Società di Persone e di Capitali (Vol. 2) PDF

Summary

This document provides an overview of 'Società di Persone e di Capitali (vol. 2)', focusing on business structures in Italian law. It discusses the key differences between partnerships and corporations and examines their characteristics, responsibilities, and processes. The document emphasizes operational aspects, such as annual accounts, modifications to the partnership agreements, and the implications of a lack of agreement among partners.

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SOCIETÀ DI PERSONE SOCEITÀ SEMPLICE -> è una società che NON può esercitare attività commerciale. Svolge un'attività qualunque (es. attività agricola, attività professionale) che è ECONOMICA ma NON può essere costituita per svolgere un'attività commerciale. Vi rientrano qui le Società Agricole e le...

SOCIETÀ DI PERSONE SOCEITÀ SEMPLICE -> è una società che NON può esercitare attività commerciale. Svolge un'attività qualunque (es. attività agricola, attività professionale) che è ECONOMICA ma NON può essere costituita per svolgere un'attività commerciale. Vi rientrano qui le Società Agricole e le Società di Liberi Professionisti Dunque, è una società particolare perché non svolgendo attività commerciale è un tipo residuale di società, è una società di solito utilizzata per svolgere un'attività agricola, anche se l'impresa agricola può scegliere altri tipi societari (es. S.r.l). Quindi, si tratta di una società che si trova ai margini della nostra realtà economica. Comunque, rappresenta un modello societario da cui tutti dobbiamo partire, perché la disciplina applicabile alle società di persone è la disciplina della società semplice, magari integrata di talune norme. Rappresenta la disciplina generale applicabile per lo più alle società di persone. La società semplice è una società di persone e come tale si distingue dalle società di capitali, che sono invece società in cui è tendenzialmente irrilevante la persona del socio (chi sia il socio non importa). l'importante è che vi siano soggetti che entrano a far parte del capitale sociale e che pongano in essere i vari conferimenti. Inoltre, un'altra differenza è che le società di capitali hanno una struttura organizzativa interna formata da più organi la cui presenza è assolutamente necessaria. Nelle società di persone NON vi è una struttura organizzativa interna, non ci sono pluralità di organi, non c'è un'assemblea dei soci, non c'è un organo di controllo come il collegio sindacale. La struttura interna è molto più informale. Le caratteristiche personali dei soci sono invece di fondamentale importanza. CARATTERISTICHE GENERALI I soci delle società di persone sono ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE RESPONSABILI per le obbligazioni sociali: i creditori si rivolgeranno alla società e nell'eventualità in cui la società non sia in grado di adempiere l'obbligazione, scatta una responsabilità sussidiaria per le obbligazioni sociali. TUTTI I SOCI HANNO IL DIRITTO DI AMMINISTRARE LA SOCIETA' E DI RAPPRESENTARLA Le modifiche del contratto sociale devono essere approvate alla unanimità. Le società hanno un patrimonio destinato al perseguimento dell'oggetto sociale; esse hanno AUTONOMIA PATRIMONIALE, ma a differenza delle società di capitali, NON hanno personalità giuridica: cioè le società sono soggetti distinti dai soci ma c'è una responsabilità sussidiaria dei soci per le obbligazioni sociali ma che scatta: O nel momento in cui la società ha un patrimonio sociale non facilmente aggredibile (es. società formata solo da beni immobili) Oppure, quando il patrimonio sia insufficiente a soddisfare le esigenze dei creditori e allora i creditori potranno aggredire il patrimonio di uno dei soci e la responsabilità di quel socio è una responsabilità illimitata e solidale che avrà poi azione di REGRESSO nei confronti degli altri soci. I modelli societari utilizzabili per le società commerciali possono essere utilizzati anche per attività non commerciali. Durante la vita di una società può capitare che venga meno questa pluralità di soci -> ma la società ha possibilità di 6 mesi di tempo per ripristinare la pluralità. Se questa non viene ripristinata o ripristinabile, la società si scioglie. Il contratto di società semplice è un contratto plurilaterale, aperto, con comunione di scopo ed è un contratto che normalmente ha la forma scritta ma che può risultare anche da comportamenti concludenti, NON è necessaria la forma scritta. Cdm La società semplice si iscrive nel Registro delle Imprese nella sezione SPECIALE, ma potrebbe anche non iscriversi, nel senso che una società semplice che risulti da un contratto concluso moralmente o da comportamenti concludenti fra le parti, potrebbe non iscriversi nel RI e ciò non è causa di nullità o invalidità della società. Società semplice che decide di non iscriversi nel RI -> conseguenze? Non può avvalersi degli effetti della pubblicità dichiarativa. Non c'è una norma che stabilisca che cosa deve essere indicato nel contratto di società. Non ci sono norme particolari che disciplinano la invalidità del contratto di società semplice. Quali sono allora le norme che si applicano? Sicuramente le norme in materia di invalidità generale del contratto, con particolare attenzione ai terzi. Le cause di invalidità del contratto di società semplice operano come CAUSE DI SCIOGLIMENTO della società. Quando le parti stipulano il contratto di società normalmente presenta l'indicazione di quelli che possono essere i conferimenti che hanno fatto i vari soci. Qui, però, la mancanza di riferimenti ai vari conferimenti NON è causa di invalidità, poiché la mancanza è qui supplita da norme che sono indicate dal Codice civile. I soci nel momento in cui sottoscrivono il contratto di società assumono l'obbligo di effettuare i conferimenti a favore della società semplice, e l'ammontare dei conferimenti rappresenta il capitale sociale, il quale viene normalmente i dicato nell'atto costitutivo. Tutti i soci si impegnano a effettuare i conferimenti che i soci stessi hanno inserito nell'atto costitutivo. Se nulla viene stabilito in proposito il legislatore ammette che i conferimenti vengano eseguiti in denaro in parti uguali da ogni singolo socio per il conseguimento dell'oggetto sociale. In linea di principio, cosa può essere oggetto di conferimenti nelle società semplici? Ogni entità che sia suscettibile di valutazione economica, quindi non soltanto beni mobili o immobili, ma qualunque altro elemento (anche il nome di un socio particolarmente solvibile). I BENI che i soci conferiscono in società, possono essere conferiti o in proprietà (quindi il bene esce dalla disponibilità materiale e giuridica per entrare nella disponibilità e giuridicità della società, in questo caso si applicano le norme sulla vendita); oppure può esservi un trasferimento di un determinato bene in godimento (non si trasferisce la proprietà, ma la possibilità di utilizzare quel bene, in godimento, ad es. in affitto, in cui si applica la disciplina della locazione). Possono essere oggetto di conferimento in società anche i CREDITI che un determinato socio abbia nei confronti di un debitore. SOCIO D'OPERA Nelle società di persone è ammesso il conferimento della prestazione d'opera del socio di un servizio - > quindi il socio si impegna ad effettuare una prestazione a favore della società in cambio spesso di una remunerazione. In caso in cui il socio effettua una prestazione nei confronti della società, il tema che si pone è quello di comprendere cosa accade riguardo il conferimento: se io conferisco un bene in natura nei confronti di una società (denaro) io vado a costituire sicuramente una parte del capitale sociale della società stessa; ma se io conferisco la mia prestazione d'opera, questo mio conferimento non è imputabile a capitale sociale, non va a formare capitale sociale - INTEGRA IL PATRIMONIO MA NON IL CAPITALE SOCIALE. Cdm Tale problema si pone esplicitamente in sede di LIQUIDAZIONE della società, perché se io conferisco 100 alla società e la società al momento in cui si scioglie ha 200, io non ho difficoltà a recuperare quello che ho dato inizialmente, ma se io conferisco una prestazione d'opera e la società si scioglie, cosa recupero? Ciò che conta è stabilire quale sia la sorte dei conferimenti in materia di scioglimento. Il socio d'opera è il socio che effettua una prestazione d'opera o di servizio per la società, egli NON è un dipendente della società, infatti la sua remunerazione non consiste per avere un salario, ma viene remunerato dagli utili distribuiti dalla società laddove la società al termine dell'esercizio conserva degli utili. In caso di inidoneità per la prestazione d'opera il socio può essere escluso. Qual è la posizione del socio d'opera che conferisce una prestazione di un servizio/opera rispetto al socio che conferisce un bene in godimento, rispetto al socio che conferisce un bene in proprietà o che conferisce denaro? La differenza sta nel fatto che conferisce un conferimento che non è imputabile a capitale social. Quindi il problema si pone nel momento in cui la società si scioglie e rimane quello che viene definito "RESIDUO ATTIVO" perché la procedura in caso di liquidazione è la seguente: la società deve prima procedere a soddisfare tutti i creditori sociali e laddove vi sia un residuo attivo, questo vada a rimborso dei conferimenti. MA, se un socio ha effettuato una prestazione d'opera, potrebbe NON avere diritto a nulla. La formulazione normativa è piuttosto neutra, per cui nulla impedisce che i soci si accordino tra di loro stabilendo quale sia eventualmente la parte spettante al socio d'opera. Dunque, le parti possono inserire una regolamentazione pattizia che introduca specifiche modalità di partizione, attribuendo un valore di liquidazione al socio che ha effettuato il servizio o l'opera. Nelle società semplici si parla di RENDICONTO ANNUALE-> cioè gli amministratori dovranno rendere conto agli altri soci della propria gestione. Riguardo le altre società - in accomandita semplice e in nome collettivo come le società di capitali - si parla di BILANCIO. Il tema è se il rendiconto corrisponda ad un Bilancio o sia soltanto un rendere conto, ossia un dare giustificazione agli altri soci di quello che è stato l'operato degli eventuali amministratori. L'opinione prevalente è che nel momento in cui abbia una struttura organizzativa complessa, o anche un minimo di struttura, il rendiconto di una società semplice assomiglia sempre più ad un Bilancio vero e proprio. Non si tratta solo di una differenza terminologica: il documento finale per cui si accerta se la società semplice abbia prodotto utili oppure no, non è indifferente chiamarlo rendiconto o bilancio, NON è una questione solo terminologica. Se è definito un bilancio -> vuol dire che le regole che devono essere applicate sono quelle del bilancio, qui l'amministratore compie anche delle valutazioni discrezionali e possono non trovare d'accordo i soci, i quali possono NON approvare il bilancio. Cioè il socio può legittimamente decidere di non approvare il bilancio e non può essere escluso dagli amministratori, e lo può fare tutte le volte che lo ritenga opportuno, senza esserne sanzionato. Se è un rendiconto -> questo deve dare conto della gestione (ho fatto queste operazioni). Se il socio non approva ogni anno il