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Questo documento discute i concetti di società, contratto di società e gli elementi essenziali come il conferimento, l'esercizio comune dell'attività economica e la divisione degli utili. Viene fatta una distinzione tra società di persone e di capitali. Il documento si concentra in modo particolare su diversi aspetti legali e fiscali dei contratti di società.
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E’ un contratto particolare perché non c’è uno scambio, c’è una creazione. La causa è uno svolgimento di un’attività in comune. Il motivo può essere diverso come fare soldi, aiutare le persone. Non è una causa di scambio. Si dà vita ad un’organizzazione personaficata, che ha una sua personalità giur...
E’ un contratto particolare perché non c’è uno scambio, c’è una creazione. La causa è uno svolgimento di un’attività in comune. Il motivo può essere diverso come fare soldi, aiutare le persone. Non è una causa di scambio. Si dà vita ad un’organizzazione personaficata, che ha una sua personalità giuridica in alcuni casi. La società è autonoma quando acquisisce una personalità giuridica, con l’autonomia patrimoniale perfetta. La società ha la propria organizzazione di capitali e di mezzi (Azienda), tra attività economica e l’interesse di più soggetti. Ogni società ha una disciplina diversa. Concetto di tipicità: Scegliere tra quelle citate dalla legge. Nelle SPA le regole imperative sono maggiori perché è più aperta agli investitori che ne hanno interesse. Si può anche fare una società atipiche: Inventarsi regole tra soci, non deve andare in contrasto a norme imperative o principi generali (Capitale sociale dev’esserci). Società legali/speciali: Previste da leggi speciali che prevalgono sul codice civile (Agenzia delle riscossioni SPA, dove non si distribuisce l’utile, in un’altra società non si potrebbe). Spesso no lucro, che è un requisito essenziale. cc 2247 Contratto di società: Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Elementi essenziali: Conferimento, Esercizio con un interesse comune, Lucro oggettivo, Lucro soggettivo. Due o più parti: Non contempla le società individuali. Conferiscono beni o servizi: Trasferimento con in cambio un valore di partecipazione, una quota di capitale. E’ un investimento quello che si fa. Si possono conferire beni (Anche immateriali) o servizi. Più in generale si può conferire tutto ciò che è suscettibile di valutazione economica. Ciò che è necessario per iniziare l’attività economica. I soci che sono creditori per conferimenti sono subordinati nella società, vanno soddisfatti per ultimi. Esercizio comune di attività economica: Comune: E’ la società che diventa imprenditore, i soci possono anche non comparire, loro hanno in comune l’interesse dell’esercizio dell’attività economica. Economica: Dotata di criteri di economicità, imprenditorialità, non si può fare l’attività di beneficenza, se non nella legislazione speciale. Scopo di dividerne gli utili: Entrambi i sensi. Ne deriva dal risultato economico della società. La società può fare aumentare il proprio capitale, facendo quindi crescere anche il valore delle partecipazioni, non distribuendo gli utili. Interesse tipico ed egoistico. Finalità lucrativa. per fare beneficenza c’è bisogno di una società speciale. Lucro oggettivo: Economicità, produrre un profitto o perdita, con obiettivo di utile comunque. Lucro soggettivo: Scopo egoistico di ogni soci che vogliono che l’utile sia diviso, ma non per forza, si può reinvestire nella società ma tutto con la visione di fare più soldi dopo. Chi non fa conferimenti non può essere socio. Divieto di patto rionino: Non si può escludere dei soci dalle perdite o dagli utili. cc 2248: La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III (Norme in materia di comproprietà). Se il bene produttivo è servente all’utilizzo dello stesso da parte dei proprietari, si applicano le norme della comproprietà (Condominio). Società di fatto: Comunione su un bene produttivo, che svolge un’attività d’impresa imputata alla società. In quel caso si applicano le norme in materia di società. C’è un conferimento e l’utilizzo comune del bene. Scopo di lucro oggettivo e soggettivo: Solo in quel caso si applicano le norme in materia di società (Se è associazione non si applicano). Impresa sociale: Può anche essere una società (ONLUS). Produce un reddito. Gli utili non possono essere distribuiti in nessuna forma, vanno solo destinati agli scopi dell’impresa sociale. C’è un lavoro in maniera continuativa, loro percepiscono uno stipendio. E’ il metodo standard ma può essere derogato dalle parti nel’atto costitutivo della società. Società di persone: Ci sono norme imperative per gli interessi di terzi. Ci sono schemi organizzativi diversi in base alle dimensioni dell’azienda. Micro-impresa dove i soci svolgono direttamente l’attività d’impresa, senza