Diritto Commerciale - Senza Date PDF

Summary

"Diritto commerciale - senza date" presenta una panoramica sulle imprese, le società di persone e di capitali. L'obiettivo principale è definire l'imprenditore, le categorie di imprenditori, e le differenze tra imprenditore agricolo e commerciale, nonché la figura del piccolo imprenditore. I concetti vengono esposti in modo dettagliato ed esempi.

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Diritto commerciale Imprese, società di persone e società di capitali Capitoli: 1-7, 10-28 Esame: orale, 2 domande (quasi sicuramente una sulle società di capitali) Chi è l’imprenditore per il codice civile? Art 2082 del c.c. È imprenditore chi esercita profe...

Diritto commerciale Imprese, società di persone e società di capitali Capitoli: 1-7, 10-28 Esame: orale, 2 domande (quasi sicuramente una sulle società di capitali) Chi è l’imprenditore per il codice civile? Art 2082 del c.c. È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi Requisiti per essere considerato un imprenditore: 1. Svolgere un’attività produttiva: serie coordinata di atti giuridici o materiali tra loro correlati. Non un singolo atto, ma un’attività volta alla produzione di beni, prestazione di servizi o un’attività volta allo scambio/ distribuzione (es: Amazon/GDO) Non è un imprenditore chi svolge SOLO delle attività di mero godimento (es: a1ittuario). È imprenditore chi svolge attività illecite?  Attività illegale: viene esercitata in mancanza di autorizzazioni imposte dalla legge, ma l’oggetto dell’attività non è illecito  Attività immorale: l’oggetto dell’attività è illecito, ad esempio lo spaccio di droga Ai soggetti che esercitano attività illecite si applicano solo le norme a loro sfavorevoli. 2. Economicità: a. i ricavi della sua attività devono almeno coprire i costi b. l’attività dev’essere rivolta al mercato si escludono i soggetti che non svolgono la loro attività economicamente, operano gratuitamente, ad esempio l’istruzione, oppure producono qualcosa esclusivamente per sé stessi i ricavi devono coprire i costi (= esiste un profitto)? Il lucro è un requisito? Si ritiene che non sia necessario il lucro soggettivo perché ci sono sempre più realtà che operano senza perseguire uno scopo di lucro, ma solo col requisito dell’economicità. 3. Organizzazione dei fattori produttivi L’imprenditore è a capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. NON è imprenditore il lavoratore autonomo perché non vi è organizzazione dei fattori produttivi. Es: elettricista che lavora da solo / elettricista con attività, negozio, struttura, dipendenti… Dal 16 marzo 2019, l’art. 2086 del c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili che siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi d’impresa e la perdita della continuità aziendale (= operare come un’impresa in funzionamento per i prossimi 12 mesi). Questa norma ha una norma speculare nel codice della crisi, nell’articolo 3: l’imprenditore deve predisporre delle misure idonee per contrastare la crisi. L’organizzazione definisce la fattispecie di imprenditore, ma allo stesso tempo l’istituzione di assetti è proprio un obbligo dell’imprenditore. 4. Professionalità: abitualmente. È un REQUISITO TEMPORALE. 1 Abitualità =/= consecutività o esclusività (es: stagionali, doppio lavoro) Non è necessario che vengano svolti molti a1ari, può anche trattarsi di un solo a1are (es: costruzione di UN SOLO grattacielo). Non è imprenditore chi svolge un’attività soltanto saltuariamente (es: Vinted) Chi esercita una professione intellettuale (medico, avvocato, commercialista, avvocato…) NON È UN IMPRENDITORE perché non deve organizzare dei fattori produttivi e perché per ragioni storiche a questi soggetti non si applicano gli statuti degli imprenditori, essendo attività già regolate e che richiedono una preparazione specifica o l’iscrizione a un albo. Ci sono però delle discriminazioni: se il medico è anche proprietario della clinica e la gestisce, allora è un imprenditore. Categorie di imprenditori Distinzione in funzione di: imprenditore: attività  Agricolo  Commerciale Dimensioni dell’impresa  Piccolo imprenditore  Imprenditore ordinario Natura del soggetto titolare dell’impresa  Individuale  Collettiva  Pubblica A tutti gli imprenditori si applica lo statuto generale dell’imprenditore. È uno statuto di favore (norme atte a tutelare l’imprenditore).  Pubblicità (legale)  Disciplina dell’azienda  Diritto industriale All’imprenditore commerciale ordinario si applica lo statuto dell’imprenditore commerciale ordinario. È uno statuto di rigore, perché ha delle norme molto stringenti per l’imprenditore: la disciplina della rappresentanza, gli obblighi relativi alle scritture contabili, assoggettabilità alle procedure concorsuali. ATTIVITÀ  AGRICOLA  art. 2135 c.c. Che svolge attività agricole essenziali e connesse. Attività essenziali: 1. Coltivazione del fondo 2. Allevamento di animali 3. Selvicoltura (chi si prende cura del bosco) Con il decreto legislativo 228 del 2001 è stato riformulato l’articolo 2135. Nel secondo comma leggiamo: “… si intendono delle attività che siano dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico oppure anche solo di una sua fase, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo …” “POSSONO”  non è obbligatorio utilizzare il fondo. In questo modo anche chi ha degli allevamenti intensivi è imprenditore agricolo poiché gli animali seguono un ciclo biologico. Attività connesse: quelle attività che di per sé sarebbero attività commerciali, ma vengono assimilate per l’imprenditore agricolo come attività agricole (es: trasformazione della frutta in 2 marmellate, vendita in canali distributivi) poiché l’attività commerciale viene e1ettuata utilizzando prevalentemente materie prime provenienti dall’attività agricola. Statuto imprenditore agricolo 1. L’iscrizione ha e1icacia dichiarativa. Se un atto o un fatto nell’ambito della pubblicità dichiarativa è iscritto nel registro delle imprese, il contenuto è opponibile ai terzi. Se un fatto non è stato iscritto, sarà onere dell’imprenditore dimostrare che il terzo sapeva di un determinato atto o fatto. 2. L’imprenditore agricolo è esonerato dall’obbligo delle scritture contabili di cui all’art. 2214 e i seguenti del c.c. 3. Non è soggetto alle procedure concorsuali: liquidazione giudiziale (ex fallimento), concordato preventivo. Perché? L’imprenditore agricolo non è solo soggetto al rischio d’impresa, ma anche al rischio atmosferico. Può essere soggetto a crisi da sovraindebitamento e nel codice della crisi sono previsti strumenti a cui può accedere per risolvere la crisi.  COMMERCIALE  art. 2195 c.c.  Chi svolge attività commerciali ed ausiliarie: 1. Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi 2. Attività intermediaria nella circolazione dei beni  distribuzione 3. Attività di trasporto per aria, per terra o per acqua 4. Attività bancaria e assicurativa 5. Attività ausiliarie a queste (residuale) DIMENSIONI DELL’IMPRESA All’art. 2083 c.c. la definizione del piccolo imprenditore: 1. Coltivatore diretto del fondo (piccolo imprenditore agricolo) 2. Artigiano (piccolo imprenditore commerciale) 3. Commerciante (piccolo commerciante) 4. Tutti coloro che esercitano l’attività commerciale organizzata prevalentemente con il suo lavoro o di quello dei suoi familiari (def. piccolo imprenditore GENERALE) Statuto del piccolo imprenditore: - statuto generale dell’imprenditore - non ha l’obbligo di iscriversi al RI, ma se avviene l’iscrizione nel RI allora si dice che l’iscrizione ha e1icacia di pubblicità notizia, non dichiarativa - non c’è l’obbligo delle scritture contabili, ma deve istituire gli assetti contabili (ad oggi c’è questa contraddizione nel nostro ordinamento) - non è soggetto alla liquidazione giudiziale, ma si può usufruire delle procedure concorsuali da sovraindebitamento (liquidazione controllata del sovraindebitato e concordato minore) e della convenzione in moratoria Il piccolo commerciante si occupa del lavoro proprio o dei suoi familiari. Dobbiamo distinguere il piccolo imprenditore da:  IMPRESA MINORE, definita dall’art. 2, lett. d), c.c.i.i. (codice della crisi). Prima del 2006, anche ai fini del fallimento, si faceva riferimento al codice civile, ma non si riusciva a chiarire equivocamente chi fosse o meno piccolo imprenditore. Allora si sono identificati dei parametri standard, contenuti nel codice della crisi, per determinare l’impresa minore:  attivo patrimoniale, di max 300.000€ nell’anno e nei tre precedenti  ricavi di max 200.000€ nell’anno e nei tre precedenti  ammontare di debiti, anche non scaduti, che non superi i 500.000€ 3 Quindi le due definizioni non sono perfettamente sovrapponibili: si può avere un piccolo imprenditore (es: ristorante a gestione familiare) sottoposto a liquidazione giudiziale perché la sua impresa, superando le soglie, non è un’impresa minore. Si può avere una piccola impresa, che non usa il lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari, ma i cui ricavi sono sotto le soglie, per cui non è sottoposta a liquidazione giudiziale. Agricolo Commerciale (art. 2135 c.c.) (art. 2195 c.c.) Piccolo Coltivatore diretto Artigiano (art. 2083 c.c.) Piccolo commerciante Ordinario Ordinario agricolo Ordinario commerciale  IMPRESA FAMILIARE, definita dall’art. 230-bis c.c. È l’impresa nella quale collaborano: coniuge, parte di un’unione di fatto, parenti entro il terzo grado (nipoti), a1ini entro il secondo grado (cognati) cioè famiglia nucleare. Il legislatore tutela i familiari che partecipano all’attività dell’impresa familiare. Sono norme che vanno ad individuare quali sono i diritti amministrativi e patrimoniali che hanno i familiari dell’imprenditore individuale. I. Diritti patrimoniali - diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia - diritto di partecipazione agli utili dell’impresa - diritto sui beni acquistati con gli utili - diritto di prelazione sull’azienda (in caso di divisione ereditaria o trasferimento) II. Diritti amministrativi - adozione a maggioranza delle decisioni relative alla gestione straordinaria dell’impresa e altre decisioni di particolare rilievo L’impresa resta individuale, quindi solo il titolare è soggetto a liquidazione giudiziale.  