Società di capitali e Assemblea PDF
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Il documento tratta di società di capitali, descrivendo diversi tipi di società e le loro caratteristiche, includendo società per azioni, a responsabilità limitata, e società aperte al mercato dei capitali. Vengono spiegati i concetti di autonomia patrimoniale, capitale sociale, e le norme imperative che le regolano. Sono anche discusse le questioni relative alla costituzione di una società per azioni e alla sua struttura di governo.
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Società di capitali: Soci hanno responsabilità limitata, quindi non corrono un grande rischio d’impresa, solo limitatamente a quello che hanno conferito. I soci quindi non gestiscono bene la società. Quindi c’è un manager che gestisce la società. Se una società si rivolge al mercato per cercare inve...
Società di capitali: Soci hanno responsabilità limitata, quindi non corrono un grande rischio d’impresa, solo limitatamente a quello che hanno conferito. I soci quindi non gestiscono bene la società. Quindi c’è un manager che gestisce la società. Se una società si rivolge al mercato per cercare investimenti diventa responsabile verso il mercato, quindi le norme imperative sono maggiori per proteggere gli investitori. Hanno personalità giuridica: Autonomia patrimoniale perfetta. La prende con l’iscrizione al registro imprese. Modi per aumentare il capitale della società: Prestiti, obbligazioni, emettere azioni o conferimenti da soci. Società a resposanbilità limitata: Ci vuole un’investimento di minimo 10’000, per le S.R.L. semplificate va bene 1 euro. I soci possono essere amministratori. C’è autonomia patrimoniale perfetta. E’ un tipo sociale destinato alla piccola impresa. Società per azioni: Conferimento di almeno 50’000. I soci non possono essere amministratori. Nascono per attività rischiose (Sfruttamento di territori sconosciuti). C’è autonomia patrimoniale perfetta. I soci imprenditori si interessano anche a come viene gestita la società (Va in assemblea), ai soci investitori interessa solo il valore delle azioni. L’organizzazione corporativa è obbligatoria, ci devono essere organi come amministrazione, assemblea, collegio sindacale e un organo di controllo, con delle procedure specifiche per ogni organo. Cause di recesso: Si trasferisce la sede della società all’estero. Il capitale è una passività perché è un debito verso i soci, che sono i creditori più subordinati, va pagato solo alla liquidazione o con un ribassamento del capitale volontario. Società aperte al mercato dei capitali: Emettendo azioni ed obbligazioni, avendo così tanti soci. Problemi che ci possono essere: I tanti soci investitori non hanno interesse a tutelare da sè i propri interessi, un socio di maggioranza che va in assemblea nomina i suoi amministratori, che fanno un piano industriale che va male, i soci di minoranza vedono passivamente diminuire il valore delle loro azioni sul mercato. I tanti soci devono essere tutelati: CONSOB: Fa rispettare le norme per le società aperte. Norme imperative mirate a proteggere i soci investitori. Lo Stato stesso ha interesse a proteggere gli investitori per incentivarli. La struttura corporativa è ancora più definita ed imperativa. Società chiuse al mercato di capitali: Non le emettono, non hanno tanti soci. Problemi che ci possono essere: Se siamo tutti interessati, non ce ne dovrebbero essere tanti, se no al massimo due soci di minoranza si mettono d’accordo contro il socio di maggioranza. Come nasce una soceità per azioni? Nasce come persona giuridica al momento dell’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro imprese. Si mettono d’accordo sull’atto costitutivo, si scrive lo statuto con modelli standard. Ci sono per forza le norme imperative. Si vada un notaio. Costituzione simultanea: Tutti insieme dal notaio a firmare (Soci e notaio) l’atto costitutivo (Atto pubblico), il notaio raccoglie le volontà dei soci. Pubblica sottoscrizione: Non si fa mai, i soci diffondono verso il pubblico il progetto di costituzione, una bozza di atto costituivo, poi si va dal notaio. Il notaio controlla che la società si conforme alla legge (Legittimità delle clausole, se voglio fare un’attività bancaria devo avere un’autorizzazione di Banca d’Italia), e che i soci abbiano effettuato i conferimenti. Il registro imprese controlla con un controllo formale che tutti i documenti siano apposto. 