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Roman law Legal history Ancient Roman law Roman legal institutions

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These notes discuss Roman Law, including course information, reasons for studying the topic, the Corpus Juris Civilis, and the rediscovery of Roman law. It also details the different eras of Roman law, its development through different periods, and definitions of law.

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[ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO] **[INFO CORSO]** - Libro: Eva Cantarella, diritto romano. Istituzioni e storia, Mondadori, Ultima edizione - Esame: scritto + orale se voglio, date 13/20 dicembre, 7/15 gennaio, 21/28 gennaio, 21/28 febbraio, 4/11 giugno, 18/25 giugno, 10/11 luglio,...

[ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO] **[INFO CORSO]** - Libro: Eva Cantarella, diritto romano. Istituzioni e storia, Mondadori, Ultima edizione - Esame: scritto + orale se voglio, date 13/20 dicembre, 7/15 gennaio, 21/28 gennaio, 21/28 febbraio, 4/11 giugno, 18/25 giugno, 10/11 luglio, 8/12 settembre - Esame è a prova scritta obbligatoria (4 domande aperte su 4 diversi temi del corso, ambiti, una domanda ogni 20 minuti) se voto sufficiente scelgo se accettare il voto (se accetto no orale) + orale facoltativo se rifiuto il voto. Oppure mi presento per sostenere l\'orale post scritto e così si farà media ponderata come voto finale. All\'orale si fa una domanda quindi si valuta per una domanda - se non accetto e non rifiuto il voto resterà definitivo - se non passi lo scritto non puoi fare l\'orale - se mi iscrivo all\'orale e non mi presento si perde l\'esame - guarda myariel - 12 crediti - Unire appunti con il libro **[PERCHE\' STUDIAMO DIRITTO ROMANO?]** - Giustiniano è stato imperatore dell\'impero d\'Oriente tra il 527 e il 565 d.C. - Teodosio il Grande divise l\'impero tra i due suoi figli Arcadio e Onorio nel 395 d. c. - L\'impero d\'occidente cade nel 476 d.C. sotto i colpi delle invasioni barbariche, Romolo viene sostituito da Odoacre. L\'impero d\'Oriente invece va avanti e diventa imperatore Giustiniano costui ebbe nella sua politica di imperatore due obiettivi: 1. riconquistare l\'occidente, ricreare l\'impero unito 2. volle anche tentare una riunificazione giuridica dei due territori. Così iniziò delle guerre contro l\'occidente che avrebbero portato nel giro di pochi anni alla conquista delle regioni dell\'impero di occidente, ma non riesce a riconquistare tutto. Riorganizzando l\'insieme delle norme giuridiche voleva che il diritto fosse chiaro e che fosse applicato in modo uniforme in tutto l\'impero. Il diritto romano aveva avuto le sue origini nella fondazione di Roma (753 a.C.), quindi il sistema normativo nel giro di circa 1200 anni era molto confuso, con molte fonti del diritto. Giustiniano decise di mettere ordine, creò il Corpo del Diritto Civile (*CORPUS IURIS CIVILIS*) nel 533/534. Diviso in Istituzioni (4 libri), Digesto (50 libri) e Codex (12 libri). Da quel momento il diritto romano era solo quello che si trovava in quel libro, abrogò tutte le norme che non erano incluse in quel manuale (Triboniano fu a capo delle 3 parti). Giustiniano conquista l\'impero d\'occidente nel 552. Allora Giustiniano invia il Corpus iuris in Occidente, fingendo che venga richiesto dal Papa per dare autorità all\'opera nella nuova sede dell\'esarca (rappresentante Imperatore in Occidente) aveva sede a Ravenna. Ma la conquista di Giustiniano fu effimera, post mortem ricade in mano dei barbari il 565 indica in occidente la fine dell\'età romana e inizio del Medioevo. L'oriente continua ad esistere con i successori di Giustiniano fino alla caduta sotto i colpi degli ottomani nel 1453 d.C. In occidente *post mortem Giustiniani* si formano i regni barbarici, il più importante è quello dei longobardi (ma anche burgundi, britanni,....etc.). questi nuovi regni non hanno autorità di fare applicare il diritto romano, era troppo complicato per loro, un po\' scritti in latino, un po\' in greco,... e inoltre avevano già un loro sistema di norme (molto semplice, elementare). I barbari non lo utilizzarono mai, i sudditi romani in alcuni casi continuarono a usarlo tra loro ma in via consuetudinaria, senza riferimento ai testi. Si dimentica questo diritto, all\'anno mille è completamente dimenticato... che diritto si applicava in Europa? Un diritto di origine consuetudinaria e che si era formato da una sintesi di qualche reminiscenza di diritto romano e le consuetudini barbariche. La popolazione romana ormai è fusa con i barbari che avevano invaso il territorio. Intorno al 1088, Irnerio a Bologna inizia ad occuparsi di queste faccende non era un avvocato, un giudice, non c\'era il diritto, si è studiato fino ai tempi dei romani e poi basta. Irnerio era uno studioso di cose antiche. Il suo interesse viene catturato da un manoscritto a Bologna, "*littera Bononiensis*", manoscritto di Bologna. Questa era una copia di un manoscritto più antico del 6\^ secolo, noto come "*littera Pisana"*, ora nota come "*littera Florentina*" poiché è stata rubata dai fiorentini nel 1406 ora si trova alla biblioteca Laurentina a Firenze. È composta da 50 libri, nessuno sa cos\'è. Contiene una serie di opere che riguardano le opere giuridiche- RISCOPERTA DEL *CORPUS IURIS* ad opera di **Irnerio** Siamo nel periodo dei comuni, Bologna era uno dei comuni, non vi era uno stato unitario poiché con la fine dello stato barbarico non c\'è stata un\'unione. A questo punto Irnerio si rende conto che il diritto contenuto in questa opera è di un livello più elevato rispetto a quello dei sistemi giuridici che c\'era in tutta Italia e così fonda una scuola per lo studio e la diffusione del diritto romano rinascita, riscoperta del diritto romano Nascita prima università, lui con i suoi primi 4 allievi, Martino, Bulgaro, Ugo e Jacopo. Continuano a gestire questa nuova scuola: "*studium iuris*" la prima università è nata per lo studio del diritto Successivamente si aggiunsero la teologia, filosofia, le scienze,.... (le altre "*studia*"). Così si informa un insieme di studi, chiamato "*univesitas studiorum*", quindi istruzione di molteplici materie. Nel frattempo si sparge la voce, e molti giovani vanno a Bologna per studiare il diritto e lo portano nei loro comuni ma anche dall\'estero. Non vengono però dall\'est Europa, che è ancora sotto l\'impero d\'oriente. I primi studiosi sono i glossatori che ricorrono alle glosse (=commenti marginali che spiegano). Poi arrivano i commentatori dal 1200 al 1800, che scrivono intere opere di commento, poi gli umanisti, i razionalisti, i giusnaturalisti, i pandettisti (studiosi del diritto romano dell\'800 in Germania e dicevano che i codici non servivano, in un periodo in cui nascono in tutta Europa es. 1865 in Italia). **[ETA\'DELLE CODIFICAZIONI]** Inizia nel 1804, con il codice civile francese, voluto da Napoleone, che fino al 1812 ha controllato tutta l'Italia. Anche perché nel 1806 diventa re d'Italia lo porta anche qui. 1823: caduta di Napoleone 1865: primo codice civile italiano 1942: codice civile vigente 1900: codice tedesco **[PERCHE\' STUDIAMO DIRITTO ROMANO?]** Il diritto italiano vigente è un derivato del diritto romano, che è stato introdotto in un periodo in cui si utilizzava ancora indirettamente. Tutto ciò fino al 1804, quando Napoleone vuole interrompere l\'applicazione diretta del diritto romano preso dal Digesto. Continua a usare il diritto romano ma lo organizza in una forma nuova, che non c\'entra con il codice civile. Divide in libri divisi in articoli. I giuristi dell\'800 erano persone che praticavano il diritto romano abitualmente copiando un po\' il codice francese anche se apportando novità e modifiche. Il diritto romano è stato trasfuso in una forma nuova anche in Sud Africa, Cina, Turchia, Russia. Sono esclusi alcuni sistemi di norme, tra cui il più importante è il sistema del common law, in uso in Inghilterra e poi negli USA e Canada. Ha origine dal 1200 ma poi le sentenze dei giudici sono diventate vincolanti e per questo si è distaccato. C\'è uno stato di civil law in Louisiana, derivato da diritto romano, come il Québec in Canada e come la Scozia. Il sud America è di civil law, portata da brasile portogallo etc. poi c\'è il diritto islamico e il diritto cinese. Quest\'ultimo non aveva a che fare con i diritto romano ma negli ultimi anni si sono resi conto dell\'importanza dei codici e così copiano il codice francese, italiano e tedesco e hanno iniziato a studiare diritto romano. 1. **[COSA VUOL DIRE ISTITUZIONI?]** Istituzioni= insegnamento introduttivo, riprende il termine *institutiones* (insegnamento introduttivo) Gli studenti all\'epoca iniziano a studiare prima *institutiones*, perché poi affronteranno difficoltà più elevate. (es. *institutio oratoria*) 2. **[COSA INTENDIAMO PER DIRITTO?]** La radice emerge da altre tre lingue; francese (droit), tedesco (recht), spagnolo(derecho) significa dare una direzione Il termine *ius* deriva dall\'indoeuropeo. Ulpiano nel Digesto riteneva che *ius* venisse da *iustitia* ma è il contrario. Ulpiano e altri non definiscono cosa sia il diritto ma quello che secondo loro dovrebbe essere. Secondo altri derivava da *iubere* ma questa ipotesi non è accettata. Da ius sono derivate parole che sono collegate con il diritto giustizia, giusto, giurisprudenza, giurista, giudicare La i seguita da vocale è una i consonantica, pronunciata con la "g", per questo in italiano si traducono la g. Il nostro termine "diritto" non è collegato con ius, il (g)ius. 3. **[ROMANO]** Roma, capitale dell\'Impero Romano I cittadini si chiamavano *Populus Romanus Quirites* (da *quiris*, che deriva dai sabini, significa lancia). I sabini erano un altro popolo del territorio latino tutti i popoli erano organizzati in città-stato. Sembra che in età arcaica Roma abbia vissuto una fusione con città sabine, fatto simboleggiato dal ratto delle sabine. Questo mito ci fa capire che c\'è stata una fusione arcaica tra i due. Tra 753 a.C. a 565 d.C.(poi continua in Oriente ma in Occidente inizia il Medioevo) ci sono state molte norme diverse e cambiamenti. Questo lungo periodo storico si è diviso in 3 sotto periodi: 1. **[Il regno (244 anni)]** 2. **[La repubblica (482 anni)]** 3. **[Impero (592 anni)]** Si studia il diritto in tutte e tre le fasi. Studieremo diritto privato romano, ciò che c\'è stato prima del codice civile. **[Il diritto privato romano è diviso in 3 fasi:]** 1. **[Età arcaica (da 753 a 242 a.C.)]** 2. **[Classica (242-235 d.C.)]** 3. **[Post-classica (235-565 d.C.)]** ![](media/image2.jpeg) **[IDENTIFICAZIONE DEL IUS]** Identifichiamo i caratteri distintivi dalle testimonianze antiche. Sappiamo che i romani identificavano il diritto con il nome *ius* *Quiritium*: quando parlavano di diritto pensavano alle norme che regolavano la vita dei cittadini del loro Stato-città. Nonostante ciò le norme più antiche erano di tipo magico-religioso; le norme dovevano essere rispettate per volere degli dei e l\'interpretazione era affidata ai sacerdoti. Questo 'diritto' era definito *fas.* Successivamente si distinse il *fas* dal *ius*, un insieme di precetti. NB. *Ius sacrum* non era composto di norme religiose, ma di regole giuridiche che regolavano i rapporti tra lo Stato e gli Dei. Inoltre anche i principi etici e i valori contribuiscono a formare le regole giuridiche, ma si per sé on significa che fossero giuridici. Dunque il diritto e la morale sono due cose diverse. **[COSA INTENDIAMO PER 'DIRITTO\'?]