CATEGORIE UNIONALI (dall’UE), raccomandazione 2003/361/CE direttiva europea 2013/34/UE 4 L’imprenditore ordinario è definito in negativo, ovvero è l’imprenditore non piccolo. NATURA DEL SOGGETTO TITOLARE DELL’IMPRESA  Imprenditore individuale  persona fisica  Imprenditore collettivo o Società  impresa societaria o Associazioni e fondazioni o …  Impresa pubblica o Imprese organo: esercitano attività commerciale, ma non hanno autonomia dall’ente pubblico di riferimento. Non hanno obbligo di registrazione e sono assolutamente esonerati dalle procedure concorsuali. Si applica lo statuto generale dell’imprenditore. o Enti pubblici economici o Società a partecipazione pubblica. Soggette alle procedure concorsuali. Lo statuto dell’imprenditore Individuazione dell’imprenditore: 1. A chi si può imputare l’attività di impresa? Due criteri: 1. Formale  spendita del nome: il soggetto agisce in nome e per conto proprio 2. Sostanziale  nell’interesse di chi si svolge l’attività, a prescindere dal titolare? Non basta il criterio formale: c’è la possibilità che si verifichino degli abusi, per cui l’attività d’impresa è imputabile a un soggetto, ma svolta nell’interesse di un altro soggetto che non appare  dissociazione. Casi di dissociazione Ci sono dei casi in cui la dissociazione è alla luce del sole, in cui è evidente la di1erenza tra imprenditore e “mandatario”, he compie degli atti giuridici al posto del “mandante”. In altri casi, invece, dei soggetti che non possono apparire, ad esempio per divieto di concorrenza, si avvalgono di un prestanome. Casi di dissociazione volontaria Libero professionista che svolge anche la professione di imprenditore. Incompatibilità: riguarda i soggetti che, anche se non possono svolgere un’attività d’impresa dato che sono incompatibili, la svolgono comunque. Il legislatore stabilisce che gli si potrà comunque attribuire la qualifica di imprenditore e restano ferme le sanzioni di tipo amministrativo e penale che gli si potranno attribuire. Casi di dissociazione obbligatoria Il legislatore disciplina il caso dell’esercizio di un’impresa commerciale da parte del soggetto inabilitato: l’inabilitato può proseguire nella sua attività di impresa se ha l’autorizzazione del giudice tutelare e ne viene data pubblicità nel registro delle imprese. Il giudice tutelare può subordinate l’attività alla nomina di un institore. Non è possibile questo tipo di disciplina in caso di minore o interdetto. 2. Quando si considera avviata/cessata l’attività d’impresa? Solo in questo lasso di tempo si applica lo statuto dell’imprenditore 5 Due criteri:  Dati formali: la data è un criterio oggettivo  Principio e1ettività: primo e ultimo atto dell’attività d’impresa (o insieme di atti coordinati). Utile anche questo criterio poiché non per tutte le imprese è obbligatoria l’iscrizione a registro delle imprese. Statuto generale imprenditore + statuto imprenditore commerciale ordinario  Disciplina dell’azienda  Registro delle imprese  Disciplina dei segni distintivi  Scritture contabili  Disciplina della concorrenza  Rappresentanza commerciale  Procedure concorsuali Regole che definiscono le attività interne e i rapporti con i soggetti terzi. Statuto dell’imprenditore commerciale ordinario Registro delle imprese Serve a fornire delle informazioni a1idabili, sui cui i terzi possono fare a1idamento. Dà certezza degli scambi e garantisce la trasparenza nei rapporti tra i soggetti. Consente di realizzare un regime di pubblicità legale  comunicazione impropria poiché verso una generalità di soggetti o Pubblicità di diritto  il legislatore individua gli strumenti secondo mezzi prestabiliti o Pubblicità di fatto  il legislatore impone l’obbligo di pubblicità attraverso “mezzi idonei” E;etti della pubblicità legale: 1. E;icacia notizia L’iscrizione non ha e1etti giuridici, l’imprenditore dà un’informazione attraverso il registro delle imprese. Non dà una presunzione di conoscenza. 2. E;icacia dichiarativa o E1etto positivo: l’atto è opponibile ai terzi  presunzione di conoscenza o E1etto negativo: pubblicità non eseguita  presunzione di non conoscenza  onere di dimostrare la conoscenza Agisce sull’opponibilità ai terzi, ma non sull’e1icacia dell’atto. 3. E;icacia costitutiva: necessaria a1inché l’atto produca la sua e1icacia È un frammento della fattispecie. Classico esempio: l’atto costitutivo delle società di capitali deve necessariamente essere iscritto al registro delle imprese altrimenti la società non è costituita. 4. E;icacia normativa: necessaria l’iscrizione al registro delle imprese purché sia applicata una determinata disciplina La disciplina è diversa nel caso delle società di persone regolari (iscritte al registro) /irregolari (non iscritte). 5. E;icacia sanante: non si può chiedere l’invalidità ma soltanto eventuali risarcimenti Dal momento che l’atto è iscritto al registro delle imprese vengono sanati eventuali vizi di quell’atto, per tutelare i terzi. 6 Definizione: è un registro pubblico, informatico e tenuto dalle camere di commercio presso ciascuna provincia. È unico per tutta Italia, ma l’imprenditore deve registrarsi presso l’u1icio territorialmente competente. A capo dell’u1icio del registro delle imprese territoriale c’è il conservatore che opera sotto la vigilanza di un giudice del tribunale, che e1ettua un controllo di validità formale: non verifica il contenuto, ma la validità della forma di ciò che viene iscritto e se per l’atto è prevista l’iscrizione  PRINCIPIO DI TIPICITÀ: possono essere iscritti soltanto quegli atti per cui è prevista per legge la pubblicazione. Struttura: 1. sezione ordinaria – e1icacia dichiarativa. Imprenditori commerciali ordinari, società (es. enti pubblici che esercitano attività d’impresa), sedi costituite all’estero ma con sede ordinaria/amministrativa in Italia. 2. sezioni speciali – e1icacia dichiarativa. Diverse sezioni per diversi tipo di imprenditore, ognuna con un regime di1erente di pubblicità. Imprenditore agricolo, società semplici, società innovative, società tra professionisti, … 2. vi sono iscritti atti e fatti che hanno ad oggetto la vita dell’impresa, entro 30 giorni dall’evento: · inizio attività · dati anagrafici dell’imprenditore · eventuali institori e procuratori · tutte le modifiche degli atti · cessazione dell’attività Scritture contabili Le scritture contabili danno una continua e costante informazione sull’attività dell’impresa. Servono all’imprenditore e ai terzi. Sono informazioni di tipo monetario e quantitativo, il cui fine ultimo è quello di fornire il risultato economico dell’esercizio e di fotografare la struttura patrimoniale dell’impresa. Sono obbligatorie per l’imprenditore commerciale ordinario. Per l’art. 2214 c.c.: Libri obbligatori  libro giornale: segue l’ordine cronologico ed è analitico  libro degli inventari: disciplinato dall’art. 2217 c.c. Dev’essere redatto all’inizio dell’attività e poi con cadenza annuale e deve contenere la valutazione di attività e passività relative all’impresa. L’elenco si chiude con il bilancio. Dev’essere sottoscritto entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Altro (libri non esplicitamente nominati dal legislatore)  Scritture richieste da natura e dimensioni dell’impresa (es: libro mastro, libro di magazzino, …)  L’imprenditore deve conservare la corrispondenza commerciale: deve tenere copia di tutte le fatture che spedisce e gli originali di tutti quelli che riceve Obblighi di tenuta e conservazione: indicazioni su come tenere le scritture contabili (formalità di modo e contenuto); norme riferite a cartaceo e digitale. Le scritture devono essere conservate per 10 anni dall’ultima formalizzazione. Art. 2709 c.c.  Le scritture contabili hanno rilevanza a fini probatori: fanno prova contro l’imprenditore (si parte dal presupposto che non è detto che non siano manomesse). 7 Tuttavia, per controversie tra imprenditori, possono essere utilizzate come prova a favore dell’imprenditore se sono state regolarmente tenute e se la controversia sia relativa all’attività dell’impresa. Rappresentanza commerciale Ausiliari interni  dipendenti dell’impresa Ausiliari esterni  soggetti interni all’impresa (contratto di mandato: mediatore/mandatario, di agenzia: agente di commercio, …) Gli ausiliari interni Sono figure che hanno il particolare potere di rappresentare l’imprenditore, senza che occorra la procura poiché la rappresentanza opera ex lege, ovvero la rappresentanza è un e1etto legale che deriva direttamente dalla loro qualifica all’interno dell’impresa. L’institore: colui che è preposto dal titolare dell’impresa all’esercizio di un’impresa commerciale. Ha potere di rappresentanza generale di due tipi:  sostanziale: rappresenta l’imprenditore in tutti gli atti relativi all’impresa, a parte gli atti di straordinaria amministrazione  processuale: può stare in giudizio al posto dell’imprenditore. Ha legittimazione sia attiva che passiva: attiva  avvia la controversia, passiva  chiamato in causa Per modificare (in più o in meno) i poteri dell’institore occorre una procura institoria, pubblicata nel registro delle imprese. Se ci sono più institori, questi possono agire distintamente. L’institore deve spendere il nome dell’imprenditore, altrimenti risponde personalmente degli atti. Il procuratore: ha un potere più circoscritto rispetto all’institore, sta al gradino più basso. Egli non è preposto all’esercizio dell’attività d’impresa, il suo potere è circoscritto a determinati ambiti, ma compie comunque degli atti in nome e per conto dell’imprenditore nonostante non abbia l’esercizio dell’impresa (di1erenza con institore), quindi non gravano su di lui gli obblighi di pubblicità sul registro delle imprese e di tenere le scritture contabili. Se non spende il nome dell’imprenditore, non ha responsabilità solidale con l’imprenditore, ma risponde soltanto lui. Il commesso: si interfaccia ai terzi, ha una procura estremamente limitata degli atti relegata alle sue mansioni. Entriamo nello statuto generale dell’imprenditore L’azienda Definizione secondo l’art. 2555 c.c.: l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.  impresa ≠ azienda Beni aziendali: beni destinati all’utilizzo in azienda, non necessariamente di proprietà dell’imprenditore. Avviamento: valore dell’azienda che eccede il mero valore dei beni aziendali. Il valore aggiuntivo deriva dall’organizzazione funzionale dei beni al servizio dell’azienda. L’avviamento non circola senza l’azienda, poiché ne è intrinseco. L’avviamento è quello che fa la di1erenza tra il prezzo e il valore, viene registrato solo se ottenuto a titolo oneroso. 8 Trasferimento dell’azienda per cessione/a1itto/usufrutto. Il valore deve venir conservato anche al variare del proprietario, ovvero deve conservarsi l’avviamento, per cui il legislatore ha determinato specifiche norme per far sì che questo avvenga.  eventualità: cessione/a1itto di un ramo d’azienda, ovvero di una sezione dell’azienda autonoma Norme che regolano il trasferimento d’azienda: 1. FORMA E PUBBLICITÀ  forma scritta imposta per fini probatori (ad probationem), ma la mancata forma scritta non impedisce l’e1icacia del trasferimento (ad substantiam). Se vi sono dei beni il cui trasferimento necessita della forma scritta, questa è imposta ad substantiam. Es: donazione dell’azienda  iscrizione al registro delle imprese, a max 30 giorni dall’atto, da parte del notaio 2. EFFETTI  Divieto di concorrenza (per il precedente proprietario) Per evitare lo sviamento della clientela, il legislatore stabilisce che per un periodo di 5 anni l’alienante non può avviare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela per l’oggetto, per l’ubicazione o per altre circostanze.  