rendiconto senza aggiungere delle ragioni, il suo comportamento è ostruzionistico allo scopo di portare la società allo scioglimento per un impossibilità di funzionamento o per un dissidio fra i soci, che è una specifica ipotesi di scioglimento della società. Ma, questo può anche essere escluso dagli altri soci dal momento che si rifiuta di approvare sistematicamente il rendiconto. Il rendiconto, non richiedendo una valutazione discrezionale, e il socio che si rifiuta di approvarlo, pur essendo stato redatto seguendo le regole contabili perfettamente, ha un comportamento chiaramente Cdm ostruzionistico che ,invece, può essere si sindacato ma che può anche comportare lo scioglimento della società o l'esclusione del socio che pone in essere tale comportamento. Modifiche del contratto Le modifiche al contratto di società semplice necessitano della regola della UNANIMITA', approvate da tutti i soci. Anche il cambiamento di una delle parti è un cambiamento del contratto, servirebbe l'unanimità anche per il trasferimento della quota di un socio ad un terzo. Ma, alla regola della unanimità è stata introdotta una regola la quale consente che talune modifiche vengano approvate dalla maggioranza. I soci, nel momento in cui costituiscono una società, si attendono il CONSEGUIMENTO DI UN UTILE -> attendono che loro patrimonio della società sia superiore rispetto ai conferimenti inziali. Quindi, nel momento in cui approvano il rendiconto, al termine dell'anno, se risulta che vi siano degli utili, questi sono distribuibili fra i soci. Come si distribuiscono gli utili? In base alle quote da ciascuno detenute. La determinazione di ciascun socio agli utili e alle perdite è tendenzialmente rimessa all'autonomia, determinazione delle parti e i soci possono stabilire regole diverse; qualora non stabiliscano regole diverse, la misura della partecipazione dei soci agli utili è determinata dal valore dei singoli conferimenti fatti dai soci (es. se io ho conferito 1/10, otterrò 1/10 degli utili e nella stessa percentuale si presuma io partecipi anche alle perdite). L'unico divieto è il PATTO LEONINO -> art. 2265 c.c. -> "È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite". Si tratta di un accordo, clausola ecc. con cui uno o più soci sono completamente esclusi dagli utili o dalle perdite: deve esserci la partecipazione da parte di CIASCUN SOCIO agli utili e alle perdite. Laddove vi sia un patto del genere, troveranno le norme suppletive stabilite dal legislatore. Nelle società semplice il diritto agli utili nasce con l'approvazione del rendiconto (diverso nelle società di capitali in cui è necessario una doppia approvazione). I soci possono rinunciare alla distribuzione degli utili: Possono imputare gli utili a capitale sociale e deliberare un aumento del capitale sociale, in cui anziché effettuare nuovi conferimenti inseriscono gli utili delle società. Possono investire gli utili (es. acquistando nuovi macchinari) aumentando il patrimonio ma non il capitale. RESPONSABILITÀ DEI SOCI NELLE SOCIETÀ SEMPLICI Nelle società semplici chi risponde della responsabilità? Responsabilità ILLIMITATA E SOLIDALE I soci godono del beneficio della PREVENTIVA ESCUSSIONE > I SOCI POSSONO CONTARE SULLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ E SULLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DELLA SOCIETÀ. Il beneficio di escussione va però contemperato con l'esigenza dei creditori sociali, e la regola è: REGOLA I CREDITORI SOCIALI POSSONO RIVOLGERSI PRIMA CHE ALLA SOCIETÀ DIRETTAMENTE AI SOCI E CHIEDERE IL PAGAMENTO DELLA OBBLIGAZIONE A UN SOCIO. IL SOCIO PUÒ LIBERARSI INDICANDO L'ESISTENZA DI BENI DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ CHE SIANO FACILMENTE LIQUIDABILI IN DENARO (non solo che vi siano dei beni ma che siano dei beni prontamente liquidabili se sono diversi dal denaro). Cdm Quindi è vero che c'è un beneficio di preventiva escussione ma NON è automatico -> il creditore può rivolgersi direttamente al socio e il socio può a sua volta, rifiutarsi di pagare, indicando che vi siano beni nel patrimonio della società che sono prontamente liquidabili. Dato che, i soci delle società semplici sono illimitatamente e solidalmente responsabili -> nel caso in cui sarà un socio a pagare l'obbligazione questi avrà DIRITTO DI REGRESSO nei confronti degli altri soci, ciascuno per la propria quota di partecipazione alle perdite. Può essere limitata la responsabilità dei soci nella società semplice? In nessun caso la responsabilità dei soci che hanno agito in nome e per conto della società può essere limitata: questi hanno sempre una responsabilità illimitata e solidale, non può essere limitata o esclusa. Quindi, è ammessa la possibilità di limitare pattiziamente la responsabilità di ALCUNI soci, ma NON di coloro che agiscono in nome e per conto di questa. Chi sono i soci che agiscono in nome e per conto della società? Gli AMMINISTRATORI (quindi, non di coloro che agiscono in rappresentanza). Si tratta di soci che gestiscono la società. Tutti i soci possono essere amministratori, o può essere attribuito il potere di amministrare solo ad alcuni soci, ed in quest'ultimo caso ai soci non amministratori può essere limitata la loro responsabilità. I soci che NON sono investiti dal potere di gestione, che non sono quindi amministratori della società possono vedere limitata la loro responsabilità. Ma un fatto di questo tipo deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei: Se la società è iscritta nel registro delle imprese, sezione Speciale, con funzione di pubblicità dichiarativa è possibile; altrimenti dovranno essere attuati mezzi idonei per portare i terzi a conoscenza di questa limitazione di responsabilità, altrimenti la liquidazione della responsabilità NON opera e non può essere opposta al terzo. In ogni caso NON può essere esclusa la responsabilità di TUTTI I SOCI. Ricapitolando Società che non svolge un'attività commerciale, ma economica si: cioè la società semplice può essere utilizzata per lo svolgimento di attività agricole o attività professionali. Società semplice è prototipo di società di persone perché la sua disciplina è applicabile a tutte le società di persone, poi Società in nome collettivo e in Accomandita semplice avranno norme particolari, ma a tutte le società di persone si applicano le norme generali della Società Semplice. Si tratta di una società che NON è dotata di personalità giuridica ma solo di autonomia patrimoniale, tra l'altro, imperfetta. I creditori PARTICOLARI del socio -> NON POSSONO MAI AGGREDIRE IL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ. Il creditore particolare del socio, è quello del singolo socio, NON della società, è estraneo al rapporto societario. Ma, il creditore particolare del socio può soddisfarsi sugli utili del socio stesso e può compiere ATTI CONSERVATIVI SULLA QUOTA del socio. Il creditore particolare può, altresì, dimostrare che i beni del socio sono insufficienti a soddisfare il suo credito e può chiedere la liquidazione della sua quota. FIGURA DEL SOCIO - AMMINISTRATORE Nelle SS i soci sono in quanto tali anche amministratori della società -> NON vi è quella distinzione tra il ruolo di socio e ruolo di amministratore, tratto caratterizzante delle società di capitali, in particolare delle S.p.a. Tutti i soci sono in quanto tali di diritto anche amministratori, a meno che il SOCIO RINUNCIA A SVOLGERE IL RUOLO DI AMMINISTRATORE. Cdm Ciò significa che tutti i soci sono investiti del potere di compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale -> in concreto compiono tutti quegli atti che sono necessari e propedeutici al conseguimento dell'oggetto sociale. Attività di pianificazione, di studio, assunzione di dipendenti ecc… sono attività di gestione (valenza interna e valenza decisoria) e sono diverse dal potere di rappresentanza (potere di firma = potere di rappresentare la società all'esterno). L'amministratore NON è un lavoratore subordinato. AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA E CONGIUNTIVA Il potere di amministrare la SS e la Società in nome collettivo può essere svolto DISGIUNTAMENTE o CONGIUNTAMENTE. La scelta è rimessa ai soci, è rimessa all'atto costitutivo che deve indicare se il regime di amministrazione è un regime disgiuntivo o congiuntivo. Nel SILENZIO dell'atto costitutivo il regime di amministrazione è disgiuntivo. A. DISGIUNTIVA Ciascun amministratore ha il diritto e il potere di compiere disgiuntamente, da solo, senza confrontarsi con gli altri, tutti gli atti che ritenga opportuno e necessario per lo svolgimento e il raggiungimento dell'oggetto sociale. Non è tenuto a chiedere il consenso o il parere favorevole e preventivo dei suoi colleghi. Questo tipo di amministrazione può comportare dei rischi: il rischio fondamentalmente che le scelte non vengano ponderate tra gli amministratori, e esporre la società a delle scelte poco consapevoli, ponderate, discusse. Quindi, la legge prevede che ciascun altro amministratore ha diritto di opporsi al compimento dell'atto. È chiaro che l'opposizione ha un senso nel momento in cui viene esercitata prima del compimento dell'atto, non ha senso successivamente. L'opposizione se tempestivamente esercitata (quindi i soci devono conoscere l'atto che il socio vuole porre in essere) può paralizzare il potere del singolo amministratore circa il compimento di quell'atto -> effetto di congelare, paralizzare temporaneamente l'atto. Sull'opposizione sono chiamati a decidere tutti gli altri soci i quali decidono a MAGGIORANZA secondo la quota stabilita a ciascun socio negli utili (quindi NON è una maggioranza per teste e neppure una maggioranza per quote di partecipazione). A. CONGIUNTIVA La previsione dell'amministrazione congiuntiva deve essere espressamente indicata nell'atto costitutivo. RAPPRESENTANZA Art. 2266 c.c. -> La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396. Quindi, gli amministratori hanno anche la rappresentanza della società, e questa è il potere di agire nei confronti dei terzi spendendo il nome della società e vincolando la società all'atto stesso. Si fa si che direttamente i diritti e/o le obbligazioni le acquisti la società. Il potere di rappresentanza è un potere che si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Anche qui la rappresentanza sarà disgiuntiva o congiuntiva. I poteri di rappresentanza possono essere limitati soltanto in capo ad alcuni amministratori, così come può essere limitato anche il potere del contenuto, poiché stando alle norme del codice il potere di rappresentanza si estende a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, ma potrebbe anche essere LIMITATO in capo a taluni rappresentanti. Cdm Quindi, le limitazioni sono opponibili ai terzi (tema fondamentale). Si dovrà verificare se in assenza di iscrizione nel Registro delle Imprese, i terzi ne avessero avuto comunque conoscenza oppure no. Le limitazioni, cioè quando sono state previste fin dall'origine, iscritte sono ovviamente opponibili; quando si tratti di modifiche, limitazioni, inserite in un momento successivo l'atto costitutivo, bisognerà verificare se non vengono iscritte che la società le abbia portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (ricorda che la SS non si iscrive nella sezione ordinaria, ma se ha oggetto agricolo nella sezione straordinaria o può anche non iscriversi, nulla glielo impedisce). NOMINA