Il Possesso - Diritto Privato PDF

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Joannes Timurian

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diritto privato possesso diritto civile legislazione italiana

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Summary of Italian civil law notes on the concept of possession, including the procedures for its establishment and the remedies available to protect its rights. This document features definitions and examples for a better understanding of the topic.

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Il possesso Sito: Insegnamenti On-Line Diritto privato - 12 CFU - TORINO Corso: - 24/25 Libro: Il possesso Stampato Joannes Timurian da: mercoledì, 13 novembre Data: 2024, 11:12 Sommario 1. Il possesso...

Il possesso Sito: Insegnamenti On-Line Diritto privato - 12 CFU - TORINO Corso: - 24/25 Libro: Il possesso Stampato Joannes Timurian da: mercoledì, 13 novembre Data: 2024, 11:12 Sommario 1. Il possesso e la detenzione 2. L'inizio e la cessione del possesso. Gli atti di tolleranza 3. L'accessione e la successione nel possesso 4. Il possesso di buona fede 5. Le azioni a difesa del possesso 1. Il possesso e la detenzione Il possesso è il potere che una persona può avere su una cosa mobile o immobile, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. L'esercizio del potere può avvenire «direttamente» oppure «attraverso un'altra persona» (detta «detentore», art. 1140) Esempio: ho il possesso di un terreno, posso dimostrarlo provando che vi accedo, che l'ho recintato, che lo coltivo, che vi costruisco, ma anche perché lo affitto a un terzo (detentore). Detenzione o possesso? Chi ha il potere sulla cosa, e lo manifesta attraverso comportamenti concreti, si considera possessore, salvo la prova contraria (art. 1141, 1° comma). Esempio: la prova contraria potrebbe consistere nell’esibire un contratto di locazione, affitto, comodato, ossia un atto negoziale da cui risulta l’attribuzione della detenzione. 2. L'inizio e la cessione del possesso. Gli atti di tolleranza A. Inizio del possesso. Il possesso si acquista tramite: 1. L’impossessamento (o apprensione): consiste in un atto unilaterale con il quale un soggetto, attraverso la propria condotta esteriore, dimostra il proprio potere su una cosa mobile o immobile. 2. La consegna (o traditio) simbolica o effettiva: consiste nell'attribuzione del potere sulla cosa in capo a un soggetto con il consenso di chi lo aveva in precedenza. Tuttavia, quando il possesso incomincia in capo a chi aveva già la detenzione, il detentore, avendo già la disponibilità materiale della cosa, può cominciare a possedere con il consenso del possessore (mediato) oppure con la c.d. interversione del possesso. Infine non va dimenticato il caso in cui un soggetto cessi di possedere in favore di un altro che inizia un nuovo possesso, mentre la detenzione resta in capo al dante causa o in capo a un terzo. Esempio: vendo il mio alloggio ma contestualmente l'acquirente me lo concede in locazione. (Si parla in queste due ipotesi di «costituto possessorio»). B. Cessazione del possesso. Il possesso termina quando: a) comincia in capo al terzo b) per il perimento o l’abbandono della cosa c) per fatti naturali che impediscano di esercitare il potere C. Atti di tolleranza. L’inizio del possesso è impedito dal fatto che i comportamenti in cui si concreta dipendano dalla «tolleranza del possessore» (art. 1144). 3. L'accessione e la successione nel possesso A. L’accessione del possesso. Il successore a titolo particolare (sia tra vivi, che a causa di morte) può unire al proprio possesso quello del suo autore (o dante causa) «per goderne gli effetti» (art. 1146, 2° comma). B. La successione nel possesso. La morte del possessore non interrompe il potere di fatto sulla cosa, che continua in capo al suo erede, anche contro la sua volontà, con i medesimi caratteri (art. 1146, 1° comma). 