** - **Oggettivo** (law) =insieme o sistema di norme giuridiche che regola il comportamento dei romani e l\'organizzazione delle loro città. - **Soggettivo** (right) =posizione giuridica di vantaggio che ha un certo soggetto a cui corrisponde il dovere di uno o più soggetti Es. avere il diritto di proprietà In latino c\'è il problema di usare la stessa parola per indicare termini diversi (*ius*). Diversamente in inglese si utilizzano il termine law e right. **[DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO]** Il diritto è un insieme di norme giuridiche. ma che cosa è una norma giuridica? È un enunciato che si caratterizza per una certa funzione, in generale è quella di permettere ai consociati di risolvere i conflitti di interesse inter-soggettivi. (Consociato=chi vive in una società) Se entrambe due persone reclamano di possedere entrambi lo stesso oggetto come si fa? Un tempo c\'era la legge della foresta, del più forte. Ora le norme permettono ai consociati di risolvere conflitti inter-soggettivi. **[TIPI DI NORME GIURIDICHE]** I. Di **[QUALIFICAZIONE]** - Poco numerose nel nostro c. c. - Si limitano a definire un concetto che poi i cittadini utilizzeranno in funzione - Es. art 1321 c.c. definisce un contratto (istituto che è alla base di diritto privato). "*il contratto è l\'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale*." È importante questa definizione per stabilire che cosa è. Es. in alcuni casi è valido anche il contratto orale, mentre per gli immobili deve essere scritto. II. Di **[RELAZIONE]** - Più numerose - Hanno una certa struttura che si compone di fattispecie ed effetto - Es. art 575 cod. pen. 1930 (omicidio): *chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21*. Se succede questo fatto allora la conseguenza è la reclusione non inferiore ad anni 21. - Es. art. 645 cod. pen. (furto): "*chiunque s\'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516*." Poi possono esserci aggravanti. Abbiamo fattispecie ed effetto. La multa va allo stato - Es. art. 2043 c.c. (risarcimento per atto illecito): *"qualunque atto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".* Il risarcimento va al soggetto leso e deve essere richiesto. Un danno giusto potrebbe essere per esempio la difesa da un aggressione che causa un danno a un\'altra persona. - **[CODICE DI HAMMURABI]** - [COERCIBILITA\']la norma può essere imposta ai consociati che abbiano commesso il fatto previsto in fattispecie. La coercibilità deriva dallo stato che la fa rispettare attraverso i suoi organi. **[NORME DI RELAZIONE A ROMA]** Leggi delle XII tavole (451/450 a. C.): *"si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto"* se uno rompe un arto a una persona e non trovano un accordo economico che ponga fine alla lite (risarcimento), che abbia luogo il taglione (come Hammurabi, come nella Bibbia,...) Il soggetto leso è autorizzato a causare una lesione che sia tale e quale a che gliela ha causata. Siamo nel campo della vendetta privata. In questo caso si tratta di vendetta privata legalizzata, autorizzata. Le famiglie romane erano organizzate in clan, quindi la vendetta non è mai individuale ma è sempre un qualcosa di collettivo. Se uno mi rompe un braccio arriva il clan che fa per me. Diverso dalla faida, che è illegale e che non pone fine alla lite. Hoebel scrive nel 1954 *Il diritto nelle società primitive.* Hoebel ha studiato proprio la vendetta legalizzata e ci dice che non esiste un organo statale ma è il privato che viene incaricato dallo stato di infliggere la sanzione. Al posto dell\'organo statale c\'è "l\'agente socialmente (ma anche giuridicamente) autorizzato" a fare il taglione, a infliggere la sanzione. **[LE FONTI]** Il sistema giuridico è un insieme di norme. Nella prima fase di età regia si parla di *Ius Quiritium* per parlare delle norme più antiche. I quiriti erano i romani, quindi si tratta del diritto dei romani. Le prime norme riguardavano la proprietà; distinguere ciò che è mio dal tuo. Anche la famiglia e la podestà paterna, i padri di famiglia avevano dei poteri sui sottoposti, potevano anche ucciderli. Questi poteri erano regolamentati. Non potevano mancare anche le norme sul matrimonio, ovvero i rapporti tra diverse famiglie che dovevano essere regolati. Infine trattavano anche le successioni. Questo è il primo nucleo che ben presto si arricchisce di nuove norme e abbiamo quindi quello che poi diventa il fondamento di tutto il diritto privato: il *Ius Civile.* Si sviluppa già in età arcaica e si sviluppa dallo *Ius Quiritium* (ricomprende proprietà, famiglia, matrimonio, paterna potestà, successioni etc.) e aggiunge le obbligazioni (se ti presto questo poi me lo devi ridare). Nasce il concetto di debito, obbligo, credito. *Ius civile* da *cives*, i cittadini, il diritto dei cittadini. Nasce in modo consuetudinario, poi alcune leggi sulle leggi delle XII Tavole. Viene chiamato così in quanto era il diritto che usavano i cittadini, e che era riservato a loro. Quindi il ius civile non poteva essere usato da eventuali stranieri che si trovavano a Roma. Non avevano pensato a ciò perché all\'poca non c\'erano immigrati che arrivavano da fuori dal Lazio. Solo i latini potevano, tutti gli altri no perché i romani non lo avevano pensato in questo modo. Questa è la differenza importante tra l\'epoca e oggi, il nostro codice civile non è riservato solo agli italiani ma a tutti. Quando i romani dovevano avere dei rapporti commerciali con gli stranieri (es. con i cartaginesi, con etruschi) non potevano usare il codice civile che si basava su atti complessi dove si dovevano pronunciare parole latine arcaiche per dare validità agli atti, oppure serviva compiere atti rituali. Ogni popolo aveva un suo diritto civile che non poteva essere utilizzato dagli altri popoli. Per i rapporti commerciali tra stranieri si utilizzava il diritto internazionale privato che disciplina i rapporti tra commercianti di diverse città. Questo diritto è il *ius gentium,* il diritto dei popoli. Si ricorreva a degli atti che si usavano nella prassi internazionale, nei luoghi di commercio internazionale. Si era fondato spontaneamente dalla prassi (pratica). Si utilizzava principalmente nei porti e negli empori. Consisteva nel mettersi d\'accordo e nel pagare i prezzi negli scambi internazionali (ricavato dalla prassi internazionale). Inizia a fondarsi nel corso dell\'età arcaica. Nella prima fase repubblicana, post distruzione dei cartaginesi Roma conquista la Sicilia e la Sardegna. Questi territori vengono organizzati come territori soggetti a Roma ma non abitati da romani, si organizzano come province. Gli abitanti sono sudditi di Roma e devono pagare le tasse ai pubblicani (esattori delle tasse). Nelle province i sudditi si chiamavano peregrini. Dopo il 242 a.C. inizia l\'immigrazione di stranieri (i provinciali) verso Roma per commerciare, per cercare fortuna, era il traffico commerciale (magna turba peregrinorum). Gli stranieri in grande numero arrivano a Roma che diventa una città cosmopolita. Loro però non possono usare il ius civile e allora viene subito istituito il pretore. Costui era un magistrato, ricopriva cariche politiche per 1 anno. *Cursus honorum* 1. Consoli (carica massima) 2. Pretori 3. Edili (si occupavano dei mercati) 4. Questori (si occupavano dell\'erario) 5. Altri magistrati minori **[Pretori ]** Fino al 242 c\'era solo un pretore (pretore urbano) che si occupava di processi civili (tra due romani). Dopo l'arrivo degli stranieri viene istituito il pretore peregrino, incaricato di occuparsi di processi in materie di diritto privato quando i litiganti siano 2 stranieri che abitino a Roma o un romano e uno straniero. Il pretore peregrino deve preoccuparsi di utilizzare un nuovo sistema di norme. Crea il *Ius Honorarium* che viene da *honos* o *honor*, cioè carica del magistrato mentre lo ius civile era consuetudinario e non scritto. Prende ispirazione dal *Ius Gentium* e li mette per iscritto in un documento chiamato Editto del pretore peregrino (viene scritto). A questo punto abbiamo due sistemi di norme, c\'è la vendita di entrambi. Gli istituti dello Ius honorarium erano più semplici di quello civile, perché nasce da un diritto informale a differenza di quello romano. I romani si rendono conto di questa semplicità e richiedono anche loro di utilizzarlo. Così intorno al 200 il pretore urbano viene incaricato di scrivere un sistema di norme ad uso del cittadino romano su modello di quello *honorarium*. Viene scritto nell\'editto del pretore urbano e si chiama anche lui Ius honorarium. Non lo sostituiscono perché i romani erano tradizionalisti. Ius civile era più completo di quello honorarium, per esempio il matrimonio era regolato solo da quello civile. A Roma i romani avevano due codici civili e potevano scegliere ogniqualvolta se usare ius civile o ius honorarium (più semplice e con effetti diversi). Es. potevano scegliere la compra-vendita che volevano. Ius honorarium ha 3 funzioni: - aiutare (*adiuvandi*) - supplire (*supplendi*) - correggere (*corrigendi*) Tutte le norme (istituti) che nascevano nello Ius honorarium con il passare del tempo (circa un secolo) venivano assorbiti dal Ius Civile non scompare mai e si "mangia" le norme nuove dello ius honorarium. Il pretore cambiava ogni anno, quindi ogni anno poteva aggiungere o togliere qualcosa dall\'editto, che rimaneva sempre aggiornato di anno in anno. Si definisce *edictum tralaticium* e veniva affisso nel foro. Era un sistema di norma in rapida evoluzione, sempre aggiornato, mentre quello civile era consuetudinario, ci impiegava almeno un decennio a diventare legge. Nel 130 a.C. siamo nel periodo classico, verso la fine, e siamo nel Principato, con l\'imperatore Adriano. Il potere non è più ai magistrati ma è nelle mani dell\'imperatore, che inizia a veder non più di buon occhio che il pretore urbano eletto dal popolo possa creare norme. Così incaricò Salvio Giuliano (giurista di scrivere l\'editto in forma definitiva cristallizzazione dell\'editto diventa *edictum perpetuum*. Poi da lì a cent\'anni tutto lo ius honorarium viene assorbito dallo ius civile. **[FONTI DI PRODUZIONE DEL IUS IN ETA\' ARCAICA]** Fonti di produzione= quello da cui vengono le norme. Quelle che formano il sistema giuridico "sgorgano" da una fonte. L'elasticità e la straordinaria articolazione delle fonti del diritto romano consentirono a questo di adattarsi ai mutamenti della società, anche a livello politico ed economico. **ETA\' ARCAICA (dalla fondazione di Roma al III sec a. C.)** In età arcaica c\'è solo il ius civile. a. **Mores maiorum** b. **Leges regiae** c. **Interpretatio pontificum o interpretatio prudentium** d. **Le XII Tavole e il ius legitimum vetus** e. **Leggi comiziali** - In età arcaica esistevano solo i comizi curiati, composti solamente da patrizi, e non si occupavano affatto di leggi ma della lex curiata, l\'investitura del re (che una volta scelto doveva essere approvato dal popolo patrizio). Inoltre si occupavano delle adozioni dei testamenti (orali). - Verso la fine del regno si costituiscono i comizi centuriati e i comizi tributi. Vi partecipava tutta la popolazione. Vengono dagli etruschi. Questi comizi iniziarono ad approvare delle leggi: leggi comiziali fonti di produzione del diritto. È una fonte per più specializzata sul campo del diritto pubblico, costituzionale. C'è stata anche qualche legge riguardo al diritto privato ma solo poche, era generalmente di tipo consuetudinario e mores. Anche se c\'erano i plebei i voti dei patrizi contavano di più anche se i plebei erano la maggioranza. - *Promulgatio*; esposizione al pubblico della legge - *Trinundium;* periodo tra promulgatio e la riunione dell\'assemblea, era diviso in tre periodi di 8 gg ciascuno (nundinae) - *Contiones,* riunioni informali in cui il progetto viene discusso dal popolo - Giorno della votazione; non erano più ammesse discussioni - Formula per approvazione '*uti rogas\'* f. **I plebiscita** **[FONTI DI PRODUZIONE DEL IUS NELL\'ETA\' CLASSICA]** Il sistema delle norme è l\'insieme di fonti che dall'età arcaica continua ad esistere. L\'unica fonte che non passa è l\'interpretatio ponteficum. Questa è sostituita da *interpretatio prudentium* (i giuristi) o giurisprudenza laica (dal 300 a.C.). ciò perché i pontefici non rendevano pubbliche le ragioni alla base delle pronunce, non spiegavano il perché delle soluzioni. I pontefici vengono progressivamente esautorati dall'attività di unici conoscitori del diritto (intorno al 300 le fonti ci dicono che dei cittadini violano il tempio pontificale e si impadroniscono dei libri sui quali i pontefici scrivevano loro responsi, in modo da poterli leggere e conoscere). I pontefici perdono il controllo dei *mores* e a questo punto iniziano ad occuparsene dei cittadini privati processo di laicizzazione. Il fatto che in età