Elementi Essenziali del Negozio Giuridico PDF

Summary

Questo documento è un testo accademico sull'argomento "Elementi essenziali del negozio giuridico", scritto da Maria Vittoria Bramante per studenti dell'Università Telematica PEGASO. Il testo analizza i concetti chiave come la forma, la causa e la volontà nell'ambito del diritto privato romano e moderno.

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Maria Vittoria Bramante - Elementi essenziali del negozio giuridico Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’aut...

Maria Vittoria Bramante - Elementi essenziali del negozio giuridico Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 1 di 12 Maria Vittoria Bramante - Elementi essenziali del negozio giuridico Indice 1. PREMESSA.......................................................................................................................... 3 2. LA FORMA.......................................................................................................................... 6 3. LA CAUSA........................................................................................................................... 7 4. LA VOLONTÀ....................................................................................................................... 9 BIBLIOGRAFIA.......................................................................................................................... 12 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 2 di 12 Maria Vittoria Bramante - Elementi essenziali del negozio giuridico 1. Premessa Il negozio giuridico come è stato efficacemente affermato è ‘una categoria concettuale non romana … l’utilizzo della nozione di ‘negozio giuridico … con riferimento al ius Romanorum può ritenersi accettabile esclusivamente sul piano didattico, solo cioè quale espediente espositivo, al limitato scopo di inquadrare e descrivere meglio il diritto privato dei romani attraverso l’utilizzo di categorie concettuali oggi profondamente radicate ed ampiamente utilizzate nella scienza giuridica’ (Fasolino). In punto di teoria generale del diritto il negozio può essere definito come un atto di autonomia privata, lecito, produttivo di effetti giuridici conformi alla volontà di chi lo pone in essere, e alla funzione pratica che è in grado obiettivamente di svolgere, e che possono essere costitutivi, modificativi ed estintivi. Il negozio giuridico, comunemente si afferma, va distinto dal mero atto giuridico, il cui compimento è rimesso alla determinazione dell’agente, ma i cui effetti sono predisposti dall’ordinamento. Per comprendere quanto stiamo dicendo occorre fare un passo indietro, e partire da un ragionamento più ampio che conduca al nostro tema. L’ordinamento come noto è l’insieme delle norme che da un lato, posto il cd. contratto sociale consacrato nella legge fondamentale di una certa società (la costituzione, di natura politica, che è la fonte di produzione prima, originaria, del diritto ordinamentale di una comunità organizzata), definiscono la struttura dello stato, individuando i meccanismi di accesso dei governati, cittadini o sudditi, al governo, e che quindi investe una caratterizzazione pubblicistica che riguarda la forma di Stato; ma dall’altro l’ordinamento è l’insieme delle norme che definiscono i rapporti tra i cittadini e i beni di rango primario da tutelare. L’ordine giuridico da questo punto di vista è il portato di queste norme, che disegnano un ordinamento ma che tuttavia non rendono immutabile, ma consentono che l’ordine giuridico, vale a dire il diritto effettivamente vigente sia il prodotto di ciò che i soggetti giuridici hanno realizzato in conformità all’ordinamento. L’ordinamento cioè in astratto contiene norme che assegnano posizioni di diritti e posizioni di doveri e consentono rispetto ad una griglia di valori ai governati di intessere tra loro situazioni giuridicamente rilevanti. A ben vedere quindi l’ordine giuridico, conforme all’ordinamento e che possiamo definire complessivamente, qui, diritto, è determinato da cause (che Guarino definiva Cause Efficienti); l’ordine giuridico, in altri versi, è il portato delle cause che lo determinano; l’ordine giuridico è il complesso degli effetti giuridici. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 3 di 12 Maria Vittoria Bramante - Elementi essenziali del negozio giuridico Gli effetti giuridici non sono altro che il ‘risultato’ di una causa che li ha prodotti. Questo risultato, l’effetto giuridico, può essere di tre tipi: 1.costitutivi, 2.estintivi, 3.modificativi, vale a dire creano, fanno sorgere, rapporti giuridici; li fanno venire meno, oppure ne mutano un carattere intervenendo sull’oggetto oppure sul soggetto del rapporto, quindi implicando un fenomeno giuridico di successione (di subingresso di altri nella posizione giuridica di un altro soggetto, nei casi previsti dalla legge; un esempio di successione avviene per causa di morte). Ciò detto, se l’ordine giuridico è determinato da cause, capaci di generare questa mutevolezza stessa dell’ordine giuridico, occorre intendersi per cause, efficienti, di questi effetti. In altri termini occorre individuare la fonte causale della produzione di questi effetti giuridici. La causa efficiente, produttiva dell’effetto, è un accadimento, che è giuridico, in quanto considerato rilevante dall’ordinamento. I fatti giuridici quindi sono degli accadimenti rilevanti giuridicamente, a proposito dei quali si è soliti tra i giuristi distinguere i fatti giuridici volontari e i fatti giuridici involontari; ed a proposito dei primi i fatti giuridici si distinguono in leciti ed illeciti. In particolare i fatti giuridici - quegli accadimenti cui l’ordinamento riconnette rilevanza in quanto produttivi di effetti giuridici, quindi idonei a costituire modificare o estinguere i rapporti giuridici – sono involontari quando si verificano indipendentemente dal contegno di chi è o sarà titolare del rapporto giuridico rispetto al quale il fatto è destinato a produrre il suo effetto causale Quindi i fatti giuridici involontari possono essere cagionati causalmente da fatti naturali (es. la morte) o fatti di un terzo. I fatti giuridici volontari sono invece determinati da chi di chi è o sarà titolare del rapporto giuridico rispetto al quale il fatto è destinato a produrre il suo effetto causale, e prendo il nome di atto giuridico. Quindi l’atto giuridico è un fatto giuridicamente rilevante posto in essere con volontà di un soggetto, e può essere a sua volta lecito oppure illecito, conforme cioè oppure no all’ordinamento giuridico. Chiaramente si postula che il soggetto agente sia un soggetto giuridico di pieno di diritto e sia capace di intendere e di volere, che sono i due presupposti dell’attività giuridica e che in ciascun ordinamento in ogni tempo sono stati definiti di volta in volta. Gli atti di autonomia volontari o sono meri atti giuridici o sono atti giuridici di autonomia altrimenti detti negozi giuridici (L’ordinamento pone delle norme ai cittadini/sudditi volte a consentire l’esercizio di una propria autonomia negoziale nei limiti imposti dalla legge stessa). In questo caso la distinzione tra meri atti giuridici e atti giuridici di autonomia (altrimenti detti negozi giuridici) non è la volontà, che abbiamo detto connota la determinazione del soggetto capace, abile e Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 4 di 12 Maria Vittoria Bramante - Elementi essenziali del negozio giuridico abilitato, a porre in essere l’azione (o ad omettere un contegno) che sia generativa dell’accadimento, ma che gli effetti dell’atto giuridico di autonomia siano predeterminati dall’ordinamento stesso. Dunque nel mero atto giuridico gli effetti sono puntualmente fissati dall’ordinamento in via preventiva, ma il compimento del mero atto dipende dal soggetto, mentre nell’atto giuridico di autonomia si vuole concludere e porre in essere l’atto e si vogliono effettivamente certi effetti. L’atto giuridico di autonomia può essere, chiaramente, pubblico o privato. Il negozio giuridico è un atto di autonomia privata, ed è il frutto – la teorizzazione – della riflessione scientifica della pandettistica ottocentesca. La sistemazione e la riflessione scientifica ha portato ad individuare razionalmente alcuni elementi caratterizzanti il negozio giuridico, ed indefettibili alla sua stessa esistenza in punto di diritto, che appunto sono detti essentialia negotii, e sono: la forma, la causa e la volontà. Al negozio giuridico potevano accedere ulteriori clausole che erano incidenti sull’efficacia del negozio stesso, vale a dire sulla produzione degli effetti, e sono usualmente indicate come clausole accidentali, o elementi accidentali, i cd. accidentalia negotii. Si tratta della condizione (che a sua volta può essere sospensiva o risolutiva) e del termine (che a sua volta può essere iniziale o finale). Ad essi si aggiunge il modus o clausola modale che però pur accedendo al negozio non interferisce con la produzione degli effetti, non inficia l’esistenza o la validità dell’atto. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 5 di 12 Maria Vittoria Bramante - Elementi essenziali del negozio giuridico 2. La Forma La forma è la manifestazione esteriore e esteriorizzata della volontà negoziale. Il principio della libertà della forma è espressione del principio dell’autonomia contrattuale. Essa può essere libera o vincolata. L’ordinamento consente all’autore o agli autori del negozio di manifestare con ampia discrezionalità la determinazione a concludere un negozio, quando non decida di imporre una forma del negozio vincolata: l’ordinamento prescrive una certa esteriorità o consente che le stesse parti o l’autore del negozio decidano quale impiegare (forma convenzionale). La forma vincolata assolve ad una funzione direi di certezza: essa può essere ad probationem, per la prova del vincolo giuridico, oppure ad substantiam, per l’esistenza stessa del negozio giuridico, e in tal caso si parla di negozi formali o solenni. In particolare si distingue la forma ad substantiam in relazione alla struttura interna del negozio stesso, e si parla di forma concorrente, dominante o assorbente, nel senso che non prevale, prevale su causa e volontà oppure riassume in sé il negozio stesso. Del resto l’esperienza giuridica romana si caratterizzò per un rigido formalismo, particolarmente sino alla metà della repubblica. In tal caso è stato osservato che si può distinguere tra negozi meramente formali, negozi processualmente astratti (ricognizione di debito) e negozi materialmente astratti (cambiale). E si parla anche di negozi a forma complessa (in iure cessio, manumissio servi vindicta, testamentum per aes et libram). Una precisazione, dal punto di vista diacronico, possiamo farla riguardo al diritto civile italiano, che nel codice propende per la libertà della forma. Rispetto al tema possiamo dire che quando la forma scritta è imposta, il contratto non può essere provato per testimoni o per presunzioni semplici, ma occorre un documento scritto dal quale risulti che una volontà sia stata comunque manifestata (cfr. art. 1888 c.c.). e la forma scritta è un atto pubblico o una scrittura privata avente data certa: il negozio privo della forma necessaria è nullo. In diritto romano, negozi formali conosciuti dal ius privatum di epoca classica e postclassica sono tradizionalmente distinti, in base alla forma, in: librali, verbali, documentali e a forma complessa (Fasolino). E chiaramente un discorso sulla forma tagliato rispetto all’esperienza giuridica romana non può non tenere presente l’importanza dell’oralità nelle epoche più risalenti e sicuramente vi incidono forme e modi del passaggio alla scrittura. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 6 di 12 Maria Vittoria Bramante - Elementi essenziali del negozio giuridico 3. La causa La causa è uno degli elementi essenziali del negozio giuridico, la cui mancanza o illiceità ai sensi dell’attuale codice civile (cioè la contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e alle norme imperative) comporta la nullità del negozio stesso (artt. 1325, 1343 ss. c.c.). La causa viene tradizionalmente definita come la funzione economico-sociale che il negozio è obiettivamente capace di raggiungere e in ragione della quale lo stesso è ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento, vale a dire, ad esempio, in tema di contratto di deposito che la funzione che assolve lo schema negoziale - la dazione di una cosa gratuitamente - avviene a scopo di custodia, mentre la dazione di una cosa sempre gratuitamente che avviene a scopo di utilizzo e godimento può essere lo schema di un contratto di comodato oppure può essere il bene che si dà in usufrutto, e siamo nei rapporti assoluti su cosa altrui. È dunque importante che il negozio sia interpretato attentamente valutando tutti gli elementi del negozio. Rispetto alla causa si distinguono negozi tipici e negozi atipici. Rispetto alla causa essa può essere lecita o illecita, nel qual caso vi è una contrarietà all’ordinamento (iniustus, contra bonos mores, aut contra lèges perfectas) Dobbiamo stare attenti a distinguere l’invalidità e l’inutilizzabilità del negozio. L’illiceità può essere piena, semipiena o generica, conseguendone la nullità del negozio cioè l’invalidità assoluta del negozio (con una sanzione da parte dell’ordinamento ai suoi autori), e forme