4. Il possesso di buona fede Vi sono ipotesi nelle quali il legislatore richiede che il «possessore sia in buona fede» (art. 1147). - Possiede in buona fede chi ignora di ledere l'altrui diritto. - La buona fede non giova tuttavia se l’ignoranza dipende da colpa grave. - Sino a prova contraria, il possessore si presume in buona fede. Inoltre, basta che sussista al momento in cui il possesso è cominciato. La durata del possesso e il modo di darne la prova. - sino a prova contraria, si presume la continuità del potere di fatto nell'intervallo compreso tra due istanti in cui si provi di averlo avuto (art. 1142, presunzione di possesso intermedio). Esempio: provo di avere il potere oggi e provo di averlo avuto il 7 marzo 1986: se non si prova il contrario, il giudice deve affermare che ho posseduto continuativamente sino a oggi. - la prova del possesso attuale non può far presumere che si sia avuto un possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un « titolo » (un atto giuridico valido ed efficace) che dimostri il trasferimento del relativo diritto (art. 1143, presunzione di possesso anteriore). 5. Le azioni a difesa del possesso Le azioni possessorie sono rimedi giudiziari aventi come fine immediato la tutela del possesso. AZIONE DI REITEGRAZIONE E AZIONE DI SPOGLIO SEMPLICE L’azione di reintegrazione o di spoglio (art. 1168). E’ l’azione con cui il possessore, spogliato «in maniera violenta o clandestina» del possesso di una cosa mobile o immobile, chiede di essere reintegrato in esso. A tale azione è legittimato anche il detentore ex art. 1168, 2° comma, tranne il caso in cui abbia la detenzione della cosa per ragioni di servizio o di ospitalità. L’azione di spoglio semplice o manutenzione recuperatoria (art. 1170, ultimo comma). Essa può essere esperita da chi abbia subito uno spoglio in maniera non violenta né clandestina. Chi la esperisce deve dimostrare: a) di non aver a sua volta acquistato il possesso in maniera violenta o clandestina b) e di averlo mantenuto in maniera continua e non interrotta da almeno un anno (se il possesso è stato, tuttavia, acquistato in modo clandestino o violento, la clandestinità o la violenza devono essere cessate da almeno un anno). - Termini per l’esercizio dell’azione di reintegrazione e di manutenzione recuperatoria: a pena di decadenza entro un anno dal sofferto spoglio ma in caso di spoglio clandestino il termine decorre dal giorno della scoperta dello spoglio (art. 1168, 3° comma). L'AZIONE DI MANUTENZIONE E LE AZIONI DI NUNCIAZIONE. Azione di manutenzione (art. 1170) - E’concessa a chi sia stato molestato nel possesso (non spetta dunque al detentore) di un immobile o di un'universalità di mobili, per ottenere che il giudice ordini la cessazione delle turbative. Chi la esperisce deve provare: a) di non aver acquistato la cosa in modo violento o clandestino; b) di averla posseduta almeno da un anno (salvo che, pur avendola acquistata in modo violento o clandestino, sia cessata da almeno un anno la violenza o la clandestinità). - il termine per l’esercizio dell’azione è di un anno dalla turbativa. Denuncia di nuova opera (art. 1171). - Consente al possessore (come pure al proprietario e ai titolari di altri diritti reali di godimento che siano privi del possesso) di ottenere dal giudice il divieto di continuare un’opera o di permetterla, adottando in entrambi i casi le opportune cautele, quando si abbia ragione di temere che dall’opera stessa, intrapresa da alcuno sul proprio o sull'altrui fondo, stia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo possesso (o del suo diritto). - L'azione è soggetta al solito termine annuale di decadenza, che decorre dall'inizio dell'opera, e non è più esperibile quando quest'ultima sia terminata. Denuncia di danno temuto (art. 1172). - Consente al possessore (come al proprietario e ai titolari di altri diritti reali di godimento) di ricorrere al giudice per ottenere i provvedimenti più opportuni secondo le circostanze, quando si abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti il pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa (non quindi alla persona) che forma l'oggetto del suo possesso o del suo diritto. Il giudice potrà imporre idonea garanzia per gli eventuali danni che l'esecuzione del provvedimento può comportare. - Non sono previsti termini di decadenza, anche se il venir meno del timore del danno rende ovviamente la domanda infondata.

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