arcaica il potere era in mano alla religione era perché c\'era una certa commistione tra religione e diritto, che era speso influenzato dalla religione e i pontefici la conoscevano bene. Inizia anche una laicizzazione del diritto stesso, che si allontana dalla religione, si passa a un processo laico. Es: sacrifici agli dei durante i processi. - **I nuovi giuristi;** Sono dei laici abbastanza facoltosi, devono avere un ago che consente loro di svolgere questa attività senza retribuzione; è un\'arte liberale di dare responsi ai cittadini che chiedono al loro. A differenza dei pontefici i giuristi laici danno delle motivazioni. I giuristi si trovavano nel foro, in mezzo alla gente e davano responsi in modo pubblico. Spiegavano la ratio di quel responso, il procedimento logico-argomentativo. Iniziano a mettere per iscritto i responsi, a creare delle raccolte di casi. Danno responsi su tutti i casi possibili che si possono produrre nella realtà. nasce così la letteratura giuridica: pubblicano libri che vengono venduti e studiati da altri giuristi. Non sono soggetti inquadrati nell\'apparto statale, non sono politici. Ci sono diverse generazioni di giuristi: - In **età augustea** (I secolo) abbiamo due giuristi molto importanti, fondatori di **due scuole di diritto**; Labeone e Capitone. Labeone era un giurista più ardito e creava norme, mentre Capitone era più conservativo e restio nel creare nuove norme. I due hanno fondato due scuole continuate dai loro primi allievi Labeone Capitone Proculo Sabino e Cassio Proculiani Sabiniani o cassiani Il primo, secondo e inizio terzo secolo è il periodo d\'oro del diritto, il massimo livello di sviluppo del diritto romano, iniziano a scrivere delle opere sul diritto e nasce la scienza giuridica. Fino a quel momento il diritto non era una scienza, era un\'elencazione delle norme. Nasce quando iniziano a studiare come si passa dalla fattispecie alla norma, individuare la norma e applicarla o crearla tramite analogia. - Nel **II secolo** abbiamo Gaio e Salvio Giuliano Gaio era un sabiniano e scrive un\'opera molto importante di istituzioni. Salvio Giuliano si è occupato della cristallizzazione dell\'editto. - **Nell\'età da Adriano agli Antonini** ricordiamo Africano, Pomponio, Marcello e Scevola. - **Nell\'età dei Severi** abbiamo Papiniano, Paolo e Ulpiano. Giustiniano recuperò le opere dei giuristi classici (un terzo del digesto proviene dalle opere di Ulpiano e un sesto dalle opere di Paolo; avevano fatto raccolte di responsi motivati, un elenco di casi con soluzione). Dopo i 3 grandi classici la giurisprudenza finisce (c\'è solo Modestino, con cui termina la giurisprudenza classica). I pareri che i giuristi fornivano erano detti *responsa prudentium*. Nelle *Institutiones* di Gaio ci viene detto che quando i pareri erano concordi costituivano una legge, ma in realtà costoro si limitavano a individuare una norma già esistente. I pareri dei giuristi diventarono vincolanti solo dall\'età post-classica, perché gli imperatori diedero ad alcuni giuristi il diritto di dare pareri ex *auctoritate principis* (es. Modestino, Paolo, Ulpiano, Papiniano). - **Gli editti dei magistrati** Nel 367 a.C. le *leges sextiae* avevano attribuito al pretore la giurisdizione civile. Dal 242 a. C. viene istituito il il pretore peregrino, incaricato della giurisdizione civile in caso di controversie tra stranieri o tra romani e stranieri. Grazie a ciò iniziarono ad essere tutelate situazioni soggettive che fino a quel momento erano sprovviste di tutela. Gli interventi del pretore urbano erano gli *interdicta,* con i quali tutelava determinati interessi relativi al godimento della terra o di altri beni di proprietà del popolo romano. Si costituì un nuovo processo (processo *per formulas*) fondato sull\' *imperium* dei magistrati per sostituire quello basato sulle *legis actiones*. Questo si basava su un documento scritto (formula) e con questo i magistrati iniziarono anche a creare nuove norme. Grazie a questo i magistrati giusdicenti superarono la rigidità del diritto più antico adattandosi alle nuove esigenze economico sociali e tutelando nuove situazioni. Il complesso delle regole di introduzione magistratuale viene chiamato *ius honorarium*, quello nato nel tribunale del pretore *ius praetorium.* Come scrisse Papiniano il *ius honorarium* fu introdotto *adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia.* In sintesi il sistema del *ius honorarium* affiancò il *ius civilis.* I pretori presero l\'abitudine all\'inizio dell\'anno di carica i informare i cittadini dei criteri quali si sarebbero attenuti nell\'esercitare la giurisdizione nel corso del loro anno di carica, una specie di programma chiamato *edictum.* L\'editto era *tralaticium*, fino alla cristallizzazione dell\'editto del 130 a.C. a cura di Salvio Giuliano, incaricato da Adriano. Si parla così di editto perpetuo (*edictum perpetuum)*. Adriano incaricò il giurista perché gli imperatori volevano mantenere il controllo anche del diritto e piano piano vanno contro i pretori che vengono esautorati. L\'editto veniva scritto su *tabulae dealbatae (*ogni anno venivano "sbiancate"). - **I *senatusconsulta*** Il Senato non poteva né emanare leggi né esprimere pareri, ma con l\'instaurazione del principato caddero in crisi e scomparvero i comizi popolari e così si sostenne che dal I secolo a.C.il principato si fondava su una diarchia tra principato e senato. Con l\'Impero abbiamo la decadenza sia delle magistrature repubblicane sia dei comizi, il popolo non si riunisce più. Dall\'inizio dell\'impero le leggi iniziano a scomparire, la prima legge vera la abbiamo sotto Nerva. Al posto delle leggi comiziali abbiamo i senatoconsulti e le costituzioni imperiali. - **Le costituzioni imperiali** Augusto iniziò a promuovere sentenze, come provvedimenti e atti di contenuto normativo, e come scrisse Ulpiano "*quod principit placuit legis habet vigorem".* Si ipotizza che però questi atti non avessero portata generale ma che valessero solo in materia fiscale. - **Consuetudine** Non aveva più la stessa importanza che ha avuto in età arcaica ma anche dopo la pubblicazione delle XII Tavole contribuì alla formazione del diritto, soprattutto del *ius gentium.* I giuristi e gli imperatori riconobbero più volte il suo valore ("*moribus et consuetudine").* **[FONTI DI PRODUZIONE NELL\'ETA\' POSTCLASSICA]** Età della crisi dell\'impero e della giurisprudenza classica. È l\'età del Dominato, ci sono molte costituzioni imperiali che devono essere messe in ordine con collezioni di *leges* e *iura.* Gli esperti fanno delle collezioni che raccolgano le leggi imperiali. - ***Iura*** In questo periodo anche la *communis opinio (*opinione generalmente riconosciuta e condivisa) costituiva una fonte del diritto, anche se spesso non era facile determinare quale essa fosse. Gli imperatori allora emanarono una serie di provvedimenti a volte togliendo il valore di fonte del diritto al alcune opere e a volte confermandolo. Con il termine *iura* ci si riferisce alle opere dei giuristi classici (Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino etc.), in età postclassica i giuristi non sono in grado di porsi nuovi creatori di diritto. Allora creavano queste raccolte di iura, pareri giurisprudenziali, che ritengono importanti e li pubblicano insieme in modo da poter dare degli strumenti di uso quotidiano per gli avvocati. Gli iura non si sviluppano più con il 235 mentre le leges continuano ad esistere. - ***Leges*** In tale periodo abbiamo diverse costituzioni imperiali e al loro interno le *leges generales.* Quando l\'Impero fu diviso in 2, inizialmente le leggi di uno erano vincolanti anche per l'altro, poi si richiese che venissero trasmesse con una *pragmatica sanctio* (costituzione) e infine che fossero promulgate dall\'imperatore che le riceveva. - **Le collezioni ufficiali** Con il passare del tempo vennero approvati dei Codici aventi valore di legge; a. **Codex Theodosianus (438)** in età pregiustinianea. Era una raccolta di *leges.* Fu inviato poi in Oriente e questo aveva valore di legge. Spesso i codex erano fatti da privati b. **Corpus iuris civilis,** compilazione giustinianea era una raccolta di *leges* e *iura* prodotta da diversi giuristi sotto la direzione di Triboniano. Con Giustiniano abbiamo il *Corpus Iuris Civilis*. Lui si rende conto che il diritto romano come è arrivato alla sua epoca non è efficiente, era un diritto estremamente complesso; erano in vigore i mores, spiegati dai giuristi classici, ma anche tutto il resto, non si capiva cosa era o no in vigore, leggi comiziali, etc. Giustiniano mette ordine tramite la compilazione giustinianea. Incaricò esperti di diritto di organizzare una collezione di diritto che servisse come riferimento unico. Fu composto di tre parti: il *digestum*, il *codex* e le *institutiones*. **[CORPUS IURIS CIVILIS]** - **[DIGESTO (=selezione o πανδεττε in greco)]** - **[CODEX ]** - **[INSTITUTIONES]** - **[NOVELLAE]** - **Le leggi romano-barbariche** In occidente a partire dal IV secolo vi furono le invasioni barbariche. Questi arrivano nell\'Impero e sottomettono i romani. Quindi negli stati barbarici dell\'occidente del quarto e quinto secolo c\'è una popolazione mista tra i romani e i barbari. Vige il principio della personalità del diritto (all\'interno dello stesso regno le due popolazioni usano ciascuna il proprio ordinamento giuridico), c\'è una separazione tra le due componenti della popolazione. I barbari dovevano amministrare anche i romani, ma le loro leggi erano incomprensibili per i barbari allora i re incaricano dei notabili romani di redigere delle sintesi di diritto romano, delle raccolte delle principali norme, in modo tale che loro stessi possano capire che cosa dicono queste leggi. - **Le leggi Barbariche** I capi dei regni barbarici emanarono anche leggi dirette a regolare esclusivamente la vita dei loro sudditi, la prima codificazione fu la Lex Visigothorum. - **Consuetudine** **[FONTI DI COGNIZIONE DEL IUS]** =ciò che ci permette di conoscere le norme giuridiche. Le fonti di cognizione di diritto passato ci permettono di ricostruire come era il diritto ai tempi di Augusto etc. 1. **Epigrafi** Supporti di materiale durevole sui quali in passato si pubblicavano le leggi. Le leggi repubblicane venivano votate dai comizi e poi entravano immediatamente in vigore. La pubblicazione avveniva nel momento in cui venivano lette. Si custodiva un testo scritto su papiri o pergamene e veniva poi conservato nell\'erario, di cui si occupavano i pretori. Per leggi più importanti si incideva un materiale più durevole come il bronzo (su dei pannelli di bronzo). Una è stata scoperta nel 1981, in Spagna. 2. **Papiri** Materiali scrittori ricavati del fusto della pianta di papiro. Cresce soprattutto in Nord africa, quindi i romani iniziarono ad utilizzarlo dal 31 quando i romani si scontrarono con e conquistarono l\'Africa del nord. Da lì l\'Egitto diventa una provincia romana e in Egitto era normale utilizzare i papiri. Questi sono conservati nei climi secchi, quindi per 2000 anni i papiri si sono conservati sotto la sabbia. 