più gravi o meno importanti di irregolarità: quando il negozio era contrario a leges minus quam perfectæ, che cioè comminavano solo una sanzione a carico del trasgressore e non anche la nullità del negozio, la illiceità era semipiena; quando era contrario a leges imperfectæ, cioè a quelli leggi che non comminavano alcun tipo di sanzione per la loro violazione, la illiceità era generica. L’illiceità ci induce a ricordare, limitatamente ad un mero riferimento, il tema della frode alla legge, vale a dire utilizzare uno strumento negoziale del tutto coerente e conforme dell’ordinamento per raggiungere finalità ultronee, e dunque di una illiceità indiretta (cfr. È nota la vendita con patto di riscatto a tenore della quale il venditore si riserva di riacquistare il dominio sul bene restituendo il prezzo ricevuto. È altrettanto noto il patto commissorio, nel quale il credito è garantito da garanzia reale e i rei obligationis si accordano perché la cosa, in caso di inadempimento, passi in proprietà del creditore. È però noto il cd. patto marciano, che prevede un correttivo, volto a monetizzare la garanzia del credito, ma a restituire al debitore il surplus del valore o della vendita; o ancora la vendita sottocosto per aggirare il divieto delle donazioni tra coniugi). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 7 di 12 Maria Vittoria Bramante - Elementi essenziali del negozio giuridico E non dobbiamo dimenticare rispetto all’esperienza giuridica romana i negozi turpi, una categoria emersa in seno alla riflessione dei giuristi sotto cui si riuniscono quei negozi inutilizzabili perché obiettivamente orientati verso scopi contrari ai boni mores (Fasolino), avverso cui furono ammessi rimedi giuridici (la remissio e la condictio ob turpem causam). I negozi a causa lecita a loro volta sono: a titolo gratuito (o di gratificazione, come la donazione) o di corresponsione (o oneroso, come la vendita). Questi ultimi possono distinguersi in sinallagmatici (o a prestazioni corrispettive, aventi cioè una interdipendenza delle obbligazioni) e non sinallagmatici, e rispetto ai primi in negozi giuridici con sinallagma genetico, funzionale o condizionale. In diritto romano, come è stato sostenuto, il discorso è complesso: ‘Nel lessico dei giureconsulti romani … il lemma ‘causa’ si caratterizza per un sua polisemia difficilmente riconducibile ad unità e solo raramente assume un’accezione analoga a quella impostasi nell’uso moderno: nei suoi usi più frequenti, infatti, può indicare il motivo per il quale un negozio è stato concluso, la fonte di un rapporto giuridico o una situazione giuridicamente rilevante, considerata nel suo complesso, od anche l’interesse sotteso al negozio o la forma della sua tutela. Ne discende l’impossibilita di inquadrare sistematicamente il concetto di causa presso i romani che, non a caso, se ne occuparono assai poco (Fasolino). In particolare, ‘la causa trovò più ampia considerazione e ad essa si fece riferimento quale elemento di qualificazione del negozio, al fine di sussumere l’atto concretamente realizzato dalle parti in un tipo negoziale e farne derivare il regolamento applicabile. In questo contesto, deve segnalarsi come strutture negoziali modellate per rispondere a determinati scopi subirono talvolta un fenomeno di “adattamento funzionale”, in ragione del quale, a seguito di una revisione più o meno intensa dei loro elementi costitutivi, si trovarono asservite ad una causa diversa da quella originaria. In questa prospettiva, la riflessione giurisprudenziale si distacca dai singoli interessi concreti dei contraenti per acquisire una rilevanza più astratta e generale, di cui è espressione la nota definizione di causa cui approda Ulpiano in D. 2.14.7 (Ulpianus 4 ad ed.), che la individua nella esecuzione di una prestazione da parte di uno dei contraenti orientata ad ottenere una controprestazione. La nozione più matura di causa per i Romani viene dunque ancorata alla considerazione dell’equilibrio complessivo nel quale trovano composizione gli interessi di tutte le parti contraenti’ (Fasolino). Il giuspositivista storico del diritto individua: 1. negozi a causa plurima (o negozi misti, aventi due o più cause), come la donatio mortis causa, e 2. cause a negozi plurimi (o cause autonome che potevano realizzarsi con più negozi indifferentemente), nei quali la funzione può realizzarsi giovandosi di più strumenti, come per la causa di dote o la causa di donazione che si possono variamente costituire; 3. negozi a causa astratta, come la mancipatio. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 8 di 12 Maria Vittoria Bramante - Elementi essenziali del negozio giuridico 4. La volontà È uno dei tre elementi necessari ed indefettibili per l’esistenza del negozio giuridico. Essa può essere definita come la determinazione di volere del soggetto che pone in essere l’atto, e si distingue dai motivi, definiti come ‘le aspettative in ragione delle quali un soggetto è indotto a concludere un negozio. Essi costituiscono un prodotto della sfera soggettiva del soggetto agente e, perciò, restano estranei alla ragione giustificativa del negozio, obiettivamente considerata’ (Fasolino). L’accertamento della volontà è molto importante ai fini dell’apprezzamento del negozio e del tipo di negozio, e particolarmente dei negozi astratti, come la mancipatio. Non a caso anche il nostro legislatore è attento a far emergere dal processo dell’interpretazione del negozio, la volontà, attraverso la valorizzazione del «significato proprio delle parole» o per mezzo del ricorso ai principi generali dell’ordinamento. È stato osservato (Fasolino) posta la ‘differenza tra negozi dichiarativi e non dichiarativi … I primi si imperniano su di una dichiarazione espressa, nel senso che l’assetto di interessi desiderato dalle parti è reso palese dall’impiego di una struttura di discorso, orale o scritta. Nei secondi, l’adesione al contenuto precettivo del negozio avviene in modo tacito, ricavandosi da un comportamento della parte che ne segnali in modo inequivoco l’intenzione’ che ‘i romani mostrarono di dare rilievo ad entrambe le tipologie negoziali considerate, salvo pretendere che il carattere conclusivo ed inequivoco delle espressioni tacite di adesione al negozio venisse accertato di volta in volta, in base alle caratteristiche proprie del caso e sulla scorta delle regole di comune esperienza. Solo in età giustinianea, il profilo venne presidiato da specifiche previsioni normative, che introdussero presunzioni relative e si occuparono di ripartire l’onere della prova qualora la venuta ad esistenza dell’incontro di volontà fosse in contestazione. Dalle ipotesi fin qui considerate deve distinguersi il caso del silenzio o, comunque, della mancata espressione di volontà, che si verificava quando il titolare avesse del tutto omesso di esternarla, anche solo mediante gesti o comportamenti. Una simile ricorrenza era per i romani del tutto priva di rilevanza sul piano del diritto ed inidonea a far ritenere concluso un negozio giuridico. Esclusa sarebbe stata parimenti la possibilità di prospettare l’esistenza di negozi taciti, ossia di negozi la cui esistenza si sarebbe dovuta presumere dal fatto che un soggetto, il quale aveva interesse a porli in essere, non aveva manifestato alcuna intenzione di rinunziare a farlo’. La volontà deve essere liberamente formatasi nell’autore o negli autori del negozio, non deve cioè essere viziata geneticamente nel segno e deve essere correttamente manifestata. Quando la volontà, esistente, non è sana e correttamente manifestata, ma si è formata non liberamente, si parla di vizio del volere (e dunque di dolo malevolo, violenza morale, e errore di fatto). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 9 di 12 Maria Vittoria Bramante - Elementi essenziali del negozio giuridico La volontà può essere scorrettamente manifestata, quando l’autore o gli autori del negozio non hanno formato una volontà negoziale o ne hanno formata una diversa da quella che esteriormente è manifestata. La volontà è scorrettamente manifestata, secondo una tradizionale impostazione didattica della trattazione delle ‘ipotesi di divergenza e discordanza tra volontà e manifestazione’ (Guarino), nelle seguenti ipotesi: violenza fisica, riserva mentale, mancanza di serietà, errore ostativo (o errore improprio o errore di manifestazione, e simulazione (assoluta o relativa). Iniziamo dalla violenza fisica nella quale il negozio è nullo per assoluta mancanza di volontà nell’autore o negli autori del negozio che sono stati coartati a manifestare una volontà negoziale che non avevano affatto. Si parla di vis absoluta, come quando si prende la mano di un soggetto e gli si fa apporre una firma. Si ha riserva mentale quando la manifestazione di volontà negoziale non è, se così vogliamo dire, piena, nel senso che essa si caratterizza per non essere completa, avendo l’autore o gli autori del negozio manifestato