AMMINISTRATORI I primi amministratori sono nominati direttamente nell'atto costitutivo, successivamente possono essere nominati con atto separato. Caratteristica delle società di persone (SS e S.n.c.) è rappresentata dal fatto che la CARICA DI AMMINISTRATORE NON HA UN TERMINE FINALE, durata temporale massima, cosa che invece ha nelle società di capitali (di solito durata triennale). Ciò perché il ruolo di amministratore è connesso al ruolo di socio. Il fatto che un amministratore venga nominato con il contratto sociale, atto costitutivo, o con un atto separato non è una distinzione solo terminologica, poiché in base alla loro nomina di amministratori consegue una differente disciplina in caso di REVOCA dell'amministratore. REVOCA A. NOMINATI IN ORIGINE A. NOMINATI CON ATTO SEPARATO Essi possono essere revocati solo ed In questo caso, NON è richiesta la sussistenza di esclusivamente alla UNANIMITÀ, perché ciò una giusta causa e ci si chiede se sia necessaria la comporterebbe una modifica dell'atto costitutivo, revoca alla unanimità o a maggioranza. del contratto, e le modifiche del contratto L'art. 2259, 2 c., c.c. -> L'amministratore necessitano del consenso di tutti i contraenti e nominato con atto separato è revocabile quindi da ciò questo principio. secondo le norme sul mandato. NON ricorre se NON per una GIUSTA CAUSA -> 1726 c.c. -> richiede il consenso di tutti i soggetti l'amministratore nominato con il contratto sociale che abbiano conferito un mandato collettivo. si può revocare solo in presenza di una giusta L'opinione a riguardo varia, il nostro libro causa e laddove vi sia la unanimità dei soci. ammette la unanimità anche in questo caso. Art. 2259 c.c. -> La revoca dell'amministratore La giurisprudenza di cassazione si è espressa in nominato con il contratto sociale non ha effetto maniera diversa, poiché richiede come alternativi se non ricorre una giusta causa. il requisito della unanimità dei consensi e della giusta causa. Dunque, per revocare l'amministratore nominato successivamente l'atto costitutivo: se NON ricorre una giusta causa allora è richiesta l'unanimità dei consensi dei soci; se ricorre una giusta causa è sufficiente la maggioranza dei soci. E' chiaro che nel primo caso, qualora non ricorra giusta causa, è necessario risarcire il danno all'amministratore determinato dalla revoca (di solito il danno è la mancata percezione della remunerazione come amministratore). Art. 2259, 3 c, c.c. -> La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio. Cdm Cioè ammette il diritto a ciascun socio il diritto di chiedere al tribunale la revoca dell'amministratore individualmente, quindi a prescindere dalla quota di capitale sociale che questo socio detiene laddove risieda una giusta causa (revoca giudiziale). In questo caso, però, si pone un tema rilevante, che è quello della coesistenza di due rapporti: 1. Potere di amministrare 2. Rapporto sociale Se l'amministratore viene revocato dalla carica di amministratore NON necessariamente questi uscirà dalla compagine societaria, ma cessa la sua qualifica di amministratore. Al contrario -> l'esclusione del socio comporta sempre la revoca di amministratore. Non è ammessa la figura dell'amministratore estranea alla compagine societaria. Lo stesso vale sia per la Società semplice sia per la Società in Accomandita Semplice -> DIVERSO per la Società in Nome Collettivo Nella Società in Nome Collettivo, invece, si ammetta la possibilità che gli Amministratori possano essere ESTRANEI alla compagine societaria, perché la regola secondo cui tutti gli amministratori devono essere illimitatamente e solidalmente responsabili, può essere derogata. Cioè rimane la responsabilità esterna ma internamente può essere limitata. Vero è che il potere di amministrare spetta agli amministratori e gli amministratori sono soci -> MA la qualifica di amministratore si somma alla qualifica di socio: si tratta di due qualifiche che si sommano a determinati soggetti e che hanno contenuti e obblighi naturalmente diversi. Nel momento in cui l'amministratore si sia reso responsabile della violazione di norme specifiche o di corretta amministrazione e da questo sia derivato un danno di natura patrimoniale in capo alla società, allora l'amministratore ne risponde a titolo di responsabilità contrattuale, e può essere un'azione esercitata dalla società o dagli altri amministratori entro 5 anni dal verificarsi del danno. Ma è una responsabilità perché l'amministratore abbia o commesso o lasciato volontariamente, o non abbia rispettato regole presenti nell'atto costitutivo: laddove abbia compiuto scelte manifestamente illogiche di corretta gestione. Gli amministratori hanno anche obblighi specifici: Iscrivere la società nel Registro delle Imprese, tenere le scritture contabili; redigere il progetto di Rendiconto (che cessa di diventare progetto nel momento in cui viene approvato dai soci), nel momento in cui viene approvato il rendiconto nelle SS o bilancio nella Società in nome collettivo, sorge qualora vi siano utili, il diritto dei soci a conseguire gli utili di spettanza secondo le regole dagli stessi stabilite. Nelle SS o in Nome collettivo non c'è un Assemblea, ma le modalità di assunzione delle decisioni dei soci sono rette da un'assoluta informalità (contraria al formalismo delle società di capitali). La società deve decidere sulla proroga della società. Devono approvare rendiconto o bilancio. Come decidono i soci? Uno degli aspetti più complessi della SS e in nome collettivo. Alcuni casi è richiesta l'UNANIMITA' In altri casi di maggioranza ma per quote alle partecipazioni agli utili; O delibera a maggioranza per teste RECESSO DEL SOCIO Cdm Quando parliamo di una società di persone parliamo di almeno 2 parti o più parti, sia giuridiche o fisiche. Essendo un contratto Plurisoggettivo si pone il problema dello scioglimento del contratto limitatamente ad un socio o un numero di soci. Lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente un socio NON comporta lo scioglimento dell'intero rapporto contrattuale, il principio che prevale è quello della CONSERVAZIONE della società, a meno che la partecipazione di quella parte non debba considerarsi essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Se venisse meno la pluralità dei soci il discorso cambia radicalmente, perché l'unico socio superstite ha l'obbligo entro 6 mesi di ripristinare la società. Le persone dei soci qui sono fondamentali (a differenza delle S di capitali in cui le persone e le qualità personali non rilevano). Laddove venga meno il rapporto fiduciario, uno o più soci possono legittimamente decidere di uscire dalla compagine societaria, con la conseguente liquidazione della loro quota. Ancora, proprio perché rileva il rapporto personale se il socio si rende responsabile di talune condotte che non sono gradite e/o conformi alla società, i soci possono escludere il socio. Si tratta di singoli casi di scioglimento del rapporto contrattuale limitatamente al singolo socio, che NON comportano in linea di principio il venir meno del rapporto societario. COSA ACCADE IN CASO DI MORTE DEL SINGOLO SOCIO? Si verifica automaticamente lo scioglimento ex lege del rapporto tra il socio defunto e la società. La società ha tre opzioni in questo caso: 1. Liquidare entro 6 mesi la quota agli eredi del defunto socio; 2. Sciogliere anticipatamente la società stessa -> in questo caso gli eredi otterranno la liquidazione della quota che sarebbe spettata al de cuius. Quindi, prima devono aspettare che prima vengano soddisfatti tutti i creditori della società; 3. Possono continuare la società gli eredi -> in questo caso è necessario tanto il consenso degli eredi e il consenso dei soci, perché si ha una modifica del contratto. In questo caso gli eredi subentrano NON iure successionis MA per atto inter vivos -> ciascuno degli eredi subentra pro- quota nel capitale sociale come se diventano loro stessi soci pro-quota, cioè NON entrano in comunione nella quota del de cuius ma ciascuno di essi subentra come socio, suddividendo la quota del de cuius in tante quote quanti sono gli eredi. Nel caso in cui i soci vogliano continuare l'attività con gli eredi -> ci sono diverse possibilità: si richiede il consenso dei soci e degli eredi; Si decide di regolare la fattispecie direttamente nell'atto costitutivo, prevedendo delle clausole di continuazione con gli eredi e nella passi si prevedono diverse clausole di continuazione. CLAUOLA DI CONTINUAZIONE FACOLTATIVA -> clausola in cui i soci hanno dato il loro consenso agli eredi riguardo la continuazione della società in caso di morte di un socio; qui, spetterà agli eredi scegliere facoltativamente se partecipare o meno. CAUSOLE DI CONTINUAZIONE OBBLIGATORIA -> che scaturirebbero degli obblighi in capo sia ai soci sia agli eredi CLAUSOLE DI SUCCESSIONE -> in cui con l'accettazione dell'eredità ci sarebbe il subingresso automatico in società La giurisprudenza è intervenuta riguardo la legittimità e merito riconoscendo queste ultime due clausole come non legittime, dal momento in cui gli eredi potrebbero presentare ricorso di come di fronte a un giudice. Cdm ALTRA IPOTESI DI RECESSO -> RECESSO (simile a quello di diritto privato) Dichiarazione del socio con il quale il socio comunica alla società la sua volontà di sciogliersi dal rapporto contrattuale e gli effetti del recesso si producono quando viene comunicata alla società la volontà di recedere del socio; non necessita dell'accettazione della società. ATTO RECETTIZIO -> è sufficiente che il recesso venga comunicato alla società perché l'atto produca i suoi effetto. Nel momento in cui il socio recede dalla società acquisisce un diritto di ottenere la liquidazione della quota. Quand'è che si può recedere dalla quota? Il recesso comporta delle conseguenze patrimoniali rilevanti, poiché comporta un deprezzamento. Il socio che recede deve ottenere la liquidazione della propria quota, e questo viene fatto dalla società stessa. Il valore della quota è determinato dal capitale sociale. (es. se la società ha un capitale di 100 con 10 soci che hanno tutti conferito uguale, il socio ha una quota che dal punto di vista nominale è 1/10; se la società ha un patrimonio di 200, è vero che il valore nominale della quota è 100, ma il valore reale che il socio ottiene dividendo il patrimonio per il numero delle quote è superiore) Valore nominale -> Valore reale -> dato dal valore del patrimonio che tendenzialmente coincide col valore di mercato Come si esercita il recesso? Con una comunicazione secondo le modalità indicate nell'atto costitutivo Per quali regioni si esercita il recesso? RECESSO LEGALE Se la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la durata della vita dei soci-> il recesso può essere richiesto in qualunque momento ma dando un preavviso di tre mesi, ciò principalmente per questioni contabili. Se la società è contratta a tempo è determinato -> il recesso è possibile per GIUSTA CAUSA, quando magari si sono verificate cause che hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario tra amministratori, tra soci e via di seguito RECESSO CONVENZIONALE Cioè il recesso può essere previsto direttamente dall'atto costitutivo, cioè il contratto può prevedere altre ipotesi di recesso oltre quelle indicate. Avendo il recesso delle conseguenze patrimoniali rilevanti può essere esercitato o nelle ipotesi previste