Subentro nei contratti pendenti Contratti pendenti: non sono stati interamente eseguiti da entrambe le parti Se una parte ha già dato esecuzione  nascita di crediti/debiti Il cessionario subentra automaticamente nei contratti pendenti relativi all’azienda, a meno di contratti a livello personale (la pattuizione dipende dall’identità dei contraenti). Può recedere solo per giusta causa.  Crediti/debiti (art. 2559 c.c.) - trattati diversamente per tutelare il creditore I crediti si trasferiscono anche se non viene data notifica al debitore ceduto. Se il debitore paga in buona fede al cedente e non al cessionario è comunque liberato dal debito. Per i debiti la situazione è diversa, poiché non è garantita solvenza del nuovo debitore. Il cedente continua a rispondere in solido dei debiti dell’azienda, a meno che non risulti che il creditore abbia acconsentito al trasferimento del debito. Massima tutela per il creditore, che deriva anche da un’altra regola: se i debiti risultano dalle scritture contabili, anche se il debito non è stato trasferito, continua a rispondere anche l’acquirente dell’azienda. Per i debiti relativi ai dipendenti continuano a rispondere in solido sia il cedente che il cessionario art 2112 c.c. 3. ULTERIORI MODALITÀ  Usufrutto vale il divieto di concorrenza, subentro del contratto, tema dei crediti (per cui risponde solo chi si è assunto il debito/credito, senza solidarietà, eccezione per i dipendenti per cui c’è la massima tutela)  A;itto valgono le stesse norme dell’usufrutto Le società Nozione di società Le società sono un tipo di imprese collettive. Impresa collettiva non è sinonimo di società, anche le fondazioni e i consorzi sono imprese collettive. È anche vero il contrario, infatti vi sono società che non svolgono attività d’impresa, come le associazioni di professionisti. Particolarità: il legislatore nel 2003 ha introdotto società unipersonali Cosa intendiamo per società? 9 Per dare una definizione giuridica, ha un duplice significato: sia l’ente, che il contratto di società. 1. Soggetto giuridico: centro di interessi autonomo, con un suo patrimonio distinto da quello dei suoi soci. Proprio per questo sono normate dal legislatore come soggetti a sé. 2. Contratto: quando due o più persone stipulano il contratto di società, creano l’ente che eserciterà l’attività di impresa. Art. 2247 c.c. “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividere gli utili.” (Libro 5°, titolo 5°: delle società. Titolo quinto suddiviso in 15 capi, strutturati in sezioni) È un contratto plurilaterale con comunione di scopo (obiettivo comune  esercitano in comune l’attività di impresa). Elementi chiave del contratto di società 1. Conferimento dei soci: il socio si obbliga ad apportare in società le risorse necessarie a1inché la società possa avviare ed esercitare la propria attività. La dotazione iniziale di risorse è conferita dai soci, che siano essi beni o servizi. La somma dei conferimenti è il capitale sociale. A volte è imposto un capitale minimo. Nelle società per azioni i servizi non possono essere conferiti. Se un socio contribuisce non con beni o servizi, ma con il suo lavoro, viene chiamato socio d’opera. 2. Esercizio in comune di un’attività economica: l’oggetto sociale Si pretende che l’attività sia svolta con economicità, ovvero i ricavi devono almeno pareggiare i costi. Di1erenze con definizione di imprenditore o manca il riferimento all’attività organizzata, perché è implicito: la società è un ente o manca il riferimento alla professionalità (svolgere l’attività in maniera abituale), perché non è detto che sia così: potrebbe esserci una società occasionale. Le società possono anche non svolgere o svolgere saltuariamente un’attività d’impresa (es: società tra professionisti, normata in gran parte dalle stesse norme, salvo alcuni particolari). 3. Scopo di lucro  società lucrative  Lucro oggettivo: attività finalizzata a ottenere un surplus, ovvero i ricavi superano i costi  Lucro soggettivo: dividere gli utili prodotti dalla società tra i soci Scopo mutualistico: proprio delle società cooperative. Intende dare dei vantaggi ai propri cooperatori (es: tessera del supermercato, fornisce sconti). Scopo consortile: dare vantaggi ai soci consorziati. Esistono enti senza scopo di lucro: le imprese sociali, con finalità solidaristiche ovvero con l’obbligo di non distribuire tra i soci gli utili prodotti. In una posizione intermedia tra la società lucrativa e l’impresa sociale ci sono le società benefit, regolate dalla legge 208 del 2015 e hanno sia scopo di lucro che scopo altruistico. Società ≠ comunione a scopo di godimento Di;erenza Nella comunione a scopo di godimento il fine è solamente godere i frutti derivanti dalla titolarità dei beni (es: proprietario di immobile gode dei frutti senza svolgere nessuna attività). Nella società deve essere svolta un’attività Disciplina Comunione a scopo di godimento art. 2248 c.c., seguente ai contratti di società. La comunione è una condizione giuridica statica, si ha il diritto di utilizzare da soli il bene in comunione, se ne può chiedere la divisione e prevale l’interesse del singolo. 10 La società non è statica, ma situazione giuridica dinamica, perché non si limitano a godere dei frutti di una titolarità, ma svolgono un’attività. I beni sono destinati all’attività. Lo scioglimento della società non è così immediato, ma devono esserci delle specifiche condizioni e prevale un interesse collettivo, non del singolo. Situazioni di confine  comunione d’azienda Es: gli eredi di un titolare di una società diventano titolari in comunione (contitolarità) dell’azienda. L’oggetto di comproprietà è l’azienda, ma i titolari non compiono attività d’impresa; essi potrebbero a1ittare la società a un terzo che sarà l’imprenditore, mentre loro godranno dei proventi dall’a1itto della società, cioè del canone. Possono decidere di svolgere comunque attività d’impresa MA senza formalizzare la collaborazione, ciò fa nascere la società di fatto.  società immobiliari di comodo: oggetto sociale con cui viene indicata attività di trading immobiliare, che in realtà è sempre locazione di un locale (manca l’attività d’impresa, però formalmente passa come un oggetto sociale imprenditoriale). il tribunale può ordinarne lo scioglimento per motivi tributari (si paga meno per le società di comodo). Il legislatore ne agevola la conversione in società semplici, ovvero senza scopi commerciali. Classificazione dei tipi sociali: 1. Società di persone: dimensioni minori, spesso con strutture semplificate. 2. Società di capitali: tendenzialmente di dimensioni medio-grandi, con numerosi soci e strutture più complesse. 1. Società di persone Società semplice (s.s.): invenzione del legislatore del 1942, fondendo codice civile e codice di commercio., da una necessità di regolare il mondo relativo alle attività non commerciali (es: agricola o professionale svolta in modo societario). Società in nome collettivo (s.n.c.): nasce in tardo medioevo, inizialmente compagnia commerciale. Società in accomàndita semplice (s.a.s.): nasce successivamente e risponde all’esigenza di coniugare i soggetti che svolgono attività d’impresa e quelli che intendono solo apportare capitale. 2. Società di capitali Società per azioni (s.p.a.): nascono dal prototipo delle compagnie coloniali, con struttura già simile a quella di adesso e costi ingentissimi. Nasce l’dea dell’azione come strumento per facilitare il passaggio di proprietà tra i soci. Nasce l’esigenza della limitazione della responsabilità tra i soci Società in accomàndita per azioni (s.a.p.a): capitale suddiviso in azioni, ma con due categorie di soci Società a responsabilità limitata (s.r.l.): nasce in Inghilterra/Germania e introdotta in Italia nel 1942 per creare una società di capitali utilizzabile da piccole realtà imprenditoriali senza le implicazioni della società per azioni. Su questi sei tipi sociali:  vige il principio di tipicità: i tipi sociali sono soltanto questi sei. Non possono essere create altre società atipiche per una questione di certezza del diritto, in questo modo i terzi sanno di cosa si tratta e qual è la sua disciplina. 11  i soci hanno libertà di scelta, ma con delle limitazioni: per costituire una società che esercita attività commerciale non può essere utilizzata la società semplice. Qualsiasi altra attività che non sia commerciale ha come modello base la società semplice, ma anche tutte le altre possono essere utilizzate.  Lo statuto dell’imprenditore commerciale non può essere applicato alla s.s. In altri casi vigilati o sotto direzioni di enti o PA, il legislatore impone specifici tipi sociali per beneficiare di tale disciplina o accedere ad un tipo di attività (es. banche).  L’autonomia dei soci (negoziale/statutaria) consiste nella possibilità di disciplina di alcuni aspetti della società in modo più adeguato come scelto dai soci stessi, che non preveda la modifica del tipo di società. Principali di;erenze tra società di persone e società di capitali Società di persone Società di capitali ▫ Socio  Intuitus personae ▫ Socio  Nelle società di capitali i soci rispondono in nelle società di persone ci sono modelli maniera limitata ai conferimenti e non con il loro organizzati per persone, perché le funzioni sono patrimonio personale, quindi la loro perdita si limita a direttamente collegate alla persona. I soci hanno quanto hanno conferito, infatti il loro ruolo non è diverse funzioni, tutte nelle loro mani e nemmeno così centrale come persone. rispondono delle obbligazioni della società in toto con il loro patrimonio personale. ▫ Soggettività giuridica e autonomia patrimoniale imperfetta: è un soggetto autonomo e indipendente ▫ Personalità giuridica e autonomia rispetto ai soci, ma non ha la stessa autonomia della patrimoniale perfetta: la società è una persona capacità giuridica. I soci generalmente rispondono giuridica, un ente distinto dai soci con il con il loro patrimonio personale ai debiti della società: patrimonio distinto. c’è una garanzia in più. Se fallisce la società, falliscono anche i soci. Le società di persone  Costituzione  Struttura interna  Scioglimento o Singolo rapporto sociale o Società Premessa al tema delle società di persone Il cuore è la disciplina della società semplice artt. 2251-2290. La disciplina delle società di persone è organizzata a scatole cinesi. Il cuore è la società semplice. Gli altri tipi sociali si basano su questa disciplina. Le società in nome collettivo seguono le norme della società semplice e altre norme relative alle società in nome collettivo (artt. 2251-2290 + artt. 2291-2312). Laddove ci sia qualcosa di non specificatamente trattato, vale la disciplina della società semplice. 12 Allo stesso modo, per le società in accomandita semplice valgono le norme che regolano le società in nome collettivo più ulteriori norme relative nello specifico alle società in accomandita semplice (artt. 2251-2290 + artt. 2291-2312 + artt. 2313-2324) Società in accomandita semplice Artt. 2313 - 2324 Società in nome collettivo Artt. 2291 - 2312 Società semplice Artt. 2251 - 2290 Costituzione Società semplice:  Contratto a forma libera – ad esempio anche in forma non scritta – a meno che non vengano e1ettuati particolari conferimenti che necessitano della forma scritta, ad esempio per trasferire la proprietà di un immobile.  