3 giorni. Atto costitutivo iscritto e nascita della società per azioni. Atto costitutivo, cosa ci dev’essere scritto: 2328 Denominazione sociale, diversa dalla ditta. Sede della società, che determina il diritto applicabile, e determina il tribunale ed il registro imprese che ha competenza rispetto alla società. Oggetto sociale. Quantità del capitale sottoscritto, possono essere conferiti anche diritti (Di godimento) o crediti. Non può essere conferito nelle società per azioni il lavoro, perché non suscettibile di valutazione economica. Una sottoscrizione di capitale non è ancora l’effettivo trasferimento del bene/diritto, il capitale deve ancora venire “liberato”, se il conferimento è in denaro il versamento dev’essere effettuato al momento della sottoscrizione per almeno un terzo, se conferisco un diritto/bene(Beni in natura) il trasferimento deve avvenire al momento della sottoscrizione. Il credito può essere richiesto dagli altri soci. Con la sottoscrizione il socio riceve azioni. Il valore del patrimonio della società varia con il tempo, in questo caso il valore delle azioni varia in base al valore del Patrimonio netto (Capitale sociale, riserve e utile). Valore nominale: Valore attributo ad ogni azione, scelto dai soci (Patrimonio netto/Numero di azioni emesse). Va indicato nell’atto. Valore di mercato (Di borsa) delle azioni: In base all’offerta e la domanda. Valore contabile (Di bilancio) delle azioni: In base alla variazione del patrimonio netto. Le azioni variano anche in base alla redditività futura, sia per il loro valore di mercato che per il loro valore contabile. Come si stabilisce un valore di un bene in natura: Con un perito di un tribunale che ha il compito di dare il valore effettivo del bene. Norme per i quali gli utili vengono dipartiti, la regola base è che va ripartito in proporzione alla percentuale del capitale sociale che hanno, non è una norma imperativa. Sistema di amministrazione adottato, il numero di amministratori e chi sono (Soci e non), e i loro poteri. Componenti del collegio sindacale (Controllano). Importo globale delle spese sostenute per la costituzione della società. Termine finale della società. Mai a tempo indeterminato perché se no i soci potrebbero recedere. Statuto: Maggioranze in sede di assemblea, come dev’essere convocata, informazioni che riguardano la società nella continuità della sua attività. Vizi dell’atto costitutivo: Nullità della società: Un socio o un soggetto che ne abbia interesse si rivolge al giudice che la accerta. In questo caso la nullità non è retroattiva. E’ causa di scioglimento della SPA. Motivi: Illeceità dell’oggetto sociale, mancanza di un elemento importante (Conferimenti, ammontare del capitale sociale) dell’atto costitutivo. Patti parasociali: Contratto tra soci, per regolare l’esercizio di alcuni diritti che i soci hanno in base all’atto costitutivo. Oggetto: Diritto di voto, di trasferire le azioni. Sono gli unici oggetti accettati. Il patto parasociale vincola solo i soci che l’hanno sottoscritto, non tutti. (In una grande società i soci hanno una percentuale piccola, per fare decisioni importanti c’è bisogno che si mettano insieme, quindi quelli che hanno le maggiori partecipazioni fanno un accordo parasociale, per una percentuale comunque minoritaria ma in grado di controllare, in questo caso quando devono nominare gli amministratori si riuniscono e decidono prima come voteranno in assemblea). I partecipanti a questo patto si riuniscono in un sindacato, se è “di blocco”, non possono trasferire le loro azioni al di fuori dei soci del sindacato. In caso si tradisca il patto sociale, il voto in assemblea vale lo stesso ma c’è solo un inadempimento del patto sociale. Come conseguenza di questo inadempimento è il risarcimento dei danni (Penali). Durata: Massimo 5 anni. Per le società aperte hanno massimo 3 anni. Pubblicità: L’esistenza del patto dev’essere dichiarato all’inizio di ogni assemblea, se no il voto del patto nell’ assemblea è invalido. Il socio di minoranza non ha alcun diritto, per riuscire ad avere dei poteri si fa un patto sociale. Società in accomandita per azioni: Ci sono dei soci accomandanti con responsabilità illimitata. Conferimento: Possono essere effettuati nel momento della costituzione, e/o successivamente (Aumento del capitale), l’assemblea dei soci decide di emettere nuove azioni sottoscritte mediante nuovi conferimenti. Emettere nuove azioni: La società emette azioni e chiede ai soci o a terzi di fare dei conferimenti, questa offerta va rivolta prioritariamente ai soci, perché così i soci possono mantenere inalterata la loro percentuale di partecipazione del capitale. Si può fare questo nuovo conferimento attraverso denaro, beni in natura: Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto, materiali o immateriali, si possono trasferire anche diritti di credito. In generale tutto quello soggetto a valutazione economica. Per valutare i beni in natura: Occorre che il tribunale nomini un esperto (Perito immobiliare) che attesta il valore, che può essere di mercato, e che garantisce che il bene ha un valore almeno pari al valore del capitale sociale che è stato conferito, sotto la sua responsabilità, un sovrapprezzo rispetto al valore nominale delle azioni c’è perché magari degli immobili che io ho calcolato nello Stato Patrimoniale con il costo storico, son saliti di valore. Questi soldi vanno nella riserva di sovrapprezzo che potrebbe essere distribuita ai soci. Entro 180 giorni gli amministratori devono controllare la valutazione fatta dall’esperto. Possono anche procedere ad una revisione se la valutazione non era accurata. In questo caso le azioni che son state emesse rimangono congelate rispetto alla loro vendita. Se il valore stimato era sbagliato, quando il bene vale di meno, c’è un problema di mancata copertura di capitale sociale. Se è sbagliato di oltre un quinto, la società deve ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che ha emesso. Se è sbagliato di meno di un quinto, il socio deve colmare con denaro la stima?, se il socio non vuole colmare la mancanza di denaro può recedere dalla società con la restituzione del bene in natura, e anche la liquidazione delle quote. Quando si riesce ad accertare facilmente il valore del bene conferito, si può saltare tutta la stima, può succedere anche quando i soci rifiutano la stima per fare più veloce. Se l’hanno fatto volontariamente sono responsabili gli amministratori per il minor valore del bene. I conferimenti in denaro devono essere versati al momento della sottoscrizione almeno per un terzo del totale, il resto si dà dopo, quando gli amministratori lo chiedono. Nel caso in cui non riesco a pagare quando me li richiedono, possono essere acquistate dai soci, poi dai terzi, e infine vengono annullate e si riduce il capitale sociale. Il differimento non è possibile per il bene in natura. Non è possibile conferire prestazioni d’opera e servizio perché non si riesce a valorizzare in modo certo. Prestazioni accessorie: Fatte per un’aggiuntiva remunerazione. Questo valore non è imputato al capitale sociale. Azioni: Valore nominale: Valore di euro scritto per azione. Valore di mercato: Deciso dalla domanda e dall’offerta. Indivisibilità: Una singola azione (Valore nominale 10) è indivisibile neanche quando c’è una successione con una situazione di comproprietà, esercita i diritti un rappresentate comune che ha il diritto di voto. L’assemblea in sede straordinaria può decidere di frazionare (o raggruppare) le azioni. Eguaglianza: Una rispetto all’altra. Mi dà diritti: Economici: Rimborso in liquidazione, e all’utile Amministrativi: Partecipare alle assemblee, diritto di opzione. Eguaglianza relativa: Oggettivo: Eguaglianza all’interno della stessa categoria, alcune hanno diversi privilegi e limitazioni. Eguaglianza generale: Tutte le azioni sono soggette a perdite e utili. Divieto di azioni di voto multiplo. Soggettivo: Il peso dei diritti del socio varia in funzione del numero di azioni del socio. Autonomia: Non dipendono l’una dalle altre. Autonomamente conferiscono la posizione di socio. Se ho 10 azioni le posso vendere singolarmente. Voto divergente: Quando ho 10 azioni, e decido di votare per 3 azioni in un senso e per 7 azioni in un altro. Sempre in buona fede. Come può fare una società fiduciaria quando ha tante azioni da clienti diversi con opionioni diverse. Il socio quando vota fa gli interessi propri. Trasferibilità: Sono facilmente trasferibili nel mercato. E’ facilitata dal fatto che sono tutte