dalla legge o in specifiche ipotesi contrattuali che sono indicate nel contratto. ESLUSIONE -> ipotesi uguale e contraria al recesso. Mentre con il recesso è il socio che comunica la sua volontà di uscire dalla compagine societaria; l'esclusione è l'ipotesi in cui i soci comunicano al socio di volerlo escludere dalla compagine societaria. Ci sono ipotesi di: esclusione di diritto -> quando il socio è sottoposto a liquidazione giudiziale e casi in cui il creditore particolare del socio abbia ottenuto la liquidazione della quota del socio perché i suoi beni personali non erano sufficienti per soddisfare le sue esigenze (ATTENTA*, quest'ultima ipotesi vale SOLO per la SS NON per la S.n.c.). Si definisce "esclusione di diritto" perché opera direttamente, non c'è necessità di una delibera dei soci con cui si decida se farlo o no. Cdm esclusione facoltativa -> alcuni casi sono previsti dalla legge altri casi sono rimessi all'autonomia delle parti: quando per es. il socio si sia reso responsabile di gravi inadempienze determinate dalla legge o dall'atto costitutivo; oppure in caso di impossibilità del socio. Nel caso di socio d'opera la impossibilità di eseguire la prestazione, per varie cause, l'esclusione facoltativa è deliberata dai soci a maggioranza. Questo è uno dei pochi casi in cui nelle società di persone si decide a maggioranza numerica, per teste. L'eventuale deliberazione deve esse motivata e comunicata al socio; questi ha un periodo di 30 giorni entro cui può ricorrere all'autorità giudiziaria. Cosa capita quando c'è la liquidazione della quota del singolo socio, agli eredi, al socio receduto o al socio che sia stato escluso? Va liquidata una quota di denaro al socio, ma quale quota? Sicuramente bisognerebbe dargli: (+) una quota pari la restituzione del valore del conferimento effettuato (rimborso del conferimento); (+) la parte degli utili raggiunti fino a quel momento (-) Deve rispondere delle perdite (+) Avviamento Non è detto che la somma sia un risultato positivo. La società una volta receduto (o escluso) il socio, sarà più ricca o più povera? Sarà sicuramente più povera. Fin qui abbiamo parlato dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio per morte, recesso ed esclusione (regole diverse, ipotesi diverse, ma tutte presuppongono una liquidazione di parte del patrimonio del socio uscente). Scioglimento del rapporto di un socio ≠ scioglimento della società. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ-> ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ Lo scioglimento della società si verifica al verificarsi di specifiche cause che possono essere indicate: a. Dal legislatore (previste dalla legge che non possono essere eliminate/ignorate) b. O ulteriori cause di scioglimento indicate nel contratto sociale direttamente dalle parte Al verificarsi di queste ipotesi consegue la liquidazione della società, e ciò comporta lo SCIOGLIEMNTO DELLA SOCIETÀ. All'esito della procedura di liquidazione la società si ESTINGUE. Prima che la società si estingua è necessario eseguire una serie di operazioni, in ordine di importanza. 1. SODDISFARE I CREDITORI SOCIALI 2. Se residua una eccedenza attiva ->DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI IPOTESI DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ 1. DECORSO DEL TERMINE -> se la società è contratta a tempo determinato; a meno che le parti non decidano di prorogare il termine della società. a. PROROGA ESPLICITA, quando c'è una decisione da parte di tutti i soci con la quale stabiliscono una diversa durata alla società; b. PROROGA TACITA, si ha nel momento in cui i soci continuano l'attività sociale come se la scadenza non ci fosse stata. Cdm 2. CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE O IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DI CONSEGUIRLO 3. VOLONTÀ DEI SOCI 4. VENIR MENO DELLA PLURALITÀ DEI SOCI, se entro 6 mesi non si sia costituita tale pluralità 5. ALTRE IPOTESI PREVISTE DA CONTRATTO (SCIOGLIMENTO CONVENZIONALE) Quando si verifica una causa di scioglimento -> gli effetti si producono automaticamente, non c'è bisogno che gli amministratori della società decidano che la società si sciolga. Il verificarsi di una causa di scioglimento determina AUTOMATICAMENTE che la società sia in liquidazione. È possibile che i soci con una delibera alla unanimità decidano la rimozione della causa di scioglimento ma se non vogliono ciò, la causa di scioglimento da il via ad un procedimento che non deve essere accertato, le cause operano di diritto. Immediatamente cambiano i compiti degli amministratori, perché se prima questi potevano compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, adesso cambia la finalità della società (non più quella di conseguire l'oggetto sociale) diventando quella di DEFINIRE I RAPPORTI CON I CREDITORI. Gli amministratori devono astenersi dal compiere nuove operazioni. I soci all'unanimità NOMINANO I LIQUIDATORI che prendono il posto degli amministratori -> con il compito di convertire tutto il patrimonio della società in denaro per procedere poi a pagare tutti i rapporti con i creditori e nel caso in cui vi sia un'eccedenza attiva distribuirla tra i soci secondo le norme contenute nel codice civile e secondo le regole che le parti si sono date nell'atto costitutivo. I liquidatori non possono intraprendere nuove operazionI (come gli amministratori), devono solo procedere alla liquidazione del patrimonio della società, tant'è che rispondono personalmente e illimitatamente di eventuali operazioni che siano state iniziate. Si procede infine alla iscrizione della CANCELLAZIONE della società nel registro delle imprese. La cancellazione produce l'estinzione della società. Società in Nome Collettivo La S.n.c. è anch'essa una società di persone. Rispetto alla società semplice la S.n.c. è una società che si caratterizza per il fatto che può esercitare ANCHE UN'ATTIVITÀ DI TIPO COMMERCIALE. Inoltre, nel momento in cui le parti scelgono di costituire una società che eserciti un'attività commerciale, senza scegliere esplicitamente il tipo di società si riterrà che la S.n.c. sia il prototipo di società utilizzabile in queste ipotesi. Essa si costituisce tra due o più soci (società plurisoggettiva). 2291 c.c. -> Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. Nella Società Semplice la regola è esattamente la stessa riguardo la responsabilità dei soci, in quanto si tratta comunque di società di persone. In entrambe le società opera il beneficio della preventiva escussione, cioè possono far sì che i creditori agiscano prima nei confronti del patrimonio della società e poi nel loro patrimonio. Nella Società in Nome Collettivo, il beneficio della preventiva escussione è più intenso poiché i creditori sociali devono prima aggredire il patrimonio della società e solo dopo, laddove questo sia insufficiente, possono aggredire il patrimonio dei singoli soci illimitatamente e solidalmente responsabili. Cdm Nella SS il discorso è un po' diverso -> i creditori possono ANCHE direttamente aggredire il patrimonio del singolo socio, quindi NON sono tenuti ad aggredire prima il patrimonio della società, come accade invece nella S.n.c. Ritornando alla responsabilità dei soci. Entrambe le società sono caratterizzate da soci illimitatamente e solidalmente responsabili: nella S.n.c. tutti i soci rispondono per le obbligazioni sociali e il patto limitativo la responsabilità dei soci NON ha effetto nei confronti dei terzi (quindi ha efficacia interna NON esterna); nelle SS invece, ci sono soggetti che sono amministratori, quindi agiscono in nome e per conto della società la cui responsabilità NON può MAI essere limitata o esclusa; viceversa, può essere limitata o esclusa la responsabilità di tutti quei soci che NON sono amministratori della SS. Questa limitazione della responsabilità non solo è possibile ma è anche opponibile ai terzi, quindi con EFFICACIA ESTERNA (a differenza della S.n.c.). Alla società in nome collettivo si applicano le norme dettate per le SS, quasi tutta la disciplina della SS sono norme che si applicano alla S.n.c. cui vanno ovviamente ad aggiungersi tutte quelle norme che vanno dall'art. 2291 fino all'art. 2312 C.c. Come si costituisce una Società in nome collettivo? La S.n.c. si costituisce sempre ed esclusivamente mediante contratto, questo perché la società è una società plurisoggettiva. Al pari della S.S. anche la S.n.c. NON è retta da una obbligatorietà di forma -> il contratto può avere qualunque forma (a meno che la forma scritta non sia richiesta ovviamente dalla natura dei conferimenti effettuati dai soci). La S.n.c. si iscrive nel Registro delle Imprese e gli amministratori hanno 30 giorni dalla costituzione della stessa per procedere alla sua iscrizione. Inoltre, la società non viene ad esistenza con l'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'iscrizione nel RI, NON è condizione di validità, ma ha la conseguenza di far si che si applichi una specifica normativa alla società vale a dire quella della S.n.c. dettata dal Codice. Perché l'atto di società in nome collettivo possa essere iscritto nel RI è necessario che questo risulti da atto pubblico e quindi da scrittura privata autenticata. Ciascun socio può anche chiedere, in caso di inerzia degli amministratori, che gli amministratori siano condannati dall'autorità giudiziaria alla iscrizione della società nel registro o lo può chiedere anche a nome proprio. Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della S.n.c. l'iscrizione ha funzione -> NORMATIVA, poiché questa determina l'applicazione di una specifica disciplina. Chi esercita un controllo sul contenuto dell'atto costitutivo da iscrivere nel Registro delle Imprese? Il contratto viene depositato presso la Camera di commercio in cui ha sede la società. Il controllo pe verificare che siano presenti tutti gli elementi indicati dalla legge è il CONSERVATORE DEL REGISTRO -> effettua un controllo QUALIFICATORIO -> verifica se l'atto contiene tutti i requisiti FORMALI (come l'indicazione degli amministratori…); dunque verifica che l'atto sia formalmente e sostanzialmente imputabile alla società. Verifica che vi sia una corrispondenza con l'atto tipico richiesto dalla legge. Non effettua una giudizio sostituendosi all'autorità giudiziaria nel verificare che vi siano o meno delle cause di nullità o meno, MA quando l'atto presenta una difformità rispetto al tipo di atto richiesto dal legislatore il conservatore del registro può rifiutare l'iscrizione. (documento pubblicato su virtuale della prof sul conservatore) Anche questa società NON ha personalità giuridica ma gode di un'autonomia patrimoniale (come la SS). Cdm CONTRATTO Associativo Aperto Con comunione di scopo Quali elementi dovranno essere indicati nel contratto di società? 2295 c.c. -> L'atto costitutivo della società deve indicare: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita , il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci; 2) la ragione sociale; 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società; 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 5) l'oggetto sociale; 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 9) la durata della società. Quando si parla di atto costitutivo si fa riferimento agli elementi identificativi del contratto; lo statuto contiene invece le regole di funzionamento. 