Contenuto: il legislatore non dispone nulla per il contenuto preciso dell’atto costitutivo, ma in via interpretativa deve almeno esporre i dati identificativi essenziali della società: la ragione sociale (nome della società di persone), la sede, chi sono i soci. Ciò che non è disciplinato non è privo di disciplina: ci sono delle norme suppletive previste dal codice civile, ovvero che disciplinano ciò che i soci non regolano tra di loro.  Iscrizione al registro delle imprese: le s.s. non vanno nella sezione ordinaria, ma in quella speciale. L’iscrizione ha funzione di pubblicità notizia, per le società semplici agricole invece ha funzione dichiarativa. Società in nome collettivo:  Contratto a forma specifica: art. 2296 c.c. deve essere iscritto al registro delle imprese un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (= dal notaio).  Contenuto: è previsto un elenco specifico del contenuto minimo dell’atto costitutivo. È obbligatorio indicare:  l’identità dei soci (dal 2003 una s.p.a. e una società di persone può essere socia di una società di persone).  la ragione sociale (formata dal nome di uno o più soci, seguito dall’indicazione del rapporto sociale “s.n.c.”). È possibile mantenere nella ragione sociale il nome di un socio receduto o defunto, se si ha l’approvazione del socio o degli eredi;  quali soci hanno l’amministrazione e la rappresentanza;  la sede legale della società (per la competenza territoriale)  L’oggetto sociale  I conferimenti e come sono stati valutati  Le prestazioni a cui si è impegnato il socio d’opera  Le norme secondo le quali vengono ripartiti gli utili e le perdite e la quota di ciascun socio agli utili e le perdite  La durata della società. Se non specificato nulla, a tempo indeterminato  Iscrizione al registro delle imprese: a 30 giorni a cura del notaio se atto pubblico oppure degli amministratori, se gli amministratori sono inerti i soci possono provvedere all’iscrizione e le spese 13 verranno sostenute dalla società. L’iscrizione viene fatta alla sede legale della società ed eventualmente anche alle sedi secondarie. Anche le modifiche devono essere iscritte a 30 gg sul registro delle imprese. E1icacia dell’iscrizione: NORMATIVA. Caso di mancata iscrizione al R.I. L’iscrizione al registro delle imprese della società non implica la non esistenza della società ma solo una irregolarità. Se viene iscritta è una società regolare a cui vengono applicate le norme di cui prima, invece per le società irregolari alcune norme non si applicheranno e verranno invece applicate delle norme sfavorevoli per i soci e particolarmente tutelative per i terzi. o Le società di fatto sono società irregolari, poiché non iscritte al registro delle imprese. per queste società manca il contratto, sono costituite per fatti concludenti. o La società occulta: all’esterno si presenta un imprenditore individuale, per volontà dei soci di non comparire. Se l’imprenditore individuale fallisce ma si dimostra che dietro c’era una società, i soci falliscono tutti. o Nella società apparente: i soci non costituiscono società, ma i comportamenti esterni mostrano che esiste una società. In caso di liquidazione giudiziale potrebbero fallire i soci, per tutelare i terzi che hanno agito nell’ottica dell’esistenza della società. Per analogia, si applica la norma delle società per azioni, vale il principio dell’intangibilità dell’attività svolta e la presenza di invalidità, questa vale ex novo e non ha e1icacia retroattiva. Società in accomandita semplice: lo vediamo dopo Conferimenti  Obbligo di conferimento per i soci: a'ectio societatis, ovvero la volontà del socio di entrare a far parte della società. Nelle società di persone, i conferimenti hanno delle caratteristiche diverse da quelli delle società di capitali, in quanto i soci rispondono anche personalmente (patrimonio personale) delle obbligazioni della società.  Vincolo di destinazione: il socio non può usare i beni appartenenti al patrimonio della società per fini estranei a quelli della società.  Determinazione del conferimento: i soci devono stabilire l’entità e la tipologia dei conferimenti. E se non prevedono nulla?  Norme suppletive, secondo cui i soci devono conferire in parti uguali quanto necessario per perseguire il contratto sociale.  Entità conferibili: il legislatore non dà alcun tipo di vincolo per l’entità che può essere conferita; ovviamente devono essere suscettibili di valutazione economica e strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale. Possono essere conferiti (art. 2254 c.c.): o Denaro (di default) o Beni in natura  se il bene viene conferito in natura alla società si applicano le disposizioni della vendita sia in relazione alla garanzia dovuta dal socio sia in relazione al passaggio dei rischi. Il socio deve sopportare l’eventuale rischio di perimento del bene conferito finché non diventa a carico della società. Per beni a titolo di godimento, in questo caso in relazione alla garanzia che il socio deve dare si applicano le norme sulla locazione o Crediti: il terzo adempierà all’obbligazione nei confronti della società. Della solvenza del debitore ceduto continua a rispondere il socio, per tutelare la società o Prestazione d’opera o di servizi: ovvero il socio partecipa con la propria attività. Capitale sociale Definizione: il capitale sociale è la somma del valore attribuito ai conferimenti  capitale sociale nominale. Non è previsto un importo minimo  non è necessario che i conferimenti siano valorizzati da terzi. Per le modifiche del contratto sociale occorre l’UNANIMITÀ. Di1erenza con il patrimonio netto, il PN varia di anno in anno per via del risultato d’esercizio. Funzioni del capitale sociale 14  Funzione produttiva: proprio in quanto sommatoria dei conferimenti, è quella parte del patrimonio destinata all’attività della società  Funzione organizzativa: rappresenta la base di calcolo per attribuire i diritti dei soci di tipo patrimoniale, economico e amministrativo - in base alle quote che possiedono. In base alla quota di capitale del socio, si determinano i suoi diritti (socio di maggioranza/minoranza)  Funzione di garanzia: perché la società risponde inizialmente delle obbligazioni sociali con le proprie risorse, quindi rappresenta una garanzia per terzi creditori. Disciplina: art. 2206  possibilità di ridurre il capitale sociale durante la vita della società xxxx Come si riduce il capitale? Viene rimborsato ai soci. Liberando il socio dal conferimento che non ha ancora fatto Nei tre mesi successivi il creditore potrebbe opporsi alla diminuzione di ricchezza della società. L’altra norma che il legislatore prevede per la tutela del capitale è quando la società abbia delle perdite nel corso dell’esercizio, che comporta una perdita del capitale. Non possono essere ripartiti degli utili finché il capitale non sarà reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Soci Amministratori conferimenti modelli utili e perdite nomina e revoca controllo rappresentanza regime di responsabilità doveri creditore particolare responsabilità Nelle società di persone non c’è l’assemblea: la formazione della volontà sociale è libera, non è necessario decidere tutti insieme. Non c’è disciplina specifica di come votare, però per determinate decisione sono presenti delle maggioranze che devono votar favorevolmente. Ci sono diversi tipi di maggioranze, ad esempio pesando le partecipazioni agli utili, oppure per teste (ognuno conta 1). Deve essere assunta a maggioranza la trasformazione, fusione o scissione anche se è una modifica dell’atto costitutivo. I soci  Diritto agli utili e devono partecipare alle perdite. La maggioranza si forma in base alla partecipazione agli utili dei singoli soci. In che misura il socio partecipa a utili e perdite? Art. 2263 c.c.: la partecipazione è prevista nel contratto sociale; qualora non ci fosse  norme suppletive: se il valore dei conferimenti è determinato nel contratto sociale, si presume che la partecipazione agli utili e alle perdite sia proporzionale ai conferimenti. Se non è determinato nel contratto, opera la partecipazione in parti uguali. Se il contratto contiene la partecipazione agli utili, la stessa ripartizione vale anche per le perdite. Nulla vieta ai soci di alterare la proporzionalità tra conferimenti e partecipazione a utili e perdite, per valorizzare altri elementi. Ipotesi 1: il socio che ha conferito meno è colui che è più attivo e utile all’interno dell’azienda, allora si può scegliere di fargli avere una proporzionalità agli utili del 70%. Ipotesi 2: se si lavora con i social, un socio con molti più contatti potrà essere premiato con una quota di conferimenti più alta rispetto a quella che gli spetterebbe per il suo conferimento. 15 Si può stabilire che la partecipazione alle perdite sia 50:50 o rimettere ad un terzo (arbitratore) la decisione sulla partecipazione agli utili. Anche il socio d’opera partecipa a utili e perdite e se nel contratto sociale non è previsto nulla al riguardo sarà il giudice a decidere secondo equità quale sarà la sua partecipazione. Limiti all’autonomia dei soci o Art. 2303 - Utili distribuibili: possono essere ripartiti tra i soci solo utili realmente conseguiti o Art. 2265 - Divieto di patto leonino (dalla disciplina delle società semplici): nullità dei patti con i quali uno o più soci sono esclusi da qualsiasi partecipazione a utili e perdite. Non è possibile che i soci stipulino un patto secondo cui uno sia escluso completamente dalla partecipazione agli utili e alle perdite. La nullità colpisce soltanto questa pattuizione, viene eliminata la clausola ma non è invalidato il contratto sociale. Quando sorge il diritto agli utili? Nelle società di persone il diritto agli utili sorge con l’approvazione del rendiconto, predisposto al termine di ogni esercizio. Automatismo: rendiconto approvato  è possibile percepire gli utili.  Diritto alla rendicontazione Per le società in nome collettivo è previsto dall’art 2302 c.c. che gli amministratori devono tenere scritture le contabili previste dell’art 2214 c.c.. eccezione: se tutti i soci della snc sono società di capitali, il bilancio deve essere seguito seguendo la normativa delle società per azioni e se ci sono i requisiti anche il bilancio consolidato,. Per la società semplice (che NON è società commerciale) il legislatore prevede che art. 2261 c.c.: i soci non amministratori hanno diritto al rendiconto, redatto al termine di ogni anno. Il legislatore non prevede norme stringenti per la rendicontazione come per le società commerciali, ma dal documento deve risultare il patrimonio della società e il risultato di esercizio. LA PREDISPOSIZIONE DI BILANCIO E RENDICONTO È COMPITO DEI SOCI AMMINISTRATORI. Non è previsto alcun iter di formazione per predisporre questi documenti, così come non è previsto che vengano depositati a registro imprese.  