uguali e titoli di credito omogenei. Le azioni sono titoli di credito: Vengono negoziati nei mercati, vengono emesse in serie, Attivismo degli investitori istituzionali: Con fondi investimento più potente rispetto al singolo azionista, avendo una grande percentuale di capitale sociale (2-3%), eserciatano i propri diritti partecipando alle assemble. Per questo motivo si riconoscono più diritti e poteri ai soci di minoranza: Possono chiedere che in una determinata assemblea possano decidere anche loro di cosa si parlerà. Potere di promuovere un’azione di responsabilità. Potere di fare un esposto al collegio sindacale, se deriva da una certa percentuale del CS allora deve indagare e riferire i risultati all’assemblea, in questo caso deve farlo anche per il socio di minoranza. Società quotate: Chi vuole esercitare questi diritti deve avere un minimo di 2% del CS.(No soci disturbatori con iniziative ricattatorie) Società non quotate: 5% CS. (No soci disturbatori con iniziative ricattatorie) Azioni di risparmio: No diritto di voto, privilegio nella distribuzione dell’utile. Possono essere emesse solo da società quotate. Oggi stanno venendo sostituite da azioni privilegiate. Azioni correlate: Remunerazione correlata ad una singola attività della società (Bilancio separati per una singola attività della società). Azioni di godimento: Quando la società riduce il CS, quando devono essere annullate certe azioni, invece che azioni ordinarie possono esser assegnate azioni di godimento, che è un diritto di aver il rimborso delle proprie azioni in sede di liquidazione. E’ importante che una struttura sia articolata così chi amministra la società ha più potere di manovra. Strumenti finanziari partecipativi: Modenizzare sul piano delle possibilità di finanziamento. Non si diventa socio, per sottoscrivere un SFP si può apportare denaro o operazioni d’opera, non viene però imputato a CS, non ricevo azioni. Aumenta il Patrimonio netto. Non è debito, non sono obbligazioni, ma neanche capitale sociale. Diritti: Possono esser modulati dalla società. Può apportare denaro e gli si dà una remunerazione periodica, può dipendere dall’utile, o può essere determinata in funzione dell’utile. Posso dare una scadenza per convertire gli SFP in Azioni. Non contano nell’assemblea della società. Nominano il propio rappresentante indipendente all’interno del consigli di amministrazione. Esclusi dal diritto di voto. Diritti economici. Non possono influenzare le decisioni che impatterebbero la loro remunerazione. Possono esprimere la propria voce in un assemblea speciale dei titolari delle SFP. Nell’assemblea generale c’è un rappresentate dei titolari delle SFP. Vengono utilizzati quando si voglia raccogliere capitale senza emettere azioni, non diluendo il potere dei soci. Trasferibilità delle azioni: E’ una caratteristica essenziale. Contratto: Limiti di circolazione delle azioni: Non è mai totale. Legali: Prevista dalla legge, certo periodo di tempo dove le azioni sono intrasferibili. Può essere usato per diminuire la volatilità del valore delle azioni (Massimo 5 anni). Statutarie: Limite scritto nello statuto. Vincola tutti i soci. Una società dev’essere per forza chiusa. Anche qua può esserci la clausola di prelazione. Clausole di gradimento: Un organo della soceità deve dirmi se un certo terzo è gradito. Criteri del gradimento: Caratteristiche del socio Oggettivo: Soggetto che opera nello stesso settore, che ha esperienza in quel settore. Mero gradimento: Gli altri soci decidono di dare il gradimento. Questo però farebbe in modo che le azioni potrebbero diventare totalmente intrasferibili, quindi se il mero gradimento viene negato allora il socio può recedere dalla società. Clausole di prelazione: Se un socio riceve un’offerta da un terzo, deve dare la precedenza al già socio, sempre allo stesso prezzo. Problema: Se il terzo pagherebbe tantissimo, i soci si possono rivolgere ad un esperto che determina un prezzo corretto. Azioni riscattabili: Se si verifica un evento possono essere comprate dagli altri soci. Altre clausole: Put and call, Tag along e Drag along. Hanno una durata limitata al patto parasociale (5 o 3a) Convenzionale: Nel patto parasociale. Presente nel contratto vincola solo le parti di quel contratto. Modalità: Annotazione sul titolo, è una girata. Basta dare il