3. **Tradizione manoscritta** Ricopiatura dei testi fino alla stampa. Tramite ciò sono arrivati molti materiali. È poco attendibile, c\'è del rischio, perché si basa sulla ricopiatura manuale compiuta da uomini. a. **Fonti non giuridiche o letterarie** b. **Fonti giuridiche** **[IN ETA\' ARCAICA]** Fonti quasi tutte extragiuridiche, sono giuridiche solo le Istituzioni di Gaio XII Tavole etc. la maggior parte delle notizie deriva da autori non latini (Plauto, Terenzio problematici da utilizzare, commedie basate su modelli greci), ma anche Cicerone, Varrone, Livio, Dionigi di Alicarnasso,... **[IN ETA\' CLASSICA]** - Opere dei giuristi; abbiamo le Istituzioni di Gaio, altre opere sono giunte dal Digesto di Ulpaino. Queste opere classiche sono giunte attraverso opere non coeve, per questo si hanno dubbi sulla loro attendibilità. Tuttavia oggi si ritengono ragionevolmente attendibili e utilizzabili come fonti di conoscenza del diritto classico perché si ipotizza che le modifiche da loro subite fossero minime. Tra queste abbiamo sentenze, testamenti, contratti di matrimonio. I documenti erano su papiri o tavolette cerate. - Fonti extragiuridiche; opere retoriche (*Institutio oratoria* di Quintiliano, opere di Cicerone), opere sull\'agricoltura. Ma riferimenti anche nelle opere letterarie; opere storiche, elegiache,... Ma anche epigrafi funerarie. **[IN ETA\' POST-CLASSICA]** Collezioni private di *leges* di costituzioni imperiali e collezioni private di *iura*. **[CAPACITÀ]** =concetto che i romani non avevano esattamente definito. Si intendono due tipi di capacità 1. **Giuridica** 2. **Agire** Una teoria elaborata dal diritto moderno è il soggetto di diritto, cioè l\'essere umano considerato dal sistema giuridico come destinatario delle sue regole. L\'essere umano non è soggetto di diritto per il fatto di essere nato, tale qualifica deriva solo dall\'ordinamento giuridico. L\'essere umano soggetto di diritto viene chiamato persona fisica, il soggetto di diritto diverso dall\'essere umano viene chiamato persona giuridica. Riassumendo, sono persone; 1. **Fisiche**: tutti gli esseri umani, sono soggetti di diritto 2. **Giuridiche**: società, fondazioni, organizzazioni di persone e capitali che con una finzione l'ordinamento riconosce come persone equiparate alle persone fisiche. Hanno la capacità di agire. Dell\'essere umano riconosciuto come soggetto di diritto si diche che ha la capacità giuridica, anche se con le persone giuridiche si preferisce parlare di personalità. Tutte le persone sono capaci a livello giuridico ma non per forza di agire. Dalla capacità giuridica si distingue la capacità di agire, idoneità dell\'individuo a compiere atti capaci di produrre effetti che il diritto ricollega a questi atti. (in Italia coloro che hanno compito la maggiore età, non infermi di mente, tutti coloro che hanno la capacità di intendere e di volere). A ROMA le cose erano diverse, la capacità giuridica non ce la avevano tutti, non tutti i maggiorenni e sani di mente avevano capacità giuridiche. La società era diversa. Nella terminologia latina mancano termini specifici, tecnici che esprimano questi concetti. Per poter parlare di capacità giuridica è necessario anche individuare quando si considera che un essere umano nasca; si riteneva che era il momento in cui il feto si staccava dal seno materno, quando però accadeva ciò era molto discusso. Per definire che aveva la cap. giuridica i moderni hanno creato la teoria dei 3 stati (o *divisiones personarum)*. **[LA TEORIA DEI 3 STATUS]** Le persone si classificavano in base a 3 status (condizione giuridica) 1. **[Status libertatis]** In base a questo status si dividevano in 2 categorie - **Liberi**: a. nati liberi (ingenui) b. gli schiavi liberati (libertini). - **Schiavi, servi** 2. **Status civitatis** Tutte le persone libere, si dividevano in; c. romani d. stranieri. Lo status civitatis ce lo avevano tutti i liberi cittadini romani 3. **Status familiae** Dipendeva dalla struttura della famiglia. Il capo della famiglia era il *paterfamilias*. Era colui che non era sottoposto al potere di alcun ascendente maschio. (Se non ha maschi più grandi vivi). Queste persone indipendenti si chiamavano persone *sui iuris*, persona indipendente da ogni ascendente maschio o emancipata. Il pater aveva sotto di lui tutta la famiglia, e i soggetti a lui sottoposti erano *alieni iuris* (letteralmente, persone di diritto altrui e quindi sono persone dipendenti, non avevano un ascendente maschio in vita e non erano stati emancipati. Sui iuris non è necessariamente maschio, per esempio se il padre muore abbiamo 3 persone *sui iuris.* Avevano la capacità giuridica solo le persone libere, cittadine e *sui iuris*. L'eredità del padre va a tutti i tre figli, anche alla donna e non esisteva il principio della primogenitura (nata in età medioevale). La capacità giuridica non ha limiti di età. A Roma aveva la capacità di agire chi aveva la capacità giuridica (se non l'aveva allora niente cap. di agire). Bisogna anche essere maggiorenni, essere sani di mente e essere uomini. La maggiore età era definita dalla pubertà (la zone pubica si copre di peli). Venivano ispezionati (*inspectio corporis)*, avveniva in casa presso i parenti prossimi. Questa cosa è andata avanti anche fino all'età di Augusto, perché i proculiani e sabiniani ne discutevano e vediamo un caso in cui i giuristi non sono d'accordo. I sabiniani (più tradizionalisti) ancora dicevano che bisognava mantenere l'ispezione corporale e mantenere la maggiore età in questo modo, invece i proculiani erano di più aperte vedute. Avevano pensato che i maschi la raggiungevano intorno ai 14 anni e volevano fissare una età convenzionale. Questo è un esempio di diritto controverso (*ius controversum*); quando i giuristi non sono d'accordo. Bisognava aspettare che una delle due opinioni prevalesse sull'altra. È prevalsa quella proculiana, nel tempo l'ispezione è andata a perdersi. A seconda del loro rapporto con il *paterfamlias* le persone sui iuris si distinguevano in persone *in potestate,* *in manu* o in *mancipio*. Chi non era in nessun di queste condizioni erano *in tutela* o *in cura* Quindi la capacità di agire la avevano i maschi, puberi e sani di mente. La pubertà nelle donne era importante per la capacità di contrarre matrimonio. L'età convenzionale della pubertà si fissò a 12 anni, e a questa età potevano sposarsi (età minima maschio 14 anni). Lo straniero poteva avere capacità di agire ma in quanto non romano poteva agire in certi limiti, non per Roma. Gli schiavi potevano avere capacità di agire solo se maschi, puberi e sani di mente e se gli è stato ordinato dal padrone. Per valutare la sanità mentale di un parente, questi andavano da un pretore che lo avrebbe decretato. **CAPACITÀ GIURIDICA PER IL DIRITTO PUBBLICO** Per il diritto privato abbiamo visto che coloro che avevano la capacità giuridica erano i liberi, cittadini romani e sui iuris. Per il diritto pubblico (votare nei comizi) potevano votare i liberi, cittadini, non per forza sui iuris, maschi, sani di mente e avere 17 anni. 17 anni perché i comizi originariamente nascono come comizi dell'esercito (centuriati) e si diventava soldati a 17 anni. Gli alieni iuris avevano capacità giuridica per diritto pubblico, non privato. Dovevano ubbidire al pater e non avevano beni. Quindi; - Capacità giuridica di diritto privato status di persona libera, *civis romanus, sui iuris.* - Capacità giuridica di diritto pubblico status di cittadino, maschio indipendentemente dalla condizione in famiglia (*paterfamilias* o *filiusfamilia*). ***[STATUS LIBERTATIS]*** Le persone si dividevano in liberi e schiavi Vediamo le cause della schiavitù - **Cattura in guerra (captivitas)**, è la principale causa della schiavitù. I romani ritenevano che questa condizione poteva essere transitoria, se lo schiavo riusciva a fuggire o a tornare in patria riotteneva tutti i diritti di cui era titolare prima. - **Nascita da madre schiava**. C'era una regola convenzionale che permetteva di individuare lo status di un figlio, il bimbo che nasceva da donna sposata seguiva lo status che aveva suo padre al momento del concepimento. Il bimbo che nasceva da donna non sposata seguiva lo status della madre al momento della nascita. Il matrimonio a Roma era possibile solo tra 2 romani, ma potevano esistere unioni di fatto (es. schiava e romano). Si guarda al padre al concepimento perché nel frattempo sarebbe potuto essere catturato ma in quel caso il figlio nasce libero. Se nasce da matrimonio segue lo status del padre. Se nasce fuori dal matrimonio per il ius civile il padre è ignoto, non c'è la presunzione che sia padre, e quindi segue lo status della donna. - **Vendita *trans Tiberim*** - ***Infrequens***: uomo remittente alla leva (obbligatoria per tutti i maschi di 17 anni) veniva venduto come schiavo - ***Incensus***: chi non pagava le tasse - **Debitore insolvente**: debitori che non possono più pagare i propri debiti, i falliti I cittadini romani che incorrevano nella schiavitù non potevano restare schiavi a Roma. Quindi lo stato doveva vendere gli schiavi trans tiberim. Il Tevere era il confine tra il Lazio e l'Etruria, l'estero. Ciò perché un romano non poteva essere schiavo di un altro romano, non poteva essere sottomesso a un altro romano. **[SCHIAVITU\' IN ETA\' ARCAICA]** In età arcaica gli schiavi erano pochi, la fonte principale erano le guerre e in questo periodo Roma non aveva ancora iniziato la sua espansione. Poi il numero aumenterà. Gli schiavi erano pochi ed erano beni di grande valore, una famiglia patrizia poteva avere 1 o 2 schiavi. Gli schiavi erano res e persone allo stesso tempo. Gli schiavi venivano trattati come volevano i padroni e dovevano lavorare, (in età classica l\'economia si baserà solamente sulla schiavitù) ma poteva anche percuoterli, ucciderli, venderli non era reato. Quando un romano veniva catturato dai nemici diventava schiavo un istituto di ius gentium, comune ai vari popoli. Un romano catturato che riusciva a tornare a Roma si applicava un istituto che era i postliminium (dopo confine) e poteva rientrare nei confini di Roma. Che condizione doveva avere? La regola generale era quella del riacquisto dei diritti, riacquistava la cittadinanza romana e le sue proprietà. Ma c\'erano 3 eccezioni: - [Matrimonio], una volta prigioniero un romano non era più sposato e una volta tornato non si riacquistava - [Patria potestas], i figli diventato sui iuris - [Possesso,] assegnazione terre pubbliche Potevano sorgere dei dubbi sulle condizioni delle persone perché qualcuno nato libero fosse stato venduto come schiavo dai suoi genitori. Era tenuto in schiavitù ma restava libero. Se voleva far valere questa sua condizione doveva farsi valere in giudizio, ma gli schiavi non potrebbero, quindi devono trovare un adsertor libertatis (colui che asserisce la libertà), che testimoniasse per lui. Ma poteva anche succedere il contrario uno nasce schiavo e poi scappa (servo fuggitivo, come Spartaco). Anche in questo caso il padrone poteva ricondurlo in schiavitù tramite processo. Il processo iniziava davanti al pretore, che essendo solo non poteva occuparsi di tutti i processi, ascoltava le parti e poi nominava i giudici. Questi potevano essere di due tipi: - *Decemviri stlitibus iudicandis;* da libero a schiavo (magistrati di più basso livello) - *Recuperatores*; da schiavi a liberi. **MODI DI LIBERAZIONE DALLA SCHIAVITU\'** Il padrone poteva manomettere gli schiavi, istituto di ius civile, note come manomissioni civili In età classica compaiono delle nuove manomissioni tramite editto (pretorie o onorarie) Le manumissiones avevano la caratteristica che gli schiavi manomessi non solo conseguivano la libertà ma anche la cittadinanza romana. Erano più liberi dei liberti che avevano delle limitazioni come cittadini, non potevano ricoprire delle magistrature e il loro voto valeva meno. Tre modi per manomettere: - ***Manumissio testamento*** (manomissione tramite testamento), che si svolgeva davanti ai comizi curiati ed era orale. Solo gli uomini potevano fare il testamento, e davanti ai curiati dicevano che dopo la sua morte quello schiavo (in romano giuridico è stico) sarebbe stato libero. - ***Manumissio censu*** (manomissione mediante il censimento, che si faceva ogni 5 anni) e il padrone poteva liberare lo schiavo con il censimento. In entrambi i casi sono atti pubblici, c\'era una certa pubblicità Queste due però avevano un limite, perché una si fa alla morte l\'altra ogni 5 anni, per questo viene inventata dai giuristi un altro tipo di manomissione (già dalla giurisprudenza pontificale) - ***Manumissio vindicta,*** (finto processo di libertà) che prende il nome da una bacchetta con cui si indicava una proprietà per dire che era loro. Qui c\'è un uso del processo per realizzare i fini voluti dalle parti, ovvero liberare lo schiavo. Il padrone non poteva farlo da solo, ma aveva bisogno di un amico che fungesse da finto *adsertor libertatis*. I due andavano davanti al pretore e *l\'adsertor* svolgeva il suo ruolo, dichiarando la libertà dello schiavo e lo toccava con la bacchetta. Il proprietario normalmente non sarebbe d\'accordo, ma in questo caso non si opponeva e taceva. Il pretore constatava che le due parti erano d'accordo