esteriormente qualcosa che non vuole, o non vuole in quel modo (Guarino parla di ‘omissione di un dato estensivo, integrativo, limitativo o negativo della propria volontà). Questa reticenza non invalida però il contratto. E come esempi, propongo quelli suggeriti da Guarino: si promette 100, quando invece si voleva promette 100 solo se lo si vorrà in futuro, oppure si promette una perla quando invece si voleva promettere tutta la collana di perle. Fasolino presenta questo esempio: Tizio dona un bene a Caio, gravemente ammalato ed in fin di vita, ma senza volerlo veramente in quanto lo fa solo per esaudire un ultimo desiderio espresso da Caio. La mancanza di serietà è tipica del gioco e della didattica, nel senso che la manifestazione esteriore di volontà non esiste in chi la dichiara, per scherzo o per teatralità o a fini esemplificativi, o pure come è stato ritenuto, a fini di cortesia o per ragioni di ira. In questo caso, si ritiene che sia riconoscibile la mancanza di serietà e il negozio è inesistente. Come esempio, si può rappresentare la vendita di un bene mobile di valore a poco prezzo oppure si può oralmente fare un riconoscimento di debito o una promessa di danaro. Il malinteso è una manifestazione di volontà esistente che si è formata non avendo il dichiarante compreso, avendo frainteso, le dichiarazioni altrui, come quando gli interlocutori non parlano la stessa lingua; se le avesse comprese la manifestazione di volontà non si sarebbe formata né sarebbe stata manifestata nel segno conferitovi. In questo caso il negozio è invalido. L’errore ostativo si ha quando chi manifesta la volontà (non ha compreso male qualcosa dell’altra parte e quindi la sua volontà si forma su un fraintendimento, ma) in prima persona manifesta una volontà che non corrisponde effettivamente alla sua, o che non viene intesa dalla sua controparte, come se una cosa che vale 100 si vuol vendere a 100, ma per errore di manifestazione si pone in vendita a 10 (direi un lapsus calami). Tra i frammenti dei giuristi ricordiamo D. 44.7.57 (Pomponius 36 ad Q. Mucium.) da cui risulta che se nelle trattative per la conclusione di un negozio, ricorrendo o meno la buona fede, interviene un errore Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 10 di 12 Maria Vittoria Bramante - Elementi essenziali del negozio giuridico per effetto del quale il dichiarate intende una cosa e la controparte invece un’altra, ciò che si è fatto non ha valore. In tal caso il negozio si ritiene da alcuni nulli da altri annullabile. La simulazione si ha quando si pone in essere una manifestazione di volontà negoziale che non esiste (simulazione assoluta) o che non corrisponde a quella reale, effettiva, tra i contraenti (simulazione relativa). Nel primo caso quindi si pone in essere una evidenza giuridica, un negozio, che è del tutto fittizio, in quanto le parti non vogliono tra loro nessun negozio, ma ne simulano uno. Diversamente se i contraenti vogliono tra loro un contratto, ma non vogliono che questo sia noto all’esterno, pongono in essere un negozio, anche esso, apparente, simulato, ma tra loro vige il negozio interno, cd. dissimulato (come quando vi è un prestanome – più tecnicamente – interposizione fittizia di persone, o si fa una donazione che simula una vendita). Chiaramente il negozio simulato, apparente, spiega i suoi effetti nei confronti dei terzi: l’ordinamento tutela il terzo in buona fede svantaggiato dalla simulazione in modo che gli atti nei suoi confronti gli siano dichiarati inefficaci o avente causa da uno dei contraenti. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 11 di 12 Maria Vittoria Bramante - Elementi essenziali del negozio giuridico Bibliografia Corbino, Diritto privato romano, 4 ed., Milano 2019, pp. 404 ss. A Guarino, Diritto privato romano, ult. ed., Napoli 2001, pp. 42 ss. F. Fasolino, La disciplina degli atti negoziali nel ius privatum, in A Palma (cur.), AA.VV., Il Diritto romano dopo Roma. Attraverso la modernità, Torino 2022, pp. 183 ss. F. Lucrezi, F. Fasolino, G.B. Greco, M.T. Amabile, Elementi di storia e istituzioni di diritto romano, Napoli 2021, pp. 191 ss. T. Dalla Massara, ‘Alle origini della causa del contratto’, Padova 2004. Id., La causa come segno della meritevolezza: la parola, l’idea e la “cosa”, in Storia Metodo Cultura nella scienza giuridica, 1, 2022, pp. 27-44. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 12 di 12

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