l’assemblea dei soci, nelle società di persone prevale l’intuitus persone. Non hanno personalità giuridica: Autonomia patrimoniale imperfetta. Vanno scritte al registro imprese con effetto di pubblicità notizia ed efficacia dichiarativa. La società è titolare a rapporti giuridici. E’ il nome della società che va iscritto nei registri immobiliari per esempio I beni della società e i crediti/debiti sono dei soci, di cui risponde la società. Si attribuisce rilevanza alla figura dei singoli soci. Ci sono poche norme imperative contro i soci, e quelle che ci sono sono dirette a proteggere i creditori sociali. Non c’è bisogno di capitale minimo, c’è bisogno di un conferimento senza limite minimo, viene scritto il valore nell’atto costitutivo, definisce la quota dei diritti dei soci nella società. Diritti: Ripartirsi l’utile e importanza del proprio voto. Si decide a maggioranza delle quote di capitale. Per modificare l’atto costitutivo vale l‘unanimità. Oggettivo: Si modifica il contratto di società. Soggettivo: Si modifica le parti del contratto di società. Può essere modificato questo criterio dai soci nell’atto costitutivo, possono decidere che queste decisioni vengano prese a maggioranza. E’ una norma dispositiva. Se il valore dei conferimenti non può essere accertato si divide in parti uguali tra soci. I soci hanno l’obbligo di conferire ciò che è necessario per lo svolgimento dell’attività sociale. Chi si rifiuta può essere escluso. Non è un’organizzazione corporativa, non ci sono organi come amministrativo, le decisioni possono essere assunte senza controllo, i soci possono essere anche amministratori. I soci possono decidere di darsi più regole formali. Società semplice: E’ agricola. Tutti i soci sono illimitatamente responsabili. La responsabilità dei soci è illimitata sussidiaria e solidale. Illimitata: Per le obbligazioni sociali rispondono con il loro patrimonio anche i soci. Sussidiaria: Siccome la società è un soggetto giuridico, il debitore principale è la società, viene dopo la responsabilità dei soci che rispondono di “un debito altrui”. E’ meno rilevante rispetto che alla SNC. Solidale: Tutti i soci sono responsabili per l’intero ammontare del debito. Il socio che paga può rivalersi verso gli altri soci con un’azione di regresso. Non ha un obbligo al registro imprese, in realtà solo ai fini di pubblicità, il creditore sociale non può vedere il bilancio, lui può chiedere il pagamento direttamente ad uno dei soci, a meno che il socio può indicare al creditore alcuni elementi della società dove il creditore si può soddisfare (c/c della società). Società in nome collettivo: E’ commerciale. Preventiva escursione: In questo caso il singolo socio ricco può non pagare, perché il creditore non ha chiesto prima il pagamento alla società. Se ci prova e non lo pagano, allora si può rivolgere al socio. La SNC ha un bilancio al registro imprese quindi i creditori si possono informare meglio. L’atto costitutivo viene iscritto al registro delle imprese, così ciò che c’è scritto diventa opponibile a terzi. Se non viene iscritta al registro imprese è una SNC irregolare. (Efficacia normativa) Se non è iscritto non si possono applicare le norme che rendono opponibile ai terzi le regole della SNC, in quel caso si torna al regime della società semplice (Non c’è più preventiva escursione, né distinzione tra soci amministratori e non). Le scritture private non sono obbligatorie iscriverle al registro imprese. Il creditore personale non può chiedere la liquidazione delle quote del socio fin quando dura la società, può chiedere il sequestro della quota (La titolarità della quota rimane del socio ma non ha più i diritti che vengono assegnati ad un costode giudiziario, che dà gli utili al creditore). Società irregolare e semplice: Il creditore personale può ottenere immediatamente la liquidazione della quota del socio. Quando la durata della società scade o viene continuata anche tacitamente: Il creditore personale del socio può ottenere la liquidazione delle quote del socio. Distinzione tra soci che amministrano e che non amministrano: Il socio amministratore è colui che ha il potere di decidere come l’attività sociale viene gestita. Possono decidere anche insieme ai soci non amministratori. Se non è chiaro si reputa tutti i soci sono amministratori. Rappresentanza della società: Una volta che una decisione è stata presa, occorre tradurre la decisione in un atto con i terzi, firmare il contratto, spendere il nome rappresentando la società. Si presume che tutti i soci siano rappresentanti. Però ci può essere una dissociazione. Amministrazione congiuntiva: Condivisa da tutti i soci, rappresentanza e decisioni con tutti i soci. Amministrazione disgiuntiva: La rappresentanza ad amministrazione è a capo di ciascun socio, ma ognuno è libero e non vincolato dalle decisioni dagli altri. Decisioni prese a maggioranza assoluta: Statuto (Regole amministrative, parte dell’atto costitutivo), atto costitutivo e le sue modifiche (Cambio sede, nuovo socio). Modifiche oggettive: Modifiche alle clausole. Modifiche soggettive: Modifiche alle parti. Diritto di prelazione: Diritto che hanno i soci verso i terzi di acquisto delle quote del socio che se ne vuole andare. Società in accomandita semplice: E’ commerciale. Interdizione del socio: Ci sarebbe bisogno di un tutore per continuare l’attività, potrebbero non volerlo nè il socio che gli altri. Se il socio ha conferito la propria opera/prestazione personale e non ne è più in grado gli altri soci possono decidere di escluderlo, stessa cosa se perisce il bene in natura. Giusta causa: Violazione di legge, inadempimento del socio ai suoi obblighi (C’è bisogno di nuove risorse nella società, un socio decide di non dare altri soldi), se viene contestato decide il giudice. Il socio ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione. Questo valore è calcolato dagli altri soci. Criteri per dare un valore alle quote: Valore di patrimonio netto (Attivo-Passivo) Utili che potrebbero essere conseguiti in quell’esercizio. Morte del socio: Regola base: Gli eredi ottengono la liquidazione ella quota (Rimborso in denaro). Clausole: Clausola di continuazione facoltativa: Gli eredi possono diventare soci, gli altri soci scrivono un consenso per l’accettazione dei nuovi soci. Il consenso dev’esserci anche dagli eredi. Clausola di continuazione obbligatoria: Gli eredi sono obbligati a diventare soci. Il divieto di patto commissorio (Patto vincolante prima della morte), rende questa clausola illegittima. Recesso del socio: Se la società è a tempo indeterminato il socio può recedere quando vuole con un preavviso solitamente di tre mesi. Se i soci decidono di prorogare il tempo determinato, anche qua può recedere quando vuole, con preavviso. In caso di giusta causa il socio può recedere quando vuole, anche senza preavviso. Ha effetto immediato se è senza preavviso. Il socio ha diritto al rimborso del valore della sua partecipazione in quel momento. Il valore è stabilito dagli altri soci amministratori della società, può essere previsto nello statuto che si debba andare da un esperto o da un giudice (che nomina un esperto) che stabiliscono un valore. Cause dello scioglimento della società: Volontà dei soci. Dichiarazione di nullità della società: Anche la società è un contratto, e può essere nullo se effetto da vizi (Manca consenso o elemento essenziale, causa illecita o oggetto impossibile) gravi. Il vincolo sociale se la società è nulla viene eliminato da quel momento, i contratti sociali in precedenza vengono considerati. Conseguenze della nullità: Il contratto non ha mai prodotto effetti tra le parti. Società fallita. Oggetto sociale raggiunto: Elemento essenziale, non è lo scopo della società. E’ il settore economico dove la società vuole operare (Costruzione di immobili). L’oggetto sociale aiuta a limitare le attività della società. Se chi amministra la società fuoriesce da questi limiti, il soggetto ne risponde personalmente, quell’atto non è nullo. L’oggetto sociale dev’essere limitante e determinato. Quando l’oggetto (Costruzione e commercializzazione di un determinato immobile) viene raggiunto, la società si può sciogliere. Lo scioglimento non corrisponde al momento di estinzione (Non più soggetto giuridico) della società. In mezzo c’è la liquidazione del patrimonio (Beni imm-materiali, crediti, debiti), i soci possono nominare il liquidatore uno degli amministratori. Divieto di intraprendere nuove operazioni durante la liquidazione: Metterebbe in repentaglio il patrimonio della società. E’ nuovo ciò che non si trova in continuità con le attività passate. Se lo fa, il liquidatore è personalmente e illimitatamente responsabile. Divieto di non destinare l’attivo ai soci prima di aver pagato tutti i creditori sociali: I soci hanno diritto al loro rimborso, ma dopo tutti i creditori sociali (Prima privilegiati), sono subordinato a loro. Se no è bancarotta fraudolenta. Alla fine c’è il bilancio finale di liquidazione, ci può essere anche un piano di riparto: Ripagare il credito che ha il socio verso la scoeità, pari a valore dei suoi conferimenti. Se rimane ancora denaro, è un utile che verrà distribuito ai soci, proporzionalmente al valore della loro partecipazione. Estinzione della società: Ha efficacia dichiarativa con la cancellazione al registro delle imprese. I creditori sociali insoddisfatti possono chiedere il fallimento (Liquidazione giudiziale) entro un anno. Possono chiedere il risarcimento dei danni al liquidatore che non è stato adempiente verso loro, creditori. Società in Accomandita Semplice: Soci accomandanti: Hanno responsabilità limitata. Se amministrasse sarebbe una società di capitali. Soci accomandatari: Hanno responsabilità illimitata. Solo loro amministrano la società, è una norma imperativa.