Lezione 49 (Rinunce e transazioni) - Slide PDF

Summary

This document appears to be a set of lecture notes for a legal course titled "Rinunce e transazioni" on the subject of labor law in Italy. The specific theme, as seen in the title, likely focuses on issues of relinquishment and transactions in employment contexts. The document content mainly discusses legal principles of labor law, including concepts of non-derogable rules and limitations on employer power.

Full Transcript

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo# Rinunce e transazioni Attività n°: #attività# 1 Rinunce e transazioni L’inderogabilità Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo# Rinunce e transazioni Attività n°: #attività# 1 Inderogabilità nel diritto del lavoro Il diritto del lavoro nella sua legislazione e nei suoi principi mira a riequilibrare i rapporti di forza contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore; Al fine di perseguire questo obiettivo, interviene mediante la fissazione di una serie di limiti all’esercizio dei poteri del datore di lavoro in cui si concreta la disciplina lavoristica; Questa disciplina di tutela è garantita in due direzioni corrispondenti alla fase genetica, ossia di instaurazione del rapporto, e alla fase funzionale, ossia di suo svolgimento: una che riguarda entrambe le parti del rapporto, l’altra rivolta al solo prestatore di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo# Rinunce e transazioni Attività n°: #attività# 1 Inderogabilità nel diritto del lavoro A entrambe le parti del rapporto nella fase genetica di instaurazione del rapporto il legislatore impedisce di sottoscrivere accordi peggiorativi rispetto alla disciplina legislativa inderogabile; Ne consegue che le parti non possono nella fase genetica del rapporto negoziare un accordo che contenga un trattamento inferiore a quello minimo fissato dalla legge; Allo stesso tempo, con riguardo alla fase funzionale, l’inderogabilità dei trattamenti minimi è garantita attraverso la possibilità di disporre, tramite rinuncia o transazione, dei diritti inderogabili maturati nel corso dello svolgimento del rapporto alla sola condizione di rispettare modalità che assicurino la consapevole e genuina volontà del lavoratore di dismettere in tutto in parte tali diritti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo# Rinunce e transazioni Attività n°: #attività# 1 Inderogabilità nel diritto del lavoro Come visto nelle precedenti lezioni (lez. 17 e ss.), l’obiettivo del diritto del lavoro di riequilibrare lo squilibrio nei rapporti di forza tra le parti si traduce nell’inderogabilità in peius dei trattamenti legislativi da parte della contrattazione collettiva e individuale; Le deroghe sono tendenzialmente ammesse solo se migliorative per il lavoratore; Ne consegue che nemmeno il consenso del lavoratore può portare a una deroga peggiorativa della disciplina legislativa, poiché le relative clausole contrastanti peggiorative potranno essere dichiarate nulle ex art. 1418 c.c. e sostituite di diritto dalla disciplina legale, ai sensi degli artt. 1339, 1374 e 1419, comma 2, c.c. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo# Rinunce e transazioni Attività n°: #attività# 1 Inderogabilità nel diritto del lavoro L’effettività della tutela lavoristica è garantita anche attraverso la previsione di limiti al potere del lavoratore di disporre dei diritti inderogabili, al fine di assicurare che la volontà espressa dal lavoratore sia consapevole e genuina; Diversamente, la funzione protettiva dell’inderogabilità risulterebbe elusa qualora si consentisse al lavoratore di rinunciare nel corso dello svolgimento del rapporto a quei diritti che la legge pone come inderogabili all’atto dell’instaurazione del rapporto; L’art. 2113 cod. civ. dispone, quindi, l’invalidità delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, salvo che esse avvengano in sede protetta. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo# Rinunce e transazioni Attività n°: #attività# 2 Rinunce e transazioni Art. 2113 c.c. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo# Rinunce e transazioni Attività n°: #attività# 2 Art. 2113 c.c. La disciplina delle transazioni nel diritto del lavoro ha carattere speciale rispetto alle regole generali civilistiche di cui agli artt. 1965 e ss. c.c.; Ai sensi dell’art. 2113 c.c.: «Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo# Rinunce e transazioni Attività n°: #attività# 2 Art. 2113 c.c.: annullabilità La previsione della possibilità per il solo lavoratore di impugnare le rinunzie e transazioni invalide entro un termine di decadenza implica che si tratti di un’ipotesi di annullabilità e non di nullità; Si tratta di un elemento di specialità rispetto alle regole generali civilistiche dal momento che la violazione di norma imperativa si traduce in un’annullabilità e non in una nullità come dovrebbe essere ai sensi dell’art. 1418, comma 1 c.c.; Per tale ragione la dottrina ha cercato di spiegare tale peculiarità ritenendo che la scelta sia dettata da un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, ossia per non lasciare il datore troppo a lungo esposto a ripensamenti e rivendicazioni del lavoratore; Secondo la giurisprudenza (Trib. Avezzano, 3 dicembre 2021), vanno, al riguardo distinti, da un lato, i diritti assolutamente indisponibili (primari o strettamente personali), i cui atti dispositivi sono radicalmente nulli e restano fuori dal campo di applicazione dell'art. 2113 c.c.; dall'altro lato, i diritti, di natura patrimoniale, che, pur essendo posti da norme inderogabili, non sono assolutamente irrinunziabili, cui si riferisce l’art. 2113 c.c. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo# Rinunce e transazioni Attività n°: #attività# 2 Art. 2113 c.c.: diritti maturati e diritti futuri Il particolare regime art. 2113 c.c. si applica ai diritti già maturati dal lavoratore, ossia quelli già entrati nel patrimonio del lavoratore; Si tratta di una indisponibilità relativa, perché il lavoratore può impugnare la rinunzia dei propri diritti fino al termine di sei mesi, decorsi i quali la disposizione dei propri diritti si intende effettuata; Una rinuncia preventiva del lavoratore a diritti futuri risulterebbe nulla ai sensi dell’art. 1418, comma 3, c.c., costituendo non una rinunzia ma un accordo individuale che deroga in peius a un trattamento legislativo; In questo caso, invece, l’indisponibilità è assoluta, non potendo il lavoratore in alcun modo rinunciare a diritti futuri.; I diritti oggetto delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. sono solo quelli derivanti da norme inderogabili di legge. Il lavoratore può validamente rinunciare ad altri diritti che trovano la propria fonte in norme che non hanno natura imperativa (Cass. 24078/2021). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo# Rinunce e transazioni Attività n°: #attività# 2 Art. 2113 c.c.: consapevolezza della rinunzia Una rinunzia o una transazione è soggetta al regime di cui all’art. 2113 c.c. soltanto se è possibile desumere che il lavoratore nel sottoscrivere l’accordo fosse consapevole dei diritti ai quali stava rinunciando; Secondo la giurisprudenza, infatti, l’accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia, nella specie "all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo", può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (Cass. 9160/2022). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo# Rinunce e transazioni Attività n°: #attività# 2 Art. 2113 c.c.: consapevolezza e quietanze a saldo Si è posto il problema di comprendere, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2113 c.c., delle c.d. quietanze a saldo, ossia quelle dichiarazioni con le quali il lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro sovente afferma di aver ricevuto il pagamento di ogni spettanza e, pertanto, di non aver più nulla a pretendere dal datore di lavoro; Secondo la giurisprudenza, ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e che pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale; nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili invece gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass. 4042/2022). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo# Rinunce e transazioni Attività n°: #attività# 2 Art. 2113 c.c.: impugnazione L’impugnazione della rinunzia o transazione può essere fatta entro sei mesi dal lavoratore, personalmente o tramite il proprio legale; Il termine perentorio di sei mesi decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della rinunzia o della transazione, qualora intervenute successivamente dopo la cessazione del rapporto; Tale impugnazione può essere effettuata dal prestatore con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale dal quale si evinca la volontà di impugnare l’atto di rinunzia o transazione; L’impugnazione può avvenire anche direttamente con un ricorso al Giudice, da depositare sempre nel termine di sei mesi, con il quale il lavoratore chieda il riconoscimento dei diritti rinunciati o transatti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo# Rinunce e transazioni Attività n°: #attività# 2 Art. 2113 c.c.: sedi protette L’art. 2113, comma 4, c.c. dispone che il regime di invalidità di cui allo stesso articolo non si applica alle rinunzie e transazioni intervenute in una delle sedi protette; Per sede protetta si intende davanti al giudice (art. 185 c.p.c.); davanti alle commissioni costituite presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o in sede sindacale (artt. 410, 411, 412-ter c.p.c.); davanti alla commissione di certificazione (v. lez. 29) (art. 82, d.lgs. n. 276/2003); Se l’invalidità delle rinunzie di cui ai primi commi dell’art. 2113 c.c. è connessa alla considerazione che il lavoratore possa trovarsi in condizioni di soggezione o di inferiorità nei confronti del suo datore di lavoro nel momento in cui, da solo, sottoscrive un atto di rinunzia o di transazione relative ad un diritto derivante da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti ed accordi collettivi. La stessa esigenza di tutela non sussiste quando la conciliazione si realizza in una delle sedi protette di cui al comma 4 dell’art. 2113 c.c. (Cass. 16283/2004). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo# Rinunce e transazioni Attività n°: #attività# 2 Art. 2113 c.c.: sedi protette L’inoppugnabilità e la conseguente validità delle rinunzie e transazioni vertenti su un diritto derivante da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi sottoscritte in sede protetta è subordinata alla condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (Cass. 24024/2013; Cass. 21617/2018); L’effettività dell’assistenza del rappresentante sindacale è, infatti, ritenuta idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi; A tal fine, si ritiene sufficiente la compresenza del rappresentante sindacale e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione, lasciando tale circostanza presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore, salvo che il lavoratore non deduca e non provi che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (Cass. 16154/2021). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 49 Titolo: #titolo# Rinunce e transazioni Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

Use Quizgecko on...
Browser
Browser