documento, in cambio di denaro, le azioni sono un bene mobile. Per far vedere alla società che sei il legittimo proprietario delle azioni bisogna: Transfer: Scrittura privata autenticata. La società deve iscrivere nel libro soci questa modifica. Girata: Presenza di un notaio. Se sono tante girate si dice una serie continua di girate, l’ultimo girataio può andare dalla società con la Scrittura privata autenticata. Gestione accentrata: Fare una girata per ogni azione scambiata sarebbero troppe girate. Dagli anni ‘80 c’è il regime di gestione accentrata. In sto caso le azioni sono ancora cartacee, però ho dei controtitoli presso la mia banca, la banca a sua volta deposita tutte le azioni presso una società di gestione accentrata. Se le azioni sono dematerilizzate: Non sono pezzi di carta, ma conti, dove c’è scritta la titolarità delle azioni. Per legittimarsi per un’assemblea: Un intermediario incaricato dalla società di gestione accentrata emette un certificato cartacei o non, dove attesta quante sono le azioni in mio possesso. Viene depositato presso la sede della società prima dell’assemblea. Titoli di credito: Lo sono le azioni, le obbligazioni. C’è un’operazione economica che sta alla base all’emissione ed un titolo di credito (la Cambiale è un prestito). Tutti i titoli di credito possono venire trasferiti. Cartolarità dei diritti: I diritti che vengono esercitati sono quelli che compaiono fisicamente. Se il titolo di credito è falso (Firma falsa), o manca di elementi essenziali, non ha valore. Le azioni sono titoli di credito: Rappresentate in maniera cartacea, che dicono tutti i diritti, nome e proprietario ci son scritti sul foglio di carta. Emesse in serie, perché sono facilmente trasferibili. Sono titoli di credito causali: Il rapporto giuridico sottostante ha valore. Le obbligazioni rappresentano un diritto di credito, sono usate dalle società quando ha bisogno di denaro. Emesse in serie, perché sono facilmente trasferibili. Operazioni della società sulle proprie azioni: Acquisto della società di proprie azioni: Una grande società quotata compra anche le proprie azioni. Esce liquidità ed entra un valore nell’attivo che è una partecipazione, che è costituita da azioni della stessa società. E’ un’azione fatta dall’organo amministrativo. Può dare un segnale al mercato che il valore di quelle azioni è sottovalutato. Per comprare azioni proprie ci si deve avvalere solo delle riserve disponibili (No legale). Le azioni proprie possono essere comprate fino solo al 10% del Capiale Sociale. E’ un’azione determinata dall’assemblea ordinaria dei soci che decidono i prezzi ed il periodo. Sono operazioni pericolose perchè: Se le azioni proprie entrano nel patrimonio della società, gli amministratori stessi della società votano anche il rinnovamento del consiglio degli amministratori. Il diritto di voto viene bloccato. Però così è più difficile raggiungere i quorum, si contano lo stesso per il quorum costitutivo, ma non si calcolano al raggiungimento del quorum deliberativo. Sottoscrizione di azioni proprie: E’ vietata, perché se versa solo il 30%, poi rimane creditrice nei confronti di se stessa per il 70%, un credito non garantito e vietato. E’ vietato anche se A ha di proprietà B e anche qua non ci sarebbe garanzia di copertura dell’aumento del capitale. Sottoscrizione reciproca: Vietata, due società emettono azioni e si sottoscrivono a vicenda, rimangono creditrici nel confronto dell’altra, due crediti possono venire compensati e l’aumento di capitale rimane fittizio perché non viene versato l’ammontare di capitale sottoscritto. Gli utili provenienti da azioni proprie vengono distribuiti ai soci. Le azioni comprate nonostante i divieti devono essere vendute entro un anno se no saranno annullate. Divieto di assistenza finanziaria: B compra azioni di A, se A fornisce a B delle garanzie per l’acquisto delle azioni proprie. E’ un operazione sospetta, la società lo fa per favorire l’ingresso di un terzo nella società, queste garanzie decidono di darle gli amministratori. Si può fare sotto determinate condizioni. Leverage Buy-Out: Acquisto di azioni indebitandosi (Banche). E’ un operazione sospetta perché la società sta favorendo qualcuno che vuole diventare socio. E’ sospetta anche perché sembra non fare gli interessi della società. Questa operazione è