e che lo schiavo viene liberato, senza far proseguire il processo davanti ai giudici. Vantaggio che si poteva fare quando si vuole. Ius civile con lo scopo di rendere lo schiavo liberto. Il pretore sapeva ciò che accadeva. La manomissione richiedeva pubblicità, un nuovo membro aggiunto alla società. Il liberto continuava ad esser tenuto a prestare alcune prestazioni al padrone, permane un rapporto di patronato (tranne per manomissio testamento), prestazione che si dichiaravano al momento della manomissione. Se il liberto veniva meno a questi obblighi poteva subire una condanna. **[SCHIAVITU\' IN ETA\' CLASSICA]** Le guerre si moltiplicano e vi sono molti più schiavi, dalle periferie verso Roma, schiavi e mercanti di schiavi arrivano a Roma a vendere schiavi delle province. I grandi proprietari terrieri (nel frattempo si è creato il latifondo) hanno molti schiavi, perché hanno un costo abbordabile, erano forza lavoro, i romani non lavoravano. Erano talmente tanto numerosi che i padroni in taluni casi ne manomettono decine alla volta e allora si diffondono nella prassi delle nuove manomissioni: - **Manomissioni informali**; si limitano a chiamare degli amici e davanti a loro dire che lo schiavo è liberato (*inter amicos*), o scrivergli una lettera (*per epistulam*) o invitarlo a mensa (*per mensam*) con la famiglia. Con il cristianesimo si diffonde anche la manomissione in ecclesia. Si forma attraverso la consuetudine. Non c\'è un atto normativo, avviene nella prassi. Problema: *morantes in libertate* = stato di fatto di libertà non giuridico, schiavi liberati con manomissioni informali, non erano cittadini e nemmeno liberi perché non erano manomissioni ufficiali. Il padrone che manometteva gli schiavi poteva in seguito rimangiare la manomissione e richiamarlo in condizione servile. Erano giuridicamente schiavi che vivevano da liberi. A questo punto intervenne il pretore che in età repubblicana inserì nell'editto una disposizione che rende queste manomissioni irrevocabili, quindi non sono più informali, acquisiscono una loro certa disciplina e si chiamano [manomissioni pretorie]. Lo fa perché in caso di richiamo in condizione servile e lo schiavo non vuole, devono andare a processo davanti ai giudici. Il pretore non può stabilire che diventino anche cittadini, perché è un istituto solo civile. Quindi il problema viene risolto a metà. Nel 19 d. C. la Lex Iunia Normana stabilì che gli schiavi liberati non diventano cittadini romani diventano latini iuniani "vivunt quasi ingenui, moriuntur servi" ci dicono i giuristi, gli iuniani muoiono da schiavi perché la loro eredità andava al loro padrone. Le manomissioni civili diventano così frequenti che nascono leggi per limitarle, perché i liberti entravano nella cittadinanza. L\'imperatore Augusto fece approvare due leggi limitatrici, voleva che aumentassero i cittadini romani ma per nascita, non per manomissione. - **Lex Fufia Caninia (2 a.C.)** Prevede un limite alle manomissioni testamentarie. Tra 2 e 10 schiavi si può manomettere il 50% 11-30 33% 31-100 25% 101-50020% Oltre 500 100% Il padrone che voleva manomettere degli schiavi li doveva nominare, a seconda di quanti ne aveva ne poteva liberare un tot. La Lex Perfecta sancisce la sanzione nullità - **Lex Aelia Sentia (4 d.C.)** Perché fosse valida la manomissione il padrone doveva avere almeno 20 anni e lo schiavo doveva avere almeno 30 anni (manomissioni civili). Le manomissioni degli schiavi senza rispettare queste regole non erano nulle ma non erano valide per il ius civile, cittadinanza (Lex Imperfecta) **[ETA\' POST-CLASSICA]** Vi sono pochi schiavi perché non ci sono più guerre e anzi molte conquiste sfavorevoli a Roma. Inoltre vediamo due nuove concezioni; il cristianesimo (313 editto di Milano, diventa religione di legge) e lo stoicismo. La società ripudia la schiavitù, i cristiani e gli stoici li liberano e ciò crea un problema economico, perché manca la manodopera in un impero che si era basato sul lavoro schiavile e si fatica a trovare lavoratori nelle campagne. Le leggi Fufia e Aelia vengono abrogate, le manomissioni aumentano e si diffondono sempre di più. Si stabilisce che nei processi di libertà gli schiavi possono difendersi da soli senza adsertor se hanno vissuto liberi da almeno 20 anni. Si poteva sostituire manodopera salariata a costava. Costantino nel 330 emana una costituzione imperiale con la quale stabilì che i lavoratori salariati nelle campagne erano vincolati alla terra in cui lavoravano e da lì non si potevano muovere e il salario era fissato dall\'imperatore. Sono liberi ma sono in condizioni simili a quelle degli schiavi e si chiamano coloni. I loro figli sono a loro volta coloni, chi nasce da madre colona anche se sposata con un non-colono è colono. Il latifondista ha alle sue dipendenza una serie di lavoranti liberi ma che non si possono muovere da lì e che trasmettono la loro condizione ai discendenti (in un latino tardo verranno chiamati i servi terra) e nel Medioevo di tramuteranno in feudalesimo, i servi della gleba. **[STATUS CIVITATIS]** **[CITTADINANZA]** La Cittadinanza si acquistava per: - nascita da madre romana, sia sposata con un romano, sia non sposata - manomissione civile - per concessione (individuali o collettive) (un console premiava qualcuno con cittadinanza) - annessione di un territorio conquistato; abitanti e cittadini di Roma - esercizio del *ius migrandi* da parte dei latini **LE CONCESSIONI COLLETTIVE** si sono verificate principalmente in 2 momenti: - 90°a.C., fine età repubblicana, l'Italia era già tutta quasi sotto impero romano, fino al Rubicone (sopra c\'era la Gallia, provincia), il resto dell\'Italia era organizzata in città stato, considerate da Roma degli alleati, ma erano assoggettati a Roma, quindi quando Roma faceva guerra le città stato prestava soldati per la guerra e questi in caso di vittoria non ottenevano il bottino. Nel 90 si rivoltarono e chiesero la cittadinanza romana, Roma non la concesse e ci fu una guerra Sociale e i loro eserciti erano molto numerosi. Non si rivoltano tutti i popoli, es. umbri, etruschi, etc. c\'erano i consoli Rutilio Lupo e Lucio Giulio Cesare, che nel 90 con la Lex Iulia de civitate (porta solo il nome di 1 console perché l\'altro era morto) Roma non diede la cittadinanza a tutti gli italici gratis ma impose uno statuto comune, dettato da Roma e dovevano tutti applicare il diritto romano e queste città si chiamano municipi. - 212 d.C., anno in cui l\'imperatore Caracalla (Antonio Severo) promulgò una costituzione imperiale (constitutio antoniniana de civitate) con cui concesse ai provinciali la cittadinanza e quindi a tutto il resto dell\'impero. (l\'Italia dal 49 arriva fino alle Alpi con l\'acquisizione della Gallia Cisalpina). Si ricorda questa legge come editto di Caracalla ma non c\'entra con l\'editto pretoriano. In questo caso è un atto emanato dall\'imperatore. **Vantaggi di essere cittadino romano:** - Si può votare (fino all\'Impero) - I consoli potevano mettere a morte le persone e se questi erano cittadini romani si poteva aprire il processo facendo appello al popolo. Nel caso dei peregrini non si poteva fare appello al popolo, sottostavano ai magistrati in maniera più pesante. **Cause perdita cittadinanza:** - Perdita della libertà - Se un romano riceveva un\'altra cittadinanza presso un altro popolo (es. in maniera onoraria) - Fondazione colonie latine - Condanna penale **[LATINI]** Erano in origine chiamati Prisci, ed erano gli antichi abitanti del Lazio (da sud del Tevere fino alla campagna). Anche i romani erano abitanti del Lazio e rientravano nei latini, parlavano tutti il latino. La città più importante è stata Roma che ha definito poi la differenza tra romani e latini, quindi per latini intendiamo gli altri abitanti del Lazio eccetto Roma.\ antichi quanto i romani, ma questi ultimi li chiamavano "gli antichi latini", "prisci". Fino al 493 non andavano molto d\'accordo, erano spesso in guerra tra di loro, fino al 493 quando fanno un patto, la Lega Latina, di non belligeranza e di aiuto alla difesa comune, per cui se era attaccato un latino tutta la lega doveva aiutarlo. La lega latina va dal 493 al 338. Poi ci sono stati i latini coloniarii, con riferimento alle colonie fondate dalla lega latina. (colonie diverse dal colonato). Sono coloro che vanno a vivere nelle colonie (circa 6k persone). Questi erano tutti latini, quindi anche se avevano la cittadinanza romana la perdevano e diventavano latini, perché dovevano essere tutti uguali, non dovevano esserci coloni più importanti di altri. Quando nel 338 la Lega si scioglie Roma continuò a fondare colonie latine. Mandava abitanti romani che perdevano la cittadinanza. Le città dei latini esisteranno fino al 90, poi vengono inclusi nella cittadinanza e scompaiono i latini prisci, ma non i coloni che continuano ad abitare nelle colonie. Inoltre vi erano i latini iuniani e aeliani, degli schiavi manomessi, che non riuscivano ad ottenere la cittadinanza ma solo libertà. Questo accadeva o per manomissioni pretorie o per Lex Aelia sentia. I latini prisci erano considerati degli stranieri privilegiati perché avevano dei privilegi rispetto agli altri stranieri. Questi vantaggi furono anche riconosciuti ai coloniarii e ridotti per gli aeliani e iuniani manomessi. **[PRIVILEGI ]** - **Ius migrandi (prisci e coloniarii)**: diritto di trasferirsi a Roma e conseguire contestualmente la cittadinanza romana. - **Ius suffragi (prisci e coloniarii)**: diritto di votare qualora si fossero trovati di passaggio a Roma. In realtà questi diritti non ci sono nelle fonti romane, li inventò Niebuhr. I romani non avrebbero mai voluto che i latini ottenessero la cittadinanza romana che potessero votare. - **Ius conubii (prisci e coloniarii)**: diritto di sposare coniugi romani - **Ius commercii (prisci, coloniarii, iuniani e aeliani)**: diritto di usare il Ius Civile, di difendersi in giudizio da soli con il processo civile romano Gli iuniani e aeliani avevano la capacità di fare la mancipatio e usare il diritto romano. La mancipatio era un negozio giuridico (un atto giuridico, regolato dall\'ordinamento) che consentiva di acquistare la proprietà del ius civile, i dominium ex iure quiritium, delle res mancipi (cose più importanti); 1. Terre italiche: Italia era dal Rubicone quindi solo i latini potevano acquistare questa proprietà 2. Schiavi: acquisto e vendita (ricorda il mancipium) 3. Animali da tiro e da soma: i buoi che tirano l\'aratro per la semina, cavalli, asini, muli 4. Servitù prediali rustiche: es. le servitù di passaggio. **[Svolgimento della mancipatio]** - Mancipio dans: venditore - Mancipio accipiens: acquirente - Libripens: colui che teneva una bilancia (libra) - 5 testimoni La mancipatio è nata prima della moneta coniata (compare nel V secolo), prima si pagava con dei lingotti di bronzo che venivano pesati e corrispondeva il peso). Il venditore vendeva la mancipatio all\'acquirente e il libripens pesava dando il prezzo. I 5 testimoni servono per pubblicità e per evitare imbrogli. La mancipatio era usata anche per fare delle donazioni e in questo caso il prezzo era simbolico, per fare sembrare che venisse pagato il prezzo. **[RES]** - ***[Res mancipi]***: per acquistare la proprietà serve la mancipatio ma siccome non sempre si trovano 5 testimoni disponibili, che a volte si facevano anche pagare oppure mancava la bilancia allora bisognava fare la *in iure cessio.