2. -> la ragione sociale -> il nome della società (che corrisponde alla ditta nell'impresa individuale) formato dal nome di uno dei soci o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (nome collettivo + acronimo S.n.c. ad es.); con riferimento alle società di capitali NON si chiama ragione sociale MA "denominazione sociale". 5. Oggetto sociale -> l'attività per cui la società si è costituita e rappresenta anche il limite dell'operato degli amministratori che possono svolgere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale. 6. I conferimenti di ciascun socio ecc. fa riferimento al caso in cui i soci abbiano eseguito conferimenti di valore differente e conferimenti di natura diversa tra loro, tant'è che bisogna indicare anche il modo di valutazione (ciò manca quando i conferimenti siano stati fatti in denaro e in modo eguale dai soci). 9. La durata essenziale è un carattere essenziale? No, perché la società può essere contratta anche a tempo indeterminato o determinata ma può essere prorogata. Nel caso di società a tempo indeterminata ricorda che il socio può recedere, dando un preavviso di 3 mesi, in qualunque momento. Quando la società a tempo determinato passa ad essere una società a tempo indeterminato il CREDITORE PARTICOLARE DEL SINGOLO SOCIO PUO' FARE OPPOSIZIONE ALLA PROROGA DELLA SOCIETÀ entro tre mesi dall'iscrizione della delibera nel RI. -> Per quale ragione? Il creditore evidentemente pensa di poter aggredire, alla scadenza del termine della società, la quota del socio. Nel caso di proroga della società, il creditore particolare del socio ha a disposizione la possibilità di fare opposizione a tale proroga. Il giudice può accertare che tale proroga possa causare un danno al creditore particolare e allora può ordinare che venga liquidata la quota del socio. In questo caso il socio viene escluso dalla compagine societaria. COME FUNZIONA L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DI PERSONE? In linea di principio, come già detto, a tutti i soci compete l'amministrazione della società: tutti i soci, in quanto tali, sono amministratori e il regime di default previsto dal Codice civile è l'amministrazione Cdm DISGIUNTIVA -> ogni socio può compire tutti quegli atti rientranti nell'oggetto sociale autonomamente, a meno che non sia previsto diversamente. In caso di danni o nel caso in cui l'amministratore abbia compiuto qualche irregolarità, nel caso in cui vi siano più amministratori, questi saranno completamente esenti da responsabilità? C'è un dovere di collaborazione e di vigilanza ad essere informati? Sì. Cosa accade se la S.n.c. NON si iscrive nel registro delle imprese o fino a quando non si iscrive? La S.n. c. irregolare, non iscritta nel RI -> si applica in parte la disciplina della S.n.c. riguardo i rapporti tra soci, tutto quello che riguarda i rapporti tra i soci e i terzi si applica la disciplina della Società Semplice. L'obbligo di iscrizione grava sugli amministratori entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto per atto pubblico -> qualora non avvenga entro 30 giorni o laddove non avvenga in realtà NON c'è una sanzione. L'unica conseguenza è l'applicarsi una disciplina leggermente diversa ("ibrida"), a cui si applica la disciplina dettata per la S.S. per i rapporti che concernono i soci ed i terzi. Nel momento in cui la società viene registrata ad essa si applicherà in toto la disciplina della S.n.c. Esiste una disciplina leggermente diversa riguardo la posizione del socio nella S.n.c. e della S.S. 2301 c.c. -> Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, ne' partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. L'articolo però specifica che -> Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. Cioè, laddove la situazione dell'attività concorrente preesista e quindi venisse esercitata precedentemente alla costituzione della società, e nel contratto di società nulla viene detto, ossia non viene imposto alcun obbligo dall'astenersi ad esercitare quell'attività concorrente, significa che i soci hanno acconsentito che il socio continuasse ad esercitare un'attività concorrente alla nuova società. Tutto ciò perché preesistendo l'attività e non avendo apposto nulla sul contratto, significa che i soci in qualche modo hanno acconsentito. Viceversa, nel caso in cui la società sia successiva o nel caso in cui nell'atto costitutivo sia stato vietato al socio di esercitare l'attività concorrente, nel caso in cui questo eserciti tale attività potrebbe essere escluso dalla compagine societaria. La disciplina è estesa al socio sia nel caso in cui fosse anche un imprenditore individuale sia nel caso in cui fosse socio di una società che svolga un'attività concorrente. Capitale sociale -> è un'entità algebrica determinata dal valore del conferimento ed è un elemento che viene inserito nell'atto costitutivo (in cui viene inserito l'ammontare sociale). Se il patrimonio sociale è superiore al capitale sociale -> significa che la società è in attività, cioè ha utili superiori alle perdite; Se il capitale sociale è superiore al valore del patrimonio sociale -> significa che la società è in una situazione di difficoltà economica Questi elementi emergono negli articoli (Una disciplina in materia di capitale sociale nelle SS NON ESISTE): 2306 c.c. -> -> il capitale sociale è inserito nell'atto di costituzione e può essere modificato MA con determinate cautele dettate dalla norma. La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Cdm La riduzione del capitale sociale è un'operazione complessa perché determina nel momento in cui si riduce il capitale sociale questo comporta sicuramente una riduzione dei mezzi della società. Ma, se la società si trova in perdite e comunque viene diminuito il capitale sociale -> COSA SI CONSENTE ALLA SOCIETA'? Si consente alla società di poter procedere ad una distribuzione di utili più facilmente. Si tratta di una operazione che spesso viene compiuta dagli amministratori per consentire ai soci di poter ugualmente disporre degli utili, anche perché a questo punto le alternative sono: a. O destinare la distribuzione degli utili ad ripianare le perdine a riportare il capitale sociale b. O si può ridurre il capitale sociale all'ammontare del patrimonio La riduzione del capitale sociale se effettuato perché ci sono delle perdite è una operazione meramente contabile -> si riporta il capitale al valore della società. MA, se si effettua una riduzione del capitale sociale liberando i soci dall'obbligo di effettuare nuovi conferimenti o restituendo loro una parte dei conferimenti effettuati, questa è una riduzione REALE del capitale sociale -> si toglie alla società una parte del patrimonio che la stessa aveva. (si sta dicendo ai soci "riprendetevi una parte di quanto avete originariamente conferito e quindi si riducono le risorse patrimoniali della società e si sta arrecando potenzialmente un danno ai creditori sociali. Questa operazione (che a differenza della prima NON è contabile) REALE (riduzione delle risorse patrimoniali della società) la legittimità e la possibilità di questa operazione è subordinata al verificarsi della mancata opposizione da parte dei creditori sociali. Se, invece, i creditori sociali, fanno opposizione e il tribunale accoglie l'opposizione -> si impedisce il verificarsi dell'operazione della riduzione del capitale sociale. SCIOGLIMENTO S.N.C. La Società in nome collettivo si scioglie per un'ulteriore specifica causa di scioglimento prevista per le Società Semplici: DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DEL FALLIMENTO. Tale causa si aggiunge alle ulteriori cause di scioglimento previste dalle SS perché queste ultime non sono sottoponibili alla liquidazione giudiziale (non essendo attività commerciali). Società in Accomandita Semplice 2313 c.c. -> Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. Qual è la differenza tra società in accomandita semplice e società semplice in cui è stata una limitata la responsabilità di un socio? Elemento di differenziazione -> la SS può svolgere solo un'attività economica non commerciale, mentre la società in accomandita semplice può svolgerla. Inoltre, nella S.a.s. la distinzione di due categorie di soci è istituzionalmente ed obbligatoriamente elemento di tale società, tant'è che se viene meno una delle due categorie e non si costituisce entro 6 mesi (pluralità di accomandanti o accomandatari) ciò determina lo scioglimento della società. Notiamo subito come la S.a.s. sia una società caratterizzata da due diverse tipologie di soci: accomandatari e accomandanti. I soci accomandatari -> sono quei soci illimitatamente e solidalmente responsabili I soci accomandanti -> beneficiano della responsabilità limitata, cioè rispondono limitatamente alla quota che hanno conferito in società. Ciò significa che nella peggiore delle ipotesi essi perdono il loro conferimento, non possono perdere di più. Cdm Le quote dei soci NON possono essere rappresentate da AZIONI -> poiché la si distingue da un altro tipo societario, cioè la Società in Accomandita per Azioni -> la S.a.p.a. Essa è una società di capitali ed è una società per azione che prevede anche qui la istituzione di due categorie di soci (accomandatari e accomandanti). La differenza risiede nel fatto che qui le quote, a differenza della S.a.s. sono rappresentate da AZIONI. Nella S.a.s. le quote di partecipazione dei soci da cosa sono rappresentate? Da una frazione del capitale sociale -> QUOTA. La caratteristica delle quote nelle società di persone è quella di essere quote di diverso valore. (nelle società di capitali le quote di partecipazione dei singoli soci si chiamano "azioni", ogni azione è una frazione del capitale sociale MA sono tutte uguali, tutte di identico valore -> la posizione del socio all'interno della compagine societaria, maggiore o minore, è determinato dall'ammontare del conferimento e dal numero di azioni (conferisco 5 avrò 5 azioni; conferisci 10 avrai 10 azioni, ma queste sono tutte uguali e a posizione del socio dipende dal numero di azioni che possiede)) 2314 c.c. -> La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292. L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali. Anche la Società in accomandita semplice agisce sotto una ragione sociale, cioè sotto un determinato nome commerciale. Secondo comma Regola Generale -> nella ragione sociale è presente il nome di ALMENO UNO dei soci accomandatari, questo per fa sì che nel momento in cui la società entra nei rapporti con i terzi questi sappiano esattamente che il nome inserito nella ragione sociale sia un socio illimitatamente e solidalmente responsabile. Quando sorge la responsabilità in capo all'accomandante e che tipo di responsabilità sorge in capo ad esso il cui nome sia stato inserito nella ragione sociale? Primo -> è l'accomandante a CONSENTIRE che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, sapendo che qualora dovesse venir meno un suo obbligo risponderà illimitatamente nei confronti dei terzi. Nel caso in cui il socio NON sappia che il suo nome sia stato inserito nella ragione sociale il 2314 2° co, si applica? NO, ci deve essere un consenso (questo può comunque essere tacito, cioè sapeva e non ha fatto nulla affinché venisse rimosso il suo nome dalla ragione sociale). Secondo -> l'accomandante risponde DIFRONTE AI TERZI ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE con i soci accomandatari. Si