consentita con cautele: Deliberata dall’assemblea, che stabilisce le condizioni, il valore della garanzia non deve eccedere il valore delle riserve disponibili. Questa è frode alla legge per aggirare il divieto di assistenza finanziaria. Quando un soggetto vuole comprare una maggioranza di una società concorrente per controllarla indebitandosi con le banche: C’è una società Target (T) e Veicolo (V), V vuole comprare il 51% (50M) di T, V è partecipata da A, B e C che hanno una quota di 20M, Banche hanno dato in prestito a V 30M. Il prestito di 30M è garantito dalla T, è divieto di assistenza finanziaria. V invece incorpora T comprando il 51%, facendola diventare un’intera società chiamata T. In questo modo i due patrimoni si interrano, l’effetto che acccade è che il debito che aveva V per acquistare la azioni di T, adesso c’è li ha T (nuova), è come se avesse finanziato l’acquisizione da parte di V mettendo come garanzia i propri beni. Non è giusto che questa operazione sia finanziata da T, il debito viene pagato con i ricavi che produce T. Se il debito diventa troppo, come 45M su 50M, allora si deve vendere dei beni per ripagare e il proprietario originario di V ci fa profitto. T non dà garanzie per azioni proprie ma eredita un debito. Quando si vuole fare questa operazione occorre che vengano presentati dei documenti per provare che l’operazione sia sostenibile. Organizzazione corporativa: Assemblea dei soci: Organo collegiale in cui i soci assumono decisioni di propria competenza. Ha il potere di nominare gli amministratori, così si indirizza la gestione della società. Il socio di controllo, nominandosi anche amministratore non può fare i propri interessi, ma quelli della società. Le decisioni assunte in assemblea vincolano tutti i soci anche i contrari e assenti alle deliberazioni. Collegiale: Decisone frutto di un confronto tra i soci che partecipano all’assemblea, ciascun socio a diritto di partecipare e di votare, (Diritto di intervento e Diritto di voto). Si vota a maggioranza di quote di capitale. L’assemblea può essere in sede ordinaria: Almeno una volta all’anno, almeno per approvare il bilancio entro 120gg dalla fine dell’esercizio, massimo 180gg per giusta causa. Nomina gli amministratori, la revoca degli amministratori. Nomina e revoca del colleggio sindacale. La distribuzione dell’utile o l’autofinanziamento. Promuove un’azione di responsabilità contro gli amministratori in caso in cui abbiano creato dei danni alla società (Risarcimento dei danni). Quando nello statuto c’è scritto che quando un’operazione è importante, che sarebbero di competenza degli amministratori, i soci possono condizionare le decisione con un’autorizzazione, se l’atto di gestione è in contrasto con la legge, gli amministratori rimangono responsabili. Prima convocazione, 50% di quorum costitutivo, 50% quorum deliberativo. Seconda convocazione, no quorum costitutivo, 50% quorum deliberativo. in sede straordinaria: Fatta per un evento straordinario, Modifiche dell’atto costitutivo: Qualsiasi cambiamento dell’atto costitutivo e dello statuto (Aumento e riduzione del capitale sociale) (No entrata ed uscita di un socio perché è compravendita di partecipazioni sul mercato). Nomina dei liquidatori della società e l’attribuzione dei loro poteri. Legittimazione: Giorni prima dell’assemblea si depositano presso la sede sociale i propri titoli, documenti cartacei, se sono dematerializzate le azioni, c’è bisogno di un certificato che caio ha la partecipazione nella società. La legittimazione le verifica il presidente dell’assemblea, normalmente il presidente degli amministratori. Può anche essere un’altra persona nominata dai soci a maggioranza. O un soggetto esterno. Il presidente accerta il quorum costitutivo. Verifica che in base quel titolo il socio abbia diritto ad intervenire (Azioni privilegiate non votano, hanno un limite del 50% del Capitale Sociale). Il presidente dichiara costituita l’assemblea. Prende la parola una persona (Amministratore delegato), gli interventi degli altri devono essere verbalizzati, gli interventi devono essere ordinati. Per le società quotate si fa un regolamento assembleale che disciplina l’andamento dell’assemblea, il presidente dà la parola. Se il socio si dichiara non informato sugli argomenti dell’ordine del giorno, questo provoca un