* Questo era un finto processo che si svolgeva davanti al pretore. c\'erano il venditore e l\'acquirente, si recavano davanti al pretore e l\'acquirente dichiara che una cosa è sua e la tocca con la vindicta (schiavo, terreno etc.) e il venditore tace, il pretore sa che vogliono fare una compravendita, lui conferisce piena pubblicità all\'atto. - **[*Res nec mancipi*:]** si alienavano tramite traditio ovvero una consegna traslativa fatta con un certo scopo, una certa causa. Questo era il modo di vendere queste res con o senza pagamento, dipende al perché è fatta la consegna. Oppure si poteva vendere con la in iure cessio, ma era scarsamente praticata perché molte persone necessitavano il pretore e si creava coda **[STATUS FAMILIAE]** [POTERI DEL PATER FAMILIAS] = *mancipium* - ***Patria potestas*** Potere sui figli e sulle figlie. Finiva alla morte o per scelta, il padre poteva liberare i figli - ***Manus*** Potere che il pater aveva sulla propria moglie e sulle mogli dei propri figli - ***Domenica potestas*** (dominio e potestà perché gli schiavi erano cose e persone) Potere sugli schiavi - ***Dominium ex iure quiritium*** (dominio secondo ius quiritium) La proprietà del Ius civile La donna poteva possedere le ultime due; poteva avere degli schiavi e proprietà delle cose. Anche se non hanno la capacità di agire il patrimonio deve essere amministrato, quindi veniva affiancata da un tutore che agiva per la donna. A capo della famiglia c\'era il pater familias e al di sotto il resto. Lui era l\'unico soggetto sui iuris, gli altri erano alieni iuris. Famiglia proprio iure = tutta la famiglia, padre, figli e nipoti. Ora non esiste più la famiglia costituita dal soggetto sui iuris e tutti i suoi sottoposti. Anche i romani avevano la parentela, avevano due diversi concetti di parentela: - **Cognatio**, parentela di sangue. In età arcaica non era la parentela più importante - **Adgnatio**, parentela giuridica, a chi si passava l\'eredità. Attraverso queste regole si poteva trasferire l\'eredità, importante per le successioni. **[ADGNATIO]** Tutti coloro che erano assoggettati a un pater familias, al suo potere, o che in caso di morte del pater fossero tra loro legati da un vincolo entro il sesto grado compreso. Alla morte del pater restavano agnati coloro che erano stati assoggettati allo stesso pater fino al sesto grado. Post mortem del padre abbiamo 3 famiglie proprio iure, perché si hanno 3 persone sui iuris; figlio 1 e 2 diventano pater familias e la donna diventa sui iuris - Adgnatio in linea retta La più importante; padre da cui discendono i figli e poi dai figli i nipoti - adgnatio in via collaterale: (((((non esiste la linea collaterale in primo grado)))) Oltre il sesto grado non si è più agnati. Man mano che muoiono i vecchi non si perde l\'agnazione; se figlio e figlio 2 diventano pater familias sono comunque agnati perché sarebbero assoggettati al pater se non fosse morto. La famiglia che considera tutti gli agnati si chiama [FAMILIA COMMUNI IURE.] Non ha rilevanza in termini di potere ma di parentela, per l\'eredità. Che cosa succede al matrimonio della figlia? Lei rompe il legame agnatizio con questa famiglia, esce dalla familia proprio iure ed entra in quella di suo marito, assoggettandosi al marito o al pater del marito. La sorella non è più agnata dei suoi fratelli, perché l\'agnazione è un legame giuridico. Se un pater aveva solo figli femmine tutte sposate l\'eredità va agli altri agnati. **COGNATIO** Parentela di sangue che in linea di massimo coincide con la adgnatio ma nel caso in cui la figlia si sposa non è più agnata. Rimane però cognata comunque con la famiglia. **[I POTERI DEL PATER]** 1. **decidere se accettar o esporre i figli**. Figli generati dalla donna con cui è sposato o moglie dei figli. Può accogliere i figli facendo il gesto di tollere le braccia oppure poteva scegliere di abbandonarli. In origine il pater aveva potere illimitato di esporre i figli, ma già Romolo consentì di esporre soltanto le figlie femmine successive alla prima, i maschi servivano per l\'esercito, non potevano essere rifiutati, mentre le donne non erano utili nell\'esercito ma ne serviva almeno una per mantenere equilibrio. Per chi esponeva i figli che non poteva esporre riceveva una sanzione ovvero la confisca di metà del patrimonio, per i figli nati sani. Per i figli nati con disabilità, problemi fisici, deformità potevano essere abbandonati senza problema. Anche i bambini ermafroditi (dal sesso incerto) venivano portati sulla barca al largo e buttati in mare con un sasso al collo; ritenevano che anche uccisi e sepolti avrebbero contaminati il terreno. 2. ***Ius vitae ac necis,*** il diritto di vita e di morte sui figli e sulle figlie. Non era illimitato ma era possibile nel caso dei figli maschi qualora essi avessero commesso un attentato o organizzato un attentato contro la città, o lo stato, il re; in questi casi il padre poteva uccidere i figli maschi. Nel caso delle femmine, il padre poteva ucciderle qualora avessero perduto la pudicizia; ovvero rapporti sessuali senza essere sposati. Era considerato ignominioso per il padre. 3. **Scelta del coniuge per figli.** Il pater doveva dare il consenso per sposare qualcuno. Nel caso di matrimonio di alieni iuris serviva il consenso dei due sposi e dei due padri. La donna poiché passava dalla proprietà di un pater all'altro, necessitava il consenso anche del padre del futuro sposo. 4. ***Ius vendendi.*** Il padre poteva vendere i figli. Nel caso volesse venderlo per incassare un prezzo doveva fare una mancipatio. Si vendeva un figlio di pater in pater tramite mancipatio, e l\'acquirente lo acquistava non come figlio, perché si riteneva che la vendita non fosse sufficiente a rompere il legame agnatizio, ma come persona in mancipio. Significa che si era sottoposto al mancipium di un altro padre ma non era entrato in nessuna delle 4 specifiche componenti (pater potestas, manus,...). I figli erano come una merce di scambio, per incassare un prezzo. l\'acquirente lo teneva come uno schiavo. Se lo liberava dal proprio mancipio, la patria potestas era ancora latente, ricadeva sotto la patria potestas del padre. A volte lo vendeva per pagare i debiti e firmava un accordo fiduciario per cui l\'acquirente avrebbe fatto lavorare il figlio fino a quando non avesse ripagato il debito del padre, poi lo avrebbe dovuto restituire al pater. '*si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto*\' 'se il padre vende il figlio per tre volte, il figlio sia liberato dalla potestà paterna'. Se il padre vendeva la figlia femmina questa viene liberata? Lei non è inclusa nella regola soprastante. Manca una norma specifica, interpretazione. I pontefici diedero un\'interpretazione creativa, siccome lei non è nominata è liberata ma per lei basta una sola vendita e la patria potestà è estinta. **[MODO DI ACQUISTO DELLA PATRIA POTESTA]** - **Nascita** da giuste nozze, il figlio deve essere nato almeno 7 mesi post matrimonio, si presume che quindi è stato concepito nel matrimonio. Oppure doveva essere nato 10 mesi dopo la fine del matrimonio. - **Adozione**: ne esistono due tipi: a. ***Adrogatio***: adozione di una persona sui iuris da parte di uno sui iuris. Dovevano essere entrambi maggiorenni perché questa adozione si svolgeva davanti ai comizi curiati (14 anni) e il pater adottante doveva avere almeno 60 anni e non doveva avere avuto figli. Il pater si portava dietro tutte le sue proprietà e tutti i suoi sottoposti e si andava a costituire un legame di tipo agnatizio ma non cognatizio. Questi diventavano nipoti di pater 1. Pater 2 accettava di perdere la capacità giuridica per dare un erede a chi non lo aveva. Si svolgeva davanti ai comizi curiati. b. ***Adoptio***: era l\'adozione di un figlio altrui da parte di un pater; il pater 1 adottava il figlio di un **[COME SI ESTINGUE LA PATRIA POTESTAS]** - **[Morte del pater]**: tutti i sottoposti diventano sui iuris, ci sono diverse famiglie proprio iure e tutte insieme formano una famiglia communi iure, e restano agnati in seconda linea collaterale. - **[Caduta in prigionia]**: se il padre viene imprigionato perde la patria potestas. anche se il figlio veniva fatto prigioniero la p.p. veniva esitinta, l pater non poteva avere un figlio schiavo - **[Mutamento di cittadinanza]**: se il pater perde la cittadinanza, o va in una colonia latina, perde la p.p., idem per il figlio. - **[Emancipazione del figlio]**: pater 2 vuole emancipare il figlio (=fare uscire dal mancipium). Il pater doveva liberarlo dalla patria potestas, i pontefici dicono che deve fare 3 vendite, non lo può liberare da solo. Pater 2 ha bisogno di un amico, iniziano a fare mancipatio + manomissio, poi una seconda e una terza volta. Alla fine il figlio si trova in mancipio a pater 1. Se pater 1 manomettesse il figlio avrebbe su di lui un rapporto di patronato che comportava prestazioni ed eredità, ma lui non vuole, è pater 2 che vuole diventare patrono del figlio. Allora pater 1 lo mancipa indietro al pater 2. Dopo questa quarta mancipatio figlio 1 si trova sotto pater 2 non in qualità di figlio ma come persona in mancipio. Poi lo manomette così è emancipato ma rimane il pater diventa patrono e il figlio diventa sui iuris. L\'adozione comprendeva anche le figlie femmine, sia tramite adrogatio sia adoptio. I pontefici dicono che per le donne la patria potestas si perde dopo una vendita. Il pater fa una mancipatio e poi si va direttamente dal pretore. Per l\'adoptio si fa doppia mancipatio e si va dal pretore. La mancipatio del figlio maschio comportava una perdita di soldi e di tempo. Con l\'emancipazione il figlio 1 diventava soggetto sui iuris. Questa non è una promozione ma una penalizzazione, dal punto di vista dello status familiae il figlio emancipato rompeva il legame agnatizio con tutta la famiglia d\'origine ed era escluso dalla successione paterna. Nel momento il cui pater moriva, non aveva agnati, ea da solo, non era neanche nella gens. ***[CAPITIS DEMINUTIO]*** =diminuzione nello status 1. La diminuzione dello stato libertatis si chiamava capitis deminutio maxime, chi perde la libertà 2. La diminuzione dello stato civitatis si chiamava capitis deminutio media, che perde la cittadinanza 3. La diminuzione dello stato familiae si chiamava capitis deminutio minima, si devono considerare 3 casi: - Adrogatio, pater familias diventa alieni iuris, è il caso più grave di deminutio minima. - Donna sui iuris che si sposa; non poteva restare sui iuris perché si deve assoggettare al marito e diventa alieni iuris e anche questa subiva la capitis deminutio minima. - C'erano anche altri casi minori: a. mancipazione; il figlio che veniva emancipato dal padre usciva dalla famiglia b. adoptio c. figlia alieni iuris, al matrimonio deve rompere i legami agnatizi, con mancipatio per entrare nella famiglia del marito. **[EFFETTIVITA\' DELLA PATRIA POTESTAS]** [TEORIA DEL PATRIARCATO] Teoria classica della famiglia romana, il pater familias che aveva il potere su tutti i sottoposti. Visione autoritaria del pater, non vi erano rapporti di affezione ma giuridici e di sottomissione giuridica al pater. Questa teoria viene comprovata anche dall\' esistenza di una pena particolare, *poena cullei* (pena del sacco) e fa riferimento a un sacco di cuoio nel quale venivano inseriti i figli che uccidevano i padri insieme a un cane, a un gallo , a una vipera e a una scimmia. Nella mitologia greca Pandora era detto mente di cane, il cane era un qualcosa di spregevole da cui nasce il male, non si sa da dove vengono le scimmie ma dicevano che assomigliavano all\'uomo. Questo sacco veniva ricoperto di pece e attaccato a un bue nero che doveva attraversare la città intera e poi veniva buttato nel fiume Tevere. La teoria della patria potestas è patriarcale ed è stata messa in discussione da Richard Saller, uno studioso della Stanford. Ha scritto un libro nel 1987 "*Men\'s age at marriage and its consequences in the Roman family*". Ha studiato a che età gli uomini si sposavano nell\'antica Roma e quali conseguenze hanno avuto sulla famiglia dall\'età augustea in poi. Saller ha fatto lo studio sulle tombe in cui sono sepolti nella stessa tomba il padre e il figlio, la tomba riporta la data di nascita di entrambi (studia epigrafi). Così scopre a quanti anni il padre aveva generato il figlio, e scopre che i padri generavano i figli quando avevano una trentina di anni e non a14 anni l\'età del matrimonio. Per le femmine l\'età del matrimonio è 20 anni. Capisce che solo 1/5 degli uomini era ancora alieni iuris al momento del matrimonio, perché il padre era probabilmente morto. Ma questa tesi non regge Lui ha fatto studi in età augustea, anni in cui la patria potestas si era affievolita, ma in età repubblicana non si può fare questa ricerca. Inoltre Saller ha fatto ricerche sulle tombe di ricchi, gli unici che potevano permettersi le tombe di famiglie di marmo. La sua ricerca può avere valore per le fasce medio-alte. Nelle opere dei giuristi del digesto troviamo che ci sono problemi serissimi per il matrimonio, se serve il permesso del padre per matrimonio figlio, se il padre può imporre il divorzio dei figli, inoltre abbiamo la poena cullei che è esistita certamente. I figli avevano capacità di agire? La piena capacità di agire ce l\'avevano coloro che fossero sui iuris. Un maschio sano e adulto ha una capacità di agire limitata. Questi erano usati dal pater familias anche per compiere atti giuridici i cui effetti andavano in capo al *pater.