Diritto di controllo o A ricevere il rendiconto o A richiedere informazioni sugli a1ari sociali o A consultare i documenti relativi all’amministrazione  Responsabilità per le obbligazioni sociali - art. 2267 c.c.: i creditori della società possono far valere i propri diritti sul patrimonio della società e nei confronti di tutti i soci (= coloro che hanno agito in nome e per conto della società e gli altri soci). Nel caso in cui si aggiunga un nuovo socio, risponde anche lui delle obbligazioni pregresse. Art. 2268 - beneficium excussionis Limitazioni alla responsabilità  Società semplice: è possibile che i soci escludano la responsabilità limitata e solidale solo per i soci che non hanno anche la rappresentanza della società, ovvero che non agiscono in nome e per conto della società. Allora risponderebbero nei limiti di quanto hanno conferito. Se non ne è stata data pubblicità, ai terzi che non ne sono a conoscenza non è opponibile la limitazione. Se anche non può essere opposta ai terzi, tra i soci è possibile mantenere il patto rimborsando il socio a cui è stato aggredito il patrimonio. Nelle società semplici (valido anche per le irregolari) è il socio che deve chiedere la preventiva escursione del patrimonio sociale, ovvero deve richiedere che venga prima escusso il patrimonio della società. Vale anche per le società irregolari perché è una norma di sfavore.  Snc e sas regolari: opera il principio di preventiva escussione del patrimonio della società. Il creditore sociale non può pretendere il pagamento dai soci se prima non ha escusso il patrimonio della società. Se e solo se questo è incapiente, allora si potrà rivalere sui soci.  Disciplina del creditore particolare: creditore personale del socio, che non c’entra della società. Ai sensi dell’art. 2271 c.c., opera il divieto di compensazione: è vietato compensare il debito che si ha verso la società con il credito che si ha verso il socio. Questo perché il patrimonio della società è distinto dal patrimonio dei soci. 16 Durante la vita della società, se gli altri beni del socio non sono su1icienti a soddisfare il debito, il creditore può chiedere in qualunque momento la liquidazione della quota del socio: in questo modo il socio viene escluso dalla società. La quota dovrà essere liquidata al creditore entro tre mesi dalla domanda (se la richiesta viene accolta), a meno che non venga deliberata la liquidazione della società. Amministratori Spesso la figura del socio e dell’amministratore coincidono, ma non è scontato. I soci sono di diritto anche amministratori, nonostante sia possibile prevedere diversamente nel contratto sociale e in quel caso avranno diritto di controllo (di cui prima). Modelli di amministrazione: 1. amministrazione disgiuntiva 2. amministrazione congiuntiva 3. … altre tipologie … I soci possono stabilire che l’amministrazione avvenga secondo determinate modalità. Nel caso in cui non si preveda nulla, si utilizza un modello di default: amministrazione disgiuntiva, ovvero ogni amministratore può disporre singolarmente per la società (ognuno può agire da solo senza consultarsi). Fiducia dovuta al fatto che l’amministratore agisce nell’interesse della società poiché anche lui risponde dei danni. Diritto di opposizione o diritto di veto: ogni amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro amministratore intenda compiere prima che questa sia compiuta. Dopo che è stata compiuta non è possibile fare nulla. Se si viene a sapere di un’operazione prima che sia compiuta, è possibile porre ai voti la questione: la maggioranza dei soci decide e la votazione avviene in base alla partecipazione di ciascun socio agli utili. Altre modalità di amministrazione: amministrazione congiuntiva. Questa deve essere esplicitamente scelta dai soci nel contratto sociale. I soci amministratori devono scegliere sempre tutti insieme, anche se le decisioni non sono rapide come nel modello disgiunto. I singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo ch nel caso specifico in cui si trovino in situazioni di urgenza, non possano contattare gli altri amministratori e potrebbe derivare un danno per la società dall’inerzia. Nomina e revoca: non possono essere nominati minori e inabilitati. È possibile prevedere un amministratore persona giuridica perché la società di capitali può essere socia della società di persone e i soci sono anche amministratori, quindi in quanto socia è anche amministratore. Tutti i soci sono amministratori, che opereranno in via disgiuntiva, ma l’amministratore potrebbe anche essere nominato esplicitamente nel contratto sociale. L’amministratore nominato nel contratto può essere revocato soltanto per giusta causa, rimanendo tuttavia socio. È possibile che l’amministratore sia nominato con atto separato, ovvero non nel contratto sociale, ma in seguito. In questo caso la revoca segue le norme del mandato. La revoca può anche essere giudiziale, cioè disposta dal giudice. In questo caso ogni socio può chiedere al giudice la revoca di un amministratore se e solo se sussiste una giusta causa. Rappresentanza come la società interagisce con i terzi? Ci sono soggetti con potere di firma: la società acquista diritti e assume obbligazione tramite i soci che hanno la rappresentanza sostanziale della società. Questi soci hanno anche responsabilità giudiziale. 17 Eventuali limiti alla rappresentanza devono essere adeguatamente pubblicizzati per renderli opponibili ai terzi. Doveri Si applicano le regole del mandato. Compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione dell’oggetto sociale, nel rispetto della legge e del contratto sociale, in modo diligente (diligenza del buon padre di famiglia), in buona fede, con lealtà e correttezza. Tenere le scritture contabili, redigere il bilancio di esercizio e provvedere agli adempimenti pubblicitari connessi all’iscrizione nel registro delle imprese, redigere il rendiconto. → obbligazione di mezzi e non di risultato. Scioglimento  Singolo rapporto sociale  Società Scioglimento del singolo rapporto sociale Non si scioglie la società, che continua a operare, viene meno solo la singola partecipazione. La disciplina è improntata al principio di conservazione – tutela del socio uscente e della società dopo la sua uscita. Vi sono 3 situazioni disciplinate dal codice civile che possono comportare lo scioglimento del rapporto sociale. Ce n’è anche una quarta, non disciplinata dal codice: la cessione della propria quota a un terzo, rimessa all’autonomia delle parti. Le 3 situazioni disciplinate dal codice: 1. MORTE DEL SOCIO conseguenze disciplinate dal legislatore: o (regola suppletiva) art. 2284 c.c.: salvo patto contrario, la quota viene liquidata tra gli eredi, che avranno un diritto di credito nei confronti della società con termine di 6 mesi. Il legislatore prevede altre opzioni, sulla volontà degli eredi superstiti: o Scioglimento della società; se viene a mancare il socio cardine oppure non ci sono abbastanza fondi per poter pagare le liquidazioni agli eredi. In questo caso agli eredi verrà liquidata la quota, ma il procedimento potrebbe durare parecchio tempo, non sei mesi. Dovranno aspettare come gli altri soci per la parte di competenza, non avranno più il privilegio di ricevere la liquidazione entro sei mesi. o Continuazione con eredi: gli eredi subentrano nella società. In questo caso occorre la volontà dei soci superstiti e il consenso degli eredi. Gli eredi non dovranno e1ettuare dei nuovi conferimenti, subentrano in una posizione già esistente; rispondono però del pregresso. o Clausole contratto sociale: nelle realtà più strutturate, è possibile trovare delle clausole apposite.  Clausola di consolidazione: in via preventiva si stabilisce che nel caso di premorienza di uno dei soci, la sua quota si consolidi in capo ai soci superstiti  Clausola di continuazione: si prevede in via preventiva che gli eredi subentrano  Clausola di continuazione facoltativa: i soci superstiti accettano il subentro degli eredi, che però possono accettare o meno a entrare nella società.  Clausola di continuazione obbligatoria: obbligano anche gli eredi a subentrare al de cuius. Sono clausole molto dibattute perché viene meno la volontà dell’erede. Dibattuti anche perché si configurano come violazione del divieto di patti successori.  Clausola di continuazione automatica: l’accettazione dell’eredità comporta automaticamente il suo ingresso in società. L’erede può decidere di non accettare l’eredità, e automaticamente non entra in società. 2. RECESSO DEL SOCIO: il socio decide di uscire dalla società. Art. 2285 c.c.: il legislatore distingue tra due casi, in base alla durata della società 18  Società a tempo indeterminato: il socio può recedere in qualsiasi momento per qualsiasi ragione (recesso ad nutum), dando un preavviso di tre mesi.  Società a tempo determinato: è possibile recedere a delle condizioni, ovvero per giusta causa (es: viene meno il rapporto di fiducia con gli altri soci che non esercitano i loro doveri, malattia debilitante, …) oppure devono sussistere delle ipotesi specifiche previste dal contratto sociale (recesso convenzionale, perché pattuito in precedenza). In questo caso il recesso ha e1etto immediato, non c’è bisogno di preavviso. In generale si dice che il recesso è un atto unilaterale recettizio, perché è e1icace nel momento in cui gli altri ne sono a conoscenza. Altre ipotesi ex lege:  caso in cui la società decida di trasformarsi, trasformazione omogenea progressiva: da società di persone  a società di capitali. Il legislatore deroga alla regola dell’unanimità; riconosce che in questo tipo di situazioni non serve l’unanimità, ma la maggioranza dando ai soci non concordi il diritto di recedere dalla società.  Termina l’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento (esercitato dalla controllante sulle controllate).  (dal codice di procedura civile) Introduzione di una clausola compromissoria Esiste la possibilità che le controversie tra soci titolari di diritti disponibili non siano risolte da giudici, ma da arbitri. È possibile che venga previsto nel contratto di società che le controversie vengano deferite ad arbitri. Può essere previsto nel contratto sociale, può essere previsto a maggioranza ma ai soggetti che non approvano questa modifica è permesso il recesso nei 90 gg. 3. ESCLUSIONE DEL SOCIO: un socio viene escluso dagli altri, magari perché viene meno il rapporto di fiducia  Esclusione facoltativa  casistiche previste dall’art. 2286 c.c., che stabilisce quando è possibile escludere un socio: o dichiarato interdetto o dichiarato inabilitato o condannato a una pena che prevede l’esclusione dai pubblici u1ici, anche temporanea o MACROCATEGORIA: CONFERIMENTI CASI DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE → per il socio d’opera si verifica la sopravvenuta inidoneità ad e1ettuare le prestazioni a cui è obbligato → deperimento di un bene conferito in godimento per un qualsiasi motivo non imputabile agli amministratori → (socio che conferisce beni in proprietà) se il bene perisce prima di entrare a far parte della società CASI DI INADEMPIMENTO Il socio compie delle gravi inadempienze agli obblighi che gli derivano dalla legge o il contratto sociale (ad esempio ostacola il raggiungimento del contratto sociale). PROCEDIMENTO: è una libera scelta dei soci escludere un socio, la delibera avviene a maggioranza per teste. L’esclusione non è immediatamente e1icace, ma si verifica decorsi 30 giorni, per cui il socio ha 30 giorni di tempo per opporsi in via giudiziale. Il tribunale può sospendere l’esecuzione di questa decisione. Queste ipotesi valgono nel caso in cui i soci siano più di due. Nel caso di una società composta soltanto da due soci, bisogna presentare domanda al tribunale.  