conoscere la lingua italiana. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 13 Titolo: Rapporti personali tra coniugi (1) I DIRITTI E I DOVERI RECIPROCI DERIVANTI DAL VINCOLO “Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”. È questo il contenuto minimo del rapporto che si istituisce tra i coniugi, volto alla realizzazione di una piena comunione materiale e spirituale di vita e che il legislatore stesso ha ritenuto opportuno fissare in una norma sanzionandone l’inadempimento. Si parla di contenuto minimo perché la legge si è limitata a fissare dei confini all’interno dei quali però vige il principio dell’autonomia dei coniugi di modo che ciascuno possa attribuire agli obblighi il contenuto più vicino al proprio stile di vita o alle proprie idee culturali e sociali. Riassuntivamente si può notare che: gli effetti che derivano dal matrimonio sono inderogabili, i coniugi cioè non possono in alcun modo decidere di contrarre matrimonio e al contempo decidere il contenuto del vincolo stesso, il principio della parità nonché della reciprocità dei doveri e degli obblighi è parimenti inderogabile, gli obblighi sono incoercibili, possono però rilevare in sede di giudizio di addebitabilità della separazione in quanto causa dell’intollerabilità della convivenza. La separazione comunque può essere dichiarata prescindendo dalla violazione dei doveri coniugali. I singoli doveri Fedeltà. Il dovere della fedeltà ha nel tempo cambiato aspetto: viene inteso in senso più ampio svincolato da una visione puramente sessuale e più intensamente collegata a quegli altri doveri che permeano la comunione di vita tra due persone quali il rispetto reciproco, la collaborazione e la lealtà. La violazione del dovere di fedeltà, non è inoltre più causa autonoma di separazione per colpa, tuttal’più può essere invece individuata come causa di quell’intollerabilità della convivenza che conduce i coniugi alla separazione. In generale la fedeltà è considerata connessa al più ampio dovere di evitare comportamenti ingiuriosi, e disonorevoli per il coniuge ed in tal senso l’adulterio è stato considerato una 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 13 Titolo: Rapporti personali tra coniugi (1) violazione del principio del neminem ledere che può pertanto comportare anche un obbligo di risarcimento dei danni. Assistenza morale e materiale Tale dovere è espressione del più ampio concetto di solidarietà matrimoniale. Ogni coniuge deve contribuire al soddisfacimento dei bisogni di vita dell’altro sia materiali che alle sue necessità morali. Si tratta di un obbligo che dal punto di vista materiale include il dovere del coniuge, che gode di un maggior reddito di far partecipare l’altro al comune tenore di vita, mentre dal punto di vista morale è stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso del rispetto della libertà dell’altro, della sua riservatezza. Assistenza morale è ravvisabile anche nell’obbligo di assistere il coniuge nel caso di malattia. La sospensione del dovere di assistenza è ammessa solamente, ed è considerata anche una sanzione, nel caso di abbandono senza giusta causa della casa familiare. Il ritorno alla dimora coniugale fa peraltro cessare la quiescenza dell’obbligo. Coabitazione La coabitazione è espressione di quella comunione di vita materiale, spirituale e sessuale che è requisito indispensabile per un rapporto matrimoniale (si veda lezione successiva). Obblighi verso i figli. All’obbligo di assistenza morale e materiale si affianca, nel caso in cui i coniugi siano anche genitori, l’obbligo di mantenere, educare, istruire la prole (art 147 cod civ). Tale obbligo peraltro trova la sua fonte nel rapporto di filiazione e si esplica non solamente nei confronti dei figli, ma anche reciprocamente tra i due sicché ciascuno è tenuto anche nei confronti dell’altro ad assolvere al dovere di mantenere, educare, istruire i figli. La disposizione richiama l’art 315-bis applicabile a tutti i figli nati nel matrimonio o al di fuori di esso (si veda lezione sulla filiazione). La violazione dei doveri verso i figli può essere una delle cause di addebito della separazione e può portare a varie forme di tutela tra le quali anche il sequestro dei beni del coniuge inadempiente. Collaborazione e contribuzione I coniugi devono: 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 13 Titolo: Rapporti personali tra coniugi (1) collaborare nell’interesse della famiglia (art 143 comma 2) contribuire ai bisogni familiari (art 143 comma 3), ossia predisporre i mezzi necessari a far fronte alle varie esigenze. La collaborazione deve essere prestata dai due ciascuno in relazione alle proprie sostanze o alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo nei