rinvio dell’assemblea. si usa per creare una paralisi dell’assemblea. Rinvio di massimo 3 giorni. Se un socio di maggioranza non si presenta nell’assemblea, l’assemblea dev’essere riconvocata (Assemblea senza quorum costitutivo). Voto: Sui vari punti dell’ordine del giorno. Modalità di espressione del voto: Non segreto. o SI o NO o ASTENUTO. Il socio astenuto non conta come quorum deliberativo, è come se fosse contrario perché non conta verso il quorum. Se raggiunto il quorum deliberativo, il presidente proclama il risultato della votazione e l’assunzione o la non assunzione della delibera. Deliberazione vincola la società e i soci. Il voto non è segreto perché è assegnato un diritto di poter impugnare la delibera, cioè contestare la validità giudizialmente di quella delibera. Questo diritto spetta a tutti tranne quelli che hanno votato SI. Conclusione: Espressione di una volontà negaziale che si forma nell’assemblea, quando modifica l’atto costitutivo va iscritta al registro imprese (Efficace solo se iscritta al registro imprese). Il risultato di alcune delibere dell’assemblea ordinaria, come la nomina dei componenti del collegio sindacale o l’approvazione del bilancio, viene depositata al registro imprese (Non efficace contro i terzi prima dell’iscrizione al registro imprese). In alcuni casi il procedimento si conclude anche con l’iscrizione al registro imprese. Quando la delibera è assunta, vincola la società e i soci. Contestazione della delibera: Vizi del procedimento: Ammessi al voto soggetti non legittimati, non abbastanza quorum, violazione di legge, soci in conflitto di interesse (Socio è portatore di un interesse proprio rispetto all’oggetto di una decisione, come se si devono nominare gli amministratori e lui si candida, non si può votare da solo). Questi soci dovrebbero astenersi ma se vota e il suo voto è determinante, c’è un vizio. Può essere viziata perché l’oggetto della delibera stessa è contrario alla legge. È un vizio più grave. Per favorire l’assunzione delle delibere: Così si raggiunge un quorum più alto. Rappresentanza: Un socio si fa rappresentare con una delega che vale per singole assemblee, nominativa, depositata presso la sede della società. Nelle società chiuse: Una persona non può delegare tanti soci, ci sono limiti per questo rischio. Nelle società quotate: Si fa perché se no ci sarebbe tanto assenteismo. Raccolta di deleghe: Un socio dice pubblicamente agli altri soci di dargli la delega per votare in una certa maniera. Sollcitazione delle deleghe: Si sollecita la delega ma è il socio delegante che esprime la propria opinione rispetto alla delibera. Infatti è più usato per gli azionisti di minoranza nelle società aperte. Impugnazione delle delibere assembleari: Costituzione di rapporti giuridici anche nei confronti dei terzi (Azioni di nuova emissione). Conseguenze dei vizi: Nullità e Annullabilità. Stabilita dal giudice. Delibere possono essere impugnate da tutti soci che non hanno votato SI, dagli amministratori ed al collegio sindacale. Annullabilità: Irretroattiva, Questa è la principale perché verrebbero condizionati anche i terzi che non ne possono nulla. La possiblità di dichiararla annullabile è di 90 giorni. Nullità: Retroattiva, pochi casi. Mancata convocazione, mancanza del verbale, impossibilità e illeceità dell’oggetto della delibera. Può essere impugnata da tutti. È possibile anche la sospensione degli effetti delle assemblee, in attesa che il giudice decida con urgenza. L’annullabilità è la conseguenza generale di un vizio di una delibilera, la nullità è residuale quindi previsti solo in certi casi individuati precisamente. I soci che impugnano devono avere nelle società quotate almeno un 0.1% del CS, nelle società chiuse almeno il 5%. Quelli che non hanno abbastanza % del CS hanno comunque un risarcimento del danno. Inesistenza: Inventata dai giudici per le delibere con gravi vizi (Assemblea svolta senza quorum costitutivo, o non correttamente convocata). Se certi vizi sono non determinanti, non si può impugnare la delibera. Verbale: Delibera, i soci partecipanti e i loro voti, un socio può pretendere che un suo intervento venga integralmente scritto. Molto sintetico o analitico. L’annullabilità non sarebbe sanabile normalmente, la nullità sì, ma entrambe devono avvenire prima dell’assemblea successiva.