* **LIMITATA CAPACITA\' DI AGIRE DEI FIGLI E DEGLI SCHIAVI** RESPONSABILITA\' DI NATURA PENALE (I DELICTA) Bisogna distinguere gli atti illeciti e leciti Illeciti 1. *Crimini*: erano illeciti pubblici perseguiti dallo stato 2. *Delicta*: erano illeciti di diritto privato e non erano perseguibili dallo stato ma dal soggetto leso Nel caso di compimento di un crimine figli e schiavi subivano la pena dello stato, la pena di morte o l'esilio. I delitti erano 4: 1. Furto 2. Rapina 3. Danneggiamento cose altrui 4. Lesioni fisiche causate a un\'altra persona Chi compiva questi 4 atti di illeciti privati perseguiti dal soggetto leso era obbligato al pagamento di una somma di denaro (poena), che andava al soggetto leso. Spetta al soggetto leso scegliere se agire o no contro il fatto illecito. Dal compimento del delitto nasce una obbligazione. **CONSEGUENZE IN TERMINI DI RESPONSABILITA\' per figli e schiavi** Non ci interessano i crimini perché se ne occupava lo stato, noi ci occupiamo di diritto privato. Responsabilità penale (era incluso nel civile) e criminale (il nostro attuale penale) sono due cose diverse. L\'autore del delitto doveva pagare una poena, una somma di denaro. Se l\'illecito era commesso da un figlio o da uno schiavo che cosa succedeva? Il soggetto leso non può agire contro di loro perché non hanno la capacità giuridica e non possono andare in giudizio. Il soggetto leso può agire contro il pater familias, padre o padrone risponde sempre delle azioni dei figli o degli schiavi. Talvolta ciò poteva risultare problematico, soprattutto nel caso del possedimento di molti schiavi. In base al principio della nossalità il pater aveva una scelta; o pagare oppure poteva consegnare il figlio o lo schiavo al soggetto leso (faceva una mancipatio). La parola nossalità deriva da noxa, danno. (ciò accadeva anche in caso di donne ma non accadeva mai) **RESPONSABILITA\' DI NATURA NON PENALE** Esempio: Figli e schiavi che chiedono un prestito al banchiere per fare un investimento ma spende male i soldi. Il banchiere dopo un mese va dal padre a chiedere il prestito ma il padre non vuole restituirglieli. Il figlio aveva una limitata capacità agire. In età arcaica il ius civile diceva che le obbligazioni contratte da figli e schiavi erano obbligazioni naturali. Esistono ancora oggi ad esempio nel c.c. art 2034 'non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace\' Sono obbligazioni non giuridiche, ma morali o sociali. Se non paga nessuno lo può portare in tribunale, non può essere costretto a pagare. Ma se paga non è ammessa la ripetizione: non può richiedere indietro quello che ha pagato. Nel nostro ordinamento le obbligazioni naturali NON sono quando dobbiamo ridare i soldi ma nel caso di debito da gioco d\'azzardo. In questo caso non sono obbligato a pagare e non potranno portarmi in tribunale. Se io invece mi sento socialmente costretto a pagare non posso più richiedere indietro quello che ho pagato. Ciò creava problemi ai figli, perché volevano la loro indipendenza, volevano operare sul mercato, ma non trovavano chi desse loro credito, allora a fine età repubblicana si apporta un cambiamento: le obbligazioni dei figli diventano civili ma il vincolo civile non può diventare esecutivo finché sussiste la patria potestas (finché il padre è vivo). Tutto questo creò un problema perché i figli che contraevano debito dovevano vedersela con i creditori e con gli usurai, e il debito cresceva sempre di più. Allora volevano ripagare i debiti ma non avevano accesso al loro patrimonio. Accadde che un figlio di nome Macedo, ai tempi di Vespasiano durante l\'impero, uccise suo padre per pagare i debiti, per poter entrare immediatamente in possesso del patrimonio. Il Senato si preoccupa e fa un senato-consulto dicendo che le obbligazioni dei figli sono naturali per sempre. CASI PARTICOLARI I giovani maschi adulti e sani di mente avevano una limitata capacità di agire. Se il figlio va in banca a chiedere un prestito da parte di suo padre e in questo caso doveva rispondere il padre. Ciò accadeva spesso a Roma, i padri spedivano i figli in giro a contrattare per comprare e vendere schiavi. La responsabilità del padre si chiama adiettizia (da verbo aggiungere). Accade in caso di praepositio o peculio 1. *Praepositio*; era un incarico formale che il padre dava al figlio allo schiavo. Il padre chiedeva al figlio di amministrare una impresa e di tutto ciò avrebbe risposto il padre illimitatamente. I creditori potevano agire contro il padre con azioni giudiziarie (adiettizie); a. *Actio exercitoria* (imprese marittime) b. *Actio institoria* (imprese terrestri) 2. *Peculio*; una quantità di altri beni o somma di denaro che il padre poteva assegnare al figlio o allo schiavo o perché usasse come volesse o per negoziare negli interessi del padre. c. Il peculium che proviene dal padre è il *peculium profeticium*. d. Esistevano anche il *peculium castrense*, durante l\'impero ai funzionari e derivava dal servizio militare e. il *quasi castrense* derivava da funzioni pubbliche in età imperiale. Il padre che dà un peculio è responsabile fino all\'ammontare del peculio. Il pater familias poteva essere chiamato a restituire la somma che è stata versata del peculio del figlio. Il padre aveva azione adiettizia; - *Actio de peculio*: aveva responsabilità limitata alla cifra del peculio. Tutti gli imprenditori vorrebbero limitare la propria responsabilità, quindi si ha il patrimonio dell\'impresa separato da quello dell\'imprenditore. Così se l\'impresa fallisce non intacca il patrimonio privato. Chi non vuole rischiare nulla va a costituire una società con un suo proprio patrimonio e la società va a versare un proprio patrimonio. Si chiama conferimento, ovvero conferimento di beni in una persona giuridica esterna a loro. Se gli affari vanno male fallisce la società. A Roma non esistevano le società di capitali, ma anche gli imprenditori romani volvevano limitare la responsabilità e per questo costituivano un\'impresa e la collocavano in un peculio. Questo peculio veniva dato o a un figlio o, più spesso, ad uno schiavo. Nel peculio c\'era capitale in denaro, terre, navi, schiavi,... Si aveva allora lo schiavo manager; colui che ha ricevuto il peculio. Quindi lo schiavo agiva e contraeva debiti, se andava male ci rimetteva il padrone ma perdeva solo ciò che era versato nel peculio e non tutto il suo patrimonio personale. I patres potevano comprare uno schiavo comune per creare una specie di società. Lo fornivano di peculio per far un\'impresa collettiva. Lo schiavo manager poteva usare altri schiavi come sotto manager dando loro dei sotto peculiche si chiamavano [schiavi] [vicari]. ![](media/image6.jpeg) **[MATRIMONIO ROMANO -- *IUSTAE NUPTIAE*]** Il matrimonio serviva a procreare figli legittimi. La parola matrimonio è collegata con mater. Anche nel nostro ordinamento era così fino alla riforma del 2012. Questa legge (art.219 cc) dice che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Prima il cc distingueva i figli legittimi e i figli naturali. I figli legittimi erano quelli nati da matrimonio mentre quelli naturali erano quelli nati da due persone non sposate. In base al codice fino al 2012 i figli legittimi avevano una condizione migliore rispetto ai figli naturali. Es. in materia di eredità i figli naturali non potevano ereditare da zii etc ma solo da genitori e nonni. Inoltre i figli legittimi potevano scegliere di liquidare beni ereditari al figlio naturale pagando una quota. Tutto ciò rispondeva alla tradizione. I figli nati da donna non sposata venivano abbandonati, o se venivano cresciuti dalla famiglia della donna comunque non avevano alcun rapporto con il padre di sangue. Come funzionava: il matrimonio romano aveva una caratteristica che lo differenziava da quello di oggi; quello di oggi si basa su un atto costitutivo iniziale, senza questo non c\'è matrimonio. Il matrimonio romano si basava sulla coabitazione e sull\'affectio maritalis. I due dovevano coabitare e dovevano avere l\'intenzione di considerarsi reciprocamente marito e moglie. [Nell\'età arcaica] unitamente all\'inizio del matrimonio si compiva un atto particolare (conventio in manum) che serviva a far passare la figlia dalla famiglia d\'origine a quella del matrimonio. Così poteva andare a sottoporsi alla manus di suo marito o del padre del marito se era ancora in vita. La donna rompeva il legame agnatizio ed entrava nella famiglia del marito. ![](media/image8.jpeg) ***CONVENTIO IN MANU*** Passaggio moglie alieni iuris dalla patria potestas del padre, rottura del legame agnatizio e entra in relazione con il marito con la *conventio in manu*. Lo stesso accadeva anche alla donna sui iuris. Non è l\'atto costitutivo del matrimonio ma è il momento del passaggio della donna sotto la mano del marito. Due modi per compierla: 1. ***Confarreatio***; atto religioso che usavano i patrizi e che si compiva davanti al pontefice massimo e a un altro sacerdote. Si chiamava così perché c\'entrava il farro, con il quale si preparava una focaccia che i due davanti al pontefix massimo, seduti su una pelle di pecora, con 10 testimoni (importanza della pubblicità), dovevano darsi la mano destra, dovevano fare 3 giri sopra l\'altare. La donna era vestita di rosso e doveva dire "*ubi tu gaius ibi ego gaia*", poi spezzavano la focaccia e mangiavano a metà. Così il marito acquistava la mano della moglie. Se il marito era alieno iuris la mano era acquistata dal padre del marito. Era necessario l\'accordo di entrambi gli sposi e i padri. Viene fatta a inizio del matrimonio ma non è l\'atto costitutivo. Non era usata dai plebei 2. ***Coemptio*;** era una mancipatio con cui era sufficiente una sola vendita (per i plebei). Anche questo non è atto costitutivo matrimonio A un certo punto si inizia a sposarsi senza fare né la *confarreatio* e la *coemptio*, semplicemente andando a convivere, per questo desumiamo che non erano atti costitutivi. 3. ***Usus***; Dato che in epoca pontificale non era possibile, i giuristi (pontefici) decidono che il marito avrebbe acquistato la mano per usucapione (con il decorso del tempo), con la coabitazione protratta per 1 anno. **LA CONDIZIONE DELLA MOGLIE *IN MANU*** a. Se il marito è sui iuris, la donna entrava in famiglia in loco filiae, in modo agnatizio (come figlia del marito) e rispetto ai suoi figli è considerata sorella, è agnata in via retta in primo grado ed è cognata ai figli in via collaterale in secondo grado, nipote rispetto al padre del marito. L\'eredità va sia ai figli sia alla madre. Alla morte del padre anche lei diventa sui iuris. b. Se il marito è alieni iuris, la mano della moglie era del padre del marito. Il titolare della manus esercitava dei poteri concreti sulla donna: poteva uccidere la donna in caso di adulterio scoperto in flagranza (per una legge di Romolo). Oppure poteva essere uccisa se aveva bevuto vino, perché forse potesse compiere qualche atto non matronale. Esisteva il *ius osculi* (diritto di bacio), per cui gli uomini potevano baciare in età arcaica in bocca tutte le donne della familia per sentire se avevano bevuto La mano del marito si estingueva o alla morte del marito o in caso di divorzio, e in quel caso veniva fatta una *remancipatio* al padre. In caso di morte del marito lei rimaneva nella famiglia del marito, tornava nella sua vecchia famiglia solo in caso di divorzio con la *diffareatio* e *remancipatio*. **[MATRIMONIO ROMANO]** Per sposarsi bisognava avere una certa condizione: 1. Generalmente patrizi e plebei non potevano sposarsi tra di loro, i patrizi erano i veri romani, i plebei non avevano poteri giuridici, fino a quando non li hanno ottenuti. Il matrimonio misto viene introdotto nel 445 a.C., 5 anni dopo le XII tavole. 