limiti quindi delle proprie possibilità. Lo stesso viene richiesto anche in relazione ai figli dall’art 148 e 316 -bis cod civ. Si ammette generalmente che moglie e marito possano pattiziamente stabilire l’entità degli apporti di ciascuno. I due possono ad esempio accordarsi e stabilire che mentre uno dei due svolgerà l’attività extradomestica produttiva di reddito, l’altro si occuperà delle attività domestiche e della cura dei figli. Sempre maggiore importanza viene data alla posizione di quel coniuge, non necessariamente la donna, che si dedica alla cura della casa e dei figli. Ciò si desume da: l’art 143 cod civ che equipara pienamente l’attività professionale e quella casalinga, entrambe fondamentali nella conduzione di una vita familiare e ciò in attuazione del principio di eguaglianza tra i coniugi, la giurisprudenza in materia di assegno divorzile che da rilevanza, in ottica compensativa, al contributo fornito dal coniuge alla vita familiare e alla dedizione alla cura della famiglia e dei figli con sacrificio a volte delle aspettative professionali (si veda lezione su assegno divorzile). I doveri relativi agli obblighi di contribuzione e di collaborazione dei coniugi sono considerati il regime patrimoniale primario, il regime cioè, inderogabile, che si aggiunge ed anzi precede qualunque altro regime patrimoniale prescelto da marito e moglie garantendo che i due forniscano entrambi un equo apporto alla vita e ai bisogni della famiglia. I bisogni della famiglia vengono intesi oggi non più legati soltanto al soddisfacimento delle necessità essenziali o indispensabili della famiglia come il mantenimento (vitto alloggio, vestiario) ma anche a tutte quelle esigenze volte all'armonico sviluppo del nucleo familiare, esigenze che aumentano con il crescere del tenore di vita. Le sanzioni per la violazione degli obblighi coniugali I diritti e i doveri nascenti dal vincolo matrimoniale hanno natura diversa rispetto a una qualsiasi obbligazione negoziale, sono infatti espressione della solidarietà che è essenza 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 13 Titolo: Rapporti personali tra coniugi (1) stessa del matrimonio. Sono obblighi strettamente personali e insuscettibili di coercizione. La loro violazione può portare a: dichiarazione di addebito della separazione, responsabilità civile se causa un danno ai sensi dell’art 2043 cod civ, sanzioni penali ai sensi dell’art 570 cod pen relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare. Le scelte di vita familiare Ai sensi dell’art 144 cod civ i coniugi devono: concordare l’indirizzo di vita familiare, fissare la residenza comune secondo le esigenze di entrambi e della famiglia stessa. I coniugi devono pertanto innanzitutto scegliere, d’accordo tra loro, l’indirizzo di vita familiare. In quest’espressione si comprendono tutte quelle decisioni relative alla conduzione stessa del ménage, dalla distribuzione dei compiti, alla cura dei figli, all’entità delle contribuzioni a carico di ciascuno e anche a quelle decisioni personali di un coniuge che possono influire sulla vita familiare. Tra queste scelte rientra quella relativa ai ruoli endofamiliari secondo cui ad esempio uno dei due rinuncia all’attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia. Nella prassi sono sorti problemi in relazione a quelle decisioni che riguardano il singolo individuo e la sua libertà di autodeterminarsi, che peraltro si riflettono sulla vita familiare: mutamento di fede religiosa di un coniuge scelta della donna di interrompere la gravidanza (si evidenzia che ai sensi della Legge 194 del 1978 la donna è libera di decidere da sola in merito) mutamenti dell’attività lavorativa che possono incidere sui redditi. Tra le scelte fondamentali vi è poi quella di fissare la residenza della famiglia, ossia dove i due andranno ad abitare e a costituire quella comunione di vita che è l’essenza stessa del matrimonio. Diverso è il domicilio (art 45 cod civ), luogo dove ognuno dei due ha la sede prevalente dei propri affari ed interessi, che può pertanto non coincidere con l’abitazione familiare a patto però che in tal modo non si riduca l’obbligo primario della convivenza. 