Esclusione di diritto  opera IN AUTOMATICO se: o un socio è soggetto a liquidazione giudiziale. Il soggetto non può più disporre del suo patrimonio, subentra un curatore. È inimmaginabile che un terzo assoluto subentri alla società di persone, per cui l’esclusione del socio è l’unica possibilità prevista dal legislatore. o Il creditore particolare chiede la liquidazione della quota 19 Vale anche nel caso di società/soci occulti. Vale per ss e società irregolari, mentre nelle società regolari vale nel caso di proroga tacita. Liquidazione della quota Art. 2289 c.c.: gli eredi del socio hanno diritto a una somma di denaro che rappresenti la quota del socio. Viene calcolata una situazione patrimoniale a valori correnti (ovvero si tiene conto dell’eventuale avviamento). Ci sono 6 mesi di tempo per la liquidazione della quota al socio o agli eredi. Esclusione a seguito di richiesta del creditore particolare ha un termine di 3 mesi salvo sia sciolta la società. Debito della società. Responsabilità degli eredi o del socio escluso Sia gli eredi (in caso di morte di un socio) sia il socio escluso continuano a rispondere delle obbligazioni pregresse della società (precedenti al verificarsi dello scioglimento). Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza di terzi con mezzi idonei, pena la non opponibilità nei confronti di terzi che senza colpa lo hanno ignorato. Se in una snc regolare è su1iciente l’iscrizione nel RdI, se non iscritto, è onere del socio escluso provare che i terzi ne avevano conoscenza in altro modo. L’ex socio ha diritto di regresso sugli altri soci quando i terzi si rivalgono su di lui nonostante lui fosse escluso dalla società, se la sua esclusione non era iscritta al RdI. Il socio receduto è tenuto a pagare il terzo ma ha dritto di regresso sugli altri soci. Il socio amministratore che viene escluso perde sia la qualifica di socio che di amministratore. Recesso =/= revoca La revoca riguarda l’amministratore  Il socio che venga revocato dalla carica di amministratore rimane socio. Il recesso riguarda la qualifica di socio  Il socio che venga escluso DECADE. Scioglimento della società disclaimer: liquidazione =/= liquidazione giudiziale (fallimento). La liquidazione (liquidazione in bonis) è estranea alle autorità giudiziarie. Cause Per la società semplice e tutte le altre. Disciplinate dall’art. 22672 c.c.  Decorso del termine A meno che questo non venga prorogato, con proroga espressa (modifica del contratto sociale) o proroga tacita (continuazione dell’esercizio delle attività). Nel caso di proroga tacita la società diventa a tempo indeterminato.  Oggetto sociale Conseguimento dell’oggetto sociale: la società ha raggiunto l’obiettivo e si decide di scioglierla. Sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. I soci potrebbero decidere di modificare il contratto sociale alla voce dell’oggetto sociale e andare avanti, oppure no. Caso di impossibilità sopravvenuta: dissidio insanabile tra i soci  Volontà di tutti i soci I soci all’unanimità decidono che non hanno più interesse a continuare la società. Viene a mancare l’a9ectio societatis  Mancata ricostituzione della pluralità dei soci  IPOTESI PECULIARE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE La società di persone deve avere ALMENO due soci. Se per qualsiasi motivo rimane un solo socio, il socio rimasto ha 6 mesi di tempo per ricostituire la pluralità (trovare un altro socio).  Altre cause previste dal contratto sociale 20 Cause ulteriori solo per snc e sas  Provvedimenti dell’autorità amministrativa  Liquidazione giudiziale nei confronti della società – è dichiarato il fallimento nei confronti della società. (La società semplice NON può avere oggetto commerciale e non è soggetta alle procedure concorsuali di liquidazione giudiziale).  Ne aggiungeremo un’altra Liquidazione Art. 2273 c.c. e seguenti Amministratori e liquidatori  Gli amministratori possono solo compiere gli a1ari urgenti per salvaguardare il patrimonio sociale.  Nella liquidazione, che è una nuova fase di vita della società, gli amministratori sono sostituiti dai liquidatori. Si dispone che i liquidatori debbano essere nominati all’unanimità dai soci. Se i soci non sono d’accordo, sono nominati dal tribunale. Possono essere nominati tra i soci o tra terzi. Sono revocabili con giusta causa con consenso unanime, se i soci non sono d’accordo ci si può risolvere al tribunale. I liquidatori agiscono in nome e per conto della società, esattamente come gli amministratori. Valgono difatti le stesse norme. Tra gli amministratori e i liquidatori avviene un passaggio di consegne dei documenti della società e presentano un conto della gestione. Congiuntamente devono presentare l’inventario. Con l’inventario si segna il confine tra gli avvenimenti precedenti di responsabilità degli amministratori e il presente gestito dai liquidatori. Obiettivo: pagare i creditori sociali per estinguere i debiti della società. Come? Non c’è una legislazione specifica, il legislatore non prevede quasi nulla. Vi è solo il divieto di compiere nuove operazioni, se non sono funzionali a liquidare l’attivo. Il liquidatore può chiedere ai soci di e;ettuare i versamenti ancora dovuti se non basta l’attivo a ripagare i debiti. Può anche chiedere loro di versare ulteriori somme se necessarie a saldare i debiti (ripartendo la richiesta in funzione della loro partecipazione alle perdite). Se un socio è insolvente, la quota viene ripartita tra gli altri. Finche non sono ripagati tutti i debiti, non possono essere ripartiti beni ai soci. Successivamente vengono restituiti i beni conferiti in godimento: se danneggiati o periti per colpa degli amministratori, il socio ha diritto al risarcimento del danno a carico della società. Nel caso in cui la società ha degli attivi su1icienti a pagare tutti i debiti ed è residuata una parte di attivo, si procede al rimborso ai soci dei conferimenti e alla ripartizione del residuo in base alla partecipazione agli utili. Nel caso di conferimenti non monetari, si terrà conto della valutazione fatta in sede di costituzione della società per rimborsare il valore monetario. Se stabilito nel contratto, tra i soci vengono ripartiti anche i beni della società.  Possibilità dell’insolvenza della società. Se ci sono i presupposti si procede alla liquidazione giudiziale e la società viene dichiarata fallita. I liquidatori sono tenuti a disporre un bilancio finale e un piano di riparto comunicati ai soci con raccomandata. Vale la regola del silenzio assenso nei 3 giorni successivi. Con l’approvazione dei documenti, i liquidatori sono liberati dall’incarico. In caso si impugnino i documenti, nel termine di due mesi, il liquidatore può chiedere al giudice di separare le questioni relative alla liquidazione da quelle relative alla divisione. 21 Estinzione I liquidatori richiedono che venga rimossa l’iscrizione al registro delle imprese. Per evitare un abuso di queste disposizioni normative, si dispone nel codice della crisi che una società può essere ancora oggetto di liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione. I creditori insoddisfatti possono rivalersi sui soci o sui liquidatori qualora l’insolvenza fosse dipesa dalla loro mala gestione. Ultimi adempimenti: le scritture contabili e i documenti non di pertinenza dei singoli soci devono essere depositati presso una persona designata dai soci e conservati per 10 anni a decorrere dalla cancellazione dal registro delle imprese. Società in accomandita semplice - SAS Si applicano le norme della società semplice e delle società in nome collettivo nei limiti in cui siano compatibili. La società in accomandita semplice Peculiarità: Le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni, per distinguerla dalla SAPA. Esistono necessariamente due categorie di soci, che vengono indentificate nel contratto sociale:  soci accomandatari – responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, amministrazione esclusiva della società. Possono essere revocati dal ruolo di amministratore con il consenso di tutti i soci. Sempre possibile la revoca giudiziale per giusta causa anche da parte di un accomandante.  soci accomandanti – responsabilità limitata. Art. 2320 c.c.: o Divieto di immistione: non può trattare con terzi, non può partecipare all’amministrazione della società poiché non risponde illimitatamente. Se comunque si ingerisce nella gestione, allora risponde illimitatamente delle obbligazioni della società, pur restando formalmente un accomandante. o Procura speciale per singoli a;ari: può gestire determinati a1ari sotto la direzione dell’accomandatario che stabilisce cosa l’accomandante piò fare. o Se l’atto costitutivo lo consente, può dare autorizzazioni, pareri e compiere atti di ispezione e sorveglianza o Diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e o Può consultare i libri della società per controllare l’esattezza del bilancio o Non è tenuto a restituire gli utili ottenuti in buona fede e in base a un bilancio regolarmente approvato o Approva il rendiconto e il bilancio e può votare nei casi di opposizione L’amministrazione delle sas è riservata esclusivamente agli accomandatari. Possiamo anche avere accomandatari che non amministrano ma hanno diritto di controllo, fermo restando la loro responsabilità illimitata. Composizione della ragione sociale: il nome del socio inserito deve essere di un accomandatario, ma se l’accomandante acconsente all’uso del suo nome, risponde illimitatamente delle obbligazioni della società (ma non diventa accomandatario). Di1erenze accomandatario/accomandante: accomandatario: non può trasferire le sue quote liberamente tramite atto fra vivi 22 accomandante: in caso di morte, la sua quota può essere trasmessa agli eredi mortis causa. Se non è previsto diversamente, è irrilevante chi prenda il posto di accomandante perché non gestisce. Può essere trasferita con atto fra vivi con approvazione della maggioranza. Caso di società irregolare: regole della società in nome collettivo irregolare e gli accomandanti rispondono nei limiti della quota che hanno conferito se non compiono delle azioni sociali finché non viene iscritta nel RdI. Scioglimento Il venir meno di una delle due categorie di soci e questa non viene ricostituita entro il termine previsto di 6 mesi (anche se c’è ancora la pluralità, se scompare una categoria, bisogna ricostruirla pena scioglimento). Se viene meno la categoria degli accomandatari bisogna nominare un amministratore provvisorio, che gestisce per massimo 6 mesi la società; se non si ricostruisce la categoria entro quel termine c’è lo scioglimento. I creditori insoddisfatti dopo la liquidazione, possono rivalersi ANCHE sugli accomandatari, nel limite dei loro conferimenti. Se viene meno l’accomandatario? Si nomina un amministratore provvisorio che gestisce la società nei limiti dell’ordinaria amministrazione finché non si trova un accomandatario. Se non si trova, la società si scioglie. Se al termine della liquidazione residuano dei creditori insoddisfatti, possono rivalersi sugli accomandanti nei limiti di quanto gli accomandanti hanno ricevuto a seguito della liquidazione. Le società per azioni Il socio di società di capitali ha molti profili in comune con il socio accomandante delle società di persone (sas). - Autonomia patrimoniale perfetta Art. 2325, comma 1, cc: l’ambito è quello delle società di capitali, che sono caratterizzate dall’autonomia patrimoniale perfetto, quindi per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. È il motivo per cui è meno rilevante la figura del socio: per i creditori è indi1erente chi siano i soci in quanto non possono aggredire il loro patrimonio (che risponderanno eventualmente solo quanto conferito) dato che risponderà la società con il patrimonio sociale.  