tratta di una responsabilità meramente esterna -> si potrà rivalere nei confronti degli altri soci accomandatari. Rimane comunque un accomandante. Di quali obbligazioni risponderà? Delle obbligazioni che sono state contratte spendendo la ragione sociale in cui figura il suo nome o in tutte le obbligazioni? PER TUTTE LE OBBLIGAZIONI NON SOLTANTO PER QUELLE CHE SONO STATE CONTRATTE SPENDENDO LA RAGIONE SOCIALE La responsabilità dell'accomandante cessa come? Con la richiesta di esclusione del proprio nome dalla ragione sociale; certamente risponderà delle obbligazioni sociali sorte fino a quel momento e quindi i creditori potranno agire nei confronti Cdm dell'accomandante come se fosse accomandatario, poi nei rapporti interni il rapporto è disciplinato con le regole generali La disciplina di cui 2314 c.c. -> non è assolutamente chiara la ratio della norma. Non è facilmente comprensibile. L'interpretazione più accreditata è che l'accomandante non diventi solo un accomandatario e, in ogni caso, è necessario il consenso implicito o esplicito dell'accomandante dell'inserimento del suo nome nella ragione sociale. Nella Società in accomandita semplice gli accomandatari non sono soltanto i soggetti illimitatamente e solidalmente responsabili ma sono anche gli Amministratori della società. A loro spetta istituzionalmente la gestione della compagine societaria al pari dei soci illimitatamente e solidalmente responsabili della S.n.c. (similitudine tra gli accomandatari e i soci della S.n.c.). Gli accomandanti che cosa possono fare? Hanno il potere di compiere determinate operazioni singolarmente individuate sulla base di una procura speciale che viene loro attribuita tramite l'amministratore, quindi operano come dei procuratori. Anche qui si deve verificare, nell'eventualità in cui si rilascia la procura, quanto spesso questa venga rilasciata, per evitare che possa essere attribuita ad un soggetto la responsabilità limitata. Hanno potere di dare autorizzazioni con parere laddove gli amministratori chiedano il coinvolgimento dei soci accomandanti. Hanno un potere generale di controllo, di chiedere il Bilancio o il Rendiconto di profitti e perdite e possono partecipare all'approvazione del Bilancio. Si tratta di poteri che non possono essere soppressi a norma dell'articolo 2220 c.c. Nel momento in cui il socio accomandante si ingerisca nella gestione, nella decisione del compimento di un atto, perde completamente la responsabilità limitata diventa illimitatamente e solidalmente responsabile per tutte le obbligazioni sociali presente, passate e future. Tale comportamento determina l'esclusione, a norma dell'art. 2286 c.c., laddove vi siano le maggioranze richieste dal codice. Ci si interroga se la quota dell'accomandante e dell'accomandatario siano diverse e se le posizioni diverse dei due soggetti dipenda da questa diversità. L'opinione prevalente afferma che NON è la quota che attribuisce la qualifica. Può essere trasferita la quota dell'accomandatario? Certamente. Per atto fra vivi -> è necessaria l'approvazione di tutti i soci Per mortis causa -> si applicano le regole generali dell'art. 2284 c.c. Nel caso dell'accomandante il trasferimento mortis causa è libero -> gli eredi possono entrare al posto del socio defunto, non serve un particolare consenso. È essenziale anche qui l'approvazione di tutti i soci per il trasferimento della quota del socio per atto fra vivi. MAPPE RIASSUNTIVE Sono società di persone -SOGGETTVITA' PATRIMONIALE 2247 -> il contratto di società è il contratto in base alla quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio di un'attività economica con lo scopo di dividerne gli utili. Caratteristiche generali: Responsabilità -> tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali Organizzazione -> tutti i poteri sono rimessi ai singoli soci -> non sono previsti organi Amministrazione -> ai soci con responsabilità illimitata è riconosciuta la possibilità di amministrare, dunque gestire l'attività d'impresa Cdm Profilo personalistico -> i soci si vedono riconosciuti poteri indipendentemente dall'ammontare del capitale sociale. SOCIETA' SEMPLICE -> disciplina generale delle società di persone Non può esercitare un'attività commerciale (agricole o esercizio in forma associata di libero- professionisti). CONTRATTO Libertà di forme -> Il contratto non è soggetto a forme speciali salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Libertà di contenuto -> nell'atto possono essere indicati solo i dati essenziali alla costituzione (ragione sociale, generalità dei soci, sede, oggetto sociale) Può non essere indicato l'ammontare del capitale sociale, coerente con l'attività non commerciale. Registro delle Imprese, si iscrive nella Sezione SPECIALE -> funzione dichiarativa MODIFICAZIONI CONTRATTO -> può essere modificato con l'UNANIMITA' di tutti i soci sia per le modificazioni oggettive (contratto) sia soggettive (Soci) CONFERIMENTI Denaro Crediti Beni e servizi Prestazioni di fare e non fare (prestazione d'opera -> se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità) Il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti indicati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a versare in parti eguali quanto necessario per conseguire l'oggetto sociale. UTILI Salvo il patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto. Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. LIMITE -> PATTO LEONINO È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili e alle perdite. AMMINISTRAZIONE - regola generale - DISGIUNTA Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della SS spetta DISGIUNTAMENTE a tutti i soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. Spetta alla maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decidere sull'opposizione. AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA Se l'amministrazione della società spetta congiuntamente a più soci, per le decisioni è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento dell'operazione. Può essere pattuito che, anziché l'unanimità, si proceda alla decisioni attraverso la maggioranza dei soci, determinata dalla parte attribuita loro negli utili. Cdm Dunque, qui i singoli soci non possono compiere da soli alcun atto. REVOCA AMMINISTRATORE NOMINATO DAL CONTRATTO Deve ricorrere una -> GIUSTA CAUSA REVOCA AMMINISTRATORE NOMINATO CON ATTO SEPARATO Può essere revocato secondo -> le norme sul mandato (UNANIMITA' dei soci amministratori) DIRITTI ED OBBLIGHI AMMINISTRATORI Richiesta diligenza nello svolgimento dell'incarico Sono SOLIDALEMNTE responsabili per gli adempimenti imposti loro dal contratto sociale; tuttavia, la responsabilità NON si estende a chi dimostri di essere esente da colpa. CONTROLLO DEI SOCI I soci che NON partecipano all'amministrazione della società HANNO DIRITTO AD ESSERE INFORMATI riguardo lo svolgimento degli affari sociali, possono consultare i documenti relativi all'amministrazione e ottenere il rendiconto. (VALE ANCHE PER LA SRL) RAPPORTI CON I TERZI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. Salvo diversa disposizione, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale. Le modificazioni e la revoca della rappresentanza devono ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEI TERZI CON MEZZI IDONEI (1396 c.c.). IN MANCANZA ESSI NON SONO OPPONIBILI AI TERZI. RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e illimitatamente i soci che hanno agito in nome e per conto della società, anche GLI ALTRI SOCI. Il patto di LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' di taluni soci deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza la limitazione NON è opponibile ai terzi ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE Il socio richiesto del pagamento dei debiti può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (facilmente liquidabili). CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO Finché dura la società, egli può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore, compiendo atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione Se gli altri beni del socio sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio PUO' CHIEDERE IN OGNI TEMPO LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SUO DEBITORE. Questa deve essere liquidata nel termine di 3 mesi dalla domanda. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO Decorso del termine Conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo Cdm Volontà di tutti i soci Mancanza del numero minimo di soci Altre cause previste dal contratto Scioglimento - liquidazione I liquidatori intervengono nel caso in cui nell'atto costitutivo nulla viene specificato riguardo i modi di liquidare il patrimonio e i soci non sono d'accordo. Allora i soci all'unanimità nominano un liquidatore (può essere revocato sempre con l'unanimità dei soci). Obblighi e responsabilità dei liquidatori sono i medesimi degli amministratori. COMPITI LIQUIDATORI -> compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione. Redigono, insieme agli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. NON POSSONO INTRAPRENDERE NUOVE OPERAZIONI Finché non siano stati pagati tutti i creditori sociali NON possono ripartire tra i soci i beni sociali. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori chiedono ai soci di effettuare i versamenti ancora dovuti. I soci che hanno conferito BENI IN GODIMENTO hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovavano. In caso beni siano periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno. RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni. SCIOGLIMENTO LIMITATAMENTE AD UN SOCIO MORTE- RECESSO- ESCLUSIONE MORTE SOCIO Gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi; O sciolgono la società; O continuano l'attività sociale con gli eredi. CLAUSOLE DI CONSOLIDAZIONE -> i soci restanti acquistano la quota del de cuius, spettando agli eredi solo il valore della liquidazione della partecipazione. CLAUSOLE DI CONTINUAZIONE -> facoltativa, obbligatoria, automatica RECESSO DEL SOCIO Società contratta a tempo indeterminato -> recesso legale -> preavviso di 90 gg. Società contratta a tempo determinato -> occorre una GIUSTA CAUSA (es. comportamento illegittimo tenuto dagli altri soci). RECESSO CONVENZIONALE -> cause che vengono aggiunte pattiziamente. ESCLUSIONE DEL SOCIO ESCLUSIONE DI DIRITTO Socio è soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale; Quando il creditore particolare del socio abbia ottenuto la liquidazione della sua quota. Cdm ESCLUSIONE FACOLTATIVA Gravi inadempienze dagli obblighi che derivano dalla legge e dal contratto; Comportamento ostruzionistico; Inabilitazione, interdizione, condanne anche temporanee che comportano interdizione dai pubblici uffici; Sopravvenuta impossibilità di eseguire i conferimenti. PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE È deliberata a MAGGIORANZA DEI SOCI per teste ed ha effetto decorsi 30 gg dalla data della comunicazione al socio escluso. Il socio entro questo termine può fare opposizione davanti al tribunale, e l'esecuzione viene sospesa. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE Liquidazione della quota = somma di denaro che rappresenta il valore della quota. È fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. LO SCIOGLIMENTO DEVE ESSERE PORTATO A CONOSCENZA DEI TERZI CON MEZZI IDONEI, IN MANCANZA NON E' OPPONIBILE AI TERZI. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Società che svolge un'attività commerciale. CONTRATTO Deve essere redatto mediante ATTO PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA Deve contenere Generalità dei soci Ragione sociale - con il NOME DI UNO O PIU' SOCI I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società Oggetto sociale Sede della società Conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione Prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera Norme secondo le quali devono essere distribuiti gli utili e le perdite Durata della società Qui, anche se non espressamente indicato, il capitale sociale esiste ed è di AMMONTARE PARI AL VALORE DEI CONFERIMENTI EFFETTUATI DAI SOCI - coincide con il patrimonio. Se si verificano perdite, NON si possono distribuire utili fino a quando le perdite non siano state ripianate o il capitale è stato reintegrato CONFERIMENTI Denaro Crediti Beni e servizi Prestazioni di fare e non fare (prestazione d'opera -> se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità). Se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a versare in parti eguali quanto necessario per conseguire l'oggetto sociale. Cdm Il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti indicati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a versare in parti eguali quanto necessario per conseguire l'oggetto sociale. UTILI Salvo il patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto. Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. LIMITE -> PATTO LEONINO È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili e alle perdite. NOZIONE - 2291 Nella società in Nome collettivo TUTTI I SOCI RISPONDONO SOLIDALMENTE E ILLIMITATAMENTE PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI IL PATTO CONTRARIO E' NULLO. ----> differenza importante. (può avere solo efficacia interna -> MA NON ESTERNA) REGISTRAZIONE -> Il contratto una volta redatto deve essere registrato a cura degli amministratori entro 30 gg presso il REGISTRO DELLE IMPRESE (sezione ORDINARIA -> efficacia NORMATIVA). Se non vi provvedono gli amministratori, può provvedervi ciascun socio a spese della società. MANCATA REGISTRAZIONE. Fino a quando la società non si iscrive i RAPPORTI TRA LA SOCIETA' E I TERZI sono regolati dalle norme dettate per la SOCIETA' SEMPLICE. Si PRESUME che il socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio e che la LIMITAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA NON E' OPPONIBILE AL TERZO, a meno che si dimostri che ne era effettivamente a conoscenza. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' COMPIERE ATTI RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE. Le limitazioni della rappresentanza NON SONO OPPONIBILI AI TERZI SE NON SONO ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO Approvate all'unanimità Gli amministratori entro 30 gg dalla decisione, devono chiedere l'iscrizione nel RDI della modifica dell'atto costitutivo; altrimenti NON SARANNO OPPONIBILI LE MODIFICAZIONI SE NON ISCRITTE (a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza). SCRITTURE CONTABILI -> obbligatorie DIVIETO DI CONCORRENZA -> il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. In caso di inosservanza la società ha diritto al risarcimento del danno. LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI Cdm Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra i soci se non per UTILI REALMENTE CONSEGUITI. Se si verifica una perdita del Capitale Sociale, non possono distribuirsi utili fino a quando il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE (Reale) la riduzione del capitale mediante rimborso ai soci delle quote versate o liberazione dei soci dai versamenti ancora dovuti deve essere effettuata solo dopo 90 gg dalla iscrizione nel RDI, purché entro questo termine nessun creditore abbia fatto opposizione. Se la società presta una idonea garanzia al creditore allora il Tribunale può disporre che l'esecuzione di riduzione abbia comunque luogo. RESPONSABILITA' DEI SINGOLI SOCI I creditori sociali anche se la società è in liquidazione NON possono pretendere il pagamento dai singoli soci se NON DOPO l'escussione del patrimonio sociale. CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO NON può, finché dura la società, chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. (beneficio di preventiva escussione FORTE). PROROGA DELLA SOCIETA' Il creditore particolare del socio -> PUO' FARE OPPOSIZIONE ALLA PROROGA DELLA SOCIETA': PROROGA ESPRESSA -> il creditore particolare del socio, entro 3 mesi dalla iscrizione della proroga nel RdI, chiede la liquidazione della quota del socio debitore. PROROGA TACITA -> ciascun socio può sempre recedere dalla società, mentre il creditore particolare del socio può chiedere in OGNI MOMENTO la liquidazione della quota del socio debitore. SCIOGLIMENTO SOCIETA' Oltre che per le cause della S.s. Provvedimento dell'autorità governativa Apertura della procedura di liquidazione giudiziale LIQUIDATORI ESPRESSAMENTE RICHIESTI Dalla nomina dei liquidatori la rappresentanza della società spetta a loro. Gli amministratori PERDONO I LORO POTERI e inizia una nuova fase: realizzare il massimo guadagno possibile liquidando tale attività. BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E PIANO DI RIPARTO Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto. Entrambi devono essere comunicati ai soci mediante LETTERA RACCOMANDATA e si reputano approvati se NON vengono impugnati entro 2 mesi dalla comunicazione. CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' Approvato il bilancio i creditori devono chiedere la cancellazione della società dal RdI. Dalla cancellazione della società i creditori che NON sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori anche nei confronti di essi Se la società in nome collettivo NON SI ISCRIVE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ALLORA PER I RAPPORTI TRA SOCIETA' E I TERZI VALGONO LE NORME DELLA SOCIETA' SEMPLICE (COLONNA A SINISTRA). RAPPORTI CON I TERZI RAPPORTI CON I TERZI Cdm La rappresentanza spetta a ciascun socio La rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti amministratore e si estende a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale. rientranti nell'oggetto sociale. Le limitazioni alla responsabilità devono ESSERE Il patto limitativo della responsabilità NON HA PORTATI A CONOSCENZA DEI TERZI CON MEZZI EFFETTO NEI CONFRONTI DEI TERZI IDONEI (1396 c.c.). IN MANCANZA ESSI NON SONO OPPONIBILI AI TERZI. RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI I creditori della società possono far valere i loro Le limitazioni della RESPONSABILITA' NON diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni SONO OPPONIBILI AI TERZI SE NON SONO sociali rispondono personalmente e illimitatamente ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE i soci che hanno agito in nome e per conto della società, anche GLI ALTRI SOCI. Il patto di LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' di taluni soci deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza la limitazione NON è opponibile ai terzi ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE SOCIALE Il socio richiesto del pagamento dei debiti può I creditori sociali anche se la società è in domandare, anche se la società è in liquidazione, la liquidazione NON possono pretendere il preventiva escussione del patrimonio sociale pagamento dai singoli soci se NON DOPO indicando i beni sui quali il creditore possa l'escussione del patrimonio sociale. agevolmente soddisfarsi (facilmente liquidabili). (beneficio di preventiva escussione FORTE). CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO Se gli altri beni del socio sono insufficienti a NON può, finché dura la società, chiedere la soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del liquidazione della quota del socio debitore, socio PUO' CHIEDERE IN OGNI TEMPO LA anche se i suoi beni sono insufficienti a LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SUO DEBITORE. soddisfare il suo credito. Questa deve essere liquidata nel termine di 3 mesi dalla domanda. Può comunque compiere atti conservativi sulla Può comunque compiere atti conservativi sulla quota spettante a socio debitore nella quota spettante a socio debitore nella liquidazione liquidazione e far valere i suoi diritti sugli utili e far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio spettanti al socio Proroga della società espressa tacita Cdm SOCIETÀ DI CAPITALI SOCIETÀ PER AZIONI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ Per le obbligazioni AZIONI LIMITATA sociali risponde soltanto Differenza con la S.p.a. Differenza con la la società con il suo Vi è qui una categoria di soci S.p.a. patrimonio (personalità (accomandatari) i quali sono Le quote di partecipazione giuridica) responsabili solidalmente e dei soci NON possono essere La partecipazione illimitatamente per le rappresentate da Azioni. sociale è rappresentata obbligazioni sociali. La società risponde da azioni Partecipazione sociale -> soltanto con il suo Tipica forma elettiva delle azioni patrimonio. imprese di medie e grandi dimensioni. Profili strutturali: 1. Personalità giuridica 2. Responsabilità limitata dei soci 3. Organizzazione corporativa 4. Quote di partecipazione rappresentate da azioni 1. La S.p.a. è per legge trattata come soggetto di diritto formalmente distinto dalle persone dei soci e gode perciò di una piena e perfetta autonomia patrimoniale. La società è qualificabile come imprenditore. 2. Nella S.p.a. tutti i soci NON assumono alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali; di queste ne risponde solo la società con il suo patrimonio. I creditori sociali possono fare affidamento solo sul patrimonio sociale per soddisfarsi. 3. Si tratta di una società che presenta una organizzazione di tipo corporativo: basata cioè sulla necessaria presenza di distinti organi -> l'assemblea, un organo di gestione, un organo di controllo… È predisposto un assetto organizzativo che è in grado di assicurare un adeguato equilibrio fra ponderazione nelle decisioni ed efficienza e rapidità nella condotta degli affari sociali. 4. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da partecipazioni-tipo omogenee e standardizzate. Le azioni sono infatti partecipazioni sociali di uguale valore e che conferiscono ai loro possessori uguali diritti (2348 c.c.). La divisione del capitale sociale in parti è operata secondo un criterio astratto-matematico, che prescinde dalle persone dei soci e dal loro numero. È di regola il risultato della divisione del capitale sociale sottoscritto secondo un'unità di misura liberamente predeterminata che costituisce il valore delle azioni. La particolare tecnica di divisione del capitale e gli specifici caratteri che presentano le quote di partecipazione espresse in azioni le rendono liberamente trasferibili e soprattutto consentono la circolazione attraverso documenti assoggettati alla disciplina dei titoli di credito. La disciplina delle S.p.a. oggi si compone di: a. Regole valide per tutte le S.p.a.; b. Disposizioni riferite alle sole società che NON fanno ricorso al mercato del capitale di rischio -> Società Chiuse; c. Norme dedicate alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: società NON quotate con azionariato diffuso; società quotate (se la legge non prevede una disciplina specifica per queste ultime). d. Previsioni destinate SOLO alle società quotate. Cdm COSTITUZIONE S.P.A. 1° FASE (due modi di costituzione) COSTITUZIONE SIMULTANEA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE La costituzione della società per pubblica L'atto costitutivo è stipulato immediatamente da sottoscrizione è un procedimento tramite la coloro che assumono l'iniziativa (soci fondatori) quale la s.p.a. viene creata in modo NON e contestualmente provvedono all'integrale istantaneo e statico, ma continuativo e sottoscrizione del capitale sociale. dinamico, a partire dall'iniziativa di soggetti -> PROMOTORI - i quali rappresentano al pubblico il programma della società. Si tratta di una modalità di costituzione poco praticata, con normativa farraginosa e procedimento oneroso. (2340 c.c.) 2° FASE -> controllo di legalità svolto dal notaio (2330 c.c.) 3° FASE -> ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE -> LA SOCIETA’ ACQUISTA LA PERSONALITA’ GIURIDICA. COSTITUZIONE S.p.a. La S.p.a. è una società che può costituirsi tanto da contratto che mediante atto unilaterale; può costituirsi fin da subito come società unipersonale oppure può diventarlo in un momento successivo, ossia nasce da contratto per trasformarsi in un momento successivo in una società unipersonale. Ci concentriamo sulle società che sorgono mediante contratto. Le S.p.a. si costituiscono mediante contratto, attraverso la forma dell'atto pubblico e la formazione della S.p.a. è sempre una fattispecie a formazione progressiva. Stipulazione dell'atto costitutivo, mediante atto pubblico; Controllo da parte del notaio del contenuto del contratto sociale e sulle condizioni che devono necessariamente sussistere. L'iscrizione nel registro delle imprese -> di cui è efficacia COSTITUTIVA -> la società non viene ad esistenza fino a quando non viene iscritta nel registro. Art. 2327 c.c. -> afferma che la società per azioni deve costituirsi con un capitale NON inferiore a 50.000 euro, salvo i casi in cui leggi speciali impongono un capitale minimo più elevato (es. società bancarie o finanziarie). La misura del capitale sociale iniziale NON costituisce di per sé indice significativo o decisivo per valutare la possibilità di conseguimento dell'oggetto sociale. Il notaio che redige l'atto costitutivo non può sindacare la congruità del capitale rispetto all'oggetto sociale. Art. 2328 c.c. (co 1)-> La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. (in ogni caso l'atto costitutivo deve essere redatto mediante atto pubblico e deve contenere determinate indicazioni). Articolo 2328 c.c. (co 2) -> L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci (che possono essere persone fisiche o giuridiche) degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi; 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi Cdm secondarie; 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione; 6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori; 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società; 13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere. 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie La denominazione sociale può essere liberamente formata, MA deve contenere l'indicazione di “S.p.a”. La sede sociale è il luogo dove risiedono l'organo amministrativo e gli uffici direttivi della società. Essa, fra l'altro, individua l'ufficio del Registro delle imprese presso il quale deve avvenire l'iscrizione della società. Sedi secondarie -> sono quelle dotate di una rappresentanza stabile (2299 c.c.). 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale Si tratta del tipo di attività economica che la società si propone di svolgere. La mancata indicazione dell'oggetto sociale comporta la nullità del contratto sociale (2332 c.c.). Inoltre, il suo grado di specificità condiziona la corretta applicazione di numerose norme. È tuttavia pratica diffusa quella di indicare nell'atto costitutivo una pluralità di attività, ovvero un'attività principale ed ulteriori attività complementari o strumentali rispetto alla prima. L'oggetto sociale deve essere esplicitamente indicato nell'atto costitutivo: si tratta dell'attività svolta dalla società, per cui la società si costituisce e che intende svolgere e che può consistere: o nel conseguimento di uno specifico obiettivo o nello svolgimento di una determinata attività Vedremo che gli amministratori, che sono coloro che gestiscono l'attività sociale, hanno il compito di svolgere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale. Gli amministratori possono essere investiti del potere di rappresentanza cioè il potere di rappresentare la società e di vincolarla nei compimenti tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale. Dunque, l'oggetto sociale funge da limite all'operato degli amministratori, al potere di amministrare e al potere di rappresentanza. Cosa accade se un amministratore decide sul compimento di un atto che eccede l'oggetto sociale? Dal punto di vista interno ci saranno delle sanzioni, perché quell'atto è un atto irregolare, illegittimo, fonte di responsabilità per l'amministratore nei confronti della società; può portare anche alla revoca dell'amministratore e può essere anche causa di invalidità della delibera consiliare o assembleare che lo ha in qualche modo autorizzato. Nei confronti dei terzi, però, la limitazione NON è opponibile. L'atto vincola la società. Cdm (dunque, nonostante l'oggetto sociale sia indicato nell'atto costitutivo della società, i terzi vengono tutelati massimamente e l'atto che ecceda l'oggetto sociale rimane valido, pur essendoci sanzioni per l'amministratore). 5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione; La S.p.a. è una società che emette azioni in cui il capitale sociale è idealmente suddiviso in una pluralità di azioni. Le azioni hanno un VALORE NOMINALE -> è il valore delle azioni nel momento in cui la società si costituisce; ed è un valore determinato da un'operazione algebrica: ammontare del capitale sociale diviso il numero delle azioni emesse dalla società. NON necessariamente il valore dell'azione coincide necessariamente con il valore nominale delle azioni -> è chiaro che se Tizio vende le azioni il giorno successivo alla costituzione della società, questo non ha altri parametri se non il valore nominale delle azioni (quindi si divide il capitale sociale per il numero delle azioni e si ottiene il valore nominale -> lo prende lo "stampa" sul titolo); se la sera stessa Tizio vende a suo fratello quelle azioni è molto probabile che le venda a valore nominale, poiché non ha altri elementi; MA, nel momento in cui passa un lasso di tempo superiore e la Società inizia la sua attività e il patrimonio della società subisce delle variazioni è evidente che il valore delle azioni può allontanarsi dal valore nominale, perché tende a venderlo tenendo conto di altri valori: a. Il valore reale dell'azione -> dato dall'ammontare del patrimonio netto diviso il numero delle azioni. È il valore delle azioni nel momento in cui si conteggiano le perdite e le attività acquisite dalla società: se la Società ha un patrimonio che è superiore al capitale sociale vuol dire che quelle azioni hanno un valore maggiore, perché la Società si è arricchita nel frattempo; se, invece, non ha gestito in maniera profittevole l'attività, in ogni caso il valore reale delle azioni è inferiore rispetto al valore nominale. b. Il valore di mercato -> il valore cui la società riesce a collocare sul mercato le azioni e il valore di mercato può essere: Mercato di Borsa, laddove la società sia quotata -> sui mercati regolamentati c'è un listino ufficiale che indica il valore in cui vengono scambiate le azioni. Se la società non è quotata, il valore di mercato è determinato dall'incontro di domanda e offerta. Il valore nominale deve essere indicato nell'atto costitutivo -> qualora non fosse indicato, esso è facilmente recuperabile attraverso l'operazione algebrica. (delle azioni ci ritorniamo dopo) Un unico elemento deve essere NON negoziabile -> l'ammontare complessivo dei conferimenti deve corrispondere al capitale sociale. Questo perché il patrimonio dei soci serve per tutelare i creditori, quindi si deve garantire che vi sia una perfetta coincidenza tra il valore dei conferimenti che effettuano i soci e il valore del capitale sociale posto a garanzia dei terzi. Poi, di come i soci suddividono i diritti che nascono dal contratto sociale è questione che all'esterno non rileva (questione interna). Perché spesso le società non emettono titoli azionari o emettono titoli azionari cartacei che non recano il valore nominale? Perché se recano il valore nominale e questo cambia bisogna necessariamente ritirare tutti i titoli cartacei, annullarli ed emettere nuove azioni e questa risulta essere spesso un'azione costosa. La circolazione telematica fa si certamente che il valore venga aggiornato più facilmente. Cdm Inoltre, le azioni possono avere regole di circolazione (emissione) diverse: in linea di principio la circolazione delle azioni non è come la circolazione della quota della Società di persone o della S.r.l. (dove le qualità personali del socio sono fondamentali). Le società per azioni sono definite anche "società anonime" -> le caratteristiche personali dei soci sono assolutamente ininfluenti e irrilevanti, per questo la circolazione dell'azione è un fatto fisiologico per la società, cioè l'azione è fatta per circolare e questo fa si che la circolazione dell’azione sia non subordinata al consenso unanime dei soci. In genere la circolazione dell'azione è libera, può essere magari in alcune circostanze subordinata o limitata a certe condizioni, ma in ogni caso non possono essere condizioni che impediscano una assoluta e completa circolazione delle azioni. Le azioni sono fatte per circolare. Quello che rileva non è la persona del socio ma è l'investimento che il socio fa in società. Quello che rileva è l'elemento oggettivo e il conferimento che è stato effettuato a fronte della società. Socio -> soggetto che effettua il conferimento 9) il sistema di amministrazione adottato La riforma del 2003 ha introdotto la possibilità per le società per azioni italiane di scegliere tra diversi sistemi di amministrazione e controllo. - Sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico. Il sistema più diffuso delle S.p.a. italiane, definito “tradizionale”, è caratterizzato dall'Assemblea dei soci e l'organo amministrativo che, a sua volta, può essere un organo unipersonale, unico amministratore, oppure un Consiglio di Amministrazione con una suddivisione di competenza all'interno. La S.p.a. si costituisce se ha un capitale sociale minimo di 50.000 euro e deve essere integralmente sottoscritto -> vuol dire che i soci hanno firmato la sottoscrizione del contratto e hanno assunto l'obbligo nei confronti della società di effettuare i conferimenti, ciascuno per la propria quota, ipotizzando il determinato tipo di conferimento. Se i conferimenti sono conferimenti in natura questi devono essere effettuati immediatamente; Se il conferimento è un conferimento in denaro è consentito versare dai soci immediatamente la sottoscrizione del contratto il 25% del conferimento e il restante può essere versato in un momento successivo su richiesta degli

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