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 13 Titolo: Rapporti personali tra coniugi (1) Disaccordo dei coniugi e intervento del giudice. Ai sensi dell’art 145 cod civ se i coniugi non concordano sulla residenza familiare, nonché sull’indirizzo della loro vita coniugale, anche solo uno dei due o entrambi possono ricorrere senza formalità al giudice. Si tratta di uno strumento offerto ai coniugi per il caso in cui non trovino tra loro un accordo in relazione alle scelte di vita della famiglia stessa. Il giudice, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il dodicesimo anno o anche di età inferiore, se capaci di discernimento (ai sensi delle modifiche di cui al D lgs 149/2022), tenta di raggiungere una soluzione concordata. Non decide, ma aiuta i due coniugi a trovare un accordo. Solo se ciò non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, con provvedimento non impugnabile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia. È necessario peraltro che ci sia una richiesta espressa di uno o di entrambi i coniugi. L’istituto in realtà ha avuto un’applicazione molto scarsa: il tribunale viene infatti sempre vissuto come un passo verso la separazione e quindi come un avviarsi alla fine del rapporto matrimoniale. I coniugi preferiscono piuttosto ricorrere in caso di disaccordo ad altri aiuti, quali psicologi, consulenti familiari o mediatori familiari. Tale meccanismo richiama quello previsto dall’art 316 cod civ concernente le decisioni di particolare importanza relative alla prole (si vedano lezioni successive). 5 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 13 Titolo: Rapporti personali tra coniugi (1) L’APPROFONDIMENTO: LE SCELTE RELIGIOSE Come abbiamo visto i coniugi devono concordare l’indirizzo della vita familiare. Ciò comporta anche scelte in ambito religioso: dal matrimonio religioso o civile, fino a tutta a una serie di precetti e regole. I due potrebbero decidere ad esempio che ognuno segua la sua strada oppure che, nel rispetto di una determinata fede, tutta la famiglia scelga una certa alimentazione, oppure segua settimanalmente delle celebrazioni. Ciò ha effetti poi sull’educazione religiosa dei figli. Problemi si pongono nel caso di disaccordo tra i due e soprattutto quando uno dei coniugi sceglie un credo religioso che impatta con forza sulle abitudini e sulla vita familiare. La libertà religiosa è un diritto tutelato dalla Costituzione (articolo 19) peraltro è necessario trovare un equilibrio con i doveri coniugali. In tal senso la giurisprudenza ha sottolineato che il mutamento di fede religiosa e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto connettendosi all'esercizio dei diritti garantiti dall'art 19 della Costituzione, non può, di per sé solo, considerarsi come ragione di addebito della separazione a meno che non vengano, con tale comportamento, superati i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore fissati dagli artt. 143, 147 cod civ , determinandosi, per l'effetto, una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio della prole (Cass 14728 del 2016). La fede religiosa in sé pertanto non è causa di addebito a meno che non sia tale da comportare l’intollerabilità della vita coniugale. In tal senso la Cassazione ha riscontrato ipotesi di addebito della separazione nel caso di comportamenti derivanti dalla fede religiosa affermando che: il giudice non può assolvere quei comportamenti che nella soggettiva opinione dell'agente siano conformi alla propria personale etica o visione sociale o religiosa o ai propri costumi, se sono evidentemente difformi dallo standard dei valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio. Allo stesso modo la tolleranza del coniuge, ancorché prolungata nel tempo, non può considerarsi una sorta di consenso (Cass 19450 del 2007). la scelta di appartenenza a una confessione religiosa tale da determinare l'allontanamento dalla casa coniugale e la rinuncia alla convivenza non può rientrare 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 13 Titolo: Rapporti personali tra coniugi (1) nell'ambito dell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito onde escludere l'addebitabilità della separazione (Cass 15241 del 2004). Sono stati invece ritenuti fatti addebitabili tra gli altri il comportamento del coniuge che abbia impedito all’altro l'espletamento di pratiche religiose. Rilevante è anche il contrasto tra coniugi sull’educazione religiosa da impartire ai figli (si veda lezione su responsabilità genitoriale). LE NORME Si vedano le norme rilevanti in materia Costituzione Art 29 Costituzione Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare Codice civile Articolo 143 Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 143 bis Cognome della moglie La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 13 Titolo: Rapporti personali tra coniugi (1) Articolo 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 146 Allontanamento dalla residenza familiare Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi. La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147. Articolo 147 Doveri verso i figli Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis. Articolo 148 Concorso negli oneri I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316- bis. 3