Personalità giuridica Le società di capitali sono persone giuridiche, cioè sono soggetti di diritto autonomi e nettamente separati dalle persone fisiche dei soci, che nelle società per azioni possiamo chiamare in modo più corretto azionisti.  Partecipazioni incorporate in azioni La partecipazione (=il fatto di essere socio) è incorporata in un’azione, che è un documento cartaceo, la cui circolazione è regolata dalla disciplina di titoli di credito. Se invece le società sono quotate sui mercati regolamentati si parla di dematerializzazione: i vari trasferimenti sono annotati su registri informatizzati tenuti da intermediari finanziari. La partecipazione incorporata nell’azione ne favorisce la circolazione e le azioni sono liberamente trasferibili, quindi si può decidere di voler cedere le proprie ad un altro soggetto. La società di capitali è destinata a favore dell’investimento di capitali e la circolazione dei titoli azionari ed è un tipo di società adatto ad imprese dimensionalmente grandi.  Società chiuse e società aperte 23 Società chiuse: hanno un numero ridotto di soci. Non fanno ricorso a mercati regolamentati, cioè non hanno titoli quotati e quindi non vengono scambiati su mercati regolamentati. Per società chiuse si intendono società con un numero ridotto di soci. Società aperte: possono avere tanti soci, infatti sono queste le realtà in cui è più evidente la funzione di investimento. Fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, cioè sono quelle società che hanno le azioni quotate, i cui titoli sono negoziati su mercati regolamentati. Quando si parla di società aperte si fa riferimento anche alle società emittenti di azioni che hanno i loro titoli di1usi tra il pubblico in misura rilevante. Nel marzo 2024 è stata promulgata la legge capitali, che ha cambiato alcuni aspetti della disciplina della società per azioni e della srl: ad esempio, vengono definite quali sono le società che hanno i titoli di1usi tra il pubblico in misura rilevante. Sono società non quotate, che devono avere dei soci diversi dai soci di controllo che hanno almeno il 3% del capitale, mentre gli altri devono essere almeno 500 che hanno una partecipazione inferiore al 3% del capitale. Complessivamente considerati questi 500 minimi azionisti devono detenere almeno il 5% del capitale e si deve trattare di società che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Le società aperte sono società alle quali si applicano le disposizioni del codice civile, solamente se non ci sono altre previsioni in leggi speciali, come ad esempio il TUF (=Testo Unico della Finanza), che è volto alla tutela degli investitori che acquistano le azioni e a garantire massima trasparenza ed informazione del mercato. Una società quotata è regolata dal TUF, mentre se mancano delle disposizioni si fa riferimento al codice civile. Costituzione La società è un contratto e come tale viene stipulato da 2 o più soggetti. Tuttavia, nelle spa e nelle srl è possibile prevedere la costituzione anche con atto unilaterale, cioè con 1 socio unico/1 solo soggetto. Invece nelle sapa ci devono essere almeno 2 soci in quanto le categorie sono 2: accomandanti e accomandatari. - Costituzione simultanea La maggior parte delle società di capitale si costituisce tramite costituzione simultanea: i soci si trovano contestualmente presso il notaio per redigere e stipulare l’atto costitutivo della società, oltre a sottoscrivere in quella sede il capitale. - Costituzione per pubblica sottoscrizione I soggetti, che vengono definiti promotori, hanno l’idea imprenditoriale di costituire la spa, quindi depositano presso il notaio un programma contenente i tratti essenziali di quello che sarà l’atto costitutivo, cioè l’oggetto sociale, il capitale previsto, le disposizioni principali dell’atto costitutivo ed eventualmente i promotori potrebbero riservarsi una partecipazione superiore agli utili. In questo modo si rivolgono ad un pubblico distinto, formato da soggetti potenzialmente interessati a partecipare all’iniziativa imprenditoriale. Nel programma è previsto un termine per la sottoscrizione: c’è la raccolta delle adesioni e della sottoscrizione delle azioni da parte dei soggetti autorizzati, oltre al termine per e1ettuare i conferimenti. Viene poi e1ettuata un’assemblea dei soggetti che hanno sottoscritto le azioni. In questa assemblea, che è valida se partecipa almeno il 50% dei sottoscrittori, si decide di stipulare l’atto costitutivo che, in maniera eccezionale, viene approvato con una maggioranza per teste. 24 Atto costitutivo A prescindere dalla modalità di costituzione, l’atto fondante la società per azioni è l’atto costitutivo. Non è su1iciente predisporre l’atto costitutivo, in quanto la costituzione delle spa avviene con una fattispecie a formazione progressiva, il cui primo step è la predisposizione dell’atto costitutivo: occorre seguire una serie di passaggi per arrivare a costituire una spa. Nell’atto costitutivo ci sono le caratteristiche essenziali della società. Nelle società per azioni l’atto costitutivo non è l’unico documento, dato che è anche previsto lo statuto, che comprende le regole specifiche di funzionamento. Può essere un atto separato o no (spesso non è separato rispetto all’atto costitutivo), di cui costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. Nel caso ci sia contrasto tra quanto previsto dalle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, prevalgono quelle dello statuto. FORMA: è OBBLIGATORIA la forma dell’atto pubblico, pena la nullità. Non basta la scrittura privata autenticata, non basta che il notaio la sottoscritta ma deve controllare la legalità del documento, cioè che non sia contrario alla legge e contenga tutti i contenuti essenziali. Se vi sono dei motivi di manifesta nullità il notaio deve rifiutarsi di produrre il documento. Non può esistere la società di fatto, perché i fatti concludenti non sono su1icienti. CONTENUTO - alcuni elementi sono ESSENZIALI:  Chi sono i soci: cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza (se persone fisiche), denominazione e sede (se persone giuridiche) e numero delle azioni assegnate a ciascuno.  Denominazione della società: denominazione sociale (al posto di ragione sociale) Per l’art. 2326: qualsiasi denominazione, purché contenga la dicitura s.p.a.  Sede della società ed eventuali sedi secondarie. Basta che sia indicato il comune.  Oggetto sociale: specifico in modo da permettere di individuare il settore su cui opera la società, ma non troppo ristretto per permettere agli amministratori spazio di manovra di operare  Struttura finanziaria della società: o Ammontare del capitale sottoscritto e capitale versato Per legge, c’è un capitale sociale minimo che deve persistere per tutta la vita della società: dal 2014 è di 50’000€. o Numero e valore nominale delle azioni, quali caratteristiche hanno e come circolano. Se non sono indicati nell’atto costitutivo, non costituiscono causa di nullità perché previsti di default dal c.c. o Valore monetario dei beni conferiti in natura o Quali sono le norme secondo cui vengono ripartiti gli utili (se non previsto nulla, proporzionalità) o Benefici eventualmente accordati ai promotori e beni fondatori o Spese (anche approssimative) per la costituzione della società  Definizione della struttura organizzativa: sistema di amministrazione prescelto o Poteri e chi ha la rappresentanza della società o Numero dei componenti del collegio sindacale e l’organo di controllo o Nominativo dei primi amministratori e dei primi sindaci nonché del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti. Se non presenti, nominati successivamente con atto separato. o Durata della società: periodo minimo di tempo decorso il quale il socio può recedere. Questo periodo può essere massimo di un anno. Altre imposizioni dal c.c.: Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto. Cronologicamente: 1. sottoscrizione del capitale: tutte le azioni sono state vendute a un qualche socio. 2. i soci si impegnano ad e1ettuare il conferimento  versamento 25 Se l’attività prescelta dalla società richiede che la società sia in possesso di autorizzazioni, queste devono essere presenti. Regime di pubblicità: il notaio o gli amministratori (o il singolo socio se questi sono inerti) ha tempo 10 giorni per depositare l’atto al registro delle imprese dove ha sede la società. Da quando viene depositato l’atto all’iscrizione a registro devono decorre al massimo 90 giorni, altrimenti perde e1icacia (es: in casi rari, i controlli durano molto e l’atto non viene subito accettato e iscritto a registro). La società diventa una società irregolare di persone. L’e1icacia della pubblicità dell’atto costitutivo delle s.p.a. è un’e1icacia costitutiva: la società acquista personalità giuridica quando iscritta al registro delle imprese e si verifica la separazione patrimoniale. Società unipersonale Utilità? Di9erenza con imprenditore? Essere socio unico permette di usufruire della responsabilità limitata. Per evitarne l’uso abusivo, il legislatore prevede delle tutele nei confronti di terzi: 1. dev’essere data pubblicità del fatto che ci sia un socio unico; 2. vengano e1ettuati integralmente i conferimenti al momento della costituzione della società. Se non vengono rispettate queste condizioni, la responsabilità sarà illimitata. La società si costituisce per atto unilaterale. Non è infrequente che il socio unico sia anche amministratore. Situazioni che comportano la nullità della società Art. 2332 c.c.  l’atto costitutivo non è in forma di atto pubblico  venga indicato un oggetto sociale illecito  non ci sono riferimenti a denominazione, conferimenti, ammontare del capitale sociale e oggetto sociale Sono dei vizi sanabili, per tutelare i terzi con cui la società opera. La nullità NON è retroattiva (gli atti compiuti prima della sentenza di nullità sono validi). Cosa succede dopo che, in via giudiziale, è stata dichiarata la nullità di una società? ……….