2. Si doveva avere la pubertà (12 anni per le donne e 14 anni per i maschi), si doveva avere maturità sessuale, con lo scopo di procreazione. 3. Sani di mente. 4. Cittadinanza romana o essere latini e liberi. 5. Non possono sposarsi 2 cognati in linea retta e agnati in linea retta. Ma l\'imperatore Claudio aveva fatto uccidere Messalina e voleva sposare Agrippina che era figlia di suo fratello e fece un editto per dire che si poteva fare, però lo avvelenò con i funghi. 6. Occorre il consenso dei padri. 7. doveva portare una dote alla famiglia del marito, era un insieme di denaro ed altri beni (del padre), se era sui iuris portava tutto il suo patrimonio. La dote aveva due scopi; 1) aiutare i coniugi nella loro vita, 2) (più importante) per compensare la donna perché con il matrimonio perdeva il diritto all\'eredità paterna. In Italia con la riforma del 1975 non c\'è più la dote. **[DIVORZIO]** In età arcaica era possibile solo per scelta del marito e del padre se era alieni iuris. Ovviamente perché la moglie era sottoposta al marito, era assoggetta a lui. Il divorzio era un ripudio che poteva essere compiuto solo dal marito, che era titolare della manus. "*Vade foras" "res tuas tibi habeto!"* poteva essere fatto sempre, ma bisognava vedere se c\'erano della ragioni che sostenevano la scelta. Se non vi era alcuna valida ragione succedeva che il marito perdeva tutto il patrimonio, metà andava alla moglie e metà veniva confiscato. Poi vi erano 3 cause valide; 1. Se la moglie nascondeva e uccideva la prole quando partoriva 2. Adulterio non flagrante 3. Qualora la donna avesse sottratto al marito le chiavi della cantina. In età classica con il matrimonio sine manu si ammette che anche la moglie possa divorziare. In età tardo-classica il cristianesimo si è affermato, c\'è quasi stato uno scontro culturale tra cristianesimo e romana. Nella cultura romana si poteva prevedere un matrimonio dissolubile. Il problema è quando il divorzio diventa un atto formale. Diversi comportamenti diventano scorretti, come far sapere che il marito ha una concubina, etc. queste potevano essere cause di divorzio, come la scelta di una moglie di partecipare a banchetti senza permesso dei mariti. C\'è una limitazione formale, si può divorziare solo secondo alcuni riti e solo in alcuni casi. Il divorzio era sempre stato basato sul consenso dei coniugi ad essere ex coniugi. Con il cristianesimo si cerca di limitare queste decisioni. Con Giustino non si può più divorziare mettendosi d\'accordo. Esempio: se marito viene catturato con moglie il figlio non è più figlio di nessuno, ma con Caracalla si decide che qualora due coniugi ritornano liberi anche il figlio torna libero. Quindi in caso di cattura non avviene il divorzio ma il matrimonio viene mantenuto. Con Giustiniano bisogna avere la certezza che il coniuge catturato sia morto, se no il matrimonio rimane valido. Se veniva condannato ai lavori forzati si decide di conservare il matrimonio. **[MATRIMONIO *SINE MANU*]** [In età classica] inizia a diffondersi il matrimonio *sine manu. C*osì i due andavano a convivere ma dopo 1 anno la mano andava direttamente al marito. Questo matrimonio nasce per un\'esigenza di emancipazione delle donne, che vogliono vivere libere e quindi bisogna essere sui iuris. Non volevano essere assoggettate al marito ( giovane) , preferivano esserlo rispetto al padre (più anziano) per poter diventare sui iuris alla morte. I giuristi allora si inventano anche il *trinoctium*, al giorno 361 la donna si allontana dalla casa del marito per 3 notti per tornare dagli agnati, e questa interruzione serviva per interrompere l\'uso, che non si compiva. Dopo 3 notti tornava nella casa maritale e l\'anno ripartiva da 0 e poi prima che si compisse l\'anno ancora *trinoctium*. Poi cadrà in disuso *l\'usus*. Ciò porta a una maggiore emancipazione e ricchezza della donna e ciò non era gradito agli uomini. a. *Lex Oppi*a, 215 a.C.; le donne non potevano indossare più di 1 grammo d\'oro, legge abolita 20 anni dopo b. *Lex Voconia, 169 a.C. ; le donne non possono essere eredi testamentarie da chi è in prima classe di censo eccetto il padre. I rom*ani erano divisi nei comizi in 5 classi di censo. In età augustea l\'imperatore voleva un aumento demografico ed emanò due leggi c. *Lex Iulia de maritandis ordinibus* 18 a.C. d. *Lex Papia Poppaea* d.C. Tutti gli uomini tra 25 e 60 anni e tutte le donne tra i 20 e i 50 anni dovevano sposarsi, se no erano definiti *caelibes* e non potevano ricevere alcuna eredità, se si sposavano ma non avevano figli si chiamavano *orbi* e potevano ereditare metà del patrimonio. Esisteva un diritto, *ius liberorum*, che veniva acquisito da donne sposate che avessero generato almeno 3 figli (se erano donne ingenue) o almeno 4 figli (se erano liberte) acquisivano la capacità di agire. Importante perché quando diventano sui iuris erano capaci di agire, e potevano amministrarsi il loro patrimonio. **[ADULTERIO]** Augusto va a corregger l\'adulterio con una legge comiziale nel 18 a.C., prima nel matrimonio con manu in caso di adulterio colto in flagrante si poteva uccidere la donna. Nel frattempo si è diffuo il matrimonio sine manu e l\'uomo non possiede la donna. Ora con la Lex iulia de adulteriis Augusto sostiene che in caso di adulterio colto in flagrante l\'uomo è obbligato a denunciare la donna (e anche il padre della donna) entro 60 gg. Augusto istituì un apposito tribunale per gli adulteri, erano dei reati. Non è più un processo in pubblico ma è un processo criminale. Se l donna veniva riconosciuta colpevole subiva la relegatio in insulam e anche l\'amante ma non sulla stessa isola. Il marito e il padre non potevano perdonare, sennò potevano essere portati in tribunale per sfruttamento di prostituzione. La possibilità di uccidere la donna adultera era nella tradizione. La lex iulia sugli adulteri stabilì che in caso di adulterio l\'uomo non può uccidere la donna ma solo denunciarla. Ma se lui scopriva la moglie adultera in flagranza con l\'amante poteva uccidere l\'amante. Ma solo in caso di amanti di condizione sociale bassa, tipo uno schiavo o un liberto o un infame. Gli infami erano i falliti economicamente e perdevano i diritti politici. Anche l padre se scopre la figlia in flagrante può uccidere lei e lui, ma lui solo se prima uccide anche lei. Questa legge non ebbe grande successo perché i mariti si vergognavano di denunciare la moglie e di dire apertamente di essere stati traditi e quindi questa legge iniziò a subire una serie di riforme in età post classica. Ma c\'è un caso noto, Giulia, la figlia di Augusto. Il primo marito morì, il secondo era Agrippa, il terzo era il fratellastro Tiberio. È stata ripudiata dal secondo marito. Poi con il terzo marito ebbe numerosi amanti e con uno di questi escogitò una congiura contro il padre e così la mandò sull\'isola di Ventotene. Ma lei chiese di poter tornare almeno in Italia, Augusto glielo concesse e andò a Reggio Calabria. **[ABORTO]** Con cristianesimo viene vietato, è una vita e deve essere tutelata. È una cosa privata fino all\'accadimento di un fatto: una donna incinta divorzia dal marito e abortisce apposta per fare un torto all\'ex. Ciò non piacque a Settimio Severo e Caracalla, i quali vietarono questa prassi con l\'esilio, ora diventa una faccenda pubblica. Il cristianesimo in questo caso non ha influito perché non era una religione. Non si può privare il padre di essere pater, questa era la ratio. Poi si affermerà il cristianesimo e fu vietato. **[Tutela]** La tutela era un aiuto per chi aveva un patrimonio ma non era in grado di amministrarlo; il soggetto aveva la capacità giuridica ma non di agire (persone che non potevano amministrare autonomamente i loro beni): - la donna sui iuris - i furiosi - prodighi - gli impuberi sui iuris (femmine fino a 12 anni e maschi fino ai 14). Le femmine fino ad una certa epoca erano sempre sottoposte a tutela (tutela sugli impuberi e poi tutela muliebre); con il passare dei secoli i poteri della tutela muliebre si attenuarono. I tutori erano: 1. tutore legittimo (il più antico di età arcaica - previsto dalla legge delle XII Tavole): in età classica era l\'agnato prossimo, maschio di grado più vicino (il fratello o lo zio); 2. tutore testamentario il pater familias poteva disporre un tutore diverso dall'agnato prossimo; 3. *tutor atilianus* (lex Atilia - I1 secolo a.C.): previsto per chi non aveva un tutore legittimo perché non aveva agnati (erano agnati i parenti entro il 6 grado) e non esisteva un tutore testamentario: il tutore era nominato dal pretore. La tutela del tutore legittimo era chiamata potestativa (oltre a essere tutore era anche erede - l'agnato prossimo era tutore ed erede quindi aveva interesse personale a far si che il patrimonio fosse bene amministrato) mentre quella degli altri due protettiva. Il tutore legittimo non aveva interesse a rifiutare la tutela; quello testamentario poteva rinunciare ma solo se aveva una valida scusa (altrimenti rispondeva dei danni); il tutore pretorio non poteva mai rinunciare altrimenti sarebbe stato punito dal magistrato **[I poteri del tutore ]** Età arcaica; Si diceva che il tutore avesse la proprietà funzionale del patrimonio del pupillo. 1 giuristi facevano fatica ad inquadrare il fatto che il tutore amministrasse il patrimonio del pupillo. Il tutore aveva due patrimoni: il suo e quello del pupillo che amministrava. Età classica; Per gli *infantes* (bambini che non sapevano parlare - fino ai 6 anni) il tutore aveva la *gestio,* una gestione; faceva tutto. Per gli *infantia maiores* (bambini tra i 7 e i 14 anni) il tutore poteva avere la *gestio* ma la sua attività poteva limitarsi all\' *auctoritas* ovvero a dare l\'approvazione agli atti compiuti dal pupillo; 1\'atto senza l\'approvazione del tutore non era completo (la ratifica si chiamava *auctoritas*). Gaio diceva i bambini *dell\'infantia maiores* avessero una certa capacità di ragionare (*aliquem intellectum*). **[La tutela muliebre ]** Una donna *sui iuris* di trent\'anni aveva il suo patrimonio, lo teneva lei, ma siccome era incapace di agire, quando doveva compiere un negozio giuridico, lo compiva lei ma veniva considerato un negozio incompleto. Bisognava che il negozio venisse completato dal negozio del tutore. Nel linguaggio giuridico l\'approvazione si chiamava ratifica. In età arcaica la condizione di incapacità era totale. Il primo passo venne fatto in età classica con lo *ius honorarium* che riconobbe la donna capace di agire (per il *ius civile* le donne non erano capaci di agire) Si riconobbe alle donne che avevano il diritto di nominare un tutore fiduciario con il consenso del tutore legittimo. L\'imperatore Claudio (secolo d.C.) abolì il tutore legittimo per le donne; erano loro che lo sceglievano e si chiama tutore *optivo*. I tutori muliebri non avevano la *gestio* ma solo *l'auctoritas* (il tutore era scelto dalla donna, un amico, e quindi avrebbe approvato). Una donna sposata sui iuris (*sine manu)* che aveva generato 3 figli (se ingenua) o 4 (se liberta) sarebbe stata esonerata dalla tutela (le veniva tolto il tutore e acquistava la completa capacità di agire - aveva già la capacità giuridica). Dall\'età postclassica la tutela muliebre scomparve; si arrivò alla Costituzione di Costantino che nominò la donna tutrice dei suoi figli impuberi. La madre può chiedere all\'imperatore, alla morte del padre, di diventare tutrice, lo diventa quindi per decisione imperiale. **[Curatela]** Persone sottoposte a curatela: maschi, puberi, senza capacità di intendere e di volere: - furiosi sui iuris (pazzi); quando una persona è incapace di intendere e di volere è assoggettato a curatela. Il curatore era sempre nominato dal pretore ed era chiamato *curator legitimus.* Erano i parenti che si rivolgevano al pretore che nominava poi un curatore. - Se uno è incapace di intendere e di volere non può contrarre matrimonio né con nè senza il curatore. Se un coniuge è incapace di intendere e di volere, di conseguenza non può nutrire *l\'affectio maritalis*. Come eccezione al sistema quando una persona era già

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