**** Patti parasociali Sono accordi tra soci, ma riguardano solo alcuni soci. Es: due soci che detengono il 26%, se si accordassero per votare sempre la stessa cosa, si avrebbe sempre la maggioranza. I patti parasociali sono regolati dagli artt. 2341 bis, 2342 ter. Se la società quotata ci sono ulteriori precisazioni nel tuf (testo unico della finanza). Sono accordi a latere. Finalità:  stabilire rapporti di forza tra i soci e la composizione della compagine sociale  stabilizzare il governo della società Si distinguono in:  Sindacati di voto: più soci decidono di “unire” il proprio voto  Sindacati di blocco: pongono dei limiti al trasferimento delle partecipazioni.  Sindacati di gestione: il loro oggetto è l’esercizio di un’influenza dominante 26 I patti parasociali non possono avere una durata successiva a 5 anni, ma sono rinnovabili. Eventuali violazioni del patto non sono opponibili alla società, è una questione parasociale: SOLO tra soci. La pubblicità è obbligatoria nelle società quotate. La società deve essere a conoscenza del patto e deve essere dichiarato all’inizio di ogni assemblea. Se viene violata, il voto del socio è sospeso e la deliberà sarà annullabile Patrimoni destinati a uno specifico a;are Dal 2003, possono esserci dei fondi o dei finanziamenti destinati a uno specifico a1are. Al max il 10% del patrimonio potrà essere destinato a uno specifico a1are. I creditori non possono aggredire questa parte di patrimonio. La disciplina è molto complicata, così come il regime pubblicitario e la contabilità infatti la novità non è stata accolta benissimo. I creditori possono opporsi a questa modalità. La separazione viene meno se la società deve rispondere per fatto illecito, così come ha un notevole limite nel caso di liquidazione giudiziale, perché anche questo 10% viene incluso nella liquidazione giudiziale. I conferimenti La somma dei conferimenti = totale del capitale sociale, che ha funzione produttiva e organizzativa. Il capitale sociale rimane in dotazione alla società per tutta la sua durata, non può scendere sotto una soglia minima. Obiettivo della disciplina dei conferimenti: e;ettività del capitale sociale. Bisogna garantire che il capitale sociale sia e1ettivo, ovvero deve realmente esserci; questo perché i creditori potranno rivalersi SOLO su quello, al contrario di quanto accade per le società di persone. Entità conferibili:  Denaro. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, i conferimenti devono essere e1ettuati in denaro. Alla sottoscrizione il socio deve versare almeno il 25% del suo conferimento. In qualsiasi momento gli amministratori possono richiedere il versamento del conferimento restante. Se il socio è inadempiente, gli amministratori possono pubblicare in gazzetta u1iciale una di1ida. Se il socio non ha ancora pagato, si può aggredire il suo patrimonio personale, o1rire le azioni non coperte dal versamento agli altri soci in proporzione o venderle sul mercato. Se non ci sono compratori, si può dichiarare decaduto il socio e quindi estrometterlo forzosamente. Il socio in mora non ha diritto di voto. Quando il conferimento è in denaro, le azioni sono comunque liberamente trasferibili. Per versamenti ancora dovuti però risponde anche il socio cedente.  Beni in natura: la stima del valore deve essere e1ettuata da un soggetto esperto del tribunale. Nella sua valutazione deve indicare i beni, i criteri di valutazione e attesta che il valore del bene vale almeno quanto la quota di capitale. Nei 180 gg successivi gli amministratori devono e1ettuare una revisione. Se emerge una di1erenza di valore almeno pari al 20%, si deve intervenire: il socio potrebbe versare in denaro la di1erenza, oppure potrebbe recedere e in questo caso, se disponibile, gli viene restituito il bene, oppure si può ridurre il capitale sociale della quota corrispondente. In questo lasso di tempo, le sue azioni non sono alienabili. Ci sono dei casi in cui non è necessario richiedere una stima di valore dell’esperto del tribunale: 1. Esiste un prezzo di mercato: si guarda al prezzo medio ponderato dei 6 mesi precedenti. 2. Esiste una valutazione fair value (valore equo, valore di mercato) ??**… 3. Esiste una valutazione e1ettuata da un esperto indipendente nei 6 mesi precedenti  Crediti Per beni in natura e crediti, valgono gli artt. 2254, 2255 c.c., che regolano trasferimento dei rischi per le società di persone che si applicano espressamente anche alle s.p.a.  (NO PRESTAZIONE D’OPERA O SERVIZI!! è esplicitamente vietata perché non precisamente valorizzabile) 27 Acquisti pericolosi Il legislatore prevede che tutte le operazioni di acquisti nei confronti dei soci e1ettuati nei 2 anni successivi e per un importo pari a 1/10 del capitale sociale siano approvate dall’assemblea della società. Nei 15 giorni che precedono l’assemblea, quindi prima che i soci votino, deve essere depositata presso la sede della società una stima oppure l’indicazione che sussistono i requisiti dei conferimenti senza stima. Infine, il verbale deve essere poi depositato presso il RI. Non si procede a questa complessa stima nel caso in cui i beni venduti dal socio siano beni ordinari e quindi relativi all’ordinaria operatività della società (se il socio è anche fornitore delle merci e sono operazioni normali della società non c’è l’intento di aggirare la disciplina dei conferimenti) o se si tratta di vendite sottoposte al controllo dell’autorità giudiziaria. Prestazioni accessorie Un socio si impegna ad esercitare la sua professione a favore della società (es: avvocato). Non modifica il capitale, è una prestazione in più, ovvero accessoria. Occorre il consenso degli amministratori. Struttura finanziaria 1. Azioni 2. Strumenti finanziari partecipativi 3. Obbligazioni Nulla vieta al socio di essere anche finanziatore della società come un soggetto terzo, quindi che abbia anche la posizione di creditore oltre che di socio. 1. LE AZIONI Il socio è obbligato a e1ettuare il conferimento, a seguito dei quale gli vengono conferite le azioni. Le azioni rappresentano quindi la quota di partecipazione del socio  spersonalizzazione. La disciplina del codice pone molta importanza sulla facilità del trasferimento delle azioni, perché dev’essere semplice liberarsi delle azioni senza troppi vincoli, perché alla società non cambia chi detiene le quote.  La singola azione è l’unita minima di partecipazione all’impresa. Essa rappresenta una frazione del capitale sociale.  L’azione incorpora dei diritti e degli obblighi, che derivano proprio dall’apporto partecipativo, ovvero derivano dall’essere soci. Queste situazioni soggettivi (diritti e obblighi) non sono assegnate direttamente al socio, ma sono incorporate nell’azione ed è l’azione ad essere assegnata al socio. In linea generale, quando trasferiamo l’azione vengono trasferiti anche i diritti e gli obblighi. I diritti sono: patrimoniali (legati agli utili) e amministrativi (che vengono esercitati tramite il voto). Come sono assegnate le azioni? Generalmente, in proporzione a quanto conferito. Principio plutopratico: chi ha investito di più, ha maggiori diritti. È possibile tuttavia derogare a questo principio, l’art. 2346 c.c. consente che le azioni vengano assegnate in modo di1erente, ciò dev’essere inscritto nello statuto. Le azioni conferite non possono eccedere il valore dell’investimento, in via generale, eccetto diverse disposizioni dello statuto. CARATTERISTICHE DELLE AZIONI  INDIVISIBILITÀ: l’azione è indivisibile, è l’unità minima in cui viene diviso il patrimonio. Tuttavia, della stessa azione possono essere proprietari più soggetti contitolari. I diritti relativi a quell’azione saranno rappresentati da un rappresentante comune. Se non si provvede a nominare un 28 rappresentante comune saranno responsabili in solido dell’intero conferimento, le comunicazioni si ritengono e1icaci anche se ricevute da un solo comproprietario, sul diritto di voto il legislatore non si esprime quindi si deduce che non possa essere esercitato se non viene nominato un rappresentante. es: succede in caso di eredità  INSCINDIBILITÀ: i diritti che derivano dalla titolarità di una specifica azione non possono essere scissi tra soggetti diversi. Le azioni però possono essere frazionate, ovvero: una frazione che vale 2€ può essere divisa in due frazioni che valgono 1€. Questo accade quando, ad esempio, nessuno acquista un’azione perché venduta a un valore troppo elevato. Al contrario si ha l’ipotesi di raggruppamento, che è esattamente l‘opposto. In entrambi i casi, il totale del capitale non cambia, perché cambia soltanto il numero delle azioni in cui esso è suddiviso. Occorre in questi casi una modifica dello statuto, poiché cambia il valore nominale dell’azione e il numero di azioni in cui è suddiviso il patrimonio.  PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA: le azioni devono aver tutte lo stesso valore nominale (art. 2348 c.c.). ogni azione deve rappresentare un’identica frazione del capitale. Il valore nominale dev’essere indicato sul titolo, ma dal 2003 è possibile usare delle azioni che non hanno un valore nominale espressamente indicato sul titolo. VN = capitale sociale/numero azioni Valore di emissione: importo richiesto per sottoscrivere le azioni, che può essere indicato in costituzione o in aumento di capitale sociale. Il valore di emissione non può essere maggiore del valore nominale. Valore di bilancio: divisione tra patrimonio netto e numero delle azioni. In questo modo si attribuisce al valore delle azioni l’apporto pro quota delle riserve. Valore di mercato: prezzo dell’azione. Importo a cui le azioni vengono scambiate. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti, anche se è possibile che ci siano delle diverse categorie di azioni: uguaglianza relativa  tutte le azioni della stessa categoria conferiscono uguali diritti.  AUTONOMIA: ogni azione rappresenta la quota di partecipazione. I diritti che essa incorpora possono essere esercitati autonomamente, quindi è possibile il voto divergente: ogni azione è autonoma e i diritti legati a quell’azione possono essere esercitati autonomamente dalle altre azioni, anche per soggetti che detengono più di un’azione. es: un possessore di 2 azioni potrebbe dare due voti opposti tra loro Il principio di autonomia fa sì che sia possibile il recesso parziale: è possibile recedere solo per una parte delle azioni di cui si è titolari.  DIRITTI PATRIMONIALI: chi detiene un’azione, ha diritto a partecipare agli utili netti della società. Utili realmente conseguiti che risultino dal

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